Sentenza 14 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/06/2002, n. 8545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8545 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
0 8 545 / 02 2 ce E M A T R I A , rettifica;
. 22/2/02; oggetto: irpef-ilor 8841/99; ud 8 9 6 / / 2 4 1 6 . . D . P R L E I S D E S N I A B R U T I T I A R S A N E E T D E A R I G E S R T A Z O I E N 5 . N - . B L L A B 1 . A T 3 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Prom 23558 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA composta dai magistrati presidente Giovanni Paolini rel. consigliere Giulio Graziadei Vittorio Ragonesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Salvatore Di Palma CAMPIONE CIVILE Achille Meloncelli : ha pronunciato la seguente N. 81178 SENTENZA sul ricorso proposto da NA NC ed ID SI, elettivamente domiciliati in Roma, via del Foro Traiano n. 1/A, presso l'avv. Enrico Buglielli, che, con l'avv. Michele Barbieri, li difende per procura in calce al ricorso;
ricorrenti
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
1 1 9 9 intimata per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 109/37 del 12 giugno-17 luglio 1998; sentiti il relatore cons. Graziadei;
l'avv. Buglielli, per i ricorrenti;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Nardi, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. La Corte, considerato: -che l'Ufficio delle imposte dirette di Pontedera, in rettifica della dichiarazione con la quale i coniugi NA NC ed ID SI avevano denunciato per il 1986 una situazione di segno negativo, ha accertato, con metodo sintetico, ai fini dell'irpef e dell'ilor, un imponibile di lire 57.515.000; -che i contribuenti, impugnando il relativo avviso, hanno fra l'altro criticato l'Ufficio per non aver tenuto conto del forte indebitamento, loro personale e di società di persone cui partecipavano (implicante anche l'apertura di concordato preventivo); -che tale deduzione è stata condivisa dalla Commissione tributaria di primo grado di Pisa;
-che la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza depositata il 17 luglio 1998, ha riconosciuto la legittimità M dell'accertamento nei limiti di lire 30.415.000, osservando che l'Ufficio, oltre ad escludere la computabilità del flusso finanziario derivante da un mutuo ipotecario, non avrebbe dovuto calcolare la disponibilità di una autovettura, in effetti non appartenente ai contribuenti, né la quota del prezzo incassato in detta annualità con la vendita di un fondo rustico;
-che il NC e la SI, con ricorso notificato all'Amministrazione delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato il 14 ottobre 1999, hanno chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole di aver trascurato, peraltro in contraddizione con le osservazioni svolte a proposito del mutuo ipotecario e della vendita immobiliare, che non è desumibile un reddito o maggiore reddito imponibile, nemmeno in via sintetica, quando sia presente un'esposizione debitoria tale da eliderlo;
-che l'Amministrazione non ha presentato controricorso (depositando soltanto atto di costituzione) e non ha partecipato all'odierna udienza di discussione;
-che il reddito tassabile, anche in sede di rettifica con metodo sintetico ai sensi dell'art. 38 quarto comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, è quello complessivo "netto", vale a dire la maggiore ricchezza in concreto pervenuta al contribuente nel periodo d'imposta in questione, previa detrazione dai profitti lordi delle spese occorrenti per conseguirli e degli oneri deducibili secondo le regole generali fissate per il prelievo sui redditi dal d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917; -che la Commissione regionale, dopo aver correttamente escluso la qualificabilità come componenti del reddito tassabile delle somme incassate in base a mutuo ipotecario e vendita di cespite immobiliare (non apportanti nuova ricchezza, ma incidenti soltanto sulla liquidità del contribuente), ha mancato di stabilire se le pesanti passività allegate dai coniugi NC e SI, anche per effetto di partecipazione a società di persone, si ricollegassero a titoli ed operazioni indipendenti da quelli apprezzati dall'Ufficio per la determinazione dell'imponibile, e quindi costituissero debiti non influenti ai fini in discorso, ovvero presentassero l'indicata consistenza di spese ed oneri afferenti proprio le fonti reddituali poste a base dell'accertamento; -che tale omissione, inerendo per le ragioni sopra svolte a circostanze potenzialmente decisive, esige, con l'accoglimento sul punto del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, un riesame in sede di rinvio;
-che al Giudice di rinvio, da designarsi in altra Sezione della medesima Commissione regionale, si affida anche la decisione sulle spese di questa fase processuale;
p.q.m.
-accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e rinvia la causa, anche per le spese del presente M 4 giudizio, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 della Toscana. febbraio 2002. eumiPark. IV presidente Il consigliere rel. est. 'N IS her Law L V E H H TV IN O T T ES N 8 O /97 RSI N - 1/5 9 E 986 V N O C IL CANCELLIERE DEPOSITA Oggi 14. GIU 2002- OS As nio IL CANCELLERE C1 OS NI 5