Sentenza 20 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. I, sentenza 20/03/2026, n. 351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 351 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00351/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2020, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele La Porta, Giovanni Fiorentino, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avvocato Fedele Marotti Bellacosa presso il suo studio in Bari, via Calefati, -OMISSIS-33;
contro
Comune di Vico del Gargano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Pio De Petris, con domicilio digitale come da registri di giustizia;
per l'annullamento
- dell’ordinanza di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS- del 6 febbraio 2020, n. -OMISSIS- del 7 febbraio 2020, per opere eseguite in difformità dal titolo abilitativo, a firma del Responsabile del III settore del Comune di Vico del Gargano;
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 16 gennaio 2020, di dichiarazione di improcedibilità, con relativa archiviazione, della S.C.I.A. in sanatoria prot. n. -OMISSIS- del 5 giugno 2019 presentata dalla ricorrente;
- nonché ogni altro provvedimento ad esso connesso, prodromico, coevo e consequenziale, ancorchè non conosciuto ed in particolare:
- il verbale -OMISSIS- del 24 ottobre 2019 della Commissione locale per il paesaggio, con la quale veniva espresso parere contrario alla richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria della ricorrente;
- il verbale -OMISSIS- del della Commissione locale per il paesaggio, con la quale veniva riesaminata la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria della ricorrente confermando il diniego di cui al verbale -OMISSIS- del 24 ottobre 2019;
- il provvedimento prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020, con il quale il Dirigente del III settore Ufficio per il Paesaggio dei comuni associati di Vico del Gargano ed Ischitella presso il Comune di Vico del Gargano respingeva la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per movimenti di terreno presentata dalla ricorrente;
- il preavviso di diniego prot. -OMISSIS-2740 del 24 ottobre 2019, per la richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per movimenti di terreno presentata dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del comune di Vico del Gargano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 settembre 2025 la dott.ssa IA UI OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. - Questi i fatti di causa, come risultante dall’esposizione delle parti e dagli atti del giudizio.
La ricorrente è proprietaria di un terreno in Vico del Gargano, località -OMISSIS-, di cui al-OMISSIS-, -OMISSIS-, con la seguente destinazione urbanistica:
incluso per il 100% nella Maglia Urbanistica denominata PUG/P Contesto Urbano – CU03
interessato dal vincolo RP PPTR 511 CP - ER pendenza > 20%
interessato dal vincolo RP PPTR 612 BP - Territori costieri. Buffer 300m
interessato dal vincolo RP PPTR 621 BP • BO
interessato dal vincolo RP PPTR 622 BP - Parchi e riserve
interessato dal vincolo RP PPTR 631 SP - immobili e aree di notevole interesse pubblico (cfr. il certificato di destinazione urbanistica del 17 ottobre 2019, in atti).
Nel corso dei sopralluoghi del 17 giugno 2015 e 29 giugno 2015, alcuni dipendenti dell’Ufficio tecnico e agenti della Polizia Municipale di Vico del Gargano riscontravano la realizzazione, sul terreno de quo, di un muretto in blocchetti cls e malta cementizia e di una recinzione.
In data 19 maggio 2016, veniva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, con rilascio di autorizzazione paesaggistica in sanatoria -OMISSIS-0023 del 4 aprile 2016 per il completamento della recinzione.
Con una prima S.C.I.A. edilizia prot. -OMISSIS-0595 del 22 settembre 2017 in variante al succitato permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, la ricorrente chiedeva di poter realizzare un muretto di altezza metri 1.00 - 1.50.
In occasione del sopralluogo in data 28 aprile 2018, il Raggruppamento Carabinieri Parchi Reparto P.N. Gargano, a seguito dell’accertamento del reato di predisposizione per la realizzazione di un muro in cemento armato in assenza di autorizzazione paesaggistica, procedevano al sequestro penale preventivo di fondazione con base in cemento armato delle dimensioni di metri 15,30 sul lato più lungo, della larghezza di circa 1 metro e una profondità dal cemento al piano di campagna di 90 centimetri a monte e 30 centimetri a valle, rientrando l’area nella “Zona 2” Parco Nazionale del Gargano oltre che area di notevole interesse pubblico P.P.T.R. regione Puglia.
