Sentenza 12 aprile 2016
Massime • 1
In materia di impugnazione delle misure cautelari non si applica la disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, in quanto tale disposizione non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame di far discutere prima il difensore ricorrente e, dopo, il pubblico ministero che non era a conoscenza dei motivi del ricorso fino all'inizio dell'udienza).
Commentari • 3
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In tema di intercettazioni, la richiesta del difensore di accesso ai supporti, magnetici o informatici, contenenti le registrazioni di conversazioni telefoniche utilizzate nella ordinanza cautelare comprende anche i file di log e comporta l'ineludibile obbligo per il pubblico ministero di provvedere in tempo utile rispetto all'udienza del Tribunale del riesame. Per file di log si intendono quei file, in formato di testo, nei quali vengono indicate le operazioni compiute da un utente durante una sessione di lavoro del proprio dispositivo elettronico, quali, ad esempio, un personal computer, uno smartphone o un tablet. In tema di riesame non determina nullità del procedimento lo …
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Note sul giudizio di appello penale d'emergenza (l'art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolare di Carlo Citterio Il ‘legislatore provvisorio' si è accorto finalmente del giudizio penale di appello, dopo averlo del tutto ignorato nelle varie edizioni della disciplina emergenziale. Basti pensare che la previsione che esclude il remoto per le discussioni, dettata per il primo grado, tagliava automaticamente fuori tutto l'appello, che ordinariamente è ‘solo' discussione e decisione, pervenendo ad una apparentemente non consapevole esclusione proprio per un rito che tutt'altro che infrequentemente vede difensori assenti o richiedenti con …
Leggi di più… - 3. Note sul giudizio di appello penale d’emergenza (l’art. 23 del dl 149 del 2020). Spunti problematici del primo giudizio di appello penale cartolareCarlo Citterio · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 21 dicembre 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 19200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19200 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2016 |
Testo completo
aut-94 19 2 00 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da 636/2016Sent. n. sez. Luisa Bianchi - Presidente - CO IA Ciampi -CC 12/04/2016 R.G.N. 6206/2016 Carla Menichetti Pasquale Gianniti -Relatore- Eugenia Serrao ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da MI IA AZ, nata il [...] avverso la ordinanza n. 871/2015 del 04/12/2015 del Tribunale del riesame di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fodaroni IA Giuseppina, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. Ladisalao Massari, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. T RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con ordinanza 9 novembre 2015 ha applicato a MI IA AZ la misura della custodia cautelare in carcere in relazione -al reato di cui al capo 1 (artt. 110, 112 comma 1 numeri 1 e 4 c.p., 73 commi 1, 1 bis e 6 e 80 comma 1 lettera be comma 2 d.P.R. 309/1990) per aver concorso con altri (NU IM, NO AN, GG SE, AN EL TR, ER IZ e RO Cosmery, oltre a RI CO ed al di lui figlio minore AL ND, per i quali si è proceduto separatamente) nell'acquisto all'estero (da persone rimaste non identificate) e nel trasporto - nell'autovettura Peugeot intestata al NU (e munita di doppio fondo, per la cui predisposizione si era attivato lo stesso NU, unitamente ad altri due coindagati), condotta dalla AN EL e con a bordo RI CO ed il di lui figlio minore AL RD - di 39,342 kg di cocaina, suddivisa in 40 panetti, destinati in parte a ER IZ e a lei (25 pacchi pagati in anticipo) ed in parte a NO AN e a GG SE (dietro il pagamento di 36 mila euro al kg), che potevano contare sulla attiva collaborazione dei familiari di NU e dei familiari di RO. Il tutto con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di cinque persone;
di essersi avvalso di un minore degli anni 18; e dell'essere ingente il quantitativo di sostanza stupefacente. In Francavilla Fontana, dove l'autovettura è stata fermata e sottoposta a controllo, il 31 luglio 2015; -al reato di cui al capo 3 (artt. 110, 112 comma 1 numeri 1 e 4 c.p., 73 commi 1, 1 bis e 6 e 80 comma 1 lettera be comma 2 d.P.R. 309/1990), per aver concorso con altri (NO AN, GG SE, RI CO, AN EL TR e ER IZ, oltre al minore RI AL CO per il quale si è proceduto separatamente) nell'acquisto all'estero (da persone rimaste non identificate) e nel trasporto nell'autovettura Peugeot intestata al coindagato NU (e munita di doppio fondo, nel quale era stato sistemato lo stupefacente), con a bordo RI, AN EL ed il figlio minore AL RD - di non meno di 30 panetti di cocaina, per un peso di circa 30 kg, destinati in parte a lei e a suo marito ER IZ (21 panetti pagati in anticipo loro consegnati a Torchiarolo da RI, AN EL ed il figlio minore) ed in parte a NO AN e a GG SE (almeno 9 panetti - per i quali era stata pagata, dopo la consegna, la somma di 328 mila euro dei quali 6 venduti a Porto Cesareo a persone non identificate). Il tutto con l'aggravante di aver commesso il fatto in più di cinque persone;
di essersi avvalsi di un minore degli 2 anni 18; e dell'essere ingente il quantitativo di sostanza stupefacente. In Oria il 30 giugno 2015, luogo e data in cui giungeva l'autovettura con il carico di cocaina.
2.Il Tribunale del riesame di Lecce, nel respingere la richiesta di riesame presentata nell'interesse dell'indagata, ha confermato l'ordinanza applicativa della misura.
3.Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame propone ricorso per Cassazione l'indagata, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso.
