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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 13/11/2025, n. 4874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4874 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott. OV TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 2975/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRIGNONE VALENTINA in sostituzione dell'avv. CAMBRIA ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. LA VALLE
LUIGI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
OV TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2975 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMBRIA ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
PP SA
Controparte_1
- convenuta contumace- oggetto: opposizione a cartella di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- rigetta il ricorso;
2 condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali CP_3
e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_3 Controparte_1
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2025
00110393 55/000, emessa a titolo di contributi previdenziali, presuntivamente inerenti gli anni 2022, 2023 e 2024, deducendone l'illegittimità per duplicazione della pretesa assicurativa e per insussistenza nel merito della pretesa, per la precedente cessazione di attività in data
4.1.2023.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto
, contestando l'eccepita duplicazione e rappresentando che per la CP_2
cartella contenente i crediti presunti come già ingiunti, era intervenuto ricorso giudiziale e rigetto dello stesso.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta , CP_1
di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Precisando inoltre che i contributi contenuti nella cartella impugnata non erano relativi ai dipendenti della ditta cessata, ma alla persona stessa del ricorrente in qualità di artigiano.
Va innanzi tutto rilevato che dall'esame delle cartelle per le quali si eccepisce la duplicazione delle quote contributive, viceversa appare evidente la differenza delle voci riportate, non rinvenendosi alcuna reiterazione delle pretese;
la voce ripetuta (III^ rata 2022) è infatti diversa sia quanto al titolo, alla richiesta e alla somma ingiunta.
Ciò premesso, l' allega la costanza dell'attività Controparte_4
assicurata del ricorrente quale autonomo artigiano, indipendentemente dalla cessazione delle attività dei lavoratori dipendenti, già cessate e del quale da atto.
Il ricorrente nulla sul punto allega, non contestando tale circostanza e
3 limitandosi pertanto a ribadire la cessazione dell'impresa individuale con contestuale cessazione dell'obbligo di versamento delle quote assicurative per i lavoratori dipendenti.
Poco pregio riveste inoltre l'eccezione circa la mancanza di qualsiasi valenza probatoria degli estratti contabili dell'Istituto assicuratore.
Posto che nell'azione di accertamento negativo dell'obbligo previdenziale, incombe sull'ente creditore la prova del proprio credito, vanno comunque svolte alcune considerazioni.
In primo luogo, in considerazione della valenza della cartella di pagamento quale titolo ingiunzione di pagamento stragiudiziale, giova osservare che,con l'opposizione alla stessa s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente
è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
E così, posto che il titolo dimostrato dall'opposto è il mancato pagamento del premio assicurativo dovuto dall'artigiano, la contabilità dell'Istituto riveste sicuramente un valore di principio di prova che, qualora attestato da un funzionario dell'ente è già titolo sufficiente all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale.
Se è vero infatti che nel rapporto obbligatorio tra privati il documento contabile proveniente dal creditore non può rivestire in sé alcun valore di prova del credito, è altrettanto vero che nei rapporti stabili obbligatori tra il lavoratore autonomo artigiano e l'Istituto assicuratore, la posizione assicurata deve considerarsi, oltre che necessitata, anche continuativa ove 4 l'esercizio dell'attività comporta l'insorgenza di obblighi previdenziali e assicurativi già all'atto dell'inizio attività e che possono cessare soltanto con la fine dell'attività medesima.
Di talché, all'allegazione dell'esistenza in vita di una posizione assicurativa quale autonomo artigiano, posta la prefata obbligatorietà del rapporto, secondo il riparto degli oneri sopra esposto, l'assicurato ingiunto aveva l'onere di allegare la cessazione anche di tale separata attività, o la sua inesistenza.
Nulla viceversa allega e prova circa l'esistenza di tale posizione. dovendo quindi considerarsi tale posizione esistente a tutti gli effetti.
