Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
Sussiste il delitto di corruzione e non quello di indebita induzione quando il pubblico agente, senza esercitare alcun potere di supremazia, instauri con un privato un rapporto paritario diretto al mercimonio delle funzioni. (Nella specie, la Corte ha ritenuto integrato il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio, in un caso in cui un appartenente alle forze dell'ordine aveva proposto ad un privato, indagato per vicende di cui non si occupava personalmente, di fornirgli notizie sullo stato delle indagini , ricevendone in cambio somme di denaro).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 14992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14992 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri AGstrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/02/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - N. 289
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 5584/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AG BR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 19/10/2011 della Corte d'appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. LETTIERI Nicola che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al capo 1), riqualificato ai sensi dell'art. 319 quater cod. pen., per rideterminazione della pena, con rigetto nel resto;
udito l'avv. Bianchi Francesco, che si è riportato al ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Roma con sentenza del 19/10/2011, ha confermato la pronuncia di condanna di BR AG emessa dal Gip del Tribunale di quella città in data 20/12/2010 in relazione al reato continuato di cui all'art. 317, consumato fino al novembre 2006, e art. 326 cod. pen., oltre che l'assoluzione dall'ulteriore imputazione di concussione, che ha costituito oggetto dell'appello dal P.m..
La sentenza valuta l'attività svolta dal ricorrente, nella qualità di carabiniere appartenente alla D.I.A. di Roma, presso tale NI FA, sottoposto ad indagine, per indurlo a consegnargli periodicamente denaro al fine di fornirgli informazioni sullo stato degli accertamenti, o interventi utili all'interessato sul loro svolgimento, nonché l'intervenuta rivelazione, nella citata qualità della presenza di intercettazioni telefoniche a carico di SS SS.
2. Propone ricorso la difesa lamentando con il primo motivo il difetto di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza del Gip che ha disposto l'integrazione probatoria.
La decisione era intervenuta dopo l'ammissione del giudizio abbreviato, a seguito della fissazione di giudizio immeditato, e successivamente al rigetto dell'istanza di integrazione probatoria, proposta dal P.m. in conseguenza della circostanza che le dichiarazioni di cui si sollecitava la produzione erano state acquisite successivamente all'emissione del decreto di giudizio immediato.
Sul punto la Corte ha respinto l'impugnazione dell'ordinanza, richiamando il novum, essenziale al fine di decidere, acquisto con le audizioni in atti, individuandolo in elementi che già risultavano accertati, mentre non ha fornito alcuna motivazione con riferimento agli ulteriori rilievi sollevati al riguardo, sull'inammissibilità di una integrazione probatoria per la violazione dell'art. 441 c.p.p., comma 1, che inibisce la modifica dell'imputazione nel corso del giudizio abbreviato.
3. Con il secondo motivo si impugna la sentenza, eccependo carenza ed illogicità della motivazione, nella parte in cui respinge l'eccezione di nullità dell'ordinanza del UP che ha valutato corretta la mancata produzione delle deposizioni rese dinanzi al P.m. da parte dei testi di cui era stata disposta l'escussione. Si rileva violazione del diritto di difesa e del principio costituzionale della parità delle parti, ed illogicità della motivazione che ha confermato la ritenuta irrilevanza delle precedenti dichiarazioni, in quanto non ammesse, smentita dalla successiva utilizzazione di tali acquisizioni, proprio al fine della contestazione suppletiva, mentre la decisione aveva negato all'interessato l'esercizio di un diritto riconosciutogli dall'art. 116 cod. proc. pen.. 4. Con riferimento alla sentenza si eccepisce violazione di legge, riguardo alla valutazione degli elementi di accusa e vizio di motivazione.
