Versione
6 giugno 1978
6 giugno 1978
Art. 4.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Commentari • 67
- 1. Aborto: la Corte Costituzionale salva la 194Di Redazione · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/ · 15.225736
E' manifestamente inammissibile, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge n. 194/78. È questo l'esito del verdetto della Corte Costituzionale che ha passato al vaglio la legge 194, dichiarando «manifestamente inammissibile» la questione di legittimità costituzionale sollevata sull'articolo 4 della legge del 1978 n.194. […]
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Giurisprudenza • 257
- 1. Trib. Vibo Valentia, sentenza 02/11/2022, n. 653Provvedimento: […] Ha, inoltre, ritenuto non provata la volontà di parte attrice, ove correttamente informata, di interrompere la gravidanza, e in ogni caso, l'insussistenza dei presupposti ex art. 4, legge n. 194/1978. Infine ha ritenuto altresì non provato il quantum debeatur.Leggi di più...
- art. 1228 c.c.·
- diritto all'aborto·
- art. 1218 c.c.·
- contratto di spedalità·
- interruzione volontaria di gravidanza·
- responsabilità medica·
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- danno da privazione di scelta