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Sentenza 29 ottobre 2024
Sentenza 29 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2024, n. 27937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27937 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso n. 287/2019 r.g. proposto da: LD s.p.a., in persona del rappresentante p.t., dott. Paolo LD, IN s.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Paolo LD, Societé d’Enterprises LD au Congo (AC) S.p.r.l. (Già EA S.p.a.r.l.), in liquidazione, in persona del legale rappresentante dott. ER EO, Association Momentanée RE, in persona del legale rappresentante dott. ER EO;
tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente dall’Avv. Prof. Diego Corapi e dall’Avv. Vittorio Cappuccilli gusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Flaminia, n. 318. - ricorrenti - Civile Sent. Sez. 1 Num. 27937 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 29/10/2024 2 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio contro Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6319/2018, depositata in data 9 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Postiglione, che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i motivi del ricorso udita, per la ricorrente, l’Avv. Vittorio Cappuccilli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il Ministero controricorrente, l’Avvocatura dello Stato, nella persona dell’Avv. Francesco Meloncelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato l’8 settembre 1998 le società LD s.p.a., GE s.p.a., IN s.r.l., Ispema s.r.l., EA s.p.a. e la Association Momentanée RE, chiedevano la condanna del Ministero del Tesoro al pagamento dell’indennizzo loro dovuto ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 29 gennaio 1994, per i beni perduti dalla RE a seguito delle violente sommosse verificatesi nello ZA tra il mese di settembre 1991 e il mese di gennaio 1993. In particolare, esponevano che per l’esecuzione di una serie di contratti d’appalto, commissionati dalla Regie de Distribution d’eau (REGIDESO) e dall’Office des Routes, la LD s.p.a. e la EA S.p.r.l. (poi AC) avevano costituito la RE, assumendo quote di partecipazione rispettivamente del 75% e del 25%. Allegavano che la LD s.p.a. era 3 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio proprietaria per il 60% della società LD IO inc., mentre la restante quota della LD IO era posseduta da TU s.p.a., controllata al 100 % dalla GE IO Ltd, a sua volta controllata al 100% dalle società GE s.p.a., IN s.r.l. e Ispema s.r.l., e che la LD IO Inc aveva a sua volta una partecipazione in EA nella misura del 98,26% del capitale sociale. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2 luglio 2003, n. 21628 accertava la legittimazione attiva di LD s.p.a., mentre reputava la carenza di legittimazione attiva per la GE s.p.a., per la Ispema s.r.l., per la IN s.r.l., per la EA (poi AC) e per la Association Momentanée RE. Liquidava, pertanto, esclusivamente in favore della LD s.p.a., quale titolare di partecipazioni azionarie nella associazione temporanea di imprese RE, con sede in ZA, l’indennizzo riconosciuto dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, per la perdita di beni all’estero, a causa di tumulti popolari, la somma di euro 3.653.352,38, pari al 75% di euro 4.871.136,51. 3. Avverso tale sentenza proponevano appello la LD s.p.a., la IN s.r.l., la Seac e la RE, mentre restava contumace la GE, chiedendo accertarsi la sussistenza della legittimazione attiva anche delle altre società. Inoltre, chiedevano l’accoglimento della domanda nella sua interezza (era stato escluso il credito relativo ai lavori della strada Kamanyola-Ulvira, in quanto riguardava un rapporto contrattuale non richiamato in citazione). 3.1. Proponeva appello incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), evidenziando che, in realtà, la RE era una società straniera e, quindi, non aveva diritto all’indennizzo. 4. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3944 del 2009, accertava che la sentenza di prime cure era passata in giudicato con riferimento alla società Ispema, che era rimasta contumace;
rigettava gli appelli principale ed incidentale delle società, respingendo le richieste di indennizzo di LD, IN, AC e RE. Inoltre, accoglieva l’appello del Ministero, reputando che la legge n. 98 del 1994 aveva solo natura interpretativa, con riferimento alle precedenti leggi n. 16 del 1980 e n. 135 4 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio del 1985, non consentendo la liquidazione ed il riconoscimento di indennizzi per eventi verificatisi successivamente all’ambito temporale delle leggi menzionate (2 settembre 1985). 5. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9849 del 15 giugno 2012, accoglieva entrambi i motivi di ricorso presentati dalle società LD, IN, AC, in liquidazione, e RE. In particolare, quanto alla insussistenza del giudicato nei confronti della società Ispema, evidenziava che, in realtà, con atto di fusione del 12 dicembre 2000, la IN aveva incorporato la GE, come pure la Ispema, divenendo unica società azionista della TU. Inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso per cassazione, riteneva la natura innovativa della legge n. 98 del 1994, che prevedeva l’indennizzo, quindi, anche per eventi successivi all’anno 1985, verificatisi nello ZA, a seguito dei tumulti popolari. In realtà, la legge n. 98 del 1994, conteneva sia disposizioni da intendersi quali “interpretazione autentica” delle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, sia disposizioni innovative. La parte interpretativa si fermava al riconoscimento dell’indennizzo anche per la perdita dell’avviamento dell’attività di cui gli interessati erano titolari, mentre la portata innovativa concerneva il riconoscimento dell’indennizzo, non solo per provvedimenti di confisca presi dall’autorità amministrativa straniera, ma anche per tumulti o eventi sopravvenuti alla legge n. 135 del 1985. Inoltre, l’individuazione di un termine per la formulazione della richiesta indennizzo era un corollario ineludibile, necessario ad attuare il diritto riconosciuto per la perdita di beni ZA per i fatti avvenuti nel periodo tra il 1991 e il 1993. Tale termine doveva essere indicato in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 98 del 1994. 6. Le società presentavano atto di citazione in riassunzione chiedendo dichiararsi la legittimazione attiva di tutte le società, in quanto tale motivo di gravame non era stato esaminato nel primo giudizio. Inoltre, chiedevano il rigetto dell’appello formulato dal Ministero dell’economia e l’accoglimento dei loro appelli principale ed incidentale. 5 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio 7. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2018, n. 6319, evidenziava che non poteva essere posta nuovamente in discussione la questione, ormai risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza del 15 giugno 2012, n. 9849, in ordine alla portata innovativa dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge n. 98 del 1994. Tuttavia, rigettava la domanda delle società sulla base di ulteriori argomentazioni. Precisava che il concetto di «titolarità indiretta» non poteva essere limitato ai casi di interposizione, ma doveva essere esteso anche al caso delle partecipazioni (da parte di soggetto di nazionalità italiana) delle quote di una società (con sede nello Stato estero, luogo dell’evento dannoso), che abbia subito perdite di diritti o di beni. In teoria, dunque, le società italiane, con partecipazione diretta o indiretta in RE, avrebbero avuto il diritto all’indennizzo per le perdite subite da RE. Tuttavia, come anche già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19168 del 2015, resa tra l’altro proprio nei confronti dell’LD e della IN (contro il Ministero), nel caso di partecipazioni in società, la perdita subita dei singoli soci partecipanti non necessariamente coincide con analoghe riduzioni del patrimonio sociale. Era necessario fornire la prova in ordine alle perdite realmente determinatesi nel patrimonio delle società ricorrenti, escludendosi la possibilità di commisurare il beneficio al valore dei beni e dei crediti già spettanti alla società partecipata. Tra l’altro, non poteva dubitarsi che la RE costituiva un «autonomo soggetto giuridico, con proprio e distinto patrimonio rispetto alle società partecipanti (e ciò a differenza di quanto accade nel diritto italiano ove alle associazioni temporanee di impresa viene comunemente negata la soggettività giuridica ed attribuita esclusiva legittimazione anche processuale alla mandataria)». La qualità di soggetto giuridico autonomo in capo a RE poteva dedursi dallo stesso svolgimento processuale della vicenda, in quanto RE risultava parte nel processo, «senza che al riguardo siano sorte contestazioni sino al giudizio svoltosi dinanzi la Corte di legittimità». 6 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Tale autonomia soggettiva originava anche dalle clausole dell’atto costitutivo della RE, in quanto: vi era la previsione di organi dell’ente «dotati di potere rappresentativo nei confronti di terzi (art. 8 dello statuto)»; dai bilanci di esercizio redatti annualmente da RE, con caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei bilanci societari, poteva «ricavarsi anche la sussistenza di un distinto ed autonomo patrimonio sociale rispetto a quello dei soci»; vi era il potere da parte degli organi direttivi «di procedere alla ripartizione degli utili (art. 10 dello statuto)»; ai sensi dell’art. 5 dell’atto costitutivo «le società partecipanti si obbligavano a fornire all’associazione momentanea i mezzi finanziari per far fronte all’esecuzione dei lavori»; «alcuno dei contendenti ha mai sollevato contestazioni sulla piena conformità ed adesione delle previsioni dell’atto costitutivo rispetto alla legislazione vigente all’epoca nello ZA»; la previsione dell’art. 3 dell’atto costitutivo relativa a possibili «”ulteriori lavori dello stesso tipo nella stessa regione” e le “clausole addizionali” […] che contemplavano l’esecuzione di singoli ulteriori appalti assegnati alle società partecipanti, consente di ritenere che la costituzione della detta associazione momentanea si atteggiava in realtà come un agile strumento di natura societaria, comunque provvisto di propria soggettività e patrimonio, per la gestione per un periodo di tempo che non è necessariamente determinato, di una serie, per così dire aperta, di appalti assegnati dalle autorità zairesi nella regione»; la sussistenza di un’autonoma soggettività giuridica di RE risultava pacifica tra le parti;
l’originaria «domanda in sede amministrativa venne proposta proprio soltanto dalla RE». Pertanto, seguendo l’indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 19168 del 2015, «l’allegazione e la prova dei danni subiti dalla partecipata, non è di per sé sufficiente a provare i danni subiti dalle partecipanti», mentre nella specie «le attrici società 7 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio italiane […] si sono limitate ad allegare i danni e le perdite subite da RE, contravvenendo all’arresto della suprema Corte, secondo cui tali elementi, non sono sufficienti “…di per sé a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, e tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio”». Dovevano poi essere rigettate le domande proposte dalle parti non aventi nazionalità italiana, non riconoscendo la legge il diritto all’indennizzo in questione, se non ad enti o persone di nazionalità italiana. 8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società LD s.p.a., IN s.r.l., AC (già EA s.p.a.r.l.), in liquidazione, con sede in Repubblica Democratica del Congo (già ZA), la RE, con sede nella Repubblica Democratica del Congo (già ZA). 9. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze. 10.Con ordinanza del 2/5/2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in ragione della sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e dell’assenza di precedenti specifici. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzo di perdite subite all’estero da soggetti di nazionalità italiana, in relazione all’art. 360, 8 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio primo comma, n. 3, c.p.c. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». In particolare, la Corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione ad agire delle società italiane, che hanno partecipazioni societarie all’estero, e segnatamente nello ZA, che hanno subito danni a seguito di tumulti avvenuti negli anni 91-93. Tuttavia, ha respinto le domande di tali società, titolari di quote di partecipazione nella RE, osservando che quest’ultima costituirebbe un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle società ad essa partecipanti, titolare di un proprio patrimonio e privo di nazionalità italiana. Le società attrici - LD e IN - si sarebbero limitate ad allegare e provare i danni subiti dalla RE, a quest’ultima essendo - in tesi - riferibili beni e diritti perduti. Il pregiudizio subito dai soci di nazionalità italiana non corrisponderebbe alla perdita subita dalla società partecipata per effetto della diminuzione del suo patrimonio sociale. La riduzione del patrimonio sociale non sarebbe sufficiente a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, in relazione al valore delle quote. Tale decisione sarebbe erronea ed illegittima per violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, nonché di quelle in materia di indennizzo di perdite subite all’estero da soggetti di nazionalità italiana. Dopo aver richiamato le clausole dell’atto costitutivo della RE, oltre alle clausole addizionali all’originario contratto del 15 novembre 1984, le ricorrenti deducono la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in quanto l’elemento letterale deve essere considerato alla luce degli ulteriori criteri interpretazione, come quello funzionale ex art. 1369 c.c. e quello dell’interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c., oltre al principio per cui le clausole del 9 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio contratto vanno valutate in coerenza con la ragione pratica o causa concreta ex art. 1369 c.c. In particolare, dunque, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le previsioni dell’atto costitutivo della RE erano state trascritte nel ricorso: in base al dato testuale precisavano che gli appalti erano stati assegnati alle società partecipanti;
queste ultime restavano direttamente obbligate verso l’autorità committente (art. 5, comma 2); oggetto della RE era esclusivamente l’esecuzione dei lavori (art. 3). Valutando le clausole nel loro complesso, in funzione della loro «causa concreta», emergeva che i rapporti contrattuali derivanti dagli appalti acquisiti facevano capo direttamente alle società partecipanti, tanto che l’oggetto sociale della RE era limitato alla mera esecuzione dei lavori oggetto di tali appalti e che i mezzi finanziari necessari a tal fine dovevano essere forniti proprio dalle società partecipanti (art. 5, comma 3). Tra l’altro tali clausole escludevano che la RE avesse diretta e autonoma responsabilità contrattuale verso l’autorità committente. La RE non si sostituiva alle società ad essa partecipanti nei rapporti giuridici derivanti dagli appalti, essendo stata costituita esclusivamente per la conduzione della fase esecutiva dei lavori, senza assumere un’autonoma responsabilità patrimoniale verso l’autorità committente e verso i terzi. La RE operava come mandataria, «secondo uno schema noto anche alla normativa italiana in materia di appalti pubblici», in base al quale, ove le imprese appaltatrici riunite in associazione temporanea costituivano la società consortile per l’esecuzione dei lavori, tale società - pur dotata di vera e propria personalità giuridica - non si sostituisce alle prime nella titolarità dell’appalto e delle 10 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio relative previsioni giuridiche, limitandosi a subentrare nella esecuzione totale o parziale dell’appalto. La RE era, dunque, solo uno strumento operativo delle società ad essa partecipanti per l’esecuzione dei lavori oggetto degli appalti acquisiti. La RE, non avendo assunto la titolarità dei contratti d’appalto in sostituzione della società partecipanti, non era subentrata nella titolarità di beni, diritti ed interessi attinenti alle attività di gestione ed esecuzione degli appalti stessi, sicché le perdite di detti beni, diritti ed interessi «sono di pertinenza esclusiva delle società partecipanti, e non della RE, costituita quale strumento operativo per il mero svolgimento della fase esecutiva degli appalti». Parimenti di pertinenza delle società partecipanti era l’indennizzo previsto dalle leggi n. 16 del 1980 e n. 98 del 1994. Vi sarebbe poi un ragionamento «palesemente irragionevole ed illogico», per cui, pur configurandosi la RE quale mero strumento per la gestione degli appalti, tuttavia, le perdite di beni e diritti pertinenti a detti appalti «sarebbero state invece riferibili direttamente in capo alla RE». 2. Nel secondo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi di perdita di beni e diritti subiti all’estero da soggetti di nazionalità italiana, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La sentenza del giudice d’appello ha affermato di aver fatto applicazione dei principi di diritto di cui alla sentenza n. 19168 del 2015 della Corte di cassazione, per la quale, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di indennizzo di perdite - da parte di 11 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio soggetti di nazionalità italiana -, collegate alla partecipazione in società con sede in paesi diversi dall’Italia, «la perdita sofferta dei singoli soci non necessariamente coincide con la diminuzione del patrimonio sociale della società partecipata». Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha affermato che «nel presente giudizio sarebbero stati allegati e provati soltanto danni e perdite subite dalla RE», in quanto la diminuzione del patrimonio dell’associazione «non sarebbe idoneo a dimostrare l’esistenza di un corrispondente danno in capo alla società ad essa partecipanti e ad esprimerne l’entità». In realtà, per le ricorrenti la «titolarità indiretta» di un bene o di un diritto sussiste quando un soggetto, pur non essendo formalmente investito della relativa posizione giuridica, è comunque in grado di esercitare poteri e facoltà che gli consentono ugualmente di disporre e di avvalersi del bene del diritto. La partecipazione alla società, da un lato attribuisce l’esercizio di poteri sociali che vanno incidere sulla gestione dei cespiti, dall’altro, assume un valore patrimoniale che riflette il valore di tali cespiti. Sui criteri da applicare per determinare il valore della perdita subita dal socio, in caso di titolarità indiretta di beni e diritti per il tramite di una società partecipata con sede all’estero, si sarebbe già pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 26676 del 28 novembre 2013. Tale decisione aveva definito una fattispecie in cui un cittadino italiano, titolare del 95% del capitale sociale di una società con sede in ZA, aveva subito la perdita di beni nei tumulti del settembre 1991/gennaio 1993, vedendosi riconosciuto dai giudici di merito un indennizzo pari al 100% «dei beni perduti (dei quali, come detto, era proprietaria la società partecipata di nazionalità zairese)». 