Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 262 del 2003 - con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, nella parte in cui non prevedeva l'elezione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione Disciplinare, stante il contrasto con la Costituzione (artt. 3, 24 e 111, sotto il profilo della imparzialità della giurisdizione) della mancata previsione di una soluzione organizzativa che impedisse, nelle ipotesi di annullamento con rinvio di una decisione della Sezione disciplinare da parte delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, che lo stesso collegio giudicante si pronunciasse due volte sulla medesima "res iudicanda" - deve ritenersi affetta da nullità, "ex" artt. 158 e 51, numero 4, cod. proc. civ., per irregolare costituzione del Collegio, la sentenza resa dalla Sezione disciplinare in sede di rinvio alla pronuncia della quale abbiano partecipato componenti della Sezione che avevano concorso ad emettere la sentenza cassata. (Nel caso di specie, l'incolpato aveva proposto dinanzi alla Sezione Disciplinare tempestiva istanza di ricusazione, sollecitando la sostituzione dei componenti della Sezione Disciplinare che avevano partecipato alla precedente fase processuale e, in subordine, eccependo l'incostituzionalità degli artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958; la Sezione Disciplinare aveva con ordinanza dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione e manifestamente infondata la questione di costituzionalità e, con successiva sentenza, aveva dichiarato l'incolpato responsabile dell'addebito; le Sezioni Unite, investite del ricorso di quest'ultimo avverso la sentenza, censurata anche per il vizio relativo alla costituzione del giudice, sollevano prima l'incidente di costituzionalità e poi, stante l'intervenuta declaratoria di incostituzionalità, cassano con rinvio la sentenza impugnata, enunciando il principio di cui in massima e ritenendo trasfuso nella sentenza cassata il contenuto del provvedimento sulla ricusazione adottato con ordinanza dalla stessa Sezione Disciplinare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2004, n. 5324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5324 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Primo Presidente f.f. -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - rel. Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. EVANGELISTA Stefanomaria - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME1, elettivamente domiciliato in LOCALITA1, VIA G.A.n. 6, presso lo studio dell'avvocato NOME2,
rappresentato e difeso dall'avvocato NOME3, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 68/01 del Consiglio superiore magistratura di ROMA, depositata il 12/07/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica Udienza del 18/12/03 dal Consigliere Dott. NOME4;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME5 che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione del primo motivo del ricorso, annullamento dell'impugnata sentenza con rinvio a sezione disciplinare del C.S.M., assorbita l'ulteriore censura.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Il dott. NOME1, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA1, veniva sottoposto dal Ministro della Giustizia a procedimento disciplinare per grave e reiterata disapplicazione di norme processuali nell'ambito del procedimento penale relativo alla denuncia - querela presentata dalla Dott. NOME6, Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di LOCALITA2, destinataria di scritti anonimi.
Veniva contestato al magistrato di aver sottoposto a indagini il tenente colonnello NOME7e il maresciallo NOME8, entrambi appartenenti alla Guardia di Finanza, senza che il loro nome fosse iscritto nel registro mod. 21, senza osservare gli adempimenti prescritti dall'art. 360 cod. proc. pen. a garanzia delle parti private e procedendo all'interrogatorio dei predetti nelle forme previste per le persone informate sui fatti, senza emettere informazione di garanzia e in assenza di difensore.
In particolare, il Dott. NOME1 aveva chiesto all'amministrazione del carcere militare di LOCALITA3, dove i due militari erano detenuti, l'esibizione dei cartellini recanti le loro impronte digitali;
aveva proceduto ad interrogatorio come persone informate sui fatti, dopo che la denunciante li aveva indicati come possibili autori degli scritti anonimi;
aveva richiesto al gabinetto di Polizia scientifica della Questura di LOCALITA1 di rilevare le impronte digitali dei due indagati.
1.2. Con sentenza del 16 luglio 1999 la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura infliggeva la sanzione dell'ammonimento.
Osservava la Sezione che, pur dovendosi riconoscere al magistrato inquirente una discrezionalità nell'attribuire ad una persona la qualità di indagato, e quindi di disporre l'iscrizione nel registro di cui all'art. 335 cod. proc. pen., non poteva ammettersi che egli compisse atti d'indagine contro persone determinate, negando tale qualità. Doveva pertanto ravvisarsi, nella specie, la sistematica violazione di norme regolanti l'equilibrio tra le esigenze di indagine e la difesa di diritti individuali.
