Sentenza 23 maggio 2003
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non è deducibile, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo giudice o da altro giudice in diverso processo, ostandovi il dettato dell'art. 606 lett. e cod. proc. pen., che pone la condizione che il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato (in applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'estradando, nel quale era stato dedotto il vizio motivazionale del provvedimento applicativo della misura cautelare, per contrasto con precedente provvedimento di scarcerazione adottato dallo stesso giudice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/05/2003, n. 25703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25703 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dai sig.ri
Dr. Luigi SANSONE Presidente
Dr. Adolfo DI VIRGINIO Consigliere
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere
Dr. Vincenzo ROTUNDO Consigliere
Dr. Carlo DI CASOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OW MU IC, nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia 24 febbraio 2003 n. 320, con la quale sono state dichiarate sussistenti le condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione di LO MU limitatamente all'esecuzione della sentenza di condanna della Pretura di Monaco in data 18 dicembre 1995, con applicazione della misura della custodia cautelare in carcere dell'estradando;
sentita la relazione svolta dal Cons. S. F. MANNINO;
sentita la requisitoria del P.G., in persona del dr. Giovanni GALATI, il quale ha chiesto la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso;
sentita l'arringa del difensore, avv. Paolo IORIO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza contenuta nella sentenza della Corte d'appello di Brescia 24 febbraio 2003 n. 320, con la quale gli è stata applicata. la misura - della custodia cautelare in carcere nel procedimento di estradizione a suo carico - MU IC LO ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. Violazione degli artt. 714 c. 2 e 274 c.p.p. (art. 606 lett. b) c.p.p.) per difetto dell'esigenza di garantire che l'estradando non si sottragga all'eventuale consegna, in quanto il ricorrente dal suo ingresso in Italia ha tenuto un contegno esemplare, lavorando onestamente nell'interesse delle figlie, senza commettere alcun reato, inserendosi perfettamente nel contesto culturale lavorativo del lago di Garda, visitato prevalentemente da turisti tedeschi.
2. Mancanza o manifesta illogicità della motivazione e contraddittorietà con la precedente ordinanza del 19 luglio 2002 (art. 606 lett. e) c.p.p.), con la quale la stessa Corte d'appello, a seguito dell'arresto provvisorio del LO su richiesta di estradizione per il reato di appropriazione indebita, ne ordinava l'immediata scarcerazione escludendo il pericolo di fuga per la reperibilità dello stesso, che viveva da nove anni in Italia al medesimo indirizzo con assorbenti interessi di natura familiare e professionale.
La sentenza impugnata ha disposto l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico dell'estradando, in costanza dell'opposizione da lui manifestata, ritenendo sussistente il pericolo di fuga per il fatto che lo stesso non appare soggetto affidabile in considerazione delle numerose condanne che ha subito in Germania e le ripetute richieste di estradizione alle quali è riuscito a sottrarsi.
La motivazione è puntuale e adeguata e risponde al criterio dettato dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 714 c.p.p., il quale impone che nell'applicazione delle misure coercitive si tenga conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è domandata l'estradizione non si sottragga all'eventuale consegna. Le obiezioni mosse dal ricorrente, il quale contesta la sussistenza in concreto del pericolo di fuga così ritenuto, costituiscono censure in fatto, in contrasto con gli accertamenti dei Giudici del merito, che implicano una ricostruzione della vicenda diversa da quella eseguita con la sentenza impugnata, prospettando una revisione del giudizio di merito incompatibile con il controllo di legittimità, il quale ha fisiologicamente per oggetto la verifica della struttura logica della sentenza e non può, quindi, estendersi all'esame e alla valutazione degli elementi di fatto acquisiti alla causa, riservati alla competenza del giudice di merito, rispetto al quale la Corte di cassazione non ha alcun potere di sostituzione al fine della ricerca di una diversa ricostruzione dei fatti in vista di una decisione alternativa (Cass., Sez. U., 2 luglio 1997 n. 6402, ric. Dessimone;
Sez. III, 12 febbraio 1999 n. 3539, ric. Suini;
Sez. III, 14 luglio T999 n., ric. Paone;
Id., 12 novembre 1999 n. 3560, ric. Drigo;
Sez. VI, 9 luglio 2000, ric. Manni). Il primo motivo di ricorso è, perciò, inammissibile. Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che è inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduce nel giudizio di legittimità, sotto il profilo della manifesta illogicità della motivazione, il contrasto con sentenze o altri provvedimenti decisionali adottati dal medesimo o da altro giudice in diverso processo, in difetto del requisito voluto dall'art. 606 lett. e) c.p.p., il quale pone la condizione che il vizio stesso risulti dal testo del documento impugnato.
Nel caso di specie l'allegato contrasto in realtà non è, in effetti, neppure riscontrabile, e sussiste quindi la manifesta infondatezza dell'eccezione proposta, perché la Corte d'appello ha adottato la misura coercitiva facendo riferimento alle precedenti richieste di estradizione alle quali l'estradando si era sottratto, rendendo quindi imprescindibile il successivo ricorso al provvedimento di coercizione.
Per entrambe le ragioni anche il secondo motivo risulta inammissibile.
P.Q.M.
La Corte
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter Disp. Att. c.p..
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 12 GIUGNO 2003.