In ordine al primo profilo, oltre che richiamare l'illegittimo ingresso nel procedimento degli elementi di accusa, in ragione della non consentita integrazione probatoria, si rileva che la valutazione della condizione soggettiva della parte lesa, che ha portato a qualificare induzione la condotta contestata all'interessato, è sopraggiunta all'esito dell'escussione della parte lesa nel corso del procedimento, per effetto della formulazione di domande suggestive a cura del Gip, che hanno prodotto l'inutilizzabilità della prova. Richiamate le giustificazioni poste a sostegno dell'accertamento di responsabilità da parte dei giudici di merito si ritiene che erroneamente sia stata accertata la condizione di soggezione nella parte offesa, smentita in altra parte delle sue dichiarazioni, ove questa rivendicava un rapporto di confidenza, e che, a tutto concedere poteva ritenersi sopraggiunta a seguito della sparizione dell'NI.
Tali elementi inducono a valutare viziata l'affermazione di responsabilità dell'interessato per il reato di concussione.
5. Con il quarto motivo si rileva violazione di legge e vizio di motivazione riguardo alla qualificazione dei fatti come concussione, in luogo che come corruzione e violazione del segreto, in quanto a diversa conclusione doveva indurre la circostanza, pur emersa dagli atti con chiarezza, che era stato proprio NI a sollecitare l'acquisizione di informazioni al AG, e solo successivamente era intervenuta la pattuizione di un compenso, che si collegava comunque alla richiesta del compimento di un'attività che costituisce reato. Il complesso di tali elementi conduce ad escludere che nell'NI ci sia mai stato un atteggiamento di timore nei confronti del AG, che è elemento costitutivo del reato ritenuto.
6. In ordine al reato di violazione del segreto si eccepisce violazione di legge ed illogicità della motivazione, nella parte in cui non ha valutato la discrasia tra quanto dichiarato da SS nel corso del procedimento e quanto da questi riferito nel procedimento a suo carico ove, dopo aver operato una scelta di piena collaborazione, ha risposto negativamente alla richiesta se avesse assunto informazioni sulle intercettazioni in corso a suo carico tramite l'odierno ricorrente.
La Corte non si confronta con tali opposte versioni, ne' con il contenuto di un'intercettazione ambientale svolta in luogo frequentato da SS e dai suoi sodali subito dopo l'incontro con AG, dalla quale è possibile ricavare che l'informazione ricevuta sarebbe costituita solo dall'intervenuto stralcio della posizione processuale di SS, sia la circostanza che quest'ultimo viene a conoscenza di essere sottoposto ad intercettazione solo tramite il suo interlocutore. La Corte ha inspiegabilmente ritenuto compatibile tale risultanza con la contestazione, omettendo altresì di valutare l'illogicità di quanto risulta attraverso i controlli, che i correi sarebbero stati avvisati delle intercettazioni in corso circa un mese dopo l'incontro con AG.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato solo parzialmente.
2. Non possono essere accolti i rilievi procedurali. Nell'ambito del giudizio abbreviato, ancorché instaurato a seguito di giudizio immeditato, è ben possibile per il UP disporre una integrazione degli elementi acquisiti, ove la ritenga necessaria al fine di decidere;
in tale situazione di fatto è consentito alla difesa esclusivamente di recedere dalla richiesta di rito semplificato, scelta che non è stata esercitata nel concreto.
Il procedimento seguito ha condotto, a seguito dell'emersione di nuovi elementi di fatto, ad operare nuove contestazioni;
ciò non ha prodotto nullità, che nella specie la stessa difesa eccepisce senza evocare la disposizione di legge che si assume violata, malgrado la tipicità e tassatività delle cause di nullità processuale. In particolare, non può individuarsi nullità per violazione del diritto di difesa, poiché la prova si è formata nel contraddittorio delle parti, e per contro, all'atto delle nuove contestazioni, nessuna richiesta di celebrazione del rito ordinario è stata formulata nell'interesse del AG, il quale ha potuto articolare le proprie prospettazioni anche rispetto alle nuove accuse. In tal senso quindi deve concludersi per l'infondatezza del primo motivo di ricorso.
3. Ad analoga conclusione deve pervenirsi in relazione al secondo motivo;
la richiesta di acquisizione delle dichiarazioni rese dai testi dinanzi al P.m. è stata respinta fondatamente in quanto queste non sono entrate a far parte del fascicolo processuale, per averne il UP negato l'ingresso; ne consegue che del tutto incongruamente è stata evocata la violazione dell'art. 116 cod. proc. pen. che si riferisce al diritto della parte di estrarre copia degli atti processuali, atti ai quali le dichiarazioni rese sono rimaste estranee.
