Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 2
L'art. 111 Cost., secondo cui la persona accusata di un reato ha facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, esprime un principio di garanzia le cui modalità concrete di attuazione sono rimesse al legislatore ordinario, che è lasciato libero di scegliere tra le due possibilità in funzione del modello di difesa previsto nei diversi procedimenti. Ne consegue che nell'attuale ordinamento, riservando l'art. 498 cod. proc. pen. al solo difensore la suddetta facoltà, l'imputato non è autorizzato a condurre personalmente l'esame testimoniale.
In virtù del principio "tempus regit actum", la modifica introdotta dall'art. 9 Legge. 1 marzo 2001, n. 63 all'art. 238, comma secondo bis cod. proc. pen. è immediatamente applicabile ai procedimenti in corso, non essendo dettata dall'art. 26 della citata legge nessuna disposizione di diritto intertemporale in materia di utilizzazione di verbali di prove di altro procedimento, acquisite dal giudice ex art. 238 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/12/2004, n. 2595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2595 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 17/12/2004
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 1755
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 2679/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET MA, n. a Montegiorgio il 21.02.1955;
NE SS, n. a Fermo il 28.10.1951;
BO OV, n. a Camerino il 30.05.1959;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 29.3.2004;
letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
udita un pubblica udienza la relazione del Cons. Dott. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G., Delehaye che concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore della parte civile Ministero della Giustizia, avvocato dello Stato V. Russo, e il difensore della parte civile MP, avv. P. Giustozzi, che hanno richiesto il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore dell'imputato RA, avv. G, Cipollone, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
1. Con decisione pronunciata il 6 giugno 2003, la Corte d'appello di Perugia ha confermato la sentenza datata 16.11.2000, con cui il Tribunale della città aveva condannato i coniugi MA RI e SS NN e l'avvocato OV RA per il delitto di calunnia (artt. 110 e 368 cod. pen.) perché, in concorso tra loro, con denuncia depositata alla Procura della Repubblica di MA - il RA quale consulente ed estensore della denuncia consapevole della falsità dei fatti ivi descritti, la RI quale firmataria e il NN quale concorrente e ispiratore della condotta della moglie - incolpavano i dottori MP e NZ del delitto di cui all'art. 18 L. 194/1978, sapendoli entrambi innocenti.
Nella denuncia si riferiva che la RI, al quinto mese di gravidanza, si era recata presso la Casa di cura Villalba srl di MA, ove le era stato praticato "quello che riteneva fosse un aborto necessario per le gravi conseguenze del feto, come gli era stato riferito a seguito d'esame ecografia) eseguito presso la detta Casa di cura"; che l'intervento era stato eseguito dal Dott. Paolo MP, il quale, nell'effettuare l'operazione, aveva asportato il feto staccandogli la testa, rimasta nell'utero; che, cercando di recuperare tale parte, il sanitario aveva lacerato e perforato l'utero, senza porre in essere accorgimenti atti ad ovviare ai causati danni;
che più gravi ed ulteriori rischi per la vita erano stati scongiurati dal Dott. OV, richiesto dai sanitari e responsabili della Casa di cura, a seguito del peggioramento delle condizioni della paziente, entrata in coma. Si riferiva, altresì, di avere appreso dai colloqui avuti con i sanitari della Casa di cura che costoro avevano in animo di sostenere falsamente di avere praticato un intervento d'emergenza ai sensi del secondo comma dell'art. 7 l. 194/78, sostenendo che la denunciante si sarebbe presentata da loro con un aborto spontaneo in atto. Si concludeva denunciando il Dott. MP e gli altri sanitari e responsabili del nosocomio che, in concorso tra loro, dapprima l'avevano indotta a determinarsi all'interruzione di gravidanza a causa della prospettazione delle gravi malformazioni di cui il feto era asseritamente portatore, e quindi avevano causato le lesioni personali gravissime descritte, chiedendone la punizione ex art. 18 L. 194/1978. A seguito d'indagini preliminari, i Dott. MP e NZ furono rinviati a giudizio per il reato previsto dall'art. 18 della legge 194/78. In udienza, il Pubblico Ministero volle procedere a nuova contestazione a carico del Dott. MP, ascrivendogli il reato di cui all'art. 19 della medesima legge 194/78, con l'aggravante delle lesioni personali gravissime.
