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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 14/05/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 343/2023
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l'11.10.2023 e iscritto a ruolo il 12.10.2023,
da in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
con sede legale a LI (UD), Via Buiatti, n. 40, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Giuseppe Monaco del Foro di Udine, presso il cui Studio in Udine, via G.
Carducci n. 9, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro con sede legale in Sacile, Campo Marzio 33, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il [...], residente a CP_2
Sacile (PN) in Via Dante 3, rappresentata e difesa per mandato su atto separato dall'avv.
Luisa Rubert ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Via Martiri
Sfriso 55, Sacile (PN);
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.555/2023, pubblicata il 9.8.2023, nella causa n.1934/2022 R.G., notificata il 15.9.2023 – appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante come in memoria depositata il 16.12.2024: Parte_3
nel merito:
1 - in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata in data 15 settembre 2023, per i motivi di cui al presente atto, tenuto conto del pagamento di Euro 4.155,00 disposto da
[...] in data 2 settembre 2022, condannare a pagare in CP_1 Controparte_1 favore di l'importo residuo dovuto a saldo delle fatture n. 47/PA, dd. 6 Parte_1 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 1.464,00, n. 48/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 3.605,10, n. 59/PA dd. 28 dicembre 2018, di importo totale pari a Euro 9.948,28 e n. 60/PA dd. 28 dicembre 2018, di importo totale pari a Euro
7.55,69, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale saldo e spese liquidate in decreto ingiuntivo.
Con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
nel merito, in via subordinata:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata in data 15 settembre 2023, per i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art.2041 c.c., è obbligata al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 18.218,07, oltre interessi di legge e rivalutazione Parte_1 monetaria e, per l'effetto, condannare stessa al pagamento in Controparte_1 favore dell'odierna appellante dell'indennità ex art. 2041 c.c. per l'importo di Euro
18.218,07 e/o pari alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata in data 15 settembre 2023, per i motivi di cui al presente atto, tenuto conto del pagamento di Euro 4.155,00 disposto da
[...] in data 2 settembre 2022, condannare al CP_1 Controparte_3 pagamento in favore di del residuo dovuto a saldo delle fatture n. Parte_1
47/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 1.464,00 e n. 48/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 3.605,10, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale saldo, con compensazione parziale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata il 15 settembre 2023:
a. ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova qui partitamente indicati:
1. “Vero che, a far data del 18 aprile 2018, aveva accumulato ritardi CP_1 nell'esecuzione dei lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG
7181178F8A, come da comunicazione e-mail dd. 18 aprile 2018 (doc. 6 di
pag. 2/16 controparte) che si rammostra al teste?” (teste: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli (Ud));
2. “Vero che facendo propria la diversa modalità di realizzazione della CP_1 carpenteria suggerita da - che prevedeva il frazionamento delle aste di Parte_1 irrigidimento della carpenteria di copertura e i profili di cordolatura perimetrale – si rivolgeva al Comune di Fiume Veneto per chiedere e ottenere una variante in corso
d'opera al contratto avente ad oggetto i lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A?” (teste: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli (Ud));
3. “Vero che la diversa realizzazione della carpenteria suggerita da e fatta Parte_1 propria da prevedeva il frazionamento delle aste di irrigidimento della CP_1 carpenteria di copertura e i profili di cordolatura perimetrale, come da Relazione di calcolo a firma dell'ing. dd. 20 aprile 2018 (v. doc. 6 ricorso Persona_1 monitorio) che si rammostra al teste?” (teste: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli (Ud));
4. “Vero che la carpenteria che ha fornito e posato in opera presso il Parte_1 cantiere di Fiume Veneto, avente ad oggetto i lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP
F24H16000130006 CIG 7181178F8A, è stata realizzata come da variante, ovverosia frazionando le aste di irrigidimento della carpenteria di copertura e i profili di cordolatura perimetrale?” (testi: sig. di San Daniele del Friuli e Testimone_1 sig. di LI (Ud)); Tes_2
5. “Vero che forniva e posava in opera la carpenteria per i lavori di Parte_1
“adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A, nel periodo intercorrente da aprile 2018 a fine luglio 2018 (come da DDT che si rammostrano al teste;
doc. 8 del ricorso monitorio)?” (testi: sig. di San Daniele del Testimone_1
Friuli e sig. di LI (Ud)); Tes_2
6. “Vero che nel periodo aprile 2018 – fine maggio 2018, durante la posa in opera della carpenteria fornita da presso il cantiere relativo ai lavori di Parte_1
“adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A, le condizioni meteo non erano favorevoli (pioveva spesso)?” (testi: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli e sig. di LI (Ud)); Tes_2
7. “Vero che per posare in opera la carpenteria fornita da per i lavori di Parte_1
“adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A è stata portata a termine senza effettuare aperture sul tetto delle scuole?” (testi: sig. Testimone_1 di San Daniele del Friuli e sig. di LI (Ud)); Tes_2
pag. 3/16 8. “Vero che nel periodo in cui veniva eseguita la posa in opera della carpenteria metallica fornita da – ovverosia da aprile 2018 a fine luglio 2018 – Parte_1 all'interno delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia era stato steso cemento sui pavimenti, su cui è stata incollata una copertura in linoleum?” (testi: sig. Tes_1 di San Daniele del Friuli e sig. di LI (Ud));
[...] Tes_2
9. “Vero che durante la posa in opera della carpenteria metallica fornita da
e, quindi, nel periodo di tempo intercorso da aprile 2018 a fine luglio Parte_1
2018, c'erano arredi scolastici all'interno delle scuole elementari E. De Amicis di
Bannia e gli impianti elettrici erano funzionanti?” (testi: sig. di San Testimone_1
Daniele del Friuli e sig. di LI (Ud)). Tes_2
b. ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 210 c.p.c., ordinarsi a controparte la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
a. il cronoprogramma che prevedeva l'inizio della fornitura e posa della carpenteria metallica per il giorno 3 aprile 2018, a cui si fa cenno nella PEC dd. 18 aprile 2018
(cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte);
b. il cronoprogramma aggiornato, secondo le richieste avanzate dal Direttore lavori con PEC dd. 18 aprile 2018 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte), unitamente alla documentazione utile a dimostrare “il recupero sui tempi ed il rispetto dei tempi complessivi di contratto” (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte);
c. la richiesta di “poter procedere con delle modifiche di carattere realizzativo rispetto alla modalità di giunzione degli elementi tubolari” inviata da a CP_1 [...]
(ing. ), a cui viene fatto espresso richiamo nella PEC dd. 18 aprile CP_4 Pt_4
2018 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte);
d. il verbale di sopralluogo a cui ci si richiama nella PEC dd. 18 aprile 2018 (cfr. doc.
6 fascicolo di primo grado di controparte);
e. l'e-mail inviata a con le indicazioni delle “massime sollecitazioni” e le CP_1
“verifiche sui bottoni di saldatura” a cui si rimanda nella PEC dd. 18 aprile 2018
(cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte));
f. la comunicazione con cui dava riscontro alla PEC dd. 18 aprile 2018 e ogni CP_1 eventuale documento ad essa allegata (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte).
c. in via subordinata: disporsi CTU finalizzata a verificare e accertare la congruità degli importi indicati nelle fatture n. 59/PA, 28 dicembre 2018 e n. 60/PA, dd. 28 dicembre 2018 (relative alla fornitura della carpenteria metallica e alla posa in opera per la commessa avente ad oggetto i lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A) e, quindi, a quantificare l'indennità ex art. 2041 c.c. a favore di Parte_1
pag. 4/16 Per parte appellata come in memoria depositata il Controparte_1
19.12.2024:
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
555/2023 pubbl il 09.08.2023, emessa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento RG
n. 1934/2022, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, e per l'effetto confermarla in ogni sua parte.
In via istruttoria: rigettate le avverse istanze, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
FATTI DI CAUSA
Il decreto ingiuntivo e il pagamento parziale
1. Con decreto n.642/22 del 22-23.6.2022 il Tribunale di Pordenone ha ingiunto a di pagare a l'importo di €.22.373,07, oltre Controparte_1 Parte_3 interessi e spese.
2.1. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto per il pagamento del corrispettivo residuo di lavori edili affidati in subappalto.
2.2. La vicenda si inquadra nell'ambito di un appalto del , Controparte_5 affidato all' (capogruppo di ATI costituita con Controparte_6 Controparte_7 C
- di seguito anche solo o - per “adeguamento sismico ed
[...] CP_1 efficientamento energetico della Scuola E. De Amicis di Bannia” di Fiume Veneto. stipulava, in data 10.4.2018, con un contrato di CP_1 Parte_3 subappalto (42/C/17018) avente ad oggetto l'esecuzione di opere di carpenteria metallica per un importo di 24.000 euro (di cui 8.000 per oneri di sicurezza). Seguiva, C sempre da a ordine di fornitura di carpenteria metallica dd. 17.4.2018. Parte_3
Il contratto e l'ordine erano poi sostituiti, all'incirca un mese dopo, da altri negozi di contenuto identico, ma recanti come committente la fermo Controparte_7
l'accordo che restava destinataria delle fatture e si accollava i CP_1 conseguenti pagamenti.
2.3. A sostegno della domanda di pagamento, ha, quindi, prodotto, le Parte_3 seguenti quattro fatture, lamentando il mancato pagamento nonostante collaudo positivo
(certificato il 2.8.2019) e vari solleciti:
1) fattura n.59/PA, dd. 28 dicembre 2018 (doc. 11), relativa alla fornitura della carpenteria, per un importo totale di Euro 9.948,28;
2) fattura n.60/PA, dd. 28 dicembre 2018 (doc. 12), per la posa in opera della carpenteria, per un importo totale di Euro 7.355,69;
3) fattura n.47/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale di Euro 1.464,00 per ritenute in garanzia;
4) fattura n.48/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale di Euro 3.605,10 per ritenute in garanzia.
pag. 5/16 3. In data 2.9.2022 , che, nel frattempo aveva presentato domanda di CP_1 concordato in Tribunale, ha pagato l'imponibile delle fatture nn.47 e 48, per un totale di
€. 4.155,00.