12 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio La Corte di cassazione ha stabilito che la liquidazione così come operata era illegittima, in quanto il cittadino italiano «era invece proprietario del solo 95% del capitale sociale» della società estera e che quindi a suo favore non si poteva «liquidare alcuna somma eccedente la sua quota di titolarità del patrimonio sociale, pari al 95% di quest’ultimo, dovendosi indennizzare il solo danno subito, che è ovviamente proporzionale alla sua quota di contitolarità del patrimonio, e non pari a quest’ultimo per l’intero». Pertanto, al cittadino italiano non competeva nulla in più «della quota di titolarità dei beni perduti», da computarsi in base al valore dei beni stessi. L’indennizzo, dunque, dovrebbe essere pari «ad una quota del valore dei beni o diritti perduti corrispondente alla quota detenuta nel capitale sociale della società estera». Il giudice di merito avrebbe allora errato, ponendosi in contrasto con l’art. 1 della legge n. 16 del 1980, laddove ha affermato che, in caso di richiesta di indennizzo da parte di un soggetto di nazionalità italiana, titolare di quote in una società partecipata per ragioni di cui sopra, «la perdita da lui subita non coincide con il valore dei beni o diritti andati perduti». In realtà, infatti, l’art. 1 della legge n. 16 del 1980 prevede che i cittadini italiani e le società italiane «titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti ed interessi» perduti all’estero hanno diritto all’indennizzo per tali perdite e l’art. 5 della medesima legge dispone che l’indennizzo deve essere calcolato in base ai «prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate». Tale normativa, allora, non prevedrebbe alcuna differenza tra le diverse forme di titolarità - diretta o indiretta - di beni o diritti andati perduti: in entrambe dovrebbe applicarsi la medesima disciplina e 13 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio l’indennizzo dovrebbe perciò essere rapportato «al valore di beni e diritti perduti». La normativa in esame, dunque, darebbe espressa rilevanza alla titolarità indiretta di beni, diritti o interessi, intendendo riconoscere, per evidenti ragioni di equità, l’indennizzo per la perdita di cespiti aventi collocazione all’estero anche a soggetti italiani «non muniti della titolarità formale di tali cespiti, ma investiti di forme di controllo di fatto, ivi incluse le forme di controllo indiretto attuate mediante partecipazioni in società o associazioni straniere». Tale conclusione non potrebbe essere contrastata con l’osservazione per cui «la coincidenza tra la diminuzione patrimoniale subita dal socio e quella sofferta dalla società partecipata sarebbe esclusa dall’autonomia del patrimonio di tale società rispetto a quello dei soci, per cui non essendo configurabile una diretta ripercussione di effetti e vicende tra le due sfere economiche, la perdita di beni o diritti da parte della società potrebbe produrre effetti dannosi in capo al socio soltanto ove si rifletta negativamente sul valore della quota di partecipazione (e nei limiti di tale riflesso)». Tali principi però si scontrerebbero con la disposizione specifica in materia di titolarità indiretta di beni e diritti, prescindendo dalla distinzione tra patrimonio del socio e quello della società partecipata, assicurando un indennizzo commisurato al valore dei beni perduti anche nel caso in cui tali cespiti siano controllati da un soggetto di nazionalità italiana attraverso la società partecipata con sede all’estero investita della formale proprietà dei beni. 3. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. nella interpretazione della domanda attrice, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 14 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Per il giudice di merito la riduzione patrimoniale subita dalla società estera non sarebbe sufficiente ad attestare l’esistenza di una corrispondente perdita a carico del socio, né tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio. Nella specie, sarebbero state allegate e provate esclusivamente le perdite di beni e diritti subite dalla RE, senza alcun riferimento alle perdite subite dalle società di diritto italiano titolari delle quote di partecipazione della RE. La Corte d’appello avrebbe violato e falsamente applicato le norme sulla interpretazione dei contratti, con riferimento alle clausole dell’atto costitutivo della RE che delineano la posizione di tale associazione rispetto alla titolarità di beni e diritti afferenti agli appalti eseguiti. In sostanza, non sarebbe stata correttamente interpretata la domanda giudiziale delle società, mentre sussisteva il potere dovere del giudice di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa formulata in giudizio, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti processuali, ma anche dalla natura delle vicende e questioni rappresentate dalla parte, nonché da provvedimento in concreto richiesto. La domanda presentata dalle società attrici, stante il suo tenore letterale ed il suo obiettivo contenuto sostanziale, avrebbe ad oggetto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla legge n. 98 del 1994, ma non «dettaglia» le modalità secondo cui calcolare l’indennizzo; la pretesa formulata includerebbe «anche la richiesta di un indennizzo commisurato alla riduzione del valore delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dalle società attrici nella RE». Le società, dunque, hanno chiesto al Tribunale di Roma, in termini generali, la condanna del Ministero a corrispondere l’indennizzo 15 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio dovuto, formulando la richiesta di condanna del Ministero a corrispondere determinati importi «desunti dal valore di beni e diritti perduti, soltanto al fine di indicare un criterio di liquidazione dell’indennizzo, e non allo scopo di enucleare un petitum unico e esclusivo». Tanto è vero che sarebbe stata chiesta la condanna del Ministero al pagamento delle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia, svincolando la domanda da un diretto collegamento con il valore economico di detti beni e diritti. Il riferimento alla perdita di beni era stato utilizzato solo come criterio di calcolo dell’indennizzo richiesto. Del resto, il valore della partecipazione societaria costituirebbe «espressione e riflesso del valore dei beni e diritti in tesi riferibili alla società, o all’associazione, e delle relative variazioni patrimoniali». 4. Con il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti si dolgono della «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto internazionale privato dettate dagli articoli 14,25 e 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di associazioni ed enti privati, obbligazioni contrattuali ed accertamento della legge straniera applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il giudice d’appello ha respinto le domande delle società attrici di diritto italiano considerando che la RE costituirebbe un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle società partecipanti e titolare di un proprio patrimonio, mentre le attrici si erano limitate ad allegare e provare i danni subiti dalla RE, in contrasto con i principi affermati dalla sentenza della suprema Corte n. 19168 del 2015. Vi sarebbe stata violazione delle norme di diritto internazionale privato dettate dagli articoli 14,25 e 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218». 16 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio In realtà, si sarebbe dovuto applicare l’art. 25 c.p.c. della legge n. 218 del 1995, nel senso che le società, le associazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, e quindi nella specie in ZA. Ciò sia con riferimento alla natura giuridica dell’associazione che alla sua capacità Del resto, l’art. 57 della legge n. 218 del 95 prevede che le obbligazioni contrattuali siano regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile all’obbligazione contrattuale. L’art. 4 di tale Convenzione stabilisce che, quando le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, quest’ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale resta il collegamento più stretto e, nella specie, tale collegamento più stretto è proprio con lo ZA (ora Congo) ove la RE è stata costituita, ha sede ed ha operato. Il giudice d’appello sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 57 della legge citata, non avendo rilevato che la RE è disciplinata dalle leggi dello ZA e che, dunque, al fine di stabilire se essa sia eventualmente qualificabile come autonomo soggetto giuridico, distinto dalle società partecipanti, occorreva fare applicazione di dette leggi e non di quella italiana. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995, l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, il quale a tal fine può avvalersi degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, informazioni acquisite per il tramite del Ministero della giustizia e di pareri resi da esperti o istituzioni specializzate. 5. Con il quinto motivo di impugnazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dei principi di diritto 17 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio dettate dal codice civile in materia di autonoma soggettività giuridica (articoli da 36 a 39 c.c. in materia di associazioni non riconosciute e comitati;
articoli da 1130 a 1131 c.c. in materia di condominio di edifici;
articoli da 2251 a 2324 c.c. in materia di società di persone;
articoli da 2602 a 2615-bis c.c., in materia di consorzi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. nella interpretazione delle difese ed eccezioni svolte dalle società attrici, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed omessa motivazione sul punto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Sarebbero stati valorizzati dal giudice di merito elementi non idonei a caratterizzare la RE quale autonomo soggetto giuridico. La Corte territoriale ha reputato la sussistenza di una soggettività giuridica autonoma della RE sulla base della mera circostanza che la stessa «abbia agito in giudizio senza contestazioni». Tra l’altro, una limitata forma di capacità di essere parte nel processo può sussistere anche in capo ad entità che non costituiscono autonomi soggetti di diritto come si desume dalle norme in materia di condominio, che costituisce un ente di gestione privo di autonoma soggettività giuridica;
ciononostante la vigente normativa conferisce all’amministratore del condominio la legittimazione processuale attiva e passiva, e quindi la capacità di stare in giudizio verso i condomini e verso i terzi. 18 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto che, a sostegno della qualificazione della RE quale autonomo soggetto giuridico, vi sarebbe l’art. 8 dell’atto costitutivo, nel quale si prevede un organo dell’ente munito di potere rappresentativo nei confronti dei terzi. Tuttavia, la sentenza non precisava in alcun modo che tale potere implicasse anche la facoltà di porre in essere atti giuridici idonei a determinare il sorgere di diritti ed obbligazioni direttamente in capo all’associazione, intesa quale entità unitaria personificata. La sentenza della Corte di appello non ha tenuto in considerazione l’art. 5, comma 2, dell’atto costitutivo ove si prevedeva che le società partecipanti alla RE erano «prontamente e solidalmente impegnate nei confronti del committente per tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori sopra descritti»; neppure era stata considerata la premessa dell’atto costitutivo ove si chiariva che l’appalto per la cui esecuzione era stata costituita la RE era stato «affidato alle due società» partecipanti;
inoltre, l’art. 3 dell’atto costitutivo stabiliva che la RE aveva ad oggetto «l’esecuzione dei lavori sopra menzionati», affidati alla società partecipanti. Pertanto, non si è valutato che l’atto costitutivo della RE lasciava in capo alla società partecipanti le obbligazioni verso l’ente committente. La sentenza era poi incorsa in violazione anche dei principi di diritto in materia di autonoma soggettività giuridica. Il conferimento di un potere di rappresentanza verso terzi ad un ufficio organo espressione di una formazione collettiva non valeva di per sé a trasformare tale entità in un autonomo soggetto di diritto. È stata erroneamente valorizzata, al fine di dimostrare la soggettività giuridica della RE, la disposizione dell’atto costitutivo che prevedeva la redazione di bilanci di esercizio e la distribuzione di utili (art. 10). In realtà la redazione di un apposito distinto bilancio 19 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio di esercizio relativamente all’attività di gestione di un determinato patrimonio, come pure la distribuzione di utili derivanti dalla gestione svolta, non implicano che detto patrimonio appartenga ad un soggetto giuridico distinto dei soggetti che hanno concorso alla costituzione del patrimonio stesso. Del resto, è sufficiente osservare la normativa in materia di fondi comuni di investimento o di patrimoni separati ex art. 2447-bis c.c. La Corte d’appello non ha correttamente interpretato neppure la clausola in base alla quale i mezzi finanziari diretti e indiretti «necessari per la realizzazione dei lavori» oggetto degli appalti dovevano essere forniti dalle società partecipanti alla RE. Infatti, tale obbligo era volto a consentire che la RE, quale organizzazione comune, potesse disporre delle risorse economiche occorrenti per dare corso ai lavori da eseguire, approvvigionamento di mezzi, attrezzature, materiali e personale. Tale esigenza non poteva essere soddisfatta dalla mera previsione di una responsabilità patrimoniale della società partecipanti per le obbligazioni verso terzi;
tale previsione implicava l’obbligo delle società partecipanti di adempiere le obbligazioni verso terzi sorte e rimaste insolute, ma non anche l’obbligo di rendere disponibili i mezzi finanziari per consentire lo svolgimento di attività operative. Non era in alcun modo prevista una autonoma responsabilità dell’associazione per le obbligazioni sorte dall’esecuzione dell’appalto. Non era stata prevista nell’atto costitutivo la creazione di un fondo patrimoniale della RE tale da consentire a quest’ultima di rispondere dei debiti verso terzi. Tra l’altro, negli scritti difensivi le società hanno sempre dedotto in modo esplicito che la RE era priva di autonoma soggettività giuridica. 20 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio 6. Con il sesto motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano la «violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione della domanda attrice, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione e pronuncia sulla domanda diversa da quella azionata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio era costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La sentenza impugnata avrebbe statuito che la domanda delle attrici doveva essere rigettata in quanto proposta «dalle parti non aventi nazionalità italiana, non riconoscendo la legge il diritto all’indennizzo in questione se non a persone o enti di nazionalità italiana». In realtà, mentre il tribunale di prime cure aveva riconosciuto la legittimazione ad agire unicamente all’LD, con il primo motivo di appello le società avevano sostenuto che una forma di titolarità indiretta di beni e diritti si determinava anche nel caso in cui il soggetto italiano controllava di beni e diritti attraverso una catena di partecipazione societaria. Il controllo societario da parte di società di nazionalità italiana emergeva dall’organigramma societario. 7. I motivi primo, quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati, nei termini di cui in motivazione. Si premette che tali motivi sono ammissibili, avendo le ricorrenti riportato talora in modo sintetico, talora in modo integrale, il disposto delle clausole dell’atto costitutivo dell’associazione RE, consentendo a questa Corte l’interpretazione delle stesse. Inoltre, le ricorrenti hanno dedotto in modo specifico l’errore interpretativo in cui sarebbe incorso il giudice di merito, proponendo 21 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio una diversa lettura di tali clausole, attraverso criteri ermeneutici specifici, con l’indicazione delle norme asseritamente violate. Invero, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). Infatti, nel giudizio di legittimità, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Cass., 20 gennaio 2021, n. 995). Nella specie la Corte territoriale non ha tenuto conto in modo adeguato dell’interpretazione letterale del contratto, che doveva essere effettuata anche attraverso l’interpretazione delle singole clausole dell’atto costitutivo della RE, da leggersi in modo 22 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio sistematico ed organizzato tra loro, tenendo conto della volontà concreta delle parti, che intendevano costituire una società tesa esclusivamente all’esecuzione del contratto di appalto affidato all’AT, costituita da AN s.p.a., per il 75 %, ed da SE (poi AC) per il 25 %. La lettura sistematica e complessiva delle clausole dell’atto costitutivo di RE ex art. 1363 c.c., declinata attraverso i criteri della buona fede ex art. 1366 c.c. e funzionale ex art. 1369 c.c., pure indicati dalle società ricorrente nei motivi di ricorso, conduce ad un risultato ben diverso da quello cui è giunta la Corte di appello. 7.1. Deve muoversi dalla precisazione che l’indennizzo previsto per i cittadini italiani e per le società o associazioni di nazionalità italiana per le perdite di beni e di diritti subite all’estero è stato regolamentato attraverso tre diverse leggi che si sono susseguite nel tempo. 7.2. Il primo intervento normativo è stato recato dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero). 7.3. L’art. 1, primo comma, della legge n. 16 del 1980, è stato modificato, dall’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero) e prevede «i cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all’estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere 23 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio esercitando la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventualmente anticipazioni o indennizzi parziali percepiti». Pertanto, gli indennizzi erano dovuti esclusivamente per beni perduti a seguito di confische o di provvedimenti ablatori delle autorità straniere, nell’arco temporale di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985. In particolare, l’art. 5 della legge n. 135 del 1985 stabilisce che «la domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del Tesoro, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’originario avente diritto all’indennizzo o dei suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell’indennizzo». 7.4., La normativa sopravvenuta costituita dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: «disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiane all’estero»), ha previsto, da un lato, l’ampliamento dell’oggetto dell’indennizzo, che è andato a ricomprendere anche l’avviamento aziendale, oltre che la giurisdizione del giudice ordinario in tale materia, e dall’altro, la nuova previsione per cui erano indennizzabili anche le perdite di beni e di diritti subite nello ZA per gli eventi verificatisi negli anni 1991- 1993. Ed infatti, l’art. 1 della legge n. 98 del 1994 (intitolato «norme di interpretazione autentica») stabilisce che «per i beni indennizzabili previsti dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come 24 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio modificato dall’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del Tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del Tesoro entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l’indennizzo relativo all’avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito». Quanto alla giurisdizione, l’art. 2 della legge n. 98 del 1994, comma 4 stabilisce che «la competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all’attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario». Quanto, invece, al contenuto prettamente innovativo, e non di mera interpretazione autentica, l’art. 2, comma 5, della legge n. 98 del 1994 stabilisce che «le provvidenze di cui agli articoli 3,4 e 8, della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: a) il diritto agli indennizzi previsti dalle legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, gli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in ZA». 7.5. Sul punto, si è già formato il giudicato interno, a seguito della sentenza della Corte di cassazione 15 giugno 2012, n. 9849, la quale ha stabilito, uniformandosi ai principi giurisprudenziali di questa 25 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Corte, la portata innovativa della legge n. 98 del 1994 con riferimento agli eventi successivi al 1985 accaduti in ZA (Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24545; Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24544; Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1888). 8. Quanto alla individuazione della nazionalità delle società attrici, emerge dall’organigramma, riportato nei motivi di ricorso per cassazione che sono sicuramente di nazionalità italiana la LD s.p.a. e la IN s.r.l., che ha incorporato la GE e la Ispema, con atto di fusione del 12 dicembre 2000. Infatti, la LD IO Inc. era posseduta per il 60% dall’LD s.p.a. e per il residuo 40% dalla TU;
quest’ultima era controllata al 100% dalla GE IO Ltd, che a sua volta era controllata al 100% da tre società: la GE IO Ltd, la IN s.r.l. e la Ispema s.r.l.. La IN s.r.l., come detto, il 12 dicembre 2000, con atto di fusione, ha incorporato la GE e la Ispema. La LD IO Inc, come detto, che era posseduta al 60% dall’LD s.p.a., e per il residuo 40% dalla TU, aveva il 98,26% delle quote del capitale sociale della Societe d’Enterprise LD au ZA S.p.r.l. – EA- (poi AC). L’LD s.p.a. ha poi il 100% di LD IO Limited, con sede in Londra, che ha acquistato dalla LD s.p.a. e dalla TU, le quote dell’intero capitale sociale della LD IO Inc. La RE era partecipata per il 75% dall’LD s.p.a. e per il 25% da EA, poi AC. Pertanto, a seguito dell’acquisto dell’ LD IO Inc da parte dell’LD IO Limited, la LD s.p.a. aveva anche il 60% del 25% della RE, e quindi un ulteriore 15%. Le altre società avevano il 40% del 25% della RE, quindi il 10%. 26 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Pertanto, risulta di nazionalità italiana l’LD s.p.a., mentre per le altre società IN s.r.l., RE e EA (poi AC), il giudice del rinvio dovrà procedere alla corretta valutazione (il PG, quanto alla SE, ha fatto espresso riferimento all’atto notarile congolese). 9. Nella specie, attraverso una interpretazione sistematica delle clausole dell’atto costitutivo della RE ex art. 1362 c.c., secondo buona fede ex art. 1366 c.c. e sulla base della funzione concreta del negozio e degli interessi meritevoli di tutela delle parti, ex art. 1369 c.c., non può essere condivisa l’interpretazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che la RE fosse un ente giuridico autonomo, dotato di soggettività giuridica, munito di patrimonio personale autonomo, come dimostrato dalla redazione di bilanci, con indicazione di analitiche voci di ricavi e costi, e con la previsione anche di distribuzione degli utili soci. E ciò, diversamente da quanto previsto in Italia con la disciplina delle associazioni temporanee di imprese (AT). Afferma, infatti, la Corte d’appello che «non possa dubitarsi che l’Association momentanée RE costituisca autonomo soggetto giuridico, con proprio e distinto patrimonio rispetto alla società partecipanti (e ciò a differenza di quanto accade nel diritto italiano ove alle associazioni temporanee di impresa viene comunemente negata la soggettività giuridica ed attribuita esclusiva legittimazione anche processuale alla mandataria)». Per il giudice d’appello, una serie di elementi specifici condurrebbero alla qualificazione della RE come soggetto giuridico autonomo, con assunzione diretta di responsabilità sia verso la committente che verso i terzi: 1) la qualità di soggetto giuridico autonomo può essere tratta immediatamente nello stesso svolgimento processuale della vicenda, avendo la RE agito nel processo «senza che al riguardo siano sorte contestazioni sino al 27 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio giudizio svoltosi dinanzi la Corte di legittimità»; 2) le clausole dell’atto costitutivo relative alla previsione di organi dell’ente dotati di potere rappresentativo nei confronti di terzi (art. 8 dello statuto); 3) redazione di bilanci di esercizio e potere da parte degli organi direttivi di procedere o meno alla ripartizione degli utili (art. 10 dello statuto); 4) la sussistenza «di un distinto ed autonomo patrimonio sociale rispetto a quello dei soci, risultando dagli stessi immobilizzazioni di notevole importo con il loro ammortamento, nonché, crediti, debiti etc. che dunque facevano capo direttamente a RE»; 5) la previsione dell’art. 5 dell’atto costitutivo «secondo cui le società partecipanti si obbligavano a fornire all’associazione momentanea i mezzi finanziari per far fronte all’esecuzione dei lavori»; 6) né «alcuno dei contendenti ha mai sollevato contestazioni sulla piena conformità ed adesione delle previsioni dell’atto costitutivo rispetto alla legislazione vigente all’epoca nello ZA»; 7) la previsione per cui le società partecipanti sarebbero state obbligate congiuntamente nei confronti del committente in relazione all’esecuzione degli appalti (art. 5 dello statuto), non sarebbe in contrasto con la soggettività autonoma della RE, in quanto «il rapporto contrattuale derivante dai singoli appalti stipulati con l’amministrazione dello ZA, intercorreva direttamente con le società partecipanti, che dunque non avrebbero potuto esonerarsi da siffatta responsabilità»; 8) l’art. 3 dell’atto costitutivo che concerneva «ulteriori lavori dello stesso tipo nella stessa regione» oltre a «clausole addizionali», consentiva di ritenere che «la costituzione della detta associazione momentanea si atteggiava in realtà con un agile strumento di natura societaria, comunque provvisto di propria soggettività e patrimonio, per la gestione per un periodo di tempo non necessariamente determinato, di una serie, per così dire aperta, di appalti assegnati dalle autorità zairesi nella 28 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio regione»; 9) la domanda in via amministrativa era stata presentata proprio da RE;
10) le stesse società avevano posto addirittura a fondamento della difesa la circostanza pacifica dell’autonoma soggettività della RE, riconnettendo la perdita di diritti e beni alla sola RE. 10. Non sfugge alla Corte il principio giurisprudenziale di legittimità consolidato per cui il procedimento ermeneutico volto all'accertamento della esatta qualificazione giuridica di un negozio consta di una duplicità di fasi consistenti, la prima, nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti, la seconda, nell'inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi (in precedenza individuati) che ne caratterizzano la esistenza giuridica: mentre le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità (salvo il limite della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole codicistiche di interpretazione), quelle relative alla seconda possono formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità in ordine sia alla descrizione del modello tipico della fattispecie giuridica, sia alla rilevanza qualificante gli elementi di fatto emergenti dalla fattispecie concreta, sia, infine, alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione di quest'ultima nel paradigma normativo (Cass., n. 12946 del 2007; Cass., n. 5387 del 1997). 10.1. Tuttavia, nella specie, la Corte d’appello ha proceduto ad un’analisi atomistica delle singole clausole dell’atto costitutivo, senza procedere ad un esame complessivo delle stesse, avendo riguardo alla causa concreta del contratto. 29 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Invero, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass., 8 novembre 2022, n. 32786; Cass., 10 maggio 2016, n. 9380). Inoltre, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass., 6 luglio 2018, n. 17718; Cass., 22 novembre 2016, n. 23701). Nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come 30 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio previsto dall'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass., 8 giugno 2018, n. 14882). Il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possono apparire rappresentative di una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un iter che, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell’atto (Cass., 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass., 14 aprile 2006, n. 8876). 11. La lettura delle clausole dell’atto costitutivo della RE chiarisce, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, che la disciplina dell’associazione temporanea di imprese RE è del tutto simile a quella della disciplina italiana. 12. Invero, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis – i fatti di causa risalgono al 1991 e l’atto di citazione è stato notificato nel 1998 - (analoga è la disposizione di cui al d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26; come pure quella di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 96; poi d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 34 e 37; quindi d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 45 e 48; artt. 65 e 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), «Le imprese riunite possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di 31 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al precedente art. 21, u.c.». Il citato art. 23-bis, u.c., poi, prevede che «ai soli fini della presente legge, artt. 17 e 18 e della L. 10 febbraio 1962, n. 57, art. 14, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa». Invero, la complessità delle opere da realizzare, nell'ambito delle commesse pubbliche, ha spinto le imprese minori ad organizzarsi tra loro per poter partecipare alle gare per l'affidamento delle commesse pubbliche, colorando l'istituto di una chiara natura pro-competitiva (Cass., sez. 5, 9 giugno 2000 vendi, n. 10983). Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite). Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354). Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il 32 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. Infatti, si è recentemente affermato che l'AT, sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo Iva, non può avvalersi del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento di detta imposta (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354). Questa Corte, dunque (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396) ha chiarito che la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l'impresa mandataria, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto. L'appalto, dunque, non diventa "comune" alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete. Anche recentemente si è statuito che la costituzione di una associazione temporanea di imprese comporta il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, per effetto del quale è riconosciuta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto (Cass., 33 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio sez. I, 6 febbraio 2023, n. 3546; Cass., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949; Cass., 20 luglio 2012, n. 12732; Cass., sez. VI, 28 novembre 2011, n. 25204). Si è ulteriormente chiarito che, in caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita (Cass., sez. 3, 12 dicembre 2023, n. 34616). La mandataria avrebbe potuto essere citata pro quota, quale membro dell’associazione temporanea di impresa, ma non già per l’intero importo, quale percettrice dell’intera somma, avendo incassato quest’ultima esclusivamente in qualità di rappresentante dell’AT. 12.1. La premessa di cui sopra – che già contribuisce a chiarire la natura dell’AT – deve fare i conti con la possibilità concessa alle imprese riunite (o associate) di costituire tra loro una società consortile, che però si limita solo alla esecuzione delle opere, mentre il contratto di appalto resta fermo tra la stazione appaltante e l'AT, che lo stipula tramite la mandataria dell'associazione temporanea, che opera in virtù di mandato collettivo, gratuito ed irrevocabile. Resta, dunque, la responsabilità solidale delle società che fanno parte dell'AT, sia della mandataria che delle mandanti. Ai sensi della legge n. 584 del 1977, art. 23-bis, comma 6 (ma è in tal senso anche il d.lgs. n. 406 del 1991, art. 26), «i lavori eseguiti 34 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazioni alla società stessa». Pertanto, nei rapporti con la stazione appaltante le società dell'AT hanno diritto al compenso in relazione alle rispettive quote di partecipazione. Inoltre, si è ritenuto che, in tema d'IVA, la società consortile, costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazione temporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dall'imposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria, che ha la rappresentanza processuale esclusiva dell'AT nei confronti della stazione appaltante (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651). 12.2. I profili fiscali – relativi ai rapporti con il Fisco delle società facenti parte della società consortile, costituita quest’ultima solo al fine di dare esecuzione al contratto di appalto - sono stati nel tempo scolpiti da questa Corte, sicché si è ritenuto che, con riferimento alla società consortile, essa deve sostenere i costi per l'esecuzione dell'opera aggiudicata all'AT, ma riceve da ciascuna delle società consorziate la quota parte delle spese sostenute. In tal modo, la società consortile avrà un bilancio chiuso in pareggio, proprio per la sua natura mutualistica e non meramente speculativa. Pertanto, la società consortile deve "ribaltare" i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere alle società consorziate, emettendo le relative fatture attive (in tal senso anche risoluzione ministeriale Min. 35 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Fin. Dir.Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari 4 agosto 1987, n. 460437). La società consortile non deve conseguire l'utile dell'opera da dividere tra le imprese riunite né correre l'alea dell'opera stessa, in quanto il risultato finale dell'operazione, in utile o in perdita, si produce direttamente in capo alle imprese riunite (o in associazione). Le società consorziate, invece, hanno come ricavi il compenso che proviene dalla stazione appaltante come corrispettivo delle opere realizzate dalla società consortile (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651; Cass., sez.5, 29 ottobre 2008, n. 25944; Cass., sez. 5, 2 novembre 2001, n. 13582), e deducono i costi relativi ai pagamenti effettuati in favore della società consortile per le opere da essa realizzate, potendo anche dedurre i costi sostenuti per ripianare le perdite della società consortile se e nella misura in cui siano correttamente imputati al conto profitti e perdite, sempre che ne sia certa l'esistenza e comprovata l'inerenza (Cass., 29 ottobre 2008, n. 25944, citata); sicché il conto economico della società consortile viene inciso nel “dare”, dai costi dei beni e servizi acquisiti per eseguire l'oggetto dell'appalto e, nell'”avere”, dai contributi o compensi periodici versati dalle imprese a copertura di tali costi sostenuti dalla società (in tal senso anche circolare ministerale Min. Finf.Dir. Gen. Imposte dirette 6-4-1998, n. 10/9/277; risoluzione 30 maggio 1986, n. 9/888; risoluzione 14 marzo 1979, n. 9/492). 12.3. Anche nella legislazione più recente, l’art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5, prevede che «l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per l’assuntore di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per l’assuntore di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 36 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario»; il comma 12 così dispone «ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario» (analogamente art. 68, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023), con la specificazione al comma 13 dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 che «il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante» (così anche art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023). Ai sensi del comma 15 dell’art. 48 «al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni negli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto» (così pure art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023). A rimarcare l’autonomia patrimoniale giuridica delle singole società facenti parte dell’associazione temporanea di imprese, l’art. 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, statuisce che «il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali degli oneri sociali». L’appalto, dunque, non diventa “comune” alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete. La ratio della normativa è chiara, in quanto si mira a tutelare la stazione appaltante che ha come obiettivo la realizzazione dell’opera pubblica, attraverso un rapporto “privilegiato” con la società mandataria, che agisce in nome e per conto di tutte le mandanti. 37 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio È proprio la struttura sostanziale del raggruppamento temporaneo, teso alla partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, o per una serie di contratti, che si riverbera poi negli aspetti processuali. Tanto che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni collegate all’appalto. Tale rappresentanza processuale non vale nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente. Residua, peraltro, la legittimazione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole mandanti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio sulle stesse, per l’impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del raggruppamento temporaneo. 13. Questa Corte ha con varie decisioni conformi (da ultimo Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591) ribadito che, in tema di appalto di lavori pubblici, l'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'associazione temporanea d'imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un «subentro» nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante;
sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni;
sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art. 21 della legge n. 584 del 1977. 38 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Il regime dell'associazione temporanea d'imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l'uno alla riunione d'imprese regolata dagli artt. 17, 18 e ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 Legge 584-1977, il cui tenore è stato trasfuso nell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva comunitaria 89- 440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l'altro (avuto riguardo al rinvio dell'art. 2615-ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società consortile opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all'oggetto) ed è gestita attraverso organi che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati, secondo la generale disciplina dell'art. 2392 cod. civ. (Cass., sez.5, 4 gennaio 2001, n. 77). 13.1. Pertanto, non è stata condivisa la tesi dottrinale per cui la società «di scopo» osterebbe alla previsione per cui resta ferma la responsabilità delle imprese riunite, sicché si tratterebbe di una responsabilità solo sussidiaria di carattere fideiussorio. Neppure condivisibile è la tesi per cui, con la creazione della società di «scopo» si determinerebbe addirittura l'estinzione del raggruppamento temporaneo di imprese, dell'originario contratto di cooperazione tra imprese riunite e del mandato. Va, invece, accolta la tesi dottrinale e giurisprudenziale (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591; Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651; Cass., sez. 5, 9 giugno 2020, n. 10983; Cass., 4 gennaio 2001, 39 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio n.77), per cui la società «di scopo» subentra al raggruppamento esclusivamente «nell'esecuzione del contratto di appalto», mentre la titolarità del contratto resta in capo alle imprese riunite, le quali restano controparte negoziale dell'ente appaltante, pur se rappresentate unitariamente dalla società capogruppo, mandataria. Le società di «scopo», dunque assumono il ruolo di mero «braccio esecutivo» dell'AT (o RTI) per l'attuazione coordinata e unitaria dell'appalto, ma ciò non muta né la sostanza, né la titolarità originaria del rapporto di appalto. Pertanto, anche in presenza di società consortile, i lavori sono riferiti alle singole imprese riunite;
si sancisce la permanenza della responsabilità nei confronti della committenza in capo alle imprese riunite. Peraltro, anche l'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulta, per la dottrina, coerente con tale impostazione, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti, a seguito dell'aggiudicazione del contratto, possono imporre l'adozione di forme giuridiche specifiche, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria «per la buona esecuzione» del contratto medesimo. Tale tesi è corroborata dal principio di unicità dell'appalto, principio che sarebbe gravemente vulnerato se si aderisse alla tesi della frantumazione del contratto d’appalto in diversi rapporti, in caso di subentro parziale. A conferma di tale interpretazione si è ritenuto in giurisprudenza che la circostanza secondo cui, per il disposto dell'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584 (aggiunto dall'art. 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687), la società consortile costituita tra le imprese riunite in associazione temporanea subentra nell'esecuzione del contratto stipulato dalle imprese consorziate, non implica la sussistenza di un subappalto o di una cessione del contratto in capo 40 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio alla prima, come è palesato dal fatto che non è prescritta alcuna autorizzazione o approvazione e restano ferme le responsabilità delle imprese riunite;
pertanto, la società consortile, eseguendo l'opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice (Cass., sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28220; poi Cass., sez. 1, 14 ottobre 2011, n. 21222). Peraltro, anche l'articolo 68, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che «le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto». Resta ferma la responsabilità solidale delle singole imprese consorziate, come previsto dall'articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, per cui «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», aggiungendo poi che «nel caso di cui al comma 4, lettera a) [le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto] e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V , CAPI III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il 41 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo la stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto». 14. Si è ritenuto (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2024, n. 2173), in tema di appalto di lavori pubblici, che la parte contraente con la stazione appaltante o con il General contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Pertanto, la possibilità per le imprese costituite in AT di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata). 15. In tale prospettiva vanno lette le clausole negoziali dell’atto costitutivo della RE, che, se lette nel loro complesso, dimostrano 42 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio che la società consortile (RE), è stata costituita esclusivamente per l’esecuzione dei contratti di appalto, mentre la mandataria dell’AT ha un rapporto privilegiato con la stazione appaltante (la REGIDESO - amministrazione dello ZA competente in materia di gestione della rete idrica). L’art. 5, comma 2, dello statuto della RE («Le società sono congiuntamente e solidalmente impegnate nei confronti del committente per tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori sopradescritte»), infatti, precisa proprio che la responsabilità per l’esecuzione dei lavori resta in capo alle società consorziate mandanti, e quindi alla LD (75 %) ed alla EA, poi AC (25 %). Le società mandanti devono poi fornire i mezzi finanziari alla RE per consentirle l’esecuzione degli appalti (cfr. art. 5, comma 3, dell’atto costitutivo per cui le società sono tenute a fornire all’associazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni, «i mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei lavori, in particolare cauzioni, garanzie bancarie, garanzie da portare finanziatori e per gli scoperti bancari»). Poiché i contratti, dunque, facevano capo direttamente alle società mandanti, partecipanti della società consortile RE, quest’ultima si era atteggiata, come affermato dal giudice di merito, come un agile strumento di natura societaria per la gestione, nel corso di un periodo di tempo non determinato, di una serie di appalti assegnati dalle autorità dello ZA nella regione. Dall’art. 3 dello statuto emergeva poi che le società partecipanti si erano obbligate «ad eseguire in solido gli ulteriori lavori dello stesso tipo, nella stessa regione». Oggetto dell’attività della RE era, dunque, esclusivamente l’esecuzione dei lavori. 43 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’art. 3 dell’atto costitutivo, poi, prevedeva che la RE aveva ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto. 16. Il terzo motivo è inammissibile. 16.1. Questa Corte, pronunciandosi sul ricorso presentato proprio dalle stesse parti nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, con sentenza del 28 settembre 2015 n. 19168, ha reputato già inammissibile tale motivo di impugnazione. Ciò in quanto «l’interpretazione della domanda costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed il cui risultato, al di fuori dell’ipotesi in cui si traduca nell’omesso esame della domanda o nella pronuncia su una pretesa diversa da quella azionata, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della relativa motivazione […] Ai fini della deduzione del predetto vizio, non è peraltro sufficiente la prospettazione di una lettura degli atti diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, ma occorre la specifica indicazione delle lacune argomentative o delle carenze logiche del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero l’individuazione degli elementi di giudizio ai quali quest’ultimo ha attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora delle ragioni da lui addotte che risultino connotate da assoluta incompatibilità razionale […]. Nella specie, invece, le ricorrenti si limitano a ribadire il proprio personale convincimento, contrastante con quello cui è pervenuta la Corte territoriale, insistendo in particolare sul tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, il cui riferimento alla possibile liquidazione di importi maggiori o minori rispetto agli indennizzi specificamente richiesti non può ritenersi di per sé sufficiente ai fini della individuazione dell’oggetto della domanda nella perdita di valore della partecipazione sociale, neppure se posto 44 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio in relazione con la narrativa dell’atto, non recante alcun elemento utile per la quantificazione di tale pregiudizio». 17. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Quanto al primo profilo, effettivamente, come chiarito dal Procuratore Generale, l’atto costitutivo di RE «non [reca] data certa né luogo di costituzione certa. E difatti, a differenza di SE costituita con atto notarile congolese (doc. 4 fascicolo di primo grado), la società RE appare essere stata costituita con scrittura privata priva di data e di luogo certi». Inoltre, ha evidenziato il Procuratore Generale che la RE «appare verosimile poi che il luogo nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione sia l’Italia atteso che l’atto appare archiviato presso il notaio Trojani Antonio di Roma ed è stato più volte emendato con integrazioni che recano quale luogo di sottoscrizione la città di Roma». Quanto alla infondatezza, per questa Corte, in materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218, non si applica, in virtù dell'art. 72, il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia o degli strumenti previsti da convenzioni internazionali;
pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chieda l'applicazione di una legge straniera, l'onere di indicarla producendo la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le 45 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio leggi italiane (Cass., 4 aprile 2013, n. 8212; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22406). Ora, è vero che nella specie il giudizio è stato instaurato dopo il 1995, con atto di citazione dell’8/9/1998, ma il rapporto si era già esaurito prima del 1995. Infatti, l’art. 72 della legge n. 218 del 1995 stabilisce che «[l]a presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato». Non trova, allora, applicazione, nella specie, l’art. 25 della legge n. 218 del 1995, in quanto i fatti che hanno determinato il diritto all’indennizzo si sono verificati nello ZA, per espressa previsione di legge (legge 29 gennaio 1994, n. 98), negli anni 1991-1993. 18.Il secondo motivo è fondato. 18.1 Invero, come già statuito da questa Corte in un processo tra le stesse parti deve distinguersi tra la perdita o diminuzione del patrimonio societario e il valore della quota sociale (Cass., 28 settembre 2015, n. 19168). In particolare, si è ritenuto che il socio ha diritto all’indennizzo per il pregiudizio da lui subito indirettamente, per gli eventi accaduti in ZA negli anni 1991-1993, ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994. Si è precisato che in tal caso il beneficio non può essere commisurato al valore dei beni e dei diritti perduti dalla società, ma va liquidato con riferimento alla perdita o alla riduzione del valore della partecipazione sociale (si richiama la sentenza della Corte di cassazione 28 novembre 2013, n. 26676; anche Cass., 2 dicembre 2010, n. 24545). 46 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Ha chiarito poi la Corte che il socio è portatore di un interesse personale diretto al mantenimento in vita della società ed all’integrità del patrimonio sociale, il cui limite è però segnato dal valore della sua quota di partecipazione al capitale sociale;
dunque tale valore, correlato al conferimento inizialmente compiuto per la costituzione del patrimonio necessario per intraprendere l’attività economica prevista dal contratto sociale e per garantirne la prosecuzione durante la vita della società, esprime l’interesse del socio alla nascita dell’ente ed all’esercizio della sua attività. Tale valore, inizialmente coincidente con quello dei beni e dei diritti conferiti, può peraltro subire significative variazioni nel tempo non necessariamente collegate ad analoghe variazioni nella consistenza del patrimonio sociale, la cui riduzione non è quindi sufficiente di per sé a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, e tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio. L’esclusione della possibilità di far coincidere la diminuzione patrimoniale subita dal socio con quella riportata dalla società trova giustificazione nella stessa soggettività giuridica di cui quest’ultima è dotata e nell’autonomia del suo patrimonio rispetto a quello dei singoli soci, che, escludendo una diretta comunicabilità delle rispettive vicende e dei loro effetti, consente di concludere che la perdita di uno o più beni o crediti da parte della società intanto può produrre conseguenze dannose nei confronti del socio in quanto, riflettendosi sul valore della quota, si traduca indirettamente in una diminuzione del suo patrimonio personale. In quella sede, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato le domande di riconoscimento dell’indennizzo proposte dalla LD e dalla IN, in qualità di titolari di quote di partecipazione al capitale dell’LD IO, rilevando per un 47 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio verso che non era stata fornita alcuna indicazione in ordine alle perdite realmente determinatesi nel patrimonio delle società ricorrenti (LD e IN), ed escludendo per altro verso la possibilità di commisurare il beneficio al valore dei beni e dei crediti già spettanti alla società partecipata. Si trattava, in quel caso, quindi, di controllo societario, in quanto la LD era titolare del 60 per cento delle azioni della LD IO, ex art. 2359 c.c., mentre il residuo 40 % apparteneva alla TU. Del resto, è pacifico in giurisprudenza di legittimità che la quota di società non conferisce ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria (Cass., 25 settembre 2014, n. 20258; Cass., 15 gennaio 2003, n. 502). 18.2. Non v’è contrasto, allora, con il precedente di questa Corte rappresentato dalla sentenza del 28 novembre 2013, n. 2676, per la quale, ove venga in rilievo la perdita di una partecipazione societaria, l’indennizzo deve essere determinato con riferimento al valore della corrispondente quota e non all’intero patrimonio sociale. In quel caso, infatti, il giudice di merito aveva riconosciuto ad una persona fisica che era titolare della quasi totalità (95 %) delle quote di una s.r.l., con sede nello ZA, quale indennizzo, a titolo di perdita di beni e diritti, una somma pari all’intero valore del capitale sociale, mentre – come detto - l’attore aveva solo il 95% del capitale sociale. Questa Corte ha accolto il motivo di ricorso del Ministero, riconoscendo indennizzo nella misura del 95% del capitale sociale «e quindi dei beni facenti parte di esso», e non quindi per l’intero patrimonio sociale. All’attore, insomma, «nulla competeva in più della quota di titolarità dei beni perduti». 48 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio 18.2. Nella specie, invece, trattasi di un tertium genus, ossia di una società consortile (RE) che è partecipata da due società consorziate (LD e SE, poi AC), ma la società consortile è mera esecutrice dei lavori appaltati all’AT (costituita da LD e EA). In tal caso i costi sostenuti da RE, quale mera esecutrice dei lavori e che chiude necessariamente i bilanci in pareggio, vengono ribaltati sulle società consorziate. La RE vanta il pareggio di bilancio perché i costi sostenuti per l’esecuzione dell’appalto vengono rimborsati dalle due società consorziate. Se si verificano perdite, esse vengono coperte della società consorziate. Il danno subito da RE finisce di riflesso e, dunque, «per trasparenza» su LD e EA (poi AC), dovendosi considerare che nella specie la legge n. 16 del 1980 fa riferimento espressamente all’indennizzo spettante alle società italiane titolari direttamente, ma anche «indirettamente» di beni, diritti ed interessi perduti. È chiaro, dunque, che l’indennizzo spettante alla LD s.p.a. non potrà certo spettare anche alla RE, incorrendosi, altrimenti, in una duplicazione dell’indennizzo. Il giudice del rinvio dovrà anche valutare la nazionalità delle varie società ricorrenti, ferma restando la nazionalità italiana della LD s.p.a. 19. La sentenza deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi di ricorso primo, secondo, quinto e sesto;
dichiara inammissibili il terzo motivi ed infondato il quarto;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla 49 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di
tutte rappresentate e difese, anche disgiuntamente dall’Avv. Prof. Diego Corapi e dall’Avv. Vittorio Cappuccilli gusta procura speciale apposta in calce al ricorso, elettivamente domiciliate presso il loro studio in Roma, Via Flaminia, n. 318. - ricorrenti - Civile Sent. Sez. 1 Num. 27937 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE Relatore: D'ORAZIO LUIGI Data pubblicazione: 29/10/2024 2 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio contro Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma, in Via dei Portoghesi n. 12
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 6319/2018, depositata in data 9 ottobre 2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/9/2024 dal Consigliere dott. Luigi D’Orazio; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Andrea Postiglione, che ha chiesto dichiararsi inammissibili tutti i motivi del ricorso udita, per la ricorrente, l’Avv. Vittorio Cappuccilli, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il Ministero controricorrente, l’Avvocatura dello Stato, nella persona dell’Avv. Francesco Meloncelli che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con atto di citazione notificato l’8 settembre 1998 le società LD s.p.a., GE s.p.a., IN s.r.l., Ispema s.r.l., EA s.p.a. e la Association Momentanée RE, chiedevano la condanna del Ministero del Tesoro al pagamento dell’indennizzo loro dovuto ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 29 gennaio 1994, per i beni perduti dalla RE a seguito delle violente sommosse verificatesi nello ZA tra il mese di settembre 1991 e il mese di gennaio 1993. In particolare, esponevano che per l’esecuzione di una serie di contratti d’appalto, commissionati dalla Regie de Distribution d’eau (REGIDESO) e dall’Office des Routes, la LD s.p.a. e la EA S.p.r.l. (poi AC) avevano costituito la RE, assumendo quote di partecipazione rispettivamente del 75% e del 25%. Allegavano che la LD s.p.a. era 3 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio proprietaria per il 60% della società LD IO inc., mentre la restante quota della LD IO era posseduta da TU s.p.a., controllata al 100 % dalla GE IO Ltd, a sua volta controllata al 100% dalle società GE s.p.a., IN s.r.l. e Ispema s.r.l., e che la LD IO Inc aveva a sua volta una partecipazione in EA nella misura del 98,26% del capitale sociale. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 2 luglio 2003, n. 21628 accertava la legittimazione attiva di LD s.p.a., mentre reputava la carenza di legittimazione attiva per la GE s.p.a., per la Ispema s.r.l., per la IN s.r.l., per la EA (poi AC) e per la Association Momentanée RE. Liquidava, pertanto, esclusivamente in favore della LD s.p.a., quale titolare di partecipazioni azionarie nella associazione temporanea di imprese RE, con sede in ZA, l’indennizzo riconosciuto dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98, per la perdita di beni all’estero, a causa di tumulti popolari, la somma di euro 3.653.352,38, pari al 75% di euro 4.871.136,51. 3. Avverso tale sentenza proponevano appello la LD s.p.a., la IN s.r.l., la Seac e la RE, mentre restava contumace la GE, chiedendo accertarsi la sussistenza della legittimazione attiva anche delle altre società. Inoltre, chiedevano l’accoglimento della domanda nella sua interezza (era stato escluso il credito relativo ai lavori della strada Kamanyola-Ulvira, in quanto riguardava un rapporto contrattuale non richiamato in citazione). 3.1. Proponeva appello incidentale il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), evidenziando che, in realtà, la RE era una società straniera e, quindi, non aveva diritto all’indennizzo. 4. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 3944 del 2009, accertava che la sentenza di prime cure era passata in giudicato con riferimento alla società Ispema, che era rimasta contumace;