La contestazione non fu ammessa dal tribunale, che dispose rimettersi copia degli atti al P.M., affinché procedesse per il delitto di falso ideologico a carico del Dott. MP e per il delitto di cui all'art. 19 L. 194/78 a carico della RI e dell'ostetrica IA PE ON. Il processo per il reato di cui all'art. 18 L. cit. a carico del MP si concluse con ordinanza di trasmissione degli atti al P.M. per il diverso fatto-reato di cui all'art. 19 cit.. In seguito, si procedeva nei confronti dei coniugi NN-RI e del loro avvocato OV RA per il delitto di calunnia. Dopo l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale escluse la veridicità sia della tesi sostenuta dalla RI (in ordine a condotte illecite del Dott. MP configuranti il delitto di cui all'art. 19 L. 194/78) sia di quella del Dott. MP (aborto spontaneo con intervento d'eliminazione del feto morto), ritenendo invece che la RI si fosse recata in clinica al fine di sottoporsi ad un intervento abortivo, con esito disastroso, oltre il termine di novanta giorni previsto dall'art. 4 e fuori ai casi indicati dall'art. 6 della legge 194/78. Da tale valutazione scaturì l'affermazione di responsabilità per il delitto di calunnia e, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, la condanna alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Contro la sentenza ricorrono per Cassazione i tre imputati.
2.1. Con i due primi motivi dell'unico ricorso presentato, i coniugi RI/NN deducono mancanza e manifesta illogicità della motivazione, con riferimento alla sussistenza del fatto loro addebitato ed al dolo del delitto di calunnia.
Per quanto concerne il vizio di motivazione, va ribadita la ormai pacifica giurisprudenza, più volte riaffermata anche a Sezioni Unite, secondo cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia eclatanti, assolutamente incompatibili con altri passaggi argomentativi risultanti dal testo del provvedimento impugnato e considerandosi disattese le deduzioni delle parti che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti ne' su altre spiegazioni formulate dal ricorrente, per quanto plausibili o logicamente sostenibili alla pari di quelle accolte dal giudice, (cfr. Cass. SS.UU.: nn. 24/1999 Spina, rv 214794; 12/2000, Jakani rv 216260; 47289/2003, Putrella, rv 226074).
Alla stregua di tali principi di diritto, il Collegio rileva che l'inammissibilltà dell'impugnazione emerge dalle stesse affermazioni dei ricorrenti là dove affermano - in contrasto con la richiesta eclatanza del vizio d'illogicità - che "nel disvelare il vizio" denunziato "occorre, naturalmente, molta pazienza per il lettore, il quale potrebbe invece tendere, in prima battuta, a ricavare l'impressione di una sentenza ampiamente motivata, data la corposità e la meticolosità ricostruttiva".
Al di là di tale assorbente rilievo, l'analitica ricostruzione delle vicende, che hanno contrassegnato la drammatica vicenda della signora RI, non palesa alcuna contraddizione, avendo i giudici di merito, con correttezza giuridica e rigore logico, fondato il proprio convincimento sulle risultanze istruttorie legittimamente acquisite e correttamente utilizzate, con particolare riferimento alle dichiarazioni testimoniali della teste UN (che ricevette dall'amica MA RI il preannuncio confidenziale dell'aborto, senza particolari specificazioni su problemi sanitari, nonché confidenze successive all'evento traumatico), del NO, medico legale perito di parte della donna, nominato dal Dott. OV, ginecologo che intervenne per salvare la RI da più gravi danni alla salute dopo l'aborto procurato dal MP e che l'assistette anche successivamente.
Per quanto concerne, in particolare, l'elemento soggettivo (con riferimento alla ricostruzione ritenuta in sentenza: i due imputati seguirono le indicazioni dell'avvocato RA, secondo cui, essendo scaduto il termine per proporre querela, l'unico modo per perseguire penalmente il MP era di denunciarlo per un reato perseguibile d'ufficio) non ha nessun rilievo che i due imputati fossero convinti che un qualche reato, sia pure diverso da quello attribuito, il medico doveva comunque averlo commesso. Ciò che conta - e che i giudici di merito hanno accertato e ritenuto - è che gli imputati erano consapevoli dell'innocenza del medico per la specifica accusa di cui l'avevano incolpato, ossia l'aver praticato l'aborto, interrompendo così la gravidanza, senza il consenso della donna o con consenso estorto con violenza o minaccia ovvero carpito con l'inganno.
