Articolo 72 della Legge 31 maggio 1995, n. 218
Articolo 71Articolo 73
Versione
1 settembre 1995
Art. 72. (Disposizioni transitorie) 1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita' alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.
2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.
Entrata in vigore il 1 settembre 1995
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