Sentenza 22 settembre 2021
Massime • 1
Il reato di favoreggiamento personale non è configurabile in corso di consumazione di un reato permanente, in quanto qualsiasi agevolazione del colpevole posta in essere durante la sua condotta si risolve - salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso, quanto meno morale, nel reato a ascritto a quest'ultimo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente qualificata la condotta dell'imputata in termini di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e di concorso nella detenzione delle stesse, avendo ella attivamente partecipato ad atti di gestione del sodalizio e provveduto, in un'occasione, a occultare parte di tali sostanze in vista di un'imminente perquisizione dei Carabinieri).
Commentario • 1
- 1. Favoreggiamento: che cos'è e quando si configura il reato previsto dall'art. 378 del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 luglio 2022
Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo [110], aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche effettuate dai medesimi soggetti [418], è punito con la reclusione fino a quattro anni. Quando il delitto commesso è quello previsto dall'articolo 416-bis, si applica, in ogni caso, la pena della reclusione non inferiore a due anni. Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa [307], ovvero di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/09/2021, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2021 |
Testo completo
00282-22 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1891/2021 - Presidente - GIOVANNI DIOTALLEVI UP - 22/09/2021 STEFANO FILIPPINI R.G.N. 36915/2020 -Relatore - SERGIO BELTRANI IGNAZIO PARDO FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: LO LA PI ON nato a [...] il [...] LO IE nato a [...] il [...] LO UE LE nato a [...] il [...] LA LF nato a [...] il [...] CO NI nato a [...] il [...] CO ME nato a [...] il [...] LA LA nato a [...] il [...] IA OR nato a [...] il [...] NT TO nato a [...] il [...] DI AE IE UC nato a [...] il [...] RE OR nato a [...] il [...] EN IO nato a [...] il [...] O' CO nato a [...] il [...] GI VI nato a [...] il [...] ID ND nato a [...] || 10/06/1980 ID TO nato a [...] il [...] LI RI nato a [...] il [...] ER OR nato a [...] il [...] UC CO nato a [...] il [...] TA IL nata a [...] il [...] LO RE OR nato a [...] il [...] NO ON nato a [...] il [...] AR OR nato a [...] il [...] MI NG nato a [...] il [...] MI VI nato a [...] il [...] OT CO LU nato a [...] il [...] US OR nata CATANIA il 04/07/1995 US EE nata a [...] il [...] US ME nato a [...] il [...] PA LE nato a [...] il [...] ER CO nato a [...] il [...] US TO nato a [...] il [...] US RI nato a [...] il [...] AV TO nato a [...] il [...] UT ON nato a [...] il [...] OL LL LI nato a [...] il [...] RO OR nato a [...] il [...] ST NI nato a [...] il [...] ZI MA nato a [...] il [...] avverso la sentenza emessa in data 13/05/2020 dalla CORTE di APPELLO di CATANIA. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SERGIO BELTRANI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore Generale FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi presentati da LO IE, LA LF, CO NI, CO ME, LA LA, IA OR, NT ON, DI AE IE UC, EN IO, O' CO, GI VI, ID ND, ID TO, IE OR, UC CO, LO RE OR, TA IL, OT CO LU, US OR, US EE, US ME, PA LE, ER CO, US. 2 TO, US RI, AV TO, UT ON, OL LL LI, RO OR, ST NI, ZI MA;
il rigetto dei ricorsi presentati da AR OR e MI VI;
l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattarnento sanzionatorio, della sentenza impugnata nei confronti di LO LA PI ON ed LO LE UE;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di RE OR limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare in anni 18, mesi 6 di reclusione e rigetto nel resto;
l'annullamento con rinvio, limitatamente all'aumento per la continuazione, della sentenza impugnata nei confronti di LI RI, con declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso;
l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, da rideterminare in anni 7, mesi 6, giorni 20 di reclusione, nei confronti di NO ON;
l'annullamento con rinvio, limitatamente alla sussistenza della recidiva, della sentenza impugnata nei confronti di MI NG, con rigetto nel resto del ricorso;
uditi: - per LO LA PI ON, LO IE, TA IL, l'avv. GIUSEPPE RAPISARDA, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento della sentenza impugnata;
per LO UE LE, l'avv. SIMONE MARCHESE, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
-· per CO ME, l'avv. GIUSEPPE MARLETTA GIUSEPPE, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento; - per OT CO LU, l'avv. LUCA CIANFERONI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
per LA LA l'avv. ANDREA MARINO GIANNINO', che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata;
· per CO NI, LA LA, GI VI, US OR, US EE e US TO, l'avv. GIOVANNA APRILE, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei ricorsi;
per MI NG, AR OR;
ID ND, ID TO, NO ON, MI VI, EN IO, AV TO, UC CO, LO RE OR, IA OR, l'avv. GIOVANNA APRILE, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
- per RE OR, ER OR e US ME, l'avv. 3 OR PACE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi;
per UT TO, l'avv. SERGIO SILVIO FALCONE, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
per ZI MA, l'avv. GIUSEPPE ER, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
-per O' CO, l'avv. GIUSEPPE ER, che ha concluso chiedendo, in accoglimento del ricorso, l'annullamento della sentenza impugnata;
- per PA LE, l'avv. VALERIO VIANELLO ACCORRETTI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi di ricorso;
- per ST NI, l'avv. MASSIMILIANO SPITALERI, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;
-per RE OR, l'avv. MARINO PUNTURIERI, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il GUP del Tribunale di Catania, con sentenza emessa in data 25 luglio 2018 all'esito del giudizio abbreviato aveva dichiarato: LO LA PI ON colpevole del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); LO IE colpevole del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); LO UE LE colpevole del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); LA LF colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); CO NI colpevole del reato di cui al capo 20, del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.) e del reato di cui al capo 22; CO ME colpevole del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); LA LA colpevole del reato di cui al capo 16 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. - pen.); IA OR colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); NT TO colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); DI AE IE UC colpevole del reato di cui al capo 19; RE OR colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.) e del reato di cui al capo 5; EN IO colpevole del reato di cui al capo 18 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); O' CO colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); GI VI colpevole del reato di cui al capo 20 (qualificato ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990), del reato di cui al capo 21 (esclusa la 5 circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. nonché quelle di cui agli artt. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. e 80, comma 1, lett. b) d.P.R. n. 309 del 1990); ID TO colpevole del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, cornma primo, n. 1, cod. pen.); ID ND colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); LI RI del reato di cui al capo 17 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 - ora 416-bis.1 cod. pen.); ER OR colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.); UC CO colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); TA IL colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.) LO RE OR colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); NO ON colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); AR OR colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); MI NG colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.), del reato di cui al capo 14 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora 416- bis.1 cod. pen.) e del reato di cui al capo 15 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 - ora 416-bis.1 cod. pen.); MI VI colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.), del reato di cui al capo 3, del reato di cui al capo 4, del reato di cui al capo 5, del reato di cui al capo 9, del reato di cui al capo 11, del reato di cui al capo 14 (esclusa la 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen.); f circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen.), del reato di cui al capo 15 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 6 OT CO LU colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.), del reato di cui al capo 2, del reato di cui al capo 3, del reato di cui al capo 4, del reato di cui al capo 5, del reato di cui al capo 7, del reato di cui al capo 10 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen.), del reato di cui al capo 15 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen.); US OR colpevole del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); US EE colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); US ME colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); PA LE colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.) ER CO colpevole del reato di cui al capo 12; US TO colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); US RI colpevole del reato di cui al capo 10 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen.); AV TO colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.); UT ON colpevole del reato di cui al capo 1 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.), del reato di cui al capo 14 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416- bis.1 cod. pen.); OL LL TO colpevole del reato di cui al capo 3-bis; RO OR colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.); ST NI colpevole del reato di cui al capo 15 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora 416-bis.1 cod. pen.); ZI MA colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), 7 condannando ciascuno alla pena ritenuta di giustizia, con le statuizioni accessorie.
1.1. La Corte di appello di Catania, con sentenza emessa in data 13 maggio 2020 all'esito del giudizio abbreviato, ha: per LO LA PI ON, confermato l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, ma previa esclusione delle circostanze attenuanti generiche e della contestata recidiva;
per LO IE, confermato l'affermazione di responsabilità e, riqualificati i fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ridotto la pena e revocato la sospensione condizionale della pena irrogata all'imputato con separata sentenza di condanna;
per LO UE LE, confermato la sentenza di primo grado;
per LA LF, confermato la sentenza di primo grado;
per CO NI, confermato l'affermazione di responsabilità ed il trattamento sanzionatorio, riqualificando la recidiva come specifica;
per CO ME, confermato l'affermazione di responsabilità ed, escluse le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, ridotto la pena;
per LA LA, confermato l'affermazione di responsabilità ed, escluse le circostanze attenuanti generiche e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, aumentato la pena;
per IA OR, confermato l'affermazione di responsabilità ed, escluse le circostanze attenuanti generiche, aumentato la pena;
per NT TO, confermato l'affermazione di responsabilità ed, escluse le circostanze attenuanti generiche, aumentato la pena;
per DI AE IE UC, confermato la sentenza di primo grado;
per RE OR, confermato la sentenza di primo grado;
per EN IO, confermato la sentenza di primo grado;
per O' CO, confermato la sentenza di primo grado;
per GI VI, confermato la sentenza di primo grado;
per ID TO, confermato l'affermazione di responsabilità e, riqualificato il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ridotto la pena;
per ID ND, confermato la sentenza di primo grado;
per LI RI, confermato l'affermazione di responsabilità e, riconosciuta la continuazione con reati separatamente giudicati, rideterminato la pena;
per ER OR, confermato l'affermazione di responsabilità e ridotto la pena;
8 per UC CO, confermato la sentenza di primo grado;
per TA IL, confermato la sentenza di primo grado;
per LO RE OR, confermato la sentenza di primo grado;
per NO ON, confermato l'affermazione di responsabilità con esclusione del ruolo di organizzatore per il reato di cui al capo 20, e conseguentemente ridotto la pena;
per AR OR, confermato la sentenza di primo grado;
per MI NG, confermato l'affermazione di responsabilità, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., condannato l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo 13, in continuazione, e conseguentemente aumentato la pena;
per MI VI, confermato l'affermazione di responsabilità, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., condannato l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo 13, in continuazione, e conseguentemente aumentato la pena;
per OT CO LU, confermato l'affermazione di responsabilità, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., condannato l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo 13, in continuazione, e conseguentemente aumentato la pena;
per US OR, confermato la sentenza di primo grado;
per US EE, confermato la sentenza di primo grado;
per US ME, confermato l'affermazione di responsabilità con esclusione del ruolo di organizzatore per il reato di cui al capo 20, e conseguentemente ridotto la pena;
per PA LE, confermato l'affermazione di responsabilità e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed escluso l'aumento per l'altra aggravante contestata, ridotto la pena;
per ER CO, confermato la sentenza di primo grado;
per US TO, confermato la sentenza di primo grado;
per US RI, confermato la sentenza di primo grado;
per AV TO, confermato la sentenza di primo grado;
per UT ON, confermato l'affermazione di responsabilità, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., condannato l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo 13, in continuazione, e conseguentemente aumentato la pena;
per OL LL TO, confermato la sentenza di primo grado;
per RO OR, confermato la sentenza di primo grado;
per ST NI, confermato l'affermazione di responsabilità, nonché, in accoglimento dell'appello del P.M., condannato l'imputato anche in ordine al reato di cui al capo 13, in continuazione, e conseguentemente aumentato la pena;
9 per ZI MA, confermato l'affermazione di responsabilità ed, escluse le circostanze attenuanti generiche, aumentato la pena.
1.2. Contro la predetta sentenza, gli imputati innanzi indicati hanno presentato distinti ricorsi, per i motivi che saranno di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari ai fini della decisione, come previsto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. MOTIVI DELLA DECISIONE La sentenza impugnata va annullata nei confronti di: - LO LA PI ON e LA LA limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
- LO UE LE, RE OR, EN IO, ER OR, NO ON, US OR limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
-CO ME limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per tutti con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sui predetti punti. I ricorsi dei predetti imputati sono, nel resto, inammissibili. I ricorsi di OT CO LU e OL LL LI sono, nel complesso, infondati, e vanno rigettati. I ricorsi di LO IE, LA LF, CO NI, IA OR, NT TO, DI AE IE UC, O' CO, GI VI, ID TO, ID ND, LI RI), UC CO, TA IL, LO RE OR, AR OR, MI NG, MI VI, US EE, US ME, PA LE, ER CO, US TO, US RI, AV TO, UT ON, RO OR, ST NI, ZI MA sono integralmente inammissibili.
