Art. 96.
La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneita' al servizio.
Si applicano le disposizioni del primo comma dello articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneita' al servizio.
Si applicano le disposizioni del primo comma dello articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .