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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9132 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43761/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice AR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43761/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIBUTI N.2 81026 RECALE presso l'Avvocato RUSSO VINCENZO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BROLETTO 20 20121 MILANO presso l'Avvocato COLOMBO GIORGIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
in via preliminare ,revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.10985/2024 del 31.07.2024 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.g.n.10093/2024 in p.del Giudice dr.ssa R.FILIPPI ,per mancato esperimento di mediazione obbligatoria e per carenza di legittimazione non avendo il sig.
sottoscritto alcun contratto;
b. nel merito dichiarare che il Parte_1 Parte_1 nulla deve a in quanto il credito è inesistente per le ragioni dedotte in Controparte_1 narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del D.I. con vittoria di spese, diritti ed onorari;
c. condannare la alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Controparte_1
pagina 1 di 5 I.V.A. e C.A. . In via subordinata si insiste nell'ammissione del mezzo istruttorio richiesto, ossia consulenza grafologica per la disamina del contratto di leasing n. A1B64614 del 19.11.2019 in quanto mai sottoscritto dal sig. Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, per i motivi - in fatto e in diritto - dedotti negli atti di causa;
- dichiarare inammissibile l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del Contratto;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE, - respingere le domande formulate dal sig. con l'atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte negli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 10985/2024, R.g. n. 10093/2024, emesso in data 26 luglio 2024, depositato in cancelleria in data 31 luglio 2024, in ogni sua parte;
NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA, - accertare e dichiarare la legittimazione passiva del sig.
per i motivi - in fatto e in diritto - dedotti negli atti di causa;
- nella denegata Parte_1 ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertata la risoluzione del Contratto per inadempimento, condannare il sig. alla restituzione a della “VASCA Parte_1 Controparte_1
DI REFRIGERAZIONE DXO 1850 2BIII (MATRICOLA: 89911692)”, e dell'“IMPIANTO DI
MUNGITURA DELAVAL 5+5 MATRICOLA: 86418180”, come meglio definita nella fattura allegata al contratto di locazione finanziaria n. A1B64614, nonché al pagamento della somma di Euro
24.207,35, a titolo di canoni scaduti del Contratto, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalle singole scadenze sino al saldo;
IN OGNI CASO - condannare il sig. alla Parte_1 rifusione, in favore di delle competenze del presente giudizio, oltre spese Controparte_1 vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 26.7.24 dal Parte_1
Tribunale di Milano su istanza di in veste di concedente in relazione al contratto di leasing in CP_1 data 19.11.19. Con tale decreto gli è stato ingiunto di riconsegnare immediatamente i beni mobili locati e di pagare entro quaranta giorni la somma di € 24.207,35 a titolo di canoni scaduti oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento.
L'opponente ha chiesto in primo luogo la revoca del decreto per assenza della condizione di procedibilità della domanda non essendo stata effettuata la procedura di mediazione.
pagina 2 di 5 Nel merito ha contestato l'autenticità della sottoscrizione del contratto di finanziamento assumendo di aver sottoscritto esclusivamente il verbale di consegna del bene quale sottopostogli dalla società senza che gli fossero forniti i pur richiesti chiarimenti riguardo alle modalità dei CP_2 pagamenti ed al piano di ammortamento. Ha quindi concluso per la revoca dell'ingiunzione.
Si è costituita l'opposta contestando le censure così concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. In via subordinata, ove revocato il decreto, ha chiesto la condanna dell'opponente alla restituzione dei beni locati nonché al pagamento della somma di € 24.207,35 a titolo di canoni scaduti oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalle singole scadenze sino al saldo, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di sintetica nota difensiva e quindi decisa nei termini che si riportano di seguito.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente deve essere rigettata la censura di improcedibilità della domanda per l'omessa mediazione la cui delibazione deve essere anteposta attesa la valenza assorbente.
Questo Tribunale con pronunce che hanno ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il leasing finanziario non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010.
Ciò in quanto tale contratto presenta connotati peculiari che lo rendono atipico non essendo assimilabile né alla locazione vera e propria né ai contratti bancari, assicurativi, finanziari attesa l'assenza della prestazione “di servizi ed attività di investimento regolati dal d.lgs. 58/98”.