3.1. Nel primo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 309, 127 e 523 comma 5 c.p.p.. La ricorrente fa presente in punto di fatto che, in sede di udienza, il proprio difensore, dapprima, aveva consegnato in copia al Pubblico Ministero comparso in udienza copia di memoria difensiva, ricevendo analogo atto (ovviamente in chiave accusatoria), e, poi, aveva chiesto di prendere la parola per ultimo e, dunque, di far discutere prima il Pubblico Ministero. In punto di diritto, osserva che, nonostante il prevalente contrario orientamento di questa Corte di legittimità, anche nei procedimenti in camera di consiglio dovrebbe trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 523 comma 5 c.p.p. (prevista a pena di nullità), in base alla quale l'imputato ed il difensore devono avere, qualora la richiedano, la parola per ultimi nella discussione finale (con la conseguenza che non dovrebbe essere ritenuto sufficiente, ai fini della validità dell'udienza, che il difensore comparso sia stato sentito dal giudice). Ciò in quanto il procedimento cautelare innanzi al Tribunale del riesame costituisce il primo momento di contraddittorio pieno delle parti davanti al giudice terzo nel caso di ordinanza cautelare non emessa a seguito di convalida di arresto;
le peculiarità del giudizio camerale non potrebbero determinare l'elisione dell'importanza del contraddittorio. D'altronde, anche a prescindere dall'applicabilità dell'art. 523 comma 5, nel caso di specie era avvenuto che il P.M. aveva potuto depositare memorie volte ad ottenere la conferma del provvedimento impugnato, utilizzando argomentazioni nuove e frutto della successiva attività di indagine, quando ormai il difensore aveva concluso il proprio intervento;
e al suo difensore è stato negato, dapprima, il diritto di parlare per ultimo e, poi, il diritto di replicare.
3.2. Nel secondo motivo viene denunciato vizio di motivazione in punto di ritenuta utilizzabilità delle videoregistrazioni. 3 La ricorrente si duole del fatto che il Tribunale del riesame aveva ritenuto utilizzabili le videoregistrazioni relative al cortile interno dell'abitazione dei coindagati RI / AN EL (estrapolate da un impianto di video sorveglianza sistemato sulla stradina di ingresso dell'abitazione del coindagato RI), trattandosi di immagini insistenti su un domicilio e per le quali non erano stati adottati provvedimenti autorizzativi. In altri termini l'utilizzabilità di tale prova sarebbe stata affermata in violazione del diritto alla riservatezza di chi è titolare dei luoghi ove sono avvenute le attività captate (diritto affermato dagli artt. 14 Cost. ed 8 CEDU). Più precisamente, secondo la ricorrente, sarebbero legittime e pienamente utilizzabili (senza alcuna autorizzazione dell'A.G.) le videoriprese mediante telecamera esterna che consentano di captare ciò che accade nell'ingresso, nel cortile e sui balconi del domicilio di terzi, trattandosi di luoghi che, pur essendo di privata dimora, sono liberamente visibili dall'esterno, senza ricorrere a particolari accorgimenti. Al contrario, si configurerebbe una prova illecita e, pertanto, inutilizzabile ogni qual volta si tratti di riprese che penetrano in luoghi di privata dimora non liberamente visibili dall'esterno. Ciò sarebbe avvenuto nel caso di specie, nel quale i fotogrammi estratti ritraggono una zona interna, non visibile dall'esterno (e precisamente la zona che si trova tra una recinzione alta e l'abitazione stessa, dove si era fermata la macchina condotta dalla MI). Tale zona non risultava affatto visibile dall'esterno (impedendo la recinzione la visuale) ma diventava ispezionabile soltanto attraverso la predisposizione di particolari accorgimenti (nel caso di specie una telecamera che riprendeva dall'alto). Si tratterebbe pertanto di uno spazio sul quale il proprietario dell'immobile esercitava il suo jus excludendi alios, con la conseguenza che le relative immagini non potrebbero essere utilizzate senza il consenso dell'interessato o senza un provvedimento dell'A.G.
3.3.Nel terzo vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato in contestazione. La ricorrente si duole del fatto che la sua presenza quale consapevole contributo alle condotte illecite in contestazione era stata desunta per osmosi ora dall'episodio di cui al capo 1 ora dal fatto contestato al capo 3. In sintesi, secondo la prima ricostruzione effettuata da entrambi i giudici cautelari, lei sarebbe giunta, in data 27 luglio 2015, presso l'abitazione del IS alla guida di una Fiat 500 dopo l'arrivo presso detta abitazione di suo marito ER alla guida di una Smart ForFuor e presso detta abitazione si sarebbe fermata per tre minuti (dalle ore 9.33 alle ore 9.36). 4 T Il percorso motivazionale, seguito dal Tribunale del riesame, sarebbe illogico laddove: -quanto al fatto di cui al capo 1, era stato desunto dal trasporto di "qualcosa di pesante" la gravità indiziaria per la condotta successiva di detenzione di stupefacente: se al momento di aprire il pacco trasportato che, secondo l'assunto accusatorio, conteneva denaro contante lei era stata invitata dal ER ad abbandonare l'abitazione dei RI (dove vi era rimasta per soli tre minuti), non poteva logicamente affermarsi la di lei consapevolezza della successiva fase dell'acquisto dello stupefacente;
-quanto al fatto di cui al capo 3, da due sole condotte delittuose era stato enucleato un modus agendi che ha consentito di attribuire gravità indiziaria ad una presenza che ben avrebbe altre possibili chiavi di lettura. D'altronde, l'ordinanza impugnata sarebbe illogica laddove, in mancanza di fotogrammi, era stata identificata sulla base della indicazione offerta dalla polizia giudiziaria.
