Sentenza 21 febbraio 2001
Massime • 2
Non è abnorme, ne' nullo il provvedimento con il quale il giudice di appello revochi precedente ordinanza ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto abbia poi ritenuto sufficienti le prove acquisite.
Non si verifica violazione del principio di correlazione tra imputazione contestata e sentenza nella ipotesi in cui il reato in relazione al quale è stata emessa condanna sia in rapporto di genere a specie con quello di cui al capo d'imputazione, atteso che l'imputato ha avuto possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto diversamente qualificato. (Fattispecie in cui la sentenza di secondo grado ha accolto l'appello del Pubblico ministero il quale, a fronte di assoluzione per il reato di riciclaggio, aveva lamentato la mancata qualificazione del fatto come ricettazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/02/2001, n. 17048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17048 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO FOSCARINI - Presidente - del 21/02/2001
1. Dott. CARLO COGNETTI - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. PIERFRANCESCO MARINI - Consigliere - N. 421
3. Dott. GIULIANA FERRUA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENNARO MARASCA - Consigliere - N. 42451/2000
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Sui ricorsi proposti da:
1) AB AN, nato a [...] il [...];
2) AB AR "D, nato a [...] il [...];
3) AR RI, nato a [...] il [...];
4) RI BE, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 3.5.1999;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Cognetti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SE Febbraro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza relativamente alle statuizioni civili;
per l'inammissibilità del ricorso di RI BE;
per il rigetto del ricorso degli altri imputati;
Uditi l'Avv. Enrico Antonucci per il ricorrente AB AN;
l'Avv. Piermaria Corso e l'Avv. Luigino M. Martellato per il ricorrente AB AR;
l'Avv. Anselmo Boldrini per il ricorrente AR;
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sera del 30 giugno 1980 in Eraclea, ad opera di cinque persone armate e travisate, veniva realizzato il sequestro, a scopo di estorsione, dell'allora 85enne AR RE AS, proprietario terriero. Dal 7 al 15 luglio 1980 venivano svolte trattative telefoniche tra i sequestratori e rappresentanti dei familiari del sequestrato. Dal 14 luglio 1980 (sino al 23 luglio 1980) venivano eseguite le intercettazioni telefoniche sull'utenza 0421/92501 intestata al pubblico esercizio Pensione AI, gestito in Jesolo dai coniugi AI, e ciò in relazione ad una fonte confidenziale che indicava quali autori dpl sequestro un gruppo di giostrai (componenti la famiglia AB, di origine "veneto-zingara") che aveva all'epoca il Luna park nello spazio antistante la detta pensione. Nello stesso periodo, ulteriore intercettazione veniva attivata: sia sull'utenza telefonica 049/502027 in uso a AR RI, residente in Strà, risultato essere in contatto con l'allora non ancora noto IE CE, sia sull'utenza 049/588045 (229 conversazioni telefoniche tra le quali "numerose" erano risultate le richieste di contatto con il predetto IE).
Il 15 luglio 1980, alle ore 22 circa, veniva effettuata la materiale consegna, ad un emissario dei sequestratori, della somma in contanti di lire un miliardo. Nelle prime ore del 17 luglio 1980 il AS veniva liberato nel territorio del Comune di Sermide (MN). Tra il 23 ed il 25 luglio 1980, la polizia giudiziaria, nel controllo dei movimenti del clan dei AB, accertava che alcuni di essi si erano incontrati con "altre persone" al Ponte di Corte, sul fiume Brenta.
Il 29 luglio 1980, nella verifica dell'ipotesi accusatoria (la quale attribuiva al gruppo AB-RR l'esecuzione del sequestro, ed all'apporto della coppia AR-IE il riciclaggio del denaro sporco) venivano effettuate perquisizioni che portavano al rinvenimento e sequestro presso AB AN della somma in contanti di 47 milioni, peraltro in banconote diverse da quelle consegnate nelle operazioni finali del riscatto. Altro sequestro di banconote per lire 31 milioni, veniva effettuato il 6.8.1980 nell'abitazione di TO BR, amico di AB EL, resosi irreperibile (il TO aveva riferito che la somma gli era stata data in custodia dalla RI moglie dell'EL). Nelle more del procedimento si procedeva a trascrizione delle conversazioni telefoniche intercettate e veniva disposta ed eseguita perizia fonica sulle voci degli interlocutori al fine di procedere alla loro identificazione.
Gli imputati AB contestavano la loro partecipazione al sequestro e alle telefonate, ribadendo la loro non presenza nella zona del ponte di Corte. Il IE e il AR, invece, ammettevano la paternità e il tenore delle conversazioni telefoniche tra loro intercettate, ma le attribuivano concordemente non al sequestro, ma alla trattativa per una partita di oro e gioielli. Con sentenza del giudice istruttore dott. CI, del 31.7.1981, il IE veniva assolto dal delitto di cui all'art. 648 bis c.p. per insufficienza di prove ed il AR veniva prosciolto dal delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in concorso con altri.
A conclusione dell'istruttoria, AN, AR e RI AB, venivano tratti a giudizio per rispondere del reato di cui agli artt. 110, 630, primo comma, 61 n. 7, 112 n. 1 c.p. perché, in concorso con altre persone, in numero superiore a cinque, quali partecipi all'organizzazione o all'esecuzione materiale del reato, concorrevano nel sequestro di AS AR RE, allo scopo di conseguire per sè e per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e conseguendo l'intento concretatosi nel versamento di lire un miliardo quale riscatto;
in Eraclea dal 30 giugno al 17 luglio 1980.
