Articolo 4 della Legge 22 maggio 1978, n. 194
Articolo 3Articolo 5
Versione
6 giugno 1978
Art. 4.
Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternita' comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute, o alle sue condizioni economiche, o sociali o familiari, o alle circostanze in cui e' avvenuto il concepimento, o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge ad un consultorio pubblico istituito ai sensi dell' articolo 2, lettera a), della legge 29 luglio 1975, n. 405 , o a una struttura sociosanitaria a cio' abilitata dalla regione, o a un medico di sua fiducia.
Entrata in vigore il 6 giugno 1978
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