Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2001, n. 17048
CASS
Sentenza 21 febbraio 2001

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Non è abnorme, ne' nullo il provvedimento con il quale il giudice di appello revochi precedente ordinanza ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto abbia poi ritenuto sufficienti le prove acquisite.

Non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d'imputazione, atteso che l'imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato. (Fattispecie in cui la sentenza di secondo grado ha accolto l'appello del Pubblico ministero il quale, a fronte di assoluzione per il reato di riciclaggio, aveva lamentato la mancata qualificazione del fatto come ricettazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2001, n. 17048
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17048
    Data del deposito : 21 febbraio 2001

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