AR RI e RI BE venivano tratti a giudizio per rispondere rispettivamente: il AR del reato di cui all'art.648 bis c.p. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto riceveva, dagli autori del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di AS AR RE, il prezzo o comunque parte del prezzo dell'estorsione, in luogo imprecisato, nel periodo dal 15.7.1980 al 25.7.1980; la RI del reato di cui all'art. 648 bis c.p., perché mediante il cambio di banconote utilizzate per il pagamento del riscatto e l'occultamento delle somme conseguite, compiva atti diretti a sostituire il denaro proveniente dal sequestro di persona a scopo di estorsione commesso in danno del AS con altro denaro, al fine di procurare a sè un ingiusto profitto e di aiutare gli autori del delitto ad assicurarsi il profitto del reato;
accertato in Mestre il 7 e 118 agosto 1980.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza in data 3.2.1982, assolveva i AB ed il AR dai reati loro rispettivamente ascritti per insufficienza di prove, ai sensi dell'art. 479 c.p.p. del 1930 ed assolveva la RI perché il fatto non sussiste.
Con sentenza in data 19.7.1995, il Tribunale di Venezia, in diversa composizione, emessa a conclusione del procedimento stralciato a carico di LL e altri, individuava e condannava, quali materiali esecutori della custodia del sequestrato AS, LL UG e LL TT (padre e figlio), pronuncia che veniva confermata con sentenza di questa Suprema Corte, sezione 4^, in data 30.4.1997 e quindi divenuta irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p. Avverso la suddetta sentenza del Tribunale di Venezia in data 3.2.1982, proponevano appello il Procuratore della Repubblica e il Procuratore Generale, nonché degli imputati AR RI, RR RE (deceduto nelle more del giudizio di appello), AB AN, AB AR (detto IO), AB EL (deceduto nelle more del giudizio di appello), AB RI, AB BR (deceduto nelle more del giudizio di appello) e RI BE.
La Corte di Appello di Venezia, a seguito di parziale rinnovazione del dibattimento, con sentenza in data 3.5.1999, depositata il 12.7.1999, assolveva AB RI dall'imputazione ascrittagli per non avere commesso il fatto ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p. vigente;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di RI BE in ordine al reato di cui all'art. 648 c.p., così modificata l'originaria imputazione, per essere il reato medesimo estinto per prescrizione;
dichiarava AB AR, AB AN e AR RI colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti e condannava: AB AR alla pena di anni venti di reclusione e lire due milioni di multa;
AB AN alla pena di anni diciassette di reclusione e lire un milione e settecentomila di multa;
AR RI alla pena di anni sei di reclusione e lire dieci milioni di multa, dichiarandoli interdetti in perpetuo dai pubblici uffici ed applicando a AB TA e a AB AN la misura di sicurezza della libertà vigilata per anni tre. Confiscava le somme in sequestro e condannava AB AR, AB AN e AR RI al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali alla parte civile costituita, liquidati in via definitiva in lire due miliardi e cinquecento milioni.
La Corte d'Appello, in esito alla rinnovata istruttoria dibattimentale, riteneva attendibili sotto il profilo intrinseco ed estrinseco le dichiarazioni rilasciate CE IE, imputato di reato connesso, già condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso, nella sua funzione di leader incontrastato della "Mafia del Brenta" e all'epoca collaboratore di giustizia, dichiarazioni che dopo essere state integralmente riportate nella sentenza impugnata, venivano riassunte nel senso: che il AR, persona arcinota al IE, aveva svolto "zingari", funzioni di intermediazione tra gli rappresentanti da AB EL e dalla sua "banda", ed il IE stesso, in relazione al riciclaggio del denaro pagato per la liberazione di una persona sequestrata;
che l'importo negoziato era pari ad un miliardo;
che il sequestro all'epoca in atto era quello di AR RE AS;
che la trattativa telefonica si era svolta sull'entità della percentuale, da versarsi per la "pulizia" del detto denaro, la quale, per il IE, non doveva essere inferiore al 30%; che lo stesso IE aveva chiesto di verificare l'autenticità del denaro pronto da "cambiare" e ne aveva potuto accertare la relativa "bontà", pur non ricordando con esattezza la "pezzatura" delle banconote esibitegli dal AR;
che, non essendosi perfezionato l'accordo nei termini prospettati dal IE, "l'affare" non era stato più concluso;
