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27 settembre 1958
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21 dicembre 1967
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20 gennaio 1981
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13 aprile 1990
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30 marzo 2002
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Art. 6. (Deliberazioni della sezione disciplinare).
In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento ((...)) Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
((Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria))
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
((Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo , secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (che ha modificato il presente articolo) (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale.
In caso di assenza, impedimento, astensione e ricusazione il vicepresidente e' sostituito, sempre che il Presidente del Consiglio superiore non intenda avvalersi della facolta' di presiedere la sezione dal componente effettivo eletto dal Parlamento ((...)) Il componente che sostituisce il vicepresidente e gli altri componenti effettivi sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
((Il componente effettivo eletto dal Parlamento e' sostituito dal supplente della stessa categoria))
La disposizione del comma precedente si applica anche nel caso in cui il componente effettivo sostituisce il vicepresidente del Consiglio superiore.
I componenti effettivi magistrati sono sostituiti dai supplenti della medesima categoria.
Sulla ricusazione di un componente della sezione disciplinare, decide la stessa sezione, previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente.
Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilita' della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati e all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare puo' disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse.
((Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. In caso di parita' prevale la soluzione piu' favorevole all'incolpato)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 29 gennaio-2 febbraio 1971, n. 12 (in G.U. 1a s.s. 10/02/1971 n. 35) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dei commi primo , secondo e quinto dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198 (che ha modificato il presente articolo) (contenente "modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"), nonche' del comma quarto dello stesso articolo limitatamente alla parte "ed e' composta, oltre che dal vice presidente, da uno dei componenti eletti dal Parlamento, da tre magistrati di Corte di cassazione, di cui due con ufficio direttivo, due magistrati di Corte d'appello e un magistrato di tribunale.
Commentari • 5
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 3.7551155
[…] Il quinto comma dell'art. 6 della legge 195 del 1958 regola la sostituzione in caso di ricusazione di un componente della sezione disciplinare prevedendo, come si è esposto, che la medesima sezione decida "previa sostituzione del componente ricusato con il supplente corrispondente". […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 15
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/03/2004, n. 5324Provvedimento: […] commi 1^ e 3^, e dell'art. 6 legge n. 195 del 1958 per contrasto con l'art. 111 della Costituzione; […] delle disposizioni che rendono inammissibile l'istanza, e cioè degli articoli 4 e 6 della legge n. 195 del 1958, nella parte in cui prevedono un numero di sei supplenti. […] del r.d.l.vo n. 511 del 1946), non essendovi altri organi competenti ad esercitare le funzioni di giudice di rinvio a seguito di annullamento da parte della Corte di Cassazione, e non consentendo le speciali norme dettate per il procedimento dinanzi alla Sezione (art. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958 e successive modificazioni) la sostituzione di componenti in posizione d'incompatibilità, quando il numero degli stessi sia, […]Leggi di più...
- illegittimità costituzionale "in parte qua" (sentenza corte cost. n. 262 del 2003)·
- nullità della sentenza·
- fattispecie·
- effetti·
- sentenza adottata dalla sezione disciplinare in sede di rinvio con un collegio non rinnovato·
- mancata previsione·
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- configurabilità·
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- sezione disciplinare·
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- composizione ed organizzazione