Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In tema di illecita detenzione di stupefacenti, il discrimine tra la condotta che costituisca concorso nel reato e la condotta che invece dia luogo all'autonomo reato di favoreggiamento personale va rintracciato nell'elemento psicologico dell'agente, da valutarsi in concreto, per verificare se l'aiuto da questi consapevolmente prestato ad altro soggetto, che ponga in essere la condotta criminosa costitutiva del reato permanente, sia l'espressione di una partecipazione al reato oppure nasca dall'intenzione - manifestatesi attraverso individuabili modalità pratiche - di realizzare una facilitazione alla cessazione del reato. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto, sulla base dell'analisi delle contingenze di fatto così come emergenti dalla sentenza di merito, che entrambi gli imputati, ancor prima che si concretizzasse il tentativo - da parte del preteso favoreggiatore - di lanciare la droga dalla finestra, avessero concorso per un lasso di tempo non insignificante a detenere consapevolmente la droga medesima).
Commentario • 1
- 1. La detenzione di sostanze stupefacenti: tra favoreggiamento e responsabilità concorsualeIlenia Vitobello · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2007, n. 12793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12793 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 06/02/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana Giovanna - Consigliere - N. 151
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 027173/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CAMERA ASSUNTA, N. IL 29/05/1950;
2) ESPOSITO CHESIA, N. IL 02/04/1983;
avverso SENTENZA del 15/02/2005 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
ed in subordine il suo rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli ha affermato la penale responsabilità di Camera Assunta ed TO CH in ordine al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. L'imputazione attiene alla detenzione, in concorso con FO AN, di 1.003 grammi di cocaina.
La pronunzia è stata confermata dalla Corte d'Appello di Napoli. Ricorrono per cassazione le imputate deducendo:
1. mancanza, erroneità e genericità della motivazione. Si afferma che la Corte ha disatteso radicalmente le doglianze espresse nei motivi di gravame, adottando una decisione che è frutto di prevenzione nei confronti delle ricorrenti. Si deduce altresì che la pronunzia non tiene in alcun conto l'atteggiamento degli agenti di polizia nel corso dell'operazione di polizia;
e trascura il contrasto con le leggi della fisica delle dichiarazioni dibattimentali di due degli operanti. La pronunzia viene ritenuta incoerente poiché non spiega perché la TO si affanna nel disfarsi della droga, mentre il FO, reo confesso in ordine alla detenzione della droga, rimane passivo.
2. Violazione della legge penale. La Corte - si afferma - ha escluso la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di favoreggiamento personale, assumendo che la condotta posta in essere dalle ricorrenti si caratterizzasse per un elemento soggettivo di concorsualità nella detenzione e non di aiuto al FO. Tuttavia tale conclusione non è fondata su concludenti elementi di fatto. Non vi è prova che lo stupefacente si trovasse nell'abitazione prima che il FO vi facesse ingresso;
ne' che le due donne abbiano cooperato nella detenzione illecita. Quanto alla TO, la Corte ha omesso di considerare che l'illuminazione pubblica era insufficiente e non consentiva agli agenti di scorgere le fattezze della persona che, asseritamene, si affacciò al balcone per buttare in terra la cocaina. Nè si spiega perché la donna, dopo essersi accorta che sotto le finestre poste da un lato dell'appartamento erano presenti agenti di polizia, si sia recata ad un'imposta sita nel lato opposto ed abbia buttato in terra la droga senza appurare se pure da quella parte fossero presenti altri agenti.
Quanto alla Camera, si assume che è priva di dimostrazione la circostanza, ritenuta decisiva dalla Corte, dell'attesa per molti minuti prima di aprire la porta, nonostante gli agenti bussassero in continuazione.
In ogni caso, per ambedue manca la dimostrazione della cooperazione nella detenzione illecita;
dovendosi ritenere che lo stupefacente sia stato portato in casa dal FO pochi momenti prima dell'intervento di polizia e che le imputate si siano rese conto dell'esistenza della cocaina dallo stesso FO che invocava il loro aiuto all'atto dell'intervento di polizia. Tale ricostruzione degli decadimenti conduce a configurare il reato di favoreggiamento di cui all'art. 378 c.p. in luogo di quello di concorso nella detenzione illecita dello stupefacente.
