Articolo 96 della Legge 2 marzo 1963, n. 307
Articolo 95Articolo 97
Versione
13 aprile 1963
Art. 96.
La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato e' stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale e' stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneita' al servizio.
Si applicano le disposizioni del primo comma dello articolo 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 .
Entrata in vigore il 13 aprile 1963