3.4.Nel quarto motivo viene denunciata violazione dell'art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato. Al riguardo, la ricorrente fa presente di essere incensurata ed alla prima esigenza carceraria. Il Tribunale del riesame l'avrebbe immotivatamente disegnata come donna dalla "personalità pervicacemente incline al delitto, ad onta dello stato di penale incensuratezza", senza considerare il ruolo del tutto secondario e marginale nel contributo concorsuale. Il vero artefice della condotta delittuosa sarebbe stato suo marito. Alla luce della novella n. 47 del 2015, per poter ritenere concreto ed attuale il pericolo di reiterazione del reato, sarebbe necessario ipotizzare anche la certezza o comunque l'elevata probabilità che l'occasione del delitto si verificherà; mentre dal suo passato e dal suo presente non potrebbero trarsi elementi sintomatici di un siffatto pericolo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
2. Non fondato è primo motivo concernente l'asserita violazione degli artt. 309, 127 e 523 comma 5 c.p.p.. -2.1.In punto di fatto, occorre preliminarmente osservare che come risulta dal verbale dell'udienza camerale svoltasi in data 4 dicembre 2015 davanti al Tribunale del riesame di Lecce, al quale questa Corte accede avuto riguardo alla natura della doglianza proposta a) a detta udienza, prima di- 5 T prendere la parola, Pubblico Ministero e Difensore si sono scambiati rispettive memorie;
b) il difensore ha chiesto di parlare per ultimo e, dopo la discussione del PM, ha chiesto di poter replicare;
c) il Tribunale ha respinto entrambe le suddette richieste difensive.
2.2.In punto di diritto, va ricordato che, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte regolatrice e di questa Sezione (cfr., tra le tante, sent. n. 12482 del 02/02/2011, Dines, Rv. 250129), la disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 commi 4 e 5 c.p.p. (secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi se la domandano) non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio;
e, nella discussione orale in camera di consiglio, la nullità consegue solo nell'ipotesi prevista dal combinato disposto dell'art. 127 comma 3 e comma 5 c.p.p., qualora il difensore, pur comparso, non sia sentito dal Giudice (Sez. 6, sent. n. 9250 del 26/01/2005, Faro, Rv. 230939; Sez. 4, n. 17601 del 22/01/2004, Becheri, Rv. 228177; Sez. 1, n. 3630 del 17/05/2000, Bogdan, Rv. 216175). Ciò in quanto la struttura e la finalità della procedura camerale, che ha natura incidentale, strumentale e provvisoria, vale a dire allo stato degli atti, sono diverse da quelle del dibattimento che rappresenta il momento della piena cognizione ed ha carattere definitivo. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Tribunale del riesame laddove, tenendo conto della parte ricorrente in sede di riesame (la difesa), ha ritenuto di far discutere prima il difensore, che ha avuto così modo di illustrare i motivi posti a base dell'atto di gravame e, dopo, il Pubblico Ministero (ignaro dei motivi di gravame fino all'inizio dell'udienza).
2.3. Sotto altro profilo, è appena il caso di aggiungere che, a fronte della memoria depositata in udienza dal PM, il difensore aveva la facoltà di chiedere termine a difesa. Questa Corte ha di recente affermato che, in tema di impugnazioni relative a misure cautelari personali, il pubblico ministero può introdurre nuovi elementi probatori a carico, all'udienza di riesame, ma il tribunale, al fine di assicurare la piena applicazione del contraddittorio, deve assegnare all'indagato un congruo termine a difesa, in difetto del quale si configura un'ipotesi di nullità ex art. 178, lett. c), cod. proc. pen. in relazione all'assistenza del medesimo (Sez. 6, sent. n. 53720 del 25/09/2014, Folchetti, Rv. 262092; in detta sentenza viene evidenziato che la soluzione del termine a difesa «... sebbene con riferimento ad una diversa situazione, è stata indicata dalle Sezioni unite di questa Corte che, in materia di appello cautelare, hanno affermato il principio secondo cui è consentito al pubblico ministero produrre documentazione relativa 6 T ad elementi probatori nuovi, siano essi preesistenti o sopravvenuti, purché tali elementi riguardino lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare e sia assicurato nel procedimento camerale il contraddittorio delle parti anche mediante la "concessione di un congruo termine a difesa" (Sez. un., 31 marzo 2004, n. 18339, Donelli)». Senonché dal citato verbale di udienza non risulta che la difesa, a fronte della produzione del P.M., abbia esercitato la facoltà di chiedere un termine a difesa.
3. Non fondato è il secondo motivo concernente l'asserita inutilizzabilità delle effettuate videoregistrazioni.
3.1. Le Sezioni Unite con sentenza n. 26795 del 28/03/2006, Prisco (Rv. 2342-67-234269-234270) - dopo aver premesso che la materia delle riprese visive (e delle prove che ne scaturiscono) non è regolata specificamente dalla legge ed è stata più volte rappresentata l'esigenza di un intervento regolatore del legislatore;
e dopo aver rilevato che «si tratta di un mezzo di prova al quale non si può rinunciare, per il fortissimo contenuto informativo che possiede, ...come ha riconosciuto in modo significativo lo stesso legislatore nell'art. 8 comma 1 ter I. n. 401 del 1989 e succ. modif.» hanno aggiunto che: in mancanza di regole probatorie specifiche la giurisprudenza e la dottrina hanno fatto riferimento alle disposizioni riguardanti altre prove e ai principi processuali per trarre indicazioni sulla disciplina applicabile alle riprese visive e sulla utilizzabilità dei risultati ottenuti». Tanto premesso, le Sezioni Unite, quanto alle riprese visive in luoghi pubblici luoghi pubblici, aperti o esposti al pubblico, hanno confermato la utilizzabilità delle stesse (già affermata da consolidata giurisprudenza di legittimità) non solo se avvenute al di fuori del procedimento (nella maggior parte dei casi si tratta di videoregistrazioni effettuate con impianti di videosorveglianza, installati in esercizi pubblici), ma anche se avvenute - dopo aver ribadito che la nell'ambito delle indagini di polizia giudiziaria;