rigettava gli appelli principale ed incidentale delle società, respingendo le richieste di indennizzo di LD, IN, AC e RE. Inoltre, accoglieva l’appello del Ministero, reputando che la legge n. 98 del 1994 aveva solo natura interpretativa, con riferimento alle precedenti leggi n. 16 del 1980 e n. 135 4 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio del 1985, non consentendo la liquidazione ed il riconoscimento di indennizzi per eventi verificatisi successivamente all’ambito temporale delle leggi menzionate (2 settembre 1985). 5. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 9849 del 15 giugno 2012, accoglieva entrambi i motivi di ricorso presentati dalle società LD, IN, AC, in liquidazione, e RE. In particolare, quanto alla insussistenza del giudicato nei confronti della società Ispema, evidenziava che, in realtà, con atto di fusione del 12 dicembre 2000, la IN aveva incorporato la GE, come pure la Ispema, divenendo unica società azionista della TU. Inoltre, con riferimento al secondo motivo di ricorso per cassazione, riteneva la natura innovativa della legge n. 98 del 1994, che prevedeva l’indennizzo, quindi, anche per eventi successivi all’anno 1985, verificatisi nello ZA, a seguito dei tumulti popolari. In realtà, la legge n. 98 del 1994, conteneva sia disposizioni da intendersi quali “interpretazione autentica” delle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985, sia disposizioni innovative. La parte interpretativa si fermava al riconoscimento dell’indennizzo anche per la perdita dell’avviamento dell’attività di cui gli interessati erano titolari, mentre la portata innovativa concerneva il riconoscimento dell’indennizzo, non solo per provvedimenti di confisca presi dall’autorità amministrativa straniera, ma anche per tumulti o eventi sopravvenuti alla legge n. 135 del 1985. Inoltre, l’individuazione di un termine per la formulazione della richiesta indennizzo era un corollario ineludibile, necessario ad attuare il diritto riconosciuto per la perdita di beni ZA per i fatti avvenuti nel periodo tra il 1991 e il 1993. Tale termine doveva essere indicato in 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n. 98 del 1994. 6. Le società presentavano atto di citazione in riassunzione chiedendo dichiararsi la legittimazione attiva di tutte le società, in quanto tale motivo di gravame non era stato esaminato nel primo giudizio. Inoltre, chiedevano il rigetto dell’appello formulato dal Ministero dell’economia e l’accoglimento dei loro appelli principale ed incidentale. 5 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio 7. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 9 ottobre 2018, n. 6319, evidenziava che non poteva essere posta nuovamente in discussione la questione, ormai risolta dalla Corte di cassazione con la sentenza del 15 giugno 2012, n. 9849, in ordine alla portata innovativa dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge n. 98 del 1994. Tuttavia, rigettava la domanda delle società sulla base di ulteriori argomentazioni. Precisava che il concetto di «titolarità indiretta» non poteva essere limitato ai casi di interposizione, ma doveva essere esteso anche al caso delle partecipazioni (da parte di soggetto di nazionalità italiana) delle quote di una società (con sede nello Stato estero, luogo dell’evento dannoso), che abbia subito perdite di diritti o di beni. In teoria, dunque, le società italiane, con partecipazione diretta o indiretta in RE, avrebbero avuto il diritto all’indennizzo per le perdite subite da RE. Tuttavia, come anche già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19168 del 2015, resa tra l’altro proprio nei confronti dell’LD e della IN (contro il Ministero), nel caso di partecipazioni in società, la perdita subita dei singoli soci partecipanti non necessariamente coincide con analoghe riduzioni del patrimonio sociale. Era necessario fornire la prova in ordine alle perdite realmente determinatesi nel patrimonio delle società ricorrenti, escludendosi la possibilità di commisurare il beneficio al valore dei beni e dei crediti già spettanti alla società partecipata. Tra l’altro, non poteva dubitarsi che la RE costituiva un «autonomo soggetto giuridico, con proprio e distinto patrimonio rispetto alle società partecipanti (e ciò a differenza di quanto accade nel diritto italiano ove alle associazioni temporanee di impresa viene comunemente negata la soggettività giuridica ed attribuita esclusiva legittimazione anche processuale alla mandataria)». La qualità di soggetto giuridico autonomo in capo a RE poteva dedursi dallo stesso svolgimento processuale della vicenda, in quanto RE risultava parte nel processo, «senza che al riguardo siano sorte contestazioni sino al giudizio svoltosi dinanzi la Corte di legittimità». 6 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Tale autonomia soggettiva originava anche dalle clausole dell’atto costitutivo della RE, in quanto: vi era la previsione di organi dell’ente «dotati di potere rappresentativo nei confronti di terzi (art. 8 dello statuto)»; dai bilanci di esercizio redatti annualmente da RE, con caratteristiche del tutto analoghe a quelle dei bilanci societari, poteva «ricavarsi anche la sussistenza di un distinto ed autonomo patrimonio sociale rispetto a quello dei soci»; vi era il potere da parte degli organi direttivi «di procedere alla ripartizione degli utili (art. 10 dello statuto)»; ai sensi dell’art. 5 dell’atto costitutivo «le società partecipanti si obbligavano a fornire all’associazione momentanea i mezzi finanziari per far fronte all’esecuzione dei lavori»; «alcuno dei contendenti ha mai sollevato contestazioni sulla piena conformità ed adesione delle previsioni dell’atto costitutivo rispetto alla legislazione vigente all’epoca nello ZA»; la previsione dell’art. 3 dell’atto costitutivo relativa a possibili «”ulteriori lavori dello stesso tipo nella stessa regione” e le “clausole addizionali” […] che contemplavano l’esecuzione di singoli ulteriori appalti assegnati alle società partecipanti, consente di ritenere che la costituzione della detta associazione momentanea si atteggiava in realtà come un agile strumento di natura societaria, comunque provvisto di propria soggettività e patrimonio, per la gestione per un periodo di tempo che non è necessariamente determinato, di una serie, per così dire aperta, di appalti assegnati dalle autorità zairesi nella regione»; la sussistenza di un’autonoma soggettività giuridica di RE risultava pacifica tra le parti;
l’originaria «domanda in sede amministrativa venne proposta proprio soltanto dalla RE». Pertanto, seguendo l’indirizzo espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 19168 del 2015, «l’allegazione e la prova dei danni subiti dalla partecipata, non è di per sé sufficiente a provare i danni subiti dalle partecipanti», mentre nella specie «le attrici società 7 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio italiane […] si sono limitate ad allegare i danni e le perdite subite da RE, contravvenendo all’arresto della suprema Corte, secondo cui tali elementi, non sono sufficienti “…di per sé a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, e tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio”». Dovevano poi essere rigettate le domande proposte dalle parti non aventi nazionalità italiana, non riconoscendo la legge il diritto all’indennizzo in questione, se non ad enti o persone di nazionalità italiana. 8. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le società LD s.p.a., IN s.r.l., AC (già EA s.p.a.r.l.), in liquidazione, con sede in Repubblica Democratica del Congo (già ZA), la RE, con sede nella Repubblica Democratica del Congo (già ZA). 9. Ha resistito con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze. 10.Con ordinanza del 2/5/2024 questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della controversia in pubblica udienza, in ragione della sua complessità e, soprattutto, del suo rilievo nomofilattico e dell’assenza di precedenti specifici. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di impugnazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzo di perdite subite all’estero da soggetti di nazionalità italiana, in relazione all’art. 360, 8 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio primo comma, n. 3, c.p.c. Motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». In particolare, la Corte d’appello ha riconosciuto la legittimazione ad agire delle società italiane, che hanno partecipazioni societarie all’estero, e segnatamente nello ZA, che hanno subito danni a seguito di tumulti avvenuti negli anni 91-93. Tuttavia, ha respinto le domande di tali società, titolari di quote di partecipazione nella RE, osservando che quest’ultima costituirebbe un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle società ad essa partecipanti, titolare di un proprio patrimonio e privo di nazionalità italiana. Le società attrici - LD e IN - si sarebbero limitate ad allegare e provare i danni subiti dalla RE, a quest’ultima essendo - in tesi - riferibili beni e diritti perduti. Il pregiudizio subito dai soci di nazionalità italiana non corrisponderebbe alla perdita subita dalla società partecipata per effetto della diminuzione del suo patrimonio sociale. La riduzione del patrimonio sociale non sarebbe sufficiente a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, in relazione al valore delle quote. Tale decisione sarebbe erronea ed illegittima per violazione delle norme in materia di interpretazione dei contratti, nonché di quelle in materia di indennizzo di perdite subite all’estero da soggetti di nazionalità italiana. Dopo aver richiamato le clausole dell’atto costitutivo della RE, oltre alle clausole addizionali all’originario contratto del 15 novembre 1984, le ricorrenti deducono la violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., in quanto l’elemento letterale deve essere considerato alla luce degli ulteriori criteri interpretazione, come quello funzionale ex art. 1369 c.c. e quello dell’interpretazione secondo buona fede e correttezza ex art. 1366 c.c., oltre al principio per cui le clausole del 9 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio contratto vanno valutate in coerenza con la ragione pratica o causa concreta ex art. 1369 c.c. In particolare, dunque, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che le previsioni dell’atto costitutivo della RE erano state trascritte nel ricorso: in base al dato testuale precisavano che gli appalti erano stati assegnati alle società partecipanti;
queste ultime restavano direttamente obbligate verso l’autorità committente (art. 5, comma 2); oggetto della RE era esclusivamente l’esecuzione dei lavori (art. 3). Valutando le clausole nel loro complesso, in funzione della loro «causa concreta», emergeva che i rapporti contrattuali derivanti dagli appalti acquisiti facevano capo direttamente alle società partecipanti, tanto che l’oggetto sociale della RE era limitato alla mera esecuzione dei lavori oggetto di tali appalti e che i mezzi finanziari necessari a tal fine dovevano essere forniti proprio dalle società partecipanti (art. 5, comma 3). Tra l’altro tali clausole escludevano che la RE avesse diretta e autonoma responsabilità contrattuale verso l’autorità committente. La RE non si sostituiva alle società ad essa partecipanti nei rapporti giuridici derivanti dagli appalti, essendo stata costituita esclusivamente per la conduzione della fase esecutiva dei lavori, senza assumere un’autonoma responsabilità patrimoniale verso l’autorità committente e verso i terzi. La RE operava come mandataria, «secondo uno schema noto anche alla normativa italiana in materia di appalti pubblici», in base al quale, ove le imprese appaltatrici riunite in associazione temporanea costituivano la società consortile per l’esecuzione dei lavori, tale società - pur dotata di vera e propria personalità giuridica - non si sostituisce alle prime nella titolarità dell’appalto e delle 10 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio relative previsioni giuridiche, limitandosi a subentrare nella esecuzione totale o parziale dell’appalto. La RE era, dunque, solo uno strumento operativo delle società ad essa partecipanti per l’esecuzione dei lavori oggetto degli appalti acquisiti. La RE, non avendo assunto la titolarità dei contratti d’appalto in sostituzione della società partecipanti, non era subentrata nella titolarità di beni, diritti ed interessi attinenti alle attività di gestione ed esecuzione degli appalti stessi, sicché le perdite di detti beni, diritti ed interessi «sono di pertinenza esclusiva delle società partecipanti, e non della RE, costituita quale strumento operativo per il mero svolgimento della fase esecutiva degli appalti». Parimenti di pertinenza delle società partecipanti era l’indennizzo previsto dalle leggi n. 16 del 1980 e n. 98 del 1994. Vi sarebbe poi un ragionamento «palesemente irragionevole ed illogico», per cui, pur configurandosi la RE quale mero strumento per la gestione degli appalti, tuttavia, le perdite di beni e diritti pertinenti a detti appalti «sarebbero state invece riferibili direttamente in capo alla RE». 2. Nel secondo motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in materia di indennizzi di perdita di beni e diritti subiti all’estero da soggetti di nazionalità italiana, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». La sentenza del giudice d’appello ha affermato di aver fatto applicazione dei principi di diritto di cui alla sentenza n. 19168 del 2015 della Corte di cassazione, per la quale, ai fini dell’applicazione della normativa in materia di indennizzo di perdite - da parte di 11 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio soggetti di nazionalità italiana -, collegate alla partecipazione in società con sede in paesi diversi dall’Italia, «la perdita sofferta dei singoli soci non necessariamente coincide con la diminuzione del patrimonio sociale della società partecipata». Erroneamente, dunque, la sentenza impugnata ha affermato che «nel presente giudizio sarebbero stati allegati e provati soltanto danni e perdite subite dalla RE», in quanto la diminuzione del patrimonio dell’associazione «non sarebbe idoneo a dimostrare l’esistenza di un corrispondente danno in capo alla società ad essa partecipanti e ad esprimerne l’entità». In realtà, per le ricorrenti la «titolarità indiretta» di un bene o di un diritto sussiste quando un soggetto, pur non essendo formalmente investito della relativa posizione giuridica, è comunque in grado di esercitare poteri e facoltà che gli consentono ugualmente di disporre e di avvalersi del bene del diritto. La partecipazione alla società, da un lato attribuisce l’esercizio di poteri sociali che vanno incidere sulla gestione dei cespiti, dall’altro, assume un valore patrimoniale che riflette il valore di tali cespiti. Sui criteri da applicare per determinare il valore della perdita subita dal socio, in caso di titolarità indiretta di beni e diritti per il tramite di una società partecipata con sede all’estero, si sarebbe già pronunciata la Corte di cassazione con la sentenza n. 26676 del 28 novembre 2013. Tale decisione aveva definito una fattispecie in cui un cittadino italiano, titolare del 95% del capitale sociale di una società con sede in ZA, aveva subito la perdita di beni nei tumulti del settembre 1991/gennaio 1993, vedendosi riconosciuto dai giudici di merito un indennizzo pari al 100% «dei beni perduti (dei quali, come detto, era proprietaria la società partecipata di nazionalità zairese)». 12 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio La Corte di cassazione ha stabilito che la liquidazione così come operata era illegittima, in quanto il cittadino italiano «era invece proprietario del solo 95% del capitale sociale» della società estera e che quindi a suo favore non si poteva «liquidare alcuna somma eccedente la sua quota di titolarità del patrimonio sociale, pari al 95% di quest’ultimo, dovendosi indennizzare il solo danno subito, che è ovviamente proporzionale alla sua quota di contitolarità del patrimonio, e non pari a quest’ultimo per l’intero». Pertanto, al cittadino italiano non competeva nulla in più «della quota di titolarità dei beni perduti», da computarsi in base al valore dei beni stessi. L’indennizzo, dunque, dovrebbe essere pari «ad una quota del valore dei beni o diritti perduti corrispondente alla quota detenuta nel capitale sociale della società estera». Il giudice di merito avrebbe allora errato, ponendosi in contrasto con l’art. 1 della legge n. 16 del 1980, laddove ha affermato che, in caso di richiesta di indennizzo da parte di un soggetto di nazionalità italiana, titolare di quote in una società partecipata per ragioni di cui sopra, «la perdita da lui subita non coincide con il valore dei beni o diritti andati perduti». In realtà, infatti, l’art. 1 della legge n. 16 del 1980 prevede che i cittadini italiani e le società italiane «titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti ed interessi» perduti all’estero hanno diritto all’indennizzo per tali perdite e l’art. 5 della medesima legge dispone che l’indennizzo deve essere calcolato in base ai «prezzi di comune commercio correnti sul mercato ove le perdite si sono verificate». Tale normativa, allora, non prevedrebbe alcuna differenza tra le diverse forme di titolarità - diretta o indiretta - di beni o diritti andati perduti: in entrambe dovrebbe applicarsi la medesima disciplina e 13 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio l’indennizzo dovrebbe perciò essere rapportato «al valore di beni e diritti perduti». La normativa in esame, dunque, darebbe espressa rilevanza alla titolarità indiretta di beni, diritti o interessi, intendendo riconoscere, per evidenti ragioni di equità, l’indennizzo per la perdita di cespiti aventi collocazione all’estero anche a soggetti italiani «non muniti della titolarità formale di tali cespiti, ma investiti di forme di controllo di fatto, ivi incluse le forme di controllo indiretto attuate mediante partecipazioni in società o associazioni straniere». Tale conclusione non potrebbe essere contrastata con l’osservazione per cui «la coincidenza tra la diminuzione patrimoniale subita dal socio e quella sofferta dalla società partecipata sarebbe esclusa dall’autonomia del patrimonio di tale società rispetto a quello dei soci, per cui non essendo configurabile una diretta ripercussione di effetti e vicende tra le due sfere economiche, la perdita di beni o diritti da parte della società potrebbe produrre effetti dannosi in capo al socio soltanto ove si rifletta negativamente sul valore della quota di partecipazione (e nei limiti di tale riflesso)». Tali principi però si scontrerebbero con la disposizione specifica in materia di titolarità indiretta di beni e diritti, prescindendo dalla distinzione tra patrimonio del socio e quello della società partecipata, assicurando un indennizzo commisurato al valore dei beni perduti anche nel caso in cui tali cespiti siano controllati da un soggetto di nazionalità italiana attraverso la società partecipata con sede all’estero investita della formale proprietà dei beni. 3. Con il terzo motivo di impugnazione le ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. nella interpretazione della domanda attrice, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». 14 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Per il giudice di merito la riduzione patrimoniale subita dalla società estera non sarebbe sufficiente ad attestare l’esistenza di una corrispondente perdita a carico del socio, né tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio. Nella specie, sarebbero state allegate e provate esclusivamente le perdite di beni e diritti subite dalla RE, senza alcun riferimento alle perdite subite dalle società di diritto italiano titolari delle quote di partecipazione della RE. La Corte d’appello avrebbe violato e falsamente applicato le norme sulla interpretazione dei contratti, con riferimento alle clausole dell’atto costitutivo della RE che delineano la posizione di tale associazione rispetto alla titolarità di beni e diritti afferenti agli appalti eseguiti. In sostanza, non sarebbe stata correttamente interpretata la domanda giudiziale delle società, mentre sussisteva il potere dovere del giudice di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa formulata in giudizio, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti processuali, ma anche dalla natura delle vicende e questioni rappresentate dalla parte, nonché da provvedimento in concreto richiesto. La domanda presentata dalle società attrici, stante il suo tenore letterale ed il suo obiettivo contenuto sostanziale, avrebbe ad oggetto la condanna del Ministero dell’economia e delle finanze al pagamento dell’indennizzo di cui alla legge n. 98 del 1994, ma non «dettaglia» le modalità secondo cui calcolare l’indennizzo; la pretesa formulata includerebbe «anche la richiesta di un indennizzo commisurato alla riduzione del valore delle partecipazioni direttamente o indirettamente detenute dalle società attrici nella RE». Le società, dunque, hanno chiesto al Tribunale di Roma, in termini generali, la condanna del Ministero a corrispondere l’indennizzo 15 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio dovuto, formulando la richiesta di condanna del Ministero a corrispondere determinati importi «desunti dal valore di beni e diritti perduti, soltanto al fine di indicare un criterio di liquidazione dell’indennizzo, e non allo scopo di enucleare un petitum unico e esclusivo». Tanto è vero che sarebbe stata chiesta la condanna del Ministero al pagamento delle diverse somme, maggiori o minori, ritenute di giustizia, svincolando la domanda da un diretto collegamento con il valore economico di detti beni e diritti. Il riferimento alla perdita di beni era stato utilizzato solo come criterio di calcolo dell’indennizzo richiesto. Del resto, il valore della partecipazione societaria costituirebbe «espressione e riflesso del valore dei beni e diritti in tesi riferibili alla società, o all’associazione, e delle relative variazioni patrimoniali». 