Opposizione al decreto ingiuntivo
4. Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.9.2022 ha presentato opposizione avverso il affermando di avere già pagato il minore e unico Controparte_9 importo dovuto e contestando la richiesta portata dalle fatture nn.59 e 60, non dovuta in quanto relativa a una variante nei lavori chiesta dalla stessa accordata dal Parte_3 direttore dei lavori, arch. , ma a parità di prezzo, e mai approvata nei CP_10 dovuti modi da . CP_1
Si trattava, in particolare, di una diversa modalità di giunzione di elementi tubolari
(assemblaggio dei profili perimetrali in luogo della prevista saldatura), in tesi richiesta per maggiore comodità esecutiva di Parte_3
D'altro canto, il contratto a monte, di subappalto della posa di carpenteria metallica, prevedeva, secondo l'opponente, un prezzo a corpo di 24.000 euro e una specifica disciplina per variazioni e revisione dei prezzi che, nel caso di specie, ad esempio con riguardo alla forma scritta, non era stata rispettata.
Quanto alle fatture nn.47 e 48, l'imponibile era stato pagato, mentre l'IVA non era ancora esigibile (fino a dicembre 2024) in base alle previsioni del sopravvenuto concordato preventivo di IP, omologato dal Tribunale di Pordenone il 24.9.2020.
Le difese di parte opposta
5. Con comparsa depositata il 22.11.2022 si è costituita contestando Parte_3 parzialmente la ricostruzione fattuale di parte opponente e sostenendo, in sintesi:
- che il tardivo pagamento di una parte del credito, oltre ad essere conseguente l'azione in giudizio, integrava riconoscimento della debenza di quanto richiesto con ricorso per Con
- che la variante in relazione alla quale erano state emesse le fatture nn.59 e 60, non era stata chiesta da ma da , per ovviare ad un ritardo all'epoca Parte_3 CP_1 già accumulato nelle lavorazioni;
- che, alla data del 18.4.2018, il subappalto con prevedeva solo la posa Parte_3 dei serramenti e nulla con riguardo a , ed era stato necessario, quindi, Parte_5 integrare il contratto con un accordo per la fornitura e posa in opera “a misura” (con indicazione di quantità e prezzo al kg), di elementi metallici, a prezzi unitari invariati;
- che nessuna rilevanza avrebbe il fatto che il DL avesse parlato di modifica/variante approvata “a pari prezzo”, trattandosi di affermazione tra la stazione appaltante e l'appaltatrice, ma non opponibile a Parte_3
- che aveva provveduto, quindi, all'acquisto del materiale necessario, in Parte_1 quantità maggiore rispetto a quella prevista originariamente (per un totale di 5.209,60
pag. 6/16 kg), a dar corso alla realizzazione e posa in opera della carpenteria metallica secondo la metodologia concordata;
- che con la variante in questione si era giovata di risparmi su altre CP_1 lavorazioni precedentemente previste;
- che dopo aver eseguito i lavori di cui si discute, e ricevuto il SAL dd. Parte_3
4 agosto 2018 di , con nota dd. 21 settembre 2018 (mai contestata), aveva CP_1 comunicato, quindi, a quest'ultima, il residuo da fatturare ed aveva emesso le già citate fatture nn. 59 e 60.
Tanto premesso, parte opposta ha domandato, oltre al rigetto dell'opposizione, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma di denaro CP_1 richiesta, da ritenersi comunque dovuta, quantomeno a titolo di arricchimento ingiustificato.
La sentenza di primo grado
6. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Pordenone, preso atto, preliminarmente, del parziale pagamento (di €.4.155,00) intervenuto il 2.9.2022, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, rigettando, per il resto, le ulteriori domande dell'opposta e condannandola alle spese di lite. Parte_3
Ha individuato, quale fonte negoziale della disciplina applicabile, il contratto dd.
18.5.2018, da intendersi come riproduttivo del contenuto e sostitutivo, del contratto di subappalto dd.10.4.2018.
Ha sottolineato che il contratto in esame prevedeva un prezzo fisso.
Ha poi ritenuto che la proposta di variante in esame provenisse da e fosse Parte_3 finalizzata, a parità di prezzo, ad agevolare e velocizzare le opere oggetto di subappalto.
Ciò sarebbe comprovato:
- dal contenuto della relazione di calcolo dell'ing. , per Per_1 Parte_3 presentata al Comune di Fiume Veneto il 20.4.2018 (doc.6 del fascicolo monitorio di
; Parte_3
- dalla condotta di che non aveva chiesto variazioni del prezzo Parte_3 contrattuale;
- dal contenuto di ulteriori comunicazioni: sia del DL (PEC del 29.3.2019) e sia della
Stazione Appaltante (PEC dd. 10.4.2019), entrambe inviate a Parte_3
Per contro, aveva formalmente contestato per iscritto le fatture in esame, CP_1 con mail dd.
7.2.2019 e 15.3.2019, e l'esistenza di un ritardo nelle lavorazioni non era certo elemento da solo sufficiente a dimostrare che si trattasse di varianti richieste da nel proprio primario interesse. CP_1
Quanto alla domanda di arricchimento ingiustificato, il giudice di primo grado ha ritenuto la stessa formulata in modo generico, non supportata da concrete allegazioni né negli atti introduttivi, né nella memoria ex art.183 c.p.c., ma solo, tardivamente, nella memoria conclusionale di replica.
pag. 7/16 L'appello di Parte_3
7. Con atto di citazione notificato l'11.10.2023 ha impugnato la Parte_3 sentenza del Tribunale di Pordenone, chiedendone la riforma, previa riapertura dell'istruttoria, per i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che l'accordo sulle carpenterie era stato oggetto di un contratto del tutto autonomo rispetto all'iniziale subappalto e che, a differenza di quest'ultimo, era stato regolato tra le parti “a misura” e con fissi i soli prezzi per unità.
Ciò si evincerebbe, anzitutto:
- dall'interpretazione dei diversi testi contrattuali,
- dal fatto che nel contratto di subappalto la fornitura della carpenteria metallica era prevista a carico dell'appaltante,
- dal fatto che il contratto sulle carpenterie (in pratica l'ordine di fornitura) prevedeva:
l'invariabilità dei prezzi unitari dei materiali e non del corrispettivo, il pagamento da effettuare “sulla base delle bolle di consegna”, e un'indicazione di prezzo o importo da pagare (in misura di 37.000,00 euro) qualificato, testualmente, come “presunto”.
Tale ricostruzione giuridico – fattuale sarebbe confermata dal fatto che la nota dd.
21.9.2018 di comunicazione dei conteggi degli ulteriori importi da fatturare e richiesta Parte di non era stata contestata da . CP_1
In tal senso l'appellante ha riportato e offerto in prova il contenuto di uno scambio di comunicazioni tra e (e-mail del 15.10.2018, 21.11.2018 e Parte_3 CP_1
21.11.2018).
Ha poi evidenziato che, avendo le parti concordato una fornitura a misura delle carpenterie, non era possibile, a priori, da parte di avanzare una richiesta di Parte_3 variazione dei compensi.
Ha aggiunto che, a riprova del fatto che la variante era stata richiesta da , CP_1 vi era il contenuto testuale della comunicazione PEC del DL in data 18.4.2018, già richiamata, e che, peraltro, dava conto dei ritardi accumulati nelle lavorazioni.
Tale variante presentava, per , innegabili vantaggi, evitando l'apertura di CP_1 falle sul tetto della scuola, per di più in un periodo dell'anno indubbiamente piovoso.
Nessun valore poteva avere una dichiarazione contraria della stazione appaltante, trattandosi di soggetto interessato, che avrebbe potuto essere parte del presente procedimento.
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere trattarsi di appalto “a corpo”, sarebbero comunque dovuti compensi ulteriori a fronte di lavori aggiuntivi effettuati su richiesta del committente (Cass. sent. n.9246 del 7.6.2012) e, nel caso di specie, ci sarebbero stati incrementi nei costi per carpenterie per 5.209,60 kg.
pag. 8/16 7.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale nell'imputare il pagamento parziale di €.4.155,00 a capitale invece che, principalmente, agli interessi.
Si sarebbe trattato, secondo l'appellante, di un credito non ricompreso nel piano concordatario e, quindi, non assoggettabile alle relative scadenze.
Con tale pagamento, peraltro, controparte si sarebbe riconosciuta debitrice degli interi importi di cui alle fatture nn. 47 e 48 e il giudice avrebbe dovuto comunque condannare controparte al residuo pagamento delle stesse.
7.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
Le circostanze concrete a supporto della domanda in questione sarebbero state puntualmente allegate con la comparsa di risposta in primo grado e con la documentazione tempestivamente prodotta.
L'arricchimento era valutabile in misura di €.18.218,07 (pari alla somma dei compensi riportati nelle fatture nn. 59 e 60).
Inoltre, i mezzi di prova richiesti, ed erroneamente non accolti, avrebbero confermato che era incorsa in ritardi per i quali, ove non fosse intervenuta la CP_1 variante, avrebbe dovuto pagare delle penali.
7.4. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la condanna alle spese di lite, tenuto conto del pagamento tardivo, anche se parziale, di controparte.
7.5. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante ha contestato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie (testimonianze, ordine di esibizione di documenti e CTU), riformulate e nuovamente richieste in secondo grado.