In data 22 maggio 2018, la deducente presentava una seconda S.C.I.A. edilizia in variante - sanatoria (prot. n. 5902) e domanda in sanatoria di autorizzazione paesaggistica semplificata (prot. n. 5904), in relazione a quanto oggetto del succitato sequestro penale.
Con nota prot. n. 6636 del 6 giugno 2018, la ricorrente integrava la domanda in sanatoria di autorizzazione paesaggistica semplificata (prot. n. 5904), come da richiesta di cui alla nota comunale prot. n. 6089/2018. Indi, in data 21 giugno 2018 l’Ufficio Urbanistica III Settore esprimeva parere favorevole sotto il profilo urbanistico; con Verbale n. 3 del 21 giugno 2018, la Commissione Locale Paesaggistica esprimeva parere favorevole al prosieguo dell’iter paesaggistico; in data 11 luglio 2018 (prot. -OMISSIS-057), si procedeva alla richiesta del parere paesaggistico alla Soprintendenza.
In occasione del sopralluogo del 7 settembre 2018, i dipendenti dell’Ufficio tecnico comunale di Vico del Gargano e il Corpo Carabinieri Parco di Foresta Umbra riscontravano sul terreno in questione la realizzazione di un muro in c.a. di circa ml 17.00 circa e larghezza di 20 cm, avente altezza variabile dal piano di fondazione da ml 1.20 a ml 1.70; dal piano di campagna la quota delle fondazioni misura circa 80 cm , oltre alla realizzazione di una scala in c.a. di larghezza pari a 1.00 ml, composta da -OMISSIS- gradini con alzata pari a cm 18 e pedata di cm 27, che dalla sommità del muro consente di accedere alla quota inferiore del fondo; dopo una verifica dei grafici (Tavola Unica allegata alla richiesta di sanatoria) si è rilevata una discordanza tra le dimensioni reali e quelle grafiche, in quanto la scala in progetto risulta essere di dimensioni inferiori a quella realizzata. Evidenziavano la necessità del prescritto parere ai fini del vincolo idrogeologico, avendo il muro in questione comportato uno scavo di sbancamento in fondazione, della sezione di circa 1.00x1.00 m, lunghezza pari a quella del muro stesso (17.00 m).
In data 31 ottobre 2018 (prot. n. 9235), la Soprintendenza rilasciava parere positivo in riferimento alla richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica prot. n. 6636 del 6 giugno 2018, in relazione all’intervento di realizzazione di un muro di recinzione in c.a. all’interno del fondo di proprietà di 15,50m di lunghezza e con altezza variabile da 1,00 a 1,50m , con le seguenti prescrizioni:
- Il muro realizzato sia rivestito con pietra locale al fine di ottenere un migliore inserimento nel contesto ambientale;
- tenuto conto che non sussiste una differenza di quota tale da giustificare la presenza delle due scale realizzate ai lati del muro queste siano demolite;
- qualsiasi ulteriore modifica dello stato di fatto dovrà essere sottoposto a relativa procedura autorizzativa.
A seguito del parere favorevole della Soprintendenza, l’Ufficio comunale per il Paesaggio rilasciava l’autorizzazione paesaggistica (accertamento di compatibilità paesaggistica, ai sensi degli articoli 167 e 181 del decreto legislativo n. 42/2004), in relazione alla richiesta del 22 maggio 2018 (prot. n. 5904), rappresentando, altresì, che la stessa non sostituiva i titoli abilitativi necessari per l’esecuzione delle opere, ex d.P.R. n. 380/2001.
In riferimento alla S.C.I.A. edilizia prot. n. 5902 del 22 maggio 2018, con nota prot. -OMISSIS-2733 del 6 novembre 2018, il civico Ente invitava la ricorrente a integrare questa segnalazione con ulteriore documentazione (in particolare, grafici e relazione di calcolo con verifica della fondazione e del muro), avvertendo che l’autorizzazione paesaggistica non costituiva titolo abilitativo per la prosecuzione dei lavori e invitando l’interessata a non riprendere i lavori di completamento del muro in c.a.; nelle more, la pratica edilizia veniva sospesa.
