Sentenza 27 marzo 2001
Massime • 1
La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794, non è applicabile, quando il diritto al compenso dell'avvocato sia contestato nell'"an". Pertanto, in tale ipotesi, il giudice adito, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto, deve ordinare, se il contraddittorio è regolarmente costituito, che il procedimento prosegua con l'ordinario rito di cognizione e l'ordinanza pronunziata in tal senso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art 111 Cost., perché, non avendo contenuto decisorio, non acquista autorità di giudicato e non preclude la possibilità di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4419 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO GAROFALO - Presidente -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. GIANDONATO NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOLEO Mario, avvocato, con studio in Milano, via delle Camelie n. 10, difensore di sè stesso;
- ricorrente -
contro
NC EN, elettivamente domiciliato in Roma, viale Manzoni n. 26, presso l'avv. Francesco D'Astice, che 10 difende insieme con l'avv. Eduardo de Sanna di Milano, come da procura in atti;
- controricorrente -
avverso l'ordinanza del Pretore di Milano del 24 novembre 1988 pronunziata sul ricorso proposto dall'avv. Mario Condoleo n. rg. 3550/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2000 dal consigliere Dott. Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17 marzo 1998 l'avv. Mario Condoleo chiese al Pretore di Milano, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 794 del 1942, la liquidazione del compenso a lui spettante per aver difeso EN CH in alcuni processi celebrati innanzi ad esso. EN CH si costitui e chiese il rigetto del ricorso, eccependo la prescrizione del diritto vantato dal ricorrente, e sostenendo di aver comunque pagato quanto da lui richiesto;
chiese inoltre il risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., ed affermò di aver in precedenza promosso un giudizio ordinario innanzi al Tribunale di Milano per sentir dichiarare che egli non è debitore dell'avv. Mario Condoleo.
Il Pretore di Milano, con l'ordinanza indicata in epigrafe, considerate le tesi difensive di EN CH, e verificata la pendenza del giudizio ordinario allegata da quest'ultimo, ha dichiarato improseguibile il ricorso proposto dall'avv. Mario Condoleo, ed ha fissato il termine di sei mesi per la riassunzione della causa innanzi al Tribunale di Milano, del quale ha affermato la competenza per materia e per territorio.
L'avv. Mario Condoleo ha chiesto la cassazione di tale ordinanza, per un solo motivo.
EN CH ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del suo ricorso l'avv. Mario Condoleo afferma l'applicabilità, nel caso di specie, del procedimento previsto dagli art. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794, avendo egli documentato il suo credito, e denunzia violazione di tali norme, nonché degli art. 2697 e 2909 cod. civ. e degli art. 36, 40 e 324 cod. proc. civ., illogica e deficiente motivazione, ed omesso esame di punti decisivi della controversia;
chiede che questa Corte condanni DO CH a pagargli la somma da lui richiesta, ed in via subordinata che disponga il proseguimento del procedimento da lui promosso innanzi al Pretore di Milano.
La censura è inammissibile.
Lo speciale procedimento abbreviato di cui agli art. 28 e 29 legge n. 794 del 1942 e 68 del r.d.l. n. 1578 del 1933, che l'avvocato può promuovere per ottenere dal suo cliente il pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari relativi all'attività professionale prestata, non è applicabile quando quest'ultimo contesti l'esistenza del credito.
Il giudice adito, in tal caso, non deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del ricorso, ma, stante la regolare instaurazione del contraddittorio, deve ordinare che il procedimento prosegua secondo l'ordinario rito di cognizione (vedi in tal senso Cassazione civile sez. I, 27 febbraio 1995, n. 2229); e l'ordinanza in tal senso pronunziata non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., perché non ha contenuto decisorio, non acquista autorità di giudicato, e non preclude la possibilità di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria (vedi Cassazione civile sez. II, 29 gennaio 1996, n. 672). Tali principi sono stati puntualmente applicati dal Pretore di Milano nel pronunziare l'ordinanza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'avv. Mario Condoleo a rifondere ad EN CH le spese del giudizio di legittimità, che liquida in 226.100, oltre lire 2.500.000 per onorari. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2001