Le difese di parte appellata
8. Con comparsa depositata l'11.1.2024 si è costituita nel giudizio di appello
[...] resistendo e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
8.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, l'appellata ha dedotto:
- la novità, e conseguentemente l'inammissibilità, sia dell'eccezione dell'esistenza di un diverso contratto per la sola fornitura delle carpenterie, sia dell'allegazione che si sarebbe trattato di un contratto a misura;
- che la fornitura dei materiali era, in realtà, parte dell'unico contratto di subappalto;
- che non si trattava, poi, di una vera e propria variante dell'opera, ma solo di una diversa modalità realizzativa di parte della stessa (con elementi metallici frazionati e giuntati invece che posati interi);
- che, come rilevato dal giudice di primo grado, ben avrebbe potuto Parte_3 chiedere una modifica del contratto di subappalto “replicato” il 18.5.2020 (con la sostituzione dell'appaltatore, che era diventato la , quando le Controparte_7 nuove modalità esecutive erano già note dal mese prima;
pag. 9/16 - che nella PEC dd. 18.4.2018 la frase invocata dall'appellante doveva essere interpretata in modo diverso da come proposto: il DL, infatti, nell'utilizzare il pronome
“Voi” (nella frase “La D.O. strutture, nella persona dell'ing. , ha da Voi Pt_4 ricevuto una richiesta di poter procedere con delle modifiche di carattere realizzativo…”) si riferiva, in realtà, non solo ad ma anche ai CP_1 subappaltatori;
- che già in data 20.4.2018 erano noti calcoli precisi sulle nuove quantità di materiale necessario per le diverse modalità di giunzione (lo scriveva l'ing. Signorotto su incarico di;
Parte_3
- che la previsione contrattuale delle carpenterie era chiaramente da remunerare con prezzo “a corpo”, di €.37.000,00, senza indicazione di costo unitario, e, comunque, a prezzi invariabili;
- che l'uso dell'aggettivo “presunto”, accostato all'importo del corrispettivo nell'ordine di fornitura, appariva poco significativo, a fronte della chiarezza del testo contrattuale;
- che controparte, a sostegno delle proprie tesi, aveva prodotto documenti relativi ad altro e diverso rapporto di appalto, afferente un cantiere già chiuso da tempo alla data delle comunicazioni, di ottobre-novembre 2018(doc.11, sub 8, 9 e 10);
- che non aveva mai chiesto né un aumento dei prezzi, né l'autorizzazione a Parte_3 fornitura aggiuntiva di materiale;
- che dalla documentazione in atti risulterebbe che la richiesta di nuova modalità esecutiva era stata formulata da al DL, dopo che aveva Parte_3 CP_1 chiarito che i costi di apertura delle falle sul tetto, per le carpenterie, sarebbero stati a carico di sicchè la variante proposta era stata formulata chiaramente Parte_7 nell'interesse di Parte_3
- che l'eccezione di inefficacia probatoria sollevata dall'appellante ai punti 33 e 34 dell'atto di appello (documenti provenienti dalla stazione appaltante – rappresentata dal
D.L. – in quanto soggetto potenzialmente responsabile) era nuova e, pertanto, non ammissibile in appello.
8.2. Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ha dedotto:
- che il credito dedotto da per IVA sulle due fatture per le ritenute in Parte_3 garanzia era stato pagato non appena esigibile: essendo soggetto al piano di concordato, poteva essere pagato solo a dicembre 2024, come gli altri crediti chirografari;
- che gli interessi su tali somme di denaro non erano dovuti in quanto: chiesti tardivamente (con comparsa di costituzione in primo grado non depositata entro i 20 giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione, irrilevante lo spostamento dell'udienza ex art. 168 bis co.4 c.p.c.), non dovuti in base alla disciplina contrattuale
(che prevedeva decorrenza a 120 giorni dalla fine dei lavori e salvo collaudo favorevole
– collaudo datato 5.8.2019, contemporaneamente alla presentazione della domanda di concordato), e di legge (il D.L.vo 231/02 non si applicherebbe a debiti oggetto di procedure concorsuali, come previsto dall'art. 1 co.2 D.L.vo 02/231).
pag. 10/16 8.3. Con riguardo al di impugnazione, relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento, l'appellata ha sostenuto che le allegazioni poste a fondamento della domanda erano state tardivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
Nessun vantaggio aveva avuto dalla nuova modalità di posa delle CP_1 carpenterie. Controparte non aveva provato l'arricchimento né aveva contestato l'affermazione secondo la quale, quand'anche vi fosse stato ritardo su talune lavorazioni, il cantiere avrebbe potuto proseguire con altre.
Il fatto che la corrispondenza con la stazione appaltante fosse indirizzata anche ad era semplice conseguenza del fatto che si trattava del soggetto CP_1 incaricato, anche contrattualmente, di interloquire con la stazione appaltante.
8.4. Conseguentemente l'appellata ha ribadito l'infondatezza delle domande della controparte anche in punto spese di lite, essendo stata soccombente nelle domande formulate in primo grado.
8.5. Ha reiterato, infine, l'appellata, l'opposizione alle istanze istruttorie, tardive o irrilevanti.
Il processo di appello
9. Costituitesi le parti in giudizio, non accolte le istanze istruttorie di parte appellante, questa Corte, su richiesta, ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e, in data 11.3.2025, lette le note sostitutive di udienza depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.
12. Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'interpretazione contrattuale data dal giudice di primo grado e ha sostenuto che, in aggiunta al subappalto per la posa delle
, vi fosse stato, tra le parti, anche un ulteriore accordo, disciplinato Parte_5 diversamente quanto a prezzi e quantità, per la fornitura dei materiali. Si tratta di assunto che non convince.
12.1. Giova preliminarmente mettere in luce alcuni dei contenuti del contratto di subappalto in essere tra le parti:
- l'oggetto è costituito da: “opere di posa in opera di carpenteria metallica” (art.2 primo paragrafo del contratto), da eseguire, testualmente, secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità, tra l'altro, ai disegni di progetto (art.2 terzo paragrafo del contratto);
- i lavori di posa in opera sono stati affidati a corpo, a prezzo fisso, e, soprattutto, sulla base delle quantità di cui all'allegato computo metrico (art.4 paragrafi 1° e 5° del contratto);
- i prezzi sono stati previsti come fissi e invariabili, non soggetti a revisione (art.7 del contratto);
- è stata prevista la forma scritta necessaria sia per eventuali variazioni e sia per i conseguenti nuovi prezzi (art.17);
pag. 11/16 - la fornitura della carpenteria era onere dell'appaltante (art.19).
12.2. Altro dato da rimarcare è che pochi giorni dopo il (primo) contratto di subappalto, che, come visto, ha quale oggetto principale la posa in opera delle , la Parte_5 committente con specifico ordine datato 19.4.2018, prodotto in causa, CP_1 ha commissionato a la fornitura di tali carpenterie, fissando, anche in tal Parte_3 caso, un prezzo (di 37.000 euro) espressamente “a corpo” e per un totale di kg.23.638,40 di materiale.
12.3. E' pacifico, poi, che una particolare lavorazione di posa in opera (la giunzione di elementi tubolari) sia stata, in concreto, realizzata con modalità tecniche diverse da quelle originariamente previste. Di tale modalità alternativa le parti avevano discusso certamente già prima del 18 aprile 2018, dato che, a quella data, risale una PEC del DL arch. (doc.6 della produzione di parte appellata) che ne dà conto, CP_10 affermando che i tecnici ne avevano già parlato e chiedendo precise integrazioni documentali.
12.4. Ciò premesso, fin dalla fase monitoria del presente Parte_3 procedimento, ha domandato un pagamento (residuo del compenso negoziale), sostanzialmente per maggiori quantità di carpenteria e per maggiori quantità di lavori di posa in opera, entrambi aumenti conseguenti a tale variante esecutiva.
13. Così descritto, nelle linee essenziali, il quadro della situazione giuridicamente rilevante, al di là della questione sull'unicità o duplicità dei contratti, verosimilmente, in ogni caso, collegati funzionalmente tra loro, quel che indubbiamente rileva è che l'ordine di fornitura delle carpenterie da parte di era chiaramente CP_1 funzionale al contratto di subappalto di posa in opera delle stesse e da questo traeva, inizialmente, anche le modalità operative tecniche, visti gli espliciti riferimenti ai disegni esecutivi.
In altri termini, l'ordine di fornitura era dimensionato e calibrato sulla base dei quantitativi di carpenteria originariamente previsti (kg.23.638,40), tant'è che quando chiede il pagamento in più al , con lettera datata Parte_3 Controparte_5
7.3.2019, afferma chiaramente che sono stati forniti kg.5.029,60 in più rispetto ai kg.23.638,04.
Nello stesso ordine, però, si trova la seguente chiara previsione (l'enfasi è propria del testo contrattuale):
“N.B. Le quantità riportate del presente ordine sono puramente indicative, e potranno variare in più o in meno a seconda delle necessità di cantiere senza per questo modificare i prezzi e le condizioni contrattuali.”.
Ed ancora, il contratto di subappalto, chiaramente contenente disciplina “a monte” dell'ordine di fornitura, faceva salva la possibilità di varianti esecutive che, però, per dare poi diritto ad eventuali compensi aggiuntivi, avrebbero dovuto rispettare le forme fissate nel contratto di subappalto.
pag. 12/16 14. Dal punto di vista processuale, era onere di provare il titolo della Parte_3 propria pretesa contrattuale e, quindi, nella fattispecie, il – contestato dalla controparte - valido accordo sulle varianti e sui nuovi prezzi correlati e, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
14.1. Il contratto di subappalto prevede, infatti, all'art.17 (“Variazione del contratto d'appalto” – grassetto aggiunto):
“Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'azienda Appaltante. Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali.
Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dell'appaltante in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o dalle modalità di esecuzione impartite dall'ente appaltante principale (
[...]
). CP_5
Il subappaltatore potrà dare corso alle opere di cui trattasi soltanto dopo aver ottenuto regolare approvazione esclusivamente per iscritto dei nuovi prezzi da parte dell'appaltante.
La forma scritta dell'accordo è essenziale per essere l'accordo medesimo vincolante tra le parti.”.
14.2. Nel nostro caso, nonostante sia stata prodotta copiosa documentazione rappresentativa delle comunicazioni tra le parti, non vi è prova scritta di alcuna approvazione dei nuovi prezzi connessi a variante esecutiva.