Quanto al merito, la difesa dell'opponente – fondata sul disconoscimento della sottoscrizione del contratto – risulta smentita da plurime circostanze: il verbale di consegna dei beni - la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta – reca nel frontespizio specifica menzione del contratto – identificato con numero e tipologia – della società concedente e del fornitore. In particolare il box posto sulla sinistra del documento riporta la seguente locuzione: tutte le garanzie che spettano a quale proprietaria del bene (per vizi, palesi Controparte_1 ed occulti, originari e sopravvenuti, del bene, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità ed inidoneità del bene stesso), in conseguenza del contratto di compravendita stipulato con il fornitore stesso, sono estese anche Cliente, ivi compresa la corretta rappresentazione al Cliente dei requisiti di sistema al fine del corretto sfruttamento del software;
pagina 3 di 5 le ulteriori sottoscrizioni presenti sugli allegati al contratto di leasing quali la polizza assicurativa ed il modulo per l'addebito mensile dei canoni convenuti non sono state disconosciute;
Pt_2
l'opposta è in possesso della copia del documento di identità e della tessera sanitaria dell'opponente; la richiesta di moratoria effettuata in relazione alla posizione dell'opponente attraverso la sezione dedicata del sito riservato ai clienti della finanziaria;
le cambiali – recanti sottoscrizioni non disconosciute – successivamente protestate emesse per garantire il concordato e poi inadempiuto piano di rientro.
Tali circostanze – in assenza di giustificazioni plausibili – rendono palese l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria da parte di . Parte_1
Non può attribuirsi valenza alla confusa e reiterata ricostruzione dell'opponente secondo cui lo stesso, nella veste di cliente della che ha provveduto alla consegna del bene, rappresentò Controparte_3 di voler conoscere le condizioni contrattuali e lo scadenzario dei pagamenti ed il piano di ammortamento dei relativi interessi, ma il Responsabile della fece direttamente consegnare CP_2 dagli addetti preposti, il bene riferendo di rinviare quanto dal richiesto. Successivamente, Pt_1 il si vide scalare dal conto corrente le rate ma senza capirne il motivo poiché aveva altri Pt_1 finanziamenti in corso, e solo dopo aver constatato che gli addebiti erano relativi ai beni consegnati non pagò più.
A prescindere dalla farraginosità della ricostruzione, si rileva che quand'anche – in linea di ipotesi – i fatti si fossero svolti secondo quanto riportato, è dirimente ai fini che interessano la circostanza che l'opponente abbia acquisito la disponibilità del bene e dato corso al pagamento sia del primo canone che di quello successivo rendendosi poi inadempiente. In sostanza, anche a voler ritenere che lo stesso sia stato lasciato all'oscuro delle condizioni relative all'utilizzo dei beni e si sia avveduto solo posteriormente alla consegna degli addebiti effettuati sul proprio conto corrente, non risulta giustificata l'omessa immediata restituzione.
Condotta – questa – che ha serbato a fronte delle numerose diffide inoltrate dalla concedente e persino dell'ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
La narrativa esposta dalla concedente, oltre che intrinsecamente dotata di maggiore verosimiglianza, trova ampio riscontro nella documentazione allegata.
Pertanto, il reiterato inadempimento nel versamento dei corrispettivi pattuiti nonché il mancato rispetto del concordato piano di rientro con il protesto dei titoli cambiari rende pienamente legittima l'iniziativa della concedente volta alla risoluzione del contratto ed alla condanna sia alla riconsegna dei beni che al pagamento dei corrispettivi.
pagina 4 di 5 Il decreto ingiuntivo - che per la parte afferente i canoni ha limitato la domanda originaria a quelli scaduti ed esigibili - deve, pertanto, essere confermato e dichiarato definitivo previo rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori minimi dello scaglione di riferimento considerata la non complessità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice AR LI, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 26.7.24 dal
Tribunale di Milano su istanza di che dichiara definitivo;
CP_1
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 7.052 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e
CPA.
Milano 28 novembre 2025
Il giudice
AR LI
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale in funzione monocratica nella persona del giudice AR LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 43761/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 C.F._1
GIBUTI N.2 81026 RECALE presso l'Avvocato RUSSO VINCENZO, che la/lo rappresenta e difende
Opponente
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA Controparte_1 P.IVA_1
BROLETTO 20 20121 MILANO presso l'Avvocato COLOMBO GIORGIO
Opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue.