Sotto il profilo soggettivo la sezione riteneva la consapevolezza della violazione o almeno la gravissima ed inescusabile negligenza. Il Dott. NOME1proponeva ricorso alle Sezioni unite della Corte, la quale, con sentenza 15 giugno - 14 novembre 2000, in accoglimento parziale delle censure di difetto e/o insufficienza della motivazione, cassava la sentenza e rinviava per nuovo esame alla Sezione disciplinare.
Sotto un primo profilo le Sezioni Unite rilevavano che il passaggio dalla condizione di persona non imputata o non sottoposta ad indagini a quella di persona nei cui confronti emergono indizi di reità può essere non netto, ma graduale, per cui deve essere riconosciuto all'autorità procedente un certo margine di discrezionalità nel coglierne il momento. Il difetto di motivazione consisteva nell'avere equiparato un errore nella valutazione discrezionale ad una grave negligenza, senza alcun riscontro sugli atti del procedimento, e in particolare sui verbali d'interrogatorio, al fine di verificare quale fosse stato il momento del passaggio allo stato d'indagati. Quanto alla seconda censura, doveva ritenersi che i provvedimenti del giudice siano sindacabili in sede disciplinare solo se intenzionali o commessi con colpa grave. Avendo la sentenza impugnata escluso che le contestate violazioni della legge processuale potessero essere dolose, la motivazione appariva perplessa, essendosi ritenuta "l'assoluta consapevolezza della violazione del dovere di rispetto di fondamentali norme processuali", e aggiungendosi "o di gravissima o inescusabile negligenza". Inoltre i giudici disciplinari non avevano motivato circa il pregiudizio - non riparabile attraverso gli ordinari rimedi processuali - subito dagli indagati, ne' sul concreto danno da essi subito, considerando il loro stato di detenzione per altra causa.
Infine, doveva ritenersi la contraddittorietà della motivazione nelle parti in cui si parlava di violazioni reiterate o sistematiche, dovendo il comportamento del magistrato essere ricondotto ad unico errore interpretativo.
Le Sezioni Unita enunciavano, pertanto, il seguente principio di diritto: "la violazione di norme processuali da parte del magistrato costituisce illecito disciplinare se dolosa o gravemente colposa e in tal caso se capace di arrecare alle persone un danno anche non patrimoniale non riparabile attraverso gli strumenti processuali, oppure ancora se reiterato: si deve peraltro tener conto di tutte le circostanze e in particolare dell'eventuale dipendenza del fatto da un unico errore di interpretazione della legge".
1.3. Nel giudizio di rinvio, e prima della discussione, l'incolpato presentava dichiarazione di ricusazione di otto dei nove componenti della Sezione, e precisamente di quelli che avevano partecipato alla precedente fase processuale. In subordine sollevava questione d'illegittimità costituzionale degli articoli 4, commi primo e terzo, e 61 della legge n. 195/1958 per contrasto con l'art. 111, secondo comma, Costituzione.