e prova documentale dell'art. 234 c.p.p. e la prova atipica dell'art. 189 c.p.p. individuano forme probatorie alternative (come d'altronde si desume dalla Relazione al Progetto preliminare del vigente codice di rito) - hanno precisato che le videoregistrazioni effettuate fuori dal procedimento possono essere introdotte nel processo come documenti e diventare quindi una prova documentale (si pensi ad esempio alle videoregistrazioni di violenze negli stadi), mentre le altre, effettuate nel corso delle indagini, costituiscono (non documenti, ma) documentazione dell'attività investigativa, suscettibile di utilizzazione 7 g processuale solo se riconducibile alla categoria probatoria delle prove atipiche, previste dall'art. 189 c.p.p.. Quanto poi alle videoriprese in ambito domiciliare ed alla loro utilizzabilità probatoria, le Sezioni Unite hanno distinto tra comportamenti comunicativi (laddove comunicazione è non soltanto lo scambio verbale di informazioni, ma anche i gesti e più in generale qualsiasi modo di trasmissione di dati da un soggetto ad un altro, con la conseguenza che è da intendersi comportamento comunicativo qualsiasi comportamento che avvenga nel contesto di una dinamica relazionale e che sia per l'appunto portatore di un potenziale comunicativo) e comportamenti non comunicativi (da individuarsi in via residuale); e dopo aver affermato che «se il sistema processuale deve avere una sua coerenza risulta difficile accettare l'idea che per le riprese di comportamenti non comunicativi possano valere regole meno garantiste di quelle applicabili alle riprese di comportamenti comunicativi, regolate dagli artt. 266-271 del codice di rito" - ha statuito che «non possono considerarsi ammissibili, come prove atipiche, le videoregistrazioni di comportamenti non comunicativi effettuati in ambito domiciliare». Le Sezioni Unite si sono soffermate anche sulla nozione di domicilio, di cui all'art. 14 Cost. così come su quella di privata dimora, di cui all'art. 614 c.p. (richiamato dall'art. 615 bis c.p., sulle interferenze illecite nella vita privata, e dall'art. 266, comma 2, c.p.p. sulle intercettazioni ambientali), osservando che il concetto di domicilio non può essere esteso fino a farlo coincidere con un qualunque ambiente che tende a garantire intimità e riservatezza. "Non c'è dubbio sostengono le Sezioni Unite che il concetto di domicilio individui un - rapporto tra la persona e un luogo, generalmente chiuso, in cui si svolge la vita privata, in modo anche da sottrarre chi lo occupa alle ingerenze esterne e da garantirgli quindi la riservatezza. Ma il rapporto tra la persona e il luogo deve essere tale da giustificare la tutela di questo anche quando la persona è assente. In altre parole la vita personale che vi si svolge, anche se per un periodo di tempo limitato, fa sì che il domicilio diventi un luogo che esclude violazioni intrusive, indipendentemente dalla presenza della persona che ne ha la titolarità, perché il luogo rimane connotato dalla personalità del titolare, sia o meno questi presente.» Vi sono quindi luoghi che, pur non essendo domicilio, sono comunque luoghi che dovrebbe tutelare l'intimità e la riservatezza delle persone (e che quindi ai fini delle riprese visive non possono essere trattati come un luogo pubblico o esposto al pubblico). "Ma osservano le Sezioni Unite sul piano - costituzionale il diritto alla riservatezza non gode di una tutela analoga a quella apprestata dall'art. 14 Cost. per il domicilio, ed è per questa ragione che anche 8 in mancanza di una disciplina specifica le riprese visive che lo sacrificano devono ritenersi consentite e suscettibili di utilizzazione probatoria a norma dell'art. 189 c.p.p. Le riprese effettuate in luoghi che, pur non costituendo un domicilio vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate, sono riprese che possono avvenire sulla base di un provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria, sia essa il pubblico ministero o il giudice" In sintesi, le Sezioni Unite con la citata sentenza hanno sostanzialmente delineato una triplice tipologia di situazioni, assicurando: a) un livello di tutela minimo»> per i soggetti ripresi in «luoghi pubblici o aperti al pubblico» (le riprese effettuate in tali luoghi: non necessitano di alcuna autorizzazione;
quando non sono effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 cod. proc. pen.; quando sono eseguite dalla polizia giudiziaria (anche d'iniziativa), vanno incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento); b) un «massimo livello di tutela» per i soggetti ripresi in ambienti domiciliari»>; in tal caso sono ammesse le riprese finalizzate alla acquisizione di comportamenti comunicativi», che vengono in concreto assimilate alle intercettazioni ambientali anche con riferimento alla disciplina applicabile, mentre non sono mai legittime le videoriprese di «comportamenti non comunicativi», in quanto lesive dell'art. 14 Cost., ragion per cui è vietata la loro acquisizione ed utilizzazione anche in sede cautelare, e, in quanto prova illecita, non può trovare applicazione la disciplina dettata dall'art. 189 cod. proc. pen. (v. Corte cost. n. 135 del 2001); c) un livello di tutela intermedio» per i soggetti ripresi in «luoghi che non sono né pubblici né domiciliari, ma che vengono usati per attività che si vogliono mantenere riservate», quali i camerini di un night club o un bagno pubblico (le riprese effettuate in tali luoghi necessitano di autorizzazione motivata dell'Autorità giudiziaria e costituiscono prove atipiche ai sensi dell'art. 189 c.p.p.).
3.2. La giurisprudenza di legittimità, formatasi successivamente alla suddetta sentenza delle Sezioni Unite, ha precisato che le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 c.p.p., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio (Sez. 2, sent. n. 41332 del 07/07/2015, Zhou, Rv. 264889; Sez. 2, sent. n. 13712/2007, 2008, Napolano, Rv. 238905); e che i verbali delle operazioni di videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria in luoghi esposti al pubblico sono valutabili in sede cautelare, anche per la parte relativa all'identificazione delle persone ritratte nei fotogrammi, indipendentemente dal deposito del supporto magnetico relativo alle videoregistrazioni stesse (Sez. 5, sent. n. 37698 del 17707/2008, Stranieri, Rv. 241947). E questa stessa Sezione ha avuto modo di precisare che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all'edificio e aventi per oggetto l'inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell'abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla 'privacy', ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l'uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria (sent. n. 10697 del 24/01/2012 Ud., Aidi Parietti, Rv. 252673).