In data 12 novembre 2018 (prot. -OMISSIS-2967), la ricorrente presentava una terza S.C.I.A., avente a oggetto lieve movimento di terra per la formazione di aiuole , e la relativa istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (prot. -OMISSIS-2968).
Con note prot. -OMISSIS-3120 del 15 novembre 2018 e prot. -OMISSIS-3940 del 4 dicembre 2018, il civico Ente disponeva l’improcedibilità/rigetto della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata prot. -OMISSIS-2968 del 12 novembre 2018 e della S.C.I.A. edilizia prot. -OMISSIS-2967 del 12 novembre 2018, essendo l’area di intervento già oggetto di un procedimento ancora in corso e sospeso; quanto all’espetto paesaggistico, veniva rilevata la carenza della documentazione necessaria per la valutazione dell’intervento sotto questo profilo.
Con nota prot. n. 2879 del 12 marzo 2019, l’Ufficio tecnico comunale rappresentava l’avvenuta ottemperanza, da parte dell’interessata, a quanto richiesto in relazione alla S.C.I.A. prot. n. 5902 del 22 maggio 2018, significando che la stessa non necessitava di ulteriori adempimenti, ferma restando la necessità di adeguamento delle opere edilizie alle prescrizioni della Soprintendenza.
Con nota n. 2881 del 12 marzo 2019, l’U.T.C., con riferimento alla S.C.I.A. prot. -OMISSIS-2967 del 12 novembre 2018, sospesa con nota prot. -OMISSIS-3940 del 4 dicembre 2018, comunicava l’avvio del procedimento amministrativo, chiedendo altresì ulteriore documentazione ai fini dell’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica.
Con nota prot. n. 3823 del 2 aprile 2019, l’Ufficio tecnico comunale concedeva il solo nulla osta al lieve movimento di terra e modellazione del suolo richiesto con la S.C.I.A. prot. -OMISSIS-2967 del 12 novembre 2018.
In data 15 maggio 2019, i Carabinieri Parco di Umbra, insieme a dipendente dell’U.T.C., accertavano che sulla -OMISSIS- del -OMISSIS- era stato realizzato non un lieve movimento di terra per la formazione di aiuole (di cui alla S.C.I.A. prot. -OMISSIS-2967 del 12 novembre 2018), ma uno scavo/sbancamento di terreno superficiale e roccia per una altezza minima di circa 0.40 m e massima di circa 2.00 m per una area di superficie verosimilmente di dimensioni variabili 400 a 500 mq, per quanto visibile dall’esterno, in quanto l’area risultava non accessibile; inoltre, rilevavano che, Tanto premesso, risulta evidente che, rispetto a quanto dichiarato nella SCIA di cui sopra, detti lavori non sono configurabili come “lieve livellamento di terreno per la formazione di aiuole”, ma, come evidenziato in fase di sopralluogo e nella documentazione fotografica allegata al presente verbale, si tratta di uno scavo che ha comportato modifiche alla morfologia del terreno, e pertanto soggetto a parere paesaggistico.
Inoltre detti lavori, a parere degli scriventi, non rientrano nell’attività edilizia libera e non possono essere riferiti al punto 34 del Decreto del Ministero Infrastr. e Trasp. del 02.03.2018.
Pertanto, si ritiene che lo scavo in questione, avendo comportato una alterazione dei luoghi e della morfologia del terreno, necessita di richiesta di autorizzazione paesaggistica (accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi degli artt. 167/181 del D.LGS n. 42/2004).