La Sezione disciplinare dichiarava inammissibile l'istanza di ricusazione e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale con ordinanza del 30 maggio 2001, così motivata:
nell'interpretare l'art. 105 Cost., il quale attribuisce al Consiglio Superiore della Magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati, la Corte Costituzionale (sentenza n. 142 del 1973) ha costantemente affermato che tale competenza costituisce strumento essenziale dell'autonomia e quindi della stessa indipendenza dei magistrati;
i principi garantiti attraverso tale attribuzione esclusiva sono quelli sanciti dagli articoli 101 e 104 della Costituzione che, per la loro elevata posizione nel catalogo dei beni e dei valori costituzionalmente protetti, sono suscettibili solo di un meditato bilanciamento e di un adeguato contemperamento con altri beni e valori costituzionali di uguale rango;
il legislatore ordinario, nel rispetto dei limiti posti dalla Costituzione, ha attribuito l'esercizio della giurisdizione disciplinare ad un'apposita sezione, destinata a rispecchiare nella sua composizione tutte le componenti del Consiglio. Tale scelta è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 12 del 1971) conforme al dettato costituzionale, mentre la giurisprudenza delle Sezioni Unite (sentenza 31 luglio 1964) ha affermato che la Sezione non è che il Consiglio Superiore in una sua particolare articolazione e la sua investitura proviene direttamente dalla Costituzione;
tali considerazioni erano valide anche per l'attuale composizione (nove componenti effettivi e sei supplenti, e perciò estranea ad ipotesi di sostituzione integrale dei suoi membri), la quale poteva essere considerata la forma costituzionalmente adeguata di realizzazione della garanzia di competenza voluta dall'art. 105 Cost., in ragione della sua fedele rappresentatività delle diverse componenti presenti nel Consiglio. Pertanto, la garanzia di terzietà e d'imparzialità del giudice prevista dall'art. 111, comma secondo, Cost., a prescindere da ogni specifica valutazione sulle modalità
della sua concreta realizzazione, deve trovare attuazione in forme che siano rispettose della competenza del Consiglio e che, comunque, non compromettano o non paralizzino, per un tempo indeterminabile a priori, la funzione disciplinare e il suo esercizio esclusivo da parte della Sezione. Opinare diversamente significherebbe porsi al di fuori di un'ottica di bilanciamento e di contemperamento tra principi costituzionali di eguale rango e conferire alla garanzia prevista dall'art. 111 Cost. un valore assolutamente prevalente ai principi enunciati dagli articoli 101 e 104 della Costituzione, della cui realizzazione l'art. 105 è uno strumento;
in tale contesto appariva manifesta l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale che, ipotizzando un contrasto tra il nuovo testo dell'art. 111 Cost. e la procedura vigente dinanzi alla Sezione disciplinare in forza della quale è necessariamente tale organo destinato a fungere da giudice di rinvio, pone in dubbio la legittimità costituzionale dell'intero assetto della sezione disciplinare, senza considerare che proprio tale assetto è stato ritenuto dalla Corte Costituzionale preordinato all'attuazione della primaria garanzia dell'indipendenza e dell'autonomia della magistratura ordinaria prevista dagli articoli 101 e 104 Cost.;
doveva essere conseguentemente dichiarata inammissibile l'istanza di ricusazione di otto componenti della Sezione in quanto, come affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza 30 gennaio 1985, n. 59, l'istituto della ricusazione non può operare gli effetti suoi propri laddove condurrebbe alla paralisi della funzione giurisdizionale.
1.4. Con sentenza 30 maggio - 12 luglio 2001 la Sezione disciplinare confermava il giudizio di responsabilità e di applicazione della sanzione dell'ammonimento, con la seguente motivazione:
1. sul passaggio dallo stato di denunciati a quello di indagati. La Sezione confermava la precedente valutazione, secondo la quale fin dal primo momento il magistrato aveva agito, fin dal primo momento, nella prospettiva che responsabili fossero le persone indagate e che, pertanto, la scelta di non procedere all'immediata iscrizione nel registro era stata consapevole, dunque sanzionabile. Ciò risultava in primo luogo dal verbale di assunzione d'informazioni del 15 gennaio 1996 della Dott. NOME6, la quale sottolineava che almeno uno degli anonimi presentava caratteristiche analoghe a quelle utilizzate nella redazione di documenti di corpi di polizia e subito dopo aggiungeva di aver rilevato animosità nei suoi confronti da parte di NOME7, già tenente colonnello comandante il gruppo della Guardia di Finanza di LOCALITA2, nei cui confronti ella aveva svolto indagini. Aggiungeva che non intendeva indicare nel NOME7 l'autore degli anonimi, ma non escludeva che egli avesse potuto propagare notizie utilizzate dagli autori. Segnalava, inoltre, che tra le persone che potevano avere animosità contro di lei vi poteva essere il maresciallo NOME8.
Da quel momento le indagini avevano avuto un andamento unidirezionale, considerato che non erano stati perseguiti altri filoni. Il Dott. NOME1, subentrato al Dott. NOME9 che aveva raccolto la deposizione della Dott. NOME6, aveva richiesto autorizzazione all'intercettazione delle conversazioni sulle utenze del NOME7e del NOME8 e aveva proceduto al loro interrogatorio come persone informate dei fatti;
aveva, quindi, disposto rilievi tecnici per la comparazione delle tracce papillari con quelle dei due militari, disponendo l'acquisizione del cartellino fotodattiloscopico del NOME7.
