Sentenza 26 ottobre 2017
Massime • 1
Il reato previsto dall'art.416-bis cod. pen. è configurabile in relazione ad organizzazioni diverse dalle mafie cosiddette "tradizionali", anche nei confronti di un sodalizio costituito da un ridotto numero di partecipanti, che tuttavia impieghi il metodo mafioso per ingenerare, sia pur in un ambito territoriale circoscritto, una condizione di assoggettamento ed omertà diffusa. (Fattispecie in cui la Corte ha accolto il ricorso avverso la sentenza di appello che aveva derubricato il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. in quello di cui all'art. 416 cod. pen., non considerando adeguatamente che l'associazione criminale, pur operando in un ristretto territorio, si caratterizzava per l'indiscussa forza intimidatrice, generata anche mediante il ricorso abituale a condotte violente ed all'uso di armi, tale da indurre un generale atteggiamento omertoso tenuto dai testimoni in dibattimento e desumibile dall'assenza di denunce e di forme di collaborazione da parte delle persone offese).
Commentari • 6
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Il concetto di “mafie storiche” raffrontato con le c.d. “mafie senza nome” e con le “mafie autoctone” alla luce dei nuovi orientamenti giurisprudenziali. Il fenomeno mafioso ha, nel corso del tempo, mostrato il suo carattere estremamente complesso e duttile, stravolgendo la presunta staticità dei dati esperienziali mediante una continua capacità di adattamento ai sempre diversi e mutevoli settori criminali, alle variazioni economiche e sociali, nonché ai nuovi contesti territoriali. Il modello di mafia ancorato ad una concezione sociologica e culturalistica di accadimento strettamente circoscritto e limitato al contesto d'origine, in particolare alle zone del Mezzogiorno d'Italia, appare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/10/2017, n. 57896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57896 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2017 |
Testo completo
5789 6-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: UDIENZAPUBBLICA DEL 26/10/2017 - Presidente - Sent. n. sez. FRANCESCO IPPOLITO - 1482/2017 GIORGIO FIDELBO MASSIMO RICCIARELLI REGISTROGENERALE N.11024/2017 - Rel. Consigliere - ANGELO CAPOZZI FABRIZIO D'ARCANGELO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti dal: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ROMA Nonché dagli imputati: - SC MI nato il [...] a [...] " SC TE nato il [...] a [...] - SC IN nato il [...] a [...] - SC ZZ nato il [...] a [...] - SC RO nato il [...] a [...] - RT SI NC nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nel procedimento a carico dei predetti nonché di: NI RK nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] civili costituite: ASSOCIAZIONE LIBERA a REGIONE LAZIO ROMA CAPITALE ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA ASSOCIAZIONE TO ON ASSOCIAZIONE AMBULATORIO ANTI-USURA ANTIRACKET ASSOCIAZIONE VALORE ONLUS avverso la sentenza del 13/06/2016 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO CAPOZZI Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PIETRO GAETA che conclude per l'annullamento con rinvio della sentenza in accoglimento del ricorso PG e per l'inammissibilita' dei ricorsi proposti;
Uditi i difensori: - avv. PETRUCCI Luca chiede l'accoglimento del ricorso del PG e deposita nota spese e le conclusioni alle quali si riporta (REGIONE LAZIO); avv. AMATO FAUSTO MARIA chiede il rigetto dei ricorsi e deposita nota spese (ASSOCIAZIONE SOS IMPRESA); avv. D'AMICO Felicia deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta (ASSOCIAZIONE TO ON); - avv. VASATURO Giulio deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta (ASSOCIAZIONE "LIBERA"); - avv. VENCIA Dora si associa a quanto chiesto dal PG e deposita nota spese e conclusioni alle quali si riporta (ASSOCIAZIONE ANTI-USURA ANTIRACKET); - avv. Naso Giosuè, difensore di BI Riccardo, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e si riporta ai motivi di ricorso;
- avv. Nunnari Giovanni, difensore di BI Riccardo, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e chiede che sia accolto il ricorso di BI;
- avv. Mercurelli Massimo, difensore di NI NZ e NI ND, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e l'annullamento senza rinvio della sentenza riportandosi alla memoria e ai motivi di ricorso presentati;
- avv. Barone Paolo, difensore di NI NZ e NI ND, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e l'accoglimento dei ricorsi;
- avv. Gianzi Giuseppe, difensore di NO ER, chiede il rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento del ricorso;
- avv. Valenza Stefano, difensore di TI Luciano, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e insiste nell'accoglimento del ricorso;
- avv. Loria Paolo, difensore di LM LO, chiede il rigetto del ricorso del PG e l'annullamento con rinvio della sentenza;
- avv. Dominici Giuliano, difensore di NI RR, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e l'accoglimento del ricorso;
avv. Seminara Palma si associa a quanto detto dall'avvocato Dominici quale coodifensore di NI RR ed in qualità di sostituto processuale dell'avvocato Capalbo Amalia, difensore di fiducia di ER IO, si riporta G alla memoria depositata;
2 avv. Polinari Massimo, difensore di CO HO ER, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e si riporta ai motivi di ricorso;
avv. Sciullo Salvatore, difensore di NI BR, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e si riporta ai motivi di ricorso;
->avv. Gaito Alfredo, difensore di NI BR, chiede l'inammissibilità del ricorso del PG e si riporta ai motivi di ricorso;
- avv. Pomanti Pietro, difensore di NI MI e OL IL NC, chiede rigetto del ricorso del PG e l'accoglimento dei motivi di ricorso;
-avv. Giraldi Mario Francesco, difensore di NI MI e OL IL NC, chiede l'accoglimento dei motivi di ricorso. G RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13.6.2017 la Corte di appello di Roma a seguito del gravame proposto dal Procuratore - della Repubblica, dal Procuratore Generale nonché, tra gli imputati, da MI SC, ND SC, RR SC, BR SC, NZ SC, IL NC RT, Luciano BI, JO ER BE e Riccardo IB avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 30.1.2015 in riforma della - decisione: ha assolto ND SC dal reato di cui al - capo S) (artt. 110 cod. pen.,2 e 4 l.n. 895/67, 7 I. n 203/91) per non aver commesso il fatto;
- ha assolto RR SC dal reato di cui al capo Q) (artt. 110 cod. pen., 12 quinquies I.n. 356/1992, 7 I. n. 203/91) per non aver commesso il fatto;
- ha assolto MI SC e ND SC dal reato di cui al capo Z) (artt. 110,56,575 cod. pen., 7 I. n. 203/91) perché il fatto non sussiste;
ha assolto MI SC, ND SC, BR SC, Riccardo IB, JO ER BE, Luciano BI, IO FE, LO NS e KO NI dal reato di cui al capo A1) (art. 74 comma 4 d.P.R. n. 309/90) perché il fatto non sussiste;
ha riqualificato il fatto sub D) ai sensi dell'art. 416 commi 1,2 e 5 cod. pen., esclusa per NZ SC la qualifica di promotore e per ND SC la qualifica di organizzatore;
esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/91; esclusa per il capo H l'aggravante di cui agli artt. 620 comma 2 e 628 comma 3 n. 3 cod. pen. ed ha dichiarato la penale responsabilità di: ER NO [capi D),0),H)], MI SC [capi D),H),0),01),Q) ed S) limitatamente alla detenzione di armi], IL NC RT [capi D),0),01) e Q)], NZ SC [capi D),S)], BR SC [capi 4 D),0),01)], RR SC [capi D),0),01)], ND SC (capo D), Luciano BI [capi D) ed S) limitatamente alla detenzione di armi esclusa la pistola Glock], JO ER BE [capi D), S) limitatamente alla detenzione di armi], Riccardo IB [capi D) ed S) limitatamente alla detenzione di armi ad eccezione della calibro 357], condannandoli a pena di giustizia, oltre pene accessorie e statuizioni civili, confermando nel resto la prima sentenza.
2. Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale e gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori. I relativi motivi saranno qui enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, 1° comma, disp. att. cod. proc. pen.. 3. Il Procuratore generale richiama la sentenza emessa a seguito di rito abbreviato dal GIP del Tribunale di Roma il 13.6.2014 nei confronti di IO AS + 8, definita con la sentenza di legittimità emessa il 9.6.2016, rispetto alla quale segnala la palese discontinuità di giudizio della sentenza impugnata e deduce:
3.1. Mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla decisione liberatoria avente ad oggetto il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/90 (capo A1) ascritto agli imputati MI SC, ND SC, BR SC, Riccardo IB, JO ER BE, Luciano BI, IO FE, LO NS e KO NI. Sul nucleo probatorio essenziale dopo il ridimensionamento delle dichiarazioni del collaboratore SS ed il silenzio dibattimentale della NA LE ->> costituito dal vasto compendio captativo, dai servizi di polizia giudiziaria e dal materiale documentale acquisito, la Corte di merito opera una valutazione contraddittoria G laddove da un lato esprime condivisione in ordine al dall'altrosuo contenuto espresso dalla prima decisione e- - conclude per l'insussistenza di un programma criminoso. Inoltre, la Corte ha disaminato in modo parcellizzato i vari episodi sottoposti al suo esame, senza valorizzare i segnatamente quelli che collegamenti esistenti individuano la riconducibilità dell'attività illecita a MI 5 SC ed al suo apparato di sodali, ivi compreso ND SC - ed illogica è la considerazione del mancato sequestro di stupefacente rispetto alla affermata sufficienza del contenuto captativo sintomatico di traffico illecito ed alla tranquillante certezza della qualità delle sostanze trattate, desunta sia dalla contabilità sequestrata al IB, sia da alcune esplicite conversazioni captate.
3.2. Violazione di legge penale e vizio della motivazione in ordine alla avvenuta derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quello di cui all'art. 416 cod. pen. (capo D) ascritto a MI SC, ND SC, NZ SC, NC IL RT, BR SC, RR SC, Luciano BI, Riccardo IB, JO ER BE, Luciano BI e ER NO. Vi sono tutti gli indici per riconoscere l'esistenza del metodo mafioso in capo alla associazione a delinquere facente capo a MI SC la cui portata è stata illogicamente valutata, travisata o omessa da parte della Corte di merito e, segnatamente, la risalenza dell'epoca di affermazione di potenza del sodalizio e la sua natura mafiosa sin dal summit a casa di VI TR nel 2007; la vicenda dell'acquisizione del "Village", preceduto dalle vicende intimidatorie, a prezzo imposto dall'acquirente; l'esercizio di molteplici pretese creditorie attraverso un diffuso metodo intimidatorio del quale è sintomatica l'assenza di denunzie a riguardo;
la succube sudditanza di figure professionali agli interessi del sodalizio illogicamente valutata in termini di reciproca convenienza;
i mancati agguati a IO RI e IA ES con la contestuale certezza della disponibilità di armi da parte dei sodali;
la condizione di omertà espressa dal testimonianza dello IO e la completa assenza di denunzie da parte di tutti coloro che sono stati individuati Я come vittime;
la accertata fama criminale dei SC, illogicamente svilita dalla sentenza.
3.3. Violazione di legge penale e vizio della motivazione in relazione alla esclusione della aggravante ex art. 7 I. n. 203/91 rispetto ai reati di cui ai capi H), O), 6 01), Q) ed S). All'accoglimento del precedente motivo conseguirebbe necessariamente l'annullamento sul punto.
3.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla esclusione della aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. per ragioni identiche al precedente motivo.
4. Con motivi nuovi relativi al secondo motivo del ricorso, il P.G. ricorrente allega la intervenuta sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 8.10.2015 evidenziando che la decisione appare aver fatto propria la principale doglianza espressa dal presente ricorso in ordine alla parcellizzazione delle risultanze, alla loro omissione o travisamento con esiti di manifesta illogicità della motivazione da parte della sentenza oggi impugnata, fornendo una versione ancor più inquietante della vicenda della acquisizione da parte dei SC dello stabilimento "Village" secondo la sentenza sostanzialmente espropriato al IN, costituendolo quale interposto fittizio degli immobili apparentemente trasferitigli in controprestazione.
5. Nell'interesse di MI SC si deduce:
5.1. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 comma 1,2, e 5 cod. pen. e degli artt. 192 comma 2 e 533 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine capo D). La Corte ha ritenuto provata la esistenza di un gruppo criminale organizzato sulla base di elementi, tratti dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali, isolati e frammentari, di un solo episodio di estorsione contestato (capo H) ed altri episodi delittuosi non contestati e non precisati in motivazione, in ordine ai quali l'imputato non è stato chiamato a difendersi, senza che la elencazione delle evidenze probatorie individui gli elementi strutturali oggettivo e psicologico del delitto in esame.
