Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9132
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Sentenza 28 novembre 2025

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Il Tribunale di Milano, Sezione Sesta Civile, in funzione monocratica, ha pronunciato sentenza nella causa promossa da un opponente contro un opposto, avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 10985/2024, emesso dal medesimo Tribunale, con cui all'opponente era stato ingiunto di riconsegnare beni mobili locati e di pagare la somma di € 24.207,35 a titolo di canoni scaduti, oltre interessi e spese, in relazione a un contratto di leasing finanziario stipulato tra le parti in data 19.11.2019. L'opponente ha sollevato in via preliminare l'eccezione di improcedibilità della domanda per omessa mediazione obbligatoria e, nel merito, ha contestato l'autenticità della propria sottoscrizione del contratto di finanziamento, asserendo di aver sottoscritto solo il verbale di consegna del bene e di non aver ricevuto chiarimenti sulle modalità di pagamento e sul piano di ammortamento. Ha pertanto chiesto la revoca del decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inesistenza del credito e la condanna dell'opposta al pagamento delle spese. L'opposta, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto, o in via subordinata, in caso di revoca, la condanna dell'opponente alla restituzione dei beni e al pagamento dei canoni scaduti, oltre interessi, previo accertamento della risoluzione del contratto per inadempimento, con vittoria di spese.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, dichiarando definitivo il decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, ha respinto l'eccezione di improcedibilità per omessa mediazione, richiamando la propria giurisprudenza, avallata dalla Cassazione, secondo cui il leasing finanziario non rientra tra le fattispecie per le quali è prevista la mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, stante la sua natura atipica. Nel merito, ha ritenuto infondato il disconoscimento della sottoscrizione del contratto da parte dell'opponente, basandosi su plurime circostanze quali la menzione specifica del contratto nel verbale di consegna dei beni, la sottoscrizione di allegati quali la polizza assicurativa e il modulo per l'addebito dei canoni, il possesso della copia del documento d'identità e della tessera sanitaria dell'opponente da parte della società concedente, la richiesta di moratoria effettuata dall'opponente e le cambiali emesse per garantire un piano di rientro poi inadempiuto. Il giudice ha considerato la ricostruzione dell'opponente confusa e priva di giustificazioni plausibili, evidenziando che l'acquisizione della disponibilità dei beni e il pagamento dei primi canoni, seguiti da un inadempimento reiterato e dal mancato rispetto del piano di rientro, rendono legittima la risoluzione del contratto e la richiesta di restituzione dei beni e dei canoni scaduti. Pertanto, il decreto ingiuntivo è stato confermato e dichiarato definitivo. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente soccombente e liquidate in € 7.052 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 9132
    Giurisdizione : Trib. Milano
    Numero : 9132
    Data del deposito : 28 novembre 2025

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