4. Con il quarto motivo di impugnazione le ricorrenti si dolgono della «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto internazionale privato dettate dagli articoli 14,25 e 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218, in materia di associazioni ed enti privati, obbligazioni contrattuali ed accertamento della legge straniera applicabile alla fattispecie dedotta in giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Il giudice d’appello ha respinto le domande delle società attrici di diritto italiano considerando che la RE costituirebbe un autonomo soggetto di diritto, distinto dalle società partecipanti e titolare di un proprio patrimonio, mentre le attrici si erano limitate ad allegare e provare i danni subiti dalla RE, in contrasto con i principi affermati dalla sentenza della suprema Corte n. 19168 del 2015. Vi sarebbe stata violazione delle norme di diritto internazionale privato dettate dagli articoli 14,25 e 57 della legge 31 maggio 1995, n. 218». 16 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio In realtà, si sarebbe dovuto applicare l’art. 25 c.p.c. della legge n. 218 del 1995, nel senso che le società, le associazioni ed ogni altro ente, pubblico o privato, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione, e quindi nella specie in ZA. Ciò sia con riferimento alla natura giuridica dell’associazione che alla sua capacità Del resto, l’art. 57 della legge n. 218 del 95 prevede che le obbligazioni contrattuali siano regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile all’obbligazione contrattuale. L’art. 4 di tale Convenzione stabilisce che, quando le parti non abbiano scelto la legge che regola il contratto, quest’ultimo è disciplinato dalla legge del paese con il quale resta il collegamento più stretto e, nella specie, tale collegamento più stretto è proprio con lo ZA (ora Congo) ove la RE è stata costituita, ha sede ed ha operato. Il giudice d’appello sarebbe incorso in violazione e falsa applicazione degli articoli 25 e 57 della legge citata, non avendo rilevato che la RE è disciplinata dalle leggi dello ZA e che, dunque, al fine di stabilire se essa sia eventualmente qualificabile come autonomo soggetto giuridico, distinto dalle società partecipanti, occorreva fare applicazione di dette leggi e non di quella italiana. Inoltre, ai sensi dell’art. 14 della legge n. 218 del 1995, l’accertamento della legge straniera è compiuto d’ufficio dal giudice, il quale a tal fine può avvalersi degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, informazioni acquisite per il tramite del Ministero della giustizia e di pareri resi da esperti o istituzioni specializzate. 5. Con il quinto motivo di impugnazione le società ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dei principi di diritto 17 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio dettate dal codice civile in materia di autonoma soggettività giuridica (articoli da 36 a 39 c.c. in materia di associazioni non riconosciute e comitati;
articoli da 1130 a 1131 c.c. in materia di condominio di edifici;
articoli da 2251 a 2324 c.c. in materia di società di persone;
articoli da 2602 a 2615-bis c.c., in materia di consorzi), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1369 c.c., in materia di interpretazione dei contratti, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1 e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, dell’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, e dell’art. 2, comma 5, lettera a), della legge 29 gennaio 1994, n. 98, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e seguenti c.c. nella interpretazione delle difese ed eccezioni svolte dalle società attrici, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., ed omessa motivazione sul punto, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Sarebbero stati valorizzati dal giudice di merito elementi non idonei a caratterizzare la RE quale autonomo soggetto giuridico. La Corte territoriale ha reputato la sussistenza di una soggettività giuridica autonoma della RE sulla base della mera circostanza che la stessa «abbia agito in giudizio senza contestazioni». Tra l’altro, una limitata forma di capacità di essere parte nel processo può sussistere anche in capo ad entità che non costituiscono autonomi soggetti di diritto come si desume dalle norme in materia di condominio, che costituisce un ente di gestione privo di autonoma soggettività giuridica;
ciononostante la vigente normativa conferisce all’amministratore del condominio la legittimazione processuale attiva e passiva, e quindi la capacità di stare in giudizio verso i condomini e verso i terzi. 18 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Il giudice di merito, inoltre, ha ritenuto che, a sostegno della qualificazione della RE quale autonomo soggetto giuridico, vi sarebbe l’art. 8 dell’atto costitutivo, nel quale si prevede un organo dell’ente munito di potere rappresentativo nei confronti dei terzi. Tuttavia, la sentenza non precisava in alcun modo che tale potere implicasse anche la facoltà di porre in essere atti giuridici idonei a determinare il sorgere di diritti ed obbligazioni direttamente in capo all’associazione, intesa quale entità unitaria personificata. La sentenza della Corte di appello non ha tenuto in considerazione l’art. 5, comma 2, dell’atto costitutivo ove si prevedeva che le società partecipanti alla RE erano «prontamente e solidalmente impegnate nei confronti del committente per tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori sopra descritti»; neppure era stata considerata la premessa dell’atto costitutivo ove si chiariva che l’appalto per la cui esecuzione era stata costituita la RE era stato «affidato alle due società» partecipanti;
inoltre, l’art. 3 dell’atto costitutivo stabiliva che la RE aveva ad oggetto «l’esecuzione dei lavori sopra menzionati», affidati alla società partecipanti. Pertanto, non si è valutato che l’atto costitutivo della RE lasciava in capo alla società partecipanti le obbligazioni verso l’ente committente. La sentenza era poi incorsa in violazione anche dei principi di diritto in materia di autonoma soggettività giuridica. Il conferimento di un potere di rappresentanza verso terzi ad un ufficio organo espressione di una formazione collettiva non valeva di per sé a trasformare tale entità in un autonomo soggetto di diritto. È stata erroneamente valorizzata, al fine di dimostrare la soggettività giuridica della RE, la disposizione dell’atto costitutivo che prevedeva la redazione di bilanci di esercizio e la distribuzione di utili (art. 10). In realtà la redazione di un apposito distinto bilancio 19 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio di esercizio relativamente all’attività di gestione di un determinato patrimonio, come pure la distribuzione di utili derivanti dalla gestione svolta, non implicano che detto patrimonio appartenga ad un soggetto giuridico distinto dei soggetti che hanno concorso alla costituzione del patrimonio stesso. Del resto, è sufficiente osservare la normativa in materia di fondi comuni di investimento o di patrimoni separati ex art. 2447-bis c.c. La Corte d’appello non ha correttamente interpretato neppure la clausola in base alla quale i mezzi finanziari diretti e indiretti «necessari per la realizzazione dei lavori» oggetto degli appalti dovevano essere forniti dalle società partecipanti alla RE. Infatti, tale obbligo era volto a consentire che la RE, quale organizzazione comune, potesse disporre delle risorse economiche occorrenti per dare corso ai lavori da eseguire, approvvigionamento di mezzi, attrezzature, materiali e personale. Tale esigenza non poteva essere soddisfatta dalla mera previsione di una responsabilità patrimoniale della società partecipanti per le obbligazioni verso terzi;
tale previsione implicava l’obbligo delle società partecipanti di adempiere le obbligazioni verso terzi sorte e rimaste insolute, ma non anche l’obbligo di rendere disponibili i mezzi finanziari per consentire lo svolgimento di attività operative. Non era in alcun modo prevista una autonoma responsabilità dell’associazione per le obbligazioni sorte dall’esecuzione dell’appalto. Non era stata prevista nell’atto costitutivo la creazione di un fondo patrimoniale della RE tale da consentire a quest’ultima di rispondere dei debiti verso terzi. Tra l’altro, negli scritti difensivi le società hanno sempre dedotto in modo esplicito che la RE era priva di autonoma soggettività giuridica. 20 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio 6. Con il sesto motivo di impugnazione le ricorrenti lamentano la «violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c., nella interpretazione della domanda attrice, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. Omessa motivazione e pronuncia sulla domanda diversa da quella azionata, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio era costituito oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.». La sentenza impugnata avrebbe statuito che la domanda delle attrici doveva essere rigettata in quanto proposta «dalle parti non aventi nazionalità italiana, non riconoscendo la legge il diritto all’indennizzo in questione se non a persone o enti di nazionalità italiana». In realtà, mentre il tribunale di prime cure aveva riconosciuto la legittimazione ad agire unicamente all’LD, con il primo motivo di appello le società avevano sostenuto che una forma di titolarità indiretta di beni e diritti si determinava anche nel caso in cui il soggetto italiano controllava di beni e diritti attraverso una catena di partecipazione societaria. Il controllo societario da parte di società di nazionalità italiana emergeva dall’organigramma societario. 7. I motivi primo, quinto e sesto, che vanno esaminati congiuntamente per ragioni di stretta connessione, sono fondati, nei termini di cui in motivazione. Si premette che tali motivi sono ammissibili, avendo le ricorrenti riportato talora in modo sintetico, talora in modo integrale, il disposto delle clausole dell’atto costitutivo dell’associazione RE, consentendo a questa Corte l’interpretazione delle stesse. Inoltre, le ricorrenti hanno dedotto in modo specifico l’errore interpretativo in cui sarebbe incorso il giudice di merito, proponendo 21 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio una diversa lettura di tali clausole, attraverso criteri ermeneutici specifici, con l’indicazione delle norme asseritamente violate. Invero, posto che l'accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., 9 aprile 2021, n. 9461; Cass., 15 novembre 2017, n. 27136). Infatti, nel giudizio di legittimità, le censure relative all'interpretazione del contratto offerta dal giudice di merito possono essere prospettate solo in relazione al profilo della mancata osservanza dei criteri legali di ermeneutica contrattuale o della radicale inadeguatezza della motivazione, ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, mentre la mera contrapposizione fra l'interpretazione proposta dal ricorrente e quella accolta dai giudici di merito non riveste alcuna utilità ai fini dell'annullamento della sentenza impugnata (Cass., 20 gennaio 2021, n. 995). Nella specie la Corte territoriale non ha tenuto conto in modo adeguato dell’interpretazione letterale del contratto, che doveva essere effettuata anche attraverso l’interpretazione delle singole clausole dell’atto costitutivo della RE, da leggersi in modo 22 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio sistematico ed organizzato tra loro, tenendo conto della volontà concreta delle parti, che intendevano costituire una società tesa esclusivamente all’esecuzione del contratto di appalto affidato all’AT, costituita da AN s.p.a., per il 75 %, ed da SE (poi AC) per il 25 %. La lettura sistematica e complessiva delle clausole dell’atto costitutivo di RE ex art. 1363 c.c., declinata attraverso i criteri della buona fede ex art. 1366 c.c. e funzionale ex art. 1369 c.c., pure indicati dalle società ricorrente nei motivi di ricorso, conduce ad un risultato ben diverso da quello cui è giunta la Corte di appello. 7.1. Deve muoversi dalla precisazione che l’indennizzo previsto per i cittadini italiani e per le società o associazioni di nazionalità italiana per le perdite di beni e di diritti subite all’estero è stato regolamentato attraverso tre diverse leggi che si sono susseguite nel tempo. 7.2. Il primo intervento normativo è stato recato dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16 (Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero). 7.3. L’art. 1, primo comma, della legge n. 16 del 1980, è stato modificato, dall’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135 (Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all’estero) e prevede «i cittadini italiani, gli enti e le società italiane titolari direttamente o indirettamente, in parte o nella totalità, di beni, diritti e interessi perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana, esclusi i titolari di beni di cui alla legge 6 marzo 1968, n. 193, o all’estero, a seguito di confische o di provvedimenti limitativi od impeditivi della proprietà comunque adottati dalle autorità straniere 23 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio esercitando la sovranità su quei territori, potranno percepire gli indennizzi loro dovuti per tali perdite, ivi compresi quelli provenienti da accordi internazionali, e relative integrazioni, detratti eventualmente anticipazioni o indennizzi parziali percepiti». Pertanto, gli indennizzi erano dovuti esclusivamente per beni perduti a seguito di confische o di provvedimenti ablatori delle autorità straniere, nell’arco temporale di cui alle leggi n. 16 del 1980 e n. 135 del 1985. In particolare, l’art. 5 della legge n. 135 del 1985 stabilisce che «la domanda per ottenere i benefici previsti dalla legge 26 gennaio 1980, n. 16, e dalla presente legge deve essere presentata, sotto pena di decadenza, al Ministero del Tesoro, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’originario avente diritto all’indennizzo o dei suoi aventi causa, o, nel caso di più aventi diritto, anche da uno solo di essi per sé e per gli altri ovvero da colui cui sia stata ceduta in tutto o in parte la titolarità dell’indennizzo». 7.4., La normativa sopravvenuta costituita dalla legge 29 gennaio 1994, n. 98 (Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135, recante: «disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiane all’estero»), ha previsto, da un lato, l’ampliamento dell’oggetto dell’indennizzo, che è andato a ricomprendere anche l’avviamento aziendale, oltre che la giurisdizione del giudice ordinario in tale materia, e dall’altro, la nuova previsione per cui erano indennizzabili anche le perdite di beni e di diritti subite nello ZA per gli eventi verificatisi negli anni 1991- 1993. Ed infatti, l’art. 1 della legge n. 98 del 1994 (intitolato «norme di interpretazione autentica») stabilisce che «per i beni indennizzabili previsti dall’art. 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 16, come 24 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio modificato dall’art. 1 della legge 5 aprile 1985, n. 135, debbono intendersi sia quelli materiali che quelli immateriali. Il Ministero del Tesoro è autorizzato, a domanda degli interessati, da presentare al Ministero del Tesoro entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a liquidare alle ditte esercenti attività industriali, commerciali, agricole, di servizi, marittime, immobiliari, professionali ed artigianali, l’indennizzo relativo all’avviamento delle attività di cui erano titolari nei paesi di provenienza. La quantificazione viene calcolata sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci. Sono valide le domande già presentate in merito». Quanto alla giurisdizione, l’art. 2 della legge n. 98 del 1994, comma 4 stabilisce che «la competenza relativa alle vertenze fra gli aventi diritto e la pubblica amministrazione in merito all’attuazione della presente legge, nonché delle leggi precedenti in materia, è devoluta al giudice ordinario». Quanto, invece, al contenuto prettamente innovativo, e non di mera interpretazione autentica, l’art. 2, comma 5, della legge n. 98 del 1994 stabilisce che «le provvidenze di cui agli articoli 3,4 e 8, della legge 5 aprile 1985, n. 135, sono integrate dalle seguenti norme: a) il diritto agli indennizzi previsti dalle legge 26 gennaio 1980, n. 16, e successive modificazioni, e 5 aprile 1985, n. 135, e successive modificazioni, spetta, con le modalità previste dalle stesse, ai cittadini, gli enti e alle società italiani i cui beni urbani siano stati sottoposti a misure limitative da parte delle autorità tunisine con legge 27 giugno 1983, n. 83/61 e successive, nonché ai cittadini, agli enti e alle società italiani che abbiano perduto o dovuto abbandonare i loro beni in ZA». 7.5. Sul punto, si è già formato il giudicato interno, a seguito della sentenza della Corte di cassazione 15 giugno 2012, n. 9849, la quale ha stabilito, uniformandosi ai principi giurisprudenziali di questa 25 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Corte, la portata innovativa della legge n. 98 del 1994 con riferimento agli eventi successivi al 1985 accaduti in ZA (Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24545; Cass., sez. I, 2 dicembre 2010, n. 24544; Cass., sez. I, 28 gennaio 2010, n. 1888). 8. Quanto alla individuazione della nazionalità delle società attrici, emerge dall’organigramma, riportato nei motivi di ricorso per cassazione che sono sicuramente di nazionalità italiana la LD s.p.a. e la IN s.r.l., che ha incorporato la GE e la Ispema, con atto di fusione del 12 dicembre 2000. Infatti, la LD IO Inc. era posseduta per il 60% dall’LD s.p.a. e per il residuo 40% dalla TU;