In data 5 giugno 2019, la deducente presentava una quarta S.C.I.A. (prot. n. -OMISSIS-), con contestuale istanza per l’accertamento della compatibilità paesaggistica (prot. n. 6588) per la regolarizzazione dei lavori di sbancamento, descritti come lievi movimenti di terra più la realizzazione di un muro di contenimento ), in relazione alla quale:
- l’interessata ha fornito chiarimenti in risposta a nota prot. -OMISSIS-1020 del 19 settembre 2019, trasmettendo n. 4 foto maggiormente rappresentative per comprendere meglio la tipologia di intervento ;
- con verbale -OMISSIS- del 24 ottobre 2019, la Commissione Locale per il Paesaggio esprimeva il seguente parere: la commissione esaminati gli elaborati progettuali integrativi da cui si evince un movimento terra considerevole e modificativo dello Stato dei luoghi e considerato che l'aria in questione è gravata dei seguenti Vincoli: BP BO - CP ER esprime parere contrario in quanto l'intervento eseguito contrasta con la lettera a 1 comma 2 dell'articolo 63 e con la lettera a 1 comma 2 dell'articolo 53 delle NTA del PPTR (comunicato con nota prot. -OMISSIS-2740 del 24 ottobre 2019);
- in data 5 novembre 2019 (prot. -OMISSIS-3201), la deducente presentava le sue osservazioni;
- con verbale -OMISSIS- del 14 gennaio 2020, la Commissione Locale per il paesaggio confermava il parere contrario del 24 ottobre 2019, così argomentando:
in data 15/05/2019 durante il sopralluogo congiunto effettuato dai Carabinieri Forestali e dall’UTC veniva riscontrato che sulla p.lla -OMISSIS- era stato eseguito uno scavo/sbancamento di terreno superficiale e roccia per un’altezza min. di circa 0.40m e max di circa 2.00m, per una superficie di dimensioni variabili tra i 400/500 mq. Tale scavo non si configura come “lieve livellamento del terreno” ma bensì come scavo che ha comportato una modifica alla morfologia del terreno. Quanto sopra è riportato nel verbale agli atti dell’UTC prot. 5639 del 16/05/2019;
- da riscontro delle ortofoto (allegate al presente verbale agli atti d’ufficio) risalenti ad epoche diverse e ricavate dal sito ufficiale della Regione Puglia sezione SIT-PPTR si è rilevata la presenza di specie forestali adulte che risultano non essere più presenti. Quanto detto conferma la presenza del BP BO e delle prescrizioni che ne conseguono sull’area d’intervento;
- sull’area in questione insiste l’CP ER;
- con nota prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020, l’Ufficio per il Paesaggio comunicava la conferma del parere contrario da parte della Commissione locale per il paesaggio (verbale -OMISSIS- del 14 gennaio 2020) e respingeva l’istanza di Accertamento della compatibilità paesaggistica per movimenti di terreno con esecuzione di scavo di mc. 13 circa distribuito si mq. 400 di superficie sul fondo in loc. -OMISSIS- ;
- con nota prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2020, l’U.T.C. comunicava la conferma del parere contrario da parte della Commissione locale per il paesaggio (verbale -OMISSIS- del 14 gennaio 2020),rappresentando che Il mancato accoglimento dell’istanza di Compatibilità Paesaggistica, determina di conseguenza anche la improcedibilità della S.C.I.A in Sanatoria per i lavori di scavo/sbancamento eseguiti, di conseguenza la stessa viene archiviata, fatto salvo, ed impregiudicato, sin d’ora ogni altro ulteriore provvedimento consequenziale.
Con ordinanza -OMISSIS- del 6 febbraio 2020, il comune di Vico del Gargano ingiungeva la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi mediante la ricostruzione del versante per tutta la superficie dell’area interessata dallo sbancamento con l’ausilio di terreno vegetale e la piantumazione di assenza autoctone piante e arbusti tipici della macchia mediterranea con l’avvertimento che in caso di inadempienza si procederà norma delle citate leggi, fatto salvo, sin d’ora impregiudicato ogni ulteriore provvedimento conseguenziale.
1.1 - La ricorrente ha impugnato, domandandone l’annullamento, la succitata ordinanza di sospensione dei lavori e ripristino dello stato dei luoghi -OMISSIS- del 6 febbraio 2020 del comune di Vico del Gargano, nonché i succitati provvedimenti nota prot. -OMISSIS- del 15 gennaio 2020 e prot. n. -OMISSIS- del 16 gennaio 2020 19, in uno agli ulteriori atti, di cui in epigrafe.
Ha dedotto le seguenti censure, così rubricate:
1 ) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6 D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 4 DPR n. 31/2017 e relativo allegato A punto 13 e 19, del D.M. 2 marzo 2018 n. 43. Eccesso di potere per violazione del principio di legalità, per travisamento dei fatti, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta ;
2) Violazione e falsa applicazione del DPR n. 31/2017, artt. 146, 167 e 181 c. 9 Dlgs n. 42/2004; artt. 90 e 91 NTA del PPTR, art. 53 comma 2 lett. a1 e 63 comma 2 lettera A1 delle NTA del PPTR. Eccesso di potere per evidente errore di fatto, difetto di istruttoria, per travisamento, per contraddittorietà ed ingiustizia manifesta.