5.2. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 629 comma 1 cod. pen. e 192 comma 2 e 533 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo H). 7 La Corte di merito ha fondato la decisione su un'unica captazione telefonica, come tale costituente mero indizio, priva di riscontro e senza dare risposta al motivo di appello proposto dalla difesa circa l'assenza di prova della realizzazione del fatto illecito e dell'assenza di valenza minatoria delle espressioni del SC. Illogica risulta la individuazione di una causale illecita per il debito contratto da RI verso SC rispetto alla riconosciuta titolarità in capo al SC di crediti nei confronti di diversi soggetti.
5.3. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 12 quinquies I.n. 356/1992, 238 bis cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine ai capi 0),01) e Q). Le conclusioni della Corte si fondano illegittimamente su una sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Roma in separato procedimento non divenuta irrevocabile. Quanto al capo Q) [recte O)] la Corte non affronta il tema devoluto dalla difesa circa la idoneità astratta del contratto di affitto di azienda ad integrare il delitto e, soprattutto, viola il principio di offensività della condotta. Anche la motivazione resa dalla Corte sulla riconducibilità delle quote della "Dr Fish" al SC appare congetturale in quanto fondata solo su una valutazione di una operazione commerciale costituita dal subentro in una concessione demaniale. Quanto al capo 01) la Corte nega la esistenza di una spiegazione alternativa al subentro a titolo gratuito nella concessione demaniale del "Porticciolo" in favore della "Malibù" che, invece, esiste essendo dedotta con i motivi di appello. Quanto al capo Q), la Corte non ha condotto alcuna verifica sulla esclusione di ogni spiegazione alternativa Я esprimendo il proprio convincimento senza argomentare la fondatezza probatoria delle conversazioni considerate. Esula dalle fattispecie contestate l'intento di sottrarre l'attività economica da possibili aggressioni giudiziarie, mentre esse invece si qualificano solo in relazione alla elusione di misure di prevenzione. 8 Alla deduzione in appello secondo la quale non era stata raggiunta la prova del dolo specifico, in relazione a tutte le contestazioni in ragione della precedente restituzione dei beni confiscati ai SC da parte della Corte di appello di Roma quale giudice della prevenzione per la riconosciuta legittimità e della avvenuta assoluzione nel processo "Los Moros", nessuna motivazione è stata resa dalla sentenza impugnata. L'assunto della Corte in ogni caso - contrasta con la circostanza secondo la quale le vicende di cui al capo Q1) sono successive alla sentenza di assoluzione "Los Moros", mentre il procedimento "Alba Nuova" si era manifestato in epoca successiva. Comunque, la sentenza fa riferimento solo a pendenze giudiziarie e non a misure di prevenzione, ancora una volta violando la norma sostanziale. Infine, si osserva che la vicenda relativa alla partecipazione delle società oggetto di imputazione nella gestione dello stabilimento "Village" trae origine dall'acquisto delle quote sociali della società "Il Porticciolo s.r.l." detentrice della concessione balneare dello stabilimento alla quale sono subentrate in tempi diversi le società in argomento realizzandosi condotte successive a quella originaria ormai consumata.
5.4. Inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. con riferimento all'art. 603 cod. proc. pen. e vizio della motivazione con riferimento alle censure difensive aventi ad oggetto la ordinanza emessa dalla Corte territoriale in data 8.2.2016 con la quale sono stati acquisiti elementi di prova provenienti dal processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma VIII sezione. La Corte ha richiamato un principio giurisprudenziale relativo ad una fattispecie concreta diversa da quella oggetto del procedimento (art. 603, comma 1, cod. proc. pen.).
5.5. Inosservanza o erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen. 2 e 4 l.n. 895/67, 192, comma 2, cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo S). La Corte ha omesso di rispondere alle doglianze difensive in appello, segnatamente, non considerando che 9 gli elementi probatori evidenziati apparivano come indizi come tali soggetti al regime di cui all'art. 192 comma 2 cod. proc. pen.. Né ha motivato l'assunto secondo il quale il IB ed il BE avevano incontrato il SC, posta la riconosciuta possibilità secondo la quale essi erano nel piazzale antistante la clinica per incombenze diverse;
come pure nulla ha detto la Corte sulle censure difensive in ordine all'attribuzione al SC del nomignolo "zio".
5.6. Inosservanza dell'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. e vizio della motivazione in relazione alla censura difensiva mossa alla scelta del primo Giudice di procedere al dibattimento attraverso la partecipazione a distanza in mancanza dei presupposti di legge. La Corte ha risposto senza motivare sul contenuto centrale del rilievo difensivo e, cioè, quello di rimarcare che le conversazioni tra imputati e difensori, avvenendo nel pieno svolgimento del processo, non consentivano un tempestivo e pieno intervento difensivo, così violando il diritto di difesa ed il giusto processo.
5.7. Con motivo nuovo si deduce divergenza tra dispositivo e motivazione conseguente ad erroneo computo della pena finale. Risulta che il ricorrente è stato condannato alla pena complessiva di anni dieci di reclusione ed euro 11.500 di multa. Per converso, dalla lettura della motivazione risulta che la pena finale - ancorché fissata in tali termini - è così determinata: pena base anni otto di reclusione ed euro 9.000 di multa per il reato di cui al capo H) ritenuto più grave, aumentata di anni uno di reclusione ed euro 1.100 di multa per il reato di cui al capo D), aumentata di mesi due di reclusione ed euro 300 per ciascuno dei reati di cui Я ai capi 0),01) e Q), per un totale di anni nove e mesi sei di reclusione ed euro 11.000,00 di multa. L'errore materiale, che ha dato luogo alla discordanza emergente ictu oculi dall'esame globale del provvedimento, consente di dare prevalenza alla determinazione della pena contenuta in motivazione rispetto a quella indicata in dispositivo.
6. Nell'interesse di ND SC si deduce: 10 6.1. Violazione degli artt. 521, 522 cod. proc. pen. in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen... L'assunto della Corte territoriale, secondo il quale sussisterebbe un rapporto di genus a species tra il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., si pone in contrasto con le unanimi posizioni di dottrina e giurisprudenza secondo cui le due fattispecie, a cagione della loro diversità strutturale, sono del tutto autonome l'una dall'altra (v. Sez. I ord. n. 670/2016 - ud. 13.5.2016). Cosicché la configurazione a carico del ricorrente dalla ipotesi di cui all'art. 416 cod. pen. non poteva costituire semplicemente l'esito "automatico" della esclusione del metodo mafioso, dovendosi verificare in concreto se l'imputato fosse stato messo nelle condizioni di difendersi dal reato per il quale è stato condannato. Verifica del tutto assente nella specie mentre, ove effettuata, avrebbe portato alla conclusione della inadeguatezza a tal fine della contestazione formulata, espressa in termini generici in relazione ai reati che avrebbero finanziato il programma avente ad oggetto punto qualificante l'attività di accaparramento delle attività economiche sul litorale laziale (tra le quali non sono compresi i reati di intestazione fittizia oggetto della maggiore attenzione).
6.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità in ordine al capo D). La Corte si è limitata ad elencare una serie di conversazioni senza affrontare il tema della loro efficienza probatoria rispetto alla contestazione associativa, trattandosi piuttosto di contenuti riferibili a singoli episodi Я attribuibili ad uno o, al massimo, due soggetti. L'unico reato-fine contestato (capo H) risulta privo di significato anche ai soli fini della sistematicità dello stesso tipo di reati. Mentre l'episodio di supposta usura - a parte il suo mancato azionamento da parte dell'Accusa fa capo a EN SC, assolto dall'accusa associativa. Ingiustificabile è, poi, la pretesa di sostenere l'accusa con la consumazione di reati non contestati ma emersi dal materiale probatorio acquisito: l'assunto non indica quali 11 siano questi reati, salvo ad identificarli in quelli che l'Accusa aveva abbandonato dopo l'annullamento in sede cautelare. Inaccettabile risulta la valorizzazione erga omnes della vicenda SINCERI e della acquisizione del "Village": le relative acquisizioni ex 603 cod. proc. pen. non potevano essere fatte valere nei confronti del ricorrente che non ha partecipato al processo in cui era avvenuto l'accertamento. Infine, in relazione alla valorizzazione dei precedenti penali si è obliterata la necessità di riscontri ex art. 192 comma 3 cod. proc. pen., con la conseguenza che i fatti storici ai quali le condanne fanno riferimento non possono ritenersi provati. In ogni caso, non si è condotta alcuna valutazione complessiva delle predette condanne, limitandosi ad enunciare il principio. Quanto alla specifica posizione del ricorrente, egli risulta essere stato condannato in relazione al capo D) nonostante sia stato assolto da tutte le altre imputazioni a lui ascritte. Tanto sulla base di un unico elemento di prova relativo per così dire al settore delle estorsioni costituito dalla - captazione ambientale di conversazioni in data 11.11.2012 h. 15.33, privo di specifico significato probatorio e nonostante il rilievo di contenuti incompatibili rispetto alla condotta associativa (v. conv. del 25.11.2013).
6.3. Nullità della sentenza per mancata declaratoria della improcedibilità dell'azione penale. Difetta la condizione di procedibilità a seguito della consegna del ricorrente da parte della A.G. spagnola per la esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di assise Я di appello di Roma del 21.10.2011. Nel presente processo nel corso del quale era intervenuta ordinanza cautelare della quale era stata eccepita la non esecutività per mancanza di estensione della consegna al procedimento in questione - la decisione estensiva della Autorità spagnola giungeva solo il 21.1.2016 nel corso del processo di appello, così sancendosi la mancanza della condizione di procedibilità in relazione alla sentenza di primo grado. 12 Il diverso orientamento secondo il quale la mancata consegna da parte dell'Autorità straniera non integra una condizione di improcedibilità dell'azione penale ma soltanto una causa di non esecutività dei provvedimenti cautelari o esecutivi, contrasta con l'unico precedente della giurisprudenza di legittimità ( S.U. n. 8 del 2001, Ferrarese) senza chiarirne le ragioni. In ogni caso, manca una condizione di procedibilità precedente all'esercizio dell'azione, non essendo prevista alcuna sanatoria a riguardo e dovendo contestarsi anche che l'estensione della consegna riguardasse il reato sub D) per il quale è intervenuta condanna: il provvedimento spagnolo, secondo il suo tenore letterale, riguardava il reato sub A1) non quello sub D), non conoscendo - peraltro - l'ordinamento spagnolo il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e non essendo confacente a questo il limite edittale indicato dalle autorità spagnole in 24 anni di reclusione.
6.4. Nullità della sentenza ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. in relazione all'art. 271 cod. proc. pen. ed alla utilizzazione degli esiti delle intercettazioni acquisiti ex art. 603 cod. proc. pen.. La perimetrazione della rilevanza delle prove acquisite alle sole ipotesi di cui ai capi O) e 01), espressa dalla ordinanza del 8.2.2016 come richiamata in sentenza, esclude che dette acquisizioni possano essere utilizzate nei confronti degli imputati del presente processo rimasti estranei al processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma VIII sezione e per l'ipotesi di reato sub D). L'assunto espresso dalla Corte circa la inconferenza dell'art. 270 cod. proc. pen. in ragione della unicità del processo del quale quello dinanzi al Tribunale di Roma - costituiva stralcio risulta palesemente erroneo, in quanto le captazioni acquisite risultano mezzi di prova solo perché ammesse dal predetto Tribunale nel diverso e distinto processo.
6.5. Vizio della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche non essendo state considerate le deduzioni in appello. 13 6.6. Vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena fissata in prossimità del massimo edittale senza motivazione alcuna e senza considerare le deduzioni proposte in appello.
6.7. Vizio della motivazione in ordine alla applicazione della misura di sicurezza per omessa considerazione dei motivi di appello.
