Art. 23-bis. ((IL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.6 AGOSTO 2008, N.133 , HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO))
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3 novembre 1984
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1 luglio 2006
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22 dicembre 2008
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Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 05/12/1990 n. 431292 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 5 dicembre 1990
[…] 2 - se la medesima aliquota ridotta del 4 per cento torni applicabile anche nel caso in cui una societa\' consortile costituita ai sensi e per gli effetti di cui all\'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, subentri al raggruppamento di imprese nella esecuzione dei lavori e debba, quindi, ribaltare alle singole societa\' raggruppate i rispettivi costi. In proposito
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Giurisprudenza • 105
- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 17/09/2025, n. 5139Provvedimento: […] essendo stato il - che ha stipulato la polizza assicurativa - costituito ai sensi dell'art. 23 bis della legge 8 agosto 1977 n. 584, […] Parte_1 Parte_6era quella di considerare assicurate le imprese e ciò perché diversamente il contratto assicurativo sarebbe nullo per mancanza di rischio e comunque illegittimo per falsa applicazione dell'art. 23 bis della legge 584/1977, […] CP_8 Parte_2L'atto costitutivo del prevedeva infatti che le imprese e Parte_1 CP_9– premesso che il aveva aggiudicato all'ATI già da essi costituita l'appalto per la realizzazione di opere - “intendono costituire ai sensi dell'art. 23 bis della legge n. 584 dell'8 agosto 1977 e dell'art. 12 della legge n. 687 dell'8 ottobre 1984, […]Leggi di più...
- art. 23-bis legge 584/1977·
- mandato·
- società consortile·
- ATI (Associazione Temporanea di Imprese)·
- contributo unificato·
- rappresentanza·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- subentro contratto appalto·
- responsabilità civile·
- polizza assicurativa·
- legittimazione ad agire