Inammissibili, perché deducono questioni non consentite in questa sede, sono i motivi con cui il NN deduce vizio di motivazione sul proprio contributo causale al fatto commesso dalla moglie e sul proprio dolo, nonché erronea applicazione dell'art. 114 co. 1 cod. pen. in realtà non si denuncia alcun vizio di legittimità, ma si censura l'apprezzamento operato in punto di fatto dai giudici di merito sul contributo rilevante dell'imputato, motivato con correttezza giuridica e plausibilità logica in relazione alla complessiva condotta tenuta dall'imputato.
Con l'ultimo motivo il NN denuncia erronea applicazione della legge penale per mancata applicazione della sospensione condizionale della pena, essendo state ritenute ostative le due precedenti condanne a pena detentiva per delitti, senza considerare che la pena della reclusione, inflitta con la seconda condanna, era stata sostituita con misura alternativa (affidamento in prova al servizio sociale).
Il motivo è manifestamente infondato. Risulta dalla sentenza in esame che, tra la prima condanna sospesa e quella di cui al presente procedimento, si è inserita una condanna intermedia del NN a pena detentiva per delitto non sospesa, ma sostituita con affidamento in prova al servizio sociale.
Ai fini dei limiti entro i quali può essere ammessa la sospensione condizionale della pena (art. 164 cod. pen.), va considerata pena detentiva ostativa anche la reclusione sostituita con affidamento in prova al servizio sociale.
Al di là di tale questione giuridica, in fatto i giudici di merito, sulla base delle recidiva plurima, hanno motivatamente escluso una prognosi di ravvedimento e, quindi, la presunzione di astensione dalla commissione di ulteriori reati, con la conseguenza che tale valutazione non è censurabile in questa sede.
2.2. Il ricorrente OV RA, con i primi due motivi, ha infondatamente dedotto violazioni delle leggi, attuative dell'art. 111 Cost. nn. 35/2000 e 63/2001, assumendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del medico NZ e dell'ostetrica PE ON, già indagati nel precedente procedimento conclusosi con archiviazione, nonché delle dichiarazioni rese dai testi OV e NO in altro procedimento, e precisamente in quello svoltosi precedentemente nei confronti del medico MP.
La regola generale sull'utilizzabilità delle prove è espressa negli artt. 191 e 526.1 c.p.p.. Quest'ultima norma, là dove inibisce al giudice di "utilizzare ai fini della deliberazione prove diverse da quelle legittimamente acquisite nel dibattimento" - ribadendo e rafforzando quanto già previsto quanto dall'art. 191 - pone la regola secondo cui il giudice può utilizzare ai fini della deliberazione le prove legittimamente acquisite nel dibattimento. Tale regola ovviamente può essere derogata da differenti previsioni legislative, le quali possono prevedere che gli atti, pur legittimamente acquisiti siano inutilizzabili o solo parzialmente utilizzabili.
