Sentenza 24 gennaio 2012
Massime • 1
Sono legittime le videoriprese, eseguite dalla polizia giudiziaria, in assenza di autorizzazione del giudice, mediante telecamera esterna all'edificio e aventi per oggetto l'inquadramento del davanzale della finestra e del cortile dell'abitazione, trattandosi di luoghi esposti al pubblico e, pertanto, oggettivamente visibili da più persone. Ne deriva che, in virtù di detta percepibilità esterna, non sussiste alcuna intrusione nella privata dimora o nel domicilio e non sussistono, pertanto, le ragioni di tutela, sub specie di diritto alla riservatezza o alla 'privacy', ad essi connesse, potendosi, in tal caso, sostanzialmente equipararsi l'uso della videocamera ad una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, senza alcuna necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/01/2012, n. 10697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10697 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARZANO CO - Presidente - del 24/01/2012
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 162
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 27476/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1) DI IE IE N. IL 29/05/1950;
2) ZI CO N. IL 02/09/1942;
3) LL ON N. IL 09/04/1964;
avverso la sentenza n. 2669/2010 CORTE APPELLO di MILANO, del 14/12/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VINCENZO ROMIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CESQUI Elisabetta che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Fontana Attilio difensore del SO che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 3/11/2009 il Tribunale di Varese, sezione distaccata di Luino, in esito allo svolgimento di un unico processo per più procedimenti riuniti, condannava, per la parte che in questa sede rileva, ID TI NZ, SO CO e BO ON, per plurime violazioni della legge sugli stupefacenti a ciascuno di essi contestate, unificate dal vincolo della continuazione, alle seguenti pene: anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro 28.000,00 per ID TI NZ;
anni 4, mesi 3 di reclusione ed Euro 19.000,00 di multa per SO CO;
anni sei, mesi sei di reclusione ed Euro28.000,00 di multa per BO ON.
Il Giudice di primo grado evocava, a fondamento del proprio convincimento circa la ritenuta colpevolezza degli imputati, le testimonianze degli operanti di Polizia Giudiziaria, le annotazioni di Polizia Giudiziaria, acquisite col consenso delle parti, l'esito di intercettazioni telefoniche e videoriprese, nonché testimonianze, deposizioni dei coindagati ed alcuni sequestri. Il Giudice stesso evidenziava altresì di aver proposto alla Corte Costituzionale, su sollecitazione della difesa, la questione di illegittimità dell'art.266 c.p.p., comma 2, in relazione agli artt. 13, 14 e 15 Cost., in quanto, essendo state effettuate dalla Polizia Giudiziaria le videoriprese nei luoghi di pertinenza del domicilio privato dell'ID senza nessuna preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria, si sarebbe concretata una violazione delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite;
e dava quindi atto che la Corte Costituzionale aveva dichiarato (con ordinanza n. 149 del 7/5/2008) l'inammissibilità della questione, osservando che rientra nella competenza del giudice ordinario "verificare la praticabilità di una diversa interpretazione del quadro normativo, tale da superare i dubbi di costituzionalità o da renderli comunque irrilevanti nel caso di specie". Sulla scorta di tale "dictum" il Tribunale riteneva inutilizzabili le videoregistrazioni, ma utilizzabili gli atti di osservazione della Polizia Giudiziaria legittimamente acquisiti e descritti nella testimonianza del CI GE, grazie ai quali era stato possibile accertare che alcune persone, in particolare il BO e il SO, frequentavano intensamente l'abitazione dell'ID con il quale scambiavano sostanza stupefacente, utilizzando un contenitore che veniva lasciato sul davanzale della finestra, oggetto dell'osservazione della P.G.. Mentre l'accusa aveva ritenuto di poter definire la natura e quantità della sostanza ceduta solo in base alla visione delle confezioni (500 g. di hashish per una confezione grande e scura o g. 50 di cocaina per una confezione chiara e piccola), il Tribunale riteneva provate nella qualità e quantità solo quelle cessioni in cui la visione dello scambio era stata confermata e precisata dalla testimonianza del CI GE o da altri riscontri. A seguito di gravame ritualmente proposto nell'interesse dei predetti imputati, la Corte d'Appello di Milano confermava l'impugnata decisione disattendendo tutte le deduzioni difensive in rito e nel merito, ed osservando in particolare, ai fini che in questa sede rilevano in relazione alle censure rispettivamente dedotte dagli imputati con i ricorsi sottoposti al vaglio di questo Collegio, quanto segue: Posizione ID TI - a) quanto al merito, le ipotesi accusatorie avevano trovato piena conferma ed assoluto riscontro nelle acquisite risultanze probatorie, ed in particolare:
nelle precise e dettagliate deposizioni testimoniali del Mar. GE e del Mar. RE i quali avevano descritto con precisione una serie di cessioni di sostanza stupefacente effettuate dall'ID presso il suo domicilio di Marchirolo, sia al BO, sia ad altri, precedute da accordi telefonici, con modalità costanti (occultamento della sostanza vicino ad una siepe nel cortile, appoggio temporaneo della sostanza sul davanzale in prossimità della consegna a qualche acquirente, talvolta ingresso in casa, consegna del danaro); descrizioni confermate non solo dai fotogrammi acquisiti, ma anche dalle dichiarazioni del IO (già giudicato separatamente) - il quale aveva riferito di aver acquistato più volte stupefacente dall'ID, ed in particolare 12 kg di hashish nel maggio 1997, di aver in precedenza acquistato 10 g. di cocaina e di aver poi ritirato 100 g. di cocaina il 23/5/1997 - dalle deposizioni dei testi EP ed Oliveri, dal sequestro di g. 509 di hashish a carico di RO De RT in data 23/5/1998;
b) non esistevano dubbi sul fatto che l'ID avesse trattato anche cocaina, come dimostrato non solo dalle dichiarazioni del IO, ma, tra l'altro, ed in particolare, dal sequestro proprio in mano all'ID, di grammi 1,7 di cocaina purissima al 99% il giorno del suo arresto il 16/6/1999; Posizione BO - SO quanto alla eccepita inutilizzabilita delle videoriprese: la Corte distrettuale - analizzando la decisione della Corte Costituzionale il cui intervento era stato sollecitato sul punto dal primo giudice - riteneva pienamente utilizzabili le videoriprese, pur in mancanza di autorizzazione dell'A.G., perché aventi ad oggetto il davanzale esterno della finestra ed il cortile dell'abitazione dell'ID TI, visivamente accessibili a chiunque, e quindi effettuate entro i limiti previsti dall'art. 14 Cost. a tutela della inviolabilità del domicilio, e dava conto del convincimento così espresso osservando che la Corte Costituzionale aveva rimesso al giudice del merito la valutazione del caso concreto circa le caratteristiche del luogo oggetto delle videoriprese ed evocando, altresì, la giurisprudenza di legittimità in materia:
sostanzialmente, secondo la Corte territoriale, il davanzale della finestra dell'ID TI ed il cortile, pur essendo privati, risultavano visibili dall'esterno e quindi doveva escludersi che si fosse verificata una violazione del diritto alla riservatezza di persone in un luogo privato;
Posizione BO - relativamente alle ulteriori doglianze del BO la Corte distrettuale evidenziava che non poteva condividersi la tesi difensiva secondo cui sulla declaratoria di inutilizzabilità delle videoriprese, pronunciata dal primo giudice sul rilievo della mancanza di decreti autorizzativi al riguardo, si sarebbe formato il giudicato per la mancata impugnazione da parte del P.M.; Posizione SO - a) quanto alle ulteriori censure del SO: a) era infondata l'eccezione di nullità del capo di imputazione sub D) per indeterminatezza dell'accusa, in quanto al SO era stato chiaramente contestato di aver ceduto cocaina all'ID, in un'occasione nella quantità di 300 g, in altre occasioni in quantitativi non precisati, ed il SO aveva dunque avuto la possibilità di difendersi da tali accuse;
b) non vi era spazio per ritenere che il fatto potesse qualificarsi come di lieve entità, perché, da un lato, era risultata dimostrata una ripetitività dell'attività di spaccio e, dall'altro lato, le modalità della condotta - con particolare riferimento al confezionamento della droga come rilevato dalle videoriprese del 15/6/1998, così come chiaramente descritto dai testi RE e GE, che avevano parlato di confezioni della dimensione di una palla da baseball, un po' più grandi di una palla da tennis - dimostravano che non si trattava di pochi grammi, ma di un quantitativo consistente.
