Art. 26. (Acquisto di beni e servizi). 1. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, stipula, anche avvalendosi di societa' di consulenza specializzate, selezionate anche in deroga alla normativa di contabilita' pubblica, con procedure competitive tra primarie societa' nazionali ed estere, convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura di beni e servizi deliberati dalle amministrazioni dello Stato anche con il ricorso alla locazione finanziaria. I contratti conclusi con l'accettazione di tali ordinativi non sono sottoposti al parere di congruita' economica. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate con una o piu' imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente. Ove previsto nel bando di gara, le convenzioni possono essere stipulate per specifiche categorie di amministrazioni ovvero per specifici ambiti territoriali. Il quarto periodo ((si applica)) anche agli accordi quadro stipulati ((dalla Consip S.p.A.)) ai sensi dell'articolo 4, commi 3-ter e 3-quater ((,)) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 , convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 .
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall' articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell' articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. (37)
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti. (30) (31) (38)
--------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ". --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , come modificata dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 , ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 208 della predetta legge e' abrogato il solo articolo 24. --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 11, comma 12) che la relazione di cui al comma 4 del presente articolo "illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Con riferimento alle convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente comma 15".
2. Il parere del Consiglio di Stato, previsto dall' articolo 17, comma 25, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127 non e' richiesto per le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
Alle predette convenzioni e ai relativi contratti stipulati da amministrazioni dello Stato, in luogo dell' articolo 3, comma 1, lettera g), della legge 14 gennaio 1994, n. 20 , si applica il comma 4 del medesimo articolo 3 della stessa legge.
3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita', come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 . La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma e' causa di responsabilita' amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.
3-bis. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 , e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.
4. Nell'ambito di ciascuna pubblica amministrazione gli uffici preposti al controllo di gestione ai sensi dell' articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 , verificano l'osservanza dei parametri di cui al comma 3, richiedendo eventualmente al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il parere tecnico circa le caratteristiche tecnico-funzionali e l'economicita' dei prodotti acquisiti. Annualmente i responsabili dei predetti uffici sottopongono all'organo di direzione politica una relazione riguardante i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo. Tali relazioni sono rese disponibili sui siti Internet di ciascuna amministrazione. Nella fase di prima applicazione, ove gli uffici preposti al controllo di gestione non siano costituiti, i compiti di verifica e referto sono svolti dai servizi di controllo interno. (37)
5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica presenta annualmente alle Camere una relazione che illustra le modalita' di attuazione del presente articolo nonche' i risultati conseguiti. (30) (31) (38)
--------------- AGGIORNAMENTO (30)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che "Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 208, sono abrogati [...] gli articoli 24 e 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ". --------------- AGGIORNAMENTO (31)
La L. 27 dicembre 2006, n. 296 , come modificata dal D.L. 2 luglio 2007, n. 81 , convertito, con modificazioni dalla L. 3 agosto 2007, n. 127 , ha disposto (con l'art. 1, comma 209) che dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 1, comma 208 della predetta legge e' abrogato il solo articolo 24. --------------- AGGIORNAMENTO (37)
Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98 , convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111 ha disposto (con l'art. 11, comma 12) che la relazione di cui al comma 4 del presente articolo "illustra inoltre i risultati, in termini di riduzione di spesa, conseguiti attraverso l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo per ciascuna categoria merceologica. Tale relazione e' inviata entro il mese di giugno di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato."
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 6 luglio 2012 n. 95 , convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 , ha disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Con riferimento alle convenzioni di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 , alle quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sia possibile ricorrere, le quantita' ovvero gli importi massimi complessivi ivi previsti sono incrementati in misura pari alla quantita' ovvero all'importo originario, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione stessa, ove questa intervenga prima del 31 dicembre 2012 e fatta salva la facolta' di recesso dell'aggiudicatario da esercitarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 16) che "La durata delle convenzioni di cui al precedente comma 15 e' prorogata fino al 30 giugno 2013, a decorrere dalla data di esaurimento della convenzione originaria e solo se a tale data non sia gia' intervenuta da parte della medesima centrale di committenza la pubblicazione di una procedura di gara per la stipula di una convenzione avente ad oggetto prodotti o servizi analoghi. L'aggiudicatario ha facolta' di recesso, da esercitarsi secondo le modalita' di cui al precedente comma 15".