Sentenza 22 settembre 1998
Massime • 3
È consentita la valutazione comparativa dei "dicta", eventualmente contrastanti, del teste "de relato" e della fonte diretta, in quanto nel codice di procedura penale non figura nessuna norma ostativa che, se fosse, contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del giudice, al quale solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata, della versione dei fatti da privilegiare.
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195 cod. proc. pen., nella parte in cui non rende obbligatoria l'escussione della fonte diretta di conoscenza, ove questa sia l'imputato nei cui confronti si procede, data la sostanziale differenza esistente tra l'ipotesi in cui il dichiarante si riferisce a una terza persona informata dei fatti estranea al processo in corso e quella in cui il riferimento sia fatto all'imputato del medesimo processo, già giuridicamente o fisicamente presente in giudizio e in grado di replicare, nonché in considerazione della possibilità di ampia difesa garantita all'imputato dalla menzionata facoltà prevista dall'art. 494 del codice di rito.
Il disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., che prevede l'audizione delle fonti dirette, non è applicabile nel caso che il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni. (A sostegno di tale principio, la S.C. ha addotto non solo il dato letterale, ma anche quello logico-sistematico, che fa ritenere incongrua l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta, ove questa si identifichi con l'imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/1998, n. 11320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11320 |
| Data del deposito : | 22 settembre 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 22.9.1998
1. Dott. GIOVANNI MACRÌ Consigliere SENTENZA
2. " LO AN " N. 893
3. " SE DE RD " REGISTRO GENERALE
4. " LI NI " rel. est. N. 18676/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
VA BA, n. Catalbiano 7.2.1953
RI NI, n. Catalbiano 27.8.1964
Avverso la sentenza 10.1.1998 Corte assise appello Messina Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Gitoni
Udito il Pubblico Ministero in persona del P.G. dott. Verderosa che ha concluso per il rigetto.
Uditi i difensori avv.ti E. PINO e GIANZI
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza in epigrafe ha confermato quella di primo grado, che aveva dichiarato TR BA e RI ON colpevoli di concorso nell'omicidio di ND FI, avvenuto in Giardini Naxos il 9.5.1990, e dei connessi reati di detenzione e porto del fucile usato per la commissione del predetto delitto, condannandoli alla pena di anni 21 e mesi 6 di reclusione ciascuno.
All'identificazione degli imputati nei due soggetti che, a bordo di una motocicletta, eseguirono l'omicidio, programmato nei confronti di tale TI LV ma di fatto consumato in danno dello ND, del cui corpo la vittima designata si fece scudo al comparire dei sicari, i giudici del merito sono pervenuti sulla base delle seguenti fonti di prova:
- dichiarazioni dei collaboranti AL FI e OL NC che, inquadrando l'episodio nell'ambito dello scontro in atto tra il clan AP ( cui sarebbero appartenuti sia i dichiaranti che i prevenuti) e quello dei AN (cui sarebbe appartenuto il TI), hanno, rispettivamente, riferito di aver appreso della responsabilità degli imputati il primo da certo CE IO nonché direttamente dal TR ed il secondo, in due distinte occasioni, dal RI;
dichiarazioni dell'ulteriore collaborante ES IO, che, riscontrando in parte le indicazioni del OL, ha confermato specifiche circostanze relative all'incontro in occasione del quale il RI si sarebbe per la prima volta confidato con il OL medesimo;
- dichiarazioni del malavitoso catanese PR Santo, secondo cui, nell'abitazione del comune amico OT Santo, il TI gli avrebbe confidato che autori dell'omicidio in questione sarebbero stati proprio il RI ed il TR;
- dichiarazioni del malavitoso - collaborante, FR FI UC, cui tale LO Carmelo, per incarico del TI, avrebbe riferito che autori dell'omicidio furono il RI ed altra persona che conduceva la motocicletta;
- dichiarazioni di SC SE, che, avendo personalmente assistito all'esecuzione del delitto, ha creduto di riconoscere nel TR il conducente della moto usata dai sicari, che indossavano caschi con la visiera sollevata, ed ha precisato che una mezz'ora prima del fatto il RI ( vestito di scuro, come il passeggero della motocicletta ) passò avanti al bar innanzi al quale avvenne il delitto, guardando in direzione del punto in cui si trovava la vittima designata.