Considerata esistente la posizione, desumibile dall'emissione di quote rata, la parte ricorrente avrebbe avuto a propria volta l'onere di dimostrare l'inesistenza della singola pretesa.
Tanto premesso, in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs n.
46/1999, va rilevato che la presenza di un vizio formale o il mancato rispetto del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo del debito non pregiudicano la possibilità per l'Ente previdenziale o assicuratore che sia, di recuperare i contributi e premi non pagati dall'impresa. L' può recuperare i CP_2
contributi non pagati anche se la cartella esattoriale è affetta da un vizio formale scegliendo la via dell'accertamento del suo diritto in sede giudiziaria.
E' necessario infatti rilevare che “un eventuale vizio formale della cartella
o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione
a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito “ ( In tal senso Cass. Sez. L 3486/2016; 26395/2013 24134/2021).
Dacché la tardiva iscrizione a ruolo deprivando il titolo della esecutività non incide sul diritto di credito.
Essendo pertanto dovuta l'intera somma ingiunta e non essendovi ulteriori motivi d'opposizione nel merito il ricorso, pur nel formale annullamento della cartella a causa della ritardata iscrizione a ruolo dei contributi 2022, va
5 sostanzialmente rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/11/2025
Il Giudice Onorario
OV TI
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SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 13/11/2025 innanzi al Giudice Dott. OV TI, chiamato il procedimento iscritto al n. 2975/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 9:00 sono presenti l'avv. BRIGNONE VALENTINA in sostituzione dell'avv. CAMBRIA ANTONINO per parte ricorrente nonché l'avv. LA VALLE
LUIGI per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:45 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario Dott.
OV TI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2975 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. CAMBRIA ANTONINO Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.
[...]
PP SA
Controparte_1
- convenuta contumace- oggetto: opposizione a cartella di pagamento conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 13/11/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara la contumacia dell' ; Controparte_1
- rigetta il ricorso;
2 condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' , che liquida complessivamente in € 1.500,00 oltre spese generali CP_3
e oltre CPA e IVA se dovute.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/02/2025 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' e l' CP_3 Controparte_1
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n. 296 2025
00110393 55/000, emessa a titolo di contributi previdenziali, presuntivamente inerenti gli anni 2022, 2023 e 2024, deducendone l'illegittimità per duplicazione della pretesa assicurativa e per insussistenza nel merito della pretesa, per la precedente cessazione di attività in data
4.1.2023.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio il convenuto
, contestando l'eccepita duplicazione e rappresentando che per la CP_2
cartella contenente i crediti presunti come già ingiunti, era intervenuto ricorso giudiziale e rigetto dello stesso.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la convenuta , CP_1
di cui pertanto va dichiarata la contumacia.
Precisando inoltre che i contributi contenuti nella cartella impugnata non erano relativi ai dipendenti della ditta cessata, ma alla persona stessa del ricorrente in qualità di artigiano.
Va innanzi tutto rilevato che dall'esame delle cartelle per le quali si eccepisce la duplicazione delle quote contributive, viceversa appare evidente la differenza delle voci riportate, non rinvenendosi alcuna reiterazione delle pretese;
la voce ripetuta (III^ rata 2022) è infatti diversa sia quanto al titolo, alla richiesta e alla somma ingiunta.
Ciò premesso, l' allega la costanza dell'attività Controparte_4
assicurata del ricorrente quale autonomo artigiano, indipendentemente dalla cessazione delle attività dei lavoratori dipendenti, già cessate e del quale da atto.
Il ricorrente nulla sul punto allega, non contestando tale circostanza e
3 limitandosi pertanto a ribadire la cessazione dell'impresa individuale con contestuale cessazione dell'obbligo di versamento delle quote assicurative per i lavoratori dipendenti.
Poco pregio riveste inoltre l'eccezione circa la mancanza di qualsiasi valenza probatoria degli estratti contabili dell'Istituto assicuratore.
