Sentenza 25 febbraio 2013
Massime • 2
Nel delitto di corruzione in atti giudiziari, non essendo applicabile l'ipotesi di cui all'art. 322 cod. pen., è configurabile il tentativo, quando sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione).
Il delitto di corruzione può ritenersi consumato quando fra le parti sia stato raggiunto anche solo un accordo di massima sulla ricompensa da versare in cambio dell'atto o del comportamento del pubblico agente, anche se restino da definire ancora dettagli sulla concreta fattibilità dell'accordo e sulla precisa determinazione del prezzo da pagarsi. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumato il delitto di corruzione in atti giudiziari in un caso in cui un avvocato aveva sollecitato l'intervento della polizia, dopo aver già concordato con un giudice di pace il pagamento di una somma di denaro per due sentenze da emettere in procedimenti civili, anche se successivamente per una delle due decisioni si era deciso di rinunciare ad eseguire l'accordo già raggiunto).
Commentari • 2
- 1. Concussione: è induzione indebita se il privato intende procurarsi un possibile vantaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Integra il delitto di induzione indebita a dare o promettere utilità e non quello di concussione, la condotta del componente di un collegio giudicante che prospetti al ricorrente l'esito sfavorevole del giudizio in caso di mancato pagamento di una somma di danaro, in quanto quest'ultimo, aderendo alla richiesta, non intende evitare un danno, bensì procurarsi un possibile vantaggio e si pone, pertanto, in posizione paritaria rispetto al proponente. (In motivazione la Corte ha precisato che non è configurabile il reato di concussione anche in considerazione del fatto che, essendo la decisione collegiale e quindi non rimessa alla volontà del solo soggetto che prospetta l'esito …
Leggi di più… - 2. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 2 giugno 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/02/2013, n. 13048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13048 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 25/02/2013
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 383
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - rel. Consigliere - N. 45296/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER TI AL n. 11/8/1937;
avverso la sentenza n. 1508 del 7/11/2011 della CORTE DI APPELLO DI LECCE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VINCENZO GERACI che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. GIOVANNI ARICÒ che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
ER PU LO è stato condannato con sentenze conformi del Tribunale di Lecce del 1.12.08 e della Corte di Appello di Lecce del 7/11/01 per il reato di concussione (art. 317 cod. pen.) perché, in concorso con SE ET NT, quale giudice onorario aggregato presso il Tribunale di Bari, "aveva costretto e, comunque, indotto" l'avv. PE Giovanni, difensore del Comune di Altamura in un processo civile, a dare loro, indebitamente, la somma di 3.000 Euro "quale corrispettivo per la pubblicazione di una sentenza favorevole in quel processo", sentenza la cui stesura era stata affidata allo stesso avv. PE. Fatto contestato come commesso in Altamura il 6/12/2005.
La prova del fatto risultava essenzialmente dalle dichiarazioni dell'avv. PE Giovani cui, per il tramite di un suo collega, tale SE aveva fatto sapere che avrebbe potuto avere una sentenza "presto e favorevole" in una causa civile pendente innanzi al giudice onorario ER PU LO del Tribunale di Bari. Nei successivi contatti l'avvocato PE manifestava maggior interesse per un'altra causa pendente innanzi allo stesso giudice;
dopo ulteriori contatti per il tramite del collega, l'avvocato PE aveva contattato direttamente il SE prendendo un appuntamento. Quest'ultimo, che si presentava quale intermediario del g.o.a., proponeva un "aggiustamento" delle sentenze nelle due cause di interesse del Petrucci, sentenze che avrebbe potuto scrivere lo stesso avvocato, chiedendo Euro 5000 per l'una ed Euro 3000 per l'altra; rappresentava all'avvocato che avrebbe anche potuto recuperare tali soldi gonfiando le richieste di liquidazione spese che il giudice onorario avrebbe accolto in pieno.
Lo stesso giorno dell'incontro, l'avv. PE denunziava il fatto ai carabinieri che potevano così seguire tutta la fase successiva. Il 18 novembre 2005 l'avv. Petrucci definiva gli accordi con il SE limitatamente alla causa Comune di Altamura
contro
Bolognese, "in riserva per la decisione da più di tre anni", nel senso che avrebbe dato Euro 3000 e consegnato la sentenza da lui redatta.
