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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/06/2025, n. 2476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2476 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N.10367 /2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10367 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
, quale legale r.p.t. della Parte_1 Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. Antonio Ventrone e
[...]
Severino Berardi, ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Angela Ferrara
in Salerno alla via A. Nifo 2
OPPONENTE
E
Controparte_2
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dai propri funzionari delegati
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 protocollo n. 75607/FG emessa in data 27 novembre 2021 dall
[...]
– Sezione Distaccata di Salerno Controparte_3
– e notificata in data 4 dicembre 2021.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 29
maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, ritualmente notificato,
[...]
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Pt_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione prot. n. 75607, emessa dall' Controparte_3 [...]
sezione operativa territoriale di CP_2 Controparte_4
Salerno – del 27 novembre 2021 e notificata in data 4 dicembre 2021, con la quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 4.500,00 (quattromila cinquecento /00), di cui all'art.110 co.9 lett. d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art.15 bis, comma 2,
D.L. n.78 del 1/07/2009, convertito, con modificazioni in legge n.102 del 3/08/2009,
in conseguenza del verbale di contestazione e sequestro elevato in data 13 dicembre
2017 dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, presso i propri uffici, poiché, all'esito del controllo operato in data 18 ottobre 2016 presso la
“ , con sede in San Marzano sul Sarno, alla via Pendino n.127, CP_1 CP_1
erano stati rinvenuti tre apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co.6 del R.D.
18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) non conformi alla normativa vigente, nonché privi dei nulla osta di cui all'art. 10 co. 9 lett. d) del T.U.L.P.S.
Deduceva il ricorrente che, sebbene gli apparecchi in questione fossero effettivamente privi del necessario nulla osta, non risultava in alcun modo dal verbale di contestazione l'integrazione della violazione contestata, piuttosto, a causa di una ristrutturazione in vista di nuova apertura, i tre apparecchi sequestrati risultavano inattivi e carenti delle
“canaline”, ossia “l'impianto elettrico e telematico necessario ed indispensabile per
utilizzare e far utilizzare al pubblico i suddetti 3 apparecchi”. Il ricorrente lamentava altresì la carenza di motivazione e instava conseguentemente per l'annullamento,
previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché per la condanna dell al pagamento delle spese di giudizio con Controparte_3
attribuzione in favore del procuratore costituito per l'anticipo fattone.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente contrastando le avverse deduzioni ed instando per la conferma del provvedimento.
Instaurato il contraddittorio, la causa, istruita in via meramente documentale, veniva rinviata all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per essere decisa.
La domanda infondata e va, pertanto, rigettata.
Deve premettersi che risulta pacifica la circostanza che gli agenti del comando di pubblica sicurezza di Sarno (SA), in data 18 ottobre 2016, all'esito del controllo dell'esercizio commerciale del ricorrente, abbiano riscontrato la presenza di tre apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del TULPS, privi di nulla osta e non collegati alla rete telematica statale di raccolta del gioco (art. 110, comma 9, lett. d).
Parte ricorrente, infatti, non contesta l'assenza delle prescritte autorizzazioni, ma ritiene non provata la circostanza, integrante la violazione amministrativa contestata,
che gli apparecchi fossero funzionanti e disponibili al pubblico.
Orbene, dalla lettura della documentazione prodotta, in particolare del verbale di contestazione redatto dagli agenti accertatori, tale citata circostanza non risulta provata,
piuttosto, emerge il rinvenimento dai tre apparecchi di una somma di denaro pari ad €
110,00, poi sottoposta a sequestro e depositata su libretto postale infruttifero a disposizione dell'. A.G., indicante l'utilizzo da parte del pubblico degli apparecchi non autorizzati. Sul punto, giova rammentare il valore che assumono le dichiarazioni rese dai verbalizzanti: “deve rilevarsi che, a prescindere dalla circostanza che trattasi di
constatazione non necessitante di particolari cognizione tecniche né giuridiche, le
stesse – in quanto contenute in un redatto da pubblici ufficiali – fanno fede fino a
querela di falso in ordine ai fatti contestati di persona dagli accertatori, e, comunque,
sono assistiti pur sempre da un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo
da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. Civ., n. 10651/2010, Cass. Civ. n.
