Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2015, n. 41332
CASS
Sentenza 7 luglio 2015

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Le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio. (Nella specie, relativa a concorso nel delitto di estorsione, la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nel domicilio della parte offesa con il consenso di quest'ultima, immagini relative alla consegna del denaro, da parte sua, agli autori del reato).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2015, n. 41332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 41332
Data del deposito : 7 luglio 2015

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