Il motivo di ricorso inerente alla motivazione della pronunzia appare del tutto generico e tenta di riproporre questioni di merito, sottratte al sindacato di legittimità. Del resto la Corte d'Appello ha analizzato le emergenze probatorie ricostruendo in modo dettagliato gli accadimenti. A seguito di informazione confidenziale, fu avviata perquisizione domiciliare dell'alloggio occupato dalle ricorrenti. Due agenti sì recarono alla porta di casa e bussarono. Ricevettero risposta da una donna che chiedeva di attendere, dovendosi vestire. L'attesa durò circa dieci minuti. Quando la stessa (successivamente identificata nella Camera Assunta) aprì l'ingresso si mostrò indossando una vestaglia. All'interno dell'alloggio sì trovavano la figlia, TO CH ed il convivente di costei, appunto il FO. In quel contesto, poco prima, alcuni agenti appostati in strada poterono osservare una donna dai capelli lunghi e vestita di grigio che si affacciò ad un balcone e, constatata la presenza dei militi sì ritrasse. Un agente, portatosi sul lato opposto dell'edificio potè osservare la stessa donna lanciare qualcosa da un'altra imposta. L'oggetto venne identificato in una busta contente la cocaina in imputazione. Le sue fattezze e l'abbigliamento furono riscontrati corrispondenti a quelli della TO.
Nel corso del processo il FO si è assunta l'intera responsabilità dell'illecito affermando che si trovava in strada in attesa di consegnare la droga al compratore quando si avvide della presenza di poliziotti nel rione e, temendo di non avere vie di fuga, si recò nell'abitazione della ragazza, gettando lo stupefacente dalla finestra. Le due donne hanno negato qualunque coinvolgimento nei fatti.
Pure il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte ha ponderato la condotta delle donne concludendo che la Camera ritardò ingiustificatamente l'apertura della porta poiché era già al corrente della presenza della droga in casa. Analoga consapevolezza aveva la TO che sì liberò della droga avendo quindi consapevolezza del luogo in cui essa era custodita;
giacché altrimenti essa sarebbe stata buttata dallo stesso FO.
La pronunzia conclude che tale condotta delinea il concorso nella detenzione della droga e non il reato di favoreggiamento. A sostegno s'invoca la giurisprudenza di questa Corte secondo cui, in costanza di detenzione illecita di sostanze stupefacenti, il reato di favoreggiamento non è configurabile atteso che nei reati permanenti qualunque agevolazione del colpevole, prima che la condotta di questi sia cessata si risolve inevitabilmente in un concorso quanto meno a carattere morale. Subito dopo, la pronunzia presta adesione pure ad altro indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui, nelle fattispecie come quella in esame, il giudice, per sceverare tra concorso nella detenzione e favoreggiamento, deve valutare l'elemento soggettivo. Nel caso esaminato le donne avevano consapevolezza dell'esistenza della droga in casa (autonomamente ricevuta o portata dal FO) prima ancora dell'intervento della Polizia, sicché la finalità della condotta non poteva che essere quella del concorso nella detenzione in attesa del suo spaccio.
La pronunzia, nonostante qualche sbandamento concettuale tra opposte tesi giurisprudenziali, è immune da censure. Peraltro, proprio alla luce delle differenti prospettazioni giurisprudenziali indistintamente evocate, appare necessaria qualche considerazione di principio, utile a valutare la correttezza della soluzione data dalla Corte d'appello alla questione inerente alla qualificazione giuridica del fatto. La giurisprudenza di questa Corte fa registrare un indirizzo largamente prevalente secondo cui, nel caso di detenzione illecita di stupefacenti, reato a condotta permanente, non è configurabile il delitto di favoreggiamento, in quanto qualunque agevolazione del colpevole, in costanza di tale condotta, si risolve inevitabilmente in un concorso quantomeno morale con il colpevole;