quest’ultima era controllata al 100% dalla GE IO Ltd, che a sua volta era controllata al 100% da tre società: la GE IO Ltd, la IN s.r.l. e la Ispema s.r.l.. La IN s.r.l., come detto, il 12 dicembre 2000, con atto di fusione, ha incorporato la GE e la Ispema. La LD IO Inc, come detto, che era posseduta al 60% dall’LD s.p.a., e per il residuo 40% dalla TU, aveva il 98,26% delle quote del capitale sociale della Societe d’Enterprise LD au ZA S.p.r.l. – EA- (poi AC). L’LD s.p.a. ha poi il 100% di LD IO Limited, con sede in Londra, che ha acquistato dalla LD s.p.a. e dalla TU, le quote dell’intero capitale sociale della LD IO Inc. La RE era partecipata per il 75% dall’LD s.p.a. e per il 25% da EA, poi AC. Pertanto, a seguito dell’acquisto dell’ LD IO Inc da parte dell’LD IO Limited, la LD s.p.a. aveva anche il 60% del 25% della RE, e quindi un ulteriore 15%. Le altre società avevano il 40% del 25% della RE, quindi il 10%. 26 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Pertanto, risulta di nazionalità italiana l’LD s.p.a., mentre per le altre società IN s.r.l., RE e EA (poi AC), il giudice del rinvio dovrà procedere alla corretta valutazione (il PG, quanto alla SE, ha fatto espresso riferimento all’atto notarile congolese). 9. Nella specie, attraverso una interpretazione sistematica delle clausole dell’atto costitutivo della RE ex art. 1362 c.c., secondo buona fede ex art. 1366 c.c. e sulla base della funzione concreta del negozio e degli interessi meritevoli di tutela delle parti, ex art. 1369 c.c., non può essere condivisa l’interpretazione ermeneutica compiuta dal giudice di merito, il quale ha ritenuto che la RE fosse un ente giuridico autonomo, dotato di soggettività giuridica, munito di patrimonio personale autonomo, come dimostrato dalla redazione di bilanci, con indicazione di analitiche voci di ricavi e costi, e con la previsione anche di distribuzione degli utili soci. E ciò, diversamente da quanto previsto in Italia con la disciplina delle associazioni temporanee di imprese (AT). Afferma, infatti, la Corte d’appello che «non possa dubitarsi che l’Association momentanée RE costituisca autonomo soggetto giuridico, con proprio e distinto patrimonio rispetto alla società partecipanti (e ciò a differenza di quanto accade nel diritto italiano ove alle associazioni temporanee di impresa viene comunemente negata la soggettività giuridica ed attribuita esclusiva legittimazione anche processuale alla mandataria)». Per il giudice d’appello, una serie di elementi specifici condurrebbero alla qualificazione della RE come soggetto giuridico autonomo, con assunzione diretta di responsabilità sia verso la committente che verso i terzi: 1) la qualità di soggetto giuridico autonomo può essere tratta immediatamente nello stesso svolgimento processuale della vicenda, avendo la RE agito nel processo «senza che al riguardo siano sorte contestazioni sino al 27 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio giudizio svoltosi dinanzi la Corte di legittimità»; 2) le clausole dell’atto costitutivo relative alla previsione di organi dell’ente dotati di potere rappresentativo nei confronti di terzi (art. 8 dello statuto); 3) redazione di bilanci di esercizio e potere da parte degli organi direttivi di procedere o meno alla ripartizione degli utili (art. 10 dello statuto); 4) la sussistenza «di un distinto ed autonomo patrimonio sociale rispetto a quello dei soci, risultando dagli stessi immobilizzazioni di notevole importo con il loro ammortamento, nonché, crediti, debiti etc. che dunque facevano capo direttamente a RE»; 5) la previsione dell’art. 5 dell’atto costitutivo «secondo cui le società partecipanti si obbligavano a fornire all’associazione momentanea i mezzi finanziari per far fronte all’esecuzione dei lavori»; 6) né «alcuno dei contendenti ha mai sollevato contestazioni sulla piena conformità ed adesione delle previsioni dell’atto costitutivo rispetto alla legislazione vigente all’epoca nello ZA»; 7) la previsione per cui le società partecipanti sarebbero state obbligate congiuntamente nei confronti del committente in relazione all’esecuzione degli appalti (art. 5 dello statuto), non sarebbe in contrasto con la soggettività autonoma della RE, in quanto «il rapporto contrattuale derivante dai singoli appalti stipulati con l’amministrazione dello ZA, intercorreva direttamente con le società partecipanti, che dunque non avrebbero potuto esonerarsi da siffatta responsabilità»; 8) l’art. 3 dell’atto costitutivo che concerneva «ulteriori lavori dello stesso tipo nella stessa regione» oltre a «clausole addizionali», consentiva di ritenere che «la costituzione della detta associazione momentanea si atteggiava in realtà con un agile strumento di natura societaria, comunque provvisto di propria soggettività e patrimonio, per la gestione per un periodo di tempo non necessariamente determinato, di una serie, per così dire aperta, di appalti assegnati dalle autorità zairesi nella 28 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio regione»; 9) la domanda in via amministrativa era stata presentata proprio da RE;
10) le stesse società avevano posto addirittura a fondamento della difesa la circostanza pacifica dell’autonoma soggettività della RE, riconnettendo la perdita di diritti e beni alla sola RE. 10. Non sfugge alla Corte il principio giurisprudenziale di legittimità consolidato per cui il procedimento ermeneutico volto all'accertamento della esatta qualificazione giuridica di un negozio consta di una duplicità di fasi consistenti, la prima, nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei contraenti, la seconda, nell'inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi (in precedenza individuati) che ne caratterizzano la esistenza giuridica: mentre le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituiscono espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, concretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità (salvo il limite della inadeguatezza della motivazione e della patente violazione delle regole codicistiche di interpretazione), quelle relative alla seconda possono formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità in ordine sia alla descrizione del modello tipico della fattispecie giuridica, sia alla rilevanza qualificante gli elementi di fatto emergenti dalla fattispecie concreta, sia, infine, alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussunzione di quest'ultima nel paradigma normativo (Cass., n. 12946 del 2007; Cass., n. 5387 del 1997). 10.1. Tuttavia, nella specie, la Corte d’appello ha proceduto ad un’analisi atomistica delle singole clausole dell’atto costitutivo, senza procedere ad un esame complessivo delle stesse, avendo riguardo alla causa concreta del contratto. 29 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Invero, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui, a norma dell'art. 1362 c.c., il dato testuale del contratto, pur importante, non può essere ritenuto decisivo ai fini della ricostruzione della volontà delle parti, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali può ritenersi acquisito solo al termine del processo interpretativo, che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore, anche quando le espressioni appaiano di per sé chiare, atteso che un'espressione "prima facie" chiara può non risultare più tale se collegata ad altre espressioni contenute nella stessa dichiarazione o posta in relazione al comportamento complessivo delle parti;
ne consegue che l'interpretazione del contratto, da un punto di vista logico, è un percorso circolare che impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se quest'ultima sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (Cass., 8 novembre 2022, n. 32786; Cass., 10 maggio 2016, n. 9380). Inoltre, l’elemento letterale, sebbene centrale nella ricerca della reale volontà delle parti, deve essere riguardato alla stregua di ulteriori criteri ermeneutici e, segnatamente, di quello funzionale, che attribuisce rilievo alla «ragione pratica» del contratto, in conformità agli interessi che le parti hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale (Cass., 6 luglio 2018, n. 17718; Cass., 22 novembre 2016, n. 23701). Nell'interpretazione dei contratti, l'elemento letterale, il quale assume funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle parti, deve essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, coordinando tra loro le singole clausole come 30 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio previsto dall'art. 1363 c.c., giacché per senso letterale delle parole va intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato (Cass., 8 giugno 2018, n. 14882). Il giudice non può limitarsi ad una considerazione atomistica delle singole clausole, pur ove le une e le altre possono apparire rappresentative di una manifestazione di volontà di senso compiuto, ma deve procedere secondo un iter che, partendo dall’accertamento del senso letterale di ciascuna, questo poi verifichi nel confronto reciproco e, infine, armonizzi razionalmente nella valutazione unitaria dell’atto (Cass., 30 gennaio 2018, n. 2267; Cass., 14 aprile 2006, n. 8876). 11. La lettura delle clausole dell’atto costitutivo della RE chiarisce, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito, che la disciplina dell’associazione temporanea di imprese RE è del tutto simile a quella della disciplina italiana. 12. Invero, ai sensi della L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis – i fatti di causa risalgono al 1991 e l’atto di citazione è stato notificato nel 1998 - (analoga è la disposizione di cui al d.lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26; come pure quella di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 96; poi d.lgs. n. 163 del 2006, artt. 34 e 37; quindi d.lgs. n. 50 del 2016, artt. 45 e 48; artt. 65 e 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023), «Le imprese riunite possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di 31 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al precedente art. 21, u.c.». Il citato art. 23-bis, u.c., poi, prevede che «ai soli fini della presente legge, artt. 17 e 18 e della L. 10 febbraio 1962, n. 57, art. 14, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa». Invero, la complessità delle opere da realizzare, nell'ambito delle commesse pubbliche, ha spinto le imprese minori ad organizzarsi tra loro per poter partecipare alle gare per l'affidamento delle commesse pubbliche, colorando l'istituto di una chiara natura pro-competitiva (Cass., sez. 5, 9 giugno 2000 vendi, n. 10983). Con il raggruppamento temporaneo di imprese non si crea un soggetto giuridico nuovo ed autonomo rispetto ai partecipanti, come nel caso del consorzio con attività esterna di cui all'art. 2602 c.c., in quanto i singoli partecipanti mantengono ciascuno la propria piena autonomia, avendo il contratto contenuto atipico ai sensi dell'art. 1322 c.c., con effetti obbligatori inter partes, ma non verso i terzi, tanto che non può essere certo dichiarato il fallimento del raggruppamento temporaneo, mantenendo autonoma personalità giuridica le singole imprese associate (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396, che sottolinea l'autonomia operativa delle singole imprese associate o riunite -, non configurandosi una organizzazione o associazione tra le imprese riunite). Si tratta, quindi, di un'aggregazione temporanea e occasionale tra imprese per lo svolgimento di un'attività, limitatamente al periodo necessario per il suo compimento, retta e disciplinata da un contratto di mandato collettivo speciale (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354). Occorre, dunque, distinguere il contratto di cooperazione intercorrente tra la società mandataria e le mandanti, ossia il 32 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio contratto associativo, stipulato per disciplinare i propri rapporti interni nell'ambito della piena autonomia contrattuale (Cass., n. 15129/2015), dai contenuti più diversificati, dal rapporto del raggruppamento con la stazione appaltante, fondato sul mandato con rappresentanza, gratuito, collettivo ed irrevocabile e sulla procura. Infatti, si è recentemente affermato che l'AT, sia nell'ipotesi di raggruppamento verticale che orizzontale, non costituisce un'impresa unitaria che esercita la propria attività in modo indipendente, sopportando individualmente il relativo rischio, sicché, non configurando un unitario soggetto passivo Iva, non può avvalersi del metodo del reverse charge ai fini dell'assolvimento di detta imposta (Cass., sez. 5, 23 novembre 2018, n. 30354). Questa Corte, dunque (Cass., 30 gennaio 2003, n. 1396) ha chiarito che la presenza del mandato, se consente alla stazione appaltante di avere come interlocutore privilegiato solo l'impresa mandataria, non determina la creazione di un centro autonomo di imputazione giuridica né comporta l'unificazione dell'attività di esecuzione dell'appalto. L'appalto, dunque, non diventa "comune" alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete. Anche recentemente si è statuito che la costituzione di una associazione temporanea di imprese comporta il conferimento di un mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come capogruppo, per effetto del quale è riconosciuta alla mandataria la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all’estinzione di ogni rapporto (Cass., 33 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio sez. I, 6 febbraio 2023, n. 3546; Cass., sez. I, 16 maggio 2018, n. 11949; Cass., 20 luglio 2012, n. 12732; Cass., sez. VI, 28 novembre 2011, n. 25204). Si è ulteriormente chiarito che, in caso di riforma della sentenza di condanna al pagamento di somme in favore di una società nella qualità di mandataria di una associazione temporanea di imprese, nel successivo giudizio instaurato dal solvens per la ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., la stessa società non può essere evocata in proprio per la restituzione dell'intero importo indebito, avendone ricevuto il pagamento esclusivamente quale rappresentante delle società del raggruppamento e, dunque, con l'obbligo di incassare in nome e per conto di tutti, per poi ridistribuire pro quota ai diversi rappresentati, pena la responsabilità per appropriazione indebita (Cass., sez. 3, 12 dicembre 2023, n. 34616). La mandataria avrebbe potuto essere citata pro quota, quale membro dell’associazione temporanea di impresa, ma non già per l’intero importo, quale percettrice dell’intera somma, avendo incassato quest’ultima esclusivamente in qualità di rappresentante dell’AT. 12.1. La premessa di cui sopra – che già contribuisce a chiarire la natura dell’AT – deve fare i conti con la possibilità concessa alle imprese riunite (o associate) di costituire tra loro una società consortile, che però si limita solo alla esecuzione delle opere, mentre il contratto di appalto resta fermo tra la stazione appaltante e l'AT, che lo stipula tramite la mandataria dell'associazione temporanea, che opera in virtù di mandato collettivo, gratuito ed irrevocabile. Resta, dunque, la responsabilità solidale delle società che fanno parte dell'AT, sia della mandataria che delle mandanti. Ai sensi della legge n. 584 del 1977, art. 23-bis, comma 6 (ma è in tal senso anche il d.lgs. n. 406 del 1991, art. 26), «i lavori eseguiti 34 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazioni alla società stessa». Pertanto, nei rapporti con la stazione appaltante le società dell'AT hanno diritto al compenso in relazione alle rispettive quote di partecipazione. Inoltre, si è ritenuto che, in tema d'IVA, la società consortile, costituita per l'esecuzione dei lavori dalle imprese riunite in associazione temporanea, aggiudicatarie di un appalto pubblico, non può detrarre dall'imposta dovuta quella relativa ai costi del contenzioso legale con la stazione appaltante, difettando il requisito dell'inerenza, atteso che tale società non subentra nella titolarità del contratto di appalto e delle relative posizioni giuridiche, la cui gestione è devoluta per legge esclusivamente all'impresa capogruppo e mandataria, che ha la rappresentanza processuale esclusiva dell'AT nei confronti della stazione appaltante (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651). 12.2. I profili fiscali – relativi ai rapporti con il Fisco delle società facenti parte della società consortile, costituita quest’ultima solo al fine di dare esecuzione al contratto di appalto - sono stati nel tempo scolpiti da questa Corte, sicché si è ritenuto che, con riferimento alla società consortile, essa deve sostenere i costi per l'esecuzione dell'opera aggiudicata all'AT, ma riceve da ciascuna delle società consorziate la quota parte delle spese sostenute. In tal modo, la società consortile avrà un bilancio chiuso in pareggio, proprio per la sua natura mutualistica e non meramente speculativa. Pertanto, la società consortile deve "ribaltare" i costi sostenuti per l'esecuzione delle opere alle società consorziate, emettendo le relative fatture attive (in tal senso anche risoluzione ministeriale Min. 35 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Fin. Dir.Gen. Tasse e Imposte indirette sugli affari 4 agosto 1987, n. 460437). La società consortile non deve conseguire l'utile dell'opera da dividere tra le imprese riunite né correre l'alea dell'opera stessa, in quanto il risultato finale dell'operazione, in utile o in perdita, si produce direttamente in capo alle imprese riunite (o in associazione). Le società consorziate, invece, hanno come ricavi il compenso che proviene dalla stazione appaltante come corrispettivo delle opere realizzate dalla società consortile (Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651; Cass., sez.5, 29 ottobre 2008, n. 25944; Cass., sez. 5, 2 novembre 2001, n. 13582), e deducono i costi relativi ai pagamenti effettuati in favore della società consortile per le opere da essa realizzate, potendo anche dedurre i costi sostenuti per ripianare le perdite della società consortile se e nella misura in cui siano correttamente imputati al conto profitti e perdite, sempre che ne sia certa l'esistenza e comprovata l'inerenza (Cass., 29 ottobre 2008, n. 25944, citata); sicché il conto economico della società consortile viene inciso nel “dare”, dai costi dei beni e servizi acquisiti per eseguire l'oggetto dell'appalto e, nell'”avere”, dai contributi o compensi periodici versati dalle imprese a copertura di tali costi sostenuti dalla società (in tal senso anche circolare ministerale Min. Finf.Dir. Gen. Imposte dirette 6-4-1998, n. 10/9/277; risoluzione 30 maggio 1986, n. 9/888; risoluzione 14 marzo 1979, n. 9/492). 12.3. Anche nella legislazione più recente, l’art. 48 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, al comma 5, prevede che «l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per l’assuntore di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per l’assuntore di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata 36 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio all’esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario»; il comma 12 così dispone «ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario» (analogamente art. 68, comma 5, del d.lgs. n. 36 del 2023), con la specificazione al comma 13 dell’art. 48 del d.lgs. n. 50 del 2016 che «il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante» (così anche art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 36 del 2023). Ai sensi del comma 15 dell’art. 48 «al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni negli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all’estinzione di ogni rapporto» (così pure art. 68, comma 7, del d.lgs. n. 36 del 2023). A rimarcare l’autonomia patrimoniale giuridica delle singole società facenti parte dell’associazione temporanea di imprese, l’art. 48, comma 16, del d.lgs. n. 50 del 2016, statuisce che «il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali degli oneri sociali». L’appalto, dunque, non diventa “comune” alle imprese riunite, in quanto ciascuna di esse conserva la piena autonomia operativa nella realizzazione della parte di opera che le compete. La ratio della normativa è chiara, in quanto si mira a tutelare la stazione appaltante che ha come obiettivo la realizzazione dell’opera pubblica, attraverso un rapporto “privilegiato” con la società mandataria, che agisce in nome e per conto di tutte le mandanti. 37 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio È proprio la struttura sostanziale del raggruppamento temporaneo, teso alla partecipazione alle gare per l’affidamento dei contratti pubblici, e quindi per una durata limitata e per uno specifico contratto, o per una serie di contratti, che si riverbera poi negli aspetti processuali. Tanto che al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni collegate all’appalto. Tale rappresentanza processuale non vale nei rapporti con i terzi, diversi dalla committente. Residua, peraltro, la legittimazione attiva della stazione appaltante nei confronti delle singole mandanti, con riferimento alle porzioni di obbligazioni gravanti proprio sulle stesse, per l’impegno assunto singolarmente in sede di accordo per la costituzione del raggruppamento temporaneo. 13. Questa Corte ha con varie decisioni conformi (da ultimo Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591) ribadito che, in tema di appalto di lavori pubblici, l'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, introdotto dalla legge n. 687 del 1984 (art. 26 D.Lgs. n.406 del 1991), ha la esclusiva portata di legittimare la società consortile nei confronti dell'ente appaltante nella esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto a carico dell'associazione temporanea d'imprese, ma non ne comporta la sostituzione, sia perché la norma fa riferimento ad un «subentro» nella esecuzione totale o parziale del contratto e non ad una successione nel rapporto giuridico sorto con la convenzione con l'ente appaltante;