La più importante di queste limitazioni è contenuta nello stesso art. 526 comma 1-bis (introdotto dall'art. 19 L. 63/2001, in attuazione dell'art. 111 Cost.), che inibisce che la colpevolezza dell'imputato possa essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore. Limitando l'analisi alle questioni sollevate dal ricorrente, si osserva che una disciplina di utilizzazione differenziata delle prove, legittimamente acquisite al dibattimento, è prevista pure dall'art. 238 c.p.p.. In proposito, non può condividersi l'assunto della Corte perugina là dove afferma che "il divieto di utilizzazione può conseguire unicamente ad un divieto di acquisizione", giacché proprio l'art. 238 distingue nettamente tra acquisizione (comma 1) e utilizzazione, prevedendo regimi differenziati: utilizzazione contro l'imputato in limiti rigorosi (comma 2-bis) e, a contrario, utilizzazione ampia a favore dell'imputato; utilizzazione con il consenso dell'imputato, utilizzazione limitata alle contestazioni (comma 4). Per valutare la legittimità delle acquisizione, occorre fare riferimento alla legge vigente al tempo di acquisizione, in applicazione del principio generale tempus regit actum (art. 11, co. 1, disp. prel. c.c.), che opera, nei processi pendenti e in presenza di jus superveniens di natura processuale, tutte le volte in cui non siano state dettate specifiche diverse disposizioni legislative, ossia norme transitorie, che possono prevedere rultrattività della precedenti disposizioni o la retroattività delle nuove disposizioni. La legge n. 63/2001, che ha introdotto rilevanti modificazioni al codice di procedura penale ed è entrata in vigore in periodo successivo alla pronuncia della sentenza di primo grado (16 novembre 2000), si applica nel presente procedimento, proprio in virtù del principio tempus regit actum, riprodotto espressamente nell'art. 26 comma 1 L. cit. ("nei procedimenti penali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni degli articoli precedenti"), il quale prevede tuttavia talune espresse deroghe ("salvo quanto stabiliti nei commi da 2 a 5"). Invocando tali disposizioni, il ricorrente deduce violazione degli artt. 197 e 197-bis c.p.p. (il primo modificato, il secondo introdotto rispettivamente dagli artt. 5 e 6 L. 63/2001) con riferimento all'incompatibilità con l'ufficio di testimone del medico NZ e dell'ostetrica PE ON e alla nuova disciplina delle persone imputate per reato collegato.
Il motivo è infondato. La nuova disciplina prevista dai predetti articoli è strettamente collegata all'effettuazione degli avvisi obbligatoli dell'art. 64 c.p.p., introdotte dalla stessa legge 63/2001, cosicché non può applicarsi la disciplina degli artt. 197
e 197-bis c.p.p. nella parte in cui è strettamente legata alla previsione degli avvisi gli avvisi all'art. 64 c.p.p., alla cui ovvia assenza (non essendo previste dalle legge dell'epoca) non è possibile rimediare quando il procedimento ha superato la fase delle indagini preliminari (operando la possibilità di "rinnovazione" di cui al comma 2 soltanto nei procedimenti pendenti ancora in tale fase) (cfr. Cass. Sez. 6^ n. 18619/2003, ced 225252). Legittimamente furono perciò ammessi come testi il medico NZ e l'ostetrica PE ON, già indagati nel precedente procedimento conclusosi con archiviazione, in forza del diritto all'epoca vigente, ritenuto costituzionalmente legittimo con sentenza n. 294/2000 della Corte costituzionale, che escluse l'ampliamento su base analogica delle previsioni di incompatibilità a testimoniare, costituente un'eccezione alle regole generali dettate dallo stesso codice in materia di assunzione dell'ufficio di testimone. Va peraltro sottolineato che la Corte ha valutato le dichiarazioni rese dai predetti "ultronee ed ulteriori" (ossia irrilevanti) rispetto al materiale probatorio acquisito agli atti.
Nessun rilevanza assumono l'art. 26 co. 4 della predetta legge ne' l'art. 2 co. 2 della precedente L. 35/2000, che riguardano la valutazione delle dichiarazioni rese da chi si sia poi sottratto liberamente e volontariamente all'interrogatorio dibattimentale, situazione che non risulta esseri verificata in questo procedimento, in cui sono stati sentiti in dibattimento gli imputati, gli indagati e i testimoni del precedente dibattimento.
Contrariamente a quanto ha ritenuto la Corte umbra, era applicabile già nel grado d'appello, la modifica introdotta dall'art. 9 L. 63/2001 all'art. 238 co.
2-bis c.p.p.. Come si è innanzi rilevato,
il principio generale del tempus regit actum, a cui pur si è richiamato il giudice di merito, è stato infatti espressamente derogato dall'art. 26 comma 1 della predetta legge, con riferimento a "quanto stabilito nei commi da 2 a 5".
Orbene, mentre per i verbali di prove di altro procedimento, che siano stati acquisiti dal P.M. in fase di indagini preliminari ed entrati poi nel fascicolo per il dibattimento (e, perciò, tempestivamente conosciuti dalle parti, con conseguente possibilità di predisporre eventuali rimedi difensivi) può valere la specifica previsione del comma 3 dell'art. 26 c.p.p., non essendoci ragione per distinguere gli atti direttamente assunti dal P.M. da quelli acquisiti da altri procedimenti, nulla è previsto nei commi da 2 a 5 in materia d'utilizzazione di verbali di prove di altro procedimento, acquisite dal giudice ex art. 238 c.p.p.. Ne consegue che risulta applicabile il citato articolo 9, che ha nuovamente modificato l'art. 238 co.
2-bis c.p.p., il quale, nell'attuale testo (contenente una previsione più ampia del precedente, introdotto dall'art. 3 L. 267/1997, che faceva riferimento alle "dichiarazioni delle persone indicate nell'art. 210"), prevede che i verbali di (tutte le) dichiarazioni di altro procedimento, assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento "possono essere utilizzati contro l'imputato soltanto se il suo difensore ha partecipato all'assunzione della prova". Il legislatore dunque ha introdotto una più ampia previsione di inutilizzabilità, applicabile ai procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore della legge 63/2001. Pur ciò precisato in punto di diritto, in adesione alla tesi adombrata dal ricorrente ed a correzione, ex art. 619.1 c.p.p., della diversa soluzione espressa nell'impugnata sentenza, il Collegio ritiene che nessuna conseguenza può derivare per l'imputato, giacché l'apprezzamento e la valutazione probatoria sono stati effettuati dalla Corte d'appello sulle prove direttamente assunte e formate in dibattimento, senza riferimento a quelle dell'altro dibattimento svoltosi nei confronti del MP dinanzi al tribunale di MA (in cui non partecipò il difensore del RA, all'epoca neppure indagato), delle quali nessuna utilizzazione è stata fatta. La diversa opinione espressa dal ricorrente, con riferimento alla asserita utilizzazione contro l'imputato delle dichiarazioni rese nell'altro dibattimento, risulta contraddetta dal testo della sentenza impugnata, in cui si chiarisce ripetutamente che i giudici hanno utilizzato soltanto le dichiarazioni rese nel dibattimento di questo processo.
Per concludere sul punto, si osserva che non rileva in alcun modo la questione dell'utilizzabilità contro l'imputato di dichiarazioni rese in altro procedimento, per quanto concerne l'acquisizione e l'uso di verbali fatti non già per trame elementi di prova scaturenti dal contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti e dai testi, bensì per accertare avvenimenti e vicende di quel processo (presenza, assenza e comportamento di parti, testi e difensori): in tale ipotesi è legittima l'utilizzazione del contenuto rappresentativo del documento acquisito, volta a verificare quanto è avvenuto in altro procedimento.
Legittimamente è stato perciò in tal senso utilizzato il verbale dell'udienza 11.7.1995 del tribunale di MA, nella parte dedicata all'esame della teste LA UN, come "evento processuale" che ha concorso a determinare la ricostruzione della condotta dell'avv. RA, difensore della RI nel procedimento penale a carico del Dr. MP.
Infondato è il terzo motivo, con cui il ricorrente deduce, con riferimento all'art. 111 Cost., violazione di legge per non essere stato consentito all'imputato di interrogare direttamente la teste UN. L'art. 111 Cost. prevede che "la persona accusata di un reato ... abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Trattasi di un principio di garanzia le cui modalità concrete di attuazione sono all'evidenza rimesse al legislatore ordinario, che è lasciato libero di scegliere tra le due possibilità (interrogare direttamente o far interrogare), in funzione del modello di difesa (tecnica o personale) previsto nei diversi procedimenti. Il legislatore, con scelta costituzionalmente legittima, ha posto come regola generale che l'imputato sia assistito da difensore tecnico e che l'esame testimoniale sia condotto "dal difensore" (art. 498 c.p.p.). Nella stessa linea, con riferimento a diversa fattispecie, ma in applicazione degli stessi principi, è stata ritenuta la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 493.3 e 495 c.p.p., nella parte in cui non prevedono che l'imputato esprima il consenso personalmente in vista dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero (v. Corte cost. n. 182/2001). E ciò nonostante che l'art. 111, comma 5, della Costituzione faccia testuale riferimento al "consenso dell'imputato" per l'accettazione di prove non formate in contraddittorio.