7. Nell'interesse di NZ SC e ND SC si deduce:
7.1. Vizio della motivazione e violazione dell'art. 533 comma 1 cod. proc. pen. in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 416 cod. pen.. I ricorrenti, senza aver goduto di tangibili profitti e, anzi, risultando emarginati dagli altri sodali sono avvinti dal vincolo associativo attraverso la semplificazione dei beneficiari delle interposizioni fittizie in capo alla "famiglia SC", non appartenendo a quella che fa capo a MI SC. Quanto alle sentenze considerate, l'unica a carico di NZ SC per usura (per fatti risalenti a 15 anni orsono) esclude una qualunque attività in favore di altri componenti del nucleo familiare del capo del sodalizio e qualsiasi scaturigine associativa о connotazione intimidatoria, non essendosi mai esercitata azione penale nei confronti dei ricorrenti quali partecipi alla contestata associazione per delinquere. Anche l'esito delle altre accuse mosse ai ricorrenti nell'ambito del presente processo e l'esclusione della posizione qualificata in capo agli stessi stride con la riconosciuta partecipazione associativa. A sostanziare la quale non sono certamente idonei i riferimenti a reati non G oggetto di contestazione, mentre quelli contestati о appartengono a soggetti non associati o (v. capo H) esprimono il riferimento al solo MI SC. Ed anche le presenze dei ricorrenti presso il congiunto ristretto agli arresti domiciliari non integrano una adesione agli interessi della consorteria, avendo espresso il ruolo di meri nunci del ristretto presso terzi. 14 7.2. Vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità di NZ SC in relazione al capo relativo alle armi. Nonostante il mancato riferimento al ricorrente nell'intercettazione ambientale del 11.4.2013 RIT 2461/13 prog.3884, l'interpretazione di quella dello stesso giorno RIT 2622/13 prog. 331 - escludendo il riferimento ad ND SC in ragione della natura dubbia e congetturale del contenuto della conversazione tra CO e BI non adopera lo stesso giudizio per valutare la posizione di NZ SC e, inoltre, non considera che questi è mero latore di un messaggio altrui, condotta che non induce la co-detenzione.
7.3. Vizio della motivazione in ordine al diniego della attenuanti generiche essendosi trascurati tutti gli elementi individuali di valutazione favorevoli ai ricorrenti.
8. Nell'interesse di NZ SC, con altro ricorso del difensore, si deduce:
8.1. Il primo motivo è conforme a quello già proposto nell'interesse di ND SC dal medesimo difensore.
8.2. Analogamente avviene per il secondo motivo. Inoltre, evidenziando la totale esclusione dal compendio probatorio delle dichiarazioni accusatorie del CASSIA, rappresenta che null'altro di rilevante residuerebbe a favore della accusa associativa a carico del ricorrente, tenuto conto della assoluzione del predetto in relazione a tutti i reati in tema di intestazione fittizia ed al duplice ridimensionamento di quello in materia di armi sub S), che, mentre ha escluso il porto delle armi, lo ha segnalato come mero esecutore. E tale unica condanna non può evidentemente sostenere la partecipazione associativa non в delineando il suo apporto al gruppo.
8.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al capo S). Il ragionamento dei giudici di merito, a partire dalla conversazione dell'11.4.2013 ore 14.09.13, risulta puramente congetturale. L'attribuzione al ricorrente 15 dell'incontro con il IB ed il BE costituisce una scelta ingiustificata da parte della Corte circa l'intellegibilità del contenuto delle captazioni e del riferimento a "Garibaldi" rispetto alle due trascrizioni peritali non coincidenti sul punto. Palesemente illogica risulta, poi, l'assoluzione di colui in ipotesi indicato come il mandante (ND SC) con la conferma della condanna per il suo mandatario, l'attuale ricorrente. Il coinvolgimento del ricorrente è l'esito di una serie di congetture, a partire da quella secondo la quale IB e BE si erano recati da MI SC e che il ricorrente aveva aderito alla richiesta del fratello di passare da lui. Inoltre, la eventuale richiesta delle armi non implica affatto la loro codetenzione da parte del ricorrente, tenuto conto oltretutto che le armi non risultano essere state - consegnate.
8.4. Il quarto motivo sull'utilizzo delle intercettazioni acquisite ex art. 603 cod. proc. pen. ripropone quello analogo enunciato per ND SC.
8.5. Vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche per omessa considerazione dei motivi proposti in appello.
8.6. Vizio della motivazione in relazione alla determinazione della pena fissata ingiustificatamente in misura prossima al massimo edittale.
8.7. Vizio della motivazione in ordine alla applicazione della misura di sicurezza in assenza di relativa motivazione, al riguardo anche in riferimento alle deduzioni difensive.
9. Nell'interesse di BR SC si deduce: Я 9.1. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità relativamente ai capi O) e 01). La Corte territoriale, anziché affrontare il tema dell'apporto concorsuale della ricorrente alla fittizia 16 intestazione del bene, si è limitata ad una ripetuta ed asettica enunciazione dell'interesse che tutti ed ognuno dei componenti della famiglia SC avrebbero avuto nel mantenere la effettiva disponibilità dello stabilimento "Village", operando al riparo di schermi societari tali da eludere future, e probabili, iniziative giudiziarie. Il vizio è tanto più rilevante in quanto la ricorrente era rimasta estranea al processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Roma VIII sezione relativo alla fase iniziale e conclusiva della gestione del "Village". Le uniche due emergenze probatorie dimostrative, secondo la Corte, del concorso della ricorrente (due intercettazioni, rispettivamente, del 2009 e 2012) rimangono al di fuori dell'apporto concorsuale alla condotta contestata, dimostrando ed al contrario quella del 2012 - - la assoluta autonomia decisionale in capo a MI SC e non rilevando la mera gestione ordinaria dell'azienda in quanto non incidente sulla concreta adozione ed esecuzione di provvedimenti giudiziari di confisca.
9.2. Erronea applicazione della legge penale e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità relativamente al capo D). Rispetto alla ipotizzata struttura associativa ed al ruolo organizzativo ascritto alla ricorrente si registra la totale assenza di qualsiasi coinvolgimento della predetta nei c.d. reati-fine e nella stessa acquisizione dello stabilimento "Village", rimasto nella assoluta disponibilità di MI SC. Cosicché il ruolo associativo della ricorrente rimane circoscritto al periodo nel quale il padre era ristretto agli arresti domiciliari e durante il quale la figlia - al pari di altri familiari fu onerata del ruolo di tramite con - A soggetti che non potevano avere contatti telefonici con il detenuto. Ma le emergenze a riguardo non sono neanche idonee a configurare una attività concorsuale della ricorrente e mero artificio retorico è quello che si appunta sul "rispetto" goduto dalla ricorrente, che si giustifica all'evidenza solo per la sua qualità di congiunta del suo dominus. 17 9.3. Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che non ha considerato l'effettivo limitato ruolo rivestito dalla ricorrente di mero tramite.
9.4. Con motivi nuovi proposti dai difensori richiamando quelli già depositati in vista dell'udienza del 7.12.2015 ed il quinto motivo già proposto nell'interesse di MI SC evidenziandone la natura non personale si censura la risposta data dalla Corte territoriale in - ordine alla eccezione difensiva relativa alla disposta partecipazione a distanza degli imputati detenuti in carcere - non considerati quelli sottoposti al regime di cui all'art. 41bis O.P. che non aveva valutato, come invece necessario, le specifiche singole situazioni soggettive degli imputati, così illegittimamente deprivati del diritto di assistere alle udienze dibattimentali. Pertanto, essendosi verificata una nullità che si riverbera sull'intero iter del processo e che non risulta essere stata emendata nell'ambito della fase di primo grado in cui si è realizzata, si chiede l'annullamento della sentenza con regressione del processo alla fase degli atti preliminari. 10. Nell'interesse di IL RT si deduce: 10.1. Il primo motivo riprende quello già espresso con il primo motivo del ricorso nell'interesse di MI SC. 10.2. Con il secondo motivo si deduce inosservanza o erronea applicazione dell'art. 416 comma 1 cod. pen., artt. 192 comma 2 e 533 cod. proc. pen. e vizio della motivazione in ordine al ruolo di promotrice ascritto alla ricorrente sostanzialmente giustificato sulla base del solo assunto secondo il quale la ricorrente "tratta in posizione di assoluta parità con il marito MI", circostanza che non prova altro che il rapporto coniugale tra i due, in virtù del quale i terzi interloquivano con la ricorrente nella convinzione di parlare con il marito. Mancano, inoltre, le risposte alle censure mosse dalla difesa in appello ed illogica sarebbe l'attribuzione alla ricorrente del ruolo apicale rispetto alla assoluta ed unica centralità associativa ascritta al marito. 18 10.3. Il terzo, quarto e quinto motivo riprendono -rispettivamente il terzo, il quarto ed il sesto motivo proposto nell'interesse di MI SC. 11. Nell'interesse di Riccardo IB si deduce con unico ed articolato motivo vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità ed al trattamento sanzionatorio. -Non risulta provato in relazione al capo S) il possesso della borsa contenente le armi, basato sulle sole intercettazioni prive di riscontro e affermando contraddittoriamente che la presenza del ricorrente presso la clinica ove era ricoverato il SC era dovuta ad incombenze diverse. Risulta del tutto assente la motivazione in ordine alla partecipazione del IB al sodalizio sub D) e, soprattutto, la sua consapevolezza, in assenza di condotte espressive di duratura e attiva partecipazione. Manca, infine, congrua motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche. 12. Nell'interesse di Luciano BI si deduce: 12.1. Violazione dell'art. 416 cod. pen. e vizio della motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità in quanto la Corte ha del tutto omesso di riferire in ordine agli elementi concreti sulla base dei quali ritenere sussistente l'associazione criminosa. A carico del ricorrente rimane solo il ruolo ricoperto nel progetto di vendetta nei confronti di IO RI, omettendosi di rispondere alle censure difensive. 12.2. Carenza assoluta di motivazione in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio ed alle relative deduzioni proposte in appello. Я 12.3. Carenza assoluta di motivazione in ordine alla responsabilità relativa al capo S), essendosi la Corte limitata a ribadire l'asserita disponibilità delle armi da parte di tutti gli imputati o anche solo da parte del IB e BE, senza spiegare l'estensione al ricorrente. 19 12.4. Carenza assoluta di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche in assenza di qualsiasi considerazione della posizione del ricorrente. 13. Nell'interesse di JO ER BE si deduce: 13.1. Vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità giustificata con il ricorso ad intercettazioni telefoniche ed ambientali che non avevano ricevuto univoca trascrizione da parte dei tre periti. alla13.2. Carenza di motivazione in ordine affermazione di responsabilità riguardante il capo S), in assenza di qualsiasi prova della materiale detenzione di armi da parte del BE, al quale mai sono state sequestrate armi, ma solo attribuito una espressione ("Gli sparo con la 38 sai che buchi") mai pronunciata in quei termini, che ne ha connotato negativamente la figura. 13.3. Vizio della motivazione in ordine alla appartenenza del ricorrente alla associazione a delinquere che non ha tenuto conto della indipendenza di giudizio e comportamento del predetto, incompatibili con qualsiasi soggiacere ai comandi del capo. 13.4. Assenza di motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, essendosi fatto richiamo alla sola gravità delle imputazioni senza considerare la posizione soggettiva del ricorrente. 14. Nell'interesse di ER NO si deduce con unico motivo erronea applicazione della legge penale (artt. 416 cod. pen., 629 cod. pen., 12 quinquies I. n. 352/92). Richiamata la vicenda cautelare che ha coinvolto il ricorrente, si osserva che le conversazioni captate presso l'Aurelia Hospital e la documentazione depositata dalla difesa in relazione al delitto di cui all'art. 12 quinquies I.n. r 356/92, risultano sufficienti per confutare le interpretazioni della sentenza impugnata a sostegno della riforma della prima sentenza. In particolare, quanto al reato di estorsione, basta la ammissione da parte della stessa Corte di merito del pedissequo comportamento dell'NO rispetto alle indicazioni di MI SC per escludere il dolo 20 del ricorrente, risultando pura illazione l'affermazione secondo la quale lo RI sapeva della sodalità del ricorrente rispetto al SC e solo per tale ipotesi incutesse minaccia. Quanto al delitto di cui all'art. 12 quinquies I.n. 356/92, richiamate le vicende della gestione dell'arenile, si evidenzia la necessità della sussistenza del dolo specifico, nella specie da escludere avendo il ricorrente assunto la carica di amministratore unico della società "Il Porticciolo srl" quando questa era oberata da debiti e vuota di avviamento commerciale, nonché priva della concessione demaniale e, pertanto, solo per porla in liquidazione. 