che l'assoluzione in istruttoria di esso IE era conseguente agli illeciti rapporti intrattenuti con il dr. CI, all'epoca giudice istruttore e colluso con la banda della "Mala del Brenta";
che fu lo stesso CI a redigere, integralmente, il verbale dell'audizione del IE, scrivendo quanto era funzionale a supportarne (come avvenuto) il proscioglimento, tant'è che il IE non si era neppure preoccupato di leggere le dichiarazioni che gli erano attribuite, tanta e tale era la sua sicurezza che "la risposta che dava CI portava ad un proscioglimento". A giudizio della Corte di merito gli esiti dell'accurata deposizione del IE consentivano di colmare il paniere accusatorio con elementi risolutivi per l'affermazione di responsabilità della RI, moglie-convivente del defunto AB EL, nonché dei di lui fratelli AB AR e AB AN, nonché di AR RI. Bastava, infatti, percorrere gli snodi espressivi che avevano accompagnato il conversare telefonico del AB, del RR detto KY, e del AR, nelle corrispondenti scansioni degli atti nodali del conseguimento del profitto del sequestro a scopo di estorsione, per ricavarne un inappuntabile quadro di conformità biunivoche che soltanto un'altra, identica e parallela, criminale operazione di sequestro, con un'eguale richiesta di denaro ed insistente nel medesimo territorio tra gli stessi imputati, poteva ragionevolmente giustificare. Le dichiarazioni del IE risolvevano perciò i dubbi dei giudici di primo grado sulla causale desumibile dal tenore delle comunicazioni telefoniche, le quali attenevano a valori "cambio di denaro sporco" e non di percentuale per invece ad inesistenti e già allora scarsamente attendibili, illecite operazioni di ricettazione di valori e preziosi. Il IE non solo aveva colorato di consistente attendibilità l'interpretazione accusatoria, ma l'aveva ulteriormente rafforzata introducendo nel processo la figura (peraltro altre volte evocata) di un magistrato corrotto, il quale aveva svolto nel processo un efficace ruolo di protezione del IE stesso, sorte questa non riservata invece al AR (pur in pressoché identica situazione probatoria). Quanto alle conclusioni della perizia che aveva ritenuto le "voci non confrontabili", riteneva la Corte d'Appello che ciò non significava affatto la estraneità delle voci dei prevenuti alle comunicazioni telefoniche (intercettate tra parlanti che proponevano nomi e soprannomi corrispondenti agli accusati); ma semplicemente impossibilità tecnica di negare o attribuire al parlante una precisa identità, alla luce dei criteri fonetico-linguistici adottati dai periti. A completare il quadro indiziario derivante dalle intercettazioni telefoniche, vi erano anche: gli stretti legami parentali ed economici tra tutti gli accusati;
le sistematiche negazioni radicali di realtà inoppugnabili (come i vincoli di parentela e convivenza);
la verificata presenza in Sermide di AB AN, proprio nel luogo corrispondente alla liberazione dell'ostaggio ed in tempo immediatamente contiguo all'avvenuta liberazione;
i dati indiziari del denaro, in quantità e taglio suggestivi, in possesso di due congiunti dello stesso clan, cui il sequestro, da fonte confidenziale, era stato nell'immediatezza attribuito;
i dati offerti dalla sentenza (agli atti) a carico dei riconosciuti "carcerieri del AS", sentenza nella quale, ancora una volta, l'illecito viene pacificamente correlato all'azione coordinata di un gruppo di zingari.
Osservava poi la Corte che la responsabilità del AR era suffragata da un articolato e intersecato quadro di elementi indiziari, dotati delle convergenti qualità della gravità, della precisione e della concordanza;
e da una conforme chiamata di correo realizzata da un soggetto, il IE CE, collaboratore di giustizia, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca era stata più volte ribadita in sentenze definitive e verificata anche nello specifico settore illecito dei sequestri a scopo di estorsione. Quanto alla RI, coniuge del defunto EL e cognata di AB AN e AB AR, il giudice di appello riteneva che i dati probatorì a suo carico consentissero di inquadrare la sua azione negli ambiti di operatività dell'art. 648 c.p. e non del diverso e contestato art. 648 bis c.p., mancando la materialità che connota l'azione esecutiva di tale seconda norma, essendosi l'imputata limitata ad occultare il denaro datole dal marito e di provenienza illecita.
La Corte di Appello negava, infine, le attenuanti generiche ai tre condannati, avuto riguardo dei loro precedenti di vita. Avverso la suddetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione AB AR, LL AN, LL RI e RI BE.
