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30 marzo 2002
30 marzo 2002
Art. 2. 1. All' articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 , e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)";
c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento";
d) il quinto comma e' abrogato.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e da quattro supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b).
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.".
a) al primo comma, la parola: "nove" e' sostituita dalla seguente: "sei" e la parola: "sei" e' sostituita dalla seguente: "quattro";
b) al secondo comma, le parole: "due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del Vicepresidente del Consiglio superiore" e le parole: "cinque magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)";
c) al terzo comma, le parole: "tre magistrati con funzioni di merito" sono sostituite dalle seguenti: "un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c)" e le parole: "due componenti eletti dal Parlamento" sono sostituite dalle seguenti: "un componente eletto dal Parlamento";
d) il quinto comma e' abrogato.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell'art. 4 della citata legge 24 marzo 1958, n. 195 , come modificato dalla legge qui pubblicata e' il seguente:
"Art. 4 (Composizione della sezione disciplinare). - La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta da sei componenti effettivi e da quattro supplenti.
I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; un componente eletto dal Parlamento, che presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b).
I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera b); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lettera c); un componente eletto dal Parlamento.
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.".
Commentario • 1
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Giurisprudenza • 15
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