Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 19200
CASS
Sentenza 12 aprile 2016

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In materia di impugnazione delle misure cautelari non si applica la disciplina prevista per lo svolgimento della discussione in dibattimento dall'art. 523 cod. proc. pen., secondo il quale è possibile la replica ed in ogni caso l'imputato e il difensore devono avere la parola per ultimi se la domandano, in quanto tale disposizione non trova applicazione nei procedimenti in camera di consiglio. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale del riesame di far discutere prima il difensore ricorrente e, dopo, il pubblico ministero che non era a conoscenza dei motivi del ricorso fino all'inizio dell'udienza).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/04/2016, n. 19200
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19200
Data del deposito : 12 aprile 2016

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