1. LO LA PI ON, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), e nei cui confronti la Corte di appello ha confermato la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, escludendo sia le circostanze attenuanti generiche (in accoglimento dell'appello del P.M.), sia la contestata recidiva, deduce: 10 I - inammissibilità del (ricorso convertito in) appello del P.M. sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche per difetto di specificità (il gravame del P.M. sarebbe incentrato sul disvalore promanante dall'imputazione di cui all'art. 74 1. droga, dalla quale l'imputato era stato assolto); II - vizio di motivazione quanto al diniego della qualificazione dei fatti accertati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; - violazione di legge quanto alla determinazione della pena;
III 1.1. Il primo motivo è fondato. Dalla lettura dell'atto d'impugnazione del P.M. (in origine presentato nelle forme del ricorso per cassazione, ma successivamente convertito in appello per la contestuale presentazione di atti di appello da parte degli imputati) sempre - consentita, ed anzi doverosa, anche in sede di legittimità, quando la Corte di cassazione sia chiamata a decidere questioni di natura processuale [Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092: "In tema di impugnazioni, allorché sia dedotto, mediante ricorso per cassazione, un error in procedendo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la Corte di cassazione è giudice anche del fatto e, per risolvere la relativa questione, può accedere all'esame diretto degli atti processuali, che resta, invece, precluso dal riferimento al testo del provvedimento impugnato contenuto nella lett. e) del citato articolo, quando risulti denunziata la mancanza o la manifesta illogicità della motivazione] - è dato evincere con certezza che il P.M., in ordine al punto della decisione gravata oggetto di doglianza, aveva formulato censure specifiche unicamente all'indirizzo degli imputati che in primo grado avevano riportato condanna in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, senza formularne alcuna in riferimento agli imputati che dal predetto reato associativo erano stati assolti (con decisione non impugnata, e quindi definitiva). Di qui l'impossibilità di ritenere la rituale formulazione dell'impugnazione anche nei confronti dell'imputato LO LA PI ON (uno di quelli che dal predetto reato associativo erano stati assolti con sentenza passata in giudicato), in difetto della chiara manifestazione della volontà di presentare l'impugnazione anche nei suoi confronti, e comunque in considerazione della evidente a-specificità, in parte qua, del gravame. Entrambi i vizi rendevano, infatti, l'impugnazione in parte qua inammissibile.
1.2. Il secondo motivo, riguardante il diniego della qualificazione dei fatti di traffico di sostanze stupefacenti accertati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 351 della sentenza 11 impugnata, valorizzando la continuità, il numero di forniture ed il quantitativo di droga di volta in volta oggetto di traffico, per soddisfare un mercato zeppo di possibili clienti). In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, per la quale la fattispecie di reato di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990 può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Rv. 263651).
1.3. Il terzo motivo è fondato.
1.3.1. La Corte costituzionale, con sentenza n. 40 del 2019, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. l'art. 73, - comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui in cui prevede la pena minima edittale della reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, osservando che la divaricazione di quattro anni - venutasi a creare a seguito del d. I. n. 36 del 2014, come convertito - tra il minimo edittale di pena previsto dal comma censurato per i fatti non lievi connessi al traffico di stupefacenti e il massimo edittale della pena comminata dal successivo comma 5 per i fatti lievi costituisce un'anomalia sanzionatoria in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza, oltre che con il principio di rieducazione della pena, e che uno iato sanzionatorio così vasto e sproporzionato condiziona la valutazione complessiva che il giudice di merito deve compiere al fine di accertare la lieve entità del fatto, con il rischio di dar luogo a sperequazioni punitive, in eccesso o in difetto, oltre che a irragionevoli difformità applicative in un numero rilevante di condotte. Quanto all'entità della pena, si è ritenuto che la misura minima di sei anni (indicata dal rimettente) si ricava da previsioni già rinvenibili nell'ordinamento e rispetta la logica perseguita dal legislatore, in quanto: a) corrisponde alla pena introdotta dall'art.
4-bis del d.l. n. 272 del 2005 per i medesimi fatti;
b) sei anni è la pena massima prevista dal vigente comma 4 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 per i fatti non lievi aventi ad oggetto le "droghe leggere"; c) in sei anni era altresì stabilita la pena massima per i fatti lievi concernenti le "droghe pesanti" nel testo originario del citato d.P.R. 12 Tale misura, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, sempre nel rispetto del principio di proporzionalità. Si è, inoltre, osservato che, nei casi in cui le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità del fatto previsto quale reato, si profila un contrasto con i principi contenuti negli artt. 3 e 27 Cost., i quali esigono di contenere la privazione della libertà e la sofferenza inflitta alla persona umana nella misura minima necessaria e sempre allo scopo di favorirne il cammino di recupero, riparazione, riconciliazione e reinserimento sociale, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa della pena. Al raggiungimento di tale impegnativo obiettivo è di ostacolo l'espiazione di una pena oggettivamente non proporzionata alla gravità del fatto, quindi, soggettivamente percepita come ingiusta e inutilmente vessatoria e, dunque, destinata a non realizzare lo scopo rieducativo verso cui obbligatoriamente deve tendere.
1.3.2. A seguito di questa decisione, la giurisprudenza di questa Corte, che collegio condivide e ribadisce, ha ritenuto che sia possibile procedere anche in - sede di legittimità - alla rideterminazione della pena inflitta per il reato di cui all'art. 73, comma 12, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in applicazione della disciplina più favorevole determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, nel caso in cui il giudice di merito abbia determinato la pena nel minimo edittale vigente anteriormente a tale pronunzia (Sez. 6, n. 38248 del 10/07/2019, Rv. 276835; Sez. 6, n. 35809 del 11/07/2019, Rv. 277198: fattispecie nella quale, avendo i giudici di primo e secondo grado applicato la pena nel minimo edittale, la Corte ha ritenuto di poterla rideterminare operando un mero calcolo aritmetico sulla base del nuovo limite inferiore di pena risultante dalla pronuncia della Consulta). Soltanto nel caso in cui prima del Giudice delle leggi fosse stata irrogata, sulla base della cornice edittale precedente, un pena ben superiore al minimo edittale dell'epoca, il giudice dell'impugnazione non è tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen., pur rivalutandoli in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali (Sez. 3, n. 15233 del 23/01/2020, Rv. 278786: fattispecie in cui il Tribunale aveva irrogato una pena di anni 14 di reclusione;
conforme, Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Rv. 277923).
1.3.3. Nel caso in esame, la Corte di appello ha revocato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma ha anche escluso la recidiva, confermando conclusivamente il trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia dal Tribunale, che, per il reato di cui all'art. 73 cit., aveva irrogato una pena base commisurata nella misura di anni 8 di reclusione ed euro 26.000 di multa, 13 integralmente pari al minimo edittale previsto prima dell'intervento della Corte costituzionale, all'esito del quale, peraltro, la pena detentiva andava necessariamente ridotta ad anni sei di reclusione.
1.4. Nei confronti di LO LA PI ON, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che dovrà conformarsi al principio di diritto enunciato nel § 1.3.2. 1.4.1. Il ricorso dell'imputato è, nel resto, inammissibile. irrevocabile, nei suoi confronti, Va conseguentemente dichiarata l'affermazione di responsabilità.
2. LO IE, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata, con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), e nei cui confronti la Corte di appello, riqualificati i fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena, revocando la sospensione condizionale della pena irrogata all'imputato con separata sentenza di condanna, deduce: I - vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità; - vizi di motivazione quanto alla rideterminazione del trattamento II sanzionatorio 2.1. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 355 ss. della sentenza impugnata: si tratta di tre conversazioni che documentano la cessione di droga ad un tossicodipendente di nome T.R.). E' opportuno, in proposito, precisare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai 14 soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, la quale si sottrae al sindacato di legittimità se - come nel caso di specie - la valutazione operata risulti logica in rapporto alle massime di esperienza utilizzate e non inficiata da travisamenti (così, per tutte, Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, gli esiti delle intercettazioni non necessitavano, pertanto, di riscontri, avendo valenza di prova "piena"; priva di rilievo risulta, conseguentemente, la questione posta in ricorso in ordine al fatto che uno degli elementi di riscontro valorizzati dalla Corte di appello sarebbe "postumo".
2.2. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello, come il Tribunale, ha valorizzato l'apprezzabile gravità delle condotte accertate e l'esistenza di precedenti specifici di significativo rilievo, comunque pervenendo ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi. In tal modo, essa si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, per il quale è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo (Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento" o "congrua riduzione", come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (così, da ultimo, Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243).
3. LO UE LE, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (sarebbero stati valorizzati atti d'indagine posti in essere dopo i fatti in contestazione e nei confronti di altro indagato omonimo;
nulla dimostrerebbe qualità e quantità delle sostanze oggetto dell'asserito traffico); 15 II - violazione degli artt. 73, commi 4 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 163 cod. pen., con vizi di motivazione;
eccessività del trattamento sanzionatorio;
violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizi di motivazione;
III- illegittimità della pena irrogata a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 – indebito aumento per la continuazione per attività durata solo tre mesi circa. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio, ed è, nel resto, inammissibile, perché gli ulteriori motivi sono in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
3.1. Il primo motivo, riguardante l'affermazione di responsabilità, non considera che la Corte di appello (ff. 350 s. della sentenza impugnata) ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (anche quanto alla presunta omonimia, invocata assertivamente, ma non compiutamente documentata), oltre ai contatti ulteriori intervenuti tra alcuni dei coimputati;
deve ribadirsi che, contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza di prova "piena"; priva di rilievo risulta, pertanto, la questione posta in ricorso in ordine al fatto che uno degli elementi di riscontro valorizzati dalla Corte di appello sarebbe "postumo". La Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 6, n. 27434 del 14/02/2017, Rv. 270299 – 01), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, in tema di reati di traffico di sostanze stupefacenti, qualora gli indizi a carico di un soggetto consistano in mere dichiarazioni captate nel corso di operazioni di intercettazione senza che sia operato il sequestro della sostanza stupefacente (la c.d. "droga parlata"), la loro valutazione, ai sensi dell'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., deve essere compiuta dal giudice con particolare attenzione e rigore ed, ove siano prospettate più ipotesi ricostruttive del fatto, la scelta che conduce alla condanna dell'imputato deve essere fondata in ogni caso su un dato probatorio "al di là di ogni ragionevole dubbio", caratterizzato da un alto grado di credibilità razionale, con esclusione soltanto delle eventualità più remote. 16 La Corte ha, infatti puntualmente esaminato le doglianze difensive, evidenziando che numerosi contatti intervenuti tra l'imputato e PA LE "non vengono assolutamente giustificati da un'attività alternativa diversa da quella riconducibile all'acquisto di partite di cocaina" (f. 350 s. della sentenza impugnata). Per quanto riguarda il menzionato, e presunto, error in persona, a fronte di un materiale probatorio estremamente composito, sarebbe stato, inoltre, onere del ricorrente - al contrario, rimasto assolutamente silente in proposito - illustrare le ragioni per le quali, espunte dai materiali utilizzabili le conversazioni in ipotesi indebitamente valorizzate, i residui elementi probatori sarebbero stati insufficienti a corroborare la conclusiva affermazione di responsabilità: invero, questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ferma nel ritenere che, nei casi in cui, con il ricorso per cassazione, si lamenti l'inutilizzabilità o la nullità di una prova dalla quale siano stati desunti elementi a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento, poiché gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (così, da ultimo, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829).
3.2. Il secondo motivo censura promiscuamente punti distinti della decisione impugnata, risultando per tale ragione redatto in violazione del "Protocollo d'intesa tra Corte di cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, al fine della valutazione dell'ammissibilità dei motivi di ricorso, può essere considerato strumento esplicativo del dato normativo dettato dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 38676 del 24/05/2019, Rv. 277518; Sez. 2, n. 24576 del 26/04/2018, Rv. 272809). Il motivo riguardante il diniego della qualificazione dei fatti di traffico di sostanze stupefacenti accertati ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, e conseguentemente del contenimento della pena in misura tale da consentirne la sospensione condizionale, è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 351 e f. 355 della sentenza impugnata, quanto alla natura della sostanza oggetto 17 di traffico - desumendosi dal richiamato complesso delle conversazioni intercettate che si trattava anche di cocaina - ed alla non lieve entità delle condotte). Il motivo riguardante il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. era stato dedotto nell'atto di appello in modo assolutamente assertivo: il conseguente difetto assoluto di specificità del motivo di appello è rilevabile anche in questa sede (art. 591, comma 4, cod. proc. pen.).
3.3. Il terzo motivo, limitatamente all'indebito aumento di pena operato per la continuazione con riguardo ad attività delittuose durate solo tre mesi circa non è consentito perché dedotto per la prima volta in sede di legittimità, non anche in appello.
3.3.1. Nel resto, il terzo motivo è fondato: come osservato nel § 1.3.3. in relazione al ricorso di altro imputato, avendo anche in questo caso la Corte di appello confermato conclusivamente il trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia dal Tribunale, che, per il reato di cui all'art. 73 cit., aveva irrogato una pena base commisurata nella misura di anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa, integralmente pari al minimo edittale previsto prima del menzionato intervento della Corte costituzionale, la pena detentiva andava necessariamente ridotta ad anni sei di reclusione.
3.4. Nei confronti di LO UE LE la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che dovrà conformarsi al principio di diritto enunciato nel § 1.3.2. 3.4.1. Il ricorso dell'imputato è, nel resto, inammissibile. Va conseguentemente dichiarata irrevocabile, nei suoi confronti, l'affermazione di responsabilità.