Il 6 dicembre 2005 vi era la consegna al SE, concordata con i carabinieri, dei soldi, della sentenza stampata e del relativo supporto informatico. Dopo tale consegna, SE veniva pedinato dalla pg. sino a quando raggiungeva lo studio del ER PU. Dopo avere atteso che il SE lasciasse lo studio, la p.g. interveniva e, a seguito di perquisizione, effettivamente accertava che il denaro e la documentazione cartacea ed informatica erano stati consegnati al ER PU LO.
La Corte di Appello, nel confermare la decisione di primo grado, riteneva che non vi fosse alcun elemento che fondasse la tesi della difesa secondo la quale la consegna del denaro era stata fatta dal SE senza alcuna previa consapevolezza del ricorrente. In punto di diritto, la Corte d'Appello confermava la configurabilità del reato di concussione in quanto, osservava "vi è stato l'abuso della qualità e dei poteri del pubblico ufficiale ER AP LO quando egli, attraverso SE, ha chiesto e ottenuto denaro per emettere la sentenza, dopo un'attesa di più di tre anni, completamente fuori di ogni misura, e per dare ad essa un contenuto favorevole al destinatario della richiesta;
- questi aveva diritto non a vincere la causa ma ad una trattazione di essa in tempi normali e ad una decisione corretta ed è stato costretto a subire l'abuso per non vedersi negato questo diritto, cioè per non attendere ancora la sentenza a tempo indeterminato e per evitare che le sue ragioni fossero respinte in modo preconcetto, al di là della sua previsione di una soccombenza del Comune, non necessariamente scontata".
ER PU LO propone ricorso avverso tale sentenza deducendo a mezzo del proprio difensore:
- Con primo motivo carenza e illogicità della motivazione non essendovi stata adeguata valutazione in ordine alla condotta del SE per verificare se avesse operato di propria iniziativa o quale intermediario del ricorrente.
- Con secondo motivo la nullità della sentenza per mancanza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti. Secondo la difesa, difatti, nella sentenza non viene individuata la volontà prevaricatrice e condizionante del soggetto agente;
secondo quanto accertato, del resto, inizialmente l'avv. PE era apparso interessato alla dazione del denaro per trarre vantaggi dall'abuso del pubblico ufficiale.
- Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione quanto alla qualificazione del reato come consumato e non come tentato. Richiama la giurisprudenza secondo la quale, laddove la promessa della prestazione indebita nel reato di concussione sia successiva alla denunzia del fatto ed alla predisposizione di un accordo con la polizia giudiziaria, ricorre il tentativo e non il reato consumato. - Con quarto motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla eccessività della pena.
L'Avvocatura dello Stato ha depositato memoria per la parte civile Ministero della Giustizia chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza anche per le statuizioni civili. RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto.
Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa ripropone questioni di merito che hanno avuto adeguata risposta nella sentenza di appello, insistendo sulla portata di circostanze invero chiaramente insignificanti. Si tratta, in particolare, del contenuto di una conversazione telefonica e della mancata valutazione della affermazione del ricorrente, nel parlare con la moglie, di aver ricevuto i soldi quale inaspettato regalo. Sono, difatti, circostanze che non incidono sulla complessivamente logica ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito, peraltro fondata principalmente sul dato dell'avere il ricorrente consapevolmente ricevuto il denaro e la sentenza già stampata e pronta da depositare, circostanza che non consente di ritenere che il SE avesse agito senza previo accordo.
È invece fondato il secondo motivo riferito alla configurazione in diritto del fatto.
Alla stregua proprio dei fatti come accertati non appare corretta la valutazione della Corte in ordine all'esservi stata una indebita pressione nel senso di avere il g.o.a. minacciato il rinvio sine die del deposito della sentenza e comunque una preconcetta decisione negativa per il PE.
Premesso che non risulta accertato se gli indiscutibili ritardi nella trattazione dei procedimenti di interesse del PE siano una condizione esclusiva di tali procedimenti o siano invece condizione comune per quelli affidati in trattazione al g.o.a. ER PU, dalla sentenza si evince una modalità di "avvicinamento" ed una offerta di "aggiustamento" che sono molto più corrispondenti ad una trattativa "paritaria" che alla volontà di costringere, in modo più o meno diretto, la parte a corrispondere il denaro dietro minaccia di un risultato ingiusto quanto ai tempi e/o all'esito del processo.