1.2 - Si è costituito in giudizio il comune di Vico del Gargano, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso.
1.3 - La ricorrente ha successivamente svolto e ribadito le proprie difese.
1.4 - All’udienza pubblica del 18 settembre 2025, la causa è stata introitata per la decisione.
2. - Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
3. - La ricorrente deduce che l’intervento effettuato è consistito nello sbancamento di mc. 10-13 circa di terreno ed il suo spandimento sulla stessa area per circa 400 mq. circa con uno spessore medio di appena tre centimetri, con la previsione, di una serie di aiuole come riportate nei grafici progettuali e nella relazione di accompagnamento alla SCIA del 22.05.2018 .
Afferma che i 400 metri quadri si riferirebbero allo spandimento, mentre lo sbancamento ha interessato solo una superficie minima e comunque per un volume di appena 10-13 metri cubi. Fra l’altro anche su un precedente scavo effettuato dall’Acquedotto Pugliese .
Si tratterebbe - in tesi - di un intervento assolutamente minimo ed insignificante che rientrerebbe fra i movimenti terra, previsti dalla lettera d), e/o nell’ambito degli interventi di cui alla lettera e- quinquies ), concernenti le aree ludiche e gli elementi d’arredo, dell’art. 6 T.U.E..
Ciò troverebbe riscontro anche dal D.M. 2 marzo 2018, che ai nn. 34 e 35 fa rientrare nelle attività libere la manutenzione, gestione e livellamento del terreno agricolo e al n. 43 l’istallazione di opere di arredo da giardino, come ad esempio le fioriere , trattandosi di un elenco meramente esemplificativo e non tassativo.
Assume che, in ogni caso, anche a non voler far rientrare il succitato intervento fra quelli previsti dall’art. 6 T.U.E., per l’art. 4 DPR 13 febbraio 2017 n. 31 sono esonerati dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi in aree vincolate di cui all’allegato A e fra questi quelli previsti dal punto A13 concernenti i muri di contenimento .
Deduce che l’autorizzazione paesaggistica era già stata rilasciata in relazione alle precedenti S.C.I.A./istanze e, in particolare, alla S.C.I.A. prot. -OMISSIS-2967 del 12 novembre 2018, concernente “modellazione del suolo”.
Invoca l’ordinanza del G.I.P. di Foggia del 19 luglio 2018, di dissequestro del cantiere per un intervento del tutto similare/uguale a quello oggetto del presente ricorso , con cui tale intervento è stato “esonerato” da qualsivoglia autorizzazione paesaggistica, ex Decreto 2 marzo 2018, n. 31, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo l’opera assoggettata ad attività libera.
Invoca la S.C.I.A. prot. -OMISSIS-2967 del 12 novembre 2018, evidenziando che In data 02.04.2019 prot. n. 3823, il responsabile del III Settore Tecnico del Comune di Vico del Gargano concedeva il Nulla Osta, al lieve movimento di terra e modellazione del suolo richiesto con la citata SCIA originaria prot. -OMISSIS-2967 12.11.2018, evidenziando la contraddittorietà dei provvedimenti impugnati, in relazione alla - ritenuta - assoluta comparabilità degli interventi.
Sostiene che gli scavi e lo sbancamento con accumulo di terreno sciolto e non più saldo sarebbero stati già effettuati dall’Acquedotto Pugliese, quindi l’intervento in corso sarebbe servito a risistemare il suolo attraverso la realizzazione del muro di contenimento con fioriere e successiva piantumazione di alberi e altre specie vegetali; attività - in tesi - rientranti nell’attività edilizia libera, ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
3.1 - Sotto altro profilo, deduce l’inapplicabilità dell’art. 53, comma 2, lettera “a1” del P.P.T.R. pugliese, assumendo che con l’intervento proposto non vi è l’assoluta alterazione di quanto riportato alle superiori lettere da a1) ad a5) in quanto l’intervento effettuato consiste nello sbancamento di mc. 10-13 circa di terreno per la maggior parte già escavato dall’Acquedotto Pugliese ed il suo spandimento sulla stessa area per circa 400 mq. circa (con lo spessore medio di 3 cm.), con la previsione, di una serie di aiuole come riportate nei grafici progettuali e nella relazione di accompagnamento alla 4^ SCIA del 22.05.2018, nonché con la piantumazione di alberi ed altre essenze vegetali per consolidare detto terreno e metterlo in sicurezza dal punto di vista idrogeologico.
