CASS
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2025, n. 23977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23977 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA FF, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2024 della Corte di appello di Perugia letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, Avv. Fabrizio Merluzzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di FF RA hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione dell'istante, la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 13 dicembre 2018 del Tribunale di Roma, che aveva condannato il RA per il reato di cui all'art. 318-321 cod. pen., riformata in punto di pena dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 31 maggio 2021, annullata senza rinvio da questa Corte il 9 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione con contestuale (/1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23977 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 21/05/2025 rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla confisca e alle statuizioni civili, cui seguiva la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 gennaio 2023 di revoca, modifica delle statuizioni civili e conferma della confisca, sentenza, quest'ultima, annullata dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 18 gennaio 2024 limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice di appello e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. Con distinti ricorsi i difensori ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso dell'Avv. Merluzzi denuncia la violazione di legge per avere la Corte di appello errato nell'affermare che il RA non può essere considerato un condannato per non essere passate in giudicato le statuizioni civili, in quanto ha omesso di valutare la definitività della confisca. La sentenza di annullamento'Vq-Gesta Corte riguarda solo la quantificazione del danno, non la condanna al risarcimento del danno, che, per la formazione progressiva del giudicato, è ormai definitiva;
in ogni caso, la Corte di appello non ha considerato la qualità di condannato del RA in relazione alla confisca dell'immobile, quale profitto del reato, che ha il suo necessario presupposto nel giudizio o nell'accertamento almeno incidentale di responsabilità per il reato contestato ai fini della confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen., che rende ammissibile la revisione avverso le sentenze di proscioglimento, che contengono tale statuizione. E', pertanto, errata la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per assenza di condanna. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., il travisamento della prova e l'assenza di motivazione. La Corte di appello ha errato nel ritenere che la prova nuova consisterebbe nella prospettiva di ritrattazione del teste EA RP di quanto dichiarato nel giudizio di primo grado circa la causale della elargizione del denaro da parte del padre al RA, non ancora concretizzata, ma fondata su registrazioni effettuate dal RA, prive di elementi che ne attestino l'affidabilità e, pertanto, da verificare nel futuro giudizio di revisione. La Corte ha travisato la prova, in quanto non si chiedeva affatto di assumere la testimonianza di RP EA per provocarne la ritrattazione, ma si forniva la prova della falsità delle dichiarazioni rese da lui e dal padre, deceduto, mediante le conversazioni registrate nel corso delle quali essi avevano ammesso di aver taciuto la verità sulla causa della dazione, non dipendente da un prestito o un dono dello RP al RA, ma dalla restituzione di denaro del RA. Era stata anche prodotta una perizia giurata e copia forense del dispositivo con il quale il RA, dopo la condanna, aveva registrato i colloqui con gli RP, sicché la Corte di appello doveva limitarsi a prenderne atto ed eventualmente sottoporlo a perizia nella fase del giudizio, qualora dubitasse della sua genuinità. Anche in ordine 7 I? alla controdichiarazione resa da ER RP in epoca non sospetta, ritenuta non contrastante con l'ipotesi del prestito, è, invece, chiaro il riferimento alla estinzione del mutuo erogato alla CO. È erronea l'affermazione della mancanza di elementi nel processo da comparare alle nuove prove, essendovi gli interrogatori resi dagli imputati nell'immediatezza dell'arresto , nei quali ER RP affermava di aver ricevuto soldi dal RA e questi confermava che si trattava di una restituzione;