3.3. Orbene il Tribunale del riesame di Lecce nel caso sottoposto alla sua attenzione ha fatto corretta applicazione dei suddetti principi in punto di utilizzabilità delle immagini che hanno ripreso il cortile dell'abitazione dei coniugi RI/AN EL e, in particolare, in data 27/7/2015, hanno immortalato l'odierna ricorrente mentre introduceva nell'abitazione del RI il denaro che doveva essere a quest'ultimo consegnato quale parte del prezzo necessario all'acquisto dei panetti di cocaina oggetto del capo 1 di imputazione. Il Tribunale ha preso in esame l'assunto difensivo (secondo il quale si tratterebbe di zona non visibile dall'esterno, a causa della recinzione che ne impedirebbe la visuale, divenendo ispezionabile solo attraverso la predisposizione di "particolari accorgimenti", nel caso di specie rappresentanti dalla circostanza che la telecamera riprende dall'alto), ma lo ha correttamente disatteso, proprio sul presupposto che sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del Giudice, mediante telecamera esterna all'edificio e aventi per oggetto l'inquadramento di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, astrattamente oggettivamente visibili da più T persone. 10 Invero, nel caso di specie, si è trattato, come si legge nello stesso ricorso (p. 4), «di immagini estrapolate da un impianto di video-sorveglianza sistemeato sulla stradina di ingresso dell'abitazione di RI», ragion per cui, in difetto di ulteriori diversi elementi fattuali, che era onere della ricorrente dare, le video registrazioni vanno intese come effettuate su luoghi esposti al pubblico, astrattamente visibili da più persone.
4. Non fondato è il terzo motivo di ricorso concernente la gravità indiziaria della colpevolezza dell'indagata in relazione ad entrambi i fatti reato alla stessa contestati.
4.1. Al riguardo, giova premettere che il controllo di legittimità relativo ai provvedimenti "de libertate", secondo giurisprudenza consolidata, è circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, la assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (cfr., tra le tante, Sez. 2, sent. n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760; Sez. 6, sent. n. 2146 del 25/5/95, Tontoli ed altro, Rv. 201840). La insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen., è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda nè la ricostruzione dei fatti, nè l'apprezzamento del giudice di merito circa la attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 1, sent. n. 1769 del 23/3/95, Ciraolo, Rv. 201177), sicché, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandata al giudice di merito la valutazione del peso probatorio degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito di verificare se il decidente abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, sent. n. 22500 del 3/05/2007, Terranova, Rv. 237012; si cfr. altresì Sez. U. sent. n. 11 del 21/04/1995, ST ed altro, Rv. 202001). 11 Delineato nei superiori termini l'orizzonte dello scrutinio di legittimità nell'ambito dei procedimenti cautelari, deve osservarsi che il percorso argomentativo sviluppato dal Tribunale, rispetto alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di MI IA AZ, in relazione ad entrambe le ipotesi di cui alla imputazione preliminare, risulta immune dalle denunciate aporie di ordine logico e del tutto coerente rispetto all'acquisito compendio indiziario.
4.2. In particolare, quanto al fatto di cui al capo 1 della imputazione preliminare, il Tribunale, dopo aver riportato la narrazione degli accadimenti illustrata nella richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero procedente, ha ritenuto che le conversazioni intercettate e gli ulteriori accertamenti espletati davano ampiamente atto dell'acquisto di circa kg. 40 di cocaina (parte della quale destinata ai coniugi ER/MI) effettuato in Germania dagli indagati (così confermando ed integrando le valutazioni effettuate dal primo giudice cautelare alle pagine 118 e 119 dell'ordinanza applicativa). Il Tribunale del riesame ha dapprima ricordato che il 31 luglio 2015, RI CO, la di lui PA AN EL TR e figlio minore AL ND hanno trasportato in Italia, nel Salento, il carico di sostanza stupefacente, occultato nel doppio fondo in precedenza appositamente ricavato nel vano portabagagli dell'autovettura Peugeot 3008 di proprietà di NU IM. Detto veicolo è stato fermato e controllato a Francavilla Fontana, e, a seguito del controllo, RI CO e la PA sono stati arrestati (nei confronti del primo, è stata poi adottata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, confermata dal Tribunale del riesame con ordinanza già giunta all'esame di questa Corte di legittimità; mentre, la seconda, dopo essere stata agli arresti domiciliari, è stata liberata dal Gip procedente per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza). Il Tribunale ha quindi indicato gli elementi sulla base dei quali ha ritenuto la MI, moglie di ER IZ, gravemente indiziata in relazione al fatto reato in esame. A) Il 17 luglio 2015, alle ore 11:58, MI IA AZ ha inviato al minore RI AL un messaggio ("papà, c'è un messaggio di IA AZ, vieni!"), circostanza questa indicativa del fatto che la MI utilizzava i messaggi telefonici con il minore per inviare e ricevere comunicazioni con i coniugi RI/AN EL. RI CO forniva indicazioni sulla risposta da inviare, allertando il figlio sulla possibile intercettazione "scrivi che sei stato dalla nonna, nonna, scriviii o inventati una puttanata perché adesso dobbiamo stare attenti che li tengono sotto controllo...scrivi "no, tranquilla (inc.)" - era (inc.)... (si ode digitare su di uno smartphone) nel pomeriggio, "no, tranquilla zii, vengo nel *** 12 pomeriggio"...