4. Risulta invece fondato il terzo motivo di ricorso, sotto l'aspetto della non corretta qualificazione giuridica dei fatti. Come si è esposto in narrativa il UP a seguito dell'assunzione dei testimoni, è pervenuto all'accertamento di sussistenza dei reati indicati. Rispetto a tali audizioni la dedotta inutiiizzabilità della prova costituisce vizio processuale non rilevato in appello, in quanto tal inammissibile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 2. Passando alla ricostruzione dei fatti, come riportata in sentenza, si deve rilevare che RI ha riferito della pressione provenientegli dal AG al fine di carpirgli informazioni sulla sua condizione, per poi usarle al fine di ottenere il pagamento di somme in suo favore;
un tal modo di procedere non evidenzia la sussistenza del metus pubblice potestatis caratteristico della fattispecie delittuosa consumata.
In relazione all'essenzialità dell'accertamento di tale condizione di fatto al fine della qualificazione del reato non è condivisibile la chiara svalutazione del dato attinente l'occasione del contatto tra i due contenuta nella sentenza impugnata, ove si qualifica come assolutamente ininfluente al fine di decidere la genesi dei rapporti tra le parti, poiché proprio tale situazione è rilevante al fine di individuare la condizione psicologica della parte ed inquadrare il rapporto economico venuto in essere, al fine di inquadrare la condizione psicologica del privato.
Il teste ha dichiarato che AG gli fu presentato da un correo che era già in rapporti di amicizia con questi, e, per quanto sollecitato dal ricorrente, fu egli stesso a chiarirgli la sua condizione di persona sottoposta ad indagini, in relazione alla quale potè ricevere di numerose informazioni sul loro sviluppo. Ne consegue che la ricostruzione posta a base della decisione non individua un'iniziativa del pubblico ufficiale che abusi delle sue funzioni o dei suoi poteri, utilizzando tale condizione per piegare ai suoi interessi la condotta del privato, acquisendone utilità. In particolare il privato non è entrato occasionalmente in contatto con il pubblico ufficiale, per la tutela dei propri interessi o in situazioni che lo vedevano di fatto sottoposto al suo potere, situazione tipica nell'ambito della quale la forza intimidatrice o induttiva del potere pubblico può rivelarsi idonea a costituire una forma diretta o larvata di pressione, ma al contrario, tale contatto risulta sollecitato dallo stesso NI, il quale era evidentemente alla ricerca di qualcuno, avente facile accesso alle informazioni che gli occorrevano, che in ragione della sua funzione, che gliele potesse fornire;
in particolare, risulta del tutto astratto ipotizzare che la parte lesa, che ben conosceva la funzione pubblica di AG fin dal primo incontro, sia stato indotto solo da domande invadenti ad esporgli la natura dei suoi traffici illeciti, creando le condizioni per la sottoposizione alle sue richieste di pagamento.
Quanto riferito risulta invece indicativo della presenza di un rapporto paritario, non caratterizzato dalla asimmetria delle posizioni, che invece contraddistingue l'esercizio del potere pubblico e costituisce la base naturale su cui possono svilupparsi deviazioni illecite, in considerazioni delle quali è prevista la specifica disciplina della concussione.
