Articolo 5 della Legge 1 marzo 2001, n. 63
Articolo 4Articolo 6
Versione
6 aprile 2001
Art. 5. 1. All' articolo 197, comma 1, del codice di procedura penale , le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
"a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444;
b)salvo quanto previsto dall'articolo 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'articolo 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'articolo 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444".
Note all'art. 5:
- Si trascrive il testo dell' art. 197 del codice di procedura penale , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 197 (Incompatibilita' con l'ufficio di testimone). - 1. Non possono essere assunti come testimoni:
a) i coimputati del medesimo reato o le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera a), salvo che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444;
b) salvo quanto previsto dall'art. 64, comma 3, lettera c), le persone imputate in un procedimento connesso a norma dell'art. 12, comma 1, lettera c), o di un reato collegato a norma dell'art. 371, comma 2, lettera b), prima che nei loro confronti sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di proscioglimento, di condanna o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444.
c) il responsabile civile (83) e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (89, 208);
d) coloro che nel medesimo procedimento svolgono o hanno svolto la funzione di giudice (343), pubblico ministero o loro ausiliario.".
- Per il testo degli articoli 12 e 371 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 1.
- Per il testo dell' art. 444 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 6.
- Per il testo dell' art. 64 del codice di procedura penale , v. in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 6 aprile 2001
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