14.2.1. Non lo è, in primo luogo, l'ordine di fornitura delle carpenterie, dato che, come già visto, si tratta di ordine relativo a tutte le lavorazioni subappaltate, contiene generici riferimenti ai documenti contrattuali e individua esattamente il quantitativo di carpenterie corrispondente alle previsioni e ai progetti originari.
14.2.2. Neppure lo è la già citata PEC del DL di data 18.4.2018, nella quale l'architetto così scrive a (grassetto aggiunto): CP_10 CP_1
“Allo stesso tempo la , nella persona dell'ing. , ha da Voi CP_4 Pt_4 ricevuto una richiesta di poter procedere con delle modifiche di carattere realizzativo rispetto alla modalità di giunzione degli elementi tubolari che lo stesso ha condiviso preliminarmente con il collaudatore tecnico – amministrativo del collaudatore statico, richiedendo gli stessi, nel corso dell'ultimo sopralluogo, che al fine dell'approvabilità
(a pari prezzo) rispetto alla soluzione di progetto, venissero da voi formalizzati i seguenti elementi:…”.
Da tale comunicazione si desume, in modo inequivocabile, che non vi era stata ancora alcuna approvazione delle “modifiche di carattere realizzativo” in questione e che la futura approvazione era, comunque, prospettata “a pari prezzo”. Il fatto che il DL attribuisca a (“da Voi ricevuto…”) la proposta variante, invece, non solo CP_1 non è sufficiente – occorrendo comunque i nuovi prezzi – ma neppure è di significato univoco, dato che l'interlocutore istituzionale dei tecnici incaricati era proprio l'appaltatrice.
pag. 13/16 14.2.3. Se proprio si va alla ricerca, nella copiosa documentazione prodotta, di indizi della “paternità” nell'ideazione della variante, ben più significativa è l'asseverazione, datata 20.4.2018, dell'ing. , vistata dall'odierna appellante su Per_1 Parte_3 documento avente ad oggetto “Verifica connessioni in acciaio”, nella quale il tecnico assevera (grassetto nostro):
“Che le connessioni proposte dalla ditta (saldature tramite Parte_3
“saldatura di fori”) in sostituzione di quelle previste dal progetto strutturali (di testa a completa penetrazione) rispondono ai requisiti statici richiesti per resistere alle sollecitazioni di progetto. Tale soluzione tecnica è stata adottata al fine di agevolare/velocizzare le operazioni di saldatura e verifica delle stesse in cantiere….”.
Il professionista incaricato, verosimilmente da – su sollecitazione del CP_1
DL - di predisporre la documentazione tecnica già richiesta, attribuisce, senza essere portatore di interesse alcuno, la paternità della proposta variante a Parte_3 offrendo, così, un ulteriore indizio contrario rispetto alla prospettazione di parte appellante, secondo la quale, la proposta di variante sarebbe venuta da , CP_1 al fine di recuperare tempo e porre rimedio a ritardi già accumulati nelle lavorazioni.
15. Né a diverse conclusioni potrebbe mai portare l'ammissione delle prove orali nelle quali ha insistito l'appellante e sopra riportate e ciò per l'assorbente motivo che occorrerebbe una prova scritta (quella chiesta dal contratto tra le parti) e, ancora una volta, sul tema dell'approvazione dei nuovi prezzi – tema che, invece, non compare tra i capitoli formulati-.
Nemmeno gli ordini di esibizione richiesti, taluni dei quali esplorativi, fanno riferimento a indicazioni scritte di nuovi prezzi.
16. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello e la conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
17. Anche il secondo motivo d'impugnazione è infondato.
17.1. Con tale motivo l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale nell'imputare il pagamento parziale di €.4.155,00 al capitale, invece che, principalmente, agli interessi.
Si sarebbe trattato, secondo l'appellante, di un credito non ricompreso nel piano concordatario e, quindi, non assoggettabile alle relative sospensioni e scadenze.
Con tale pagamento, peraltro, controparte si sarebbe riconosciuta debitrice degli interi importi di cui alle fatture nn. 47 e 48 e il giudice avrebbe dovuto comunque condannare controparte al residuo pagamento delle stesse.
17.2. Dall'esame dello stesso documento prodotto dall'appellante (all.B doc.3 in secondo grado) contrariamente a quanto dedotto, risulta che il credito di era Parte_3 stato inserito nello stato passivo del concordato dell' , con la categoria di CP_1 credito chirografario. Ciò che non era stato quantificato era il relativo importo, rispetto al quale, nella tabella prodotta, è solo annotato: “credito contestato, l'importo dovrà essere definito giudizialmente”.
pag. 14/16 D'altro canto, conformemente alle non contestate deduzioni di parte appellata, il contratto di subappalto prevedeva lo svincolo delle ritenute di garanzia a 120 giorni dalla fine dei lavori, previo collaudo favorevole, così prevedendo un requisito di esigibilità la cui mancanza impediva la produzione di interessi. Il collaudo risulta essere stato effettuato il 5.8.2019, contemporaneamente alla presentazione della domanda di concordato, poi accolta, sicchè il termine di 120 sarebbe stato interrotto all'inizio della sua decorrenza.
18.1. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
Ha sostenuto che le circostanze concrete a supporto della domanda ex art.2041 c.c. sarebbero state puntualmente allegate con la comparsa di risposta in primo grado e con la documentazione prodotta entro i termini di legge.
L'appellante, in particolare, avrebbe adempiuto l'onere di allegazione affermando che: vi erano ritardi nei lavori, la variante esecutiva aveva avuto l'effetto di accelerare i lavori, e, quindi, avrebbe ottenuto un risparmio “in termini di minori CP_1 costi (anche per la mancata applicazione penali contrattuali)” (atto di appello pag.17-
18).
18.2. Si tratta di allegazione che, in primo luogo, non pare idonea a configurare, già in astratto, una fattispecie di arricchimento ingiustificato.
E' noto, infatti, che (grassetto aggiunto):
“L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che
l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inoperanti i presupposti dell'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento delle spese per la progettazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria effettuate dal proprietario di un immobile ricompreso in area
P.E.E.P ed in favore del proprietario di immobile adiacente al primo, atteso che, nella specie, l'arricchimento e l'impoverimento invece non trovavano giustificazione nei contratti conclusi con il comune e l'impoverito era contrattualmente tenuto al pagamento delle dette spese solo limitatamente alla quota inerente l'immobile di proprietà).”. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16305 del 21/06/2018 (Rv. 649426 - 01).
Nel caso di specie l'impoverimento di e l'arricchimento di Parte_3 CP_1 non sarebbero, ammessa e non concessa la prospettazione dell'appellante, provocati da un unico fatto costitutivo, e il secondo (l'arricchimento) sarebbe, in realtà, pienamente giustificato, in mancanza di ritardi integranti gli estremi per una penale.
pag. 15/16 L'allegazione in esame poi, è anche generica, nulla essendo noto sulla disciplina delle penali contrattuali applicabili e non essendo specificato né il ritardo preesistente né il recupero di tempi dovuto proprio all'adozione della particolare variante tecnica.
19. Il quarto motivo, inerente le spese di lite di primo grado, è pure infondato, presupponendo la tardività del pagamento parziale qui, poc'anzi, esclusa.
20. Della reiterazione delle istanze istruttorie, infine, si è già trattato in relazione al primo motivo meritale.
21. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo parametri medi di riferimento – minimo per l'istruttoria non assunta -, tenuto conto del valore indicato (€.18.218,07): €. 1.134,00 per studio, €.921,00 per fase introduttiva, €.922,00 per trattazione, €.1911,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 343/2023 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_3
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Pordenone n.
n.555/2023, pubblicata il 9.8.2023;
2 - condanna a rifondere all'appellata le spese di Parte_3 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.888,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 13.5.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
pag. 16/16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. 343/2023
La Corte D'Appello di Trieste, Sezione prima civile, in persona dei magistrati:
dott. Arturo Picciotto Presidente dott. Daniele Venier Consigliere dott. Sergio Carnimeo Consigliere istruttore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 343/2023 R.G., promossa con atto di citazione in appello notificato l'11.10.2023 e iscritto a ruolo il 12.10.2023,
da in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Parte_1 Parte_2
con sede legale a LI (UD), Via Buiatti, n. 40, rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Giuseppe Monaco del Foro di Udine, presso il cui Studio in Udine, via G.
Carducci n. 9, ha eletto domicilio, giusta procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
- appellante -
contro con sede legale in Sacile, Campo Marzio 33, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore , nata a [...] il [...], residente a CP_2
Sacile (PN) in Via Dante 3, rappresentata e difesa per mandato su atto separato dall'avv.
Luisa Rubert ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questa in Via Martiri
Sfriso 55, Sacile (PN);
- appellata -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone n.555/2023, pubblicata il 9.8.2023, nella causa n.1934/2022 R.G., notificata il 15.9.2023 – appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. -.
CONCLUSIONI
Per l'appellante come in memoria depositata il 16.12.2024: Parte_3
nel merito:
1 - in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata in data 15 settembre 2023, per i motivi di cui al presente atto, tenuto conto del pagamento di Euro 4.155,00 disposto da
[...] in data 2 settembre 2022, condannare a pagare in CP_1 Controparte_1 favore di l'importo residuo dovuto a saldo delle fatture n. 47/PA, dd. 6 Parte_1 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 1.464,00, n. 48/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 3.605,10, n. 59/PA dd. 28 dicembre 2018, di importo totale pari a Euro 9.948,28 e n. 60/PA dd. 28 dicembre 2018, di importo totale pari a Euro
7.55,69, oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale saldo e spese liquidate in decreto ingiuntivo.
