Articolo 2615 bis del Codice civile
Articolo 2503Articolo 2483
Versione
22 giugno 1976
Art. 2615-bis.

((Situazione patrimoniale.)) ((Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle societa' per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli articoli 2621, n. 1), e 2626.

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso e' iscritto e il numero di iscrizione.))
Entrata in vigore il 22 giugno 1976
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