Per Parte_1
in via preliminare ,revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo n.10985/2024 del 31.07.2024 emesso dal Tribunale di Milano nel giudizio R.g.n.10093/2024 in p.del Giudice dr.ssa R.FILIPPI ,per mancato esperimento di mediazione obbligatoria e per carenza di legittimazione non avendo il sig.
sottoscritto alcun contratto;
b. nel merito dichiarare che il Parte_1 Parte_1 nulla deve a in quanto il credito è inesistente per le ragioni dedotte in Controparte_1 narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del D.I. con vittoria di spese, diritti ed onorari;
c. condannare la alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre Controparte_1
pagina 1 di 5 I.V.A. e C.A. . In via subordinata si insiste nell'ammissione del mezzo istruttorio richiesto, ossia consulenza grafologica per la disamina del contratto di leasing n. A1B64614 del 19.11.2019 in quanto mai sottoscritto dal sig. Parte_1
Per Controparte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:
IN VIA PRELIMINARE, - rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecutività del decreto opposto, per i motivi - in fatto e in diritto - dedotti negli atti di causa;
- dichiarare inammissibile l'eccezione di disconoscimento della sottoscrizione del Contratto;
NEL MERITO, IN VIA
PRINCIPALE, - respingere le domande formulate dal sig. con l'atto di citazione Parte_1 in opposizione a decreto ingiuntivo per le ragioni, in fatto e in diritto, esposte negli atti di causa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto, n. 10985/2024, R.g. n. 10093/2024, emesso in data 26 luglio 2024, depositato in cancelleria in data 31 luglio 2024, in ogni sua parte;
NEL
MERITO, IN VIA SUBORDINATA, - accertare e dichiarare la legittimazione passiva del sig.
per i motivi - in fatto e in diritto - dedotti negli atti di causa;
- nella denegata Parte_1 ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo, accertata la risoluzione del Contratto per inadempimento, condannare il sig. alla restituzione a della “VASCA Parte_1 Controparte_1
DI REFRIGERAZIONE DXO 1850 2BIII (MATRICOLA: 89911692)”, e dell'“IMPIANTO DI
MUNGITURA DELAVAL 5+5 MATRICOLA: 86418180”, come meglio definita nella fattura allegata al contratto di locazione finanziaria n. A1B64614, nonché al pagamento della somma di Euro
24.207,35, a titolo di canoni scaduti del Contratto, oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalle singole scadenze sino al saldo;
IN OGNI CASO - condannare il sig. alla Parte_1 rifusione, in favore di delle competenze del presente giudizio, oltre spese Controparte_1 vive, rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso in data 26.7.24 dal Parte_1
Tribunale di Milano su istanza di in veste di concedente in relazione al contratto di leasing in CP_1 data 19.11.19. Con tale decreto gli è stato ingiunto di riconsegnare immediatamente i beni mobili locati e di pagare entro quaranta giorni la somma di € 24.207,35 a titolo di canoni scaduti oltre interessi al tasso legale e spese del procedimento.
L'opponente ha chiesto in primo luogo la revoca del decreto per assenza della condizione di procedibilità della domanda non essendo stata effettuata la procedura di mediazione.
pagina 2 di 5 Nel merito ha contestato l'autenticità della sottoscrizione del contratto di finanziamento assumendo di aver sottoscritto esclusivamente il verbale di consegna del bene quale sottopostogli dalla società senza che gli fossero forniti i pur richiesti chiarimenti riguardo alle modalità dei CP_2 pagamenti ed al piano di ammortamento. Ha quindi concluso per la revoca dell'ingiunzione.
Si è costituita l'opposta contestando le censure così concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto. In via subordinata, ove revocato il decreto, ha chiesto la condanna dell'opponente alla restituzione dei beni locati nonché al pagamento della somma di € 24.207,35 a titolo di canoni scaduti oltre interessi al tasso contrattualmente previsto dalle singole scadenze sino al saldo, previo accertamento dell'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento.
Senza svolgimento di attività istruttoria la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per il deposito di sintetica nota difensiva e quindi decisa nei termini che si riportano di seguito.
L'opposizione è infondata.
Preliminarmente deve essere rigettata la censura di improcedibilità della domanda per l'omessa mediazione la cui delibazione deve essere anteposta attesa la valenza assorbente.
Questo Tribunale con pronunce che hanno ricevuto l'avallo della giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che il leasing finanziario non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010.
Ciò in quanto tale contratto presenta connotati peculiari che lo rendono atipico non essendo assimilabile né alla locazione vera e propria né ai contratti bancari, assicurativi, finanziari attesa l'assenza della prestazione “di servizi ed attività di investimento regolati dal d.lgs. 58/98”.
