Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2004, n. 2595
CASS
Sentenza 17 dicembre 2004

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L'art. 111 Cost., secondo cui la persona accusata di un reato ha facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, esprime un principio di garanzia le cui modalità concrete di attuazione sono rimesse al legislatore ordinario, che è lasciato libero di scegliere tra le due possibilità in funzione del modello di difesa previsto nei diversi procedimenti. Ne consegue che nell'attuale ordinamento, riservando l'art. 498 cod. proc. pen. al solo difensore la suddetta facoltà, l'imputato non è autorizzato a condurre personalmente l'esame testimoniale.

In virtù del principio "tempus regit actum", la modifica introdotta dall'art. 9 Legge. 1 marzo 2001, n. 63 all'art. 238, comma secondo bis cod. proc. pen. è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, non essendo dettata dall'art. 26 della citata legge nessuna disposizione di diritto intertemporale in materia di utilizzazione di verbali di prove di altro procedimento, acquisite dal giudice ex art. 238 cod. proc. pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2004, n. 2595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2595
    Data del deposito : 17 dicembre 2004

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