Nel corso degli interrogatori vi erano domande aventi come chiaro obiettivo l'individuazione di responsabilità penali degli interrogati. In conclusione, secondo i Giudici disciplinari appariva evidente che i magistrati avevano ritenuto come verosimile l'ipotesi che i fatti fossero ascrivibili, direttamente o indirettamente, al NOME7 e al NOME8 e che avevano cercato di raccogliere prove a sostegno di tale ipotesi.
Soltanto successivamente il Dott. NOME1 aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati.
2. Sull'elemento psicologico.
A questo proposito andava chiarito che la Sezione non aveva ravvisato nella condotta dell'incolpato un errore nell'interpretazione della legge, non essendo in discussione la portata dell'art. 335 cod. proc. pen., ma una consapevole disapplicazione della norma stessa.
Escluso che tale disapplicazione fosse stata posta in essere per scelta intenzionale diretta ad arrecare nocumento alle persone indagate, la Sezione disciplinare riteneva che, comunque, si trattava di scelta consapevole ed arbitraria, in quanto, fin dal primo momento, era necessario per il Pubblico Ministero considerare che il ruolo del NOME7e del NOME8 non era quello di semplici denunziati o generici indiziati, ma di veri e propri indagati. In altre parole, il Dott. NOME1 era pienamente consapevole del fatto di aver scelto una via d'indagine sicuramente contraria alla legge, concretatasi in una sequela di atti univocamente significativi della scelta e dell'obiettivo da lui perseguiti, e cioè l'indagare senza il rispetto delle garanzie imposte dalla legge, forse nella prospettiva di conseguire un più facile successo investigativo. Non essendo in discussione l'interpretazione dell'art. 335 cod. proc. pen., era superflua l'indagine circa l'esistenza di una condotta unica o reiterata. La molteplicità degli atti di violazione doveva essere valutata come ulteriore sintomo della gravità dell'infrazione.
3. Sul pregiudizio.
Secondo l'art. 18 del r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, la violazione disciplinare deve essere tale da compromettere "il prestigio dell'ordine giudiziario". Pertanto, la statuizione della sentenza di rinvio andava intesa nel senso che il pregiudizio subito dal soggetto - terzo deve essere sintomo sufficiente perché si abbiano ricadute sul prestigio dell'ordine giudiziario. Una diversa interpretazione porterebbe ad una civilizzazione della responsabilità disciplinare tale che, per aversi quest'ultima, dovrebbe aversi un caso di responsabilità civile, in altri termini, il magistrato sanzionabile disciplinarmente sarebbe soltanto quello cui si possa addebitare una responsabilità civile ai sensi della legge 13 aprile 1988, n. 117. Tale identificazione non è stata mai affermata dalla giurisprudenza di legittimità, ne' sembrava emergere dalla sentenza di rinvio. Richiamata la distinzione tra danno - evento e danno - conseguenza, la Sezione osservava che il pregiudizio subito dal terzo doveva, ai fini disciplinari, configurarsi nella prima ipotesi, riguardante la lesione del valore uomo per le ripercussioni negative della condotta antidoverosa nei rapporti sociali e in ogni ambito in cui si svolge la personalità dell'individuo, valore protetto dall'art. 2 Cost., non essendo necessario che si sia verificato un danno patrimoniale aggiuntivo o un danno morale. Nella specie non aveva alcun rilievo la riparabilità o non riparabilità dell'errore attraverso i rimedi processuali perché, diversamente opinando, bisognerebbe escludere tout court la responsabilità disciplinare in ogni caso di violazione della legge processuale.
Anzi, quest'ultima è posta anche a presidio di valori fondamentali, che trascendono l'ambito ristretto del corretto svolgimento del processo. Del resto, la prospettiva della realizzazione del giusto processo introdotta nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ha di mira anche tali valori fondamentali.
A presidio di tali valori si pone la regola dell'art. 335 cod. proc. pen., secondo la quale il Pubblico Ministero non può indagare sulle vicende dei cittadini in segreto, senza controllo e senza limiti di tempo.