Ricorrono per cassazione gli imputati con censure che possono sintetizzarsi come segue per ciascuna posizione:
ZI - sono stati depositati due atti di impugnazione, l'uno sottoscritto dall'Avv. Fontana e l'altro sottoscritto personalmente dall'imputato, con analoghe doglianze: a) inutilizzabilità delle videoriprese avuto riguardo alla mancanza di autorizzazione, asseritamente necessaria perché effettuate verso un luogo da considerarsi quale privato domicilio, come desumibile dai principi enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza Prisco n. 26795 del 2006 relativamente a riprese visive di comportamenti non comunicativi effettuati in ambito domiciliare;
b) eventuale rimessione del procedimento alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto tra la sentenza Prisco delle Sezioni Unite e la sentenza n. 33430 del 2008 della Quinta Sezione con la quale è stata affermata la legalità di videoriprese effettuate dalla Polizia Giudiziaria in assenza di autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria attraverso un apparecchio esterno ad un edificio che ne inquadri i balconi ed il cortile;
c) nullità del capo di imputazione per indeterminatezza della contestazione;
d) vizio di motivazione in ordine al diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5; è stata poi presentata una memoria dell'avv. Fontana, nell'interesse del SO, con argomentazioni finalizzate ad ulteriormente illustrare l'eccezione di inutilizzabilità delle videoriprese e la censura relativa al diniego dell'attenuante del fatto di lieve entità;
DI IE - a) vizio di motivazione in ordine alle valutazioni probatorie, anche per quel che riguarda la ritenuta attendibilità dei testi EP ed LI le cui deposizioni sono state trasmesse al P.M. in relazione alla possibile configurabilità del reato di cui all'art. 372 c.p.; in particolare la Corte distrettuale non avrebbe indicato gli elementi da cui inferire il giudizio di attendibilità dei detti testimoni;
b) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpevolezza dell'ID TI per l'addebito concernente la cessione di droga a De RT RO perché ancorata ad una ricostruzione della operazione effettuata dai Carabinieri dalla quale emergerebbero discrasie tra gli orari di avvistamento e l'arresto del De RT;
c) ancora vizio di motivazione in ordine alla condanna per l'episodio dell'arresto dell'ID TI per la detenzione di una modesta quantità di droga: la Corte distrettuale non avrebbe adeguatamente spiegato le ragioni per cui è stato ritenuto che quello stupefacente fosse destinato alla vendita a tale Chiesa Daniela e non ad uso mo personale come sostenuto dalla difesa;
LL - a) in utilizzabilità delle videoriprese per mancanza di autorizzazione, da ritenersi necessaria in relazione alla natura e caratteristiche del luogo oggetto delle stesse;
b) violazione di legge per avere la Corte distrettuale ritenuto utilizzabili le videoriprese nonostante la declaratoria di inutilizzabilità delle stesse da parte del primo giudice ed in mancanza di impugnazione del P.M..
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi devono essere rigettati per l'infondatezza delle doglianze dedotte, secondo le considerazioni di seguito svolte. Per evidenti motivi di ordine sistematico è opportuno esaminare preliminarmente le eccezioni in rito e quelle concernenti le prospettate inutilizzabilità.
Eccezione di nullità per indeterminatezza della contestazione, sollevata dal SO. La dedotta eccezione è priva di fondamento risultando assolutamente condivisibili le argomentazioni in proposito svolte dalla Corte territoriale, quali sopra riportate nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente richiamate. La Corte di merito ha precisato che con il capo di imputazione erano stati contestati al SO specifici episodi di cessione di droga all'ID TI, ed al riguardo il SO aveva quindi in concreto articolato la propria difesa. Per mera completezza argomentativa sul punto appare opportuno ricordare che in tema di enunciazione del fatto nel decreto di citazione, nella giurisprudenza di legittimità è stato precisato che "si ha sufficiente indicazione dell'enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, qualora si abbia l'individuazione dei tratti essenziali del fatto di reato attribuito, dotati di adeguata specificità, sicché l'imputato possa apprestare la sua difesa. Infatti, in considerazione della centralità del dibattimento, dei poteri conferiti al giudice sia in materia d'integrazione del materiale probatorio insufficiente o mancante ex art. 507, che in tema di ammissione di prove, e della possibilità di procedere a contestazione suppletiva ed a modificazione dell'imputazione ex art. 516, non sembra necessaria una dettagliata imputazione (Sez. 6, 1 aprile 2003, D'Zakaria, RV 226273).
Parimenti infondata è la doglianza - comune ai ricorrenti SO e BO - circa la prospettata inutilizzabilità delle videoriprese. Ed invero, anche sulla scorta della stessa giurisprudenza evocata in particolare dal ricorrente SO (vedi Sez. Un. Prisco), non può certo riconoscersi, in relazione al davanzale della finestra ed al cortile, la sussistenza di un diritto alla riservatezza trattandosi di luoghi oggettivamente visibili da più persone: l'insussistenza di un diritto alla "privacy" connesso alla qualità di un luogo come "domicilio" (ius escludendi) ed altresì di un diritto alla riservatezza, rendono dunque legittime le videoriprese come attività di indagine della Polizia Giudiziaria. Nel caso in esame, le videoriprese si sono svolte tramite telecamera esterna all'edificio del quale inquadravano il davanzale della finestra ed il cortile dell'abitazione dell'ID TI. Deve quindi all'evidenza escludersi una intrusione, tanto nella privata dimora, quanto nel domicilio. Certamente non rientrano in simile ambito i luoghi ripresi nel caso concreto, che correttamente vanno qualificati come esposti al pubblico, in quanto caratterizzati da uno spazio visibile non solo da chi nel suo ambito si trova ma anche da soggetti che, pur dall'esterno, hanno la oggettiva possibilità di osservarli. La percettibilità all'esterno fa venir meno le ragioni della tutela dei luogo, anche se di proprietà dei privati, tanto che, nella fattispecie, ben potrebbe sostanzialmente equipararsi l'impiego della videocamera a una operazione di appostamento, eseguita nei limiti dell'autonomia investigativa, che la legge delinea per la p.g., senza dunque necessità alcuna di autorizzazione da parte della AG (cfr. Sez. 5, n. 33430 del 17/07/2008 Cc. - dep. 13/08/2008 - Rv. 241386; conf. Sez. 5, n. 37698 del 17/07/2008 Cc. - dep. 03/10/2008 - Rv. 241946). Principio questo che non si pone assolutamente in contrasto con quello enunciato dalle Sezioni Unite in relazione a fattispecie del tutto diversa in quanto relativa a riprese effettuate in camerini o ambienti cd. "prive" all'interno di un locale (Sez. Un., n. 26795/2006, Prisco). Priva di fondamento è poi la tesi sostenuta dal ricorrente BO secondo cui la inutilizzabllità delle videoriprese deriverebbe dal giudicato che a suo dire si sarebbe formato sul convincimento in tal senso espresso dal primo giudice ed in mancanza di impugnazione del P.M. sul punto. È sufficiente ricordare quanto precisato da questa Corte su tale tema: "In sede di impugnazione, la disposizione di cui all'art. 597 c.p.p., comma 1, attribuisce gli stessi poteri del primo giudice al giudice d'appello, con la conseguenza che questi - fermo restando il limite del divieto di "reformatio in peius" - non è vincolato da quanto prospettato dall'appellante, ma può affrontare, relativamente ai punti della decisione cui si riferiscono i motivi di gravame, tutte le questioni enucleabili all'interno dei punti medesimi, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie o diverse da quelle dell'appellante. (Fattispecie relativa al reato di calunnia, in cui la S.C. ha ritenuto legittima la valutazione compiuta dal giudice del gravame in ordine all'utilizzabilità probatoria delle dichiarazioni rese dalle persone offese in fase di indagine e ritenute inutilizzabili dal giudice di primo grado in ragione della loro prevedibile ripetibilità in fase dibattimentale)" (in termini, Sez. 6, n. 40625 del 08/10/2009 Ud. - dep. 21/10/2009 - Rv. 245288; confr. in tal senso, "ex plurimis": Sez. 3,n. 9841 del 10/12/2008 Ud.-dep. 04/03/2009 - Rv. 242995; Sez. 4, n. 1147 del 15/12/1999 Ud. - dep. 01/02/2000 - Rv. 215678).
