Sentenza 13 novembre 2009
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico la falsa attestazione della durata e delle modalità dell'impiego di dipendenti di un ente pubblico, qualora, per il contenuto relativo anche a manifestazione esterna della volontà e dell'azione della P.A., il documento dispieghi un oggettivo rilievo e un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente. (Fattispecie concernente relazioni redatte da appartenente alla polizia provinciale e attestanti interventi mai effettuati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/11/2009, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 13/11/2009
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 2044
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo A. - Consigliere - N. 19703/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI ST, nata il [...];
avverso la Sentenza della Corte d'Appello di Milano del 10.2.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. SANDRELLI Gian Giacomo;
per la Parte Civile (Provincia di Lecco) è presente l'avv. FUMAGALLI Edoardo del Foro di Lecco;
Udito il dif. Avv. NARDO Vinicio;
Sentite le requisitorie del Procuratore Generale (nella persona del Cons. Dott. BUA Francesco) che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
IN FATTO
La pronuncia qui impugnata è stata resa dalla Corte d'Appello di Milano, in data 10.2.2009 e confermava la decisione di condanna emessa dal Tribunale di Lecco il 21.6.2006 nei confronti di LI ST perché ritenuta colpevole dei reati di sostituzione di persona, falsità ideologica in atto pubblico e truffa in danno della Provincia di Milano.
La donna, appartenente alla polizia provinciale di Lecco, dipendente da un corpo con funzioni di tutela ittico/venatoria, aveva - secondo l'accusa - redatto due relazioni attestanti il proprio intervento effettuato a seguito di chiamate di cittadini nella giornata del 29.10.2003: una (durata dalle 8,30 sino alle 13,30) ad Osnago, per recuperare una donnola nascostasi in una legnaia di una casa privata, ed una effettuata nel pomeriggio di quel giorno in agro di Missaglia per soccorrere un passero ferito ad un'ala. Le indagini capillari disposte e le risultanze dibattimentali appuravano l'inesistenza delle persone che asseritamente avrebbero invocato l'intervento e che lo stesso, nelle due situazioni descritte, non era mai stato effettuato.
L'impugnazione avanzata dalla difesa dell'imputata si duole:
- dell'erronea applicazione della legge penale in relazione all'addebito della violazione dell'art. 479 c.p. connessa alle relazioni di servizio di cui si è detto, atti meramente interni e, dunque, al pari dei c.d. "cartellini segna-tempo" per i quali la Cassazione ha notoriamente escluso inquadramento pubblicistico, privi del rilievo penale assegnato loro;
dell'erronea applicazione della legge penale in relazione all'addebito di truffa ai danni dell'Ente Provincia per la mancanza dell'ingiusto profitto, in quanto il "riposo compensativo" a cui mirava la falsa attestazione di servizio, era comunque pareggiato dal mancato godimento di ferie non godute per 25 giorni.
IN DIRITTO
Non coglie nel segno la censura mossa alla qualificazione giuridica delle relazioni redatte dalla LI e - sul punto non vi è più contestazione - ideologicamente infedeli.
Infatti, erroneamente questi atti sono stati considerati meramente "interni", quando, invece, riflettevano un'attività esplicata dall'ente pubblico ed apparentemente svolta dal pubblico ufficiale a favore di soggetti estranei alla Pubblica Amministrazione. In tema di falsità ideologica di certificazioni attestanti la durata e le modalità dell'impiego dei dipendenti di ente pubblico, non può assegnarsi alla documentazione natura meramente privatistica (sì da qualificare i fatti alterativi della stessa in ragione di falsità in scrittura privata) quando il contenuto della documentazione dispieghi un oggetti vo rilievo ed un interesse eccedente l'area del mero rapporto di impiego tra ente pubblico e dipendente.
Pertanto, è improprio il richiamo all'esatto indirizzo di questa Corte (espresso dalla nota decisione Cass. Sez. Un. 11.4.2006, Sepe ed altro, CED Cass. 233423), a cui si rifà l'impugnazione, che parametra la rilevanza della falsificazione ideologica del c.d. "cartellino marcatempo", in ragione del rapporto di impiego corrente tra l'impiegato e l'ente datore di lavoro, se l'atto contiene anche manifestazione esterna della volontà e dell'agire della P.A., come nel caso in esame. Infatti, risulta arbitrariamente riduttivo inquadrare la rilevanza ai soli fini retributivi delle dichiarazioni provenienti dall'imputata, dovendosi, piuttosto, accanto a questa finalità (destinata anche all'illecita locupletazione della stessa) ravvisare un oggettivo rilievo di interesse generale, in termini di efficienza, produttività, statistica del servizio pubblico. Non deve, invero, sfuggire che, pur nella censurabile finalità di creare una nota di disvalore dell'Ente Provincia, la ricorrente ebbe ad architettare anche una pungente critica trasfusa sulle pagine dell'informazione locale, volta a palesare l'inefficienza dell'intervento del settore ittico/venatorio e ad esaltare, al contrario, il proprio tratto fattivo e disponibile (cfr. Sent. pag. 1), caratteristica che doveva compensare l'eventuale impressione disdicevole offerta al pubblico dal suo ufficio.
La falsificazione di quelle relazioni, quindi, si collocavano nell'area della fattispecie descritta dagli artt. 476 e 479 c.p. escludendo vizio di legittimità sul punto.
Manifestamente infondato è il secondo mezzo: non soltanto il quantum dell'ingiusto profitto è astrattamente irrilevante per l'integrazione della fattispecie di truffa, ma il computo di pregresse pretese è argomento di fatto, su cui questo giudice non ha potere accertativo, anche al fine di appurare se quella pretesa dell'impiegata rivesta i caratteri di certezza, liquidità ed esigibilità, tali da consentire la prospettata compensazione. Allo stato la risultanza certa e consacrata giudizialmente è l'ingiustizia della richiesta per mancanza di valida causa che la possa legittimare.
La complessa, articolata e dettagliatissima motivazione del giudice di primo grado, recepita ed ancora integrata dalla Corte territoriale fornisce esauriente giustificazione alle conclusioni a cui sono pervenuti i giudici del merito. Tanto esclude il fondamento dell'ultimo motivo: la considerazione degli elementi raccolti è stata specifica e collocata in una plausibile e ragionevole complessiva cornice di improponibilità degli assunti difensivi. Dell'inaffidabilità delle testimonianze MI e AN è stata data contezza plausibile (con convincimento tale da imporre l'invio degli atti alla Procura della Repubblica, cfr. pag. 6, 9, 17), della giunca debolezza del deposto AS è stato fornito adeguata e ragionevole spiegazione (cfr. Sent. pag. 17 n. 5).
Una diversa valutazione delle prove raccolte non è consentita al giudice di legittimità. Di qui l'inammissibilità del motivo. Dal rigetto del ricorso discende la condanna al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte civile, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese sostenute dalla Parte Civile, liquidate in Euro 1.800,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2010