Il danno, così configurato, si era tradotto nella perdita di prestigio dell'istituzione giudiziaria là dove aveva accreditato l'immagine di una magistratura requirente pronta a non rispettare le regole processuali per meglio perseguire l'intento di scoprire gli autori di un reato. Inoltre, le dichiarazioni rese dal NOME7 avevano dato origine ad un procedimento penale per calunnia nei suoi confronti.
Avverso l'ordinanza e la sentenza NOME1 ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi.
Le Autorità intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
2. I motivi di ricorso.
2.1. In relazione all'ordinanza il ricorrente denuncia violazione del combinato disposto degli articoli 34, comma terzo, r.d.l.vo 31 maggio 1946, n. 511, 6, comma terzo, legge 24 marzo 1958, n. 195; 61 e 64,
n. 6, cod. proc. pen. 1930; in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ.. Solleva, in subordine, eccezione di legittimità
costituzionale degli articoli 4, commi 1^ e 3^, e dell'art. 6 legge n. 195 del 1958 per contrasto con l'art. 111 della Costituzione;
insufficiente e contraddittoria motivazione dall'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto manifestamente infondata la predetta questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 360, n. 5, cod. proc. civ..
Premette che, in forza del rinvio contenuto nell'art. 34, terzo comma, del r.d.l.vo 31 maggio 1946, n. 511, dell'art. 17 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, recante norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale, nonché dei diversi rinvii disposti con successivi decreti - legge, nel giudizio dinanzi alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura si applicano, in quanto compatibili con la natura del procedimento, le norme del codice di procedura penale previgente. Nel presente procedimento si applicano, quindi, gli articoli 61 e 64, n. 6, del cod. proc. pen. abrogato, secondo i quali "il giudice che ha pronunciato o ha concorso a pronunciare sentenza in un procedimento non può partecipare . al giudizio di rinvio dopo l'annullamento" e può, trovandosi in tali condizioni, essere ricusato.
L'art. 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, contiene, infine, una specifica disposizione per il caso della ricusazione di uno dei componenti della Sezione disciplinare, prevedendo che "sulla ricusazione di un componente della Sezione disciplinare decide la stessa Sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente".
Il ragionamento della Sezione disciplinare, secondo cui, ove il numero dei componenti ricusati sia superiore a quello dei supplenti, non potrebbe pervenirsi ad una paralisi delle funzioni giurisdizionali della Sezione, dovendosi ritenere l'osservanza del principio di effettività di tali funzioni prevalente su quello dell'imparzialità, sarebbe - secondo la difesa del ricorrente - in contrasto col nuovo testo dell'art. 111, commi 1^ e 2^, Cost., nella parte in cui stabiliscono che "la giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge" e che "ogni processo si svolge . davanti a un giudice terzo e imparziale". La nuova norma non costituirebbe più soltanto una riaffermazione del principio d'imparzialità della funzione giurisdizionale, ma avrebbe la funzione di chiarire che non esiste giurisdizione se il giudice non è terzo e imparziale.
Pertanto l'istanza di ricusazione, eventualmente trasmessa per competenza alle Sezioni Unite per impossibilità di ricorrere al procedimento di cui all'art. 6 della legga n. 195/58 e reviviscenza della generale competenza del giudice dell'impugnazione, stabilita dall'art. 68 cod. proc. pen. (Sez. Un., 30 gennaio 1985, n. 59), andava accolta anche se ne derivava, in concreto, la paralisi della funzione giurisdizionale della Sezione.
Ove si ritenesse che l'istanza dovesse effettivamente essere dichiarata inammissibile per incompatibilità degli articoli 61 - 66 cod. proc. pen. abrogato con la natura del procedimento e con le disposizioni del r.d.l.vo n. 511 del 1946 (art. 34, comma 3^, del detto r.d.l.vo), dovrebbe concludersi per l'illegittimità costituzionale, in relazione all'art. 111 Cost., delle disposizioni che rendono inammissibile l'istanza, e cioè degli articoli 4 e 6 della legge n. 195 del 1958, nella parte in cui prevedono un numero di sei supplenti.
