Sentenza 14 maggio 2014
Massime • 1
In tema di attività commerciali inerenti al trasferimento di oro da o verso l'estero, integra il reato di cui all'art. 4, comma primo, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma terzo, della legge cit., oppure ancora se l'attività sia esercitata in violazione delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in materia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di un oggetto in oro del peso di gr. 2.221, commercializzato professionalmente da un operatore straniero, legalmente autorizzato nello Stato di appartenenza, ma privo di licenza di p.s. e senza comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 39455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39455 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 14/05/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - rel. Consigliere - N. 1280
Dott. PEZZELLA Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 48543/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN UC, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 01/10/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 01/10/2013, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Alessandria ha rigettato l'opposizione proposta dal sig. AN UC avverso il decreto con il quale il Procuratore della Repubblica presso quello stesso Tribunale aveva rigettato l'istanza di restituzione di una verga d'oro, del peso di gr. 2.221,6, sequestratagli il 24/05/2012 sull'ipotizzata sussistenza del reato di cui alla L. 17 gennaio 2000, n. 7, artt. 1 e 4, (esercizio in via professionale del commercio di oro). Rigettando la richiesta di restituzione, il Giudice ha sinteticamente osservato quanto segue:
1) il reato è stato certamente commesso in Italia, benché il AN avesse una società in territorio francese;
2) il bene sequestrato costituisce corpo del reato;
3) il mantenimento del vincolo è necessario a fini di prova (essendo già stato eseguito un accertamento tecnico sul bene ed essendo possibile procedere a perizia in dibattimento).
2. Ricorre per Cassazione il DO articolando, per il tramite del difensore di fiducia, tre motivi di ricorso.
2.1. Con il primo denunzia l'assenza di esigenze probatorie "stante l'accertamento tecnico di cui all'art. 359 c.p.p., di cui il ricorrente riconosce il valore probatorio".
Rileva, sul punto, il ricorrente che ne' il sequestro operato d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, ne' il decreto di convalida affermano alcunché sulle esigenze probatorie.
2.2. Con il secondo motivo denunzia l'inapplicabilità alla fattispecie delle sanzioni di cui alla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 4, in virtù della prevalenza del diritto comunitario.
Osserva, al riguardo, che la "Rachat d'or", con sede in Francia, è costituita in forma di SARL, corrispondente all'italiana S.r.l., ed esercita regolarmente il commercio negli Stati dell'Unione. La società è espressamente autorizzata alla fusione dei prodotti usati, acquistati per ricavarne materie preziose e tiene il registro di polizia, prescritto dalla legge francese, contenente i dati dei cedenti, con le indicazioni degli acquisti correnti dal 10/04/2012 al 21/05/2012. Egli, peraltro, non stava commercializzando il bene sequestrato, ma se lo stava facendo titolare. In ogni caso, aggiunge, l'onere di comunicare all'UIC l'operazione di acquisto con l'operatore estero intracomunitario, deve essere assolto dall'acquirente residente in Italia.
La società francese non è soggetta alla normativa italiana e può certamente commercializzare l'oro. L'attività di fusione è avvenuta all'estero, da operatore autorizzato a farlo.
2.3. Con il terzo motivo denunzia violazione dell'art. 240 c.p., comma 2, alla luce della liceità della condotta ai sensi della L. n. 218 del 1995 e dunque della sua astratta autorizzabilità.
3. L'8 maggio 2014, il ricorrente ha depositato una memoria illustrativa dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato.
4. È inammissibile, perché generico, il primo motivo di ricorso.
4.1. Non è innanzitutto chiaro quale sia lo specifico profilo in relazione al quale viene eccepita la nullità dell'ordinanza impugnata.
4.2. Per un primo aspetto, infatti, il ricorrente sembra lamentare l'esaurimento delle esigenze probatorie poste a fondamento del sequestro per avere il pubblico ministero completato gli accertamenti tecnici sul bene (ai cui esiti il ricorrente fa in questa sede inammissibilmente ed inutilmente acquiescenza).
4.3. Contraddittoriamente poi eccepisce che nel provvedimento di convalida del sequestro non erano specificate le esigenze probatorie perseguite dall'atto e che l'ordinanza impugnata è immotivata sul punto, laddove, come visto, il Giudice ha chiaramente indicato la persistente sussistenza di tali esigenze con il fatto che la consulenza tecnica di cui all'art. 359 cod. proc. pen. non esclude la necessità di una perizia (argomento non contraddetto dal ricorrente sul piano giuridico ma superato, come visto, dall'acquiescenza di cui al capoverso che precede).
4.4. La contraddittoria articolazione interna del motivo di ricorso, la disarticolazione delle odierne doglianze rispetto alle questioni poste con l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 263 cod. proc. pen., l'assenza di parametri di valutazione della eccepita nullità
dell'ordinanza, rendono impossibile a questa Corte di vagliare, per la sua genericità, la fondatezza del motivo.
4.5. Non è utile e non può essere valutata a tal fine, la memoria tardivamente depositata l'8 maggio u.s. che non concorre a rendere specifico il primo motivo di ricorso, tanto più che in essa vengono inammissibilmente introdotte questioni di fatto e allegata documentazione, volte ad introdurre nuovi temi a supporto del motivo ormai insanabilmente generico.
5. Sono infondati gli altri motivi di ricorso che, per la loro intima connessione, possono essere esaminati congiuntamente.
6. A norma della L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 1, comma 2, "Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l'estero, ovvero il commercio di oro nel territorio nazionale ovvero altra operazione in oro anche a titolo gratuito, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 12.500 Euro. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali di cui al comma 3, sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi. Dalla presente disposizione sono escluse le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia".
6.1. Il successivo comma 3 così recita: "L'esercizio in via professionale del commercio di oro, per conto proprio o per conto di terzi, può essere svolto da banche e, previa comunicazione all'Ufficio italiano dei cambi, da soggetti in possesso dei seguenti requisiti: a) forma giuridica di società per azioni, o di società in accomandita per azioni, o di società a responsabilità limitata, o di società cooperativa, aventi in ogni caso capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;
b) oggetto sociale che comporti il commercio di oro;
c) possesso, da parte dei partecipanti al capitale, degli amministratori e dei dipendenti investiti di funzioni di direzione tecnica e commerciale, dei requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 108 e 109 e art. 161, comma 2, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385".
6.2. L'art. 1 cit., comma 6 disciplina "i contenuti e le modalità di effettuazione della dichiarazione prevista dal comma 2" stabilendone la definizione a cure dell'Ufficio italiano dei cambi che vi provvede con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'UIC vi ha provveduto con determinazione del 14 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 2000.
6.3. A norma dell'art. 1, comma 11 "fatta eccezione per la Banca d'Italia, per l'Ufficio italiano dei cambi e per le banche, continuano ad applicarsi le vigenti disposizioni di legge di pubblica sicurezza in materia di commercio di oro".
6.4. Per poter esercitare il commercio dell'oro continua, dunque, ad essere necessaria la licenza di pubblica sicurezza di cui devono necessariamente munirsi anche i commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri che intendono fare commercio nel territorio dello Stato, degli oggetti preziosi da essi importati, nonché i loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti che devono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana (art. 127 T.u.l.p.s.).
6.5.L'obbligo della comunicazione all'UIC costituisce, dunque, adempimento ulteriore che non assolve all'obbligo, per le imprese straniere e loro rappresentanti (come il AN) di munirsi di specifica licenza di P.S..
6.6. Le due normative (art. 127 T.u.lp.s. e L. n. 7 del 2000) si muovono su piani diversi ed hanno finalità evidentemente diverse;
così come diverse sono le esigenze di armonizzazione fiscale in materia di commercio dell'oro che trovano specifica disciplina nella direttiva 12 ottobre 1998, n. 98/80/CE ""Direttiva del Consiglio che completa il sistema di imposta sul valore aggiunto e modifica la direttiva 77/388/CEE - Regime particolare applicabile all'oro".