Nè a diverse conclusioni può giungersi sulla base dell'art. 526 comma 1-bis c.p.p., che, al fine d'introdurre nel codice la regola di inutilizzabilità probatoria di cui all'art. 111 comma 4 Cost., ha trascritto il testo della norma costituzionale che inibisce l'utilizzazione "delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore". Quest'ultimo enunciato disgiuntivo, mentre ha un senso rilevante nel testo costituzionale (che, peraltro, menziona l'interrogatorio e non l'esame), perché copre entrambe le possibili soluzioni che il legislatore ordinario potrebbe attuare, rimane senza efficacia nel codice, ove non è prevista una disciplina positiva dell'esame da parte dell'imputato. Nell'attuale ordinamento compete al difensore la rappresentanza dell'imputato per ogni attività processuale, salvo che non sia espressamente riservata personalmente all'imputato stesso. Ne consegue, come è stato rilevato in dottrina, che tale enunciato, per la parte in cui si riferisce all'imputato, allo stato, è di fatto inapplicabile, mancando qualsiasi disposizione che autorizzi l'imputato a condurre personalmente l'esame, in sostituzione o in aggiunta al suo difensore.
Con il quarto e quinto motivo - al di là della rubrica che evocativamente menziona gli artt. 43 e 368 c.p., 238, 511, 192 e 197 c.p.p. - si deduce (salvo quanto si dirà con riferimento al teste
OV) vizio di motivazione con riferimento alla sussistenza della calunnia, della sua riferibilità al RA, dell'esistenza dell'elemento soggettivo.
Richiamati e ribaditi sia le osservazioni sopra avanzate con riferimento al ricorso dei coniugi RI-NN, in ordine alla motivata sussistenza del delitto di calunnia, sia i precedenti rilievi in relazione alla concreta non utilizzazione da parte della Corte d'appello dei verbali delle dichiarazioni rese nel precedente dibattimento del processo a carico del MP, qui si osserva che il motivo del RA è infondato, là dove avanza dubbi e riserve all'attendibilità di UN, LI, OV e NO, attendibilità motivatamente verificata e ritenuta dai giudici d'appello. Da tali dichiarazioni la corte territoriale ha tratto il convincimento che l'escamotage giuridico, ossia la callida ideazione (che implica un clamoroso dolo in un soggetto esperto di diritto penale) di denuncia per reato perseguibile d'ufficio al fine di rimediare alla scadenza del termine per la querela per lesioni gravissime contro il MP, fu opera del RA, il quale si adoperò anche per evitare che la UN finisse per rivelare la verità su quanto aveva appreso dalla sua amica RI, contrastante con le dichiarazioni da lui raccolte ex art. 38 disp. att. c.p.p. in qualità di difensore della RI.
Il ricorrente ha mosso alla sentenza censura di violazione di legge per aver utilizzato contro il RA le dichiarazioni rese dal teste OV, nella parte in cui riferisce di avere appreso dall'imputato NN che questi e sua moglie MA RI avrebbero escogitato, con il loro avvocato, l'espediente della denuncia calunniosa per aggirare la scadenza dei termini per proporre querela nei confronti del MP.
La censura non ha pregio, in quanto il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato o dell'indagato è limitato a quelle rese nel corso del procedimento (art. 62 c.p.p.), mentre non è affatto vietata la testimonianza sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese (come nel caso in esame) fuori dal procedimento, le quali possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito alla stregua degli ordinari criteri valutativi (Cass. 2^ n. 7255/2000, Tornatore, ced 216357; Cass. 6^, 12904/98, Di Lanza, ced 212683; Cass. 5^, 47739/2002, Arena, ced 227775). Nè può avere rilievo la mancata conferma delle testimonianze indiretta da parte del soggetto cui ci si riferisce. La disposizione di cui all'art. 195.1 c.p.p. (obbligo del giudice, a richiesta di parte, di chiamare a deporre la fonte primaria delle testimonianza indiretta) è dettata per l'ipotesi in cui il referente del testimone indiretto sia persona diversa dall'imputato e non è invece applicabile nel caso che il testimone (o l'imputato in procedimento connesso) si riferisca, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni. Non avrebbe infatti senso prevedere l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l'imputato (cfr. Cass. 1^, n. 11320/1998 Trovato, ced 211594), il quale può legittimamente rifiutarsi di sottoporsi ad esame (come è accaduto in questo caso, in cui gli imputati NN e RI hanno scelto di rendere dichiarazioni spontanee ex art. 494 c.p.p.). Non sono infatti equiparabili l'ipotesi in cui il dichiarante si riferisce a una terza persona informata dei fatti, estranea al processo in corso, e quella in cui il riferimento sia fatto all'imputato del medesimo processo, già giuridicamente o fisicamente presente in giudizio e in grado di replicare, nonché di avvalersi (come ha fatto il NN) della facoltà prevista dall'art. 494 del codice di rito (cfr. Cass. cit. ced 211595).