Il ragionamento della Sezione disciplinare, secondo cui la composizione della Sezione costituisce la forma adeguata di garanzia voluta dall'art. 105 Cost., in ragione della sua fedele rappresentatività delle diverse componenti del consiglio, per cui sarebbe manifestamente infondata una questione che investa l'intero assetto della Sezione non sarebbe convincente.
L'argomento avrebbe pregio se l'eccezione mirasse a scompaginare l'equilibrio tra le diverse componenti del C.S.M., esistente nella Sezione disciplinare. Per ovviare a tale inconveniente sarebbe sufficiente prevedere un incremento dei supplenti che rispetti le attuali proporzioni, non nell'organo nel suo complesso, ma in quello chiamato volta per volta ad esercitare la funzione disciplinare.
2.2. In relazione alla sentenza, il ricorrente denuncia inosservanza dell'art. 546, comma 1^, cod. proc. pen. abrogato, nonché motivazione contraddittoria e insufficiente circa punti decisivi della controversia prospettati dalle parti;
in relazione all'art. 360, comma 1^, n. 3 e 5, cod. proc. civ..
Per quanto riguarda il nuovo esame, richiesto dalla sentenza di annullamento, del contenuto degli atti del procedimento penale, al fine di verificare il momento del passaggio dalla qualità di persone informate sui fatti a quella di indagati e tenuto conto del margine di discrezionalità attribuito all'organo inquirente per l'individuazione di tale momento, la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata risposta, affermando che le domande rivolte al NOME7 e al NOME8 avevano come obiettivo l'individuazione della loro responsabilità penali. Secondo il ricorrente, le domande mostravano, invece, come il magistrato partisse dall'ipotesi che gli autori degli scritti anonimi non fossero i due predetti, ma che gli stessi potessero aver fornito ad altri, anche in buona fede, le notizie riguardanti la Dott. NOME6. Quest'ultima, d'altra parte, aveva chiaramente manifestato l'impossibilità di indicare uno dei due militari quale autore degli scritti.
In definitiva, la verifica richiesta dalle Sezioni Unite, le quali avevano invitato il giudice di rinvio a "verificare se agli interrogati fossero state chieste informazioni o fossero state mosse contestazioni" aveva dato esiti totalmente negativi. Pertanto, oltre che incorrere nel vizio di insufficiente motivazione, la Sezione disciplinare non avrebbe osservato gli obblighi ad essa incombenti quale giudice di rinvio.
Per guanto riguarda l'elemento soggettivo dell'illecito, la Sezione non avrebbe ottemperato alle richieste formulate nella sentenza di annullamento delle Sezioni Unite.
il giudice di rinvio, infatti, avrebbe riprodotto le ambiguità motivazionali della sentenza annullata: da un lato, infatti, esso esclude che la violazione dell'art. 335 cod. proc. pen. fosse frutto di una scelta intenzionale, diretta a recare nocumento alle persone indagate;
dall'altro afferma che l'incolpato era consapevole di aver scelto una via d'indagine contraria alla legge. In tal modo la Sezione si sarebbe affrancata dall'obbligo di accertare se la sequela di atti integrasse un'unica o più condotte.
Secondo il ricorrente, ipotizzare l'intento di conseguire un più sicuro e facile successo investigativo come fine della condotta (consapevole) comportante violazione della legge processuale non terrebbe conto del rilievo della sicura inutilizzabilità degli atti investigativi compiuti.
Anche per quanto attiene al danno che sarebbe derivato agli indagati dalla ritenuta violazione dell'art. 335 cod. proc. pen. la sentenza incorrerebbe in contraddittoria motivazione e non si adeguerebbe alle statuizioni della sentenza di annullamento.
Le Sezioni unite avevano chiesto, non solo che fosse accertata l'esistenza del danno, ma anche se lo stesso fosse "riparabile attraverso strumenti processuali", quali "il rilievo delle nullità o le impugnazioni", in violazione dell'art. 546, primo comma, cod. proc. pen. abrogato la Sezione disciplinare ha escluso che la circostanza debba essere presa in considerazione.