4. LA LF, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990; - carenza di affectio societatis in capo all'imputato (erroneamente indicato II in ricorso come AR I"); III - "Capo d'imputazione A1). Errata applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p. in relazione all'art. 74 d. P.R. n. 309/1990: riqualificazione del fatto di reato da organizzatore dell'associazione ai sensi del 18 comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 a partecipe dell'associazione, ai sensi del comma 2 della norma incriminatrice. Illogicità e carenza della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p."; IV - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 per carenza dell'elemento oggettivo;
V - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti accertati ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; VI - mancanza assoluzione dell'imputato ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
4.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità (tutti i motivi, ad esclusione del quinto), la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, desumendone l'appartenenza all'enucleato sodalizio dalle plurime conversazioni riportate a f. 204 ss. e 231 ss. della sentenza impugnata (che il ricorrente sembra non considerare dettagliatamente, limitandosi ad offrirne una assertiva considerazione nel senso dell'irrilevanza ai fini de quibus), dalle quali emerge inequivocabilmente lo stabile inserimento dell'imputato nell'ambito di esso, perlopiù in riferimento alle attività di "spaccio" che si svolgevano nel Comune di Adrano, il ruolo assunto di pusher, e la tendenziale messa a disposizione dei sodali anche per provvedere alle consegne di cocaina da smistare al minuto, essendo un soggetto di cui si poteva avere fiducia, occupandosi talora anche di recuperare i proventi dello spaccio da strada nell'interesse di PA AN (f. 345 ss. della sentenza impugnata). Le doglianze formulate a sostegno del terzo motivo appaiono manifestamente infondate;
è, in proposito, sufficiente rilevare che l'imputato: a) non risponde del reato di cui al capo A1 (non rubricato nell'ambito dell'odierno procedimento); -- b) è stato condannato quale mero partecipe, con ruolo di mero "pusher", privo di ruolo verticistico nell'ambito dell'enucleato sodalizio. 19 E' quindi evidente il travisamento della portata delle imputazioni e del contenuto della decisione impugnata.
4.1.2. Il quinto motivo, riguardante il diniego della qualificazione dei fatti di traffico di sostanze stupefacenti accertati ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 349 della sentenza impugnata, valorizzando in particolare i quantitativi di droga oggetto di traffico ed il ruolo di spicco ricoperto dall'imputato).
5. CO NI, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., e del reato di cui al capo 22 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di marijuana aggravata e continuata), e nei cui confronti la Corte di appello ha confermato le affermazioni di responsabilità e la pena ritenuta di giustizia, ma previa riqualificazione della recidiva contestata come specifica, lamenta: I la mancata esclusione della recidiva, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle circostanze aggravanti concorrenti e la mancata rideterminazione in melius della pena, l'eccessività dell'aumento per la continuazione. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, corne è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
5.1. In particolare, la Corte di appello (f. 323 ss. della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento delle contestate statuizioni, la gravità dei fatti ed il tentativo strumentale, attraverso la confessione di responsabilità esclusivamente proprie, di salvare la moglie, al contrario all'evidenza corresponsabile. Gli stessi elementi hanno legittimato l'operato aumento per la continuazione, peraltro operato in misura di molto inferiore al possibile massimo edittale. 0 20 2 6. CO ME, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., e nei cui confronti la Corte di appello, escluse le circostanze attenuanti generiche e la recidiva, ha ridotto la pena, deduce: I/II inammissibilità dell'appello del P.M. quanto al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche intervenuto in primo grado (per le medesime ragioni indicate nel corrispondente motivo di ricorso del coimputato LO LA PI ON), e comunque violazione dell'art. 62-bis cod. pen. per la determinazione conseguentemente assunta nel merito;
III violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti accertati ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; Il ricorso è fondato limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per le medesime ragioni indicate nel § 1.1. in riferimento del corrispondente motivo di ricorso del coimputato LO LA PI ON.
6.1. Il secondo motivo, riguardante il diniego della qualificazione dei fatti di traffico di sostanze stupefacenti accertati ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 308 della sentenza impugnata, valorizzando la insistita reiterazione nel tempo di gravi condotte di "spaccio" aventi ad oggetto significativi quantitativi di droga).
6.2. Nei confronti di CO ME, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania.
6.2.1. Il ricorso dell'imputato è, nel resto, inammissibile. dichiarata irrevocabile, nei suoi confronti, Va conseguentemente l'affermazione di responsabilità.
6.2.2. Non si pone il problema dell'ulteriore rideterminazione del trattamento sanzionatorio poiché la Corte di appello, diversamente da quanto ritenuto per alcuno dei coimputati, e senza fornire spiegazione alcuna in ordine a tale diversa determinazione, ha ritenuto, in favore di CO ME (condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73 cit. ad una pena base corrispondente al minimo edittale previsto dalla norma predetta nella formulazione all'epoca vigente), di dover rideterminare la pena base commisurandola al nuovo minimo edittale applicabile a seguito di Corte cost. n. 40 del 2019. 21 7. LA LA, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 16 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416- bis.1 cod. pen. -, e nei cui confronti la Corte di appello, escluse le circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la recidiva reiterata infraquinquennale, ha aumentato la pena, deduce: I violazione di leggi e vizi di motivazione quanto alla mancata qualificazione dei fatti accertati ex art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990; II - violazione dell'art. 62-bis cod. pen. quanto al mancato riconoscimento a seguito dell'appello del P.M. - delle circostanze attenuanti generiche;
III - violazione del divieto di reformatio in peius quanto all'aumento di pena operato per la recidiva;
IV - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto al conclusivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è fondato limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ed è, nel resto inammissibile.
7.1. Il primo motivo, riguardante il diniego della qualificazione dei fatti di traffico di sostanze stupefacenti accertati ex art. 73, comma 5, d. P.R. n. 309 del 1990, è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (cfr., in particolare, f. 370 della sentenza impugnata, valorizzando le gravi modalità dei fatti accertati ed i rilevanti quantitativi di droga oggetto di traffico).
7.2. Il secondo ed il quarto motivo sono fondati, per le medesime ragioni illustrate in riferimento ai corrispondenti motivi di ricorso del coimputato LO LA PI ON.
7.2.1. Deve precisarsi che, quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente non pone la preliminare questione dell'inammissibilità del ricorso/appello del P.M. sul punto, ma la questione - posta fondatamente da alcuni coimputati - è comunque rilevabile di ufficio ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen.
7.2.2. Quanto alla rideterminazione della pena base nei confronti dell'imputato (condannato in primo grado per il reato di cui all'art. 73 cit. ad una pena base corrispondente al minimo edittale previsto dalla norma predetta nella formulazione all'epoca vigente), deve precisarsi che l'illegalità per eccesso della pena base come determinata dalla Corte di appello (questa volta nella misura di anni sette e mesi. 2 22 2 sei di reclusione oltre pena detentiva: trattasi della terza diversa soluzione accolta dalla Corte di appello in ordine alla medesima questione di diritto, senza alcuna plausibile giustificazione della discrasia) è una volta rilevabile di ufficio, pur in difetto di doglianze della difesa dell'imputato sul punto. Questa Corte (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264207), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha, infatti, già chiarito che, nel giudizio di cassazione, l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio è rilevabile d'ufficio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso - nella specie non ricorrente - di ricorso tardivo.
7.3. Nei confronti di LA LA, la sentenza impugnata va, pertanto, annullata limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che dovrà conformarsi al principio di diritto enunciato nel § 1.3.2. 7.3.1. Il ricorso dell'imputato è, nel resto, inammissibile. Va conseguentemente dichiarata irrevocabile, nei suoi confronti, l'affermazione di responsabilità.
8. IA OR, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., e nei cui confronti la Corte di appello, escluse su appello del P.M. - le circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena, deduce: I violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (contestando l'interpretazione delle intercettazioni valorizzate); II- violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (anche in questo caso contestando l'interpretazione delle intercettazioni valorizzate: sarebbe, in particolare, erronea l'individuazione di un tal Rodriguez, protagonista di talune conversazioni, come sodale) III - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla mancata esclusione della recidiva. In data 01/09/2021 nel suo interesse è stata depositata una memoria con la quale ci si duole del fatto che nell'ordinanza sopravvenuta di scarcerazione per venir meno delle esigenze cautelari figurerebbero apprezzamenti che si pongono 23 in contrasto con la motivazione della sentenza impugnata quanto all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo 20) ed alle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
8.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 279 ss. della sentenza impugnata: da alcune conversazioni è emerso il disappunto dei sodali in occasione dell'arresto del IA, a riprova della sua intraneità), richiamando anche elementi che il difensore nell'atto di appello aveva omesso di considerare (cfr. f. 280 della sentenza impugnata). Dal complesso delle intervenute acquisizioni è emerso, secondo la Corte di appello, "un rapporto continuo ed unidirezionale che attesta la natura associativa del rapporto di fornitura di cocaina" che legava l'imputato all'enucleato sodalizio, indicativo dell'intervenuto mutamento del rapporto tra fornitore (sodalizio o singolo) ed acquirente (sodalizio o singolo), da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, essendo stata desunta l'adesione del IA al programma criminoso dell'enucleato sodalizio dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza obiettiva che egli rivestiva per il sodalizio criminale. In tal modo, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, a parere del quale, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, il mutamento del rapporto tra fornitore ed acquirente, da relazione di mero reciproco affidamento a vincolo stabile, può ritenersi avvenuto solo qualora risulti che la volontà dei contraenti abbia superato la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale, trasformandosi nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso, desumibile dalle modalità dall'approvvigionamento continuativo della sostanza dal gruppo, dal contenuto economico delle transazioni, dalla rilevanza 242 4 obiettiva che l'acquirente riveste per il sodalizio criminale (Sez. 6, n. 51500 del 11/10/2018, Rv. 275719 - 01). Per quanto riguarda il menzionato, e presunto, error in persona riguardante il Rodriguez, a fronte di un materiale probatorio estremamente composito, sarebbe stato onere del ricorrente - al contrario, rimasto assolutamente silente in proposito - illustrare le ragioni per le quali, espunte dai materiali utilizzabili le conversazioni in ipotesi indebitamente valorizzate, i residui elementi probatori sarebbero stati insufficienti a corroborare la conclusiva affermazione di responsabilità Quanto alle ulteriori statuizioni oggetto di doglianza, la Corte di appello (f. 284 della sentenza impugnata) ha valorizzato la notevole gravità delle reiterate condotte accertate e l'esistenza di precedenti reiterati e specifici di notevole gravità, comunque pervenendo ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi. Nessun rilievo ai fini de quibus può, infine, riconoscersi a quanto sarebbe stato osservato nel successivo provvedimento richiamato in memoria, peraltro all'evidenza non riguardante l'affermazione di responsabilità ma le residue esigenze cautelarti e la scelta della misura in ipotesi atta a soddisfarle.
9. NT TO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., e nei cui confronti la Corte di appello, escluse le circostanze attenuanti generiche, ha aumentato la pena, deduce: I- inammissibilità del ricorso/appello del PM riguardante le circostanze attenuanti generiche;
II/III - violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 73 ed all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, ed alla mancata qualificazione di fatti di "spaccio" ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; IV - violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva ed all'aumento conseguentemente operato. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione 25 di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti.
9.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, peraltro contestata con rilievi estremamente generici, se non meramente assertivi, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, e dalle quali si era desunto che i traffici accertati avevano ad oggetto anche la cocaina (cfr. ff. 284 ss. della sentenza impugnata). Quanto alle ulteriori statuizioni oggetto di doglianza, la Corte di appello (ff. 291 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato la notevole gravità delle reiterate condotte accertate (decisiva anche ai fini della sollecitata qualificazione di fatti di "spaccio" ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990) e l'esistenza di precedenti penali gravi e specifici, comunque pervenendo ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi.
