Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/03/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4967/2024 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA non definitiva nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4967/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'avv. CROCI ELEONORA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
FATTO
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 03/12/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione e di divorzio;
“1. I coniugi rimarranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto. La SI.ra Parte_1
ha già lasciato, in accordo con il SI la casa coniugale, trasferendosi
[...] Parte_2
in altra abitazione e all'uopo si impegna a modificare la propria residenza anagrafica.
2. La casa coniugale, sita in 41049, Sassuolo (MO), Via Staffette Partigiane, n. 31, censita al
NCEU del Comune di Sassuolo (MO), al foglio 14, mappale 440, sub. 17, cat. a/2 e sub. 10,
cat. c/6, viene assegnata al SI. completa di arredi e corredi, il quale Parte_2
continuerà a risiederVi unitamente ai figli Riccardo . CP_1
3. La SI.ra si obbliga a cedere la propria quota di proprietà pari al Parte_1
50% dell'immobile meglio individuato al precedente punto 2, già adibito a casa coniugale, con le relative pertinenze, al SI. che si obbliga ad acquistare, al prezzo di Parte_2
acquisto che, di comune accordo e consenso tra i coniugi, è convenuto e stabilito a corpo e non a misura, nell'importo corrispondente al valore, al tempo del trasferimento immobiliare suddetto, della quota del debito residuo di pertinenza della SI.ra a Parte_1
titolo di mutuo ipotecario (concesso da con atto ricevuto da Notaio Controparte_2 [...]
, in data 29.11.2019, Rep. n. 14305, racc. n. 9870 e registrato a Modena il 20.12.2019 Per_1
al n. 17833, serie 1T).
Il prezzo così determinato verrà corrisposto dal SI. mediante accollo Parte_2
liberatorio della precitata quota del mutuo stesso di pertinenza della moglie (al valore appunto corrispondente al tempo del trasferimento così come certificato dalla relativa documentazione bancaria). Le parti si obbligano a stipulare l'atto definitivo di compravendita entro trenta giorni dal deposito dell'emananda sentenza di separazione, e comunque entro il termine di validità
della relativa pre-delibera già ottenuta d Controparte_2
Tutte le spese necessarie per l'eventuale sanatoria dell'immobile, incluse quelle relative ai compensi professionali dei tecnici incaricati, nonché le spese notarili relative al suddetto atto di compravendita, saranno poste a carico del SI. così come eventuali spese Parte_2 notarili di volturazione del mutuo e/o di stipula di nuovo mutuo da parte dello stesso, oltre che gli oneri fiscali tutti (ove sussistenti) correlati a detta operazione di compravendita. Le parti dichiarano e riconoscono sin da ora che tale trasferimento, poiché funzionale ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, sarà esente da imposte e tasse ai sensi dell'art. 19, L. 6
marzo 1987, n. 74.
Il SI. si obbliga sin d'ora a non pretendere alcunché dalla SI.ra Parte_2 [...]
a titolo di oneri fiscali avuto riguardo alla compravendita della suindicata quota Parte_1
della casa coniugale, anche nell'ipotesi in cui l'Agenzia delle Entrate, anche con provvedimenti differiti e/o sopravvenuti, non concedesse e/o non autorizzasse benefit e/o esenzioni e/o agevolazioni fiscali per l'operazione di compravendita de qua.
4. Nelle more della compravendita di cui al precedente punto 3, il SI. Parte_2
corrisponderà all'Istituto mutuante l'intero ammontare della rata mensile del mutuo di riferimento e dichiara sin d'ora che nulla avrà a pretendere nei confronti della moglie a tale titolo.
5. Nelle more della compravendita di cui al precedente punto 3, tutte le spese condominiali,
tanto ordinarie quanto straordinarie, relative all'immobile già adibito a casa coniugale, saranno poste a carico del SI Parte_2
6. A fronte dell'assegnazione degli arredi della casa coniugale al marito, il SI Parte_2
si obbliga a corrispondere, una volta divenuto esclusivo proprietario dell'immobile di cui al punto 2, alla SI.ra , che accetta, la somma di euro 15.000,00, da Parte_1
versarsi contestualmente alla successiva ed eventuale vendita dell'immobile a terzi parte del SI.
mediante bonifico bancario all'IBAN intestato alla moglie. Parte_2
7. I SIg.ri e corrisponderanno a titolo di Parte_1 Parte_2
mantenimento ordinario del figlio , studente fuori sede presso l'Università di Pisa, la CP_1
somma mensile di euro 400,00 (euro 200,00 ciascuno) direttamente al figlio, sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte dello stesso.
8. Le spese straordinarie del figlio saranno sostenute dai SIg.ri CP_1 Parte_1
e nella misura del 50% ciascuno e i coniugi dichiarano
[...] Parte_2
espressamente di aderire al Protocollo in uso presso il Tribunale di Modena;
9. L'autovettura Ford Fiesta, tg. EM328GL, intestata al SI sarà assegnata Parte_2
alla SI.r . Parte_1
10. L'autovettura Fiat Tipo, tg. FL594JW, intestata alla SI.ra , sarà Parte_1
assegnata al SI Parte_2
11. I coniugi hanno già provveduto a ripartire i risparmi comuni e si impegnano ad estinguere il conto corrente bancario cointestato n. [...], acceso presso convenendo che le relative spese saranno poste a carico del SI. Controparte_2 Pt_2
[...]
12. I coniugi convengono espressamente che i titoli obbligazionari presso Banca Widiba S.p.a.,
nella specie BTP codice ISIN [...], di valore nominale di euro 15.000,00, intestati al SI verranno venduti alla loro scadenza (Aprile 2028), con assegnazione Parte_2
dell'intero controvalore ricavato dalla vendita alla SI.r . Parte_1
13. Il SI si impegna ad estinguere, a propria cura e spese, il finanziamento Parte_2
n. 9962879, cointestato a entrambi i coniugi, di originario importo complessivo pari ad euro
17.000,00, concesso da rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti della Controparte_2
SI.r . Parte_1
14. Le quote della societ con sede in Avigliano Parte_3
(PZ), fraz. Torretta, P. Iva di cui il SI. risulta socio P.IVA_1 Parte_2
accomandatario dal 24.4.1996, rimarranno di titolarità esclusiva dello stesso, il quale dichiara comunque di manlevare espressamente la SI.ra da tutte le passività Parte_1
e/o posizioni debitorie presenti e future della società, nonché da qualsiasi pendenza, anche di natura fiscale, che dovesse eventualmente emergere in relazione alla predetta attività
commerciale. 15. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare entrambi alla corresponsione di somme a titolo di mantenimento in loro favore”.
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
- Quanto, infine alla domanda di divorzio, la causa deve essere rimessa in istruttoria, essendo necessario il decorso del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nonché il passaggio in giudicato della sentenza di separazione ex art. 3, co. 2, n. 2) lett. b) legge div.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Parte_2
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
LI (PZ) il 22/01/1973 e nato a [...] il [...] Parte_2
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di LI (PZ) di procedere all'annotazione del presente decreto nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno
1997, atto n.1, Parte II serie A)
4. Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà
passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
5. provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio per l'emissione della sentenza di divorzio congiunto.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/03/2025.
Il Presidente estensore
Dott. Riccardo Di Pasquale