Sentenza 28 novembre 2017
Massime • 1
Il condannato per uno dei delitti "ostativi, indicati nell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) non può fruire della detenzione domiciliare, neanche se ultrasettantenne, in quanto il catalogo dei divieti fissati dall'art. 47-ter, comma 1, della medesima legge opera mediante rinvio recettizio alla suddetta disposizione nella sua mera formalità di elencazione di reati nella sua mera formalità di elencazione di reati, escludendo la possibilità di ritenere operanti le relative deroghe.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/11/2017, n. 1541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1541 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2017 |
Testo completo
01541-18 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 28/11/2017 Presidente - Sent. n. sez. MARIASTEFANIA DI TOMASSI 3902/2017 DOMENICO FIORDALISI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - MONICA BONI N. 19273/2017 PALMA TALERICO FRANCESCO CENTOFANTI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI VO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 17/03/2017 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dr. Alfredo Porec Viola de ho chiesto dichiaras nammissible code. के Ritenuto in fatto 1.Con provvedimento emesso il 17 marzo 2017, il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della richiesta di detenzione domiciliare avanzata dal condannato VO AL, sia ai sensi dell'art. 47 ter ord. pen., comma 1 bis, che ai sensi dell'art. 47 ter ord. pen., comma 01, perché nel primo caso la pena da espiare era superiore ad anni due e comunque era stata inflitta per reato ostativo ai sensi dell'art. 4 bis ord. pen.. 2. Ricorre per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, il quale ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 4 bis, 47 ter ord. pen., omessa, contraddittoria ed illogica motivazione. L'art. 47 ter comma 1 ord. pen. statuisce che la pena della reclusione per qualunque reato ad eccezione di quelli di cui all'art. 4 bis ord. pen. può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena o dopo l'inizio della stessa abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza né sia stato condannato con l'aggravante di cui all'art. 99 del codice penale. Il delitto di omicidio aggravato per il quale il ricorrente ha riportato condanna rientra nell'ipotesi di cui all'art. 4 bis ord. pen., comma 1 ter, secondo il quale i benefici penitenziari, tra cui le misure alternative alla detenzione, possono essere concessi solo se non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, condizione che non ricorre nel caso in esame, essendo il ricorrente estraneo a quegli ambienti, ex Carabiniere e commesso capo in pensione del Senato della Repubblica. Il decreto impugnato ha ritenuto inammissibile la richiesta di misura alternativa, senza adeguatamente motivare in relazione alle ragioni in fatto e in diritto poste a fondamento della decisione.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Alfredo Pompeo Viola, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
4. Con successiva memoria pervenuta il 13/11/2017, la difesa ha replicato alle conclusioni del P.G. che richiamano due sentenze con le quali la Suprema Corte ha escluso l'applicabilità della norma di cui all'art. 47 ter ord. pen. nei confronti dei condannati per delitti ostativi di cui all'art. 4 bis ord. pen.. Tale orientamento non è condivisibile perché si basa sulla sola interpretazione letterale della prima norma e contrasta con quella logico-sistematica. E' certo che la condanna per taluno dei delitti di cui all'art. 4 bis ord. pen. non comporti in via automatica l'esclusione dai benefici penitenziari, la cui concessione dipende dai requisiti ivi previsti, mentre seguendo l'orientamento giurisprudenziale citato dal P.G. il ricorrente non potrebbe 1 mai beneficiare della misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter comma 1 ord. pen., pur essendo ultrasettantenne e non avendo legami con la criminalità organizzata o con gli ambienti delinquenziali in genere per il fatto di essere stato condannato per il delitto di cui all'art. 575 cod. pen.. In realtà, una delle due norme andrebbe eliminata dal sistema penitenziario al fine di sanare l'antinomia esistente dal momento che l'una escluderebbe l'applicazione dell'altra, prevedendo una disciplina difforme della stessa materia. Ha insistito per l'accoglimento del ricorso e, in subordine, ha chiesto assegnarsi lo stesso alle Sezioni Unite, oppure, in subordine, sollevarsi questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 bis, comma 1 ter 47 ter comma 1 ord. pen. in relazione all'art. 27 - comma 3 Cost.. Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile.
1.Il ricorrente solleva la sola questione in punto di diritto circa i limiti di accesso alla misura alternativa della detenzione domiciliare di cui all'art. 47 ter ord. pen., di cui assume sia consentito fare generalizzata applicazione ai condannati ultrasettantenni, anche se in esecuzione di pena per reati previsti dall'art. 4 bis ord. pen., quando non vi sia prova di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Sulla scorta di tale presupposto, egli, condannato per avere ucciso la moglie, ossia per un delitto maturato in contesto familiare, alieno da qualsiasi legame con consorterie criminali, presenterebbe tutti i requisiti per poter beneficiare della misura domiciliare.