15. Nell'interesse di RR SC si deduce: 15.1. Violazione della legge processuale in ordine alle intercettazioni. La Corte ha risposto in modo eccentrico rispetto alla deduzione difensiva, che aveva eccepito l'ingiustificata estensione delle intercettazioni a soggetto del tutto estraneo all'episodio che aveva giustificato la captazione delle conversazioni. 15.2. Omessa indicazione di condotte o ruoli tenuti dalla ricorrente nell'ambito della ipotesi associativa ascrittale, stante l'episodico comparire della ricorrente in pochi reati-fine ed in concomitanza con la degenza del padre, senza ascriverle il concorso nelle condotte di questi. 15.3. In relazione ai capi O) ed 01), la responsabilità della ricorrente risulta affermata in base a circostanze non pertinenti, quali i rapporti sentimentali con i due soggetti interposti e l'intromissione nella gestione dello stabilimento. 15.4. Quanto al trattamento sanzionatorio si deduce violazione di legge e vizio della motivazione. E' stata Я computata una aggravante inesistente nell'ambito del giudizio di bilanciamento delle circostanze e nessuna considerazione è stata fatta delle deduzioni difensive in ordine alla posizione soggettiva della ricorrente in relazione alla richiesta di contenimento della pena. 16. Con memoria nell'interesse di RR SC si chiede il rigetto del ricorso proposto dalla Parte Pubblica. Si evidenzia da un lato - che l'accertamento in fatto 21 condotto dalla sentenza impugnata in ordine alla fattispecie associativa di stampo mafioso contestata non si discosta dall'insegnamento di legittimità in ordine alla necessità di provare la esteriorizzazione del metodo mafioso quale fattore di produzione della tipica condizione di assoggettamento ed omertà nell'ambiente circostante e -dall'altro che il ricorso del P.G. neanche troppo velatamente propone una diversa lettura dei dati fattuali disponibili che, invece, non possiedono affatto la forza esplicativa che il ricorrente gli attribuisce. 17. Con memoria difensiva nell'interesse di BR SC si deduce l'inammissibilità del ricorso del P.G. in quanto fondato su motivi diversi da quelli consentiti dalla legge e comunque manifestamente infondati, chiedendone la conseguente declaratoria o, comunque, il rigetto. Quanto al primo motivo, la sentenza impugnata si è attenuta ai principi di legittimità in materia di reato associativo sub art. 74 d.P.R. n. 309/90 e, in particolare, sui relativi indici rivelatori per cui congruo risulta il giudizio conclusivo in ordine alla insussistenza di una pur minima struttura organizzativa. Quanto al secondo motivo relativo al capo D) - è errato l'assunto secondo il quale anche le sentenze dichiarative della prescrizione risultano utilizzabili ai fini della decisione. Infine, con riferimento al proprio motivo di ricorso avente ad oggetto la qualifica di organizzatrice attribuita alla ricorrente sulla base del solo ruolo di "trait d'union" con soggetti terzi svolto dalla stessa durante la degenza del padre, senza alcuna autonomia gestionale, la difesa osserva che il ricorrente P.M. non risulta aver individuato l'affermazione alcun elemento che possa giustificare in tale limitato periodo disecondo la quale la ricorrente G - cinque mesi aveva assunto la direzione del ritenuto sodalizio. Quanto, infine, al terzo motivo di ricorso del P.M. si censura l'approccio probabilistico ad esso sotteso in ordine alla sussistenza della aggravante mafiosa in ordine ai capi O) ed 01) ascritti alla ricorrente. 22 18. Con memoria difensiva nell'interesse di ND SC e NZ SC si deduce, l'inammissibilità - prima che l'infondatezza del ricorso del P.G.. La asserita parcellizzazione degli episodi valutati non integra il dedotto vizio di legittimità azionato, risolvendosi - -in realtà in una alternativa valutazione del fatto improponibile in sede di legittimità. Tale basilare errore alla base del ricorso del P.G. assorbe persino quello consistente nella pretesa di valorizzare, in chiave di vizio della motivazione, il contrasto vero o presunto, dei giudicati - quello formatosi all'esito del giudizio abbreviato e quello qui in esame -, illogicamente questo si avulso dalla - diversità dei compendi probatori che hanno dato luogo alle rispettive decisioni. Inoltre, il ricorrente P.M. ripropone l'errore di interpretazione della norma contenuta nell'art. 238 bis cod. proc. pen., andando al di là della stessa impostazione anch'essa erroneamente riduttiva tenuta dalla Corte di appello e della quale si sono già occupati gli atti di ricorso nell'interesse dei ricorrenti. Altro esiziale errore di prospettiva del ricorrente è rappresentato dalla confusione in cui egli incorre assimilando l'utilizzazione del "metodo mafioso" (art. 7 d.l. n. 203/91) con la costituzione dell'associazione di stampo mafioso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Devono, innanzitutto, essere esaminate preliminari questioni di natura processuale sollevate dagli imputati ricorrenti. Я 2. La violazione dell'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen. e del diritto di difesa e del giusto processo, mossa con il sesto motivo del ricorso MI SC ed il quinto motivo del ricorso IL RT, è manifestamente infondata. E' inammissibile il motivo nuovo proposto a riguardo dalla difesa di BR SC.
2.1. Quanto a quest'ultimo, non essendo stata dedotta alcuna questione relativa alla disposta 23 partecipazione a distanza in sede di ricorso principale della ricorrente, il motivo non può trovare accesso in quanto, secondo costante orientamento, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo о migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, Platamone e altro, Rv. 254301).
2.2. Il motivo proposto dagli altri ricorrenti è - da un lato manifestamente infondato secondo il condivisibile orientamento di legittimità per il quale deve escludersi la nullità ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen. (Cass., 12 novembre 1999, Barreca); dall'altro, è del tutto generico allorquando fa leva su un mancato tempestivo e pieno intervento difensivo in costanza di processo. - in relazione alla2.3. Deve essere ricordato prospettiva nell'ambito della quale si pone espressamente il motivo in esame che la Corte Costituzionale ha escluso - che dai collegamenti audiovisivi derivi una violazione dei fondamentali principi costituzionali. In particolare, la pronuncia n. 342 del 1999, sottolineando che l'affermazione secondo cui difesa e presenza fisica rappresenterebbero i termini di un inscindibile binomio è infondata», ha rilevato che un simile meccanismo risulta rispondente a detti canoni quando i mezzi tecnici utilizzati Я siano idonei a garantire «l'effettiva partecipazione personale e consapevole dell'imputato al dibattimento», precisando che nel caso di specie lo scrutinio aveva condotto ad un esito favorevole, in quanto gli strumenti all'uopo predisposti dal legislatore apparivano dotati di incisività e completezza tali da rendere la normativa in questione aderente al principio sancito dall'art. 24>> della 24 Costituzione. Detta soluzione è poi stata ribadita da una serie di successive declaratorie di manifesta infondatezza o di manifesta inammissibilità delle relative eccezioni di legittimità (Corte cost., ord. 9 marzo 2004, n. 88.; Corte cost., ord. 26 novembre 2002, n. 483,; Corte cost., ord. 22 giugno 2000, n. 234). In occasione della recente riforma dell'art. 146 bis disp. att. cod. proc. pen., è stato esattamente osservato dalla dottrina che occorrerebbe ricordare che pure la Corte europea dei diritti dell'uomo, in una decisione concernente proprio il nostro Paese, ha negato che l'adozione dello strumento della videoconferenza, come delineato dal legislatore italiano, configuri una lesione al diritto di difesa (Corte e.d.u., 5 ottobre 2006, Viola c. Italia). Infatti, l'imputato in tal modo viene posto pienamente in grado di seguire lo svolgimento dibattimentale, segnalando eventualmente la sussistenza di eventuali problemi tecnici volti a rendere difficoltoso il collegamento;
si è del resto sottolineato come lo strumento della videoconferenza risulti previsto anche da numerosi accordi di cooperazione transnazionale in materia penale. Detta conclusione è stata successivamente riconfermata, in occasione di un'ulteriore vicenda giudiziaria (Sakhnovskiy c. Russia), sulla base di analoghe considerazioni, e alla luce di ampi richiami alla precedente decisone Viola c. Italia.
2.4. La sentenza impugnata (v. pg. 84 e sg.) ha, pertanto, correttamente rigettato la censura e rilevato che la partecipazione a distanza garantisce l'esercizio del diritto di difesa, osservando che non sussiste alcuna previsione di nullità a riguardo ed annotando che l'ordinanza presidenziale che ha disposto la partecipazione a distanza anche ai soggetti non sottoposti al regime penitenziario dell'art. 41 bis O.P., fa espresso riferimento agli artt. 51 co. 3 bis cod. proc. pen. e 146 comma 1 lett. b) disp. att. Я cod. proc. pen. con riferimento a problematiche di sicurezza sussistenti in relazione alla natura di alcune delle imputazioni elevate.
3. Quanto alla dedotta inosservanza dell'art. 597 c.p.p. in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. (quarto motivo ricorso, rispettivamente, di MI SC e IL 25 NC RT), essa è manifestamente infondata tenuto conto della motivata necessità di acquisizione della documentazione probatoria proveniente dal processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma sez. VIII.
3.1. Invero, la sentenza impugnata (v. pg.82 e sg.) - nel ribadire la propria ordinanza in data 8.2.2016 con la quale sono stati acquisiti atti provenienti dal processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma VIII sezione, originato da uno stralcio da quello principale costituito dal presente procedimento senza incorrere in vizi logici e - giuridici, ha ricordato le ragioni per le quali la disposizione si è resa necessaria (il processo a quo trattava le fasi precedenti e successive delle vicende oggi oggetto dei capi O e 01). Quanto al regime di utilizzabilità ha, del pari correttamente, ritenuto: utilizzabili nei confronti di tutti gli imputati gli atti relativi agli attentati subiti dalla famiglia IN (titolari del "Village") nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2006, in quanto atti irripetibili, nonché la documentazione relativa alle società coinvolte nel "Village", costituita, per l'appunto, da documenti. - utilizzabili nei confronti dei soli imputati i cui difensori hanno partecipato alla assunzione della prova i verbali dichiarativi (dich. spontanee di MI NI e OL, esame IN, coimputati LA AV, LA AB, ZI KO, D'TI CO, OM RI) nonché delle denunce presentate dal IN. In relazione alla specifica analoga eccezione dei ricorrenti, la Corte ha rigettato la posizione difensiva richiamando, quindi, correttamente la distinzione tra i casi previsti dall'art. 603 comma 1 e 2 c.p.p. ricollegabili al principio devolutivo e quello di cui all'art. 603 comma 3 c.p.p., applicato nella specie - rispetto al quale ultimo il solo limite è quello della necessità della assoluta rinnovazione.
4. Quanto alla utilizzazione del compendio delle intercettazioni acquisito ex art. 603 cod. proc. pen. (quarto motivo dell'atto difensivo singolo, rispettivamente, per ND SC e NZ SC), la Corte di merito ha rigettato le analoghe eccezioni difensive sul 26 rilievo che le intercettazioni acquisite ex art. 603 cod. proc. pen. dal processo celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma sez. VIII, facevano ab origine parte dell'unico procedimento del quale quello a quo costituiva uno stralcio operato dal P.M.. -Pertanto, il comune motivo di ricorso che fa leva sulla ammissione della prova captativa in sede dibattimentale - è manifestamente infondato non derivando da tale evenienza la diversità del procedimento ostativa ai sensi dell'art.270 cod. proc. pen., posto che il compendio captativo deriva dall'unico procedimento in cui la acquisizione è originariamente avvenuta, rispetto al quale quello celebratosi dinanzi al Tribunale di Roma sez. VIII costituisce stralcio.
5. La dedotta violazione della legge processuale in tema di intercettazioni (primo motivo del ricorso per RR SC) è inammissibile.
5.1. Il motivo riguarda l'originario decreto di convalida del G.I.P. in data 31.7.2012 delle intercettazioni disposte in via d'urgenza dal P.M. e che ha dato luogo alla attività di indagine dalla quale è scaturito il presente procedimento [l'attentato all'esercizio pubblico il Capanno (v. pg. 6 della sentenza di primo grado)], deducendosi - analogamente al relativo motivo di appello - l'indebito coinvolgimento delle utenze della ricorrente, del tutto estranea al fatto dal quale le captazioni avevano preso spunto. Come si desume dall'atto di appello - al quale il ricorso rinvia era stata impugnata l'ordinanza del 25.2.2014 (pg. 25 del verbale di udienza con riferimento alla memoria difensiva del 20.2.2014 con relativi allegati) con la quale il primo Giudice, nel rigettare le eccezioni difensive, aveva affermato che "al momento di avvio delle indagini, la gravità e le caratteristiche del fatto, collocazione del materiale esplosivo in luogo aperto al pubblico nonché i precedenti analoghi episodi già verificatisi sin dal 2007 nel litorale romano, costituivano sufficienti indizi, da valutarsi ovviamente solo con giudizio ex ante, per ipotizzare l'esistenza di un'associazione criminale, alla quale ricondurre gli episodi medesimi. Era dunque legittimo 27 ricorrere all'attività di investigazione ai sensi dell'art. 13 I.n. 203/91".