(si ode digitare su di uno smartphone) e manda sempre bacetti e cuori (inc.) (lo si ode avviarsi verso il soggiorno)" (Conversazione n.471, ore 11:00 del 17.07.2015, dec.n.289/15 R.R.I.). Secondo il Tribunale, tale timore era determinato dalla paura che qualche collaboratore di giustizia potesse aver riferito all'Autorità giudiziaria dell'attività di traffico illecito di sostanze stupefacenti posta in essere da ER IZ, marito della MI. Questa possibilità era stata già paventata in una conversazione telefonica n. 120 intercorsa alle ore 19 del 2/7/2015 tra RI CO e NO AN, conversazione nell'ambito della quale si faceva riferimento all'avvenuto ritrovamento circa un anno prima di alcune confezioni di sostanza stupefacente nei pressi dell'abitazione di ER IZ. I successivi accertamenti avevano permesso di acclarare che in data 14/12/2013, personale del N.O.R. della Compagnia Carabinieri dl Brindisi aveva effettivamente rinvenuto nei pressi dell'abitazione del ER, sita a Torchiarolo, via Ora Grande n. 22, un panetto di cocaina dal peso di kg 1,100 e un involucro con gr. 570 circa di hashish (gli elementi all'epoca emersi, tuttavia, non avevano permesso di attribuire lo stupefacente al ER) Secondo il Tribunale, la "IA AZ" che ha inviato il messaggio a RI AL il 17/7/2015 si identifica con la odierna ricorrente, in quanto dagli accertamenti effettuati sui telefoni cellulari della MI (sottoposti a giudiziale ablazione il 16/11/2015, in sede di esecuzione dell'ordinanza coercitiva) era risultato che i contatti erano avvenuti proprio mediante l'utilizzo della chat "rvhatsapp" tra MI IA AZ e RI AL ND (che faceva da tramite con il padre CO). B) Sempre il 17 luglio 2015, ma alle ore 16:32, l'autovettura Fiat Punto di colore grigio targata CD982HV, condotta da RI CO, partendo da Oria, ha raggiunto la casa dei coniugi ER IZ e MI IA AZ, sita in Torchiarolo, via Ora Grande, per ripartire alle successive ore 17:30. C)II 27 luglio 2015, intorno alle ore 09:33, sono giunti presso l'abitazione del RI l'autovettura Smart OU di colore blu/grigio targata DA609ZZ, seguita dall'autovettura Fiat 500 di colore grigio targata DP626CY (nello stesso ordine di arrivo del 23/6/2015). La Fiat 500 veniva parcheggiata in prossimità della porta di ingresso dell'abitazione: dal lato guida della Fiat 500 scendeva proprio MI IA AZ, con una borsa voluminosa da donna sotto il braccio destro, e dal lato passeggeri sinistro scendeva un'altra donna non identificata. Le due donne, dopo essersi dirette verso il portabagagli del veicolo, prelevavano dall'interno di quest'ultimo qualcosa di pesante. Nel frattempo si avvicinava loro ER IZ, sceso dall'abitacolo della Smart OU (le due autovetture, osserva il Tribunale, avevano viaggiato a mo' di staffetta: non vi sarebbe stata 13 altra ragione per giungere nello stesso istante presso la medesima abitazione, a bordo di due veicoli differenti, da parte di marito e moglie). Poco dopo andava loro incontro il RI, uscito dalla propria abitazione, che aiutava il ER a portare all'interno dell'immobile qualcosa di molto pesante. Sulla base delle conversazioni successive intercettate all'interno dell'abitazione del RI (che evidenziavano un rumore di maneggio di buste), il Tribunale ha rilevato che questo "qualcosa" di consistente peso non poteva che essere il denaro che ER IZ e MI IA AZ stavano consegnando al RI per l'acquisto di parte dei quasi kg. 40 di cocaina che questi avrebbe di li a poco trasportato in Italia dalla Germania. Pochi secondi dopo, il ER liberava la moglie e l'altra donna, che avevano già svolto il loro compito loro (quello di staffettare il ER, a bordo di altra autovettura, trasportando il denaro destinato all'acquisto della cocaina). Alle ore 09:36:47 le due donne effettivamente uscivano dalla casa del RI. Dalle intercettazioni effettuate all'interno dell'immobile era altresì dato desumere che: a) RI CO e ER IZ disponevano il denaro in confezioni, in modo da prepararlo ad essere agevolmente occultato all'interno del doppio fondo realizzato nella Peugeot 3008 di proprietà di NU IM, autovettura destinata a trasportare in Germania i soldi necessari all'acquisto e, successivamente, in Italia, la cocaina oggetto della compravendita;
b) la quota- parte di cocaina destinata alla coppia ER-MI era pari a 25 panetti, dei 40 panetti, oggetto complessivo della compravendita (ER, infatti, affermava "adesso per venticinque pacchi dobbiamo sistemare uhè Frà", spiegando poi di aver perso il denaro che tale NG, non meglio identificato, gli avrebbe dovuto consegnare "che quel coglione di NG mi stava portando i soldi e glieli hanno levati a Fasano lo hanno fermato, che cazzo ne so, 164.000 euro": - - Conversazione n.710 del 27.07.2015). In definitiva, secondo il Tribunale, MI IA AZ, trasportando presso l'abitazione del RI il denaro che lei ed il suo compagno dovevano al RI per l'acquisto della cocaina a loro destinata proveniente dalla Germania, ha posto in essere una condotta materiale con la quale ha realizzato la condotta concorsuale in contestazione. Il Tribunale del riesame ha esaminato l'assunto difensivo, secondo il quale non vi sarebbe prova della consapevolezza, da parte di MI IA AZ, di trasportare il denaro occorrente per l'acquisto della cocaina;
ma lo ha disatteso: sia perché i due coniugi erano giunti presso l'abitazione del RI a bordo di due vetture diverse, nello stesso istante, a mò di staffetta, con il denaro contenuto nell'autovettura guidata dalla MI (soggetto incensurato e dunque apparentemente al di sopra di ogni sospetto): tale circostanza è stata F 14 ragionevolmente ritenuta significativa dell'attività illecita che in quel momento era in fase di svolgimento;
sia perché le intercettazioni dei minuti immediatamente successivi, all'interno dell'abitazione del RI, hanno immortalato il conteggio del denaro appena ivi trasportato dalla coppia ER/MI, unitamente alla donna rimasta non identificata.