AB AR, con motivi principali redatti dagli AVV. Antonucci e Martellato, deduce: 1) violazione dell'art. 475 n. 3 in relazione all'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930, per travisamento del fatto;
2) violazione dell'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p., in relazione all'art. 314 e 474 n. 3 c.p.p. 1930 per palese contraddittorietà e carenza della motivazione, avendo il giudice di appello pretermesso le conclusioni peritali;
3) violazione dell'art. 474 n. 3 in relazione all'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930 per avere il giudice di appello omesso di valutare gli ulteriori elementi probatori concordemente indirizzati all'esclusione della responsabilità dell'imputato; 4) violazione dell'art. 475 n. 3 in relazione all'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930 per avere il giudice di appello valorizzato il vincolo di parentela a fini accusatori in contrasto con il principio della natura personale della responsabilità penale garantito dall'art. 27 Cost.; 5) violazione dell'art. 475 n. 3 in relazione all'art. 524 n. 1 e 3 c.p.p. 1930, per mancata concessione delle attenuanti generiche ed apparenza di motivazione sul punto. Con motivi aggiunti redatti dall'Avv. Corso, il AB AR deduce ancora: 1) nullità assoluta e conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sulla base di fonte confidenziale non rivelata al Giudice (artt. 349, ult. comma, 226 ter e quinques e 475 c.p.p. 1930 in relazione all'art. 524 n. 3 c.p.p. 1930) 2) manifesta illogicità, risultante dal testo del provvedimento impugnato, della motivazione in punto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche (art. 148 c.p. in relazione all'art. 475 c.p.p. 1930); 3) contraddittorietà della motivazione circa il valore processuale delle dichiarazioni ex art.210 c.p.p. di CE IE (in relazione all'art. 475 c.p.p. 1930)
risultante dal testo del provvedimento impugnato;
4) omessa applicazione delle norme sul "giusto processo" (art. 111 Cost.); 5) inammissibilità della statuizione civilistica a fronte di una sentenza assolutoria non impugnata dalla parte civile (in relazione all'art. 524 c.p.p. 1930). AB AN deduce: 1) nullità della sentenza ex art. 524 n. 1 e 3 e 475 n. 3 c.p.p. previgente, per violazione di legge e per inosservanza delle norme di rito, in quanto nonostante trattasi di processo meramente indiziario, non sono stati precisati i ruoli od il ruolo di partecipazione del ricorrente AB AN nel gravissimo delitto contestato;
2) nullità della sentenza ai sensi dell'art. 524, n. 1 e 3 c.p.p. previgente, in relazione agli artt. 475 n. 3 e 474 n. 4 c.p.p. per carenza di motivazione e comunque per motivazione apparente e vizio di travisamento;
3) nullità della sentenza per violazione di legge e per carenza di motivazione ex artt. 524 n. 3 e 473 c.p.p. codice previgente, per carenza e contraddittorietà di motivazione e comunque motivazione meramente apparente, violazione dell'art. 192 c.p.p. ed omesso esame e valutazione di altri elementi probatori storici e documentali che, se vagliati, avrebbero avuto incidenza determinante nella decisione, che sarebbe risultata certamente difforme da quella invece adottata;
4) nullità della sentenza per violazione di legge e difetto di motivazione ex artt. 524 n. 1 e 3 c.p.p. e 475 n. 3 c.p.p. previgente, art. 192 c.p.p. vigente, nonché art. 520 c.p.p. previgente ed ex art. 603 c.p.p. nuovo rito, per avere la Corte denegato l'assunzione della prova testimoniale formulata dalla difesa fin dal 18.1.1982 (v. lista testi Avv. A. Sorgato).
AR RI deduce: 1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 475 n. 3, in relazione all'art. 524 n. 1 e n. 3 c.p.p. previgente, per violazione di legge, per carenza di motivazione e comunque per erronea e/o apparente motivazione e vizio di travisamento;
2) nullità della sentenza ex art. 475 n. 3 e art. 524 n. 1 e n. 3 c.p.p. prevì gente in relazione all'art. 62 bis c.p. nel diniego delle attenuanti generiche per carenza di motivazione, in osservanza della legge penale e comunque per motivazione apparente. RI BE deduce: 1) violazione dell'art. 606 lett. c) c.p.p. vigente, in relazione all'art. 201 c.p.p. abrogato e inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale;
2) violazione dell'art. 606 lett. b) c.p.p. perché le è stata contestata la materialità della condotta tipica del reato di cui all'art. 648 bis c.p. e niente altro, non avendo la Corte di merito avuto cura di indicare quali erano le prove del suo convincimento in ordine al fatto che la RI avesse occultato soldi a lei consegnati dal marito e provenienti dal riscatto del sequestro AS, tanto più che i tagli delle banconote sequestrate non corrispondevano a quelli delle somme consegnate per il riscatto e che il TO è stato prosciolto in istruttoria da qualsivoglia ipotesi di reato (il TO è il consegnatario delle somme della RI).
MOTIVI DELIA DECISIONE
RICORSO LL IS
(Motivi Avv. Piermaria Corso)
Preliminare ad ogni altra questione è l'esame del motivo avanzato dalla difesa del AB AR con cui si deduce la nullità assoluta e la conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte sulla base di fonte confidenziale non rivelata al giudice in quanto sua nel vecchio che nel nuovo codice di rito la "fonte confidenziale" non suscettibile di utilizzo processuale e, anzi, ne viene imposta la stessa eliminazione fisica dagli atti del processo.
La censura è priva di pregio.