9.2. La doglianza riguardante la specificità dell'impugnazione del P.M. non tiene conto del fatto che, contrariamente ai coimputati le cui doglianze sul punto sono risultate fondate, il NT aveva in primo grado riportato condanna anche per il reato associativo, il che rendeva i rilievi del P.M. perfettamente riferibili anche alla sua posizione processuale. 10. DI AE IE UC, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 19 (tentato furto con due aggravanti), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - omessa congrua risposta a motivi di gravame riguardanti l'affermazione di responsabilità ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Con memoria depositata in data 02/09/2021, le predette doglianze sono state reiterate. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 10.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputato, peraltro contestata con rilievi estremamente generici sia in ricorso che in memoria, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le 26 acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, e dalle quali si era desunto che gli interlocutori discutevano di cosa rubare in loco, oltre che il rinvenimento di un foro nella parete divisoria che divideva altro locale dal luogo teatro del furto progettato e non portato a consumazione (ff. 176 ss. della sentenza impugnata). Quanto alle ulteriori statuizioni oggetto di doglianza, la Corte di appello (ff. 176 ss. della sentenza impugnata) ha valorizzato l'apprezzabile gravità del fatto accertato, in assenza di elementi sintomatici della necessaria meritevolezza, comunque pervenendo ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi. 11. RE OR, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione con ruolo apicale ad associazione di tipo mafioso), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.) e del reato di cui al capo 5 (concorso in estorsione aggravata e continuata), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I- violazione di legge e vizio di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1), per violazione del ne bis in idem (avendo riportato separata condanna per la medesima condotta associativa tenuta fino all'aprile 2010, ma in realtà di fatto protrattasi fino all'aprile 2013, data dell'intervenuto arresto dell'imputato in esecuzione di una ordinanza coercitiva) e comunque per la medesimezza delle condotte separatamente contestate;
non sarebbe, inoltre, configurabile il ritenuto ruolo verticistico;
II - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 5, cui l'imputato sarebbe estraneo;
III violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla complessiva - determinazione del trattamento sanzionatorio, sotto vari profili: - quanto alla pena, poiché, pur avendo la Corte di appello correttamente affermato che si applica la norma vigente prima delle modifiche introdotte con legge n. 69 del 2015, ha poi ritenuto doversi determinare la pena "in misura intermedia tra il minimo ed il medio", irrogando quella di anni 11 mesi 6 di reclusione, in luogo di quella da applicare consequenzialmente in virtù della - premessa di anni 10 e mesi 3 di reclusione;
per violazione del divieto di reformatio in peius quanto agli aumenti operati - per la continuazione con reato di cui al capo 5 e con reati separatamente giudicati;
- per insussistenza della contestata recidiva reiterata, e conseguente indebito aumento di pena;
per incompatibilità tra recidiva e continuazione, ovvero per l'impossibilità di aumentare la pena per la recidiva derivante dalla commissione di reati unificati dal vincolo della continuazione 27 - per mancato riconoscimento della attenuanti generiche;
- per eccessività degli aumenti operati a titolo di continuazione. - Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed è nel resto inammissibile. 11.1. Il primo motivo è in parte manifestamente infondato, in parte privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, quanto alla dedotta violazione del ne bis in idem, la precedente condanna passata in giudicato riguarda condotte poste in essere fino all'aprile 2010, laddove le odierne imputazioni hanno ad oggetto condotte poste in essere da settembre 2010 ad aprile 2013, all'evidenza cronologicamente successive. Le ulteriori doglianze difensive riguardanti la non configurabilità del ritenuto ruolo verticistico sono state puntualmente esaminate e dettagliatamente confutate dalla Corte di appello (cfr. f. 98 ss. della sentenza impugnata), anche valorizzando intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, e dalle quali è emerso che in più occasioni sodali anche di spicco cercavano di assicurarsi "i buoni uffici" dell'imputato, il quale non mancava anche dal carcere di fornire indicazioni da riportare ai sodali in libertà. 11.1.1. Il secondo motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 5), peraltro contestata con rilievi estremamente generici, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 101 ss. della sentenza impugnata, in particolare con riferimento al comportamento tenuto dalle vittime, autrici di un riconoscimento fotografico negativo, ma che, in private 28 conversazioni, avevano dato conto di aver riconosciuto il RE come autore, insieme a MI VI, dell'estorsione che da anni subivano ogni mese). 11.2. Alcune delle plurime doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono fondate. 11.2.1. E' fondata la prima doglianza. Il Tribunale aveva ritenuto doversi applicare, come pena base intermedia tra il minimo ed il medio edittale, quella di anni 15 di reclusione. La Corte di appello ha corretto tale statuizione, perché il Tribunale aveva fatto riferimento ad una cornice edittale errata, prendendo in considerazione quella sopravvenuta, laddove in realtà il minimo ed il massimo edittale nella previsione vigente al tempo di commissione del reato erano, rispettivamente, 9 e 14 anni di reclusione;
ha, peraltro, ritenuto doversi determinare la pena tra il minimo ed il massimo edittale, irrogando quella di anni 11 mesi 6 di reclusione, laddove il Tribunale aveva stabilito di irrogare una pena intermedia "tra il minimo ed il medio edittale" (che la Corte di appello, in difetto di gravame del P.M., non poteva aumentare), in realtà corrispondente alla pena anni 10 e mesi 3 di reclusione. 11.2.2. E' fondata anche la seconda doglianza. Il Tribunale aveva ritenuto doversi operare un aumento a titolo di continuazione con il reato di cui al capo 5 e con reati separatamente giudicati pari ad anni 8 e mesi 4 di reclusione, determinato, per effetto del riconoscimento della recidiva reiterata, ex art. 81, comma quarto, cod. pen. La Corte di appello ha invece operato (ancora in difetto di gravame del P.M.) un aumento di pena per la continuazione pari ad anni 11 e mesi 6 di reclusione, non consentito non essendo mutata la struttura della continuazione. Questa Corte (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014, C., Rv. 258653), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che il divieto di "reformatio in peius" previsto dall'art. 597 cod. proc. pen. è violato nei casi in cui il giudice dell'impugnazione, senza che sia mutata la struttura del reato continuato (come, al contrario, avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore. Il principio è stato successivamente ribadito da Sez. 5, n. 34497 del 07/07/2021, Rv. 281831, per la quale viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice dell'impugnazione che, dopo aver riqualificato in termini di minore gravità il fatto sul quale è commisurata la pena base, pur irrogando una sanzione complessivamente inferiore a quella inflitta in primo grado, applichi per i reati satellite già unificati dalla continuazione - un aumento di pena maggiore rispetto - a quello operato dal giudice della sentenza riformata. 29 In applicazione di questo principio, appare evidente che l'aumento di pena operato dalla Corte di appello per la continuazione in misura maggiore rispetto a quello operato dal Tribunale, in difetto di appello del P.M., ed essendo rimasta inalterata la struttura del reato continuato, viola il divieto di reformatio in peius. Merita, peraltro, di essere precisato che, dovendo il predetto aumento essere operato sulla pena base, a norma dell'art. 81, comma quarto, cod. pen., e risultando per effetto di quanto osservato nel § 11.2.1 - la pena base inferiore - rispeto a quella considerata dai giudici del merito, anche l'aumento per la continuazione dovrà essere commisurato ex novo, sia pure nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 597 cod. proc. pen. 11.3. Le ulteriori doglianze inerenti al trattamento sanzionatorio sono in parte non consentite, in parte manifestamente infondate, in parte prive della necessaria specificità. 11.3.1. Il motivo riguardante l'insussistenza della contestata recidiva reiterata, ed il conseguentemente indebito aumento di pena operato all'uopo, non è consentito perché dedotto per la prima volta in ricorso, ma non anche precedentemente in appello. 11.3.2. Il motivo riguardante la presunta incompatibilità tra recidiva e continuazione, ovvero l'impossibilità di aumentare la pena per la recidiva derivante dalla commissione di reati unificati dal vincolo della continuazione, è manifestamente infondato. Questa Corte (Sez. U, n. 9148 del 17/04/1996, Rv. 205543 - 01), con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, ha già chiarito che non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, sicché, sussistendone le condizioni, vanno applicati entrambi, praticando sul reato base, se del caso, l'aumento di pena per la recidiva e, quindi, quello per la continuazione (conforme, Sez. 6, n. 19541 del 24/11/2011, dep. 2011, Rv. 252847 01, per la - quale non esiste incompatibilità fra gli istituti della recidiva e della continuazione, potendo quest'ultima essere riconosciuta anche fra un reato già oggetto di condanna irrevocabile ed un altro commesso successivamente alla formazione di detto giudicato). Non può, invero, condividersi la tesi secondo la quale i reati ritenuti in continuazione costituirebbero momenti di un'unica condotta illecita, caratterizzata dalla reiterazione di diversi episodi delittuosi, consumati in attuazione di un medesimo disegno criminoso, con la conseguenza che non sarebbe possibile ritenere la recidiva per gli episodi successivi al primo, esistendo inconciliabilità concettuale tra i due istituti;
si è, infatti, osservato, in senso contrario, che, nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato di sentenze di condanna per reati in precedenza consumati, il riconoscimento della recidiva non è di 30 0 3 ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione, ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso, poiché la recidiva opera soltanto relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna e il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna è conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso. 11.3.3. Il motivo riguardante il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è meramente reiterativo, avendo la Corte di appello (f. 104 della sentenza impugnata) correttamente valorizzato a fondamento della contestata statuizione la premessa gravità delle condotte accertate e dei precedenti penali dell'imputato, in difetto di elementi decisivamente sintomatici della necessaria meritevolezza, tal non apparendo l'invocata confessione che, come spiegato dalla Corte di appello, tal non può essere considerata, avendo riguardato unicamente fatti già accertati con sentenze di condanna passate in giudicato. 11.4. Il motivo riguardante la presunta eccessività degli aumenti operati per la continuazione è assorbito dall'accoglimento del motivo riguardante l'intervenuto aumento di pena operato dalla Corte di appello per la continuazione in misura maggiore rispetto a quello operato dal Tribunale, in difetto di appello del P.M., ed essendo rimasta inalterata la struttura del reato continuato, in violazione del divieto di reformatio in peius. 11.5. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti dell'imputato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si conformerà a quanto affermato nei §§ 11.2.1. ed 11.2.2. 11.5.1. Il ricorso del RE è, nel resto, inammissibile;
va conseguentemente dichiarata irrevocabile la sua affermazione di responsabilità in riferimento ai reati in ordine ai quali ha riportato condanna. 12. EN IO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 18 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), con esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, lamenta: -I violazione degli artt. 192, comma 2, 530, comma 2, e 533 cod. proc. pen. e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 18) e 21), censurando l'interpretazione delle intercettazioni valorizzate dalla Corte di appello;
31 -II mancata qualificazione dei fatti accertati ex art. 73 comma 5 e mancata esclusione della recidiva quanto al capo 21), essendo l'imputato incensurato. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 12.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (cfr. copiosamente ff. 192 ss. e 201 ss. della sentenza impugnata). 12.1.1. Quanto alle ulteriori statuizioni oggetto di doglianza, la Corte di appello (f. 203 della sentenza impugnata) ha valorizzato, a fondamento del diniego della qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la gravità dei fatti ed il ruolo di rilievo ricoperto nell'ambito delle accertate attività di traffico di sostanze stupefacenti dall'imputato. 12.1.2. Ha, inoltre, valorizzato, a fondamento della mancata esclusione della recidiva contestata, le risultanze di un certificato penale datato 29/04/2020 (cfr. f. 204 della sentenza impugnata) in ordine al quale il ricorrente tace del tutto, limitandosi ad affermare la propria incensuratezza. 12.2. Va, peraltro, rilevata d'ufficio l'illegalità della pena base, pur non costituente oggetto di doglianza. Richiamato quanto già osservato nel § 7.2.2. quanto alla possibilità di rilevare d'ufficio nel giudizio di cassazione l'illegalità della pena conseguente a dichiarazione di incostituzionalità di norme riguardanti il trattamento sanzionatorio anche in caso di inammissibilità del ricorso, tranne che nel caso di ricorso tardivo, deve rilevarsi, come osservato nel § 1.3.3. in relazione al ricorso di altro imputato, che anche in questo caso la Corte di appello ha confermato conclusivamente il trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia dal Tribunale, che, per il reato di cui all'art. 73 cit., aveva irrogato una pena base commisurata nella misura di anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa, integralmente pari al minimo edittale previsto prima del menzionato intervento della Corte costituzionale, a seguito del quale, peraltro, la pena detentiva andava necessariamente ridotta ad anni sei di reclusione. 32 12.2.1. La sentenza impugnata va, quindi, annullata nei confronti di EN IO limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si conformerà al principio di diritto enunciato nel § 1.3.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile nel resto;
va conseguentemente dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità nei confronti dell'imputato. 13. O' CO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con sentenza integralmente dalla Corte di appello, deduce: I - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 13.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 256 ss. della sentenza impugnata, copiosamente). 14. GI VI, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (qualificato ex art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990: partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen. nonché quelle di cui agli artt. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. e 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990, con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, lamenta: 3 3 I mancata esclusione della recidiva e mera equivalenza delle attenuanti generiche, nonché eccessività dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 14.1. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato a fondamento delle contestate statuizioni la gravità dei fatti accertati e l'esistenza di precedenti penali anche specifici, a riprova di elevata pericolosità sociale, in difetto di concreti elementi sintomatici, in contrario, di apprezzabile meritevolezza (ff. 278 s. della sentenza impugnata). 14.2. In udienza, il difensore ha contestato anche l'entità dell'aumento di pena operato a titolo di continuazione, ma la Corte di appello si è limitata a confermare sul punto la sentenza impugnata, e nei motivi di appello la relativa doglianza era stata formulata in termini meramente assertivi, tale da risultare all'evidenza priva della necessaria specificità; il vizio va rilevato anche in questa sede (cfr. art. 591, comma 4, c.p.p.) e non consente la riproposizione della doglianza. 15. ID TO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 21 (riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990: concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata) esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), e nei cui confronti la Corte di appello ha ridotto la pena ritenuta di giustizia dal primo giudice, lamenta: I mancato riconoscimento della continuazione con reati separatamente giudicati. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, corne è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 15.1. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato a fondamento della contestata la mancanza della prova della medesimezza del disegno criminoso, non 34 desumibile dall'omogeneità dei reati, né dalla contiguità temporale (ff. 252 ss. della sentenza impugnata;