è, pertanto, evidente che se gli assegni consegnati dallo Scarpellinì ana CO/RA erano una restituzione, le nuove prove erano idonee a condurre all'assoluzione del RA per insussistenza del fatto, ma la Corte di appello non si è conformata ai principi che regolano la fase delibativa, compiendo un giudizio di merito. 2. Il ricorso dell'Avv. Casto articola motivi in larga parte sovrapponibili, in quanto con il primo motivo denuncia l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione in difetto dei requisiti di legge e la illogicità della motivazione per avere la Corte di appello valutato in modo incompleto la sentenza di questa Corte n. 6141/2018, guardando solo alla non definitività delle statuizioni civili, senza considerare la confisca e l'accertamento sia pur incidentale di responsabilità presupposto dall'art. 578-bis codice di rito, con conseguente legittimazione del RA a chiedere la revisione della sentenza di condanna. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione correlati alla indebita valutazione della prova riservata al giudizio di merito per avere la Corte di appello anticipato apprezzamenti di merito circa la valenza probatoria degli elementi nuovi offerti, spingendosi a considerare priva di rilievo la controdichiarazione di ER RP relativa alla causale della dazione, come affermato in sede di interrogatorio, e la data indicata nell'atto, invece, importante, in quanto relativa alla strategia concordata in quella data dai legali del RA e dello RP in una riunione alla quale non volle partecipare, ritenendola dannosa e scorretta, l'Avv. Merluzzi, la cui audizione si riteneva necessaria. Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte di appello effettuato un'analisi parcellizzata del compendio probatorio, senza considerarne la tenuta alla luce delle nuove prove, trascurando la perizia giurata allegata ed erroneamente ritenendo prospettata la ritrattazione di EA RP, mentre la prova nuova era costituita dalle registrazioni dei colloqui tra RA e i due RP, contenenti la confessione stragiudiziale della causale della dazione, confermata dalla p.e.c. invita il 4 luglio 2023 da EA RP all'avv. Scacchi, in cui riconosceva l'esistenza di una pregressa situazione debitoria del padre, appresa successivamente ai fatth 3 narrati, che determinò la emissione di un decreto ingiuntivo notificato allo RP. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di considerare questi elementi congiuntamente alle prove acquisite, in particolare, all'interrogatorio dello RP in cui ammetteva di aver ricevuto soldi dal RA, impegnatosi dopo la condanna a cercare prove della sua innocenza, stimolando le dichiarazioni del figlio dello RP che conosceva la verità, come chiaramente emerge dal colloquio registrato. 3. Con memoria di replica l'avv. Merluzzi ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, in particolare, del primo motivo, stante la definitività della confisca e della condanna al risarcimento del danno, essendo annullata con rinvio solo la quantificazione del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 2. Il primo motivo con il quale in entrambi i ricorsi si deduce l'erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per difetto di legittimazione del ricorrente/ è del tutto infondato, in quanto la prospettazione difensiva ha riguardo unicamente alla definitività della confisca diretta del profitto del reato di corruzione ex 318 cod. pen. avente ad oggetto l'immobile di via Prati Fiscali, formalmente intestato alla moglie del RA, trascurando che il capo relativo alle statuizioni civili è ancora integralmente sub iudice. Si sostiene che la condanna al risarcimento del danno è ormai definitiva, essendo stata rimessa al giudice civile solo la liquidazione del danno e non la condanna generica al risarcimento del danno conseguente all'accertamento di responsabilità. 2.1. La prospettazione difensiva sul punto è erronea e parziale. I ricorsi omettono di considerare che con la sentenza n. 19539 del 18 gennaio 2024 questa Corte ha sì accolto il ricorso del RA relativamente alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Roma Capitale, Cittadinanza Attiva e Assoconsum per mancanza di motivazione sulla determinazione delle somme liquidate a titolo di danno morale, ma ha contestualmente accolto il ricorso proposto dalla parte civile Associazione Inquilini e Abitanti - Unione sindacale di base (AS.I.A. U.S.B.), annullando la revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore di detta associazione, disposta in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma;
