Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2011, n. 10817
CASS
Sentenza 17 maggio 2011

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In caso di dimissioni della lavoratrice intervenute nel periodo intercorrente tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio sino ad un anno dalla celebrazione di questo, nulle ai sensi dell'art. 1 della legge n. 7 del 1963 in quanto non confermate entro un mese all'Ufficio del lavoro, l'interruzione delle prestazioni - che non determina l'estinzione del rapporto durante il periodo di interdizione - può configurare un valido recesso tacito della stessa lavoratrice se si protragga oltre la scadenza del periodo stesso o quella, se successiva, del termine per la conferma delle dimissioni. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto immune da censura la valutazione del giudice di merito che aveva escluso la configurabilità di un recesso tacito in quanto la lavoratrice aveva manifestato la volontà di far valere i vizi relativi alla cessazione del rapporto, presentando richiesta di esperire un tentativo di conciliazione alla Commissione Provinciale di Conciliazione a soli due mesi dalle asserite dimissioni).

La disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 7 del 1963 - che prevede, in caso di nullità del licenziamento della lavoratrice perché intimato a causa di matrimonio, l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere alla lavoratrice medesima la retribuzione globale di fatto fino al giorno della riassunzione in servizio, stante la dipendenza della mancata prestazione lavorativa dall'illegittimo rifiuto di quest'ultimo di riceverla - non si riferisce (sia per il suo tenore letterale, sia per la diversità della fattispecie) anche all'ipotesi della nullità delle dimissioni dalla lavoratrice rassegnate - senza conferma all'ufficio del lavoro - nel periodo di interdizione di cui all'art. 1 della medesima legge (ossia dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la celebrazione dello stesso). Pertanto, l'obbligo della retribuzione con la "mora credendi" relativa del datore di lavoro sorge soltanto nel momento in cui la lavoratrice, facendo valere la nullità del proprio recesso e la perdurante validità del rapporto di lavoro, offra nuovamente la propria prestazione.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/05/2011, n. 10817
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10817
Data del deposito : 17 maggio 2011

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