Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 39455
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Sentenza 14 maggio 2014

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In tema di attività commerciali inerenti al trasferimento di oro da o verso l'estero, integra il reato di cui all'art. 4, comma primo, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, anche una sola operazione di compravendita, quando la stessa sia riconducibile ad un'attività svolta in forma professionale, senza averne dato comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi, ovvero in assenza dei requisiti richiesti dall'art. 1, comma terzo, della legge cit., oppure ancora se l'attività sia esercitata in violazione delle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza in materia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di un oggetto in oro del peso di gr. 2.221, commercializzato professionalmente da un operatore straniero, legalmente autorizzato nello Stato di appartenenza, ma privo di licenza di p.s. e senza comunicazione all'Ufficio Italiano dei Cambi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/2014, n. 39455
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39455
    Data del deposito : 14 maggio 2014

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