Sentenza 4 febbraio 2008
Massime • 1
In tema d'illecita detenzione di stupefacenti, l'aiuto prestato nel corso dell'azione criminosa rientra nella fattispecie del concorso di persone nel reato - e non nel favoreggiamento personale -, quando vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una condotta più articolata. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ravvisato il concorso di persone nella condotta dell'imputato che era stato sorpreso dagli operanti a sorvegliare dall'esterno l'appartamento ove i complici erano intenti a confezionare dosi droganti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/02/2008, n. 22394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22394 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 04/02/2008
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 190
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 41958/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IE EP, nato a [...] il [...];
2) AL AF, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 13 giugno 2005 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Giorgio Fidelbo;
letta la richiesta del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Santi Consolo, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - La Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trapani in data 12 luglio 2004, ritenuta l'ipotesi del fatto lieve prevista dal D.P.R. n. 309 del 1990, art.73 comma 5, condannava EP LL e AF LL
alla pena di un anno e otto mesi di reclusione ed Euro 2.000,00 di multa ciascuno, eliminando la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici.
2. - Nell'interesse di EP LL il difensore di fiducia ha proposto ricorso per cassazione.
Con un primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza, per non aver tenuto conto della condizione di tossicodipendente dell'imputato e dei suoi compartecipi, condizione che, assieme al dato ponderale della sostanza sequestrata, avrebbe dovuto comportare l'inquadramento della condotta nell'ambito dell'illecito amministrativo di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, riconoscendo l'uso personale.
Con l'altro motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cpv. c.p. e art. 671 c.p.p., nonché difetto di motivazione, in quanto la Corte d'appello avrebbe escluso la sussistenza del vincolo della continuazione con i fatti giudicati separatamente con sentenza emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani in data 18 febbraio 2005, nonostante i reati fossero stati commessi nel medesimo contesto temporale (tra il dicembre 2002 e il maggio 2003).
3. - Nell'interesse di AF LL ha presentato ricorso per cassazione il suo difensore di fiducia.
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione della sentenza sotto differenti profili:
- si rileva l'illogicità della tesi espressa dai giudici di secondo grado, secondo i quali la presenza dell'imputato all'esterno dell'abitazione dello NA si spiega con i compiti di "palo" affidati allo stesso, non potendo escludersi, sulla base del medesimo quadro probatorio, che il LL stesse aspettando la sua fidanzata, come ha sempre sostenuto. Si tratterebbe di una spiegazione alternativa, che sottrae univocità e certezza all'argomento adottato dai giudici di merito;
- si sostiene che la sentenza non abbia tenuto conto che la stessa conformazione dei luoghi non richiedeva un palo;
- si afferma che l'aver avvertito gli amici dell'arrivo della polizia non può automaticamente significare concorso nell'attività di detenzione della droga e, inoltre, non vi sarebbe comunque la prova che abbia aiutato i complici nel confezionamento delle dosi, ne' l'elemento di prova indicato dai giudici nella vicinanza del LL al "pensile", dove venne trovata della droga, appare univoco per riconoscere la sua responsabilità.
Con l'ultimo motivo si censura la decisione per aver escluso la configurabilità del reato di favoreggiamento a carico dell'imputato. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Secondo i giudici d'appello la responsabilità degli imputati, ai quali è stata contestata l'illecita detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina (art. 110 c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73), in concorso con EL NA, risulta provata dall'esito della perquisizione operata nell'appartamento dello NA, presso il quale sono stati sorpresi, il LL all'interno e il LL all'esterno, con compiti di sorveglianza.
5. Nel suo primo motivo di ricorso EP LL ha dedotto il vizio di motivazione della sentenza per aver ritenuto sussistente l'ipotesi della detenzione a fine di spaccio, anziché per uso personale, sostenendo che i giudici avrebbero dovuto considerare sia il dato ponderale della sostanza sequestrata, sia la condizione di tossicodipendente.
Le censure appaiono del tutto infondate.
Il ricorrente non sembra aver tenuto presente che la sentenza impugnata ha coerentemente valutato entrambe le circostanze sopra indicate, in base alle quali, riformando parzialmente la decisione di primo grado, ha ritenuto sussistente l'ipotesi del fatto lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, giustificando tale scelta in relazione alla modestia del principio attivo contenuto nella sostanza stupefacente e alla presumibile destinazione di una quota di sostanza per consumo personale, proprio in quanto soggetti tossicodipendenti. Si tratta di una valutazione che poggia su una motivazione immune da vizi logici e su un attenta lettura degli elementi di prova acquisiti, che non può essere messa in discussione dall'alternativa ricostruzione dei fatti proposta dal ricorrente.
5.1. Infondato è anche l'altro motivo proposto dal LL, relativo al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti- reato di cui alla sentenza di condanna emessa dal G.u.p. del Tribunale di Trapani.
Sul punto i giudici d'appello hanno escluso la sussistenza del vincolo della continuazione tra i due episodi, tenuto conto del lasso di tempo intercorso tra i fatti, sintomatico della assenza di un identico disegno criminoso, necessario per riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 81 cpv. c.p.. Anche in questo caso, si tratta di una motivazione assolutamente coerente e che ha fatto corretta applicazione della norma penale.