Quanto al merito, la difesa dell'opponente – fondata sul disconoscimento della sottoscrizione del contratto – risulta smentita da plurime circostanze: il verbale di consegna dei beni - la cui sottoscrizione non è stata disconosciuta – reca nel frontespizio specifica menzione del contratto – identificato con numero e tipologia – della società concedente e del fornitore. In particolare il box posto sulla sinistra del documento riporta la seguente locuzione: tutte le garanzie che spettano a quale proprietaria del bene (per vizi, palesi Controparte_1 ed occulti, originari e sopravvenuti, del bene, nonché per difetti di funzionamento, mancanza di qualità ed inidoneità del bene stesso), in conseguenza del contratto di compravendita stipulato con il fornitore stesso, sono estese anche Cliente, ivi compresa la corretta rappresentazione al Cliente dei requisiti di sistema al fine del corretto sfruttamento del software;
pagina 3 di 5 le ulteriori sottoscrizioni presenti sugli allegati al contratto di leasing quali la polizza assicurativa ed il modulo per l'addebito mensile dei canoni convenuti non sono state disconosciute;
Pt_2
l'opposta è in possesso della copia del documento di identità e della tessera sanitaria dell'opponente; la richiesta di moratoria effettuata in relazione alla posizione dell'opponente attraverso la sezione dedicata del sito riservato ai clienti della finanziaria;
le cambiali – recanti sottoscrizioni non disconosciute – successivamente protestate emesse per garantire il concordato e poi inadempiuto piano di rientro.
Tali circostanze – in assenza di giustificazioni plausibili – rendono palese l'avvenuta sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria da parte di . Parte_1
Non può attribuirsi valenza alla confusa e reiterata ricostruzione dell'opponente secondo cui lo stesso, nella veste di cliente della che ha provveduto alla consegna del bene, rappresentò Controparte_3 di voler conoscere le condizioni contrattuali e lo scadenzario dei pagamenti ed il piano di ammortamento dei relativi interessi, ma il Responsabile della fece direttamente consegnare CP_2 dagli addetti preposti, il bene riferendo di rinviare quanto dal richiesto. Successivamente, Pt_1 il si vide scalare dal conto corrente le rate ma senza capirne il motivo poiché aveva altri Pt_1 finanziamenti in corso, e solo dopo aver constatato che gli addebiti erano relativi ai beni consegnati non pagò più.
A prescindere dalla farraginosità della ricostruzione, si rileva che quand'anche – in linea di ipotesi – i fatti si fossero svolti secondo quanto riportato, è dirimente ai fini che interessano la circostanza che l'opponente abbia acquisito la disponibilità del bene e dato corso al pagamento sia del primo canone che di quello successivo rendendosi poi inadempiente. In sostanza, anche a voler ritenere che lo stesso sia stato lasciato all'oscuro delle condizioni relative all'utilizzo dei beni e si sia avveduto solo posteriormente alla consegna degli addebiti effettuati sul proprio conto corrente, non risulta giustificata l'omessa immediata restituzione.
Condotta – questa – che ha serbato a fronte delle numerose diffide inoltrate dalla concedente e persino dell'ingiunzione oggetto dell'odierna opposizione.
La narrativa esposta dalla concedente, oltre che intrinsecamente dotata di maggiore verosimiglianza, trova ampio riscontro nella documentazione allegata.
Pertanto, il reiterato inadempimento nel versamento dei corrispettivi pattuiti nonché il mancato rispetto del concordato piano di rientro con il protesto dei titoli cambiari rende pienamente legittima l'iniziativa della concedente volta alla risoluzione del contratto ed alla condanna sia alla riconsegna dei beni che al pagamento dei corrispettivi.
pagina 4 di 5 Il decreto ingiuntivo - che per la parte afferente i canoni ha limitato la domanda originaria a quelli scaduti ed esigibili - deve, pertanto, essere confermato e dichiarato definitivo previo rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo nei valori minimi dello scaglione di riferimento considerata la non complessità della controversia - seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice AR LI, definitivamente pronunciando, così dispone:
1. rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in data 26.7.24 dal
Tribunale di Milano su istanza di che dichiara definitivo;
CP_1
2. Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite liquidate in € 7.052 per compensi oltre al rimborso forfettario spese generali pari al 15% nonché IVA e
CPA.
Milano 28 novembre 2025
Il giudice
AR LI
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