5.2. La Corte di appello, nell'ambito delle eccezioni difensive riguardanti la inutilizzabilità delle intercettazioni disposte nel presente procedimento (v. pg. 86 e sg. della sentenza), ha rigettato le eccezioni ritenendo irrilevante l'avvio delle indagini per una ipotesi di reato diversa ed a carico di altri soggetti, e quanto alla specifica deduzione della ricorrente, ritenuta parzialmente coincidente rispetto alle altre giudicando irrilevante, ai fini della legittimità - delle intercettazioni e della loro utilizzabilità, la circostanza che dell'imputata non si parlasse nelle conversazioni registrate.
5.3. Ritiene questa Corte che la doglianza oggi mossa in modo generico non indicandosi quali specifiche norme risulterebbero censurandosi, piuttosto, laviolate motivazione del secondo Giudice - risulta eccentrica anche rispetto alla originaria istanza difensiva, ed al motivo di appello che l'aveva reiterata, che avevano dedotto la violazione del "principio di correlazione tra la notitia criminis e le utenze da intercettare" (v. anche verbale dibattimentale del 25.5.2014 dinanzi al Tribunale, pg. 8 e SS., e memoria difensiva correlata) censurando radicalmente le ragioni indizianti poste a base della prima iniziativa captativa fondata sulla dimensione familiare dell'attività illecita facente capo ai SC.
5.4. In ogni caso, deve essere ribadito che i gravi wolpewlizze "indizi di reato" (e non di ) che, ai sensi dell'articolo 267 cod. proc. pen., costituiscono presupposto per il ricorso alle intercettazioni di conversazioni о di comunicazioni- come i sufficienti indizi ex art. 13 d.l. 152/91 attengono all'esistenza dell'illecito penale e non Я alla colpevolezza di un determinato soggetto, sicché per procedere legittimamente ad intercettazione non ё necessario che tali indizi siano a carico di persona individuata o del soggetto le cui comunicazioni debbano essere captate a fine di indagine (Sez. 4, n.1848 del 16/11/2005, Bruzzese ed altro, Rv. 233184), esulando dal parametro di legittimità richiesto la necessità che la ricorrente fosse coinvolta nell'episodio che aveva dato 28 origine alla attività captativa o nell'ambito associativo criminoso che al fatto era stato correlato.
6. La dedotta improcedibilità dell'azione penale nei confronti di ND SC (terzo motivo del relativo ricorso) è infondata ed il motivo deve essere respinto. Corretta è, infatti, la ritenuta insussistenza di cause di improcedibilità cui è pervenuta la Corte di appello, tenuto conto del consolidato orientamento secondo cui di mandato di arresto europeo che il principio di specialità previsto dall'art. 32 della 1. 22 aprile 2005, n. 69, non osta a che l'autorità giudiziaria italiana proceda nei confronti della persona consegnata a seguito di mandato d'arresto europeo emesso per reati diversi da quelli per quali la stessa è stata consegnata e commessi anteriormente alla sua consegna. In assenza del consenso dello Stato di esecuzione, deve ritenersi preclusa allo Stato di emissione che abbia legittimamente adottato un provvedimento cautelare al fine di attivare la procedura di assenso prevista in relazione ai suddetti reati la - possibilità di eseguire nei confronti della persona consegnata misure restrittive della libertà personale, sia durante il procedimento che in esito allo stesso (Sez. 3, n. 47253 del 06/07/2016, Bertoni e altri, Rv. 268062; Sez. 1, n. 4457 del 17/01/2017, Wahid, Rv. 269189). Deve essere, infatti, condiviso l'argomento secondo il quale la decisione quadro ha adottato un criterio di "specialità attenuata" ragionevolmente giustificato da "un elevato grado di fiducia tra gli Stati membri", derivante dalla omogeneità dei sistemi giuridici e dalla garanzia equivalente dei diritti fondamentali, circoscrivendo l'incidenza di tale principio alle sole situazioni in cui viene in giuoco la privazione della libertà personale della persona consegnata, si a impedirne la coercizione personale - ma non il perseguimento penale per altri reati, commessi anteriormente alla consegna e diversi da quelli che l'hanno giustificata. Lo Stato di emissione, pertanto, può procedere penalmente nei confronti della persona consegnata qualora si tratti di reati "diversi ed anteriori" per i quali, indipendentemente dal tipo di pena, la procedura non comporti l'applicazione di una misura restrittiva della 29 libertà personale dell'interessato (ex art. 27, par. 2, lett. c), della decisione quadro, secondo cui il principio di specialità non si applica quando "il procedimento penale non dà luogo all'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale"), così designandosi il diverso contesto rispetto alla decisione emessa da S.U. Ferrarese nel 2001 nella distinta materia estradizionale.
7. Tanto premesso deve, quindi, essere esaminato il ricorso del P.G. il quale risulta ammissibile e fondato nei termini che seguono.
8. In relazione al vizio di motivazione dedotto dal ricorrente pubblico comune ai capi sub A1) e D) - anche a fronte dell'eccepita inammissibilità da parte di alcuni imputati il Collegio richiama il principio di diritto secondo cui il giudice di appello che riformi la decisione di condanna di primo grado, pervenendo a una sentenza di assoluzione, non può limitarsi a prospettare notazioni critiche di dissenso rispetto alla pronuncia impugnata, dovendo piuttosto esaminare, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e quello eventualmente acquisito in seguito per offrire una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, Hamdi Ridha, Rv. 257332). Fermo restando la regola per la quale la decisione d'appello difforme da quella di primo grado deve fornire adeguata confutazione delle ragioni poste a base di quest'ultima, il controllo di legittimità della sentenza d'appello che abbia riformato quello di primo grado non si estende, in caso di diversità di valutazioni tra i due giudici di merito, alla decisione di primo grado, (Sez. 6, n. 26810 del 07/04/2011, Vella, Rv. 250470). Я 9. Il primo motivo, avente ad oggetto la pronunzia liberatoria per insussistenza del fatto in relazione all'ipotesi associativa di cui al capo A1), è fondato.
9.1. La sentenza impugnata ha evidenziato due peculiarità del caso in esame (v. pg. 125 e sg.): - la circostanza che il traffico di sostanze stupefacenti rappresentava anche uno dei reati fine della associazione 30 mafiosa sub D), così determinandosi una parziale identità degli scopi perseguiti dai due gruppi criminali, solo parzialmente coincidenti dal punto di vista dei soggetti coinvolti;
- la mancata contestazione di alcun episodio concreto di importazione o compravendita di sostanze stupefacenti, così risultando una associazione priva di reati-fine. Pur condividendo espressamente la interpretazione del contenuto delle intercettazioni considerate dai primi Giudici e la valutazione della documentazione acquisita (lettere e appunti riferibili al traffico di stupefacenti), la Corte territoriale ha rilevato tuttavia: - l'assenza di sequestro di stupefacenti;
la genericità dei riferimenti nelle captazioni rispetto alle tre o quattro operazioni di importazione;
la brevità dell'intervallo temporale interessato dalla contestata ("a tutto voler concedere, dal condotta dicembre 2012 alla emissione della misura custodiale, luglio 2013"); - i differenti canali di approvvigionamento e la partecipazione di soggetti non sempre coincidenti. Le emergenze indicate secondo la Corte di merito non potevano far escludere che si trattasse di iniziative estemporanee dei singoli soggetti di volta in volta operativi, piuttosto che di condotte rientranti nel programma definito di una struttura caratterizzata da stabilità. Annota, ancora, la decisione la peculiarità della posizione di ND SC, che avrebbe dovuto ricoprire un ruolo direttivo del gruppo anche durante la sua latitanza in territorio spagnolo: al di là degli appunti e delle note sequestrati al IB, non risultano documentati contatti tra il predetto SC ed i diversi soggetti I operanti sul territorio italiano, circostanza dissonante con il ruolo ascrittogli di "supervisione delle operazioni di importazione della cocaina e dell'hashish dal territorio spagnolo e dei rapporti con i fornitori stranieri".
9.2. Ritiene questa Corte che il ribaltamento della prima decisione in ordine alla sussistenza della ipotesi associativa in esame si è vistosamente sottratto al 31 doveroso obbligo di giustificazione come definito dal richiamato orientamento di legittimità risolvendosi la motivazione in valutazioni sostanzialmente apodittiche, эф innanzitutto per palese a contraddittorietà tra il principio di diritto affermato e la mancata verifica probatoria, che ha dato luogo ad un esito come risulta testualmente dalla - anche manifestamente illogico rispetto alle sentenza - premesse che i Giudici di merito hanno dichiarato di condividere. Invero, la sentenza (v. pg. 127) da un lato afferma di condividere "in toto" la valutazione del dato probatorio acquisito e la interpretazione sia in relazione alle captazioni che ai documenti, condotta dalla prima decisione alla quale rinvia;
dall'altro, esprime un sommario e generico giudizio circa la incertezza degli elementi probatori e la assenza di riscontri obiettivi. Valutazione, quest'ultima, dissonante rispetto al costante orientamento di legittimità circa la sufficienza di elementi concludenti aliunde acquisiti (Sez. 4, n. 46299 del 28/10/2005, Secchi, Rv.232826;Sez.2, n.19712 del 06/02/2015, Alota e altri, Rv.263544;Sez. 2, n.53615 del 20/10/2016, Buonvicino, Rv. 268710) come si è verificato nella specie, attraverso le - intercettazioni ed il sequestro di documenti in ordine all'illecito traffico di stupefacenti contestato. Sicché, a fronte della generale ed incondizionata espressa condivisione della prova e del suo significato, le opposte e contrastanti conclusioni si risolvono in una sbrigativa formula con la quale si evita il confronto con la ampia, complessa ed articolata disamina condotta dalla prima sentenza (v. pgg. 256/360) con cui il primo Giudice aveva ritenuto di individuare l'esistenza dell'accordo associativo (v., tra l'altro, la reazione dei sodali al 9 ferimento del Puggioni pg.336 e sg. della prima - sentenza), delineato i rapporti fiduciari tra i vari soggetti protagonisti delle vicende, i ruoli e le dinamiche relazionali, l'inequivoco oggetto illecito delle stesse relazioni e delle correlate comunicazioni, la disponibilità di idonee fonti economiche, l'organizzazione funzionale (v. in particolare, pg. 326 e ss. della prima sentenza) ai traffici internazionali (in relazione ai quali sono individuati plurimi episodi relativi 32 a trattative per consistenti quantitativi di stupefacente nel breve arco di qualche mese) e locali. Ne consegue che del tutto ipotetico, quando non apodittico, risulta l'assunto in ordine alla natura estemporanea delle operazioni individuate (pg. 127 della sentenza impugnata). Quanto agli apprezzamenti svolti sulla posizione di ND SC, la Corte territoriale - a tacer d'altro contraddittoriamente oblitera la valenza probatoria, che pur ha mostrato di condividere, della stessa eloquente documentazione rinvenuta al IB: questa, secondo la prima sentenza (v. pg. 258 e ss.), era attribuibile al predetto SC ed al suo periodo di latitanza in Spagna, nell'ambito della quale egli dava indicazioni al suo fidato referente in Italia in ordine al trattamento da riservare a OS nel contesto del gruppo, informando, altresì, del buon fine di una trattativa riguardante l'invio di hashish dopo due settimane a 1.500 euro al chilo e in via continuativa anche mediante scambi con altra sostanza e con annotazioni, pure ricondotte al SC, con nomi e cifre ed indicazione di "FU" (fumo) e "CO" (cocaina), al quale è riconosciuto un intervento risolutore in una fase di stallo delle trattative (v. pg. 262 e ss. della prima sentenza). Cosicché la conclusiva affermazione della Corte di merito secondo cui il compendio probatorio raccolto non consente di superare "quell'attento vaglio imposto dalla giurisprudenza della Suprema Corte in tema di fattispecie associativa" (v. pg. 127 e sg.) risulta uno stilema privo di apprezzabile contenuto giustificativo.
