Versione
6 giugno 1978
6 giugno 1978
Art. 19.
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna e' punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni;
La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale e' grave questa ultima pena e' diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8, e' punito con la reclusione sino a tre anni.
La donna e' punita con la multa fino a lire centomila.
Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7, chi la cagiona e' punito con la reclusione da uno a quattro anni;
La donna e' punita con la reclusione sino a sei mesi.
Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.
Se dai fatti previsti dai commi precedenti deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a sette anni; se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da due a cinque anni; se la lesione personale e' grave questa ultima pena e' diminuita.
Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.
Commentari • 42
- 1. L'aborto clandestino non è più reato ma donne punite fino a 10mila euroValeria Zeppilli · https://www.studiocataldi.it/ · 2 dicembre 2016 · 27.857876
di Valeria Zeppilli – Tra le varie polemiche che il recente decreto depenalizzazioni, numero 8 del 2016, ha portato con sé, una che fa davvero discutere è quella avente ad oggetto il reato di aborto clandestino. L'articolo 19 della legge n. 194/1978, infatti, prevedeva come pena per la donna che si sottopone ad aborto clandestino il pagamento di una multa fino a centomila lire, riquantificata in cinquantuno euro. […]
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Giurisprudenza • 19
- 1. Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2025, n. 18183Provvedimento: […] La Corte d'appello di Perugia ha rigettato la richiesta di riconoscimento di un indennizzo a titolo di riparazione per ingiusta detenzione, presentata nell'interesse di PO TY (detto "Ebo"), in relazione alla privazione della libertà da costui subita per 785 giorni di custodia in carcere, per i reati di cui all'art. 416 cod. pen., art. 12 T.U. immigrazione, agli artt. 600-601 cod. pen., all'art. 3 legge n. 75/1958, all'art. 19 legge 194/1978 e all'art. 629 cod. pen., ritenendo un comportamento ostativo del richiedente, connotato da grave leggerezza o macroscopica trascuratezza, tale da aver causato o, comunque, contribuito in maniera determinante a dare causa alla detenzione. […]Leggi di più...
- motivazione dell'ordinanza·
- dolo o colpa grave·
- comportamento ostativo·
- art. 64 cod. proc. pen.·
- silenzio dell'indagato·
- annullamento con rinvio·
- riparazione per ingiusta detenzione·
- ingiusta detenzione·
- giudizio autonomo·
- art. 314 cod. proc. pen.