Destituite di fondamento sono infine le censure di violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alle valutazioni probatorie dell'ID TI e del SO, rispettivamente in punto di ritenuta colpevolezza (ID TI) e diniego dell'attenuante dell'ipotesi lieve di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 (SO). Ed invero trattasi di doglianze che riguardano apprezzamenti di merito, anche relativi alle valutazioni di deposizioni testimoniali, che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Nella concreta fattispecie la decisione impugnata si presenta formalmente e sostanzialmente legittima ed i suoi contenuti motivazionali - quali sopra riportati nella parte narrativa e da intendersi qui integralmente richiamati onde evitare superflue ripetizioni - forniscono, con argomentazioni basate su una corretta utilizzazione e valutazione delle risultanze probatorie, esauriente e persuasiva risposta ai quesiti posti dalla difesa degli imputati. Con le dedotte doglianze i ricorrenti, per contrastare la solidità delle conclusioni cui è pervenuto il giudice del merito, non hanno fatto altro che riproporre in questa sede - attraverso considerazioni e deduzioni svolte prevalentemente in chiave di puro merito - tutta la materia del giudizio, adeguatamente trattata, in relazione ad ogni singola tematica, dalla Corte territoriale. Sicché le critiche mosse dai ricorrenti alla sentenza impugnata si risolvono in censure che tendono sostanzialmente ad una diversa valutazione delle risultanze processuali non consentita nel giudizio in Cassazione. Ed invero, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito, ma solo quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, dandone una corretta e logica interpretazione, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti;
se abbiano, quindi, correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Cass., Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). E poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, o - a seguito della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8 -
da "altri atti del procedimento specificamente indicati nei motivi di gravame", tanto comporta, quanto al vizio di manifesta illogicità, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, quand'anche in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si presterebbero ad una diversa lettura o interpretazione, ancorché, in tesi, munite di eguale crisma di logicità (cfr. Cass., Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 30.4.1997, n. 6402; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24; in termini sostanzialmente identici, ancorché con riferimento alla materia cautelare, Sez. Un., 19.6.1996, n. 16; e non dissimilmente, Sez. Un., 27.9.1995, n. 30; id., Sez. Un., 25.10. 1994, n. 19/1994; e, con riguardo al giudizio, Sez. Un., 13.12.1995, n. 930/1996; id., Sez. Un., 31.5.2000, n. 12). Inoltre, l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, proprio perché l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi - come s'è detto - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. Un., 24.9.2003, n. 47289; id., Sez. Un., 30.11.2000, n. 5854/2001; id., Sez. Un., 24.11.1999, n. 24). È solo il caso di aggiungere, per mera completezza argomentativa, "ad abundantiam", che, per quanto concerne i criteri per la configurabilità dell'attenuante invocata dal SO, le Sezioni Unite di questa Corte, ribadendo un principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, hanno precisato che detta attenuante "può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l'eventuale presenza degli altri" (Sez. Un., n. 17/2000, imp. Primavera ed altri, RV. 216668):
l'impugnata decisione si pone perfettamente in sintonia con tale principio.
Conclusivamente, tutti i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 19 marzo 2012