sia perché la norma esclude in modo assoluto - "ad alcun effetto" - che ciò determini subappalto o cessione di contratto, tant'è che espressamente prevede che non siano necessarie autorizzazioni o approvazioni;
sia, infine, perché permane la responsabilità delle imprese riunite, come regolata dall'art. 21 della legge n. 584 del 1977. 38 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Il regime dell'associazione temporanea d'imprese è diverso da quello della società consortile, che sia stata successivamente costituita, facendo capo l'uno alla riunione d'imprese regolata dagli artt. 17, 18 e ss. della legge n. 584 del 1977, nella quale si instaura tra la capogruppo e le altre un rapporto di mandato, gratuito ed irrevocabile (art.20, comma primo, e 22 Legge 584-1977, il cui tenore è stato trasfuso nell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, che ha attuato la direttiva comunitaria 89- 440 in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici e dalla cui entrata in vigore ha cessato di operare la legge n. 584) e l'altro (avuto riguardo al rinvio dell'art. 2615-ter cod. civ.) alle norme codicistiche consortili e societarie, per le quali la società consortile opera in forma fortemente aggregata, delibera con il criterio e le regole propri degli organismi associativi (e cioè con le maggioranze stabilite in relazione all'oggetto) ed è gestita attraverso organi che hanno poteri rappresentativi ed amministrativi ed assumono responsabilità nei confronti dei consorziati, secondo la generale disciplina dell'art. 2392 cod. civ. (Cass., sez.5, 4 gennaio 2001, n. 77). 13.1. Pertanto, non è stata condivisa la tesi dottrinale per cui la società «di scopo» osterebbe alla previsione per cui resta ferma la responsabilità delle imprese riunite, sicché si tratterebbe di una responsabilità solo sussidiaria di carattere fideiussorio. Neppure condivisibile è la tesi per cui, con la creazione della società di «scopo» si determinerebbe addirittura l'estinzione del raggruppamento temporaneo di imprese, dell'originario contratto di cooperazione tra imprese riunite e del mandato. Va, invece, accolta la tesi dottrinale e giurisprudenziale (Cass., sez. 1, 19/4/2024, n. 10591; Cass., sez. 5, 24 febbraio 2015, n. 3651; Cass., sez. 5, 9 giugno 2020, n. 10983; Cass., 4 gennaio 2001, 39 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio n.77), per cui la società «di scopo» subentra al raggruppamento esclusivamente «nell'esecuzione del contratto di appalto», mentre la titolarità del contratto resta in capo alle imprese riunite, le quali restano controparte negoziale dell'ente appaltante, pur se rappresentate unitariamente dalla società capogruppo, mandataria. Le società di «scopo», dunque assumono il ruolo di mero «braccio esecutivo» dell'AT (o RTI) per l'attuazione coordinata e unitaria dell'appalto, ma ciò non muta né la sostanza, né la titolarità originaria del rapporto di appalto. Pertanto, anche in presenza di società consortile, i lavori sono riferiti alle singole imprese riunite;
si sancisce la permanenza della responsabilità nei confronti della committenza in capo alle imprese riunite. Peraltro, anche l'articolo 45, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 risulta, per la dottrina, coerente con tale impostazione, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti, a seguito dell'aggiudicazione del contratto, possono imporre l'adozione di forme giuridiche specifiche, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria «per la buona esecuzione» del contratto medesimo. Tale tesi è corroborata dal principio di unicità dell'appalto, principio che sarebbe gravemente vulnerato se si aderisse alla tesi della frantumazione del contratto d’appalto in diversi rapporti, in caso di subentro parziale. A conferma di tale interpretazione si è ritenuto in giurisprudenza che la circostanza secondo cui, per il disposto dell'art. 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584 (aggiunto dall'art. 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687), la società consortile costituita tra le imprese riunite in associazione temporanea subentra nell'esecuzione del contratto stipulato dalle imprese consorziate, non implica la sussistenza di un subappalto o di una cessione del contratto in capo 40 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio alla prima, come è palesato dal fatto che non è prescritta alcuna autorizzazione o approvazione e restano ferme le responsabilità delle imprese riunite;
pertanto, la società consortile, eseguendo l'opera appaltata alle imprese consorziate, non acquista alcun diritto nei confronti della committente e non è sua creditrice (Cass., sez. 1, 26 novembre 2008, n. 28220; poi Cass., sez. 1, 14 ottobre 2011, n. 21222). Peraltro, anche l'articolo 68, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 2023, stabilisce che «le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto». Resta ferma la responsabilità solidale delle singole imprese consorziate, come previsto dall'articolo 68, comma 9, del d.lgs. n. 36 del 2023, per cui «l'offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori», aggiungendo poi che «nel caso di cui al comma 4, lettera a) [le stazioni appaltanti possono: a) imporre ai raggruppamenti di operatori economici di assumere una forma giuridica specifica dopo l'aggiudicazione del contratto, nel caso in cui tale trasformazione sia necessaria per la buona esecuzione del contratto] e nell'ipotesi in cui i concorrenti riuniti o consorziati indicati dal consorzio come esecutori, anche in parte, dei lavori dopo l'aggiudicazione costituiscono tra loro una società anche consortile, ai sensi del Libro V del Titolo V , CAPI III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, la responsabilità solidale di cui al primo periodo concorre con quella del soggetto giuridico nel quale il raggruppamento temporaneo o il 41 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio consorzio ordinario si sono trasformati a far data dalla notificazione dell'atto costitutivo la stazione appaltante e, subordinatamente, alla iscrizione della società nel registro delle imprese. In tale ipotesi la società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto». 14. Si è ritenuto (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2024, n. 2173), in tema di appalto di lavori pubblici, che la parte contraente con la stazione appaltante o con il General contractor si identifica nelle imprese che abbiano dato vita all'associazione temporanea, avendo il loro mandatario comune unicamente una funzione di rappresentanza, sicché la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori ex art. 37 del D.Lgs. n. 163 del 2006. Pertanto, la possibilità per le imprese costituite in AT di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata). 15. In tale prospettiva vanno lette le clausole negoziali dell’atto costitutivo della RE, che, se lette nel loro complesso, dimostrano 42 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio che la società consortile (RE), è stata costituita esclusivamente per l’esecuzione dei contratti di appalto, mentre la mandataria dell’AT ha un rapporto privilegiato con la stazione appaltante (la REGIDESO - amministrazione dello ZA competente in materia di gestione della rete idrica). L’art. 5, comma 2, dello statuto della RE («Le società sono congiuntamente e solidalmente impegnate nei confronti del committente per tutti gli obblighi derivanti dall’esecuzione dei lavori sopradescritte»), infatti, precisa proprio che la responsabilità per l’esecuzione dei lavori resta in capo alle società consorziate mandanti, e quindi alla LD (75 %) ed alla EA, poi AC (25 %). Le società mandanti devono poi fornire i mezzi finanziari alla RE per consentirle l’esecuzione degli appalti (cfr. art. 5, comma 3, dell’atto costitutivo per cui le società sono tenute a fornire all’associazione, in proporzione alle rispettive partecipazioni, «i mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei lavori, in particolare cauzioni, garanzie bancarie, garanzie da portare finanziatori e per gli scoperti bancari»). Poiché i contratti, dunque, facevano capo direttamente alle società mandanti, partecipanti della società consortile RE, quest’ultima si era atteggiata, come affermato dal giudice di merito, come un agile strumento di natura societaria per la gestione, nel corso di un periodo di tempo non determinato, di una serie di appalti assegnati dalle autorità dello ZA nella regione. Dall’art. 3 dello statuto emergeva poi che le società partecipanti si erano obbligate «ad eseguire in solido gli ulteriori lavori dello stesso tipo, nella stessa regione». Oggetto dell’attività della RE era, dunque, esclusivamente l’esecuzione dei lavori. 43 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio L’art. 3 dell’atto costitutivo, poi, prevedeva che la RE aveva ad oggetto l’esecuzione dei lavori relativi al contratto di appalto. 16. Il terzo motivo è inammissibile. 16.1. Questa Corte, pronunciandosi sul ricorso presentato proprio dalle stesse parti nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, con sentenza del 28 settembre 2015 n. 19168, ha reputato già inammissibile tale motivo di impugnazione. Ciò in quanto «l’interpretazione della domanda costituisce un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed il cui risultato, al di fuori dell’ipotesi in cui si traduca nell’omesso esame della domanda o nella pronuncia su una pretesa diversa da quella azionata, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente per incongruenza o illogicità della relativa motivazione […] Ai fini della deduzione del predetto vizio, non è peraltro sufficiente la prospettazione di una lettura degli atti diversa da quella risultante dalla sentenza impugnata, ma occorre la specifica indicazione delle lacune argomentative o delle carenze logiche del ragionamento seguito dal giudice di merito, ovvero l’individuazione degli elementi di giudizio ai quali quest’ultimo ha attribuito un significato estraneo al senso comune, o ancora delle ragioni da lui addotte che risultino connotate da assoluta incompatibilità razionale […]. Nella specie, invece, le ricorrenti si limitano a ribadire il proprio personale convincimento, contrastante con quello cui è pervenuta la Corte territoriale, insistendo in particolare sul tenore letterale delle conclusioni rassegnate nell’atto di citazione, il cui riferimento alla possibile liquidazione di importi maggiori o minori rispetto agli indennizzi specificamente richiesti non può ritenersi di per sé sufficiente ai fini della individuazione dell’oggetto della domanda nella perdita di valore della partecipazione sociale, neppure se posto 44 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio in relazione con la narrativa dell’atto, non recante alcun elemento utile per la quantificazione di tale pregiudizio». 17. Il quarto motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato. Quanto al primo profilo, effettivamente, come chiarito dal Procuratore Generale, l’atto costitutivo di RE «non [reca] data certa né luogo di costituzione certa. E difatti, a differenza di SE costituita con atto notarile congolese (doc. 4 fascicolo di primo grado), la società RE appare essere stata costituita con scrittura privata priva di data e di luogo certi». Inoltre, ha evidenziato il Procuratore Generale che la RE «appare verosimile poi che il luogo nel quale si è perfezionato il procedimento di costituzione sia l’Italia atteso che l’atto appare archiviato presso il notaio Trojani Antonio di Roma ed è stato più volte emendato con integrazioni che recano quale luogo di sottoscrizione la città di Roma». Quanto alla infondatezza, per questa Corte, in materia di conoscenza da parte del giudice italiano del diritto straniero, ai giudizi iniziati anteriormente alla entrata in vigore della legge 31 maggio 1995, n. 218, non si applica, in virtù dell'art. 72, il principio stabilito dall'art. 14 della medesima legge, secondo il quale è compito del giudice accertare il contenuto delle norme straniere applicabili alla fattispecie, avvalendosi eventualmente di informazioni acquisite attraverso il Ministero della giustizia o degli strumenti previsti da convenzioni internazionali;
pertanto, in detti giudizi grava sulla parte che chieda l'applicazione di una legge straniera, l'onere di indicarla producendo la documentazione relativa e, in mancanza, il giudice, se non sia in grado di avere diretta conoscenza della normativa straniera sulla scorta degli elementi acquisiti agli atti o per propria diretta conoscenza, deve applicare le 45 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio leggi italiane (Cass., 4 aprile 2013, n. 8212; Cass., 19 ottobre 2006, n. 22406). Ora, è vero che nella specie il giudizio è stato instaurato dopo il 1995, con atto di citazione dell’8/9/1998, ma il rapporto si era già esaurito prima del 1995. Infatti, l’art. 72 della legge n. 218 del 1995 stabilisce che «[l]a presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l’applicabilità alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato». Non trova, allora, applicazione, nella specie, l’art. 25 della legge n. 218 del 1995, in quanto i fatti che hanno determinato il diritto all’indennizzo si sono verificati nello ZA, per espressa previsione di legge (legge 29 gennaio 1994, n. 98), negli anni 1991-1993. 18.Il secondo motivo è fondato. 18.1 Invero, come già statuito da questa Corte in un processo tra le stesse parti deve distinguersi tra la perdita o diminuzione del patrimonio societario e il valore della quota sociale (Cass., 28 settembre 2015, n. 19168). In particolare, si è ritenuto che il socio ha diritto all’indennizzo per il pregiudizio da lui subito indirettamente, per gli eventi accaduti in ZA negli anni 1991-1993, ai sensi delle leggi n. 16 del 1980, n. 135 del 1985 e n. 98 del 1994. Si è precisato che in tal caso il beneficio non può essere commisurato al valore dei beni e dei diritti perduti dalla società, ma va liquidato con riferimento alla perdita o alla riduzione del valore della partecipazione sociale (si richiama la sentenza della Corte di cassazione 28 novembre 2013, n. 26676; anche Cass., 2 dicembre 2010, n. 24545). 46 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio Ha chiarito poi la Corte che il socio è portatore di un interesse personale diretto al mantenimento in vita della società ed all’integrità del patrimonio sociale, il cui limite è però segnato dal valore della sua quota di partecipazione al capitale sociale;
dunque tale valore, correlato al conferimento inizialmente compiuto per la costituzione del patrimonio necessario per intraprendere l’attività economica prevista dal contratto sociale e per garantirne la prosecuzione durante la vita della società, esprime l’interesse del socio alla nascita dell’ente ed all’esercizio della sua attività. Tale valore, inizialmente coincidente con quello dei beni e dei diritti conferiti, può peraltro subire significative variazioni nel tempo non necessariamente collegate ad analoghe variazioni nella consistenza del patrimonio sociale, la cui riduzione non è quindi sufficiente di per sé a testimoniare la sopportazione di una corrispondente perdita da parte del socio, e tantomeno ad esprimere attendibilmente l’entità di tale pregiudizio. L’esclusione della possibilità di far coincidere la diminuzione patrimoniale subita dal socio con quella riportata dalla società trova giustificazione nella stessa soggettività giuridica di cui quest’ultima è dotata e nell’autonomia del suo patrimonio rispetto a quello dei singoli soci, che, escludendo una diretta comunicabilità delle rispettive vicende e dei loro effetti, consente di concludere che la perdita di uno o più beni o crediti da parte della società intanto può produrre conseguenze dannose nei confronti del socio in quanto, riflettendosi sul valore della quota, si traduca indirettamente in una diminuzione del suo patrimonio personale. In quella sede, è stata confermata la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato le domande di riconoscimento dell’indennizzo proposte dalla LD e dalla IN, in qualità di titolari di quote di partecipazione al capitale dell’LD IO, rilevando per un 47 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio verso che non era stata fornita alcuna indicazione in ordine alle perdite realmente determinatesi nel patrimonio delle società ricorrenti (LD e IN), ed escludendo per altro verso la possibilità di commisurare il beneficio al valore dei beni e dei crediti già spettanti alla società partecipata. Si trattava, in quel caso, quindi, di controllo societario, in quanto la LD era titolare del 60 per cento delle azioni della LD IO, ex art. 2359 c.c., mentre il residuo 40 % apparteneva alla TU. Del resto, è pacifico in giurisprudenza di legittimità che la quota di società non conferisce ai soci un diritto reale sul patrimonio societario riferibile alla società, che è soggetto distinto dalle persone dei soci, ma attribuisce un diritto personale di partecipazione alla vita societaria (Cass., 25 settembre 2014, n. 20258; Cass., 15 gennaio 2003, n. 502). 18.2. Non v’è contrasto, allora, con il precedente di questa Corte rappresentato dalla sentenza del 28 novembre 2013, n. 2676, per la quale, ove venga in rilievo la perdita di una partecipazione societaria, l’indennizzo deve essere determinato con riferimento al valore della corrispondente quota e non all’intero patrimonio sociale. In quel caso, infatti, il giudice di merito aveva riconosciuto ad una persona fisica che era titolare della quasi totalità (95 %) delle quote di una s.r.l., con sede nello ZA, quale indennizzo, a titolo di perdita di beni e diritti, una somma pari all’intero valore del capitale sociale, mentre – come detto - l’attore aveva solo il 95% del capitale sociale. Questa Corte ha accolto il motivo di ricorso del Ministero, riconoscendo indennizzo nella misura del 95% del capitale sociale «e quindi dei beni facenti parte di esso», e non quindi per l’intero patrimonio sociale. All’attore, insomma, «nulla competeva in più della quota di titolarità dei beni perduti». 48 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio 18.2. Nella specie, invece, trattasi di un tertium genus, ossia di una società consortile (RE) che è partecipata da due società consorziate (LD e SE, poi AC), ma la società consortile è mera esecutrice dei lavori appaltati all’AT (costituita da LD e EA). In tal caso i costi sostenuti da RE, quale mera esecutrice dei lavori e che chiude necessariamente i bilanci in pareggio, vengono ribaltati sulle società consorziate. La RE vanta il pareggio di bilancio perché i costi sostenuti per l’esecuzione dell’appalto vengono rimborsati dalle due società consorziate. Se si verificano perdite, esse vengono coperte della società consorziate. Il danno subito da RE finisce di riflesso e, dunque, «per trasparenza» su LD e EA (poi AC), dovendosi considerare che nella specie la legge n. 16 del 1980 fa riferimento espressamente all’indennizzo spettante alle società italiane titolari direttamente, ma anche «indirettamente» di beni, diritti ed interessi perduti. È chiaro, dunque, che l’indennizzo spettante alla LD s.p.a. non potrà certo spettare anche alla RE, incorrendosi, altrimenti, in una duplicazione dell’indennizzo. Il giudice del rinvio dovrà anche valutare la nazionalità delle varie società ricorrenti, ferma restando la nazionalità italiana della LD s.p.a. 19. La sentenza deve, dunque, essere cassata, con rinvio alla corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie, nei termini di cui in motivazione, i motivi di ricorso primo, secondo, quinto e sesto;
dichiara inammissibili il terzo motivi ed infondato il quarto;
cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla 49 rg 287/2019 Cons. Est. Luigi D’Orazio corte d’appello di Roma, in diversa composizione, cui demanda di