Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4419
CASS
Sentenza 27 marzo 2001

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La speciale procedura di liquidazione dei compensi per le prestazioni giudiziali degli avvocati in materia civile, regolata dagli artt. 28 e ss. della legge 13 giugno 1942, n. 794, non è applicabile, quando il diritto al compenso dell'avvocato sia contestato nell'"an". Pertanto, in tale ipotesi, il giudice adito, oltre a dichiarare l'inammissibilità del ricorso proposto, deve ordinare, se il contraddittorio è regolarmente costituito, che il procedimento prosegua con l'ordinario rito di cognizione e l'ordinanza pronunziata in tal senso non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art 111 Cost., perché, non avendo contenuto decisorio, non acquista autorità di giudicato e non preclude la possibilità di proporre la domanda di liquidazione degli onorari in via ordinaria.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2001, n. 4419
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4419
Data del deposito : 27 marzo 2001

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