Con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
nel merito, in via subordinata:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata in data 15 settembre 2023, per i motivi di cui al presente atto, accertare e dichiarare che, ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art.2041 c.c., è obbligata al pagamento in favore di Controparte_1 dell'importo di Euro 18.218,07, oltre interessi di legge e rivalutazione Parte_1 monetaria e, per l'effetto, condannare stessa al pagamento in Controparte_1 favore dell'odierna appellante dell'indennità ex art. 2041 c.c. per l'importo di Euro
18.218,07 e/o pari alla diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia.
Con rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel merito, in via di ulteriore subordine:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata in data 15 settembre 2023, per i motivi di cui al presente atto, tenuto conto del pagamento di Euro 4.155,00 disposto da
[...] in data 2 settembre 2022, condannare al CP_1 Controparte_3 pagamento in favore di del residuo dovuto a saldo delle fatture n. Parte_1
47/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 1.464,00 e n. 48/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale pari a Euro 3.605,10, oltre interessi ex D.Lgs.
231/2002 dalla scadenza delle singole fatture sino all'integrale saldo, con compensazione parziale delle spese di lite per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria:
- in riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone, nella causa civile n. 1934/2022
r.g., pubblicata in data 9 agosto 2023, notificata il 15 settembre 2023:
a. ammettersi prova testimoniale sui capitoli di prova qui partitamente indicati:
1. “Vero che, a far data del 18 aprile 2018, aveva accumulato ritardi CP_1 nell'esecuzione dei lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG
7181178F8A, come da comunicazione e-mail dd. 18 aprile 2018 (doc. 6 di
pag. 2/16 controparte) che si rammostra al teste?” (teste: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli (Ud));
2. “Vero che facendo propria la diversa modalità di realizzazione della CP_1 carpenteria suggerita da - che prevedeva il frazionamento delle aste di Parte_1 irrigidimento della carpenteria di copertura e i profili di cordolatura perimetrale – si rivolgeva al Comune di Fiume Veneto per chiedere e ottenere una variante in corso
d'opera al contratto avente ad oggetto i lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A?” (teste: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli (Ud));
3. “Vero che la diversa realizzazione della carpenteria suggerita da e fatta Parte_1 propria da prevedeva il frazionamento delle aste di irrigidimento della CP_1 carpenteria di copertura e i profili di cordolatura perimetrale, come da Relazione di calcolo a firma dell'ing. dd. 20 aprile 2018 (v. doc. 6 ricorso Persona_1 monitorio) che si rammostra al teste?” (teste: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli (Ud));
4. “Vero che la carpenteria che ha fornito e posato in opera presso il Parte_1 cantiere di Fiume Veneto, avente ad oggetto i lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP
F24H16000130006 CIG 7181178F8A, è stata realizzata come da variante, ovverosia frazionando le aste di irrigidimento della carpenteria di copertura e i profili di cordolatura perimetrale?” (testi: sig. di San Daniele del Friuli e Testimone_1 sig. di LI (Ud)); Tes_2
5. “Vero che forniva e posava in opera la carpenteria per i lavori di Parte_1
“adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A, nel periodo intercorrente da aprile 2018 a fine luglio 2018 (come da DDT che si rammostrano al teste;
doc. 8 del ricorso monitorio)?” (testi: sig. di San Daniele del Testimone_1
Friuli e sig. di LI (Ud)); Tes_2
6. “Vero che nel periodo aprile 2018 – fine maggio 2018, durante la posa in opera della carpenteria fornita da presso il cantiere relativo ai lavori di Parte_1
“adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A, le condizioni meteo non erano favorevoli (pioveva spesso)?” (testi: sig. di San Daniele Testimone_1 del Friuli e sig. di LI (Ud)); Tes_2
7. “Vero che per posare in opera la carpenteria fornita da per i lavori di Parte_1
“adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A è stata portata a termine senza effettuare aperture sul tetto delle scuole?” (testi: sig. Testimone_1 di San Daniele del Friuli e sig. di LI (Ud)); Tes_2
pag. 3/16 8. “Vero che nel periodo in cui veniva eseguita la posa in opera della carpenteria metallica fornita da – ovverosia da aprile 2018 a fine luglio 2018 – Parte_1 all'interno delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia era stato steso cemento sui pavimenti, su cui è stata incollata una copertura in linoleum?” (testi: sig. Tes_1 di San Daniele del Friuli e sig. di LI (Ud));
[...] Tes_2
9. “Vero che durante la posa in opera della carpenteria metallica fornita da
e, quindi, nel periodo di tempo intercorso da aprile 2018 a fine luglio Parte_1
2018, c'erano arredi scolastici all'interno delle scuole elementari E. De Amicis di
Bannia e gli impianti elettrici erano funzionanti?” (testi: sig. di San Testimone_1
Daniele del Friuli e sig. di LI (Ud)). Tes_2
b. ai sensi e per gli effetti della norma di cui all'art. 210 c.p.c., ordinarsi a controparte la produzione in giudizio dei seguenti documenti:
a. il cronoprogramma che prevedeva l'inizio della fornitura e posa della carpenteria metallica per il giorno 3 aprile 2018, a cui si fa cenno nella PEC dd. 18 aprile 2018
(cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte);
b. il cronoprogramma aggiornato, secondo le richieste avanzate dal Direttore lavori con PEC dd. 18 aprile 2018 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte), unitamente alla documentazione utile a dimostrare “il recupero sui tempi ed il rispetto dei tempi complessivi di contratto” (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte);
c. la richiesta di “poter procedere con delle modifiche di carattere realizzativo rispetto alla modalità di giunzione degli elementi tubolari” inviata da a CP_1 [...]
(ing. ), a cui viene fatto espresso richiamo nella PEC dd. 18 aprile CP_4 Pt_4
2018 (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte);
d. il verbale di sopralluogo a cui ci si richiama nella PEC dd. 18 aprile 2018 (cfr. doc.
6 fascicolo di primo grado di controparte);
e. l'e-mail inviata a con le indicazioni delle “massime sollecitazioni” e le CP_1
“verifiche sui bottoni di saldatura” a cui si rimanda nella PEC dd. 18 aprile 2018
(cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte));
f. la comunicazione con cui dava riscontro alla PEC dd. 18 aprile 2018 e ogni CP_1 eventuale documento ad essa allegata (cfr. doc. 6 fascicolo di primo grado di controparte).
c. in via subordinata: disporsi CTU finalizzata a verificare e accertare la congruità degli importi indicati nelle fatture n. 59/PA, 28 dicembre 2018 e n. 60/PA, dd. 28 dicembre 2018 (relative alla fornitura della carpenteria metallica e alla posa in opera per la commessa avente ad oggetto i lavori di “adeguamento sismico ed efficientamento energetico delle scuole elementari E. De Amicis di Bannia” CUP F24H16000130006 CIG 7181178F8A) e, quindi, a quantificare l'indennità ex art. 2041 c.c. a favore di Parte_1
pag. 4/16 Per parte appellata come in memoria depositata il Controparte_1
19.12.2024:
Nel merito: rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
555/2023 pubbl il 09.08.2023, emessa dal Tribunale di Pordenone nel procedimento RG
n. 1934/2022, perché inammissibile ed infondato in fatto e in diritto, per i motivi sopra esposti, e per l'effetto confermarla in ogni sua parte.
In via istruttoria: rigettate le avverse istanze, per i motivi esposti in narrativa.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.
FATTI DI CAUSA
Il decreto ingiuntivo e il pagamento parziale
1. Con decreto n.642/22 del 22-23.6.2022 il Tribunale di Pordenone ha ingiunto a di pagare a l'importo di €.22.373,07, oltre Controparte_1 Parte_3 interessi e spese.
2.1. Il decreto ingiuntivo è stato richiesto per il pagamento del corrispettivo residuo di lavori edili affidati in subappalto.
2.2. La vicenda si inquadra nell'ambito di un appalto del , Controparte_5 affidato all' (capogruppo di ATI costituita con Controparte_6 Controparte_7 C
- di seguito anche solo o - per “adeguamento sismico ed
[...] CP_1 efficientamento energetico della Scuola E. De Amicis di Bannia” di Fiume Veneto. stipulava, in data 10.4.2018, con un contrato di CP_1 Parte_3 subappalto (42/C/17018) avente ad oggetto l'esecuzione di opere di carpenteria metallica per un importo di 24.000 euro (di cui 8.000 per oneri di sicurezza). Seguiva, C sempre da a ordine di fornitura di carpenteria metallica dd. 17.4.2018. Parte_3
Il contratto e l'ordine erano poi sostituiti, all'incirca un mese dopo, da altri negozi di contenuto identico, ma recanti come committente la fermo Controparte_7
l'accordo che restava destinataria delle fatture e si accollava i CP_1 conseguenti pagamenti.
2.3. A sostegno della domanda di pagamento, ha, quindi, prodotto, le Parte_3 seguenti quattro fatture, lamentando il mancato pagamento nonostante collaudo positivo
(certificato il 2.8.2019) e vari solleciti:
1) fattura n.59/PA, dd. 28 dicembre 2018 (doc. 11), relativa alla fornitura della carpenteria, per un importo totale di Euro 9.948,28;
2) fattura n.60/PA, dd. 28 dicembre 2018 (doc. 12), per la posa in opera della carpenteria, per un importo totale di Euro 7.355,69;
3) fattura n.47/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale di Euro 1.464,00 per ritenute in garanzia;
4) fattura n.48/PA, dd. 6 novembre 2018, di importo totale di Euro 3.605,10 per ritenute in garanzia.
pag. 5/16 3. In data 2.9.2022 , che, nel frattempo aveva presentato domanda di CP_1 concordato in Tribunale, ha pagato l'imponibile delle fatture nn.47 e 48, per un totale di
€. 4.155,00.