Invoca nuovamente l’ordinanza di dissequestro del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 19 luglio 2018, per un intervento similare a quello in argomento , posto nella stessa area di proprietà.
Deduce che il vigente PUG del Comune di Vico individua la zona in questione “all’art. 134 delle NTA del PUG/P come - CU 03, Contesti urbani con valenza paesaggistica” la dove non si fa alcun riferimento ai “ER” per il semplicissimo motivo che si tratta di contesti urbani e la piccola zona in questione è circondata da insediamenti ed è completamente urbanizzata, è circondata per intero da fabbricati ed è piena di muretti similari per via dell’orografia del terreno.
Invoca l’applicazione dell’art. 53, comma 3 del P.P.T.R. pugliese e sostiene che non sarebbe applicabile l’art. 63, comma 2, lettera “a1” del succitato Piano paesaggistico, asserendo la carenza di alberi o arbusti nella zona oggetto di intervento.
4. - Le censure sono infondate.
5. - Osserva il Collegio che, come pure evidenziato dal Comune resistente e illustrato nella parte in fatto, in sede di sopralluogo congiunto dei Carabinieri e di dipendenti dell’U.T.C. in data 15 maggio 2019, veniva accertato che : sulla particella -OMISSIS- era stato realizzato non un “ lieve movimento di terra e modellazione del suolo ...” ma “ ...uno scavo/sbancamento di terreno superficiale e roccia per un’ altezza minima di circa 0,40 metri e massima di circa 2 metri per un’area di superficie verosimilmente di dimensioni variabili tra i 400 e i 500 metri quadri per quanto visibile dall'esterno in quanto l’area risultava non accessibile.
Dal relativo verbale di sopralluogo, in uno all’allegata documentazione fotografica dello stato dei luoghi (pure coincidente con le foto “maggiormente rappresentative” prodotte dall’interessata in relazione alla Richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica per movimenti di terreno con esecuzione di scavo di mc. 13 circa distribuito su mq. 400 di superficie sul fondo in questione ), si evince che i lavori contrastati non sono configurabili quali lievi movimenti di terra, ma come un significativo scavo/sbancamento operato ad altezza variabile ( per una altezza minima di circa 0.40 m e massima di circa 2.00 m ), comportante un’evidente modifica alla morfologia del terreno.
D’altro canto, in dichiarato riscontro alla nota comunale prot. n. 6656 del 6 giugno 2019, la stessa ricorrente, dopo aver esposto che i Lavori effettuati consistono nella Modellazione terreno con scavo di mc. 13 circa distribuito su mq. 400 circa di superficie , ha testualmente evidenziato che i Lavori da effettuarsi riguardano la Costruzione di un muretto rivestito in pietra locale di H. variab. da mt. 0.20 a mt. 2.20 circa, per mt. 40 circa a copertura dello scavo , così evidenziando la rilevante consistenza dello scavo effettuato.
6. - Riguardo alla destinazione urbanistica e ai vincoli gravanti sull’area de qua , si rinvia al precedente paragrafo 1 (in relazione al certificato di destinazione urbanistica, in atti).
7. - Tanto premesso, rileva questa Sezione che l’intervento edilizio in esame non rientra tra quelli oggetto di attività edilizia libera, ex art. 6 del d.P.R. n. 380/2001.
7.1 - Invero, è stato in proposito condivisibilmente osservato che le opere di sbancamento del terreno finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidano sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (vedi Cass., Sez. 3^, 24.2.2009, -OMISSIS-064,….).
Anche in seguito alle modifiche apportate dal D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2010, -OMISSIS-3, l’art. 6, comma 1 - lett. d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra soltanto se “strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali”; il permesso di costruire è invece necessario nei casi non connessi all’esercizio dell'agricoltura (come quello in esame) in cui la morfologia del territorio venga alterata in conseguenza delle opere di sbancamento realizzate in concreto (Cass. pen., Sez. III, 28 dicembre 2011, n. 48479).