Posto che nell'azione di accertamento negativo dell'obbligo previdenziale, incombe sull'ente creditore la prova del proprio credito, vanno comunque svolte alcune considerazioni.
In primo luogo, in considerazione della valenza della cartella di pagamento quale titolo ingiunzione di pagamento stragiudiziale, giova osservare che,con l'opposizione alla stessa s'instaura un procedimento a cognizione piena che si sovrappone e si sostituisce a quello monitorio e nel quale le parte opposta è chiamata a dare prova piena e certa del proprio credito e la parte opponente
è onerata di dimostrare la sussistenza di cause estintive, impeditive o modificative della propria obbligazione.
Riguardo alla distribuzione degli oneri probatori in sede di opposizione, il contesto della disciplina generale presuppone che il creditore, il quale agisca per il pagamento di un suo credito, sia onerato soltanto della prova del rapporto o del titolo all'origine del proprio diritto, mentre, integrando il pagamento un fatto estintivo dell'obbligazione, l'onere della prova di tale fatto non può che incombere al debitore che lo eccepisca.
E così, posto che il titolo dimostrato dall'opposto è il mancato pagamento del premio assicurativo dovuto dall'artigiano, la contabilità dell'Istituto riveste sicuramente un valore di principio di prova che, qualora attestato da un funzionario dell'ente è già titolo sufficiente all'ottenimento di un titolo esecutivo giudiziale.
Se è vero infatti che nel rapporto obbligatorio tra privati il documento contabile proveniente dal creditore non può rivestire in sé alcun valore di prova del credito, è altrettanto vero che nei rapporti stabili obbligatori tra il lavoratore autonomo artigiano e l'Istituto assicuratore, la posizione assicurata deve considerarsi, oltre che necessitata, anche continuativa ove 4 l'esercizio dell'attività comporta l'insorgenza di obblighi previdenziali e assicurativi già all'atto dell'inizio attività e che possono cessare soltanto con la fine dell'attività medesima.
Di talché, all'allegazione dell'esistenza in vita di una posizione assicurativa quale autonomo artigiano, posta la prefata obbligatorietà del rapporto, secondo il riparto degli oneri sopra esposto, l'assicurato ingiunto aveva l'onere di allegare la cessazione anche di tale separata attività, o la sua inesistenza.
Nulla viceversa allega e prova circa l'esistenza di tale posizione. dovendo quindi considerarsi tale posizione esistente a tutti gli effetti.
Considerata esistente la posizione, desumibile dall'emissione di quote rata, la parte ricorrente avrebbe avuto a propria volta l'onere di dimostrare l'inesistenza della singola pretesa.
Tanto premesso, in ordine all'eccezione di decadenza ex art. 25 del D.Lgs n.
46/1999, va rilevato che la presenza di un vizio formale o il mancato rispetto del termine di decadenza per l'iscrizione a ruolo del debito non pregiudicano la possibilità per l'Ente previdenziale o assicuratore che sia, di recuperare i contributi e premi non pagati dall'impresa. L' può recuperare i CP_2
contributi non pagati anche se la cartella esattoriale è affetta da un vizio formale scegliendo la via dell'accertamento del suo diritto in sede giudiziaria.
E' necessario infatti rilevare che “un eventuale vizio formale della cartella
o il mancato rispetto del termine decadenziale previsto ai fini dell'iscrizione
a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito “ ( In tal senso Cass. Sez. L 3486/2016; 26395/2013 24134/2021).
Dacché la tardiva iscrizione a ruolo deprivando il titolo della esecutività non incide sul diritto di credito.
Essendo pertanto dovuta l'intera somma ingiunta e non essendovi ulteriori motivi d'opposizione nel merito il ricorso, pur nel formale annullamento della cartella a causa della ritardata iscrizione a ruolo dei contributi 2022, va
5 sostanzialmente rigettato.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 13/11/2025
Il Giudice Onorario
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