9.3. Ne deriva l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di MI SC, ND SC, BR SC, Riccardo IB, JO ER BE, Luciano BI, KO NI, LO NS ed IO FE in relazione al capo A1) con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul predetto capo. 10. Il secondo motivo del ricorso del P.G., che denuncia la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. ed il vizio cumulativo della motivazione in ordine alla esclusione della 33 ipotesi di cui all'art. 416 bis cod. pen. relativamente al capo D) della rubrica, è fondato nei termini che seguono. 10.1. La sentenza di primo grado ha riconosciuto la sussistenza della associazione mafiosa facente capo a MI SC (v. pg.27/73 e 235/247), ritenendo provato che gli imputati agirono in accordo tra loro per la commissione di un numero potenzialmente indeterminato di reati, investenti plurimi settori, compreso quello dell'accaparramento di attività economiche, riconoscendo la connotazione mafiosa attraverso: - la tradizionale attività usuraria praticata dai SC nel corso degli anni e, segnatamente, le condotte di coartazione delle vittime a pagare, con mezzi leciti o illeciti, le obbligazioni contratte, donde la notorietà dei metodi utilizzati dai SC e della loro efficacia;
-le dichiarazioni di EN SC sulle reazioni di coloro ai quali prestava denaro alla sua vista, lette in relazione alla correlazione alla famiglia SC e la constatazione che anche la risoluzione di conflitti di piccola entità si prospettasse con metodi violenti;
- la condizione di totale assoggettamento dei sodali, proni ad un contesto gerarchizzato, permeato dalla percezione di ruoli e del rispetto dovuto ai capi;
- il comportamento delle persone assunte quali testi nel corso del dibattimento, portate a negare persino la conclamata evidenza in relazione a contatti 0 interlocuzione con la famiglia SC;
- la reazione di allarmato spavento provato dal ON alla ricezione di una lettera di MI SC, relativa ai rapporti tra costui e IO AS. -- i comportamenti compiacenti di varie figure professionali (direttore di banca, custode giudiziario, commercialista, dipendente Assobalneari) nei confronti della famiglia SC e la vicenda Enasarco, espressione sintomatica della forza intimidatrice del gruppo nel pilotare l'assegnazione di abitazioni di proprietà dell'Ente sottoposto a controllo pubblico. 10.2. La sentenza della Corte di appello (v. pg. 133 e ss.) afferma che MI SC e la moglie IL RT erano a capo di un gruppo organizzato finalizzato 34 alla commissione di reati di usura, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di armi ed all'acquisizione di attività economiche in modo occulto, anch'essa basandosi sul compendio delle captazioni e, particolarmente, di quelle in relazione al capo H), ai reati di interposizione fittizia ed a quelli relativi alla disponibilità delle armi. Inoltre, valorizza le vicende che riguardarono l'acquisizione del "Village" e le precedenti intimidazioni, oltre agli episodi di usura emergenti dalle captazioni. E' anche considerato il ruolo di MI SC volto a garantire il rispetto di tutto il gruppo nel territorio. Sono quindi valorizzati i precedenti penali a carico di MI SC, RT e NZ SC. E' ritenuta sussistente -nell'ambito di rapporti costanti e continui tra gli imputati una prassi consolidata di - intimidazione e di violenza (episodi "Cacetto","ES" e "Lilli"), con ricorso all'uso comune di armi e mezzi di trasporto ed a forme di assistenza e supporto in caso di difficoltà (v. pg. 134). -Oltre a quello di MI SC anche con ruolo di mediatore del gruppo e fornito di rappresentanza esterna (v. vicenda fratelli TR) - sono delineati i ruoli apicali di sua moglie e delle figlie BR ed RR ed escluse posizioni apicali in capo a NZ e ND SC. Per IB, BI e BE, sono valorizzate le vicende sub S) in materia di armi e le emergenze sub Z) in ordine alla esistenza del gruppo. A carico di NO, ribaltando la prima decisione assolutoria, si valorizza la vicenda sub H), avendo il predetto agito in nome e per conto del capo MI SC e quella sub O) relativa alla gestione della società "Il Porticciolo", intervenuta nel particolare momento del trasferimento da parte della predetta società della fondamentale concessione demaniale alla società "Malibu", esprimendo rapporto pienamente fiduciario con il predetto esponente apicale del sodalizio. La sentenza impugnata (v. pgg. 132/142) ha ritenuto non provato il carattere mafioso in ragione dell'assenza di prova della pervasività sia della associazione criminosa che 35 del suo potere coercitivo e del conseguente stato di assoggettamento e condizione di omertà: gli atti intimidatori, secondo i Giudici di appello, risultano nella loro singolarità; l'atteggiamento dei testi escussi in dibattimento non è univocamente riconducibile a strategie intimidatorie o, comunque, ad uno stato di diffusa soggezione (essendo letti in chiave alternativa o neutra); anche il comportamento tenuto da vari professionisti è riconducibile a diverse possibili ragioni;
infine, la vicenda dell'assegnazione di case ENASARCO va ricondotta ad un diffuso malcostume in materia di assegnazione di alloggi. Quanto alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SS sulla famiglia SC è esclusa la esistenza di riscontri, e pertanto la loro rilevanza. -10.3. In relazione alla decisione sul capo in esame da un lato ricorre il P.G. avverso il mancato riconoscimento del metodo mafioso;
dall'altro, ricorrono alcuni imputati avverso la ritenuta esistenza della stessa struttura e del vincolo associativo;
infine, vi sono ricorsi che si sono limitati a censurare il solo profilo della partecipazione associativa di ciascun ricorrente. 10.4. Vanno dapprima esaminati i motivi degli imputati aventi ad oggetto la ritenuta sussistenza della struttura associativa criminosa, logicamente prodromica ad ogni ulteriore valutazione. Si tratta, in particolare, del primo motivo del ricorso di MI SC e IL RT, del secondo motivo dell'atto di ricorso singolo di ND SC, del primo motivo del ricorso di Luciano BI con i quali si contesta al Giudice di appello di aver desunto la esistenza del gruppo associativo da elementi frammentari senza individuarne gli elementi strutturali (ricorsi di MI SC e IL RT), attraverso una elencazione di conversazioni di cui non è colta la valenza probatoria con mancata individuazione di un effettivo programma criminoso (atto di ricorso singolo di ND SC) e, comunque, di elementi concreti (ricorso BI). 10.5. Ritiene la Corte che i motivi dei ricorrenti imputati in ordine alla ritenuta esistenza di un gruppo 36 associativo facente capo a MI SC sono inammissibili perché, quando non manifestamente infondati, generici ed in fatto. 10.6. Manifesta è la genericità del motivo proposto dal BI che non si confronta in alcun modo con la motivazione specificamente resa in ordine agli indici di sussistenza della associazione;
come pure manifestamente infondata è la censura degli altri tre ricorrenti che si appunta sulla mancata contestazione di episodi considerati ai fini in esame: la loro considerazione non inficia in alcun modo il profilo logico della sentenza e non ha precluso in alcun modo l'esercizio delle facoltà difensive. Generico ed in fatto risulta quello comune a MI SC, IL NC RT e ND SC, che fa leva sul contenuto delle intercettazioni apoditticamente qualificato come frammentario ed isolato o, ancora, riferito a episodi di singola valenza. Al di là dei vizi formalmente dedotti, i ricorrenti, in realtà, svolgono una critica che mira a rivalutare - ora parcellizzandole, ora attribuendo valenze alternative le emergenze probatorie rispetto al doppio conforme giudizio in ordine alla sussistenza dell'accordo associativo strutturato - ancorché diversamente connotato facente - capo a MI SC ed articolato attraverso soggetti a lui avvinti da una chiara e consapevole sodalità - desunto sulla base di un molteplice compendio probatorio rispetto alla cui valutazione le doglianze non attingono profili di legittimità della quale entrambi i Giudici hanno dato compiutamente conto, secondo quanto sopra esposto. 11.Quanto al metodo mafioso ascritto secondo l'originaria ipotesi al gruppo ed in relazione al secondo - motivo di ricorso proposto dalla parte pubblica ritiene Я questa Corte che la sentenza di appello da un lato - ha violato il precetto penale espresso dall'art. 416bis cod. pen.; dall'altro, si è sottratta all'obbligo di motivazione pervenendo ad una conclusione contraddittoria quando non, per alcuni rilevanti aspetti, apodittica. -11.1. Deve essere innanzitutto ricordato quanto alla denunciata discontinuità di giudizio della sentenza impugnata rispetto ad altra passata in giudicato sui 37 medesimi fatti che nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze о altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 25703 del 23/05/2003, Below, Rv. 226047), cosicché il giudizio non può che essere effettuato all'interno della sentenza impugnata in rapporto a quella di primo grado e rispetto ai pertinenti parametri di legittimità. 11.2.Tanto premesso, osserva il Collegio che la conclusione impugnata è, innanzitutto, dissonante rispetto all'orientamento di legittimità, pur accennato dai Giudici di merito, con riguardo proprio alle mafie "non storiche" e l'argomento sul quale si fonda, relativo alla pervasività - tanto della associazione quanto del suo del potere coercitivo non solo esula dai parametri della fattispecie tipica ma, in ogni caso, è formulato al di fuori del concreto contesto accertato. Inoltre, lo stesso contenuto del giudizio anche a - prescindere dal profilo del suo dimensionamento è manifestamente privo di correlazione logica rispetto alle attività criminose che la stessa sentenza non solo affascia nell'ambito del riconosciuto programma condiviso dagli associati, ma che connota per la sua varietà e molteplicità di manifestazioni criminose (v. pg. 133 della sentenza impugnata), come pure rispetto alla lettura che la stessa sentenza offre della vicenda relativa alla acquisizione da parte dei SC del "Village" ed alla riconosciuta esistenza desunta da tre vicende di una prassi - - consolidata di intimidazione e di violenza accompagnata dall'uso comune di armi, in un contesto in cui è chiaramente riconosciuta l'efficace garanzia data da 9 MI SC - con la sua indiscussa fama criminale - circa il rispetto del gruppo a lui facente capo sul territorio. Nell'ambito del tema in esame è, inoltre, apodittica la valenza alternativa della condotta ritenuta sistematicamente tenuta dai testi in dibattimento che risultano aver negato anche l'evidenza, riconoscendosi 38 persino lo "stato di totale intimidazione" di uno di questi (v. pg. 92 della sentenza impugnata con riferimento alla deposizioni di NO in relazione all'estorsione sub H) - senza trarne alcuna considerazione sull'intero contesto. Tale omessa contestualizzazione rende congetturale ed ipotetica la alternativa valutazione delle condotte dei vari professionisti e operatori, segnate da un sussiego nei confronti dei SC privo di alcuna legittima spiegazione nel riconosciuto contesto del "rispetto territoriale" del gruppo imposto da MI SC. Tra le complete omissioni va annoverata, inoltre, la mancata considerazione della rilevante circostanza secondo la quale alla molteplicità e varietà delle condotte criminose e delle imposizioni, si accompagna come emerge da - entrambe le sentenze di merito la completa assenza di denunce e di qualsiasi forma di collaborazione da parte di coloro che le subiscono. 11.3. Quanto precede deve invero essere collocato nell'alveo della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio intende ribadire, in fattispecie di mafia non "tradizionale" secondo il quale, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice espressa dal vincolo associativo può essere diretta a minacciare tanto la vita o l'incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti, ed il suo riflesso esterno in termini di assoggettamento non deve tradursi necessariamente nel controllo di una determinata area territoriale (Sez. 6, n. 24535 del 10/04/2015, Mogliani e altri, Rv. 264126). Nello schema normativo previsto dall'art. 416-bis c.p. non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l'assoggettamento e l'omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone;