E ancora: L’art. 6, comma 1, lettera d), del TUE, prevede che nessun titolo abilitativo è richiesto per i movimenti di terra, ma soltanto se essi sono strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo pastorali. L’esenzione è giustificata dal fatto che si tratta di modificazioni della forma del territorio, non accompagnate dalla realizzazione di opere edilizie, inerenti all’usuale pratica agricola, che verrebbe altrimenti disincentivata con effetti pregiudizievoli anche per la buona manutenzione del territorio.
Le attività di sbancamento del terreno finalizzate a usi diversi da quelli agricoli, se destinate a incidere sul tessuto urbanistico del territorio, sono invece assoggettate a titolo abilitativo edilizio. Al fine di stabilire se i movimenti di terreno costituiscano o meno una trasformazione urbanistica del territorio, occorre valutare l'entità dell'opera che si intende realizzare, potendo gli stessi costituire, sia spostamenti insignificanti sotto il profilo dell’insediamento abitativo, per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, sia rilevanti trasformazioni del territorio, in quanto tali subordinate al preventivo rilascio del permesso di costruire (Corte di cassazione, terza sezione penale, 24 novembre 2011, n. 48479; Corte di cassazione, terza sezione penale, 5 marzo 2008, -OMISSIS-4243) (Corte Costituzionale, 21 dicembre 2016, n. 282).
7.2 - Orbene, nella fattispecie concreta in esame:
- per un verso, non si tratta di movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e alle pratiche agro-silvo pastorali, in quanto l’attività in questione non presenta alcuna connessione con gli ambiti prefigurati dalla norma;
- per altro verso, dagli accertamenti svolti nel corso del sopralluogo congiunto del 15 maggio 2019 - richiamato quale presupposto dell’impugnata ordinanza di ripristino -OMISSIS- oltre che del verbale -OMISSIS- della Commissione locale per il paesaggio nonché del diniego di autorizzazione paesaggistica prot. n. -OMISSIS-, e costituente elemento probatorio certo e dotato di fede privilegiata - e dalla documentazione fotografica in atti, si evincono le rilevanti dimensioni dello sbancamento ( altezza minima di circa 0,40 metri e massima di circa 2 metri ), non contestata da parte ricorrente, la quale in proposito si limita a insistere, minimizzandolo in maniera meramente assertiva, sul - diverso dato - relativo alla sola quantità di terreno sbancato ( sbancamento di mc. 10-13 circa di terreno, quantità comunque rilevante), senza affrontare né in alcun modo smentire il - fondamentale e dirimente - dato relativo all’altezza dello sbancamento medesimo.
8. - Né può applicarsi l’art. 6, lettera e) quinquies del d.P.R. n. 380/2001, secondo cui non necessitano di alcun titolo abilitativo edilizio le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edific i, non rientrando l’area interessata in siffatta tipologia.
9. - L’intervento edilizio de quo non può ascriversi alle invocate voci di cui ai punti 34 ( Movimenti di terra - Manutenzione, gestione e livellamento - Terreno agricolo e pastorale ), 35 ( Movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.- Manutenzione e gestione - Vegetazione spontanea ) e 43 ( Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza - Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento - Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/fontana/muretto/scultura/fioriera, panca) e assimilate ) del D.M. 2 marzo 2018 (recante Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 ), in ragione dell’evidente diversità dell’intervento contestato rispetto alla tipologia di quelli invocati in parte qua.
10. - Non è applicabile l’Allegato “A”, punto “A.13” del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31.
Invero, la succitata invocata disposizione esonera dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici.
Orbene, l’intervento edilizio de quo non rientra nelle fattispecie “minori” di cui alla succitata disposizione, in particolare non trattandosi di opera di manutenzione, sostituzione o adeguamento, ma della realizzazione di un rilevante sbancamento ex novo.
11. - Neppure può applicarsi il punto “A19” del sopra menzionato Allegato “A” del D.M. n. 31/2017, che si riferisce alle diverse fattispecie , nell’ambito degli interventi di cui all’art. 149, comma 1, lettera b) del Codice (circoscritto agli interventi inerenti l’esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio ) di: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, poderale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale .
12. - Il Comune ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica -OMISSIS- (comunicata con nota comunale -OMISSIS- del 2 novembre 2018) a seguito del parere favorevole della Soprintendenza con prescrizioni del 31 ottobre 2018, riguardante la S.C.I.A. prot. n. 5904 del 22 maggio 2018, relativa alla richiesta di accertamento della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 17 del decreto legislativo 42/2004 per la realizzazione di una fondazione di un muro di recinzione.
13. - Quanto alle dedotte violazioni delle N.T.A. del P.P.T.R. pugliese, si osserva quanto segue.
13.1 - L’art. 53, comma 2, lettera “A1” delle succitate N.T.A. stabilisce che:
In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano: a1) alterazioni degli equilibri idrogeologici o dell’assetto morfologico generale del versante ”.
Orbene, l’intervento in esame è ascrivibile alla succitata disposizione del P.P.T.R. pugliese, in quanto:
- da un lato, risulta che il terreno de quo è soggetto al vincolo “versanti”;
- dall’altro, a un lato, dal sopralluogo congiunto del 15 maggio 2019, risulta oggettivamente che sulle aree in questione era stato realizzato non un lieve movimento di terra e modellazione del suolo per lieve movimento di terra e modellazione del suolo aiuole , ma – come detto - uno scavo/ sbancamento di terreno superficiale e roccia per un’altezza minima di circa 0,40 metri e massima di circa 2 metri.
13.2 - L’art. 63, comma 2, lettera “A1” dispone che:
In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d’uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:
a1) trasformazione e rimozione della vegetazione arborea od arbustiva. Sono fatti salvi gli interventi finalizzati alla gestione forestale, quelli volti al ripristino/recupero di situazioni degradate, le normali pratiche silvo-agropastorale che non compromettano le specie spontanee e siano coerenti con il mantenimento/ripristino della sosta e della presenza di specie faunistiche autoctone ”.
Orbene, come condivisibilmente controdedotto dal Comune resistente, dalle ortofoto considerate, risalenti ad epoche diverse e ricavate dal sito ufficiale della Puglia sezione SIT - PPTR, si è rilevata (cfr. il verbale -OMISSIS- della Commissione locale per il paesaggio) la presenza di specie forestali adulte che risultano non essere più presenti .
13.3 - Non è applicabile l’art. 63, comma 3 delle succitate N.T.A., secondo cui: sono ammissibili piani progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2 nonché i seguenti: - B1 trasformazione di manufatti legittimamente esistenti ... - B2 realizzazione di impianti tecnici di modesta entità. - B3 costruzioni di impianti di captazione e di accumulo delle acque - B4 realizzazioni di strutture facilmente rimovibile di piccole dimensioni ... - B5 realizzazione di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo .
Si tratta, infatti, di opere ben diverse da quelle oggetto del contestato intervento.
14. - Quanto all’invocata ordinanza di dissequestro del G.I.P. del Tribunale di Foggia del 19 luglio 2018:
- per un verso, la stessa è stata resa in riferimento a opere edilizie diverse (testualmente , in data 22.9.2017 veniva depositata la SCIA in variante al permesso di costruire, con la quale si prospettava la realizzazione di un muretto di paramento, ricadente all’interno della recinzione per la quale era intervenuto il permesso di costruire - nel nostro caso si voleva realizzare un muretto di paramento per la formazione di aiuole ) da quelle oggetto del presente giudizio;
- e, per altro verso, le censure risultano in parte qua generiche, laddove fanno genericamente riferimento a opere del tutto similari.
15. - Infine, generico e non adeguatamente dimostrato, ai fini in questione, risulta il riferimento agli interventi di sbancamento realizzati dall’A.Q.P..
16. - Per le ragioni innanzi esposte, il ricorso deve essere respinto.
17. - Sussistono i presupposti di legge (la peculiarità della vicenda in esame) per disporre l’integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), respinge il ricorso, di cui in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, -OMISSIS-96 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LE TT, Presidente
IA UI OT, Consigliere, Estensore
Donatella Testini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA UI OT | LE TT |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.