Deve rilevarsi, in primo luogo, che nel vigore del vecchio codice di rito (applicabile al caso in esame ai sensi dell'art. 241 disp. att. c.p.p.), la giurisprudenza prevalente affermava la legittimità della intercettazione disposta sulla base di materiali che non consentissero di imprimere agli indizi una precisa direzione soggettiva. Più precisamente l'art. 226 ter previgente, disponeva che l'autorizzazione alle intercettazioni era disposta "con decreto motivato del Procuratore della Repubblica o del giudice istruttore del luogo dove sono in corso le indagini, solo quando vi siano seri e concreti indizi di reato, oppure sussista effettiva necessità nei confronti dell'indiziato di limitare la libertà delle comunicazioni". Questi due requisiti, atteso il dato testuale ("oppure") contenuto nella norma in questione, non erano richiesti cumulativamente, bensì in via alternativa. Sicché i "seri e concreti indizi di reato", e non gli indizi di colpevolezza, erano per la prevalente giurisprudenza, sufficienti a legittimare il decreto di autorizzazione delle intercettazioni. Occorre rilevare, ancora, che secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità formatasi sotto la vigenza del vecchio codice di rito, ai fini della legittimità del decreto di autorizzazione alle intercettazioni, non era necessario che vi fosse una persona che avesse formalmente assunto la qualità di indiziato, essendo sufficiente che sussistessero seri e concreti indizi di reato (Cass., Sez. 6^, 7.10.1987, Giuffrida, RIV 176779; Cass., Sez. 6^, 9.5.1985, Natale, RIV 169600; Cass., Sez. 6^, 28.9.1985, Leone, RIV 171753; Cass., Sez. 1^, 26.3.1985, Masciari, RIV 168751). E del resto, anche nella vigenza dell'attuale codice di rito, la giurisprudenza ritiene in prevalenza che i gravi indizi che, ai sensi dell'art. 267, primo comma, c.p.p. costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni, attengano all'esistenza del reato e non alla colpevolezza di un determinato soggetto, di talché per procedere all'intercettazione non è necessario che i detti indizi siano a carico dei soggetti le cui comunicazioni debbano essere a fine di indagine intercettate (cfr. Cass., Sez. 6^, 18.6.1999, Patricelli;
Cass., Sez. 2^, 21.4.1997, Viveri, RIV 208757;Cass., Sez. 1^, 10.7.1996, P.M. in proc. Corona, RIV 205766; Cass., Sez. 1^, 16.1.1995, Catti ed altri, RIV 201237). Orbene, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nel caso di specie la "fonte confidenziale" mai rivelata non è stata elevata a "serio e concreto indizio di reato" per sopperire a quanto richiesto dall'art. 226 ter c.p.p. 1930, in quanto sulla sussistenza del reato non c'erano dubbi, essendo il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione ancora in corso (il AS fu sequestrato il 14 luglio 1980 e liberato il 17 dello stesso mese) ed essendovi urgenza di scoprire il luogo dove era ristretto il sequestrato, al fine di far cessare l'esecuzione del reato e garantire l'incolumità del soggetto passivo. Essendo pacifica la commissione del reato, erano perciò legittime le intercettazioni disposte anche per individuarne gli autori, stante la difficoltà di individuarli diversamente (cfr. Cass. Sez. 1^, 4.7.1991, Cassol, RIV 188321) e fare cessare l'esecuzione del reato in atto.
Ciò premesso, le intercettazioni telefoniche sono state pertanto disposte in conformità a quanto previsto dall'art. 226 ter citato, nè può ritenersi pertinente la denunciata violazione dell'art. 349, ult. comma, c.p.p. 1930, che dettava e regole per l'esame testimoniale degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che non potevano essere obbligati a rivelare i nomi degli informatori dal giudice, il quale, a sua volta, non poteva riceverli a pena di nullità.
Nel caso di specie la fonte confidenziale non può considerarsi, di per se stessa, urla fonte probatoria, nemmeno indiziarì a, essendo stata semplicemente utilizzata per l'avvio delle indagini. Le risultanze delle intercettazioni sono perciò legittime fonti di prova di cui il giudice ha facoltà di giovarsi ai fini della decisione, in quanto e indipendenti dalla iniziale segnalazione confidenziale. E del resto deve rilevarsi che, anche nella diversa ipotesi in cui la fonte informativa sia del tutto anonima, nella vigenza del codice di rito del 1930, applicabile al caso di specie, la giurisprudenza ha ritenuto che la disposizione dell'art. 141 non preclude al giudice la facoltà di giovarsi delle legittime fonti di prova emerse dalle indagini originate da una lettera o da una telefonata anonima (cfr. Cass., Sez. 1^, 19.12.1986, Cinque, RIV 174677). Nè può tralasciarsi dal considerare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300 del 1974, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 141 e 131 c.p.p. previgente, in riferimento agli artt. 3, 24, 109 Cost., affermando, tra l'altro, che l'anonimo non è in sè fonte di prova, ma si riferisce a fatti e circostanze che possono acquistare rilevanza agli effetti processuali sol se provati.
Priva di pregio è altresì la dedotta inutilizzabilità, ai sensi degli artt. 267 e 271 c.p.p. vigente (cui corrispondono gli artt. 226 ter e 226 quinquies c.p.p. previgente) dei decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche, perché motivati per relationem a quanto contenuto nella richiesta del pubblico ministero che rimanda sic et simpliciter ad una informativa non allegata e non trasfusa nell'atto dei carabinieri che faceva riferimento ad una fonte confidenziale non rivelata. Difatti le intercettazioni effettuate sulla base di decreti autorizzativi motivati per relationem non rientrano nell'ambito previsionale dell'art. 271 c.p.p. e non sono, quindi, assoggettate al divieto di utilizzazione ivi previsto. I decreti così motivati possono integrare il vizio di inidonea o insufficiente motivazione, con la conseguenza che detto vizio non può essere rilevato d'ufficio dal giudice di merito ne' può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità (cfr. Cass., 3.9.1999, Pasimeni, RIV 214790; Cass., Sez. Un., 25.3.1998, Manno e altro, RIV 210610). Nella specie, comunque, non era necessario specificare i gravi indizi di reato giustificativi della particolare indagine, dato che la consumazione del reato non solo era stata pienamente accertata, ma era ancora in atto.