rientrano anche piccole "mafie" con un basso numero di appartenenti (bastano tre persone), non necessariamente armate (l'essere armati e usare materiale esplodente non è infatti un elemento costitutivo dell'associazione ex art. 416-bis, ma realizza solo un'ulteriore modalità di azione che aggrava la 39 I 40 sodalizio. Del resto, la forza prevaricante di un'organizzazione mafiosa ha capacità di penetrazione e di diffusione inversamente proporzionali ai livelli di collegamento che la collettività sulla quale si esercita è in grado di mantenere, per cultura o per qualsiasi altra ragione, con le istituzioni statuali di possibile contrasto, potendo evidentemente la intimidazione passare da mezzi molto forti (minaccia alla vita o al patrimonio quando ci si trovi in presenza di soggetti ben radicati in un territorio, come per esempio gli operatori economici non occulti) a mezzi semplici come minacce di percosse rispetto a soggetti che non siano in grado di contrapporre valide difese (Sez. 6, n. 35914 del 30/05/2001). L'orientamento appena esposto è stato рій recentemente ribadito affermandosi che non è necessaria la prova che l'impiego della forza intimidatoria del vincolo associativo sia penetrato in modo massiccio nel tessuto economico e sociale del territorio di elezione, essendo sufficiente la prova di tale impiego munito della connotazione finalistica richiesta dalla suddetta norma incriminatrice (Sez. 2, n. 24851 del 04/04/2017, Garcea e altri, Rv. 270442). 11.4.In conclusione, il disconoscimento del carattere mafioso del gruppo facente capo a MI SC da parte della Corte di merito ha violato la norma incriminatrice dell'art. 416 bis cod. pen. e risulta contraddittorio, quando non manifestamente illogico, rispetto alle acquisizioni probatorie date per conseguite dallo stesso Giudice. 11.5.Al plurimo convergente vizio riscontrato consegue l'annullamento della sentenza nei confronti degli Я imputati MI SC, NZ SC, BR SC, RR SC, ND SC, NC IL RT, Luciano BI, JO ER BE, Riccardo IB e ER NO in relazione al reato di cui al capo D) come originariamente ascritto ai sensi dell'art. 416 bis cod. pen. con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul capo. 12. Il riconoscimento del carattere mafioso del gruppo associativo, assorbe i motivi di ricorso degli imputati in 41 ordine alla partecipazione di ciascuno dei ricorrenti al sodalizio sub D) dovendosi, a partire da tale carattere, rivalutare ogni questione circa la partecipazione - con il relativo grado e consapevolezza - degli imputati al predetto sodalizio. 13. L'accoglimento del motivo esaminato comporta l'accoglimento del terzo e quarto motivo del ricorso del P.G. in ordine alla aggravanti speciali, contestate rispettivamente in relazione ai reati di cui ai capi H), O),01),Q) ed S), escluse dalla sentenza a seguito del disconoscimento del carattere mafioso del gruppo cui erano correlate in ragione delle modalità mafiose e della agevolazione del clan, nonché della commissione del fatto da parte di soggetto che ne era partecipe. La nuova verifica demandata al Giudice di merito in ordine al carattere mafioso del gruppo associativo dovrà comportare il nuovo giudizio sulla sussistenza della aggravante ex art. 7 l.n. 203/91 in relazione al duplice profilo contestato come pure di quella di cui agli artt. 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen., in relazione a ciascun reato sopraindicato. 14. La sentenza deve, pertanto essere annullata in relazione alla esclusione delle aggravanti in parola rispettivamente nei confronti di MI SC e ER NO in relazione al capo H); nei confronti di MI SC, NC IL RT, BR SC, RR SC e ER NO in relazione al capo O); nei confronti di MI SC, NC IL RT, BR SC, RR SC in relazione al capo 01); nei confronti di MI SC, NC IL RT in relaziona al capo Q); nei confronti di MI SC, NZ SC, Riccardo IB, Я JO ER BE e Luciano BI in relazione al capo S); nei confronti di MI SC, ER NO in relazione al capo H) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul punto. 15. Passando all'esame degli ulteriori motivi dedotti dagli imputati vanno valutati quelli proposti da MI SC. 42 15.1. Il secondo motivo, avente ad oggetto l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al -capo H) estorsione aggravata in concorso ai danni di è inammissibile.RI -, 15.2. La sentenza impugnata (pg. 91 e ss.) ha motivato il rigetto del motivo di appello proposto dall'imputato in considerazione: a) dell'esito delle captazioni svolte la cui oggettiva emergenza, nota la - sentenza, non è stata contestata che documentano il contestuale contatto tra il ricorrente, il coimputato NO e la parte offesa IO ed il cui complessivo tenore si palesa intimidatorio, facendo leva sul "peso" del SC e sul potere "persuasivo" del suo intervento;
b) della condotta palesemente reticente della parte offesa in dibattimento in ragione dello "stato di totale intimidazione" in cui versava;
c) dal contenuto delle intercettazioni da cui emerge uno specifico interesse del ricorrente alla gestione delle macchinette per videogiochi ed un significativo contesto fornito dalle stesse vicende patite dall'esercizio commerciale della parte offesa costituito dai gravi danneggiamenti ad evidente intimidatorio, scopo sintomaticamente escluso dalla p.o. in più occasioni. Della medesima vicenda è stato ritenuto colpevole, ribaltando la prima decisione, anche l'NO che si era fatto portavoce, in tempo reale, delle intimidazioni del SC alla parte offesa. 15.3. Quanto alla natura intimidatoria della condotta ai danni dello RI ed alla pretesa illecita azionata, la deduzione difensiva è generica e manifestamente infondata in quanto deduce l'assenza di non necessari riscontri alle dichiarazioni intercettate, il cui senso è ineccepibilmente chiarito dalla sentenza impugnata sia in relazione al tenore Я testuale del contenuto delle conversazioni e dal pesante contesto in cui intervennero, oltre che dalla condotta processuale della stessa parte offesa, che risulta aver negato l'evidenza in preda ad "uno stato di totale intimidazione". 15.4. Il terzo motivo [relativo ai capi 0),01) e Q)] è inammissibile. 43 15.5. Manifestamente infondato, quando non genericamente proposto, è l'assunto difensivo secondo il quale la sentenza impugnata avrebbe poggiato le proprie conclusioni su quella non passata in giudicato emessa - dal Tribunale di Roma sez. VIII, essendosi invece - - utilizzati elementi probatori da questo processo legittimamente acquisiti e valutati. 15.6. Quanto al capo O), le censure mosse dal ricorrente riguardano due aspetti: l'omessa considerazione della questione in ordine alla rilevanza penale del contratto di affitto di azienda della società "Il Porticciolo s.r.l." alla società Dr. Fish e la riconducibilità di quest'ultima società al SC. Come si evince dalla sentenza, la vicenda si inscrive all'interno della articolata operazione riguardante la gestione dello stabilimento "Village", gestito nonostante le varie vicende giudiziarie dai SC fino al sequestro preventivo emesso nel 2013 nell'ambito del presente procedimento. La società "Il Porticciolo srl" - dalla quale si dipartono le vicende entra nell'area di interessi dei - SC a partire dal preliminare di cessione stipulato dal titolare AB IN con le figlie di MI SC, BR e RR, nel dicembre 2006 e fino alla alienazione da parte del SINCERI delle quote a AV LA e alla società DA.FA. s.r.l.. A completare il quadro probatorio intervengono i colloqui intercettati della RT con vari soggetti ai quali la donna è nota come "la signora del Porticciolo" e con cui tratta direttamente di questioni relative alla società e a quelle intercorrenti tra la RT e le figlie BR e RR, dimostrative della riconducibilità del "Village" e di tutte le sue articolazioni ai SC. La sentenza annota come lo stesso MI SC e la moglie abbiano, attraverso le loro dichiarazioni processuali, sostanzialmente ammesso tale ricostruzione. Quanto alla "Dr Fish s.r.l." essa risulta costituita il 14.6.2010, localizzata nella stessa sede della "Il Porticciolo srl" di cui non si discute la riconducibilità ai SC -, essendo intestata a GI AS (40%) e LE NE (60%), risultando i CO/ON collegati a 44 MI SC attraverso il consolidato rapporto che lega quest'ultimo ad IO CO, suocero di LE ON e prestanome del SC (v. pg. 109 e sg. della sentenza impugnata). La questione della riconducibilità della "Dr Fish s.r.l." al SC come si desume dal testo della sentenza - impugnata (v. pg. 46 e sg., in relazione alla illustrazione del sesto motivo di appello proposto dall'attuale ricorrente) - non è stata specificamente proposta, limitandosi in quella sede a contestare il profilo psicologico della interposizione relativa alla società "Il Porticciolo" e "Malibù" e l'estraneità dello stesso imputato alla vicenda sub O). Quanto al contratto di affitto di azienda, risulta accertato in fatto (v. sentenza di primo grado pg. 161 e sentenza di appello pg. 106) che LE NE nel periodo di sequestro dei beni nel corso del processo "Los Moros" si è prestato ad assicurare ai SC attraverso il contratto di affitto stipulato il 30.1.2012 tra la "Dr. FISH" ed il custode giudiziario avente ad oggetto tutte le attività già della società "Il Porticciolo s.r.l." - una gestione da loro controllabile in ogni momento e passibile di ulteriori iniziative nel caso in cui come poi avvenuto il "Village" fosse stato restituito. Anche per questo aspetto non risulta alcuna specifica deduzione in appello. -che conRispetto all'accertamento in fatto richiamato percorso privo di vizi logici e giuridici ha desunto la realizzazione della interposizione fittizia - le deduzioni sono quindi generiche ed in fatto, quando non manifestamente infondate in diritto. 15.7. Invero, il delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies D.L. n. 306 del 1992, convertito nella L. n. 356 del 1992) è una fattispecie a forma libera Я che si concretizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altra utilità realizzata in qualsiasi forma. Il fatto-reato consiste nella dolosa determinazione di una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, difforme dalla realtà, al fine di eludere misure di prevenzione patrimoniale o di contrabbando ovvero al fine di agevolare la commissione di reati relativi alla circolazione di mezzi 45 economici di illecita provenienza (Sez. 1, n. 30165 del 26/04/2007, Di Cataldo, Rv. 237595). La Corte in motivazione ha condivisibilmente specificato che se, da un lato, i termini titolarità e disponibilità impongono di comprendere nella previsione normativa non solo le situazioni del proprietario o del possessore ma anche quelle nelle quali il soggetto venga comunque a trovarsi in un rapporto di signoria con il bene;
dall'altro lato, impongono altresì di considerare ogni meccanismo che realizzi la fittizia attribuzione consentendo al soggetto incriminato di mantenere il proprio rapporto con il bene. L'espressione "attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro, beni o altre utilità" ha, invero, una valenza ampia che rinvia non soltanto alle forme negoziali tradizionalmente intese, ma a qualsiasi tipologia di atto idonea a creare un apparente rapporto di signoria tra un determinato soggetto e bene, rispetto al quale permane intatto il potere di colui che effettua l'attribuzione, per conto - o nell'interesse - del quale l'attribuzione è operata;
ne consegue che anche l'affitto di un ramo di azienda può integrare un caso di attribuzione fittizia, diretta a creare una realtà giuridica apparente nell'interesse del reale "dominus" (Sez. 2, n. 52616 del 30/09/2014, Salvi, Rv. 261613). 15.8. Quanto al capo 01), il motivo fa leva su una spiegazione alternativa al subentro della società "Malibù" nella concessione demaniale facente capo alla società "Il Porticciolo s.r.l." risultando generico e non consentito in questa sede rispetto alla ineccepibile ricostruzione in - fatto della interposizione fittizia della società "Malibu" facente capo ai SC - La sentenza impugnata ha, invero, correttamente Я rilevato (v. pg. 110) come risulti documentalmente provato che la società "Malibu Beach s.r.l." - riconducibile tramite la società "Emmediesse Group" alla famiglia CO aveva fatto domanda di subentro nella concessione demaniale della società "Il Porticciolo s.r.l." proprio nel periodo nel quale la "Dr. Fish" rappresentata dal ON si era vista sottrarre il principale cespite patrimoniale in grado di fornire un reddito: l'operazione descritta, quindi, acquista 46 una coerente logica solo se si riconducano tutte le entità coinvolte ad un unico centro di gestione. 15.9. Quanto, infine, al capo Q) (intestazione fittizia della società "Immobiliare Centro Lazio S.r.l." a CO Emanuele v. pg. 122 della sentenza impugnata), la - deduzione risulta generica rispetto alla motivazione che ha ascritto l'intestazione fittizia al CO (già giudicato responsabile in via definitiva) attraverso la conversazioni intercettate analiticamente indicate e confermate dalle stesse dichiarazioni dibattimentali del CO e da quelle del teste Stampacchia che ha ricostruito le vicende della società, emergendo il coinvolgimento diretto della RT (v. pg. 123) nella nomina ad amministratore unico del CO. 15.10. Il motivo relativo al profilo psicologico del reato in esame è proposto per ragioni che esulano da quelle ammesse nel giudizio di legittimità, rispetto alla corretta ricostruzione in fatto che ha evidenziato l'articolata complessa operazione costantemente perseguita anche dopo l'esito favorevole di talune vicende processuali e consapevolmente volta ad occultare la effettiva disponibilità dei beni in capo ai SC per porli a riparo da iniziative prevenzionali che l'assoluzione dal processo "Los Moros" seguita dalla restituzione dei beni prima sottoposti a sequestro preventivo non poteva affatto - escludere. 