il Tribunale aveva in proposito già valorizzato lo iato temporale - due anni - intercorrente tra i vari reati), correttamente conformandosi al consolidato orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, a parere del quale il riconoscimento della continuazione necessita sempre di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 16. ID ND, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - violazione dell'art. 74 d. P.R. n. 309 del 1990 quanto alla configurazione della partecipazione al reato associativo (l'imputato sarebbe un mero acquirente non intraneo, inconsapevole e comunque nolente). Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 16.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 252 ss. della sentenza impugnata, copiosamente). 17. LI RI, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 17 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di marijuana continuata) 35 T esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416- bis.1 cod. pen. -, e nei cui confronti la Corte di appello ha riconosciuto la continuazione con reati separatamente giudicati e rideterminato la pena, deduce: I - vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (lamentando la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata con l'assoluzione dal reato di cui al capo 13 e la non decisività delle intercettazioni valorizzate) II/III violazione dell'art. 81, comma secondo, cod. pen. quanto alla rideterminazione della pena;
IV asserita carenza assoluta di valutazione del motivo riguardante il riconoscimento delle generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 17.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 357 ss. della sentenza impugnata, copiosamente). 17.2. Quanto alle ulteriori doglianze, l'aumento operato per la continuazione esterna con i fatti separatamente giudicati ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche sono giustificati dal complesso delle argomentazioni riguardanti la gravità e reiterazione dei fatti e la pericolosità dell'imputato, in difetto di elementi sintomatici, in senso contrario, di apprezzabile meritevolezza;
la Corte di appello è comunque pervenuta ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi. 18. ER OR, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione con ruolo apicale ad associazione di tipo mafioso armata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., e nei cui confronti la Corte di appello ha ridotto la pena ritenuta di giustizia dal Tribunale, deduce: I - violazione di legge e vizio di motivazione quanto al ruolo apicale;
-II violazione di legge quanto al calcolo della pena. Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ed è, nel resto, inammissibile. 36 18.1. Il primo motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputato, ed al ruolo apicale dallo stesso assunto nell'ambito dell'enucleato sodalizio, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 105 ss. della sentenza impugnata): gli interlocutori si rivolgevano al ER con ossequio, appellandolo "padrino", e, d'altro canto, all'imputato viene riconosciuto dai sodali un ruolo di vertice anche quando egli non prende più parte all'esecuzione dei reati-fine, del cui andamento egli è, cionondimeno, sempre tenuto al corrente;
il ER risulta anche attivo nell'ambito dei contrasti insorti all'interno del gruppo. 18.1.1 Il secondo motivo è fondato. Si rinvia in proposito alle identiche considerazioni svolte per la esattamente coincidente doglianza dell'imputato RE (§ 11.2.1.). 18.2. In conclusione, la sentenza impugnata va annullata nei confronti dell'imputato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si conformerà a quanto affermato nel § 11.2.1. va18.2.1. II ricorso del ER è, nel resto, inammissibile;
conseguentemente dichiarata irrevocabile la sua affermazione di responsabilità in riferimento ai reati in ordine ai quali ha riportato condanna. 19. UC CO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, e LO RE OR, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 e del reato di cui al capo 21 (esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, ricorrono congiuntamente, deducendo: 37 I - violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione della prova del reato associativo (dalle valorizzate intercettazioni emergerebbero al più condotte di spaccio) I ricorsi congiunti degli imputati sono integralmente inammissibili perché proposti per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 19.1. In particolare, quanto alle rispettive affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascritti a ciascuno degli imputati, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 336 ss. della sentenza impugnata). 20. TA IL, dichiarata dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - "carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per mancanza di gravi indizi di colpevolezza" in riferimento al reato associativo di cui al capo 20; - "carenza e manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge per II mancanza di gravi indizi di colpevolezza" in riferimento al reato di cui al capo 21; erronea qualificazione giuridica dei fatti accertati, da riqualificare ex art.III- 378 c.p.; IV mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, e non soltanto di equivalenza, alle circostanze aggravanti concorrenti, ed eccessività della pena. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni 38 poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 20.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato (I e II motivo), la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 327 ss. della sentenza impugnata: a riprova dell'intraneità dell'imputata, moglie di PA AN, e del suo ruolo particolarmente rilevante in seno al sodalizio, appare di particolare ed assorbente rilevanza il fatto documentato che ella ricevesse in custodia dai pushers assegni e somme di denaro, che provvedeva ad occultare). 20.2. Alla qualificazione giuridica dei fatti accertati ex art. 378 c.p. ostano le considerazioni della Corte di appello (f. 330 della sentenza impugnata: l'imputata partecipava attivamente al sodalizio enucleato, in una occasione ha provveduto ad occultare sostanze stupefacenti in vista di una imminente perquisizione dei CC, ha posato in essere atti di essenza ed atti di gestione in seno al sodalizio non limitati a quanto emergente dalle conversazioni intercettate in data 13 e 19 giugno 2014, e non si è limitata, nel medesimo contesto associativo, ad avere rapporti unicamente con il marito o con i parenti, avendo avuto rapporti anche con almeno un altro sodale, il GI). 20.2.1. Peraltro, in diritto, il favoreggiamento personale non appare configurabile in riferimento a reati permanenti nei quali la permanenza sia tuttora in atto nel momento in cui ha luogo il contributo causale dell'agente terzo. Un orientamento (Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Rv. 276571; Sez. 4, n. 6128 del 16/11/2017, dep. 2018, Rv. 271968; Sez. 6, n. n. 22394 del 04/02/2008, Rv. 241119; Sez. 4, n. 12793 del 06/02/2007, Rv. 236195) ritiene che, in tema di illecita detenzione di sostanze stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, reato avente natura permanente, ed allo stesso modo in riferimento al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, a sua volta avente natura permanente, il discrimine tra la condotta costituente contributo concorsuale e la condotta integrante invece l'autonomo reato di favoreggiamento personale si fonda sull'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche di realizzare una facilitazione alla cessazione del - reato. 39 Appare, peraltro, meritevole di condivisione il contrario orientamento a parere del quale il reato di favoreggiamento non è configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perché, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve salvo che non sia diversamente previsto - in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253151: fattispecie nella quale si contestava al ricorrente di avere messo a disposizione di un altro soggetto una officina-rimessaggio dove confezionare ed occultare circa kg. 14 lordi di eroina;
conforme, Sez. 3, n. 364 del 17/09/2019, dep. 2020, Rv. 278392). In proposito, e nel medesimo senso, autorevole dottrina osserva che «< ogni comportamento (autenticamente) collaborativo tenuto da terzi (anche solo) dopo la consumazione fino alla cessazione della permanenza non è favoreggiamento personale (art. 378), ma concorso nel reato »>. Appare, invero, decisivo, in favore della condivisibilità di tale orientamento, il rilievo che, per espressa previsione dell'art. 378 cod. pen., il reato di favoreggiamento è configurabile soltanto con un'azione realizzata < dopo che fu commesso un delitto », giammai «durante », ovvero nel corso della permanenza dello stesso. 20.3. Quanto alle ulteriori doglianze, le contestate statuizioni sono giustificate dal complesso delle argomentazioni riguardanti la significativa gravità dei fatti, in difetto di elementi sintomatici, in senso contrario, di apprezzabile meritevolezza, che neppure la ricorrente indica convincentemente;
la Corte di appello è comunque pervenuta ad una pena finale ben lontana dai limiti edittali massimi. 21. NO ON, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., e nei cui confronti la Corte di appello ha escluso il ruolo di organizzatore (quanto al reato associativo) e ridotto la pena, deduce: -violazione del divieto di reformatio in peius avendo la Corte di appello I operato un aumento per la continuazione superiore a quello operato dal Tribunale. 21.1. Il motivo è fondato. Il Tribunale aveva così determinato il trattamento sanzionatorio per l'imputato: -pena base per il reato di cui al capo 20), anni 20 di reclusione;
4 040 ridotta ad anni 13 e mesi 8 di reclusione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanze aggravanti concorrenti;
aumentata di anni 1 e mesi 4 di reclusione (ad 15 anni di reclusione) per la continuazione con il capo 21, oltre che con reati separatamente giudicati;
- ridotta conclusivamente per il rito ad anni dieci di reclusione. La Corte di appello (f. 299 della sentenza impugnata) lo ha così rideterminato: - pena base per il reato di cui al capo 20), anni 15 di reclusione;
- ridotta ad anni 10 di reclusione in conseguenza del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanze aggravanti concorrenti;
aumentata di anni 3 e mesi 4 di reclusione per la continuazione con i reati separatamente giudicati e per la continuazione "interna", fino ad anni 13 e mesi 4 di reclusione;
- ridotta conclusivamente per il rito ad anni 8, mesi 10 e giorni 20 di reclusione. 21.1. Va in questa sede richiamato il principio di diritto illustrato nel § 11.2.2. 21.1.1 In applicazione di questo principio, appare evidente che l'aumento di pena operato dalla Corte di appello per la continuazione in misura maggiore rispetto a quello operato dal Tribunale, in difetto di appello del P.M., ed essendo rimasta inalterata la struttura del reato continuato de quo, viola il divieto di reformatio in peius. 21.2. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata nei confronti dell'imputato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si conformerà al principio di diritto appena enunciato. 21.2.1. Vanno dichiarate irrevocabili le affermazioni di responsabilità nei confronti del NO (che, peraltro, non ha in proposito proposto ricorso). 22. AR OR, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - vizi di motivazione quanto all'ascritto ruolo di partecipe all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti enucleata;
41 II-violazione degli articoli 74, comma 6, e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, con vizi di motivazione, non avendo la Corte di appello ritenuto sussistere le ipotesi di lieve entità; III - violazione degli articoli 112, comma primo, n. 2, cod. pen. ed 80, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 309 del 1990. Il ricorso è integralmente inammissibile perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 22.1. In particolare, quanto all'ascritto ruolo di partecipe all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti enucleata (I motivo), la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 293 ss. della sentenza impugnata ed ancor più diffusamente f. 216 ss. e f. 276 ss. della sentenza del Tribunale), dalle quali è possibile desumere che egli svolgesse con tendenziale stabilità il ruolo di corriere per le consegne delle sostanze stupefacenti oggetto del traffico accertato. Dalle medesime intercettazioni è inoltre emerso un volume di affari quantitativamente incompatibile con la sollecitata qualificazione dei fatti come di lieve entità. 22.2. La doglianza di cui al terzo motivo non è agevolmente comprensibile, atteso che le circostanze aggravanti in oggetto non erano contestate all'imputato (il Tribunale le ha escluse solo per il coimputato GI, ma ovviamente tra gli imputati ai quali era contestata) e non è stata ritenuta in suo danno (la Corte di appello si è limitata a confermare la sentenza di primo grado). 23. MI NG, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso armata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., del reato di cui al capo 14 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, e del reato di cui al capo 15 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina e marijuana continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, e 42 dalla Corte di appello, in accoglimento dell'appello del P.M., dichiarato colpevole anche del reato di cui al capo 13 (partecipazione ad associazione aggravata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), in continuazione, con conseguente aumento della pena, deduce: I - violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13, in riforma dell'originario verdetto assolutorio (la reformatio si fonderebbe su alcune intercettazioni di conversazioni a parere della Corte di Appello di rilievo determinante, che non sarebbero state considerate dal Tribunale, ma ciò non corrisponderebbe al vero, in quanto il Tribunale le avrebbe in realtà considerate e motivatamente ritenute di rilievo trascurabile); II- violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1; III omessa motivazione in ordine alla richiesta di non operare l'aumento per la recidiva. Il ricorso è integralmente inammissibile. 23.1. Con riguardo alla riforma del verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale in ordine al reato di cui al capo 13, è necessario premettere che questa Corte (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430) è ormai ferma nel ritenere che, anche nei casi in cui il giudice d'appello riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado senza essere processualmente obbligato a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, egli deve pur sempre porre a fondamento del mutamento dell'originario verdetto assolutorio una motivazione c.d. "rafforzata", puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. 23.1.1. Ciò premesso, nel caso in esame il motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte di appello (f. 80 ss. della sentenza impugnata), senza rivalutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (per tale ragione non riassunte nuovamente nel giudizio di appello: f. 84 della sentenza impugnata), ha espressamente valorizzato una copiosa serie di intercettazioni di conversazioni non adeguatamente considerate dal Tribunale, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti, confutando correttamente le opposte argomentazioni del Tribunale (cfr. f. 95 ss. della sentenza impugnata in riferimento a quanto conclusivamente osservato dal Tribunale a f. 188 s. della sentenza di primo grado), e motivatamente concludendo nel senso che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'estemporaneità delle condotte documentate dal compendio intercettivo prodotto dalla pubblica accusa, e quindi la non enucleabilità della struttura associativa oggetto di imputazione. 