Il ricorrente deduce, con secondo motivo di ricorso, la manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, in punto di utilizzo dei risultati delle intercettazioni telefoniche. Ciò perché la Corte di merito, dopo aver disposto la rinnovazione del dibattimento per l'ascolto, ritenuto necessario ai fini del decidere, delle intercettazioni in questione, una volta avuta notizia del mancato reperimento delle bobine, a seguito della rinuncia all'ascolto del P.G., aveva ritenuto superfluo il ricorso ad attività istruttoria diverse dalla stabilita audizione del IE. La doglianza è infondata.
A prescindere dalla considerazione che l'ascolto del bobine era stato disposto con la riserva "se possibile", non è abnorme ne' nulla l'ordinanza, con la quale si revoca una precedente ammissiva della rinnovazione parziale del dibattimento, in quanto si ritengono sufficienti le prove acquisite. L'apprezzamento del giudice di merito sulla sufficienza e pertinenza delle prove è estraneo alle ipotesi di violazioni concernenti l'art. 178 c.p.p., poiché le ordinanze sono sempre revocabili re melius perpensa. Ne consegue che la ritenuta superfluità dell'ascolto delle bobine contenenti le intercettazioni e, quindi il successivo giudizio, re melius perpensa, di non decisività dell'ascolto diretto delle intercettazioni, non rileva ai fini della logicità della motivazione.
Con terzo motivo il ricorrente denuncia contraddittorietà, risultante dal testo del provvedimento impugnato, della motivazione in punto di valore processuale delle dichiarazioni, ex art. 210 c.p.p., del CE IE, in relazione all'art. 475 c.p.p. 1930. A
tale proposito assume il ricorrente che l'impugnata sentenza riassume le dichiarazioni del IE mettendo in bocca a costui cose diverse da quelle riportate in altra parte della stessa motivazione. La contraddizione non sussiste. L'impugnata sentenza ha riportato testualmente le dichiarazioni fatte dal IE e quindi ne ha riassunto la sostanza a fini espositivi. Non sussistono perciò le denunciate contraddizioni, ne' nell'impugnata sentenza si afferma che vi è una specifica chiamata in correità del IE nei confronti del AB AR. Risulta evidente, infatti, che la suddetta chiamata in correità è stata svolta nei confronti del gruppo facente capo al AB EL. Come tale viene vagliata la sua attendibilità intrinseca ed estrinseca, dopo di che se ne traggono le conseguenze, basandosi sugli ulteriori elementi probatori raccolti per valutare la posizione dei singoli appartenenti al gruppo, tra cui il AB AR, in merito al quale viene, in particolare, valorizzato il contenuto della conversazioni telefoniche intercettate tra costui, il fratello BR e il RR, attinenti al riciclaggio del denaro.
Il ricorrente deduce, infine, l'inammissibilità della statuizione civilistica a fronte di una sentenza assolutoria non impugnata dalla parte civile.
La doglianza è inammissibile. In tema di ricorso per cassazione, per il combinato disposto del comma quarto dell'art. 585 c.p.p. e dell'art 167 disp. att. c.p.p., la presentazione di motivi nuovi è consentita a condizione che essi investano capi o punti della decisione già enunciati nell'atto originario di gravame, ai sensi dell'art. 581, primo comma lett. a), c.p.p. Invero, il requisito della novità deve essere attinente ai motivi (vale a dire alle ragioni che illustrano ed argomentano il gravame, in relazione ai singoli capi o punti della sentenza impugnata, già censurati nel ricorso) e non deve servire ad introdurre nuovi capi o punti di impugnazione, in spregio al termine temporale previsto per la presentazione del ricorso (cfr. Cass., Sez. 5^, 14.12.1999, Tonduti ed altri, RIV 215669; Cass., Sez. Un., 25.2.1998, Bono ed altri, RIV 210259). Nel caso di specie la questione attinente la statuizione civilistica non ha formato oggetto del ricorso principale per cui non può essere introdotta, per le sopra esposte ragioni, con i motivi nuovi.
(Motivi Avv. Ennio Antonucci e Avv. Luigino M. Martellato) Con primo motivo di ricorso si deduce il travisamento del fatto per avere l'impugnata decisione fondato la responsabilità del AB AR sulla identificazione di detto imputato con il soggetto interlocutore nelle telefonate intercettate e ciò nonostante che la perizia fonetica abbia escluso la confrontabilità delle voci intercettate con quelle degli imputati.
La doglianza è infondata. Come evidenziato nell'impugnata sentenza l'espressione conclusiva "voci non confrontabili" usata dai periti non significa affatto estraneità delle voci degli imputati alle comunicazioni telefoniche intercettate tra parlanti che proponevano nomi e soprannomi corrispondenti agli accusati, ma significa semplicemente l'impossibilità tecnica di negare o attribuire al parlante una precisa identità alla luce dei criteri fonetico- linguistici adottati dai periti. Il risultato della perizia è perciò neutro rispetto alla formazione della prova e l'impugnata sentenza perviene ad attribuire dette telefonate agli imputati attraverso un percorso argomentativo del tutto logico, in considerazione della reiterazione dei nomi e del contenuto univoco delle telefonate, riferibile ad un sequestro di persona che non poteva essere che quello del AS (non risultando essere stati effettuati contemporaneamente nella zona altri sequestri di persona), che veniva attribuito al gruppo AB. Quanto testè esposto è assorbente rispetto al secondo motivo di ricorso con cui si deduce vizio di motivazione per avere il giudice di merito pretermesso le conclusioni peritali.