ha, pertanto, annulipto 4 la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Roma limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la condanna del RA al risarcimento del danno non è affatto definitiva, essendo il giudizio sulle statuizioni civili rimesso per intero al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3. Alla luce di tale ricostruzione risulta corretta la decisione impugnata, attenutasi ai principi che regolano l'accesso alla revisione, rimedio straordinario funzionale a rimuovere il giudicato e ad eliminare l'errore giudiziario, consentito ex art. 632 lett. a) cod. proc. pen. solo al condannato. Se, infatti, la finalità della revisione è quella di privilegiare il diritto dell'innocente a fronte del quale cede l'intangibilità del giudicato, presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l'impugnazione straordinaria in oggetto è lo status giuridico di "condannato", da intendere necessariamente come «il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda» (così Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790). Posto che l'art. 629 cod. proc. pen. riserva la revisione unicamente al "condannato" e che in caso di dichiarazione di prescrizione del reato si è in presenza di un'affermazione di responsabilità e la condanna, pur pronunciata ai soli effetti civili, presuppone, sia pur incidentalmente, l'accertamento di responsabilità, non essendovi distinzione tra la condanna riportata agli effetti penali e quella riportata agli effetti civili a seguito dell'esercizio nel processo penale dell'azione civile, si è ritenuto che la legittimazione alla revisione è certamente estesa anche al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata in appello, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sentenza di proscioglimento, per estinzione del reato per prescrizione ovvero per amnistia, con contestuale conferma della condanna pronunciata in primo grado alle statuizioni civili o anche con condanna alle statuizioni civili pronunciata per la prima volta in appello su gravame della parte civile nonché, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., al soggetto destinatario di confisca, sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguano all'incidentale accertamento di responsabilità richiesto dalla norma (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627), ma, per quanto già detto, nel caso di specie il giudicato sulle statuizioni civili non si è formato, non essendo ancora esauriti tutti i mezzi di impugnazione sulla condanna al risarcimento del danno. Tale profilo, preliminare e assorbente, preclude l'esame dei motivi di merito. 5 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 maggio 2025
udita la relazione del Consigliere Anna Criscuolo;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria di replica del difensore, Avv. Fabrizio Merluzzi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. I difensori di FF RA hanno proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale la Corte di appello di Perugia ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione dell'istante, la richiesta di revisione proposta ai sensi dell'art. 630 lett. c) cod. proc. pen. avverso la sentenza in data 13 dicembre 2018 del Tribunale di Roma, che aveva condannato il RA per il reato di cui all'art. 318-321 cod. pen., riformata in punto di pena dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 31 maggio 2021, annullata senza rinvio da questa Corte il 9 novembre 2021 per essere il reato estinto per prescrizione con contestuale (/1 Penale Sent. Sez. 6 Num. 23977 Anno 2025 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 21/05/2025 rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma limitatamente alla confisca e alle statuizioni civili, cui seguiva la sentenza della Corte di appello di Roma del 27 gennaio 2023 di revoca, modifica delle statuizioni civili e conferma della confisca, sentenza, quest'ultima, annullata dalla Seconda Sezione di questa Corte con sentenza del 18 gennaio 2024 limitatamente alle statuizioni civili con rinvio al giudice di appello e dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. Con distinti ricorsi i difensori ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso dell'Avv. Merluzzi denuncia la violazione di legge per avere la Corte di appello errato nell'affermare che il RA non può essere considerato un condannato per non essere passate in giudicato le statuizioni civili, in quanto ha omesso di valutare la definitività della confisca. La sentenza di annullamento'Vq-Gesta Corte riguarda solo la quantificazione del danno, non la condanna al risarcimento del danno, che, per la formazione progressiva del giudicato, è ormai definitiva;
