Art. 3. Modifica dell'articolo 238
del codice di procedura penale 1. All' articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione";
b) al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta";
c) al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 238 del codice di procedura penale , sostituito dall' art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1.
E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo".
del codice di procedura penale 1. All' articolo 238 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione";
b) al comma 4, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis" e le parole: "se le parti vi consentono" sono sostituite dalle seguenti: "solo nei confronti dell'imputato che vi consenta";
c) al comma 5, dopo la cifra: "2" e' inserita la seguente: ", 2- bis".
Nota all'art. 3:
- Il testo vigente dell' art. 238 del codice di procedura penale , sostituito dall' art. 3, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 238 (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1.
E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento.
2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata.
2-bis. Nei casi previsti dal comma 1, le dichiarazioni rese dalle persone indicate nell'articolo 210 sono utilizzabili soltanto nei confronti degli imputati i cui difensori hanno partecipato alla loro assunzione.
3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili.
4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2, 2-bis e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento solo nei confronti dell'imputato che vi consenta; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503.
5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2, 2-bis e 4 del presente articolo".