Con terzo motivo di ricorso si deduce ancora vizio di motivazione per avere il giudice di merito omesso di valorizzare quegli elementi raccolti nell'istruttoria che erano indirizzati concordemente ad escludere la responsabilità del prevenuto, quali le deposizioni testimoniali che avevano confermato l'alibi dell'imputato. La doglianza è priva di pregio. Il giudice di appello ha adempiuto correttamente all'obbligo di motivazione esponendo in modo esauriente e logico le ragioni del suo convincimento, supportandole con il richiamo a quegli elementi probatori raccolti che portano alla univoca conclusione della colpevolezza dell'imputato, con ciò implicitamente disattendo prove e deduzioni difensive incompatibili con la soluzione adottata.
Del pari priva di pregio è la doglianza secondo cui l'affermazione di responsabilità si fonderebbe sui vincoli di parentela tra gli imputati, in contrasto con il principio della natura personale della responsabilità penale, atteso che il giudice di appello ha ben evidenziato gli elementi di responsabilità individuale emersi a carico del AB AR, costituendo il richiamo al gruppo familiare ed etnico a cui costui apparteneva, un argomento di contorno che avvalora gli indizi molteplici, precisi e concordanti emersi a suo carico.
Il ricorrente AB lamenta, infine, apparenza di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La doglianza è destituita di fondamento, atteso che l'impugnata sentenza motiva adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando i plurimi, diversificati e cronologicamente ricorrenti precedenti penali di costui, nonché la rilevante parte avuta nella commissione del reato.
Tutto ciò premesso il ricorso del AB, in quanto infondato, deve essere respinto.
RICORSO LL GI
Con primo motivo il ricorrente deduce la nullità dell'impugnata sentenza per violazione di legge sostanziale e processuale, assumendo che, trattandosi di processo meramente indiziario, non sono stati precisati i ruoli o il ruolo di partecipazione dell'imputato nel gravissimo delitto contestato.
La lagnanza è priva di pregio. L'impugnata sentenza analizza, nei confronti di tutti gli imputati, l'articolato complesso indiziario, emergente dalle intercettazioni telefoniche e con argomentazioni logiche, individua i ruoli degli imputati indipendentemente dall'esito della perizia fonetica, che ha ritenuto non confrontabili le voci. Esito che è stato ritenuto del tutto neutro ai fini della prova, considerato anche che gli indizi emergenti dalle intercettazioni hanno trovato puntuale conferma nelle dichiarazioni del collaborante IE, la cui attendibilità intrinseca ed estrinseca è stata accuratamente vagliata. Nè trascura il giudice di appello di evidenziare gli elementi individualizzanti emersi a carico del AB AN, costituiti: da una telefonata, espressamente ammessa dall'imputato, intervenuta con un certo EL, nome che a suo dire non gli dice nulla, negando quindi con spudoratezza di avere un fratello corrispondente a tale nome, ed attribuendo a costui il ruolo e la veste di componente di comitato per una sagra;
dal diniego, contrastante con le risultanze di polizia giudiziaria e testimoniali (testi CH e AR), di essere stato a Corte con EL la sera del 25.7.1980 a bordo della Opel della RI, convivente-moglie del predetto EL, assumendo inoltre di ignorare l'ubicazione di detta località; dal possesso della somma, rinvenuta dopo il viaggio a Corte, di complessive lire 47 milioni in biglietti da lire 10.000, di cui lire 18.480.000 rinvenuti nascosti all'interno della sua vettura Opel e lire 28.500.000 all'interno della propria roulotte, e ciò nonostante che il predetto disponesse di un libretto bancario che abitualmente utilizzava, come da lui stesso ammesso;
dalle dichiarazioni del teste CH, titolare del bar Sermide, che lo ebbe a riconoscere come una delle due persone entrate nel bar per telefonare il giorno stesso della liberazione del AS. L'impugnata sentenza ha perciò evidenziato e unitariamente valutato, con argomentazioni esenti da vizi logici e di diritto, i gravi, precisi e concordanti indizi che dimostrano l'attiva partecipazione dell'imputato al sequestro. Il dedotto travisamento del fatto di cui ai seguenti motivi secondo e terzo, attinenti appunto alla valutazione delle deposizioni CH, CH e AR nonché dei testi AI SE e AB e alla valenza del ritrovamento delle banconote, si risolvono perciò in censure su accertamenti e apprezzamenti in punto di fatto non deducibili in questa sede.
Con quarto motivo il ricorrente lamenta, infine, vizio di violazione di legge per avere la Corte di merito negato l'assunzione della prova testimoniale dedotta dalla difesa fin dal 18.1.1982 in relazione alla provenienza del denaro, asseritamente lasciato all'imputato dalla madre deceduta.
La doglianza è destituita di fondamento. Atteso il carattere eccezionale della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello, il mancato accoglimento della richiesta volta ad ottenere detta rinnovazione in tanto può essere censurato in sede di legittimità in quanto risulti dimostrata, indipendentemente dall'esistenza o meno di una specifica motivazione sul punto nella decisione impugnata, la oggettiva necessità dell'adempimento in questione e, quindi, l'erroneità di quanto esplicitamente o implicitamente ritenuto dal giudice di merito circa la possibilità di "decidere allo stato degli atti", come previsto dall'art. 603, primo comma, c.p.p. Ciò significa che deve dimostrarsi l'esistenza,
nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento (come previsto dall'art. 606, primo comma lett. a), c.p.p.) e concernenti punti di decisiva rilevanza, le quali sarebbero state presumibilmente evitate qualora fosse stato provveduto, come richiesto, all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in sede di appello (cfr. Cass., Sez. 1^, 28.6.1999, Capitani, RIV 213923). Nell'impugnata sentenza, peraltro, non è ravvisabile alcuna lacuna o illogicità in relazione all'affermazione di responsabilità dell'imputato, motivandosi, tra l'altro, adeguatamente in ordine alla speciosità della giustificazione addotta in relazione alla provenienza del denaro.
