Sentenza 24 settembre 2014
Massime • 1
La qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa va desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta ad indagini, con la conseguenza che la persona offesa che ha reso alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371, comma secondo, lettera b), cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la Corte ha escluso che avesse assunto la qualità di indagato la parte offesa di un delitto di tentata estorsione, che, dopo aver riferito alla polizia giudiziaria di non aver identificato le persone che lo avevano minacciato, a seguito dell'ascolto delle intercettazioni in cui sosteneva di aver mentito ai Carabinieri, affermava di aver riconosciuto i responsabili del reato).
Commentario • 1
- 1. Abuso d'ufficio: non sussiste se l'impresa aggiudicataria assume successivamente lavoratoriAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 agosto 2023
La massima Non integra il delitto di abuso d'ufficio, nel caso di specie in violazione del divieto di commissione di opere in subappalto, la condotta, posta in essere da parte di un'impresa aggiudicataria di appalto pubblico, di assunzione di lavoratori a seguito di aggiudicazione, poiché tale condotta non mira a trasferire i rischi della realizzazione delle opere su soggetti privi dei requisiti previsti per legge, bensì tende ad acquisire nuova forza lavoro per la realizzazione delle opere, senza che sussista alcun obbligo di effettuare tali assunzioni in epoca precedente all'aggiudicazione. Vuoi saperne di più sul reato di abuso d'ufficio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/09/2014, n. 40575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40575 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 24/09/2014
Dott. TADDEI M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 2072
Dott. PELLEGRINO Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARRELLI PALOMBI R - rel. Consigliere - N. 27294/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE BI nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 28/11/2012 della Corte d'appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. CARRELLI PALOMBI DI MONTRONE Roberto Maria;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 28/11/2012 la Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Napoli del 18/12/2008 impugnata dal P.M., dichiarava PE BI colpevole del reato a lui ascritto al capo a) - art. 81 cpv. c.p., artt. 110 e 56 c.p., art. 629 c.p., commi 1 e 2 in relazione all'art. 628 cpv. c.p., D.L. n. 152 del 1991, art. 7, condannandolo alla pena di anni due e mesi otto di reclusione ed Euro 300,00 di multa.
1.1. La Corte territoriale accoglieva nei termini ora indicati l'appello proposto dal Procuratore Generale e dal Procuratore della Repubblica avverso la sentenza di primo grado che mandato assolto l'imputato dai reati allo stesso ascritti per non avere commesso il fatto.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, per mezzo del suo difensore di fiducia, sollevando i seguenti motivi di gravame:
2.1. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione all'art. 192 c.p.p., per non essersi ritenuto necessario un riscontro alle dichiarazioni della presunta persona offesa IA VA. Evidenzia che la questione attiene alla precisa qualificazione del soggetto che rende specifiche dichiarazioni, per poi ritrattarle ed al valore probatorio da darsi a quelle propalazioni.
2.2. violazione di legge e contraddittorietà della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 192 e 533 c.p.p., per non essersi raggiunta la prova certa circa la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato allo stesso ascritto con particolare riferimento alla valutazione delle dichiarazioni della presunta vittima del reato, che non sarebbero state sottoposte ad alcun vaglio critico.
2.3. violazione di legge, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per non essersi il ricorrente avvalso della forza intimidatrice di un'associazione camorristica.
2.4. violazione di legge nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 62 bis c.p.,
artt. 132 e 133 c.p., con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed ai criteri utilizzati per la determinazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso deve essere rigettato per essere infondati tutti i motivi proposti.