6.7. Non convince, dunque, la tesi, sostenuta dal ricorrente, secondo la quale, essendo egli un operatore comunitario autorizzato, nel suo Paese (la Francia) a fare commercio di oro, è per ciò solo abilitato a svolgerlo anche negli altri Paesi dell'Unione: è tesi smentita dal dato testuale fornito dall'art. 127 T.u.l.p.s. e che non può essere supportata, per l'eterogeneità degli interessi disciplinati, dal richiamo alla normativa fiscale francese trascritta nel ricorso.
6.8. Non v'è nemmeno evidenza che l'obbligo di munirsi di licenza di P.S., e quello di esercitare il commercio dell'oro in via professionale nelle forme societarie e con le modalità prescritte dalla L. n. 7 del 2000, cit., art. 1, comma 3, violino, nel caso concreto, i principi comunitari della libertà di stabilimento e della libera erogazione dei servizi, rispettivamente sanciti dagli artt. 49 e 56 TFUE, per tre ordini di ragione: a) perché il ricorrente non ha mai chiesto la licenza di P.S., ne' ha mai fatto la comunicazione obbligatoria di cui alla L. n. 7 del 2000, art. 1, comma 3, (il che impedisce l'applicazione dell'art. 240 c.p., u.c.,
pure invocata nel ricorso); b) perché il reato è contestato sotto il profilo della omessa comunicazione all'U.I.C. non della assenza dei requisiti prescritti dalla L. n. 7 del 2000, art. 1, comma 3; c) perché tali requisiti e tali adempimenti, imposti da motivi imperativi di interesse generale (come definiti dall'art. 4, n. 8, Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE, DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa ai servizi nel mercato interno), operano su un piano oggettivo, non sono discriminatori nei confronti del prestatore di servizio e non comprimono la libertà di stabilimento (art. 9, comma 1, artt. 14 e 16, Dir. 12-12-2006 n. 2006/123/CE, cit.).
7. La "comunicazione" di cui all'art. 1, comma 3, legge cit., la cui mancata effettuazione è penalmente sanzionata dall'art. 4, comma 1, cit., è cosa diversa dalla "dichiarazione" di cui all'art. 1, comma 2, stessa legge;
quest'ultima riguarda la singola operazione e la sua omissione è sanzionata in via amministrativa dall'art. 4, comma 2, cit..
7.1. È fuorviante, pertanto, richiamare, a sostegno della propria tesi, le istruzioni dettate dall'UIC per disciplinare le modalità e i tempi di assolvimento dell'obbligo della "dichiarazione".
7.2. Quanto alla sussistenza del reato, questa Suprema Corte ha già spiegato, in un suo unico e condiviso precedente, che integra il reato di cui alla L. 17 gennaio 2000, n. 7, art. 4, comma 1, anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma 3, della legge cit. (Sez. 3, n. 32817 del 08/06/2007, Vagnozzi, Rv. 237483).
7.3. Nel caso in esame risulta, dal testo dell'ordinanza impugnata, che l'oro sequestrato era destinato alla vendita in favore della AZ ET Srl, società italiana alla quale, per sua stessa ammissione, il ricorrente in passato aveva già venduto oro proveniente dalla fusione di oggetti di oreficeria usata effettuata in Francia. 7.4. È dunque lo stesso DO a fornire le informazioni sufficienti a ritenere che la "Rachat d'or" ha esercitato in Italia, in via professionale, il commercio dell'oro, del quale, quello accertato in occasione del sequestro del 24/05/2012, costituiva l'ultimo atto in ordine di tempo.
7.5. Non è pertanto ammissibile (ed è contraddittorio con quanto da egli stesso affermato in sede di indagini) il tentativo di introdurre una diversa interpretazione delle emergenze processuali, accreditando, in questa sede, la tesi della detenzione per la "taratura" nemmeno proposta in sede di opposizione.
5.8. Il ricorso deve dunque essere respinto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 25 settembre 2014