Opposizione al decreto ingiuntivo
4. Con atto di citazione ritualmente notificato il 2.9.2022 ha presentato opposizione avverso il affermando di avere già pagato il minore e unico Controparte_9 importo dovuto e contestando la richiesta portata dalle fatture nn.59 e 60, non dovuta in quanto relativa a una variante nei lavori chiesta dalla stessa accordata dal Parte_3 direttore dei lavori, arch. , ma a parità di prezzo, e mai approvata nei CP_10 dovuti modi da . CP_1
Si trattava, in particolare, di una diversa modalità di giunzione di elementi tubolari
(assemblaggio dei profili perimetrali in luogo della prevista saldatura), in tesi richiesta per maggiore comodità esecutiva di Parte_3
D'altro canto, il contratto a monte, di subappalto della posa di carpenteria metallica, prevedeva, secondo l'opponente, un prezzo a corpo di 24.000 euro e una specifica disciplina per variazioni e revisione dei prezzi che, nel caso di specie, ad esempio con riguardo alla forma scritta, non era stata rispettata.
Quanto alle fatture nn.47 e 48, l'imponibile era stato pagato, mentre l'IVA non era ancora esigibile (fino a dicembre 2024) in base alle previsioni del sopravvenuto concordato preventivo di IP, omologato dal Tribunale di Pordenone il 24.9.2020.
Le difese di parte opposta
5. Con comparsa depositata il 22.11.2022 si è costituita contestando Parte_3 parzialmente la ricostruzione fattuale di parte opponente e sostenendo, in sintesi:
- che il tardivo pagamento di una parte del credito, oltre ad essere conseguente l'azione in giudizio, integrava riconoscimento della debenza di quanto richiesto con ricorso per Con
- che la variante in relazione alla quale erano state emesse le fatture nn.59 e 60, non era stata chiesta da ma da , per ovviare ad un ritardo all'epoca Parte_3 CP_1 già accumulato nelle lavorazioni;
- che, alla data del 18.4.2018, il subappalto con prevedeva solo la posa Parte_3 dei serramenti e nulla con riguardo a , ed era stato necessario, quindi, Parte_5 integrare il contratto con un accordo per la fornitura e posa in opera “a misura” (con indicazione di quantità e prezzo al kg), di elementi metallici, a prezzi unitari invariati;
- che nessuna rilevanza avrebbe il fatto che il DL avesse parlato di modifica/variante approvata “a pari prezzo”, trattandosi di affermazione tra la stazione appaltante e l'appaltatrice, ma non opponibile a Parte_3
- che aveva provveduto, quindi, all'acquisto del materiale necessario, in Parte_1 quantità maggiore rispetto a quella prevista originariamente (per un totale di 5.209,60
pag. 6/16 kg), a dar corso alla realizzazione e posa in opera della carpenteria metallica secondo la metodologia concordata;
- che con la variante in questione si era giovata di risparmi su altre CP_1 lavorazioni precedentemente previste;
- che dopo aver eseguito i lavori di cui si discute, e ricevuto il SAL dd. Parte_3
4 agosto 2018 di , con nota dd. 21 settembre 2018 (mai contestata), aveva CP_1 comunicato, quindi, a quest'ultima, il residuo da fatturare ed aveva emesso le già citate fatture nn. 59 e 60.
Tanto premesso, parte opposta ha domandato, oltre al rigetto dell'opposizione, in via subordinata, la condanna di al pagamento della somma di denaro CP_1 richiesta, da ritenersi comunque dovuta, quantomeno a titolo di arricchimento ingiustificato.
La sentenza di primo grado
6. Con la sentenza qui impugnata, il Tribunale di Pordenone, preso atto, preliminarmente, del parziale pagamento (di €.4.155,00) intervenuto il 2.9.2022, ha accolto l'opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, rigettando, per il resto, le ulteriori domande dell'opposta e condannandola alle spese di lite. Parte_3
Ha individuato, quale fonte negoziale della disciplina applicabile, il contratto dd.
18.5.2018, da intendersi come riproduttivo del contenuto e sostitutivo, del contratto di subappalto dd.10.4.2018.
Ha sottolineato che il contratto in esame prevedeva un prezzo fisso.
Ha poi ritenuto che la proposta di variante in esame provenisse da e fosse Parte_3 finalizzata, a parità di prezzo, ad agevolare e velocizzare le opere oggetto di subappalto.
Ciò sarebbe comprovato:
- dal contenuto della relazione di calcolo dell'ing. , per Per_1 Parte_3 presentata al Comune di Fiume Veneto il 20.4.2018 (doc.6 del fascicolo monitorio di
; Parte_3
- dalla condotta di che non aveva chiesto variazioni del prezzo Parte_3 contrattuale;
- dal contenuto di ulteriori comunicazioni: sia del DL (PEC del 29.3.2019) e sia della
Stazione Appaltante (PEC dd. 10.4.2019), entrambe inviate a Parte_3
Per contro, aveva formalmente contestato per iscritto le fatture in esame, CP_1 con mail dd.
7.2.2019 e 15.3.2019, e l'esistenza di un ritardo nelle lavorazioni non era certo elemento da solo sufficiente a dimostrare che si trattasse di varianti richieste da nel proprio primario interesse. CP_1
Quanto alla domanda di arricchimento ingiustificato, il giudice di primo grado ha ritenuto la stessa formulata in modo generico, non supportata da concrete allegazioni né negli atti introduttivi, né nella memoria ex art.183 c.p.c., ma solo, tardivamente, nella memoria conclusionale di replica.
pag. 7/16 L'appello di Parte_3
7. Con atto di citazione notificato l'11.10.2023 ha impugnato la Parte_3 sentenza del Tribunale di Pordenone, chiedendone la riforma, previa riapertura dell'istruttoria, per i seguenti motivi.
7.1. Con il primo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che l'accordo sulle carpenterie era stato oggetto di un contratto del tutto autonomo rispetto all'iniziale subappalto e che, a differenza di quest'ultimo, era stato regolato tra le parti “a misura” e con fissi i soli prezzi per unità.
Ciò si evincerebbe, anzitutto:
- dall'interpretazione dei diversi testi contrattuali,
- dal fatto che nel contratto di subappalto la fornitura della carpenteria metallica era prevista a carico dell'appaltante,
- dal fatto che il contratto sulle carpenterie (in pratica l'ordine di fornitura) prevedeva:
l'invariabilità dei prezzi unitari dei materiali e non del corrispettivo, il pagamento da effettuare “sulla base delle bolle di consegna”, e un'indicazione di prezzo o importo da pagare (in misura di 37.000,00 euro) qualificato, testualmente, come “presunto”.
Tale ricostruzione giuridico – fattuale sarebbe confermata dal fatto che la nota dd.
21.9.2018 di comunicazione dei conteggi degli ulteriori importi da fatturare e richiesta Parte di non era stata contestata da . CP_1
In tal senso l'appellante ha riportato e offerto in prova il contenuto di uno scambio di comunicazioni tra e (e-mail del 15.10.2018, 21.11.2018 e Parte_3 CP_1
21.11.2018).
Ha poi evidenziato che, avendo le parti concordato una fornitura a misura delle carpenterie, non era possibile, a priori, da parte di avanzare una richiesta di Parte_3 variazione dei compensi.
Ha aggiunto che, a riprova del fatto che la variante era stata richiesta da , CP_1 vi era il contenuto testuale della comunicazione PEC del DL in data 18.4.2018, già richiamata, e che, peraltro, dava conto dei ritardi accumulati nelle lavorazioni.
Tale variante presentava, per , innegabili vantaggi, evitando l'apertura di CP_1 falle sul tetto della scuola, per di più in un periodo dell'anno indubbiamente piovoso.
Nessun valore poteva avere una dichiarazione contraria della stazione appaltante, trattandosi di soggetto interessato, che avrebbe potuto essere parte del presente procedimento.
In ogni caso, quand'anche si dovesse ritenere trattarsi di appalto “a corpo”, sarebbero comunque dovuti compensi ulteriori a fronte di lavori aggiuntivi effettuati su richiesta del committente (Cass. sent. n.9246 del 7.6.2012) e, nel caso di specie, ci sarebbero stati incrementi nei costi per carpenterie per 5.209,60 kg.
pag. 8/16 7.2. Con il secondo motivo di impugnazione l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale nell'imputare il pagamento parziale di €.4.155,00 a capitale invece che, principalmente, agli interessi.
Si sarebbe trattato, secondo l'appellante, di un credito non ricompreso nel piano concordatario e, quindi, non assoggettabile alle relative scadenze.
Con tale pagamento, peraltro, controparte si sarebbe riconosciuta debitrice degli interi importi di cui alle fatture nn. 47 e 48 e il giudice avrebbe dovuto comunque condannare controparte al residuo pagamento delle stesse.
7.3. Con il terzo motivo di impugnazione l'appellante ha contestato il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
Le circostanze concrete a supporto della domanda in questione sarebbero state puntualmente allegate con la comparsa di risposta in primo grado e con la documentazione tempestivamente prodotta.
L'arricchimento era valutabile in misura di €.18.218,07 (pari alla somma dei compensi riportati nelle fatture nn. 59 e 60).
Inoltre, i mezzi di prova richiesti, ed erroneamente non accolti, avrebbero confermato che era incorsa in ritardi per i quali, ove non fosse intervenuta la CP_1 variante, avrebbe dovuto pagare delle penali.
7.4. Con il quarto motivo di impugnazione l'appellante ha contestato la condanna alle spese di lite, tenuto conto del pagamento tardivo, anche se parziale, di controparte.
7.5. Con il quinto motivo di impugnazione l'appellante ha contestato il mancato accoglimento delle istanze istruttorie (testimonianze, ordine di esibizione di documenti e CTU), riformulate e nuovamente richieste in secondo grado.