in ogni caso, la Corte di appello non ha considerato la qualità di condannato del RA in relazione alla confisca dell'immobile, quale profitto del reato, che ha il suo necessario presupposto nel giudizio o nell'accertamento almeno incidentale di responsabilità per il reato contestato ai fini della confisca ex art. 578-bis cod. proc. pen., che rende ammissibile la revisione avverso le sentenze di proscioglimento, che contengono tale statuizione. E', pertanto, errata la dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per assenza di condanna. 1.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 634 cod. proc. pen., il travisamento della prova e l'assenza di motivazione. La Corte di appello ha errato nel ritenere che la prova nuova consisterebbe nella prospettiva di ritrattazione del teste EA RP di quanto dichiarato nel giudizio di primo grado circa la causale della elargizione del denaro da parte del padre al RA, non ancora concretizzata, ma fondata su registrazioni effettuate dal RA, prive di elementi che ne attestino l'affidabilità e, pertanto, da verificare nel futuro giudizio di revisione. La Corte ha travisato la prova, in quanto non si chiedeva affatto di assumere la testimonianza di RP EA per provocarne la ritrattazione, ma si forniva la prova della falsità delle dichiarazioni rese da lui e dal padre, deceduto, mediante le conversazioni registrate nel corso delle quali essi avevano ammesso di aver taciuto la verità sulla causa della dazione, non dipendente da un prestito o un dono dello RP al RA, ma dalla restituzione di denaro del RA. Era stata anche prodotta una perizia giurata e copia forense del dispositivo con il quale il RA, dopo la condanna, aveva registrato i colloqui con gli RP, sicché la Corte di appello doveva limitarsi a prenderne atto ed eventualmente sottoporlo a perizia nella fase del giudizio, qualora dubitasse della sua genuinità. Anche in ordine 7 I? alla controdichiarazione resa da ER RP in epoca non sospetta, ritenuta non contrastante con l'ipotesi del prestito, è, invece, chiaro il riferimento alla estinzione del mutuo erogato alla CO. È erronea l'affermazione della mancanza di elementi nel processo da comparare alle nuove prove, essendovi gli interrogatori resi dagli imputati nell'immediatezza dell'arresto , nei quali ER RP affermava di aver ricevuto soldi dal RA e questi confermava che si trattava di una restituzione;
è, pertanto, evidente che se gli assegni consegnati dallo Scarpellinì ana CO/RA erano una restituzione, le nuove prove erano idonee a condurre all'assoluzione del RA per insussistenza del fatto, ma la Corte di appello non si è conformata ai principi che regolano la fase delibativa, compiendo un giudizio di merito. 2. Il ricorso dell'Avv. Casto articola motivi in larga parte sovrapponibili, in quanto con il primo motivo denuncia l'erroneità della dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di revisione in difetto dei requisiti di legge e la illogicità della motivazione per avere la Corte di appello valutato in modo incompleto la sentenza di questa Corte n. 6141/2018, guardando solo alla non definitività delle statuizioni civili, senza considerare la confisca e l'accertamento sia pur incidentale di responsabilità presupposto dall'art. 578-bis codice di rito, con conseguente legittimazione del RA a chiedere la revisione della sentenza di condanna. Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge e plurimi vizi della motivazione correlati alla indebita valutazione della prova riservata al giudizio di merito per avere la Corte di appello anticipato apprezzamenti di merito circa la valenza probatoria degli elementi nuovi offerti, spingendosi a considerare priva di rilievo la controdichiarazione di ER RP relativa alla causale della dazione, come affermato in sede di interrogatorio, e la data indicata nell'atto, invece, importante, in quanto relativa alla strategia concordata in quella data dai legali del RA e dello RP in una riunione alla quale non volle partecipare, ritenendola dannosa e scorretta, l'Avv. Merluzzi, la cui audizione si riteneva necessaria. Con il terzo motivo deduce vizi della motivazione e travisamento della prova per avere la Corte di appello effettuato un'analisi parcellizzata del compendio probatorio, senza considerarne la tenuta alla luce delle nuove prove, trascurando la perizia giurata allegata ed erroneamente ritenendo prospettata la ritrattazione di EA RP, mentre la prova nuova era costituita dalle registrazioni dei colloqui tra RA e i due RP, contenenti la confessione stragiudiziale della causale della dazione, confermata dalla p.e.c. invita il 4 luglio 2023 da EA RP all'avv. Scacchi, in cui riconosceva l'esistenza di una pregressa situazione debitoria del padre, appresa successivamente ai fatth 3 narrati, che determinò la emissione di un decreto ingiuntivo notificato allo RP. La Corte di appello ha, inoltre, omesso di considerare questi elementi congiuntamente alle prove acquisite, in particolare, all'interrogatorio dello RP in cui ammetteva di aver ricevuto soldi dal RA, impegnatosi dopo la condanna a cercare prove della sua innocenza, stimolando le dichiarazioni del figlio dello RP che conosceva la verità, come chiaramente emerge dal colloquio registrato. 