4.3. Quanto al fatto di cui al capo 3 della imputazione preliminare, il Tribunale, dopo aver riportato la narrazione degli accadimenti illustrata nella richiesta di applicazione di misura cautelare avanzata dal Pubblico ministero procedente, ha in primo luogo ritenuto (così confermando ed integrando le valutazioni effettuate dal primo giudice cautelare alle pagine 124-126 dell'ordinanza applicativa). sulla base dell'effettuata videoripresa, che il 23 giugno 2015, alle ore 14:53, era giunta presso l'abitazione del RI l'autovettura Smart Forfour di colore blu/grigio, targata DA609ZZ, immediatamente seguita da una Fiat 500 di colore grigio, targata DP626CY, intestata alla ricorrente MI (moglie del ER ed intestataria della polizza n.0001330103627392 con la PA RO dal 10/4 al 10/10/2015). La Fiat 500, condotta dalla MI e con una donna non identificata a fianco, era uscita dal vialetto alle ore 15:14, dopo esserci rimasta per 21 minuti (esattamente come sarebbe poi accaduto nell'episodio del 27 luglio 2015, oggetto del capo 1 della rubrica); mentre la Smart condotta dal ER era uscita alle ore 17:27, dopo una permanenza di 2 ore e 34 minuti;
-sulla base del contenuto della conversazione intercettata n. 69 del 30 giugno 2015, che, in data 1 luglio 2015, i 21 panetti di cocaina, destinati alla coppia ER/MI, sono stati a questi ultimi consegnati presso la loro abitazione sita in Torchiarolo dove sono stati portati a bordo della VW Polo tg. EX558VS da RI CO, AN EL TR e dal minore RI AL ND. In particolare, secondo la prospettazione accusatoria fatta propria dal Tribunale del riesame, i tre, dopo aver predisposto i panetti da consegnare nel cofano dell'autovettura si sono mossi alla volta di Torchiarolo alle ore 09:48, facendo rientro presso la loro abitazione alle ore 11.41; ed il riferimento ad "un uomo" (effettuato da RI CO, AN EL TR e il minore AL ND nel corso della conversazione intercettata) va inteso nel senso che i tre facevano riferimento al ER che, nel complesso della vicenda, aveva il ruolo principale, per quanto strettamente coadiuvato dalla PA MI. Dai suddetti elementi, il Tribunale del riesame ha desunto che la MI, dapprima, ha trasportato il denaro necessario all'acquisto della cocaina (esattamente della quota-parte destinata a lei e al coniuge), che era stata 15 T importata dalla Germania;
e, poi, ha ricevuto la sostanza stupefacente dal RI direttamente presso la sua abitazione in Torchiarolo. Il Tribunale ha quindi preso in esame l'assunto difensivo secondo il quale la MI non era stata identificata sulla base dei fotogrammi risalenti al 23 giugno 2015, non essendo possibile, dagli stessi, identificare i soggetti interessati;
ma lo ha disatteso, in quanto la Polizia giudiziaria operante è stata in grado di fornire un'identità alla donna alla guida della Fiat 500 che in data 23/6/2015 aveva fatto ingresso presso l'abitazione del RI (percorrendo lo stesso identico schema che sarebbe poi stato utilizzato il 27/7/2015 per la successiva importazione di sostanza stupefacente del tipo cocaina dalla Germania).
4.4. Avuto riguardo alle coordinate interpretative sopra richiamate, deve allora considerarsi che le censure dedotte dall'esponente si pongono ai limiti della inammissibilità. Invero, la ricorrente prospetta, in relazione ad entrambi i fatti in contestazione, una riconsiderazione del compendio indiziario, sulla base di una sua propria valutazione dello stesso. Di converso, deve osservarsi che il vaglio del percorso motivazionale sviluppato dal Tribunale di Brindisi, in riferimento alla gravità indiziaria, conduce a rilevare l'assenza di aporie di ordine logico e la piena conferenza degli argomenti svolti, rispetto al complesso degli elementi raccolti.
5. Infondato è anche il motivo concernente le esigenze cautelari.
5.1.Al riguardo, va osservato che il pericolo di reiterazione criminosa va valutato in ragione delle modalità e circostanze del fatto e della personalità dell'imputato (cfr. per tutte, Sez. 3, n. 14846 del 5 marzo 2009, PM in Proc. Pincheira, Rv. 243464), attraverso un esame che, in modo globale, tenga conto di entrambi i criteri direttivi indicati (così Sez. 4, n. 37566 del 1/4/2004, Rv. 229141). E le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice della cautela deve costantemente verificare che ogni misura risulti adeguata a fronteggiare le esigenze cautelari che si ravvisano nel caso concreto, secondo paradigma della gradualità del sacrificio imposto al soggetto sottoposto a restrizione;
e che la misura cautelare deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata (Sent. n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249323). E bene, l'ordinanza gravata si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dal giudice di legittimità, anche per quanto concerne la valutazione 16 delle esigenze cautelari emergenti dal caso di specie e rispetto alla scelta del presidio di contenimento.