Si rileva, infine, che sebbene in giurisprudenza sia stato affermato che, se la fonte primaria è lo stesso imputato, non è necessario che il giudice compia la verifica sull'esistenza di altri elementi di prova che confermano l'attendibilità della dichiarazione, come richiesto dall'art. 192.3 c.p.p. (Cass. 2^, n. 4976/1997, Accardo, ced 297844), la Corte perugina ha proceduto ad adeguata valutazione dell'attendibilità del teste OV, motivatamente ritenuto del tutto disinteressato all'esito delle vicende giudiziarie dei vari imputati, ed all'individuazione di numerosi riscontri scrupolosamente analizzati.
In tale quadro, appare corretta la valutazione operata dai giudici di merito dell'accertata circostanza che fu il RA a indurre la UN a tali dichiarazioni, circostanza che, anche se successiva alla calunniosa denuncia, è stata assunta come un ulteriore rilevante elemento probatori ai fini della prova della calunnia contestata.
L'impugnazione è poi inammissibile, là dove è volta a prospettare una diversa ricostruzione della vicenda in punto di fatto e un apprezzamento del materiale probatorio diverso da quello operato dai giudici d'appello, in modo giuridicamente corretto e indenne da vizi logici: apprezzamento delle dichiarazioni rese nel presente procedimento da OV (anche con riferimento a quanto appreso dal UN), NO, LI e MP;
ricostruzione della condotta della RI il 1 agosto 1990 (giorno dell'accesso in clinica);
accertamento della non veridicità dell'accusa mossa al MP dalla RI (falsa prospettazione di gravi malformazioni di cui il feto era asseritamente portatore e conseguente interruzione di gravidanza e della tesi giustificativa del MP (aborto spontaneo con intervento di eliminazione del feto morto); i rapporti anomali con il Procuratore della Repubblica di MA, titolare dell'ufficio requirente territorialmente per i fatti accaduti nella Casa di cura. Inammissibile, per violazione della lett. c) degli artt. 581 e 591 c.p.p.., è l'ultimo motivo del ricorso, con cui genericamente si deduce violazione degli artt. 368 c.p. e 539 3 540 c.p.p. e carenza di motivazione sulla sussistenza di un danno per il Ministero della giustizia, parte civile.
Con atto depositato il 23 novembre 2004, l'avv. Cipollone, difensore dell'avvocato RA, rileva che l'imputato aveva eletto domicilio presso il proprio studio professionale, in MA via Carducci 20, mentre successivamente, come attestato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, aveva trasferito lo studio in via Lorenzoni 10 e deduce, come "motivo nuovo", la nullità della notifica dell'estratto contumaciale all'imputato per essere stato "notificato in data 2 ottobre 2003, nello studio legale di via Carducci a mani di un avvocato di cui non è chiaramente leggibile il nominativo". La doglianza è manifestamente infondata: risulta dall'annotazione dell'ufficiale giudiziario (v. fascicolo Corte d'appello, f. 108 retro) che, in data 25 settembre 2003, "in via Carducci 20 di MA" non fu possibile notificare l'estratto contumaciale "in quanto lo studio dell'avv. OV RA si è trasferito in MA, via Lorenzoni 20" e che, il successivo 2 ottobre 2003, l'atto fu notificato regolarmente all'avv. RA in via Lorenzoni 10 (cioè nel nuovo studio professionale) a mani dell'avv. Massimiliano Baldassini.
2.3. Conclusivamente i ricorsi vanno rigettati, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e alla rifusione delle spese delle parti civili, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta in ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali. Condanna in ricorrenti in solido alla rifusione delle spese di costituzione e difesa nei confronti della parte civile MP, nonché nei confronti della parte civile Ministero della Giustizia, che si liquidano per la prima in complessivi 2.500 euro, di cui 400 euro per spese, e per la seconda in complessivi 2.100 euro.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005