Ciò premesso, il ricorso del AB AN, in quanto infondato, deve essere respinto.
RICORSO IZ IO
Il ricorrente, con primo motivo di ricorso, deduce violazione di legge, carenza o apparenza di motivazione e travisamento del fatto in relazione all'affermazione di responsabilità per il delitto di riciclaggio. Contesta la veridicità delle dichiarazioni accusatorie del IE, assumendo che costui dice il falso e che la Corte di merito ha omesso di valutare la situazione attuale di detto ex pentito, il quale è stato condannato per omicidio e gli è stato revocato lo status di pentito collaboratore.
Le censure mosse dal ricorrente (anche con memoria integrativa depositata in cancelleria il 4.10.2000) alla motivazione dell'impugnata sentenza, in particolare alla parte in cui ha vagliato e ritenuto l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del IE, si risolvono in censure su accertamenti e valutazioni in punto di fatto, avendo la Corte di merito adeguatamente motivato e dimostrato l'attendibilità delle dichiarazioni del IE in relazione alla vicenda del riciclaggio del denaro proveniente dal riscatto del sequestro AS. Giudizio di attendibilità che non può certo essere inficiato da successive vicende processuali occorse al collaboratore, tanto più che le dichiarazioni del IE e l'articolato quadro indiziario emerso nel corso del processo (costituito per lo più dalle conversazioni telefoniche intercettate relative alla percentuale da pagare del 25 o 30% al riciclatore) si integrano e confermano vicendevolmente. Il ricorrente cerca, invero, di proporre una diversa lettura di quanto emerso dalle telefonate intercettate al fine di smentire le precise accuse mossegli dal IE, ma tale tentativo si risolve, come detto, in inammissibili censure di merito. Con secondo motivo di ricorso il AR denuncia violazione di legge e carenza o apparenza di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.
Anche tale motivo si risolve in censure di merito, avendo il giudice di appello esaurientemente motivato sul punto, richiamando la gravità del reato e la capacità a delinquere dell'imputato, dedotta dai precedenti di vita e dalle condanne subite, nonché l'assenza di validi motivi in relazione alla commissione del delitto, ricollegabili a condizioni di indigenza.
Ciò posto, il ricorso del AR deve essere dichiarato inammissibile.
RICORSO AN ET
Con primo motivo la ricorrente deduce violazione della legge processuale denunciando che la Corte di Appello non si è pronunciata sull'eccezione di inammissibilità, per genericità dei motivi, dell'appello del Pubblico Ministero e del Procuratore Generale avverso la sentenza di primo grado che l'assolveva dal reato di riciclaggio di denaro proveniente da sequestro di persona perché il fatto non sussiste, mancando qualsiasi elemento a suo carico in ordine al reato contestato. I motivi di impugnazione, secondo la tesi della ricorrente, avrebbero dovuto riguardare dette statuizioni, non potendosi derubricare l'imputazione senza violare la legge processuale.
Con secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione della legge processuale per avere la Corte di merito diversamente qualificato il fatto, nonostante che le fosse stata contestata la materialità tipica del reato di cui all'art. 648 bis c.p. e niente altro. Il ricorso non merita accoglimento. La comparazione tra il reato di ricettazione e quello di riciclaggio dimostra che tutti gli elementi previsti dalla norma di carattere generale, quale deve considerarsi l'art. 648 c.p., sono presenti in quella a carattere speciale di cui all'art. 648 bis C.P. (sia nell'attuale formulazione che in quella vigente all'epoca del fatto), la quale contiene in sè un elemento specializzante costituito da un'attività ulteriore rispetto alla ricezione del denaro, di beni o di altre utilità e cioè la recezione del denaro sia realizzata in modo da realizzare la sostituzione o il trasferimento di detti beni o, comunque, da ostacolare l'identificazione della loro origine delittuosa. Ciò posto, non può ritenersi generico l'atto di impugnazione che a fronte di un'assoluzione per il reato di riciclaggio, lamenti la mancata qualificazione del fatto come ricettazione. Nè merita censura la sentenza che accolga tale richiesta, non potendosi ravvisare in ciò immutazione del fatto contestato, in quanto i due fatti, quello contestato e quello ritenuto, si trovano in rapporto di continenza, nel senso che la norma generale comprende quella speciale, avendo avuto perciò l'imputata la possibilità di svolgere adeguata difesa anche in relazione al fatto come diversamente qualificato, dovendosi appunto difendere in relazione alla ricezione del danaro proveniente dal sequestro.
Il ricorso, in quanto infondato, deve perciò essere respinto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso del AR RI e rigetta i ricorsi di AB AN, AB AR e RI BE.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, al versamento della somma di lire cinquecentomila alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 febbraio 2001. Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2001