15.11. Invero, quanto all'elemento psicologico, il delitto può essere commesso anche da chi non sia ancora sottoposto a misura di prevenzione e anche prima che il relativo procedimento sia iniziato, occorrendo solo, per la configurabilità del dolo specifico previsto dalla citata norma, che l'interessato possa fondatamente presumerne l'avvio (Sez. 1, n. 19537 del 02/03/2004, Ciarlante e altro, Rv. 227969); tale delitto non richiede che le condotte siano poste in essere in pendenza di applicazione o emanazione di misure di prevenzione, le quali rilevano solo come indici sintomatici delle finalità elusive che connotano il dolo specifico (Sez. 2, n. 29224 del 14/07/2010, Di Rocco, Rv. 248189). 47 15.12. Il quinto motivo [capo S)] è inammissibile perché, quando non genericamente formulato, è manifestamente infondato. La responsabilità del ricorrente è ricostruita dai Giudici -con motivazione non illogica e giuridicamente di merito corretta attraverso la captazione dei colloqui tra IB e - BE, effettivi detentori delle armi, di cui era stata chiesta la consegna da NZ SC: i due decidono di chiedere conferma di tanto allo "zio", la cui identificazione nella persona di MI SC è motivata sulla base del complesso quadro indiziario acquisito e considerato: l'osservazione dei due, dopo il colloquio intercettato, all'interno del parcheggio della clinica dove era ricoverato MI SC e l'emergenza dello stesso nomignolo a lui attribuito in altra vicenda, oggetto di specifico riscontro e, ancora, la successiva conversazione captata tra il ricorrente e NZ SC non illogicamente collegata alla verifica prospettata da IB e BE. 15.13. I settimo motivo sulla pena è assorbito da quanto innanzi rilevato in relazione ai reati sub A1) e D). 16. Con riferimento al ricorso di ND SC (a mezzo dell'avv. M. Mercurelli), si rileva che il primo e secondo motivo sono assorbiti da quanto detto in ordine al reato sub D); il quinto, sesto e settimo motivo sono assorbiti da quanto stabilito in ordine ai reati di cui ai capi A1) e D). 17. Del ricorso di NZ e ND SC (a mezzo dell' avv. P. Barone), il secondo motivo (armi capo S), pertinente al solo NZ SC, è generico allorquando fa leva sulla pretesa mancata adozione per Я questi del criterio adottato per escludere la responsabilità di ND SC;
il primo motivo è assorbito da quanto argomentato in ordine al reato sub D); il terzo motivo è assorbito dalle statuizioni in ordine ai reati di cui ai capi A1) e D). 18. Del ricorso di NZ SC (a mezzo dell'avv. M. Mercurelli), il terzo motivo (capo S) è generico ed in fatto rispetto alla motivazione che - senza vizi logici - ascrive al ricorrente l'ordine dato a IB ee giuridici 48 BE di consegnare le armi in loro possesso,e, quindi, il potere di fatto sulle stesse armi che tale ordine presuppone. In particolare, non illogica è la valutazione delle trascrizioni peritali - dalle quali emerge il riferimento a "Garibaldi", soprannome del ricorrente facendosi leva sull'assorbente certezza della trascrizione peritale in cui tale indicazione emerge;
il quarto motivo è stato esaminato sub ricorso di ND SC (v. § 4); il quinto, sesto e settimo motivo sono assorbiti dalla decisione assunta in ordine al capo D). 19. Del ricorso di BR SC, il primo motivo (capi O e 01) è fondato. La sentenza impugnata non tratta specificamente della posizione della ricorrente e del relativo motivo di gravame non potendo essere esaustiva al riguardo la ribadita riconducibilità dello stabilimento e delle sue articolazioni alla famiglia SC e la gestione della complessiva vicenda dal 2005 al 2013 da parte della predetta - - famiglia. Deve essere, in proposito, ricordato che delitto di trasferimento fraudolento di valori (art. 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in I. 7 agosto 1992, n. 356) integra un'ipotesi di reato istantaneo con effetti permanenti, e si consuma nel momento in cui viene realizzata l'attribuzione fittizia, senza che possa assumere rilevanza il permanere della situazione antigiuridica conseguente alla condotta criminosa (Sez. U, n. 8 del 28/02/2001, Ferrarese, Rv. 218768). In mancanza della giustificazione in ordine all'apporto causale, morale o materiale, della ricorrente al momento in cui si è realizzato il trasferimento fittizio della titolarità dei beni in relazione ad entrambe le ipotesi contestate, la sentenza deve, pertanto, essere annullata con rinvio per h nuovo giudizio sui capi ad altra sezione della Corte di appello di Roma. La censura relativa al diniego delle attenuanti generiche è assorbito dalla decisione di annullamento con rinvio è assorbito. 49 20. Del ricorso di IL RT, il terzo motivo è stato già trattato sub ricorso MI SC (v.§ 15.4.) ed alle relative valutazioni ci si riporta. 21. Il ricorso di Riccardo IB con riferimento al capo S) la deduzione è generica rispetto alla motivazione che ha attribuito al IB il possesso delle armi in base al contenuto delle captazioni relativo all'ordine formulato al IB di consegnare le armi ed al rinvenimento delle armi correlato al detto compendio, nonché alle varie emergenze che confermavano la disponibilità di armi in capo al IB ed ai coimputati. La censura relativa alle attenuanti generiche rimane assorbita nella decisione di annullamento con rinvio. 22. Il ricorso di Luciano BI è fondato in relazione al terzo motivo (capo S) in quanto sia la sentenza di primo grado che quella di secondo grado non spiegano perché il BI sia codetentore delle armi di cui parlano IB e BE, non trovando specifica giustificazione nella generale considerazione circa la disponibilità di armi da parte del gruppo. Ne consegue l'annullamento della sentenza nei confronti dell'imputato anche in relazione al capo S) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio sul capo. Le decisioni di annullamento con rinvio assorbono il quarto motivo sulle attenuanti generiche. 23. Il ricorso di JO ER BE. Il primo motivo è manifestamente inammissibile per il riferimento completamente aspecifico al contenuto delle intercettazioni ed alla loro trascrizione. Il secondo motivo (capo S) è generico rispetto al contenuto delle conversazioni intercettate considerato e relativo alla conversazione con IB, nell'ambito della quale esterna con quest'ultimo il dissenso alla consegna delle armi di cui, pertanto, palesa la disponibilità. Il quarto motivo è assorbito dalla decisione di annullamento con rinvio. 24. Il ricorso di ER NO non può essere accolto in assenza dicon riferimento all'estorsione sub H) · - deduzioni di natura processuale in ordine al ribaltamento 50 rispetto alla prima decisione liberatoria - in quanto il motivo fondato sulla violazione della norma penale sostanziale è generico rispetto alla motivazione che si è basata sulla piena condivisione da parte del ricorrente della impostazione sostenuta da MI SC, valorizzando il suo coinvolgimento negli interessi illeciti di quest'ultimo al quale ricorda i ritardi nei pagamenti ed esprime la sua autonoma indicazione allo IO di smuovere anche altri soggetti. 24.1. E', invece, fondato quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al capo O). Non risponde al criterio di legittimità già ricordato in occasione dell'esame dell'analogo motivo per BR SC - ed alla specifica deduzione difensiva in appello - la motivazione (v. pg. 119 e sg. della sentenza impugnata) che individua il contributo dato dal ricorrente all'operazione complessivamente intesa relativa alla gestione del "Village" facendo leva sullo svuotamento della società amministrata dal ricorrente a favore della "Malibu Beach srl" alla quale, in data 1.3.2013, fu ceduta la concessione demaniale a titolo gratuito tenuto anche - conto dello stretto rapporto fiduciario con MI SC per cui egli era bene a conoscenza dei progetti del gruppo. La motivazione, invero, valorizza a carico del ricorrente un unico atto di gestione realizzato attraverso il subingresso della società "Malibu Beach s.r.l." nella concessione demaniale già facente capo alla società "Il Porticciolo s.r.l." ed oggetto di domanda da parte della prima società in data 15.10.2012, prima ancora che l'NO fosse nominato amministratore unico (29.11.2012) investitura che certamente non integra la condotta materiale del reato in questione secondo quanto già stabilito da precedente giurisprudenza di legittimità (v. Sez. 6, n. 41514 del 25/09/2012, Adamo ed altri, Rv. 253806; Sez. 6, n. 37375 del 06/05/2014, Filardo, Rv. 261655). Né l'apporto gestionale dell'NO alla complessiva operazione consente di individuare il suo contributo causale alla interposizione fittizia della "Dr Fish s.r.l." in 51 capo a LE ON e GI CO, i quali la costituirono il 14.6.2010, stipulando la medesima società in data 30.1.2012 il contratto di affitto incriminato con il custode giudiziario per la gestione delle attività della società "Il Porticciolo s.r.l.". 24.2. La sentenza nei confronti dell'imputato, deve, quindi, essere annullata in relazione al capo O) con rinvio alla Corte di merito per nuovo giudizio sul capo. 25. Il ricorso di RR SC è fondato con riferimento al terzo motivo [capi O) e 01)]. a quanto si è osservato per laAnalogamente coimputata BR SC, la conferma del coinvolgimento della ricorrente nei reati di interposizione fittizia non risulta fondata sulla individuazione di un suo specifico contributo causale alle condotte criminose tanto più che la sentenza impugnata si è sottratta alla disamina delle specifiche deduzioni formulate con l'atto di appello, rispetto alle quali ancora una volta risulta generico - - ascrivere alla ricorrente la partecipazione alla gestione dello stabilimento "Village" dal 2005 al 2013 - da parte della famiglia SC. 25.1. La sentenza nei confronti dell'imputata, deve, quindi, essere annullata in relazione ai capo O) ed 01) con rinvio alla Corte di merito per nuovo giudizio sui medesimi capi. 25.2. Il quarto motivo sulla determinazione della pena è assorbito dalle determinazioni assunte in ordine ai capi A1),D), O) ed 01). 26. In conclusione, a seguito dell'accoglimento del Я ricorso del Procuratore Generale, la sentenza impugnata deve essere annullata: nei confronti di MI NI, ND NI, BR NI, Riccardo BI, JO ER CO, Luciano TI, IO ER, LO LM e KO ZO in relazione al reato associativo di cui al capo A1) (art. 74 d.p.r. 309 del 1990); nei confronti di MI NI, ND NI, NZ NI, NC IL OL, BR NI, RR NI, Luciano TI, Riccardo BI, JO ER CO, ER NO in relazione al reato 52 associativo di cui al capo D); nonche' in relazione alla esclusione della aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 per i reati di cui ai capi O), 01), Q) ed S) ed alla esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma n. 3, cod. pen. in ordine al reato di cui al capo H). A seguito dell' accoglimento parziale dei relativi ricorsi, deve essere annullata la sentenza nei confronti di RR NI e BR NI in relazione ai reati di cui ai capi O) e 01) loro ascritti;
nei confronti di ER NO in relazione al reato di cui al capo O) ascrittogli;
Luciano TI in relazione al reato di cui al capo S) ascrittogli. Gli atti devono essere, pertanto, trasmessi ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine ai capi ed ai punti suddetti nei confronti dei predetti imputati. Assorbiti i motivi proposti dai ricorrenti privati relativi al profilo partecipativo in ordine al reato associativo sub D), devono essere rigettati nel resto i ricorsi degli imputati.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso del Procuratore Generale, annulla la sentenza impugnata nei confronti di: - MI NI, ND NI, BR NI, Riccardo BI, JO ER CO, Luciano TI, IO ER, LO LM e KO ZO in relazione al reato associativo di cui al capo A1) (art. 74 d.p.r. 309 del 1990); G - MI NI, ND NI, NZ NI, NC IL OL, BR NI, RR NI, Luciano TI, Riccardo BI, JO ER CO, ER NO in relazione al reato associativo di cui al capo D); nonche' in relazione alla esclusione della aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203/1991 per i reati di cui ai capi O), 01), Q) ed S) ed alla esclusione dell'aggravante di cui agli artt. 629, secondo comma, e 628, terzo comma n. 3, cod. pen. in ordine al reato di cui al capo H). 53 In accoglimento dei relativi ricorsi, annulla la sentenza nei confronti di: RR NI e BR NI limitatamente ai reati di cui ai capi O) e 01); ER NO limitatamente al reato di cui al capo O); - Luciano TI limitatamente al reato di cui al capo S). Rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio in ordine ai capi ed ai punti suddetti nei confronti dei predetti imputati. Ritenuti assorbiti i motivi proposti dai ricorrenti privati relativi al capo associativo sub D), rigetta nel resto i ricorsi degli imputati. Così deciso il 26.10.2017. تاIl Componente e stensore Il Presidente Angelo Capozzi Francesco Ippo li DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi, 28 DIC 2017 IL CANCELLIERE Lorena Hagomeni 5 . 54