Sentenza 8 giugno 2007
Massime • 1
In tema di attività commerciali inerenti al trasferimento di oro da o verso l'estero, integra il reato di cui all'art. 4, comma primo, L. 17 gennaio 2000, n. 7, anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma terzo, della legge cit.. (Fattispecie relativa ad una complessa ed articolata operazione di importazione in Europa di un quantitativo di kg. 350 di oro, posta in essere da soggetti non iscritti al registro dell'Ufficio Italiano dei Cambi e senza effettuarne la preventiva dichiarazione al medesimo Ufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/06/2007, n. 32187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32187 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 08/06/2007
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 622
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 34296/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PG presso Corte di Appello di L'Aquila;
Avverso Sentenza Gip Tribunale di Teramo, in data 04/05/06, emessa nei confronti di:
OZ RU, nato il [...];
OL VA NO, nato il [...];
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GENTILE Mario;
Letta la requisitoria scritta, in data 27/02/07, del PG della Cassazione, che ha concluso per Annullarsi la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo E).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Gip del Tribunale di Teramo, con sentenza emessa, ex art. 425 c.p.p., in data 04/05/06, fra l'altro dichiarava non doversi procedere nei confronti di OZ RU ed OL VA NO in ordine al reato di cui alla L. n. 7 del 2000, art. 4, comma 1, capo E) della rubrica perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Il PG della Corte di Appello di L'Aquila proponeva ricorso per Cassazione, ex art. 428 c.p.p., deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e).
In particolare il PG ricorrente esponeva che nella fattispecie ricorrevano gli elementi costitutivi del reato di cui alla L. n. 7 del 2000, all'art. 4, comma 1, trattandosi di attività di compra -
vendita di oro svolta in modo professionale con conseguente necessità della preventiva comunicazione all'Ufficio UIC e del possesso dei requisiti richiesti," il tutto ai sensi della citata L. n. 7 del 2000, art. 1, comma 3.
Tanto dedotto, il PG ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al capo E).
Il PG della Cassazione, chiedeva l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al capo E).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Nella fattispecie è stato contestato a OZ RU ed OL VA NO, fra l'altro, il reato di cui agli artt. 81 cpv c.p., all'art. 110 c.p., alla L. n. 7 del 2000, art. 4, comma 1, poiché in concorso fra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si accordavano e stipulavano contratti, con altri soggetti n.m.i., per importare in Europa 350 kg di oro dal Burkina Faso, senza essere iscritti al registro U.I.C. e senza dichiarare l'operazione al medesimo UIC.
Fatti commessi in provincia di Teramo e altrove dal 10/07/2000 al 29/03/2002 capo E) della rubrica.
Il Gip del Tribunale di Teramo, all'esito dell'udienza preliminare, con sentenza emessa, ex art. 425 c.p.p. il 04/05/06, dichiarava non doversi procedere per il citato delitto perché il fatto non era previsto dalla legge come reato.
Il giudice poneva a fondamento della decisione l'assunto secondo cui mancava nel caso in esame il requisito della professionalità, poiché trattavasi di un'unica operazione di negoziazione di 350 kg di oro, risultante da un unico contratto concluso dal OZ e dall'OL.
Trattasi di motivazione carente di contenuti essenziali e comunque errata in diritto.
La L. n. 7 del 2000, art. 1, comma 1, punisce la condotta di chiunque svolga l'attività in via professionale del commercio di oro, senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti, come previsti dalla citata L. n. 7 del 2000, art. 1, comma 3.
Orbene, la circostanza che i predetti ricorrenti avessero compiuto una sola operazione di kg. 350 di oro non esclude, sotto il profilo logico - giuridico, che detta operazione potesse comunque essere riconducibile ad un'attività professionale avente per oggetto il commercio dell'oro.
Invero, il requisito della professionalità va desunto non solo dalla reiterazione delle operazioni concluse o da concludere (ossia tipologia e numero di contratti posti in essere) ma anche da altri elementi, quali: a) struttura e dimensione dell'impresa che esercita l'attività in esame;
b) l'oggetto dell'attività sociale;
c) la durata (o proiezione temporale) dell'attività commerciale medesima. Orbene - a fronte di un'attività commerciale complessa ed articolata protratta per circa due anni (Luglio 2000 - Marzo 2002) in cui sono state coinvolte varie società e soggetti economici, operanti in diversi stati esteri;
il tutto come si ricava dall'articolata contestazione di cui al capo e) - l'aver escluso la sussistenza della previsione incriminatrice di cui alla L. n. 7 del 2000, art. 4, comma 1, limitando la valutazione giuridica alla sola circostanza che trattavasi di un'unica operazione, costituisce affermazione insufficiente ed errata in relazione alla nozione giuridica di attività professionale, circoscritta erroneamente alla sola molteplicità delle operazioni da eseguire.
Va annullata, pertanto, la sentenza in data 04/05/06 del Gip del Tribunale di Teramo con rinvio a detto ufficio giudiziario per un nuovo esame.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Teramo per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2007.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2007