20025/2016).
Passando all'esame dell'ulteriore doglianza sollevata dal ricorrente in ordine alla carenza della motivazione, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come l'Amministrazione resistente abbia rispettato il requisito della motivazione:
l'ordinanza ingiunzione n. 75607 del 27 novembre 2021 rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al verbale di contestazione e sequestro prot.0052021 del 13 dicembre 2017, redatto dagli agenti del Commissariato di Pubblica
Sicurezza. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
20189/08, ha chiarito che “il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi
soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo
giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem
mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del
verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria
preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203)”.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche tale motivo di opposizione è
infondato e va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico di . CP_1
Considerato che, nel caso di specie, l'Amministrazione resistente è stata in giudizio in persona del funzionario delegato, questo giudice ritiene, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2362/2020), che sono liquidabili in favore dell'Ente solo le spese che, in considerazione dell'attività
espletata e, considerate la natura, il valore (€ 4.500,00) e la complessità delle questioni
(bassa), ammontano in € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado d'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 75607/FG,
emessa in data 27 novembre 2021 dall'
[...]
Controparte_5
– e notificata in data 4 dicembre 2021;
[...]
condanna al rimborso in favore dell Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite pari ad € 852,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 3 giugno 2025, mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10367 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021
TRA
, quale legale r.p.t. della Parte_1 Controparte_1
rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dagli Avv. Antonio Ventrone e
[...]
Severino Berardi, ed elettivamente domicilia presso lo studio dell'Avv. Angela Ferrara
in Salerno alla via A. Nifo 2
OPPONENTE
E
Controparte_2
, in persona del Direttore e legale rappresentante pro tempore,
[...]
rappresentata e difesa dai propri funzionari delegati
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L689/1981 protocollo n. 75607/FG emessa in data 27 novembre 2021 dall
[...]
– Sezione Distaccata di Salerno Controparte_3
– e notificata in data 4 dicembre 2021.
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta tempestivamente depositate all'udienza del 29
maggio 2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689, ritualmente notificato,
[...]
, nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Pt_1 [...]
proponeva opposizione avverso l'ordinanza Controparte_1
ingiunzione prot. n. 75607, emessa dall' Controparte_3 [...]
sezione operativa territoriale di CP_2 Controparte_4
Salerno – del 27 novembre 2021 e notificata in data 4 dicembre 2021, con la quale gli era ingiunto il pagamento della somma di € 4.500,00 (quattromila cinquecento /00), di cui all'art.110 co.9 lett. d) del T.U.L.P.S., come modificato dall'art.15 bis, comma 2,
D.L. n.78 del 1/07/2009, convertito, con modificazioni in legge n.102 del 3/08/2009,
in conseguenza del verbale di contestazione e sequestro elevato in data 13 dicembre
2017 dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sarno, presso i propri uffici, poiché, all'esito del controllo operato in data 18 ottobre 2016 presso la
“ , con sede in San Marzano sul Sarno, alla via Pendino n.127, CP_1 CP_1
erano stati rinvenuti tre apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, co.6 del R.D.
18-6-1931 n. 773 (T.U.L.P.S.) non conformi alla normativa vigente, nonché privi dei nulla osta di cui all'art. 10 co. 9 lett. d) del T.U.L.P.S.
Deduceva il ricorrente che, sebbene gli apparecchi in questione fossero effettivamente privi del necessario nulla osta, non risultava in alcun modo dal verbale di contestazione l'integrazione della violazione contestata, piuttosto, a causa di una ristrutturazione in vista di nuova apertura, i tre apparecchi sequestrati risultavano inattivi e carenti delle
“canaline”, ossia “l'impianto elettrico e telematico necessario ed indispensabile per
utilizzare e far utilizzare al pubblico i suddetti 3 apparecchi”. Il ricorrente lamentava altresì la carenza di motivazione e instava conseguentemente per l'annullamento,
previa sospensione, dell'ordinanza ingiunzione impugnata, nonché per la condanna dell al pagamento delle spese di giudizio con Controparte_3
attribuzione in favore del procuratore costituito per l'anticipo fattone.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva la resistente contrastando le avverse deduzioni ed instando per la conferma del provvedimento.
