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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. X, sentenza 26/01/2026, n. 375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 375 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 375/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4700/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ficarra
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2475 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2532 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2539 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2551 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2568 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2619 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva agli avvisi di accertamento in epigrafe relativi a IMU anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2 2024, dei quali, nel chiederne l'annullamento, eccepiva l'illegittimità atteso che l'immobile oggetto dell'imposta contestata (-----------------) era stato oggetto di esproprio da parte del
Comune di Ficarra che, a seguito di occupazione d'urgenza, aveva altresì ristrutturato significativamente l'immobile adibendolo ad uffici, museo e ludoteca. Il Comune aveva, altresì, determinato l'indennità provvisoria di espropriazione dell'immobile che i precedenti proprietari avevano accettato.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 23-12-2025 si costituiva il Comune di Ficara il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con sentenza n. 5626 del 20 marzo 2015, la Corte di Cassazione (sezione tributaria), esaminando un caso di occupazione d'urgenza di un terreno, ha affermato che a seguito dell'immissione in possesso da parte della pubblica amministrazione, il proprietario del terreno perde la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica;
si verifica quindi lo spossessamento del bene (e si perde, quindi, la soggettività passiva) a favore della pubblica amministrazione non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus in quanto in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione).
Tale orientamento all'interno dell'ordinamento giuridico, si può ritrovare anche in alcune pronunce emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali. “In tema di I.M.U., l'occupazione d'urgenza, estromettendo il proprietario dal possesso del bene, comporta automaticamente la perdita del possesso e, di conseguenza, fa venir meno il presupposto di fatto del tributo, che è collegato non già alla nuda proprietà, ma alla piena proprietà, cioè a quella signoria sulla cosa non disgiunta dal possesso, quale fonte costituiva dell'imposta, ex art.8 D. Lgs. n.23 del 2011, oppure alla titolarità di un diritto reale di godimento, da cui deriva una analoga situazione di possesso” (Comm. Trib. Prov.le, Taranto, sez. I, 12/04/21, n. 311; Comm. Trib. Associazione_1 sez. I, 20/06/2019, n.1209).
Una interpretazione diversa avrebbe un carattere vessatorio nei confronti del proprietario che si è visto spogliare del bene nell'interesse superiore della collettività. La pendenza di un contenzioso relativo alla determinazione della giusta indennità di esproprio non legittima la richiesta di pagamento dell'IMU.
Attesa la particolare natura e complessità della controversia, si ravvisano validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli impugnati avvisi di accertamento. Spese compensate.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
ADILE CARMELO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4700/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ficarra
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2475 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2532 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2539 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2551 IMU 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2568 IMU 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2619 IMU 2024 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 148/2026 depositato il
16/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 si opponeva agli avvisi di accertamento in epigrafe relativi a IMU anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 2 2024, dei quali, nel chiederne l'annullamento, eccepiva l'illegittimità atteso che l'immobile oggetto dell'imposta contestata (-----------------) era stato oggetto di esproprio da parte del
Comune di Ficarra che, a seguito di occupazione d'urgenza, aveva altresì ristrutturato significativamente l'immobile adibendolo ad uffici, museo e ludoteca. Il Comune aveva, altresì, determinato l'indennità provvisoria di espropriazione dell'immobile che i precedenti proprietari avevano accettato.
Chiedeva la condanna al pagamento delle spese di giudizio.
Con deduzioni del 23-12-2025 si costituiva il Comune di Ficara il quale, nel confermare la legittimità del proprio operato, chiedeva il rigetto del ricorso e la conseguente condanna alle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Con sentenza n. 5626 del 20 marzo 2015, la Corte di Cassazione (sezione tributaria), esaminando un caso di occupazione d'urgenza di un terreno, ha affermato che a seguito dell'immissione in possesso da parte della pubblica amministrazione, il proprietario del terreno perde la disponibilità dell'area, con l'irreversibile trasformazione del fondo, a seguito della realizzazione dell'opera pubblica;
si verifica quindi lo spossessamento del bene (e si perde, quindi, la soggettività passiva) a favore della pubblica amministrazione non solo sotto il profilo materiale, ma anche sotto il profilo dell'animus in quanto in tema di conservazione del possesso o della detenzione “solo animo”, è necessario che il possessore (o il detentore) abbia la possibilità di ripristinare il contatto materiale con la cosa quando lo voglia, con la conseguenza che qualora tale possibilità sia di fatto preclusa da altri o da una obiettiva situazione dei luoghi, il solo elemento intenzionale non è sufficiente per la conservazione del possesso (o della detenzione).
Tale orientamento all'interno dell'ordinamento giuridico, si può ritrovare anche in alcune pronunce emesse dalle Commissioni Tributarie Provinciali. “In tema di I.M.U., l'occupazione d'urgenza, estromettendo il proprietario dal possesso del bene, comporta automaticamente la perdita del possesso e, di conseguenza, fa venir meno il presupposto di fatto del tributo, che è collegato non già alla nuda proprietà, ma alla piena proprietà, cioè a quella signoria sulla cosa non disgiunta dal possesso, quale fonte costituiva dell'imposta, ex art.8 D. Lgs. n.23 del 2011, oppure alla titolarità di un diritto reale di godimento, da cui deriva una analoga situazione di possesso” (Comm. Trib. Prov.le, Taranto, sez. I, 12/04/21, n. 311; Comm. Trib. Associazione_1 sez. I, 20/06/2019, n.1209).
Una interpretazione diversa avrebbe un carattere vessatorio nei confronti del proprietario che si è visto spogliare del bene nell'interesse superiore della collettività. La pendenza di un contenzioso relativo alla determinazione della giusta indennità di esproprio non legittima la richiesta di pagamento dell'IMU.
Attesa la particolare natura e complessità della controversia, si ravvisano validi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla gli impugnati avvisi di accertamento. Spese compensate.
Il Giudice monocratico – Dr. Carmelo Adile