Le difese di parte appellata
8. Con comparsa depositata l'11.1.2024 si è costituita nel giudizio di appello
[...] resistendo e chiedendo il rigetto dell'impugnazione. CP_1
8.1. Con riguardo al primo motivo di impugnazione, l'appellata ha dedotto:
- la novità, e conseguentemente l'inammissibilità, sia dell'eccezione dell'esistenza di un diverso contratto per la sola fornitura delle carpenterie, sia dell'allegazione che si sarebbe trattato di un contratto a misura;
- che la fornitura dei materiali era, in realtà, parte dell'unico contratto di subappalto;
- che non si trattava, poi, di una vera e propria variante dell'opera, ma solo di una diversa modalità realizzativa di parte della stessa (con elementi metallici frazionati e giuntati invece che posati interi);
- che, come rilevato dal giudice di primo grado, ben avrebbe potuto Parte_3 chiedere una modifica del contratto di subappalto “replicato” il 18.5.2020 (con la sostituzione dell'appaltatore, che era diventato la , quando le Controparte_7 nuove modalità esecutive erano già note dal mese prima;
pag. 9/16 - che nella PEC dd. 18.4.2018 la frase invocata dall'appellante doveva essere interpretata in modo diverso da come proposto: il DL, infatti, nell'utilizzare il pronome
“Voi” (nella frase “La D.O. strutture, nella persona dell'ing. , ha da Voi Pt_4 ricevuto una richiesta di poter procedere con delle modifiche di carattere realizzativo…”) si riferiva, in realtà, non solo ad ma anche ai CP_1 subappaltatori;
- che già in data 20.4.2018 erano noti calcoli precisi sulle nuove quantità di materiale necessario per le diverse modalità di giunzione (lo scriveva l'ing. Signorotto su incarico di;
Parte_3
- che la previsione contrattuale delle carpenterie era chiaramente da remunerare con prezzo “a corpo”, di €.37.000,00, senza indicazione di costo unitario, e, comunque, a prezzi invariabili;
- che l'uso dell'aggettivo “presunto”, accostato all'importo del corrispettivo nell'ordine di fornitura, appariva poco significativo, a fronte della chiarezza del testo contrattuale;
- che controparte, a sostegno delle proprie tesi, aveva prodotto documenti relativi ad altro e diverso rapporto di appalto, afferente un cantiere già chiuso da tempo alla data delle comunicazioni, di ottobre-novembre 2018(doc.11, sub 8, 9 e 10);
- che non aveva mai chiesto né un aumento dei prezzi, né l'autorizzazione a Parte_3 fornitura aggiuntiva di materiale;
- che dalla documentazione in atti risulterebbe che la richiesta di nuova modalità esecutiva era stata formulata da al DL, dopo che aveva Parte_3 CP_1 chiarito che i costi di apertura delle falle sul tetto, per le carpenterie, sarebbero stati a carico di sicchè la variante proposta era stata formulata chiaramente Parte_7 nell'interesse di Parte_3
- che l'eccezione di inefficacia probatoria sollevata dall'appellante ai punti 33 e 34 dell'atto di appello (documenti provenienti dalla stazione appaltante – rappresentata dal
D.L. – in quanto soggetto potenzialmente responsabile) era nuova e, pertanto, non ammissibile in appello.
8.2. Con riguardo al secondo motivo di impugnazione, l'appellata ha dedotto:
- che il credito dedotto da per IVA sulle due fatture per le ritenute in Parte_3 garanzia era stato pagato non appena esigibile: essendo soggetto al piano di concordato, poteva essere pagato solo a dicembre 2024, come gli altri crediti chirografari;
- che gli interessi su tali somme di denaro non erano dovuti in quanto: chiesti tardivamente (con comparsa di costituzione in primo grado non depositata entro i 20 giorni prima dell'udienza fissata in atto di citazione, irrilevante lo spostamento dell'udienza ex art. 168 bis co.4 c.p.c.), non dovuti in base alla disciplina contrattuale
(che prevedeva decorrenza a 120 giorni dalla fine dei lavori e salvo collaudo favorevole
– collaudo datato 5.8.2019, contemporaneamente alla presentazione della domanda di concordato), e di legge (il D.L.vo 231/02 non si applicherebbe a debiti oggetto di procedure concorsuali, come previsto dall'art. 1 co.2 D.L.vo 02/231).
pag. 10/16 8.3. Con riguardo al di impugnazione, relativo alla domanda di ingiustificato arricchimento, l'appellata ha sostenuto che le allegazioni poste a fondamento della domanda erano state tardivamente introdotte nel giudizio di primo grado.
Nessun vantaggio aveva avuto dalla nuova modalità di posa delle CP_1 carpenterie. Controparte non aveva provato l'arricchimento né aveva contestato l'affermazione secondo la quale, quand'anche vi fosse stato ritardo su talune lavorazioni, il cantiere avrebbe potuto proseguire con altre.
Il fatto che la corrispondenza con la stazione appaltante fosse indirizzata anche ad era semplice conseguenza del fatto che si trattava del soggetto CP_1 incaricato, anche contrattualmente, di interloquire con la stazione appaltante.
8.4. Conseguentemente l'appellata ha ribadito l'infondatezza delle domande della controparte anche in punto spese di lite, essendo stata soccombente nelle domande formulate in primo grado.
8.5. Ha reiterato, infine, l'appellata, l'opposizione alle istanze istruttorie, tardive o irrilevanti.
Il processo di appello
9. Costituitesi le parti in giudizio, non accolte le istanze istruttorie di parte appellante, questa Corte, su richiesta, ha assegnato i termini ex art. 352 c.p.c. e, in data 11.3.2025, lette le note sostitutive di udienza depositate, ha trattenuto la causa in decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
11. L'appello è infondato, per i motivi di seguito esposti.
12. Con il primo motivo l'appellante ha contestato l'interpretazione contrattuale data dal giudice di primo grado e ha sostenuto che, in aggiunta al subappalto per la posa delle
, vi fosse stato, tra le parti, anche un ulteriore accordo, disciplinato Parte_5 diversamente quanto a prezzi e quantità, per la fornitura dei materiali. Si tratta di assunto che non convince.
12.1. Giova preliminarmente mettere in luce alcuni dei contenuti del contratto di subappalto in essere tra le parti:
- l'oggetto è costituito da: “opere di posa in opera di carpenteria metallica” (art.2 primo paragrafo del contratto), da eseguire, testualmente, secondo quanto previsto dal
Capitolato Speciale d'Appalto e in conformità, tra l'altro, ai disegni di progetto (art.2 terzo paragrafo del contratto);
- i lavori di posa in opera sono stati affidati a corpo, a prezzo fisso, e, soprattutto, sulla base delle quantità di cui all'allegato computo metrico (art.4 paragrafi 1° e 5° del contratto);
- i prezzi sono stati previsti come fissi e invariabili, non soggetti a revisione (art.7 del contratto);
- è stata prevista la forma scritta necessaria sia per eventuali variazioni e sia per i conseguenti nuovi prezzi (art.17);
pag. 11/16 - la fornitura della carpenteria era onere dell'appaltante (art.19).
12.2. Altro dato da rimarcare è che pochi giorni dopo il (primo) contratto di subappalto, che, come visto, ha quale oggetto principale la posa in opera delle , la Parte_5 committente con specifico ordine datato 19.4.2018, prodotto in causa, CP_1 ha commissionato a la fornitura di tali carpenterie, fissando, anche in tal Parte_3 caso, un prezzo (di 37.000 euro) espressamente “a corpo” e per un totale di kg.23.638,40 di materiale.
12.3. E' pacifico, poi, che una particolare lavorazione di posa in opera (la giunzione di elementi tubolari) sia stata, in concreto, realizzata con modalità tecniche diverse da quelle originariamente previste. Di tale modalità alternativa le parti avevano discusso certamente già prima del 18 aprile 2018, dato che, a quella data, risale una PEC del DL arch. (doc.6 della produzione di parte appellata) che ne dà conto, CP_10 affermando che i tecnici ne avevano già parlato e chiedendo precise integrazioni documentali.
12.4. Ciò premesso, fin dalla fase monitoria del presente Parte_3 procedimento, ha domandato un pagamento (residuo del compenso negoziale), sostanzialmente per maggiori quantità di carpenteria e per maggiori quantità di lavori di posa in opera, entrambi aumenti conseguenti a tale variante esecutiva.
13. Così descritto, nelle linee essenziali, il quadro della situazione giuridicamente rilevante, al di là della questione sull'unicità o duplicità dei contratti, verosimilmente, in ogni caso, collegati funzionalmente tra loro, quel che indubbiamente rileva è che l'ordine di fornitura delle carpenterie da parte di era chiaramente CP_1 funzionale al contratto di subappalto di posa in opera delle stesse e da questo traeva, inizialmente, anche le modalità operative tecniche, visti gli espliciti riferimenti ai disegni esecutivi.
In altri termini, l'ordine di fornitura era dimensionato e calibrato sulla base dei quantitativi di carpenteria originariamente previsti (kg.23.638,40), tant'è che quando chiede il pagamento in più al , con lettera datata Parte_3 Controparte_5
7.3.2019, afferma chiaramente che sono stati forniti kg.5.029,60 in più rispetto ai kg.23.638,04.
Nello stesso ordine, però, si trova la seguente chiara previsione (l'enfasi è propria del testo contrattuale):
“N.B. Le quantità riportate del presente ordine sono puramente indicative, e potranno variare in più o in meno a seconda delle necessità di cantiere senza per questo modificare i prezzi e le condizioni contrattuali.”.
Ed ancora, il contratto di subappalto, chiaramente contenente disciplina “a monte” dell'ordine di fornitura, faceva salva la possibilità di varianti esecutive che, però, per dare poi diritto ad eventuali compensi aggiuntivi, avrebbero dovuto rispettare le forme fissate nel contratto di subappalto.
pag. 12/16 14. Dal punto di vista processuale, era onere di provare il titolo della Parte_3 propria pretesa contrattuale e, quindi, nella fattispecie, il – contestato dalla controparte - valido accordo sulle varianti e sui nuovi prezzi correlati e, nel caso di specie, tale onere non è stato assolto.
14.1. Il contratto di subappalto prevede, infatti, all'art.17 (“Variazione del contratto d'appalto” – grassetto aggiunto):
“Tutte le variazioni devono essere ordinate per iscritto dall'azienda Appaltante. Il subappaltatore non può introdurre variazioni o addizioni rispetto alle previsioni contrattuali.