43 23.1.2. A tal fine, la giurisprudenza di questa Corte, con orientamento che il collegio condivide e ribadisce, è ormai ferma nel ritenere che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la cui condotta costitutiva può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Rv. 282139) e che integra la condotta di partecipazione ad un'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti il costante e continuo approvvigionamento di sostanze di cui il sodalizio fa traffico, tale da determinare uno stabile affidamento del gruppo sulla disponibilità all'acquisto, mediante la costituzione di un vincolo reciproco durevole che supera la soglia del rapporto sinallagmatico contrattuale delle singole operazioni e si trasforma nell'adesione dell'acquirente al programma criminoso (Sez., n. 33139 del 28/09/2020, Rv. 280450). D'altro canto, la prova dello svolgimento di un'attività sistematica e continuativa di cessione di sostanze droganti per un apprezzabile periodo di tempo può essere raggiunta anche nel caso in cui risultino dimostrate o riscontrate da sequestri soltanto alcune delle cessioni, monitorate attraverso servizi di intercettazione di conversazioni, quando le stesse siano collegate probatoriamente alle altre condotte contestate, senza che sia necessario riscontrare tutti i singoli episodi, specie quando tali fatti coinvolgano le medesime persone, si presentino omogenei e risultino avvinti tra loro da continuità cronologica (Sez. 5, n. 14863 del 21/12/2020, dep. 2021, Rv. 281138). Correttamente conformandosi ai predetti principi di diritto, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, che dal materiale intercettivo raccolto, non adeguatamente valorizzato dal tribunale, emergeva l'esistenza di un gruppo stabilmente operante nel settore del traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), costituito in parte da sodali dell'associazione di tipo mafioso di cui al capi 1) (consapevoli della disponibilità di armi: f. 97 della sentenza impugnata), dotato di una struttura "sia pure rudimentale", che aveva a disposizione mezzi di locomozione talora presi a noleggio ed immobili adibiti al taglio e/o alla custodia delle droghe da smerciare al minuto, e si rivelava in definitiva "creata in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati". In questo contesto, l'imputato operava in ausilio del fratello VI, era consapevole del programma criminoso avente ad oggetto plurimi ed indeterminati traffici di droga futuri ed interessato alle vicende delle droghe da smerciare (ff. 86 44 ss. della sentenza impugnata, diffusamente), oltre che sicuramente intraneo, a differenza dell'altro fratello TU (f. 87 della sentenza impugnata). 23.2. Quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 1), il motivo è privo della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reitera le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. In particolare, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 141 ss. della sentenza impugnata, copiosamente) 23.3. Meramente reiterativo risulta anche il terzo motivo, a fronte delle considerazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione (f. 143 s. della sentenza impugnata, valorizzando, con valutazione non manifestamente illogica, la gravità dei fatti accertati, commisurata alla rilevanza del contributo fornito dall'imputato alla loro commissione, nonché la "progressione nella pericolosità a commettere delitti della medesima indole, perché l'appellante passa dai furti, alla coltivazione di marijuana ed al delitto associativo deputato al narcotraffico"). 24. MI VI, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione con ruolo verticistico ad associazione di tipo mafioso armata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen.), del reato di cui al capo 3 (concorso in tentata estorsione aggravata e continuata), del reato di cui al capo 4 (concorso in tentata estorsione aggravata e continuata), del reato di cui al capo 5 (concorso in estorsione aggravata e continuata), del reato di cui al capo 9 (concorso in estorsione), del reato di cui al capo 11 (concorso in estorsione aggravata), del reato di cui al capo 14 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, del reato di cui al capo 15 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina e marijuana continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, oltre che dalla Corte di appello, in (partecipazione con ruolo verticistico ad associazione aggravata finalizzata alof accoglimento del gravame del P.M., colpevole del reato di cui al capo 13 45 traffico di sostanze stupefacenti), in continuazione con gli ulteriori reati, con conseguente aumento della pena, deduce: -I/II violazione dell'art. 591 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 581 e 582 nonché all'art. 165 disp. att. stesso codice (lamentando l'inammissibilità dell'appello del P.M. quanto all'assoluzione deliberata dal Tribunale in relazione al reato di cui al capo 13, perché il P.M. si sarebbe limitato a riportare una serie di intercettazioni, nonché per mancata indicazione della data e del luogo dell'avvenuto deposito e dei soggetti depositanti e riceventi); III/IV - in riferimento al reato di cui al capo 13, vizi plurimi di motivazione (per asserito difetto della necessaria motivazione rafforzata) nonché perché il fatto accertato sarebbe diverso da quello contestato, e comunque nulla dimostrerebbe il ruolo verticistico dell'imputato in seno all'enucleato sodalizio. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni. 24.1. Quanto all'inammissibilità delle impugnazioni della parte pubblica, la Corte di appello (cfr. ff. 79 ss. della sentenza impugnata) ha esaurientemente ed incensurabilmente spiegato le ragioni della loro ritualità, ed in particolare il fatto che le conversazioni riportate dal P.M. davano conto dell'esistenza di una struttura organizzata stabilmente operante, ed erano state mal valutate dal Tribunale: in un caso del genere, l'impugnante non può fare altro che indicare la conversazioni a suo avviso mal valutate, indicandone le ragioni. 24.1.1. Come chiarito dalla Corte di appello, inoltre, "l'atto di impugnazione è stato presentato a mezzo di incaricato nella cancelleria del Gip che ha emesso la sentenza oggetto del presente giudizio e reca l'indicazione del giorno in cui è stato ricevuto dalle competenti cancellerie;
e quella della persona che lo ha presentato, unita agli atti del procedimento"; inoltre, le difese non hanno in alcun modo documentato l'evenienza che i predetti elementi fossero effettivamente come soltanto assertivamente ipotizzato - mancanti (f. 79 della sentenza impugnata). 24.2. Per quanto riguarda l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13, richiamate le considerazioni già svolte nei §§ 23.1. e 23.1.2., il motivo è manifestamente infondato. 24.2.1. Invero, la Corte di appello (f. 80 ss. della sentenza impugnata), senza rivalutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (per tale ragione non riassunte nel giudizio di appello: f. 84 della sentenza impugnata), ha espressamente valorizzato una copiosa serie di intercettazioni di conversazioni non 46 adeguatamente considerate dal Tribunale, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate in difetto di documentati travisamenti, confutando correttamente le opposte argomentazioni del Tribunale (cfr. f. 95 ss. della sentenza impugnata in riferimento a quanto conclusivamente osservato dal Tribunale a f. 188 s. della sentenza di primo grado), e motivatamente concludendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'estemporaneità delle condotte documentate dal compendio intercettivo prodotto dalla pubblica accusa, e quindi la non enucleabilità della struttura associativa oggetto di imputazione. Correttamente conformandosi ai richiamati principi di diritto, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, che dal materiale intercettivo raccolto, non adeguatamente valorizzato dal Tribunale, emergeva l'esistenza di un gruppo stabilmente operante nel settore del traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), costituito in parte da sodali dell'associazione di tipo mafioso di cui al capi 1) (consapevoli della disponibilità di armi: f. 97 della sentenza impugnata), dotato di una struttura "sia pure rudimentale", che aveva a disposizione mezzi di locomozione talora presi a noleggio ed immobili adibiti al taglio e/o alla custodia delle droghe da smerciare al minuto, e si rivelava in definitiva "creata in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con contributo dei singoli associati". In questo contesto, l'imputato operava in posizione di vertice, coordinando l'opera del fratello NG e degli ulteriori sodali (f. 86 della sentenza impugnata), dolendosi dell'estraneità al gruppo dell'altro fratello TU (f. 87 della sentenza impugnata) e sforzandosi di coltivare la realizzazione del programma criminoso avente ad oggetto plurimi ed indeterminati traffici di droga futuri (ff. 88 ss. della sentenza impugnata); le valorizzate intercettazioni documentano senza ombra di dubbio il ruolo verticistico dell'imputato. Né può ritenersi intervenuta alcuna immutazione del fatto contestato. 25. OT CO LU, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., del reato di cui al capo 2 (concorso in tentata estorsione aggravata), del reato di cui al capo 3 (concorso in tentata estorsione aggravata), del reato di cui al capo 4 (concorso in tentata estorsione aggravata), del reato di cui al capo 5 (concorso in estorsione aggravata), del reato di cui al capo 7 (concorso in rapina aggravata), del reato di cui al capo 10 (concorso in rapina aggravata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, del reato di cui al capo 15 (trasporto detenzione cessione di cocaina e marijuana), esclusa la 47 circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, nonché dichiarato colpevole dalla Corte di appello, in accoglimento dell'appello del P.M., del reato di cui al capo 13 (partecipazione ad associazione aggravata finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti), in continuazione con gli altri reati, con conseguente aumento della pena, deduce: I/II/III (capo 13) violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 per carenza degli elementi costitutivi atti a connotare l'esistenza di una organizzazione;
violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., non configurabile, e comunque non contestata per il reato fine di cui al capo 15; vizi di motivazione quanto alla mancata rinnovazione delle prove dichiarative;
V (capi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15 - menziona anche il capo 6, in ordine al quale non ha, peraltro, riportato condanna) generalizzata carenza di adeguata motivazione quanto al ruolo del OT nell'ambito di ciascuno dei predetti reati;
VI - (capo 7) violazione dell'art. 628 cod. pen.: sarebbe stato valorizzato un unico indizio non individualizzante tratto da una conversazione;
-violazione dell'art. 416-bis.1 cod.. pen. quanto ai reati di cui ai capi 2, VII 3, 4, 5, 7, 10; VIII violazione dell'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. per il capo 1): secondo il ricorrente, "tutta intenta a ribaltare l'esito del capo 13), la Corte etnea ha del tutto omesso di rispondere sulla doglianza relativa alla confutazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., contestata e ritenuta al capo 1) dell'imputazione" -IX (capo 15) mancata derubricazione in 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 ed illogicità della denunciata sentenza"; X - mancata esclusione della recidiva In data 06/09/2021 nell'interesse dell'imputato sono stati depositati motivi nuovi, che nella sostanza reiterano le doglianze già formulate: - quanto al reato di cui al capo 13), quanto alla non configurabilità del sodalizio e della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.; - quanto ai reati di cui ai capi 1.2.3.4.5.7.10.15 (e 6, in ordine al quale non risulta avere riportato condanna); - quanto alla configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 416- bis, comma sesto, cod. pen.; - quanto alla mancata esclusione della recidiva. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 25.1. Le doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13 sono, nel complesso, infondate. 25.1.1. Vanno preliminarmente richiamate le considerazioni svolte nei §§ 23.1. e 23.1.2. in ordine al medesimo capo della sentenza impugnata, quanto alla 48 necessità - per legittimare la riforma in appello dell'originario verdetto assolutorio pronunciato dal Tribunale, della c.d. motivazione rafforzata ed agli elementi costitutivi del reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 25.1.2. Deve convenirsi con il difensore sul fatto che, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 13953 del 21/02/2020, Rv. 279146 - 01), ai fini della rinnovazione dell'istruttoria in appello ex art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., per motivi inerenti alla valutazione della prova dichiarativa devono intendersi non solo quelli concernenti l'attendibilità dei dichiaranti, ma, altresì, tutti quelli che implicano una diversa interpretazione delle risultanze delle prove dichiarative, posto che il loro contenuto - salvo non attenga ad un oggetto del tutto definito o ad un dato storico semplice e non opinabile - è frutto della percezione soggettiva del dichiarante, onde il giudice del merito è inevitabilmente chiamato a "depurare" il dichiarato dalle cause di interferenza provenienti dal dichiarante, in modo da pervenire ad una valutazione logica, razionale e completa, imposta dal canone dell""oltre ogni ragionevole dubbio". Nondimeno, la necessità per il giudice di appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen. concerne il solo caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell'ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Rv. 280448 – 01), quale è, nel - caso di specie, quello composto dalle acquisite intercettazioni di conversazioni. 25.1.3. Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di appello (f. 80 ss. della sentenza impugnata) ha espressamente chiarito di non avere inteso porre a fondamento del mutamento dell'originario verdetto assolutorio una rivalutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia: coerentemente con questo assunto, non ne è stata disposta la rinnovazione nel corso del giudizio di appello (cfr. in tal senso, espressamente, f. 84 della sentenza impugnata). Al contrario, la Corte di appello ha espressamente valorizzato una copiosa serie di intercettazioni di conversazioni non adeguatamente considerate dal Tribunale, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate in difetto di documentati travisamenti, confutando motivatamente e correttamente le opposte argomentazioni del Tribunale (cfr. f. 95 ss. della sentenza impugnata in riferimento a quanto conclusivamente osservato dal Tribunale a f. 188 s. della sentenza di primo grado), concludendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'estemporaneità delle condotte documentate dal compendio intercettivo prodotto 494 9 dalla pubblica accusa, e quindi la non enucleabilità della struttura associativa oggetto di imputazione. 25.1.4. Correttamente conformandosi ai principi di diritto riguardanti gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la Corte di appello ha puntualmente evidenziato, a fondamento dell'affermazione di responsabilità, che dal materiale intercettivo raccolto, non adeguatamente valorizzato dal Tribunale, emergeva l'esistenza di un gruppo stabilmente operante nel settore del traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), costituito in parte da sodali dell'associazione di tipo mafioso di cui al capi 1) (consapevoli della disponibilità di armi: f. 97 della sentenza impugnata), dotato di una struttura "sia pure rudimentale", che aveva a disposizione mezzi di locomozione talora presi a noleggio ed immobili adibiti al taglio e/o alla custodia delle droghe da smerciare al minuto, e si rivelava in definitiva "creata in modo da concretare un supporto stabile e duraturo alle singole deliberazioni criminose, con il contributo dei singoli associati". In questo contesto, l'imputato operava attivamente (cfr. f. 86 ss. della sentenza impugnata), mostrandosi ben consapevole del programma criminoso avente ad oggetto plurimi ed indeterminati traffici di droga futuri, ed essendo interessato alle vicende delle droghe da smerciare, e quindi sicuramente intraneo;