mentre il fine che si intende conseguire con la detenzione della droga è irrilevante, sicché è configurabile tale reato e non quello di favoreggiamento nella condotta di chi abbia conseguito la materiale disponibilità della droga anche solo per aiutare taluno ad eludere le indagini dell'autorità (Ad es. Cass. sez. IV, 8 marzo 2006, Rv. 233724 ; Cass. sez. VI, 17 dicembre 2003, Rv. 227986; Cass. sez. VI, 2 luglio 1994, RV. 198764; Cass. sez. VI, 21 gennaio 1994, RV. 196122). Un identico indirizzo giurisprudenziale si rinviene nell'ambito del reato di detenzione illegale di armi, che presenta indubbia affinità strutturale (Cass. Sez. I, 10 novembre 1992, RV. 192867). Un indirizzo minoritario, propostosi sempre in tema di violazione della disciplina degli stupefacenti, ritiene, invece, che se nel corso dell'azione relativa a reato permanente posto in essere da taluno, altri intervenga per prestare la propria opera, in quest'ultima condotta deve ravvisarsi alternativamente il concorso nel reato permanente o il delitto di favoreggiamento personale, secondo una concreta valutazione dell'elemento soggettivo. Il giudice di merito deve perciò portare il suo esame sull'animus dell'agente per accertare se in lui vi fosse l'intenzione di partecipare positivamente ali azione già posta in essere da altri oppure di aiutare il responsabile del reato ad eludere le investigazioni dell'autorità. Secondo tale indirizzo la configurabilità del delitto di favoreggiamento, sotto il profilo del rapporto cronologico con il reato principale, postula necessariamente che la commissione di quest'ultimo, nel suo momento iniziale, sia anteriore alla condotta assunta come favoreggiatrice, ma non anche che il reato principale sia già esaurito nell'atto in cui detta condotta viene posta in essere. Ne consegue che l'aiuto consapevolmente prestato a soggetto che perseveri attualmente nella condotta costitutiva di un reato permanente, da luogo generalmente a concorso in tale reato e non a favoreggiamento, a meno che tale aiuto, per le caratteristiche e per le modalità pratiche con le quali viene attuato, non possa in alcun modo tradursi in un sostegno o incoraggiamento dell'altro nella protrazione della condotta criminosa, ma al contrario costituisca soltanto una facilitazione alla cessazione di essa, sia pure al fine di tentare di ottenere l'impunità (Cass. VI, 6 giugno 1995, Rv. 202186). Il principio è stato ribadito pure in tema di detenzione illegale di armi (Cass. sez. VI, 21 settembre 2000, Rv. 220805). Tale contrasto è parte di un conflitto di maggiori dimensioni che caratterizza la giurisprudenza di questa Corte in tema di compatibilità tra reato permanente in atto e favoreggiamento;
e di individuazione dei criteri discretivi tra le due incriminazioni.
Particolarmente in tema di associazione per delinquere e sequestro di persona si è andato affermando un indirizzo che si trova in linea con le pronunzie da ultimo segnalate. Si è infatti affermato, in tema di sequestro di persona, che il reato è permanente a consumazione anticipata e quindi si deve ritenere commesso non già quando è cessata la permanenza, ma quando siano realizzati gli elementi costitutivi, cioè quando la vittima viene privata della sua libertà, attenendo la fase successiva all'esecuzione del reato. Pertanto è ipotizzabile il favoreggiamento personale anche se l'attività viene posta in essere durante la fase esecutiva del sequestro. Ai fini della distinzione tra ì due reati occorre fare riferimento all'elemento psicologico, cioè alla direzione ed al contenuto della volontà, al di là di un potenziale rapporto di causalità materiale tra azione e prosecuzione del reato presupposto (Così ad esempio Cass. sez. VI, 9 aprile 1998, Rv. 211783; Cass. sez. II, 9 maggio 1984, in Giust. Pen. 1985, II, p. 134; Cass. Sez. II, 14 giugno 1985, RV. 169749; Cass. sez. II, 27 luglio 1990, RV. 185008). Tale orientamento si è proposto pure in varie pronunzie in tema di associazione per delinquere (Così ad es. Cass. sez. I, 11 novembre 2003, Rv. 229990; Cass. sez. I, 28 settembre 1998, Rv. 211898; Cass. sez. VI, 29 novembre 1995, Rv. 203734; Cass. Sez. I, 11 agosto 1986, Rv. 173529; Cass. sez. VI, 7 aprile 1994, Giust. pen. 1995, II, p. 326).
Il tema è stato analizzato pure in dottrina. L'orientamento che enuncia l'incompatibilità tra favoreggiamento e reato permanente si ispira ad un antico insegnamento secondo cui la legge dice "dopo che fu commesso un reato"; quindi dopo la consumazione del reato o dopo la cessazione della permanenza. Prima, il fatto non può costituire che concorso nel reato.