3. Con memoria di replica l'avv. Merluzzi ha ribadito la fondatezza dei motivi di ricorso, in particolare, del primo motivo, stante la definitività della confisca e della condanna al risarcimento del danno, essendo annullata con rinvio solo la quantificazione del danno. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto da soggetto non legittimato. 2. Il primo motivo con il quale in entrambi i ricorsi si deduce l'erronea dichiarazione di inammissibilità della richiesta di revisione per difetto di legittimazione del ricorrente/ è del tutto infondato, in quanto la prospettazione difensiva ha riguardo unicamente alla definitività della confisca diretta del profitto del reato di corruzione ex 318 cod. pen. avente ad oggetto l'immobile di via Prati Fiscali, formalmente intestato alla moglie del RA, trascurando che il capo relativo alle statuizioni civili è ancora integralmente sub iudice. Si sostiene che la condanna al risarcimento del danno è ormai definitiva, essendo stata rimessa al giudice civile solo la liquidazione del danno e non la condanna generica al risarcimento del danno conseguente all'accertamento di responsabilità. 2.1. La prospettazione difensiva sul punto è erronea e parziale. I ricorsi omettono di considerare che con la sentenza n. 19539 del 18 gennaio 2024 questa Corte ha sì accolto il ricorso del RA relativamente alla condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili Roma Capitale, Cittadinanza Attiva e Assoconsum per mancanza di motivazione sulla determinazione delle somme liquidate a titolo di danno morale, ma ha contestualmente accolto il ricorso proposto dalla parte civile Associazione Inquilini e Abitanti - Unione sindacale di base (AS.I.A. U.S.B.), annullando la revoca della condanna al risarcimento dei danni in favore di detta associazione, disposta in sede di rinvio dalla Corte di appello di Roma;
ha, pertanto, annulipto 4 la sentenza del 27/01/2023 della Corte di appello di Roma limitatamente alle statuizioni civili con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, sicché la condanna del RA al risarcimento del danno non è affatto definitiva, essendo il giudizio sulle statuizioni civili rimesso per intero al giudice civile competente per valore in grado di appello. 3. Alla luce di tale ricostruzione risulta corretta la decisione impugnata, attenutasi ai principi che regolano l'accesso alla revisione, rimedio straordinario funzionale a rimuovere il giudicato e ad eliminare l'errore giudiziario, consentito ex art. 632 lett. a) cod. proc. pen. solo al condannato. Se, infatti, la finalità della revisione è quella di privilegiare il diritto dell'innocente a fronte del quale cede l'intangibilità del giudicato, presupposto imprescindibile per la legittimazione ad esperire l'impugnazione straordinaria in oggetto è lo status giuridico di "condannato", da intendere necessariamente come «il soggetto che ha esaurito tutti i gradi del sistema delle impugnazioni ordinarie e rispetto al quale si è formato il giudicato in ordine alla decisione che lo riguarda» (così Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, Nunziata, Rv. 269790). Posto che l'art. 629 cod. proc. pen. riserva la revisione unicamente al "condannato" e che in caso di dichiarazione di prescrizione del reato si è in presenza di un'affermazione di responsabilità e la condanna, pur pronunciata ai soli effetti civili, presuppone, sia pur incidentalmente, l'accertamento di responsabilità, non essendovi distinzione tra la condanna riportata agli effetti penali e quella riportata agli effetti civili a seguito dell'esercizio nel processo penale dell'azione civile, si è ritenuto che la legittimazione alla revisione è certamente estesa anche al soggetto nei cui confronti sia stata pronunciata in appello, ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., sentenza di proscioglimento, per estinzione del reato per prescrizione ovvero per amnistia, con contestuale conferma della condanna pronunciata in primo grado alle statuizioni civili o anche con condanna alle statuizioni civili pronunciata per la prima volta in appello su gravame della parte civile nonché, ai sensi dell'art. 578-bis cod. proc. pen., al soggetto destinatario di confisca, sia pur limitatamente alle statuizioni di confisca che conseguano all'incidentale accertamento di responsabilità richiesto dalla norma (Sez. U, n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627), ma, per quanto già detto, nel caso di specie il giudicato sulle statuizioni civili non si è formato, non essendo ancora esauriti tutti i mezzi di impugnazione sulla condanna al risarcimento del danno. Tale profilo, preliminare e assorbente, preclude l'esame dei motivi di merito. 5 4. All'inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 21 maggio 2025