5.2. Il Tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione di condotte criminose analoghe a quella per cui si procede dalla gravità dei fatti-reato posti in essere e dalle modalità e circostanze dell'azione criminosa, indicative di un elevato grado di professionalità criminale e di una «personalità pervicacemente incline al delitto, ad onta dello stato di penale incensuratezza». In particolare, il Tribunale - dopo aver ribadito che MI IA AZ risponde, nell'ambito del presente procedimento, di due ipotesi di trasporto e detenzione rispettivamente di 30 e 39 kg. di cocaina, entrambe con le aggravanti dell'art. 80 comma 1 lettera be comma 2 - ha osservato che l'abitualità e la professionalità delle condotte poste in essere dalla stessa risultavano particolarmente evidenti alla luce delle seguenti circostanze: - gli esorbitanti quantitativi di cocaina trattati (tra i 30 e i 40 kg); - l'utilizzo di un'autovettura (la Peugeot 3008 tg. EX418ZP intestata a NU IM) esclusivamente dedicata al trasporto di cocaina e sistematicamente predisposta con oculatissimo doppio fondo per occultare il denaro prima e la droga poi;
la disponibilità di attrezzatura per l'apertura, chiusura, sigillatura e verniciatura del doppio fondo della predetta autovettura;
- il sequestro dell'ingente somma di denaro (€ 402.900,00 in contanti), provento di un ben più proficuo commercio all'ingrosso di cocaina;
- la disponibilità di una macchina elettronica conta banconote;
- l'impiego di minori non solo per il trasporto della cocaina (il minore RI AL) ma anche per l'occultamento del denaro (la infraquattordicenne NO Iris); · la sistematicità e periodicità dei rifornimenti (con cadenza mensile); ·la peculiare scaltrezza adoperata nell'uso dei telefoni;
- le espressioni utilizzate da RI CO "noi lavoriamo trenta, quaranta, cinquanta pacchi al mese" ed ancora "io se voglio con mio FR 洗 (NO) 25, 30 li consumiamo noi in un mese"; le espressioni utilizzate da ER IZ che si preoccupava, [4] lasciando indicazioni a RI CO, di garantire la prosecuzione del . : traffico illecito di cocaina anche nel caso in cui gli fosse accaduto qualcosa ("se casomai, per direee che mi succede qualche cosa, per dire . . .vedi che devi avere a che fare poi con AN) e le conseguenti rassicurazioni fornite dal جا RI ("io faccio come dici tu a 36 e poi quando tu esci dai problemi, come dici tuuu"); 17 -la condotta di GG SE che ricevuta la disponibilità degli oltre € 400.000,00 - si proponeva di investirli in ulteriori rifornimenti di cocaina (AN EL, infatti, riferiva a De MM UG "perchè lei ha già chiesto "posso prendere i soldi quando a me mi sei-cono per l'avvocato o quando io voglio comprare le robe?", nel sensooo bianco": il termine "robe", associato alla parola "bianco", secondo il Tribunale, non lascia dubbi circa il riferimento alla cocaina); - le condotte di NO e RI CO, che programmavano nuovi rifornimenti non appena giunto a destinazione il precedente (RI "quando dobbiamo partire?" e NO "Quando cazzo vuoi ce ne andiamo"; RI "sabato mi dici quanto devi investire" e NO "il viaggio si deve fare sempre il fine settimana?"); - l'immediata disponibilità di denaro del NO pronto in qualunque momento all'acquisto di cocaina ("mè va bè, (inc.) una cosa, qua non ce ne è più in giro? C'è un altro pacco in giro? Che vado a prendere i soldi, subito, subito"); -il comportamento di AS SA che, con riferimento alla somma di oltre € 400.000,00 rinvenuta ben occultata in una sua proprietà è poi sequestrata, aveva dichiarato il falso pur di riacquisirne il possesso;
l'attualità del pericolo derivava: a) dall'avere gli indagati portato a compimento 3 rifornimenti in 3 mesi, con condotte commesse fino al 31/7/2015 e interrotte solo dall'arresto della coppia RI CO/ AN EL;
b) dal comportamento tenuto da NO AN, GG SE, AN EL TR e RI AF che, nonostante l'arresto e la sottoposizione di RI CO alla custodia cautelare in carcere, si preoccupavano freneticamente di occultare denaro e altro stupefacente (con condotte contestate fino al 6/8/2015).
5.3. Secondo il Tribunale del riesame di Brindisi, le suddette circostanze, unitariamente considerate, rassegnano un quadro di estrema pericolosità della prevenuta e consentono di ritenere che la stessa è persona assolutamente inaffidabile, con una conseguente incontestabile prognosi di inadeguatezza di ogni altra possibile misura cautelare, tra cui gli arresti domiciliari. Né appare decisivo il richiamo alla possibilità di applicare il "braccialetto elettronico" in ipotesi di sostituzione della misura cautelare in atto con quella degli arresti domiciliari: invero, se l'applicazione di tale sistema di controllo consente una più celere verifica dell'ottemperanza all'obbligo di restare fisicamente all'interno della propria abitazione, la stessa non appare in grado di svolgere, al contrario, alcun ruolo in riferimento a tutte le ulteriori prescrizioni associate alla misura della detenzione domiciliare (obbligo di non comunicare con soggetti non conviventi, ecc.): tutte prescrizioni la cui ottemperanza richiede necessariamente una capacità di autolimitazione dell'interessato. 18 D'altra parte, il Tribunale del riesame ha ritenuto che il consistente dato ponderale suindicato testimonia l'inserimento dell'indagata all'interno di circuiti criminali di indubbio spessore (gli unici in grado di movimentare e commercializzare simili quantitativi di stupefacente, avendo evidentemente a disposizione uomini e mezzi per provvedere alla distribuzione della sostanza su larga scala, nonché risorse finanziare tali da consentire la compravendita, in un'unica soluzione, di simili quantitativi, assumendo il rischio, poi realmente concretizzatosi nel caso di specie, di subire un sequestro per decine di chilogrammi di cocaina). Alla luce di tutte le suddette ragioni, il Tribunale del riesame, concordando con il Giudice di prime cure, ha ritenuto la custodia cautelare in carcere come l'unica misura idonea a soddisfare la considerata esigenza cautelare.
5.4. In definitiva, il tessuto motivazionale dell'ordinanza censurata non presenta affatto quella carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice cautelare che, alla stregua dei principi affermati da questa Corte, può indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), nel quale si risolvono queste censure.
6. Per tutte le ragioni che precedono il ricorso deve essere respinto e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.
7.Copia del presente provvedimento deve essere poi trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell'Istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94 c. 1 ter disp. att. del c.p.p. Così deciso il 12/04/2016 S E A C T Il Presidente Il Consignere estensore O N Pasquale Gianniti Luisa Bianchi X 19 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE FV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA: - 9 MAG. 20 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO rssa Gabriella Lamelza