egli viene messo al corrente dei protocolli operativi che avevano consentito di evitare gli arresti (conv. 06/04/2014, ore 21.36), si occupa del taglio delle sostanze stupefacenti oggetto di traffico (verificando quali siano le sostanze il cui impiego sia più conveniente) e del confezionamento delle dosi da destinare allo spaccio al minuto (conv. 08/04/2014, ore 18.43), agendo in sinergia con i soggetti posti nell'ambito del sodalizio in posizione verticistica, occupandosi talora del trasporto di quantitativi di droga di rilievo (conv. 02/07/2014, ore 22.56), percependo un mensile (f. 145 della sentenza impugnata: conv. 03/07/2014, ore 19.02), e risultando assiduamente impegnato al perseguimento dei fini del sodalizio (istruendo anche il proprio figlio) fino al 09/07/2014, data del suo arresto, anche in considerazione dello stretto rapporto fiduciario che lo legava a VI MI (soggetto in posizione verticistica nell'ambito del sodalizio), ed al di lui fratello NG. La corretta interpretazione delle invero inequivocabili conversazioni intercettate trova conferma nei servizi accessori di osservazione pure valorizzati dalla Corte di appello. 25.1.5. Deve, per completezza, rilevarsi che, a fronte di un tanto massiccio compendio intercettivo, sarebbe stato in ipotesi onere (non soddisfatto) del ricorrente indicare dettagliatamente i passi delle dichiarazioni rese da singoli collaboratori di giustizia singolarmente individuati asseritamente rivalutati dalla 50 T -Corte di appello in difformità dal Tribunale in difetto della prescritta rinnovazione, ed inoltre illustrare perché, venute meno tali ultime dichiarazioni, il residuo compendio probatorio, ovvero le intercettazioni fin qui valorizzate, sarebbe stato - sempre in ipotesi - insufficiente a legittimare la conclusiva affermazione di responsabilità (c.d. prova di resistenza: cfr. rilievi in diritto svolti nel § 3.1.). 25.1.6. Difetta della necessaria specificità la doglianza riguardante la asserita violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen., in difetto di adeguata considerazione delle argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, valorizzando il coinvolgimento di alcuni tra i sodali all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1) in seno al più ristretto sodalizio di cui al capo 13, dedito a traffici di sostanze stupefacenti ed operante anche per il raggiungimento delle finalità del sodalizio di tipo mafioso, avvalendosi del metus dal primo promanante (la circostanza aggravante de qua risulta, infatti, contestata in entrambe le sue connotazioni). 25.2. Quanto all'affermazione di responsabilità in ordine alle residue imputazioni (capo 1,2,3,4,5,7,10,15), i motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. La Corte di appello ha, in proposito, valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (cfr. ff. 145 SS. della sentenza impugnata, diffusamente). 25.2.1. Lo stesso deve dirsi quanto alla dedotta violazione dell'art. 416-bis.1 cod. pen. in riferimento ai reati di cui ai capi 2, 3, 4, 5, 7, 10. 25.2.2. Merita di essere precisato (oltre al fatto che in ordine al reato di cui al capo 6, pure oggetto di censure in ricorso e nei motivi aggiunti, l'imputato non risulta avere riportato condanna) che, in ordine alla rapina di cui al capo 7, la Corte di appello, come in precedenza il Tribunale, non ha valorizzato un unico indizio non individualizzante tratto da una conversazione, bensì anche quanto emergente dalle acquisite videoriprese e dai rilievi dattiloscopici eseguiti in loco. 25.2.3. Non consentita (in difetto di previa deduzione in appello) e comunque priva di specificità è la doglianza riguardante la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. (capo 1). 51 Osserva in proposito il ricorrente che, "tutta intenta a ribaltare l'esito del capo 13), la Corte etnea ha del tutto omesso di rispondere sulla doglianza relativa alla confutazione della circostanza aggravante ex art. 416-bis, comma sesto, cod. pen. contestata e ritenuta al capo 1) dell'imputazione". In realtà, la predetta circostanza aggravante era già stata esclusa dal Tribunale: solo per tale ragione, la Corte di appello non se ne è occupata. 25.2.4. Non consentita (perché la "illogicità" della motivazione deducibile come motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. deve essere "manifesta"), e comunque priva di specificità, è la doglianza riguardante la mancata qualificazione dei fatti di cui al capo 15 ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, che reitera le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento della contestata statuizione, valorizzando la gravità del fatto, desunta dalla continuità delle attività di "spaccio", dal numero incessante di forniture e dai quantitativi di droga di volta in volta oggetto di traffico. 25.2.5. Per quanto, infine, riguarda la mancata esclusione della recidiva, la contestata statuizione trova di per sé giustificazione richiamando l'accertata commissione dei plurimi ulteriori reati (ben nove) in ordine ai quali l'imputato ha riportato conclusivamente condanna, ad inequivocabile e documentata riprova di una non occasionale ricaduta nel reato, ma, al contrario, di elevatissima pericolosità sociale e capacità criminale. 26. US OR, dichiarata dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I violazione di leggi e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputata; II violazione di leggi e vizi di motivazione in ordine al diniego della qualificazione dei fatti accertati ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990; -III violazione di leggi e vizi di motivazione in ordine alla conclusiva determinazione della pena (senza peraltro invocarne illegalità, ma solo eccessività). Il ricorso è fondato limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, ed è, nel resto, inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed 52 indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 26.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputata, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 326 ss. della sentenza impugnata, dalle quali, a riprova dell'intensità del coinvolgimento della donna nell'ambito delle accertate attività di spaccio di sostanze stupefacenti, emerge che in una occasione ella ha ricevuto istruzioni su come utilizzare al meglio il bilancino per la pesatura della droga da destinare allo spaccio al minuto). Contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza di prova "piena". 26.1.1. Quanto all'ulteriore statuizione oggetto di doglianza, la Corte di appello (f. 321 della sentenza impugnata) ha valorizzato, a fondamento del diniego della qualificazione dei fatti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, la gravità dei fatti ed il ruolo di rilievo ricoperto nell'ambito delle accertate attività di traffico di sostanze stupefacenti dall'imputata. 26.2. In riferimento al terzo motivo, riguardante il trattamento sanzionatorio, va rilevata l'illegalità della pena base. Come osservato nel § 1.3.3. in relazione al ricorso di altro imputato, avendo anche in questo caso la Corte di appello confermato conclusivamente il trattamento sanzionatorio ritenuto di giustizia dal Tribunale, che, per il reato di cui all'art. 73 cit., aveva irrogato una pena base commisurata nella misura di anni otto di reclusione ed euro 26.000 di multa, integralmente pari al minimo edittale previsto prima del menzionato intervento della Corte costituzionale, la pena detentiva andava necessariamente ridotta ad anni sei di reclusione. 26.2.1. Nei confronti dell'imputata, la sentenza impugnata va, quindi, annullata limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul predetto punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania, che si conformerà al principio di diritto enunciato nel § 1.3.3. 26.2.2. Il ricorso dell'imputata è, nel resto, inammissibile, e, nei suoi confronti, va dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità. 27. US EE, dichiarata dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto_e 53 cessione di cocaina continuati), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - vizi di motivazione in ordine alle affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascrittile (dolendosi, tra l'altro, della contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990, che risulta, peraltro, da riferire al reato di cui al capo 21, riguarda il numero dei concorrenti, ed in ordine alla quale non risultano operati aumenti di pena); II vizi di motivazione in ordine al conclusivo trattamento sanzionatorio. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 27.1. In particolare, quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputata, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 309 ss. della sentenza impugnata, dalle quali, a riprova dell'intensità del coinvolgimento della donna nell'ambito dell'enucleato sodalizio, emerge che in qualche occasione ella si è occupata di confezionare le dosi di sostanza stupefacente da destinare allo spaccio al minuto). Contrariamente a quanto sembra ritenere il difensore, gli esiti delle intercettazioni non necessitavano di riscontri, avendo valenza di prova "piena". 27.1.1. Quanto all'ulteriore statuizione oggetto di doglianza, all'imputata è stata irrogata per il più grave reato di cui all'art. 74 cit. una pena commisurata al minimo edittale, con aumento per la continuazione assai contenuto, operato nella misura di anni uno di reclusione, certamente congruo ove si tenga conto della gravità dei reati accertati. 28. US ME, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione "qualificata" ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen.), e nei cui confronti 54 la Corte di appello ha escluso il ruolo di organizzatore per il reato di cui al capo 20, ed ha conseguentemente ridotto la pena, deduce: I - violazione dell'art. 69 cod. pen. e vizi di motivazione quanto al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla circostanze aggravanti concorrenti. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per un motivo manifestamente infondato. 28.1.
Considerato che
tra le circostanze aggravanti concorrenti figurava anche la recidiva reiterata specifica di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., l'art. 69, comma quarto, cod. pen. non consentiva in alcun caso di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti concorrenti. 28.1.1. In proposito, questa Corte (Sez. 6, n. 16487 del 23/03/2017, Rv. 269522) ha già dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., dell'art. 69, comma quarto, cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen., in quanto tale deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento si riferisce ad una circostanza attenuante comune e la sua applicazione, quindi, non determina una manifesta sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma si limita a valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato, qualificata dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati. 28.1.2. Deve convenirsi con il ricorrente che, sul punto, la Corte di appello è rimasta del tutto silente, nonostante la rituale formulazione di un motivo di gravame ad hoc: trattandosi, peraltro, di una questione di diritto, non può dedursi, in proposito, ricorso per mancanza di motivazione. Questa Corte (cfr., per tutte, Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 05) è, infatti, ferma nel ritenere, in tema di ricorso per cassazione, che i vizi di motivazione indicati dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non sono mai denunciabili con riferimento alle questioni di diritto, quando la soluzione adottata dal giudice sia come nel caso di specie - giuridicamente corretta. 29. PA LE, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione con ruolo di promotore o comunque verticistico ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., e nei cui confronti la Corte di appello ha riconosciuto le circostanze 55 5 5 attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, ed escluso l'aumento per l'altra aggravante contestata, riducendo la pena, deduce: -I/II/III violazione dell'art. 74 d.P.R. 309 del 1990 e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 20, anche per insussistenza della necessaria affectio societatis e non configurabilità del ruolo di organizzatore o comunque verticistico;
IV/V - violazione dell'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 21, per carenza elemento oggettivo, e mancata qualificazione dei fatti accertati ai sensi del comma 5 della predetta disposizione;
VI - mancata assoluzione, da entrambi, per insufficienza di prove In data 07/09/2021 sono stati depositati nell'interesse dell'imputato motivi nuovi. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano censure già dedotte in appello, riproponendo la propria diversa "lettura" delle risultanze probatorie acquisite, fondata su mere ed indimostrate congetture, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 29.1. Deve premettersi che i motivi nuovi sono stati depositati tardivamente, ovvero in violazione del prescritto termine di giorni 15 (da computarsi, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in "giorni liberi"): di essi non può, pertanto, tenersi conto. 29.1.1. La medesima conclusione sarebbe, comunque, imposta dall'inammissibilità del ricorso principale (cfr. art. 585, comma 4, ultima parte, cod. proc. pen.). 29.2. Per quanto riguarda le affermazioni di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 266 ss. della sentenza impugnata, diffusamente), definitivamente corroborate dalla confessione resa all'udienza 29/04/2020 dall'imputato (f. 272 della sentenza impugnata), della quale il difensore non tiene conto. Le conversazioni valorizzate già documentavano, peraltro, il ruolo di vertice dell'imputato (la cui abitazione era stabilmente adibita a sito di conservazione della 56 droga che sarebbe stata commercializzata al minuto), che in una occasione picchia violentemente un sodale che aveva sottratto al sodalizio un po' di droga. L'entità dei traffici accertati e la quantità di droga commercializzata continuativamente non consentivano la qualificazione dei fatti di spaccio come di lieve entità. 30. ER CO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 12 (furto con due aggravanti), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità;- II/III - violazione degli artt. 62, comma primo, n. 4 e 62-bis cod. pen, quanto al diniego delle relative circostanze attenuanti. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo doglianze meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 30.1. Quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 182 della sentenza impugnata: dalle stesse è stata desunta una vera e propria confessione in ordine ai furti contestati, commessi in due scuole), ed in ordine alle quali il ricorrente non muove censure specifiche. Quanto alle ulteriori statuizioni oggetto di doglianza, la Corte di appello (f. 182 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente valorizzato "il nocumento provocato per eseguire le effrazioni, la cui riparazione ha costi notevoli che si aggiungono al valore del denaro sottratto", e le gravi modalità dei fatti, connotati da dolo particolarmente intenso, peraltro in difetto di elementi decisivamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza. 31. US TO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: 57 violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla mancata esclusione della recidiva (e conseguentemente alla mancata statuizione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle circostanze aggravanti concorrenti) ed all'eccessività dell'aumento per la continuazione. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni. 31.1. La Corte di appello (f. 336 della sentenza impugnata) ha incensurabilmente motivato la contestata statuizione valorizzando la "pericolosità crescente ed attuale" dimostrata dall'accertata excalation rispetto al reato oggetto della precedente condanna (coltivazione illegale di marijuana); ha, inoltre, all'evidenza valorizzato ai fini dell'esito del bilanciamento tra le circostanze concorrenti, la premessa gravità dei fatti accertati, oltre alla "pericolosità crescente ed attuale" dell'imputato, in tal modo correttamente conformandosi all'orientamento ormai consolidato di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2019, Contaldo, Rv. 245931; nel medesimo senso, successivamente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora come nel caso di specie - - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. Peraltro, il ricorso non indica convincentemente gli elementi da valorizzare, in ipotesi, al fine di un più favorevole bilanciamento tra le circostanze concorrenti. 