Entrambi gli imputati hanno proposto ricorso contro la sentenza di secondo grado, deducendo:
- violazione dell'art. 195 c.p.p. per l'omessa declaratoria di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti AL e OL in difetto di audizione delle fonti dirette TR e RI, che ai dichiaranti avrebbero reso ammissioni circa la propria responsabilità;
- illegittimità costituzionale della citata norma, in riferimento agli artt. 3 e 24, co. 2, Cost., ove interpretata, conformemente all'opinione dei giudici di appello, nel senso della non obbligatorietà dell'escussione della fonte diretta ove questa sia l'imputato nei cui confronti si procede;
- carenza e vizio di motivazione quanto alla disamina dell'attendibilità dei collaboratori dichiaranti sulle specifiche circostanze rilevanti nel presente giudizio ed all'attendibilità attribuita alle dichiarazioni "de relato" del FR nonostante la smentita del teste di riferimento LO, asseritamente preclusiva di una valutazione comparativa delle due dichiarazioni e tale da imporre la valutazione della sola deposizione diretta;
- travisamento di risultanze processuali quanto alle discordanze rilevabili tra le dichiarazioni in tempi diversi rese dal OL sulla dinamica dell'episodio, alla valenza di riscontro delle dichiarazioni del ES, alla minimizzazione delle smentite opposte alle dichiarazioni del ES da UL SE ed a quelle del PR da DO IO, alla divergenza tra le dichiarazioni del OL e quelle del PR circa il luogo dell'unico incontro tra il OL, il NT ed il capo-clan Cappello, in occasione del quale lo stesso NT avrebbe riferito della responsabilità sua e del TR per l'omicidio ND, alla pertinenza e rilevanza delle dichiarazioni liberatorie per gli imputati rese da Di LA CE in un giudizio celebrato a carico di AI RC, cognato del RI, relativo a fatti diversi da quello in esame, ed, infine, alle contraddizioni dello SC circa le modalità di riconoscimento del TR;
- erronea applicazione degli artt. 438 ss. c.p.p. in punto di esclusione della diminuente del giudizio abbreviato in base a valutazione della giustificatezza del dissenso del p.m. eseguita "ex post" anziché "ex ante";
- vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze atten. generiche, non essendo all'uopo sufficiente il richiamo alla gravità dei fatti, già considerata dal legislatore nel fissare la misura delle pene edittali.
Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, merita piena adesione l'argomentazione svolta nella sentenza impugnata circa l'inapplicabilità del disposto dell'art. 195 c.p.p. all'ipotesi in cui il testimone o l'imputato in procedimento connesso si riferiscano, per la conoscenza dei fatti, all'imputato del medesimo procedimento in cui vengano assunte le loro dichiarazioni. Alle ragioni di natura testuale o lessicale (esclusiva riferibilità a persone aventi la qualità di testimoni della locuzione chiamate a deporre " di cui al primo comma della norma in esame, espresso riferimento al - testimone che abbia una diretta conoscenza dei fatti " contenuto nella relazione al progetto preliminare del codice, mancata previsione dell'esame dell'imputato nei casi di cui all'art. 195 c.p.p., a differenza di quanto previsto per gli imputati di reato connesso dall'art. 210, I co., c.p.p. ) si sommano quelle di natura sistematico - interpretativa, apparendo del tutto incongruo estendere l'obbligo o la facoltà del giudice di escutere la fonte diretta ove questa si identifichi con l'imputato, il quale, anche a prescindere dal suo formale esame, in forza dell'art. 494 c.p.p., " ha facoltà di rendere in ogni stato del dibattimento le dichiarazioni che ritiene opportune .1 ed, in tal modo, di interloquire sulle dichiarazioni della fonte indiretta e di controbattere le medesime (il che i ricorrenti avrebbero potuto agevolmente fare e, secondo la sentenza impugnata, avrebbero concretamente fatto nel caso di specie, avendo entrambi presenziato ai due gradi del giudizio di merito).
La norma, secondo la lettura qui accoltane, si sottrae, inoltre, ai prospettati dubbi di legittimità costituzionale, attesa ( quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 cost.) la sostanziale differenza esistente tra l'ipotesi in cui il dichiarante si riferisca ad una terza persona informata dei fatti estranea al processo in corso e l'ipotesi in cui il riferimento sia fatto all'imputato del medesimo processo, già giuridicamente o fisicamente presente in giudizio ed in grado di replicare e, per contro ( quanto alla prospettata violazione dell'art. 24, co. 2, Cost. ), la possibilità di ampia difesa garantita all'imputato dalla summenzionata facoltà di cui all'art.494 del codice di rito.