6. Infondati sono pure i motivi presentati nel ricorso di LL AF.
Si deve innanzitutto rimarcare che il sindacato di legittimità si limita al riscontro dell'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, verificando cioè che sussista una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza alcuna possibilità di effettuare una diversa valutazione delle emergenze procedimentali, essendo limitati i vizi denunciabili, quanto alla motivazione, alla mancanza, alla contraddittorietà ovvero alla manifesta illogicità risultante dal testo o da altri atti del processo specificamente indicati. Ne consegue che le censure che vengono mosse nel ricorso, nei confronti di non condivise ricostruzioni dei fatti operate dai giudici d'appello, non possono trovare spazio in questa sede, trattandosi di valutazioni di merito, fondate sull'apprezzamento di circostanze di fatto, peraltro alternative rispetto a quelle contenute nella gravata sentenza che non appaiono affette da alcuna illogicità.
È, quindi, sulla base della ipotesi ricostruttiva dei fatti, così come effettuata nella sentenza impugnata, che deve essere valutata la correttezza del procedimento logico-argomentativo che ha portato a ritenere l'imputato responsabile del reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5.
Invero, il ricorrente, più che indicare le eventuali carenze o illogicità della motivazione risultante dal testo, ha proposto una integrale e alternativa rilettura dei fatti, la cui verifica imporrebbe a questa Corte di immergersi in una valutazione di merito che non le compete e che in questa sede non può essere effettuata. D'altra parte, la motivazione offerta dalla sentenza non presenta alcuna contraddittorietà, incongruenza o illogicità: i giudici d'appello hanno ritenuto il diretto coinvolgimento dell'imputato nel reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in concorso con LL e NA, sulla base di elementi probatori, anche di natura logica, costituiti dallo stesso atteggiamento che ha avuto l'imputato al momento in cui si è accorto dell'arrivo della polizia giudiziaria. In particolare: LL ha svolto la funzione di "palo", collocandosi fuori dall'abitazione per avvertire i complici, che si trovavano all'interno intenti a confezionare le dosi, di eventuali pericoli;
all'arrivo della polizia è corso ad avvertire i suoi amici;
è stato trovato all'interno dell'abitazione vicino al pensile - aperto - nel quale è stata rinvenuta la sostanza stupefacente. Sulla base di questi elementi la sentenza, con una motivazione che appare immune da vizi logici, ha sostenuto la responsabilità dell'imputato. Del tutto coerentemente è stata ritenuta l'inverosimiglianza delle giustificazioni offerte dalla difesa, secondo cui il LL si trovava fuori dell'abitazione ad attendere la fidanzata, evidenziando che rispetto a questa versione non trova alcuna spiegazione logica l'improvviso precipitarsi dell'imputato all'interno dell'abitazione, se non quello di avvertire i suoi complici.
6.1. Rispetto alla ricostruzione dei fatti così come contenuta nella sentenza non trova spazio neppure il motivo, riproposto anche in questa sede, con cui il ricorrente assume che la condotta contestatagli rientrerebbe nella fattispecie di cui all'art. 378 c.p.. La giurisprudenza ha rilevato come, in tema di illecita detenzione di stupefacenti, l'aiuto prestato "in corso d'opera" rientra nella fattispecie del concorso di persona nel reato, e non del favoreggiamento, quando vi sia la consapevolezza di contribuire anche in minima parte alla realizzazione di una condotta più articolata (Sez. 4, 6 febbraio 2007, n. 12793, Camera;
Sez. 4, 22 aprile 1997, n. 4243, Contaldo). Nella specie, i giudici hanno messo in rilievo come lo stesso imputato abbia ammesso di essere rimasto per un'ora all'interno dell'abitazione, da ciò desumendo che abbia concorso, per un lasso di tempo non insignificante, a detenere consapevolmente la droga, partecipando al confezionamento delle singole dosi. In ogni caso, il ruolo di "palo" svolto dall'indagato, funzionale a segnalare l'eventuale presenza della polizia, già di per sè giustifica una responsabilità a titolo di concorso nel reato di cui all'art. 73 D.P.R. cit.. Infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie del concorso di persone nel reato, il contributo concorsuale assume rilevanza non solo quando abbia efficacia causale, ponendosi come condizione dell'evento lesivo, ma anche quando assuma la forma di un contributo agevolatore, e cioè quando il reato, senza la condotta di agevolazione, sarebbe ugualmente commesso ma con maggiori incertezze di riuscita o difficoltà. Ne deriva che, a tal fine, è sufficiente che la condotta di partecipazione si manifesti in un comportamento esteriore che arrechi un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l'agevolazione dell'opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l'esecuzione, abbia aumentato la possibilità della produzione del reato (Sez. 5, 13 aprile 2004, n. 21082, Terreno;
Sez. 4, 22 maggio 2007, n. 24895, P.M. in proc. Di Chiara). Pertanto, deve riconoscersi che correttamente è stata esclusa l'ipotesi del favoreggiamento.
7. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati, con la condanna degli imputati al pagamento, in solido, delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2008