Sentenza 7 luglio 2015
Massime • 1
Le videoregistrazioni di condotte non comunicative disposte dalla Polizia nel corso delle indagini preliminari, in luoghi riconducibili al concetto di domicilio, e quindi generalmente meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 14 Cost., sono qualificabili come prova atipica disciplinata dall'art. 189 cod. proc. pen., ed utilizzabili senza alcuna necessità di autorizzazione preventiva del giudice, se le riprese sono state eseguite con il consenso del titolare del domicilio. (Nella specie, relativa a concorso nel delitto di estorsione, la Corte ha ritenuto utilizzabili le immagini captate nel domicilio della parte offesa con il consenso di quest'ultima, immagini relative alla consegna del denaro, da parte sua, agli autori del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2015, n. 41332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41332 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2015 |
Testo completo
41332/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 07/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO ESPOSITO - Presidente N. 1511 Dott. DOMENICO GALLO - Consigliere - - Consigliere - N. 36066/2013 REGISTRO GENERALE Dott. MIRELLA CERVADORO Dott. GEPPINO RAGO - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GIOVANNA VERGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ZH IN N. IL 25/04/1989 avverso la sentenza n. 6749/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 03/04/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIOVANNA VERGA Udito il Procuratore Generale inpersona del Dott.Samte Shimaer che ha concluso per il riferts del ricoupпідей Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. MOTIVI DELLA DECISIONE Ricorre per Cassazione personalmente ZH IN avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che in data 3 aprile 2013 ha confermato la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena che lo aveva condannato per concorso in estorsione continuata in danno di ZHU Aizhong. Deduce il ricorrente che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in relazione all'articolo 189 e 266 codice procedura penale. Sostiene l'inutilizzabilità delle videoregistrazioni effettuate, con il consenso della parte offesa, ma con materiale posto a disposizione dalla polizia giudiziaria per mancata autorizzazione dell' autorità giudiziaria;
2. vizio della motivazione. Lamenta che corte territoriale non ha tenuto in considerazione le diverse dichiarazioni della parte lesa;
3. violazione di legge in relazione all'articolo 530 codice di procedura penale. Lamenta che i giudici di merito non hanno tenuto conto di versioni alternative nella ricostruzione della vicenda Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, giacché i motivi in esso dedotti sono manifestamente infondati e ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare, per di più, non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 cod. proc. pen., comma primo, lett. c), all'inammissibilità. Sulla manifesta infondatezza, in particolare, del primo motivo, diretto ad invalidare il valore probatorio delle videoriprese effettuate nell'abitazione della vittima, vale la pena di evidenziare che correttamente i giudici di merito le hanno ritenute utilizzabili sul presupposto che nel caso di specie si trattava di videoriprese di comportamenti non comunicativi e che la persona offesa aveva dato il consenso alle forze dell'ordine di verificare, attraverso l'installazione di telecamere, quanto avveniva all'interno della propria abitazione, anche per tutelare la propria incolumità, garantendosi il pronto intervento degli operanti in caso di bisogno. Come già affermato da questa Corte ( Cass. N. 3797 del 2010 Rv. 248563; n. 1127 del 2007 Rv. 238905) le videoregistrazioni di immagini non comunicative (mere condotte) disposte dalla Polizia nel corso delle indagini in luoghi non fruenti di particolare protezione (pubblici, aperti o esposti al pubblico) devono essere qualificate come documentazione della attività investigativa, che non richiede un provvedimento della autorità giudiziaria, e sono utilizzabili come prove 1 atipiche disciplinate dall'art. 189 c.p.p.. Tale conclusione non vale per le videoregistrazioni effettuate in luoghi riconducibili al concetto di domicilio e meritevoli di tutela a sensi dell'art. 14 Cost. Nella ipotesi concreta però, vi è stata una ripresa di immagini non comunicative (consegna del denaro da parte della vittima ai due estorsori) captate nel domicilio della parte offesa che vi aveva consentito e relative a fatti illeciti che la riguardavano. La mancata violazione della tutela prevista dall'art. 14 Cost. supera qualsiasi problematica in ordine alla necessità di un provvedimento autorizzatorio, come correttamente indicato dai giudici di merito. Nella specie, non essendo configurabile alcuna intrusione nell'altrui domicilio, la videoripresa in argomento è stata correttamente considerata prova atipica. Le ulteriori argomentazioni esposte nei restanti motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza Il ricorso è pertanto inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1000,00 da versare alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma il 7.7.2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Antonio ESPOSITO Giovanna VERGA است DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 14 OTT. 2015 IL REMAD || CANCELLIERE M E R P Claudia Pianelli U S O N Z I E N