L'indagine compiuta dalla Sezione, la quale ha distinto tra danno - evento e danno - conseguenza, eluderebbe il comando contenuto nella sentenza della Cassazione, avendo la stessa richiesto uno specifico accertamento sull'esistenza di un concreto pregiudizio ai due indagati, già detenuti per altra causa, e una verifica, per quanto atteneva alle indagini dattiloscopiche, sulla possibilità di riutilizzazione dei materiali usati, al fine di accertare se si fosse verificato un irreparabile danno all'istruttoria. Nessuna rilevanza aveva, infine, il fatto che il NOME7, in sede di esame, abbia reso dichiarazioni dalla quali era scaturito nei suoi confronti un procedimento per calunnia.
3. Il giudizio di legittimità costituzionale sugli articoli 4 e 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44.
Aderendo alla richiesta subordinata formulata dal ricorrente nel primo motivo, le Sezioni unite, con ordinanza 25 giugno 2002, n. 9238, rimettevano alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità delle norme indicate in rubrica, nella parte in cui non consentivano l'integrale sostituzione di componenti della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nel giudizio di rinvio, per avere gli stessi partecipato alla decisione annullata dalla Corte di Cassazione.
Come già osservato nella citata ordinanza, la questione di irregolare costituzione del giudice di rinvio non poteva essere risolta applicandosi gli articoli 61, primo comma, 64, n. 6, cod. proc. pen. previgente, in quanto tale normativa non può ritenersi applicabile per la sua incompatibilità con la natura del procedimento dinanzi alla Sezione disciplinare (art. 34, terzo comma, del r.d.l.vo n. 511 del 1946), non essendovi altri organi competenti ad esercitare le funzioni di giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, e non consentendo le speciali norme dettate per il procedimento dinanzi alla Sezione (art. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 e successive modificazioni) la sostituzione di componenti in posizione d'incompatibilità, quando il numero degli stessi sia, come nel caso di specie, superiore a sei. Conseguentemente doveva essere preliminarmente esaminata la questione di legittimità costituzionale, svolta dal ricorrente e già proposta dinanzi alla Sezione disciplinare, la quale ne aveva ritenuto la manifesta infondatezza.
Con sentenza 22 luglio 2003, n. 262, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (norme sulla costituzione e sul funzionamento del
Consiglio Superiore della Magistratura), nel testo modificato dall'art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44, in relazione agli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le censure svolte nel primo motivo devono essere accolte, limitatamente alla parte in cui viene denunciato un vizio di irregolare costituzione del giudice. Si deve premettere che la censura deve considerarsi rivolta nei confronti della sentenza, pur essendo stata denunciata come vizio dell'ordinanza della Sezione disciplinare che aveva dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, il contenuto di tale provvedimento, privo di carattere decisorio, è da ritenersi, infatti, trasfuso nella sentenza, si che soltanto nei confronti di quest'ultima, in quanto recepisce le statuizioni dell'ordinanza, può ammettersi il ricorso per Cassazione.
L'impugnazione delle decisioni della Sezione disciplinare e il relativo procedimento sono infatti - per quanto non diversamente previsto - regolati dal codice di procedura civile, per cui non è ipotizzabile un regime d'impugnabilità autonoma delle ordinanze, quale quello previsto nel processo penale (art. 200 cod. proc. pen. previgente e 586 del nuovo cod. proc. pen.).
Deve ritenersi, pertanto, che la pronuncia della Corte Costituzionale, caducando la norma che impediva l'integrale sostituzione dei componenti incompatibili della Sezione disciplinare, comporti come conseguenza la nullità della stessa sentenza ex art. 158 e 51, n. 4, cod. proc. civ., per avere partecipato al giudizio di rinvio e alla relativa decisione componenti della Sezione che avevano partecipato alla pronuncia cassata. Tale vizio, rilevabile anche d'ufficio, comporta nullità, avendo l'incolpato proposto tempestiva istanza di ricusazione, sollecitando la sostituzione di tutti i componenti della Sezione disciplinare che avevano partecipato a pronunciare la sentenza cassata.
La decisione impugnata deve essere, pertanto, cassata con rinvio alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, con assorbimento delle censure svolte, nel secondo motivo di ricorso. La complessità e novità delle questioni giustificano una pronuncia di compensazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite;
accoglie il primo motivo, assorbite le altre censure;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura;
dichiara compensate le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2004