Instaurato il contraddittorio, la causa, istruita in via meramente documentale, veniva rinviata all'udienza del 29.05.2025, sostituita dal deposito di note telematiche ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., per essere decisa.
La domanda infondata e va, pertanto, rigettata.
Deve premettersi che risulta pacifica la circostanza che gli agenti del comando di pubblica sicurezza di Sarno (SA), in data 18 ottobre 2016, all'esito del controllo dell'esercizio commerciale del ricorrente, abbiano riscontrato la presenza di tre apparecchi di intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 lett. a), del TULPS, privi di nulla osta e non collegati alla rete telematica statale di raccolta del gioco (art. 110, comma 9, lett. d).
Parte ricorrente, infatti, non contesta l'assenza delle prescritte autorizzazioni, ma ritiene non provata la circostanza, integrante la violazione amministrativa contestata,
che gli apparecchi fossero funzionanti e disponibili al pubblico.
Orbene, dalla lettura della documentazione prodotta, in particolare del verbale di contestazione redatto dagli agenti accertatori, tale citata circostanza non risulta provata,
piuttosto, emerge il rinvenimento dai tre apparecchi di una somma di denaro pari ad €
110,00, poi sottoposta a sequestro e depositata su libretto postale infruttifero a disposizione dell'. A.G., indicante l'utilizzo da parte del pubblico degli apparecchi non autorizzati. Sul punto, giova rammentare il valore che assumono le dichiarazioni rese dai verbalizzanti: “deve rilevarsi che, a prescindere dalla circostanza che trattasi di
constatazione non necessitante di particolari cognizione tecniche né giuridiche, le
stesse – in quanto contenute in un redatto da pubblici ufficiali – fanno fede fino a
querela di falso in ordine ai fatti contestati di persona dagli accertatori, e, comunque,
sono assistiti pur sempre da un'attendibilità intrinseca che può essere infirmata solo
da una specifica prova contraria” (cfr. Cass. Civ., n. 10651/2010, Cass. Civ. n.
20025/2016).
Passando all'esame dell'ulteriore doglianza sollevata dal ricorrente in ordine alla carenza della motivazione, dalla documentazione in atti emerge chiaramente come l'Amministrazione resistente abbia rispettato il requisito della motivazione:
l'ordinanza ingiunzione n. 75607 del 27 novembre 2021 rinviene la sua motivazione mediante il rinvio “per relationem” al verbale di contestazione e sequestro prot.0052021 del 13 dicembre 2017, redatto dagli agenti del Commissariato di Pubblica
Sicurezza. Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n.
20189/08, ha chiarito che “il suddetto obbligo (di motivazione) deve considerarsi
soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che
l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo
giurisdizionale, con la conseguenza che e' ammissibile la motivazione per relationem
mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del
verbale di accertamento, gia' noto al trasgressore in virtu' della obbligatoria
preventiva contestazione (vedi Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203)”.
Alla luce di quanto innanzi esposto consegue che anche tale motivo di opposizione è
infondato e va rigettato.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste pertanto a carico di . CP_1
Considerato che, nel caso di specie, l'Amministrazione resistente è stata in giudizio in persona del funzionario delegato, questo giudice ritiene, in ossequio alla giurisprudenza di legittimità (“ex pluribus” Cass. Civ., Sez. Lav., n. 2362/2020), che sono liquidabili in favore dell'Ente solo le spese che, in considerazione dell'attività
espletata e, considerate la natura, il valore (€ 4.500,00) e la complessità delle questioni
(bassa), ammontano in € 852,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – I Sezione-, in composizione monocratica, nella persona del giudice Corrado d'Ambrosio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza ingiunzione n. 75607/FG,
emessa in data 27 novembre 2021 dall'
[...]
Controparte_5
– e notificata in data 4 dicembre 2021;
[...]
condanna al rimborso in favore dell Parte_1 Controparte_3
delle spese di lite pari ad € 852,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% come per legge.
Così deciso in Salerno il 3 giugno 2025, mediante sentenza resa ex articolo 429 c.p.c. pubblicata senza lettura alle parti, non presenti in udienza, in quanto trattata mediante modalità scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
IL TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. n. 196/2003.