3.1. I primi due motivi proposti attengono entrambi, sotto un profilo diverso, alla valutazione dell'attendibilità della persona offesa. Quanto alla prima questione, inerente specificamente alla necessità o meno di riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, la Corte territoriale ha ricostruito la sequenza procedimentale che l'ha portata ad accogliere, sotto questo specifico punto, l'appello proposto dal Procuratore Generale, avverso la decisione di primo grado. In tal senso è stato dato atto che lo IA EN, in una prima dichiarazione alla Polizia giudiziaria, aveva dichiarato di non avere riconosciuto le persone che lo avevano minacciato;
successivamente però lo stesso, dopo avere ascoltato le intercettazioni nell'ambito delle quali aveva rivelato a tal GN EN di avere mentito ai Carabinieri, visionato nuovamente l'album fotografico, aveva riconosciuto nelle fotografie dell'attuale ricorrente e di IT AE le persone che lo avevano minacciato. Correttamente, quindi, la Corte territoriale ha escluso che in tale fattispecie concreta dovesse trovare applicazione la disposizione contenuta nell'art. 192 c.p.p., comma 3, ritenendo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di prime cure, non ricorrere l'ipotesi della persona indagata in un reato collegato ex art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Difatti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, condivisa dal Collegio, la qualità di indagato non può essere stabilita dal giudice in via presuntiva, in quanto essa deve essere desunta dall'iscrizione nell'apposito registro a seguito di specifica iniziativa posta in essere dal pubblico ministero o da un fatto investigativo, come l'arresto o il fermo, che qualifichi di per sè il soggetto come persona sottoposta alle indagini (sez. 1^ n. 24279 del 14/5/2003, P.M. in proc. Iannazzo, Rv. 225452). A ciò consegue che laddove, come avvenuto nel caso di specie, la persona offesa renda alla polizia giudiziaria versioni contrastanti sui fatti, la stessa non può, per ciò solo, essere considerata indagata di favoreggiamento personale, reato da intendersi collegato a quello per cui si procede, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b). Difatti, nel caso di specie, non risulta che lo IA sia mai stato indagato, avendo i giudici di merito ritenuto, correttamente, di applicare la causa di non punibilità prevista dall'art. 376 c.p., così come costantemente affermato da questa Corte di legittimità;
in tal senso si è appunto ritenuto che, ai fini della verifica della qualità di testimone o di indagato di reato connesso e della conseguente valutazione di utilizzabilità delle dichiarazioni rese, il giudice deve tenere conto di eventuali cause di giustificazione, ove queste siano di evidente ed immediata applicazione senza la necessità di particolari indagini o verifiche (sez. 1^ n. 41467 del 18/7/2013, Rocca, Rv. 257602). Alla luce delle considerazioni sin qui svolte deve ritenersi che, correttamente, la Corte territoriale, in applicazione del costante indirizzo di questa Corte di legittimità, ha escluso che, nel caso di specie, le dichiarazioni della persona offesa dovessero essere, in forza della previsione contenuta nell'art. 192 c.p.p., comma 3, riscontrate da altri elementi idonei a confermarne l'attendibilità. Quanto poi al profilo evidenziato nel secondo motivo proposto, inerente il comunque dovuto vaglio critico di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appare conforme al costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, in base al quale, il convincimento sull'attendibilità della persona offesa, in quanto sostenuto da congrua e logica motivazione, non può soffrire censure di legittimità (sez. 2^ n. 3438 del 11/6/1998, Rv. 210937). Inoltre, sulla base della costante giurisprudenza di questa Corte (sez. 4^ n. 16860 del 13/11/2003, Rv. 227901; sez. 4^ n. 44644 del 18/10/2011, Rv. 251661), avvalorata da un recente intervento delle sezioni unite (sez. U n. 41461 del 19/7/2012, Rv. 253214), le regole dettate dall'art. 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, come avvenuto nel caso di specie, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, verifica che, in tal caso, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Ed a tali canoni di valutazione si è rifatta la Corte territoriale nel pervenire ad un giudizio di attendibilità di quanto riferito dalle persona offesa, avendo considerato, altresì, le risultanze dell'intercettazione della conversazione captata all'interno di un'autovettura nel corso della quale lo IA affermava di avere riconosciuto le persone responsabili dell'azione delittuosa in suo danno, in quanto si trattava di soggetti che aveva visto più volte in Boscotrecase.
3.2. Passando al terzo motivo di ricorso, inerente l'applicazione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, rileva, al riguardo, in via preliminare il Collegio che la norma configura due diverse ipotesi di circostanze aggravanti: la prima si applica al reato commesso da un soggetto, appartenente o meno all'associazione di cui all'art. 416 bis c.p., che si avvale del metodo mafioso;
tale è quella condotta idonea ad esercitare una particolare coartazione psicologica fatta di intimidazione su un numero determinato o indeterminato di persone. Non deve formare oggetto di prova ai fini dell'integrazione dell'aggravante l'esistenza dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente avere ingenerato nella vittima del reato la consapevolezza che l'agente appartenga a tale associazione. In questo senso si è espressa questa Corte nell'individuare la ratio della circostanza aggravante in argomento: "La ratio della disposizione di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7, non è soltanto quella di punire con pena più grave coloro che commettono reati utilizzando metodi mafiosi o con il fine di agevolare le associazioni mafiose, ma essenzialmente quella di contrastare in maniera più decisa, stante la loro maggiore pericolosità e determinazione criminosa, l'atteggiamento di coloro che, siano essi partecipi o meno in reati associativi, si comportino da mafiosi, oppure ostentino in maniera evidente e provocatoria una condotta idonea ad esercitare sui soggetti passivi, quella particolare coartazione o quella conseguente intimidazione, propria delle organizzazioni della specie considerata" (sez. 6^ n. 582 del 19.2.1998, Rv. 210405). Invece la seconda ipotesi di circostanza aggravante, richiedendo, per la sua integrazione, che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso, implica necessariamente l'esistenza reale e non semplicemente supposta di essa (sez. 1^ n. 1327 del 18.3.1994, Rv. 197430). Ma non dovrà essere provata l'effettiva agevolazione dell'associazione mafiosa, essendo sufficiente accertare l'oggettiva finalizzazione dell'azione all'agevolazione del gruppo criminale e non già a favorire soltanto un partecipe di detto gruppo.
Ora dalla motivazione della sentenza impugnata emerge in modo evidente che si è fatto riferimento alla circostanza aggravante in argomento così come delineata nella prima fattispecie astratta sopra descritta.
In tale direzione la Corte territoriale ha valorizzato il tenore delle minacce profferite ritenute, ragionevolmente, evocative di un metodo riconoscibile come mafioso connesso al potere di "... controllare un determinato territorio e della forza di impedire anche a liberi cittadini di svolgere attività imprenditoriali e lavorative in un determinato territorio dello Stato". Rileva al riguardo il Collegio che trattasi di valutazione in fatto che, essendo adeguatamente motivata in modo immune da contraddittorietà o manifeste illogicità, si sottrae al sindacato di legittimità. Ed inoltre la valutazione effettuata si pone in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, dovendosi, in primo luogo, prendere atto della natura oggettiva dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, attenendo la stessa ad una modalità dell'azione rivolta ad agevolare un'associazione di tipo mafioso o ad avvalersi del metodo proprio di questa, a ciò conseguendo che la stessa si trasmetta a tutti i concorrenti nel reato (sez. 6^ n. 19802 del 22/1/2009, Rv. 244261) e ciò vale con particolare riferimento al ruolo ricoperto nell'azione da parte del PE che si trovava in compagnia dell'IT, il quale aveva avanzato la richiesta estorsiva;
e quindi considerare che per la configurabilità della stessa, nella sottospecie dell'utilizzazione del metodo mafioso, non è necessario che sia stata dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione a delinquere, essendo sufficiente che la violenza o minaccia assumano veste tipicamente mafiosa (sez. 1^ n. 16883 del 13/4/2010, Rv. 246753; sez. 1^ n. 5881 del 4/11/2011, Rv. 251830). Il motivo di ricorso per quanto detto va rigettato.
3.3. Quanto infine al trattamento sanzionatorio, di cui si occupa l'ultimo motivo proposto, la pena risulta essere stata correttamente determinata in misura prossima ai minimi edittali, facendo applicazione dei criteri dell'adeguatezza e della proporzionalità della sanzione irrogata rispetto alla gravita del fatto ed all'accertata utilizzazione del metodo mafioso, ritenuta implicitamente incompatibile con una mitigazione del trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 62 bis c.p.. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2014