Contro tale opinione sono state espresse critiche che appaiono risolutive: la dottrina rigorosa confonde nel reato permanente il momento commissivo col momento consumativo. Dopo che è stata posta in essere la situazione antigiuridica tipica di un illecito permanente il reato è commesso, cioè perfetto, anche se l'illecito si protrae nel tempo per effetto della condotta dell'agente. In conseguenza, l'intervento di un terzo volto a favorire l'autore del reato non sì risolve necessariamente in un apporto concreto alla protrazione dell'illecito e può quindi dar luogo al reato di favoreggiamento allorché l'aiuto prestato si risolva nella sottrazione alle ricerche e non costituisca un contributo alla perpetuazione della situazione antigiuridica. Appare quindi necessario considerare la direzione in cui si svolge l'azione: da un lato le condotte che danno un contributo al permanere della situazione illecita, dall'altro quelle che sono indirizzate solo sottrarre alle indagini l'autore del reato. Tale ordine di idee si rinviene pure in alcune delle pronunzie già indicate in tema di sequestro di persona.
Non si scorgono ragioni per non trasporre tale persuasivo indirizzo nell 'ambito degli illeciti in tema di violazioni della disciplina degli stupefacenti. Resta peraltro problematica l'individuazione dei criteri discretivi tra le due fattispecie. In linea con le considerazioni prima proposte, si delinea un primo passaggio inerente all'elemento obiettivo, fattuale, costituito dal possibile rilievo della condotta di aiuto ai fini della conservazione della situazione illecita insita nel reato permanente. Ove sia dato accertare che l'aiuto fornito al reo si risolva anche in un apporto causale alla protrazione dell'illecito permanente, e che quindi sia possibile collocare il fatto in ambedue le fattispecie di cui si parla, assume decisivo rilievo l'elemento psicologico, la direzione dell'azione di favoreggiamento. La condivisa giurisprudenza di questa Corte che ammette la compatibilita' tra favoreggiamento e reato permanente enfatizza il ruolo dell'elemento psicologico ai fini della distinzione tra le due figure. Tuttavia merita di essere rimarcato il prioritario e non minore ruolo discretivo dell'apporto causale dell'azione: per ritenere il concorso nell'illecito permanente occorre che si configuri un'influenza concreta e significativa sulla situazione illecita in atto.
Tale ordine concettuale, come si è accennato, può essere applicato in linea di principio anche a fattispecie come quelle in tema di detenzione illegale di stupefacenti o di armi. Tuttavia, occorre pure considerare che tali illeciti presentano una struttura assai semplificata rispetto a reati complessi come quelli associativi;
sicché una condotta di aiuto al reo si risolve di regola in un apporto alla protrazione della situazione antigiuridica. Peraltro, sebbene questo sia l'ordinario andamento delle cose, non può pregiudizialmente escludersi che l'aiuto prestato non incida positivamente sull'illecito, o addirittura sì risolva interamente in un apporto alla sua cessazione;
come nel caso, riscontrato nella prassi (Cass. VI, 6 giugno 1995, Rv. 202186), in cui l'agente, senza cooperare nella detenzione illecita, aiuti il detentore a disperdere la sostanza illecita nell'imminenza di un controllo di polizia. Nei casi dubbi un ruolo significativo assume, come si è già accennato, l'elemento psicologico. Si tratta di verificare l'esistenza del dolo di concorso nel reato permanente, che vale senza dubbio a colorare e caratterizzare situazioni dubbie, consentendo di distinguere tra l'una fattispecie e l'altra.
La pronunzia in esame, pure senza la compiuta consapevolezza dei complessi termini della questione, propone una soluzione del caso esaminato che si attiene alle considerazioni di principio sopra esposte. Infatti, sulla base dell'analisi delle contingenze che si sono sopra sintetizzate, essa ritiene, in modo immune da vizi logici, che le due donne, ancor prima che si concretizzasse il tentativo di liberarsi della sostanza lanciandola dalla finestra, abbiano concorso per un lasso di tempo sicuramente non insignificante nella detenzione illecita all'interno dell'appartamento. Tale cooperazione era consapevole, e quindi era sorretta dal dolo di concorso.
Il ricorso deve essere dunque rigettato. La pronunzia deve essere tuttavia annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio alla luce della più favorevole disciplina derivante dal testo novellato del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 introdotto dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio alla Corte d'appello di Napoli, altra sezione. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007