Per il resto la decisione di appello risulta immune dai denunciati vizi motivazionali, avendo con congrua e non censurabile valutazione di merito indicato le fonti di prova poste a base della dichiarazione di colpevolezza e rimarcato come alle dichiarazioni dei collaboranti AL e OL, sulla cui unica base si fondò la sentenza di primo grado, siano in grado di appello aggiunte quelle, omologhe, di altri collaboratori di giustizia, traenti questa volta origine dalle rivelazioni della stessa vittima designata, nonché quelle, di scienza diretta, dello SC, testimone oculare della dinamica dell'omicidio e della fase che immediatamente lo precedette ed autore, in quella circostanza, del riconoscimento degli imputati. La sentenza offre, altresì, non incongrua giustificazione delle discrepanze ravvisabili tra le dichiarazioni in tempi diversi rese dal OL confusione tra i vari attentati subiti dal TI e delle mancate conferme del UL al racconto del OL ( prevenzione nei confronti del ES, da cui il UL riteneva di essere stato chiamato in causa ), dello DO a quello del PR ( causa del grave contrasto esistente tra i due ) del LO a quello del FR ( ovvia delicatezza delle confidenze ricevute dal TI ). Alla eccepita preclusione di una valutazione comparativa dei " dicta" eventualmente contrastanti, del teste de relato e della fonte diretta, oltre al prevalente indirizzo contrario di questa stessa corte ( v. sentenze 26.4.1995, Di LA, Ced Cass., rv. 205730;
13.10.1995, Grimaldi, ibid., 202.849 e 17.5.1993, Rizzo, Giur. it., 1994, II, 244 ) va opposto il rilievo dell'inesistenza di una siffatta regola probatoria nel codice di rito, che contrasterebbe radicalmente con la regola generale del libero convincimento del giudice del merito, cui solo compete la scelta, ovviamente critica e motivata ( come avvenuto nel caso in esame ), della versione da preferire.
Egualmente insindacabile il giudizio di inattendibilità formulato in ordine alle dichiarazioni del Di LA, perché gratuitamente rese in contesto processuale non pertinente ai fatti del presente procedimento e ritenute ispirate a preconcetto favore nei confronti del RI e del TR. Nessun travisamento è, poi, dato ravvisare nell'affermazione dell'irrilevanza della divergenza tra le dichiarazioni del OL e quelle del PR circa il luogo di un incontro del RI con il capo-clan Cappello per la possibilità che gli incontri siano stati più di uno ( e che, dunque, i due abbiano anche potuto riferire di incontri diversi ), avendo il PR riferito non già che l'incontro tra i due fu unico ma solo che il OL gli parlò di un unico incontro;
sul punto si osserva, peraltro, che il PR ebbe ad indicare vagamente ( " dalle parti di Novara, in un autogrill, non so ") il luogo dell'incontro, cui comunque egli non partecipò, mentre dalla sentenza non risulta che il OL, il quale - invece - ha dichiarato di aver partecipato all'incontro, abbia specificato dove lo stesso si svolse, avendo questi semplicemente riferito di aver accompagnato il RI dal Cappello, all'epoca latitante a Milano, il che non esclude che l'incontro possa anche essere avvenuto altrove. La sentenza correttamente evidenzia, in ogni caso, la valenza di riscontro delle dichiarazioni del PR rispetto a quelle del OL circa l'effettività dell'incontro tra RI e Cappello e circa la presenza del OL allo stesso.
Infine, quanto alle pretese contraddizioni dello SC circa le modalità di riconoscimento del TR quale conducente della moto usata dagli assassini ( denunciate con riferimento ad una non probante estrapolazione di un frammento da una più vasta deposizione ), ed a prescindere dal fatto, puntualizzato in sentenza e non contraddetto, che anche dalle dichiarazioni utilizzate per le contestazioni emergeva come lo SC avesse riconosciuto il TR dagli occhi, lasciati scoperti dalla visiera del casco sollevata, i giudici " a quibus " danno, comunque, atto dell'avvenuto chiarimento della circostanza in dibattimento da parte del dichiarante in termini di certezza ed inequivocabilità.
Quanto alle residue censure, attinenti al profilo sanzionatorio, l'applicazione della diminuente del rito abbreviato è stata incensurabilmente ritenuta preclusa " in radice " dalla non certo peregrina o palesemente infondata contestazione originaria dell'aggravante della premeditazione, ampiamente legittimata dalla natura e dalle modalità dell'agguato e comportante la pena dell'ergastolo, mentre corretta ed incensurabile in sede di legittimità deve giudicarsi la motivazione di merito in punto di diniego delle generiche, non ancorata alla sola gravità degli addebiti ma relativa anche alla sintomaticità dei precedenti ed alla elevata capacità a delinquere dei prevenuti come desunta dal cinico coinvolgimento nell'episodio di persona diversa dalla vittima designata.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 1998