A prescindere dal momento in cui sia intervenuta la riserva mentale del denunziante di non accogliere la proposta di denunzia, difatti, dalla sentenza risulta che la proposta del SE fu nel senso positivo di offrire una decisione, per una delle cause del PE, immediata e favorevole, addirittura lasciando alla cura dello stesso interessato la predisposizione della motivazione e non, invece, minacciando ritardo della decisione e/o rigetto delle sue richieste. E, sempre secondo la medesima sentenza, PE, piuttosto che essere intimidito da una indebita pressione, ebbe a manifestare interesse per una contrattazione sull'esito di un diverso procedimento per il quale, peraltro, oltre ad avere maggiore interesse, riteneva che non sarebbero state riconosciute le sue ragioni. Anche per la fase successiva dei rapporti tra emissario del ER PU e avv. PE, non viene prospettata alcuna condotta intimidatrice ma si riferisce di una trattativa per ottenere il risultato illecito al miglior prezzo.
Da nessuno degli elementi di fatto utilizzati ai fini della decisione risulta un atteggiamento di prevaricazione dell'imputato ma risulta una contrattazione pienamente alla pari, senza prospettazione di conseguenze negative in caso di mancata adesione alla proposta illecita. Peraltro, proprio la ragionevole previsione del legale di avere torto nel processo, rende evidente che l'imputato, nel valutare le cause pendenti innanzi a lui per assumere l'iniziativa illecita nel fare mercimonio della propria funzione, abbia scelto di rivolgersi ai soggetti più interessati, evidentemente coloro per i quali l'accoglimento della domanda era meno probabile. In assenza, quindi, di qualsiasi traccia emergente dalla sentenza della volontà prevaricatrice, salvo per talune generiche dichiarazioni del denunziante, ben più probabilmente dovute all'imbarazzo nel riferire di una sua iniziale sostanziale accettazione del patto illecito, non può ritenersi integrata la più grave ipotesi di concussione ma il fatto risulta, invece, pienamente integrare una ipotesi di corruzione in atti giudiziari. Rispetto a tale ipotesi non occorre valutare gli effetti della nuova normativa in quanto, pur a ritenere che possa applicarsi la nuova disposizione di cui all'art. 319 quater cod. pen., la previsione di una pena edittale identica supera ogni problema in tema di successione delle leggi.
Il terzo motivo, che pone il tema della configurabilità del reato consumato o del tentativo, mantiene la propria rilevanza anche a fronte della diversa qualificazione giuridica del fatto. In un caso nel quale, durante la fase della trattativa, vi è stata la denunzia e la condotta successiva, fino alla corresponsione di denaro, è stata direttamente monitorata dalla polizia giudiziaria, va considerato se possa parlarsi di consumazione del reato pur a fronte di una concreta riserva mentale di impedire al responsabile di conseguire il profitto del reato.
L'ipotesi di tentativo è configurabile nel delitto di corruzione in atti giudiziari previsto dall'art. 319 ter cod. pen., attesa la natura di questo quale figura autonoma di reato, allorché sia posta in essere la condotta tipica con atti idonei e non equivoci (l'offerta o la promessa) e l'evento non si verifichi (ad esempio per mancata accettazione). Nell'affermare tale principio la giurisprudenza di legittimità ha considerato non decisiva la mancanza di una figura di reato parallela a quella delineata nell'art. 322 cod. pen. (Sez. 6, n. 12409 del 06/02/2007 - dep. 24/03/2007, P.M. in proc Sghinolfi, Rv. 236830).
In realtà, nel caso di specie, in base alla ricostruzione in fatto della sentenza di appello, l'accordo di massima, salvo definizione finale della somma da pagarsi e della concreta fattibilità (che il ER ebbe ad escludere quanto ad una diversa causa civile, peraltro quella per la quale formulò la prima proposta) intervenne prima che il PE denunziasse i fatti alla polizia giudiziaria. Pertanto a quel momento lo stato dell'azione era già tale da integrare il reato consumato. Ne consegue l'infondatezza del motivo di ricorso.
Il quarto motivo resta assorbito attesa la necessità che, alla luce della nuova qualificazione del fatto, il giudice di rinvio rivaluti il fatto al fine di determinazione della pena.
In conclusione, ritenuto il fatto integrare il diverso reato di corruzione in atti giudiziari, la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della stessa Corte di Appello che, con nuovo giudizio, valuterà i fatti, come già accertati ed alla luce della diversa qualificazione giuridica, per le determinazioni in ordine alla pena.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Lecce.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2013