1.1 Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nel pervenire ad opposta soluzione, ha chiaramente inteso allinearsi al principio di diritto, già espresso da questa Corte di legittimità (sez. 1, n. 13605 del 10/12/2010, Sellitto, rv. 249926; sez. 1, n. 20278 del 6/05/2010, Lombardo, rv. 247214; sez. 1, n. 10308 del 2/02/2007, D'Emilio, rv. 23657; sez. 1, n. 24699 del 05/07/2006, Spallone, rv. 234380), secondo il quale l'elencazione dei divieti applicativi presente nel comma 01 dell'art. 47 ter della L. 26 luglio 1975, n. 354, opera mediante il rinvio alla tipologia di reati previsti dall'art. 4 bis e non col richiamo all'intero contenuto precettivo della norma, ragione per la quale la pretesa deroga non è operante nel caso del AL. Il rinvio all'art. 4 bis non è formale, ma ricettizio, non investe anche le altre limitazioni di carattere generale previste nella norma richiamata, prima tra tutte la presenza di "elementi da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata terroristica o eversiva", per cui è del tutto superfluo condurre qualsiasi ulteriore accertamento sulla concreta pericolosità 2 del condannato.
1.2 A tale linea interpretativa ritiene il Collegio di dover dare seguito. La disposizione in questione stabilisce che "la pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I e dagli artt. 609 bis, 609 quater, 609 octies del codice penale, dall'art. 51, comma 3 bis del codice di procedura penale e dall'art. 4 bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età, purchè non sia dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, né sia mai stato condannato con aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale". E' dunque testuale nell'art. 47 ter l'esclusione della applicabilità dell'istituto di cui si tratta ai detenuti in espiazione di pena per il catalogo di reati, - quelli contro la personalità individuale, quelli di cui all'art. 51 cod. proc. pen., comma 3 bis e quelli di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario-, individuati mediante riferimento esplicito ai relativi titoli, perchè stimati dal legislatore di particolare allarme sociale, senza invece menzionare l'assenza di eventuali collegamenti del detenuto con la criminalità di ogni tipo. A conferma della correttezza della lettura della norma in senso aderente al suo testo milita anche un argomento sistematico, ossia che ulteriore esclusione dall'ambito della sua applicazione è prevista per i condannati recidivi e per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza, nei cui confronti la sottrazione al più favorevole regime esecutivo è disposta in assenza di riferimenti ai collegamenti con la criminalità organizzata.
1.3 Le argomentazioni contrarie esposte nella memoria difensiva non convincono. Propongono il ricorso al criterio esegetico di tipo logico-sistematico senza considerare che il suo impiego è consentito soltanto quando soluzioni immediate non siano offerte dal criterio letterale, prioritario nell'interpretazione della norma;
soltanto se il significato delle espressioni linguistiche non sia chiaro e si presti a soluzioni differenziate, caso che non ricorre nella presente vicenda, sarà possibile integrarlo mediante la considerazione coordinata del testo della previsione normativa nell'ambito del sistema normativo in cui esso è collocato e della sua ratio. E' inammissibile perché formulata in modo del tutto generico la doglianza che prospetta un dubbio di incostituzionalità dell'art. 47 ter ord. pen., come interpretato dal provvedimento impugnato, per violazione dell'art. 27 Cost., comma 3, dal momento che non vengono illustrati i profili del denunciato contrasto con la funzione rieducativa della pena. Deve comunque considerarsi che la norma che si è negato applicabile al AL non è affatto irragionevole, perchè ispirata ad esigenze 3 di tutela della collettività, che il legislatore ha ritenuto preminenti rispetto alla considerazione della gravosità della detenzione carceraria per il condannato ultrasettantenne;
pertanto, con l'introduzione di condizioni ostative all'accesso, ha inteso limitare l'ambito di applicazione molto ampio della disposizione, che prevede l'ammissione alla detenzione domiciliare per il solo dato oggettivo del superamento del limite cronologico di età ed in assenza di limiti edittali di pena. Per le considerazioni svolte il ricorso va respinto con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 28 novembre 2017. Il Presidente Il Consigliere estensore Monica Boni AR Di SS LO on DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN 2018 MA PILCANDAL NER EMA DIC RE UP S E T Y R L I O S C N E 4