Del resto, la condizione di AG, estraneo alle indagini ed officiato di acquisire informazioni al riguardo, non permetteva all'interessato con la sua azione di evitare il danno derivantegli dall'azione degli inquirenti, ma solo di prevenirne le mosse;
il vantaggio cui NI mirava, non avrebbe potuto profilarsi come legittimo, per accedere al quale egli, ponendosi al sicuro, può aver ritenuto di soggiacere alle richieste del pubblico ufficiale, posto che dall'esame delle dichiarazioni accusatorie contenute in sentenza non è dato ricavare che egli fosse consapevole di uno specifico potere di AG sull'accertamento, sicché entrambi ben sapevano che, a fronte del pagamento delle somme, il ricorrente avrebbe potuto realizzare esclusivamente un'azione di informazione, in quanto privo di incidenza diretta sulla posizione processuale dell'NI. Ne consegue che le somme versate non si ponevano in correlazione con i poteri o la funzione del ricorrente, per bloccarne o svilupparne in senso favorevole all'interessato l'esercizio, ma esclusivamente con la necessità di garantire ad NI un illecito profitto, di cui questi risulta aver fruito, dandosi alla fuga all'atto in cui le indagini rilevarono in suo danno maggiore insidiosità. Simmetricamente la condizione descritta rimarca l'assenza di potere di induzione da parte del p.u., elemento costitutivo del reato ritenuto, che caratterizza, anche se in forma minore, anche il nuovo delitto di cui all'art. 319 quater cod. pen. di cui, per gli stessi motivi esposti, non dato ravvisare gli elementi costitutivi. La situazione paritaria intercorsa tra i contraenti impone di riqualificare i fatti quale corruzione propria, ex art. 319 cod. pen. poiché dalla ricostruzione contenuta in sentenza emerge la conclusione di un contratto tra privato e pubblico ufficiale nel quale il primo ha comperato i favori del secondo per carpire informazioni necessarie al fine di elaborare la strategia più efficace di difesa.
Ne consegue che sul punto la sentenza debba essere annullata, con rinvio alla diversa autorità indicata in dispositivo, affinché determini la pena in relazione al reato ritenuto.
5. Deve invece respingersi il motivo di ricorso che riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di violazione di segreto di ufficio, poiché l'esame delle risultanze richiamate in argomento nella sentenza d'appello sono coerenti, complete ed esaurienti rispetto alle contestazioni mosse nell'atto di impugnazione per il giudizio di merito, ove valutate alla luce del contenuto specifico della contestazione formulata che è espressamente circoscritta alla conoscenza ottenuta da SS grazie al AG, in ragione di quanto dallo stesso riferito, delle intercettazioni telefoniche cui era sottoposta la sua utenza, dichiarazioni riscontrate dalle affermazioni svolte dall'interessato nel corso di una conversazione captata.
Le valutazioni di scarsa attendibilità di SS, che solo in un secondo momento avrebbe affermato di aver ricevuto informazioni da AG, risultano estranee all'ambito valutativo di questo grado, poiché legittimamente la pronuncia impugnata ha fondato le sue deduzioni sull'accertamento svolto a seguito delle dichiarazioni rese nel corso dell'abbreviato, nel contraddicono delle parti, durante le quali non risultano contestate le diverse affermazioni rese, sicché le osservazioni formulate in argomento in ricorso con riguardo al difetto di motivazione, in realtà si muovono su valutazioni di inattendibilità del tutto sganciate dall'effettivo contesto ricostruttivo che deve, per effetto dell'ambito della contestazione, essere posto a base della pronuncia.
Sul punto la difesa in ricorso sottopone una lettura alternativa di specifiche intercettazioni, che accrediterebbero una pretesa inattendibilità del dato offerto in dibattimento dal teste, superata da quanto posto in luce nella sentenza, che risulta emergere da captazioni del diretto interessato, sicché anche sotto questo profilo il difetto di motivazione eccepito non risulta fondato. Le conversazioni indicate in ricorso, tendono a dimostrare l'inconsapevolezza dei correi delle informazioni ricevute da SS ed appaiono irrilevanti in quanto riferite a situazioni estranee al capo di imputazione, riguardanti la successiva propalazione da parte di SS ai complici di quanto da lui conosciuto, sicché la l'omessa valutazione nella sentenza impugnata prospettata in ricorso, non ne compromette la completezza e tenuta logica, vertendo su elemento di fatto estraneo al presente giudizio. Conseguentemente il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
Qualificato il fatto di cui al capo D1) come corruzione propria ex art. 319 cod. pen., annulla la sentenza impugnata limitatamente alla misura della pena e rinvia, per la determinazione della stessa, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2013