Articolo 2447 bis del Codice civile
Articolo 2435 bisArticolo 2424 bis
Versione
1 gennaio 2004
Art. 2447-bis.

(( (Patrimoni destinati ad uno specifico affare).)) ((La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della societa' e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attivita' riservate in base alle leggi speciali. ))
Entrata in vigore il 1 gennaio 2004
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