Ha però l'onere di eseguire ed adeguarsi scrupolosamente a tutte le variazioni ordinate espressamente per iscritto dell'appaltante in particolare se scaturenti da modifiche tecniche al progetto o dalle modalità di esecuzione impartite dall'ente appaltante principale (
[...]
). CP_5
Il subappaltatore potrà dare corso alle opere di cui trattasi soltanto dopo aver ottenuto regolare approvazione esclusivamente per iscritto dei nuovi prezzi da parte dell'appaltante.
La forma scritta dell'accordo è essenziale per essere l'accordo medesimo vincolante tra le parti.”.
14.2. Nel nostro caso, nonostante sia stata prodotta copiosa documentazione rappresentativa delle comunicazioni tra le parti, non vi è prova scritta di alcuna approvazione dei nuovi prezzi connessi a variante esecutiva.
14.2.1. Non lo è, in primo luogo, l'ordine di fornitura delle carpenterie, dato che, come già visto, si tratta di ordine relativo a tutte le lavorazioni subappaltate, contiene generici riferimenti ai documenti contrattuali e individua esattamente il quantitativo di carpenterie corrispondente alle previsioni e ai progetti originari.
14.2.2. Neppure lo è la già citata PEC del DL di data 18.4.2018, nella quale l'architetto così scrive a (grassetto aggiunto): CP_10 CP_1
“Allo stesso tempo la , nella persona dell'ing. , ha da Voi CP_4 Pt_4 ricevuto una richiesta di poter procedere con delle modifiche di carattere realizzativo rispetto alla modalità di giunzione degli elementi tubolari che lo stesso ha condiviso preliminarmente con il collaudatore tecnico – amministrativo del collaudatore statico, richiedendo gli stessi, nel corso dell'ultimo sopralluogo, che al fine dell'approvabilità
(a pari prezzo) rispetto alla soluzione di progetto, venissero da voi formalizzati i seguenti elementi:…”.
Da tale comunicazione si desume, in modo inequivocabile, che non vi era stata ancora alcuna approvazione delle “modifiche di carattere realizzativo” in questione e che la futura approvazione era, comunque, prospettata “a pari prezzo”. Il fatto che il DL attribuisca a (“da Voi ricevuto…”) la proposta variante, invece, non solo CP_1 non è sufficiente – occorrendo comunque i nuovi prezzi – ma neppure è di significato univoco, dato che l'interlocutore istituzionale dei tecnici incaricati era proprio l'appaltatrice.
pag. 13/16 14.2.3. Se proprio si va alla ricerca, nella copiosa documentazione prodotta, di indizi della “paternità” nell'ideazione della variante, ben più significativa è l'asseverazione, datata 20.4.2018, dell'ing. , vistata dall'odierna appellante su Per_1 Parte_3 documento avente ad oggetto “Verifica connessioni in acciaio”, nella quale il tecnico assevera (grassetto nostro):
“Che le connessioni proposte dalla ditta (saldature tramite Parte_3
“saldatura di fori”) in sostituzione di quelle previste dal progetto strutturali (di testa a completa penetrazione) rispondono ai requisiti statici richiesti per resistere alle sollecitazioni di progetto. Tale soluzione tecnica è stata adottata al fine di agevolare/velocizzare le operazioni di saldatura e verifica delle stesse in cantiere….”.
Il professionista incaricato, verosimilmente da – su sollecitazione del CP_1
DL - di predisporre la documentazione tecnica già richiesta, attribuisce, senza essere portatore di interesse alcuno, la paternità della proposta variante a Parte_3 offrendo, così, un ulteriore indizio contrario rispetto alla prospettazione di parte appellante, secondo la quale, la proposta di variante sarebbe venuta da , CP_1 al fine di recuperare tempo e porre rimedio a ritardi già accumulati nelle lavorazioni.
15. Né a diverse conclusioni potrebbe mai portare l'ammissione delle prove orali nelle quali ha insistito l'appellante e sopra riportate e ciò per l'assorbente motivo che occorrerebbe una prova scritta (quella chiesta dal contratto tra le parti) e, ancora una volta, sul tema dell'approvazione dei nuovi prezzi – tema che, invece, non compare tra i capitoli formulati-.
Nemmeno gli ordini di esibizione richiesti, taluni dei quali esplorativi, fanno riferimento a indicazioni scritte di nuovi prezzi.
16. Ne consegue il rigetto del primo motivo di appello e la conferma, sul punto, della sentenza di primo grado.
17. Anche il secondo motivo d'impugnazione è infondato.
17.1. Con tale motivo l'appellante ha sostenuto che avrebbe errato il Tribunale nell'imputare il pagamento parziale di €.4.155,00 al capitale, invece che, principalmente, agli interessi.
Si sarebbe trattato, secondo l'appellante, di un credito non ricompreso nel piano concordatario e, quindi, non assoggettabile alle relative sospensioni e scadenze.
Con tale pagamento, peraltro, controparte si sarebbe riconosciuta debitrice degli interi importi di cui alle fatture nn. 47 e 48 e il giudice avrebbe dovuto comunque condannare controparte al residuo pagamento delle stesse.
17.2. Dall'esame dello stesso documento prodotto dall'appellante (all.B doc.3 in secondo grado) contrariamente a quanto dedotto, risulta che il credito di era Parte_3 stato inserito nello stato passivo del concordato dell' , con la categoria di CP_1 credito chirografario. Ciò che non era stato quantificato era il relativo importo, rispetto al quale, nella tabella prodotta, è solo annotato: “credito contestato, l'importo dovrà essere definito giudizialmente”.
pag. 14/16 D'altro canto, conformemente alle non contestate deduzioni di parte appellata, il contratto di subappalto prevedeva lo svincolo delle ritenute di garanzia a 120 giorni dalla fine dei lavori, previo collaudo favorevole, così prevedendo un requisito di esigibilità la cui mancanza impediva la produzione di interessi. Il collaudo risulta essere stato effettuato il 5.8.2019, contemporaneamente alla presentazione della domanda di concordato, poi accolta, sicchè il termine di 120 sarebbe stato interrotto all'inizio della sua decorrenza.
18.1. Con il terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha contestato il rigetto della domanda di ingiustificato arricchimento.
Ha sostenuto che le circostanze concrete a supporto della domanda ex art.2041 c.c. sarebbero state puntualmente allegate con la comparsa di risposta in primo grado e con la documentazione prodotta entro i termini di legge.
L'appellante, in particolare, avrebbe adempiuto l'onere di allegazione affermando che: vi erano ritardi nei lavori, la variante esecutiva aveva avuto l'effetto di accelerare i lavori, e, quindi, avrebbe ottenuto un risparmio “in termini di minori CP_1 costi (anche per la mancata applicazione penali contrattuali)” (atto di appello pag.17-
18).
18.2. Si tratta di allegazione che, in primo luogo, non pare idonea a configurare, già in astratto, una fattispecie di arricchimento ingiustificato.
E' noto, infatti, che (grassetto aggiunto):
“L'azione generale di arricchimento, di cui all'art. 2041 c.c., presuppone che
l'arricchimento di un soggetto e la diminuzione patrimoniale a carico di altro soggetto siano provocati da un unico fatto costitutivo e siano entrambi mancanti di causa giustificatrice, potendo il medesimo arricchimento consistere anche in un risparmio di spesa, purché si tratti sempre di risparmio ingiustificato, nel senso che la spesa risparmiata dall'arricchito debba essere da altri sostenuta senza ragione giuridica. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inoperanti i presupposti dell'ingiustificato arricchimento in relazione al pagamento delle spese per la progettazione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria effettuate dal proprietario di un immobile ricompreso in area
P.E.E.P ed in favore del proprietario di immobile adiacente al primo, atteso che, nella specie, l'arricchimento e l'impoverimento invece non trovavano giustificazione nei contratti conclusi con il comune e l'impoverito era contrattualmente tenuto al pagamento delle dette spese solo limitatamente alla quota inerente l'immobile di proprietà).”. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16305 del 21/06/2018 (Rv. 649426 - 01).
Nel caso di specie l'impoverimento di e l'arricchimento di Parte_3 CP_1 non sarebbero, ammessa e non concessa la prospettazione dell'appellante, provocati da un unico fatto costitutivo, e il secondo (l'arricchimento) sarebbe, in realtà, pienamente giustificato, in mancanza di ritardi integranti gli estremi per una penale.
pag. 15/16 L'allegazione in esame poi, è anche generica, nulla essendo noto sulla disciplina delle penali contrattuali applicabili e non essendo specificato né il ritardo preesistente né il recupero di tempi dovuto proprio all'adozione della particolare variante tecnica.
19. Il quarto motivo, inerente le spese di lite di primo grado, è pure infondato, presupponendo la tardività del pagamento parziale qui, poc'anzi, esclusa.
20. Della reiterazione delle istanze istruttorie, infine, si è già trattato in relazione al primo motivo meritale.
21. Da quanto sopra discende il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellante, per la soccombenza, alle spese del presente grado di giudizio, liquidate secondo parametri medi di riferimento – minimo per l'istruttoria non assunta -, tenuto conto del valore indicato (€.18.218,07): €. 1.134,00 per studio, €.921,00 per fase introduttiva, €.922,00 per trattazione, €.1911,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 343/2023 RG, così decide:
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto: Parte_3
- conferma integralmente la sentenza appellata, del Tribunale di Pordenone n.
n.555/2023, pubblicata il 9.8.2023;
2 - condanna a rifondere all'appellata le spese di Parte_3 Controparte_1 lite del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi €.4.888,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% dei compensi, oltre
IVA e CPA come per legge.
3. Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art.13 co.1 quater D.P.R. 115/2002 a carico dell'appellante.
Manda la Cancelleria per quanto di competenza.
Trieste, 13.5.2025.
Consigliere estensore Presidente dott. Sergio Carnimeo dott. Arturo Picciotto
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