31.1.1. Gli stessi elementi hanno legittimato il disposto aumento per la continuazione, peraltro operato in misura di molto inferiore al possibile massimo edittale. 32. US RI, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 10 (concorso in rapina aggravata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I-violazione dell'art. 62-bis cod. pen. e vizi di motivazione (egli è reo confesso e tossicodipendente) quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. 58 Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per un motivo non consentito. 32.1. Invero, il motivo di appello riguardante la richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche era meramente assertivo, il che lo rendeva inammissibile, ed il vizio, rilevabile anche in questa sede ai sensi dell'art. 591, comma 4, cod. proc. pen., non ne consente la riproposizione in questa sede. La Corte di appello (f. 152 della sentenza impugnata) ha, peraltro, incensurabilmente motivato la contestata statuizione valorizzando la notevole gravità del fatto accertato. 33. AV TO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso armata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - violazione di leggi e vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare, quanto alla configurabilità del sodalizio ed all'adesione ad esso dell'imputato). Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo doglianze meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 33.1. A fondamento delle contestate statuizioni, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 161 ss. della sentenza impugnata, diffusamente: dalle stesse è, in particolare, emerso che l'imputato percepiva dal sodalizio uno stipendio mensile e che era a disposizione del ER e dei fratelli MI per il compimento di delitti nell'interesse del predetto gruppo). 34. UT ON, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 1 (partecipazione ad associazione di tipo mafioso armata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis, comma sesto, cod. pen., e del reato di cui al capo 14 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -), con sentenza confermata in parte qua dalla Corte 59 di appello, che, in accoglimento dell'appello del P.M., ha dichiarato l'imputato colpevole anche del reato di cui al capo 13 (partecipazione ad associazione aggravata finalizzata al traffico di stupefacenti), rideterminando contestualmente la pena in termini meno favorevoli, deduce: I vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13). Il ricorso, proposto per motivi manifestamente infondati, è inammissibile. 34.1. Richiamato quanto affermato in diritto nel § 23.1. e nel § 23.1.2., deve rilevarsi che la Corte di appello (f. 80 ss. della sentenza impugnata), senza rivalutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (per tale ragione non riassunte nel giudizio di appello: f. 84 della sentenza impugnata), ha espressamente valorizzato una copiosa serie di intercettazioni di conversazioni non adeguatamente considerate dal Tribunale, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate in difetto di documentati travisamenti, confutando correttamente le opposte argomentazioni del Tribunale (cfr. f. 95 ss. della sentenza impugnata in riferimento a quanto conclusivamente osservato dal Tribunale a f. 188 s. della sentenza di primo grado), e motivatamente concludendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'estemporaneità delle condotte documentate dal compendio intercettivo prodotto dalla pubblica accusa, e quindi la non enucleabilità della struttura associativa oggetto di imputazione. In questo contesto, è emerso che l'imputato operava in ausilio dei fratelli MI VI (soggetto in posizione verticistica) ed NG, ed era interessato alle vicende riguardanti le droghe da smerciare (f. 86 ss. della sentenza impugnata), nella consapevolezza del programma criminoso avente ad oggetto plurimi ed indeterminati traffici di droga futuri (ff. 88 ss. della sentenza impugnata), nonché in contatto, per il perseguimento dei fini sociali, con soggetti non compiutamente identificati (tal "Soraya"). 35. OL LL TO, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 3-bis (favoreggiamento personale), con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - vizi di motivazione per mancata risposta a doglianze riguardanti l'affermazione di responsabilità (per asserita carenza di dolo), la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. ed il mancato riconoscimento del beneficio della non - of menzione. Con memoria depositata in data 02/09/2021, il ricorrente ha ribadito le doglianze riguardanti i primi due motivi. Il ricorso è, nel suo complesso, infondato. 60 35.1. Con riguardo all'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto all'imputato, i motivi sono privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo doglianze meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. La Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 174 s. della sentenza impugnata, copiosamente), ed in ordine alle quali il ricorrente non muove censure specifiche, limitandosi a proporre una assertiva lettura contraria delle acquisite captazioni. 35.2. Il motivo riguardante la qualificazione giuridica della condotta accertata è infondato. Ai fini della qualificazione giuridica della condotta accertata, la Corte di appello si è, infatti, correttamente conformata all'orientamento di questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 3742 del 27/01/1992, Rv. 189708; argomenta anche da Sez. 2, n. 40575 del 24/09/2014, Rv. 260362 01, per il quale la condotta di chi neghi di - aver aderito ad una richiesta estorsiva integra gli estremi del reato di favoreggiamento;
d'altro canto, ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico del reato di favoreggiamento personale è sufficiente il dolo generico, che deve consistere nella cosciente e volontaria determinazione delle condotte con la consapevolezza della loro natura elusiva delle investigazioni e delle ricerche dell'autorità e della finalizzazione delle stesse a favorire colui che sia sottoposto a tali investigazioni o ricerche (Sez. 2, n. 20195 del 09/03/2015, Rv. 263524, in fattispecie analoga a quella oggetto del presente giudizio). 35.3. Il motivo riguardante la mancata esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 cit. non è consentito (in difetto di un previo corrispondente motivo di appello) oltre che dedotto in carenza d'interesse (in difetto della contestazione della predetta circostanza aggravante all'imputato). 35.4. Il motivo riguardante il mancato riconoscimento del beneficio della non menzione non è consentito poiché il corrispondente motivo di gravame era stato proposto con formulazione meramente assertiva, che lo rendeva in parte qua inammissibile e quindi non riproponibile in questa sede (cfr. art. 591, comma 4, cod. proc. pen.). 61 36. RO OR, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con sentenza integralmente confermata dalla Corte di appello, deduce: I - vizi di motivazione quanto all'affermazione di responsabilità (in particolare per mancanza della prova della necessaria affectio societatis). Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi in parte non consentiti o proposti in carenza d'interesse, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo telegrafiche doglianze meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 36.1. Quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 256 ss. della sentenza impugnata), ed in ordine alle quali il ricorrente non muove censure specifiche, limitandosi a proporre una assertiva lettura contraria delle acquisite captazioni. 37. ST NI, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 15 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. n. 203 del 1991 I. n. 203 del 1991 - ora art. 416-bis.1 cod. pen. -, nonché, dalla Corte di appello, in accoglimento dell'appello del P.M., anche del reato di cui al capo 13 (partecipazione ad associazione aggravata finalizzata al traffico di stupefacenti), con conseguente inasprimento del trattamento sanzionatorio, deduce: -I vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13 (in particolare dolendosi del fatto che non emergerebbe prova dell'esistenza di una cassa comune, della suddivisione dei proventi e della stabilità del vincolo tra gli associati); II - vizi di motivazione e violazioni di legge quanto alla affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 15, che andava comunque qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. 62 2 1 In data 06/09/2021 sono stati presentati motivi dichiaratamente nuovi, che in realtà reiterano le doglianze già formulate in riferimento all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi in parte manifestamente infondati, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo doglianze meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 37.1. Il motivo riguardante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 13 è manifestamente infondato. Richiamato quanto affermato in diritto nel § 23.1. e nel § 23.1.2., deve rilevarsi che la Corte di appello (f. 80 ss. della sentenza impugnata), senza rivalutare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia (per tale ragione non riassunte nel giudizio di appello: f. 84 della sentenza impugnata), ha espressamente valorizzato una copiosa serie di intercettazioni di conversazioni non adeguatamente considerate dal Tribunale, puntualmente riportate ed incensurabilmente interpretate in difetto di documentati travisamenti, confutando correttamente le opposte argomentazioni del Tribunale (cfr. f. 95 ss. della sentenza impugnata in riferimento a quanto conclusivamente osservato dal Tribunale a f. 188 s. della sentenza di primo grado), e motivatamente concludendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere l'estemporaneità delle condotte documentate dal compendio intercettivo prodotto dalla pubblica accusa, e quindi la non enucleabilità della struttura associativa oggetto di imputazione. In questo contesto, è emerso che l'imputato operava in ausilio dei fratelli MI VI ed NG, ed era interessato alle vicende delle droghe da smerciare (f. 89 ss. della sentenza impugnata), nella consapevolezza del programma criminoso avente ad oggetto plurimi ed indeterminati traffici di droga futuri (ff. 88 ss. della sentenza impugnata), quale "pusher particolarmente abile che opera anche per altre organizzazioni criminali", deputato stabilmente alio "spaccio" (cfr. in particolare conv. 21/06/2014, ore 15.23, f. 91 della sentenza impugnata). 37.2. Quanto all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo 15, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (f. 158 ss. della sentenza impugnata), ed in ordine alle quali 63 ricorrente non muove censure specifiche, limitandosi a proporre una assertiva lettura contraria delle acquisite captazioni, dalle quali è anche emerso un volume di affari, e quindi una gravità del traffico di sostanze stupefacenti accertato, senz'altro incompatibile con la sollecitata qualificazione dei fatti ai sensi del comma 5 dell'art. 73 cit. 38. ZI MA, dichiarato dal Tribunale colpevole del reato di cui al capo 20 (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti) e del reato di cui al capo 21 (concorso in detenzione, trasporto e cessione di cocaina aggravata e continuata), esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, cod. pen., con sentenza riformata dalla Corte di appello unicamente quanto al trattamento sanzionatorio, inasprito - in accoglimento del gravame del P.M. a seguito della esclusione delle circostanze - attenuanti generiche, deduce: I vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità riguardante il reato associativo di cui al capo 20; II - vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità riguardante il reato di cui al capo 21; -III vizi di motivazione in ordine al conclusivo trattamento sanzionatorio, in difetto di prova di qualità e quantità delle sostanze stupefacenti oggetto di traffico, ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché proposto per motivi in parte non consentiti, in parte privi della specificità necessaria ex artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto reiterano le censure già dedotte in appello, riproponendo doglianze meramente assertive, senza confrontarsi adeguatamente con le argomentazioni poste dalla Corte di appello a fondamento delle contestate statuizioni, che riprendono, come è fisiologico in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità, le argomentazioni del primo giudice, correttamente condivise perché suffragate dagli elementi acquisiti. 38.1. Quanto all'affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascritti all'imputato, deve premettersi che l'atto di appello era all'evidenza privo della necessaria specificità, risultando fondato su argomentazioni meramente assertive che non si confrontavano adeguatamente con le motivazioni poste a fondamento della condanna riportata in primo grado. 38.2. Gli attuali motivi non sono consentiti nella parte in cui fondano su documenti (allegati al ricorso) ai quali l'atto di appello non aveva fatto cenno, e che si chiede quindi di valutare in questa sede senza averne previamente sollecitato l'esame alla Corte di appello. 64 38.2.1. Ciò premesso, la Corte di appello ha valorizzato essenzialmente le acquisite intercettazioni di conversazioni, incensurabilmente interpretate, in difetto di documentati travisamenti (ff. 256 ss. della sentenza impugnata, diffusamente), ed in ordine alle quali il ricorrente non muove censure specifiche, limitandosi a proporre una assertiva lettura contraria delle acquisite captazioni. 38.3. Quanto agli ulteriori motivi di ricorso, quello riguardante il trattamento sanzionatorio (in difetto di prova di qualità e quantità delle sostanze stupefacenti oggetto di traffico) non è consentito perché non era stato precedentemente dedotto come motivo di appello;
quello riguardante il diniego delle circostanze attenuanti generiche è assolutamente privo della necessaria specificità (limitandosi a riportare una massima giurisprudenziale, senza confrontarsi in alcun modo con quanto osservato dalla Corte di appello a f. 266 della sentenza impugnata). 39. Il rigetto, nel loro complesso, dei ricorsi di OT CO LU e OL LL LI comporta la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese processuali. 39.1. La declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di LO IE, LA LF, CO NI, IA OR, NT TO, DI AE IE UC, NO CO, GI VI, ID TO, ID ND, LI RI, UC CO, TA IL, LO RE OR, AR OR, MI NG, MI VI, US EE, US ME, PA LE, ER CO, US TO, US RI, AV TO, UT ON, RO OR, ST NI, ZI MA, comporta la condanna dei predetti imputati al pagamento delle spese processuali, nonché (apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi determinando le rispettive cause di inammissibilità per colpa - cfr. Corte cost., 13 giugno 2000 n. " e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa) al versamento della 186 somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di: - LO LA PI ON e LA LA limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
65 5 5 LO UE LE, RE OR, EN IO, ER OR, NO ON, US OR limitatamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio;
- CO ME limitatamente all'esclusione del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, per tutti con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catania per nuovo giudizio sui predetti punti. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di LO PI LA ON, LO UE LE, CO ME, LA LA, RE OR, EN IO, ER OR, US OR. Dichiara irrevocabili le affermazioni di responsabilità nei confronti di LO PI LA ON, LO UE LE, CO ME, LA LA, RE OR, EN IO, ER OR, NO ON, US OR in ordine ai reati a ciascuno ascritti. Rigetta i ricorsi di OT CO LU e OL LL LI, che condanna al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di LO IE, LA LF, CO NI, IA OR, NT TO, DI AE IE UC, O' CO, GI VI, ID TO, ID ND, LI RI, UC CO, TA IL, LO RE OR, AR OR, MI NG, MI VI, US EE, US ME, PA LE, ER CO, US TO, US RI, AV TO, UT ON, RO OR, ST NI, ZI MA, che condanna al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22/09/2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Sergio Beltrani Giovanni Diotallevi few DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 10 GEN. 2022 CANCELLIERE Claudia Pianellik Z I O N 6 66 6