Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2003, n. 25703
CASS
Sentenza 23 maggio 2003

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Nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'estradando, nel quale era stato dedotto il vizio motivazionale del provvedimento applicativo della misura cautelare, per contrasto con precedente provvedimento di scarcerazione adottato dallo stesso giudice).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2003, n. 25703
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25703
    Data del deposito : 23 maggio 2003

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