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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/05/2025, n. 2268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2268 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 7 novembre 2019 e contraddistinta dal n. 9938/2019 – iscritto al n.
5638/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
il (c.f.: ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di delibera della Giunta Comunale n. 64 del 29 novembre
2019 dall'avv. Angelo Campanile (c.f.: , APPELLANTE CodiceFiscale_1
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Milano, alla via Gallarate, 156 APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9938/2019 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dalla sezione distaccata di Frattamaggiore, ottenuto dalla poi Controparte_2
divenuta per l'importo di 71.368,00 €, oltre interessi legali dalla domanda, CP_1
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
e le spese della procedura monitoria, corrispondente all'importo non corrisposto dal detto in esecuzione dell'atto di transazione del 12 febbraio 2009, con cui le Pt_1
parti avevano definito le rispettive posizioni conflittuali nascenti dal contratto di appalto per la fornitura di un sistema di videosorveglianza a noleggio per 60 mesi. Nello specifico, il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testi ed espletato CTU, riconosceva che l'obbligo del di provvedere al pagamento dei canoni per la citata fornitura, o Pt_1
meglio per la riattivazione del sistema di videosorveglianza da parte della società opposta, poteva decorrere soltanto dal mese di ottobre 2010 e non dal 31 marzo 2009, come stabilito nel citato atto di transazione, giacché solo a decorrere dall'ottobre 2010 si era proceduto ad una verifica congiunta del perfetto funzionamento del sistema, che avrebbe consentito l'inizio del pagamento dei canoni. Ne derivava che l'importo dovuto dal era di soli 39.688,00 €, comprensivi di Iva, oltre interessi al tasso legale dalle Pt_1
singole fatture, ciascuna dell'importo di 2.200,00 €, dovuti da ottobre 2010 a dicembre
2011.
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2019 il Parte_1
ha proposto appello avverso la citata sentenza per chiedere che, in riforma di tale sentenza, fosse riconosciuto che nulla era dovuto alla in esecuzione della CP_1
transazione stipulata, anche per l'inadempimento della società ex art. 1460 c.c. ritenuto insussistente dal primo Giudice.
Nessuno si è costituita per la , che è stata dichiarata contumace CP_3
all'udienza del 6 ottobre 2020.
All'udienza del 29 aprile 2025 nessuno è comparso per le parti, e la Corte ha rinviato - con rituale avviso alle parti - alla successiva udienza del 6 maggio 2025 in cui pure nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato introitato in decisione senza termini. Tanto premesso, giusto quanto disposto dal comb. disp. dell'art. 309 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
5638/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con Parte_1
citazione notificata alla l'11 dicembre 2019, avverso la sentenza CP_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 7 novembre 2019 e contraddistinta dal n. 9938/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
5638/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 CP_1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere - Relatore sciogliendo la riserva formulata all'esito dell'odierna udienza, ha deliberato di pronunziare la seguente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello – avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 7 novembre 2019 e contraddistinta dal n. 9938/2019 – iscritto al n.
5638/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi e pendente
TRA
il (c.f.: ), in persona del sindaco p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, in virtù di delibera della Giunta Comunale n. 64 del 29 novembre
2019 dall'avv. Angelo Campanile (c.f.: , APPELLANTE CodiceFiscale_1
NEI CONFRONTI DI
(C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_1 P.IVA_2
sede in Milano, alla via Gallarate, 156 APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 9938/2019 il Tribunale di Napoli accoglieva parzialmente l'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
emesso dalla sezione distaccata di Frattamaggiore, ottenuto dalla poi Controparte_2
divenuta per l'importo di 71.368,00 €, oltre interessi legali dalla domanda, CP_1
Pag. 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
e le spese della procedura monitoria, corrispondente all'importo non corrisposto dal detto in esecuzione dell'atto di transazione del 12 febbraio 2009, con cui le Pt_1
parti avevano definito le rispettive posizioni conflittuali nascenti dal contratto di appalto per la fornitura di un sistema di videosorveglianza a noleggio per 60 mesi. Nello specifico, il Tribunale, dopo aver sentito alcuni testi ed espletato CTU, riconosceva che l'obbligo del di provvedere al pagamento dei canoni per la citata fornitura, o Pt_1
meglio per la riattivazione del sistema di videosorveglianza da parte della società opposta, poteva decorrere soltanto dal mese di ottobre 2010 e non dal 31 marzo 2009, come stabilito nel citato atto di transazione, giacché solo a decorrere dall'ottobre 2010 si era proceduto ad una verifica congiunta del perfetto funzionamento del sistema, che avrebbe consentito l'inizio del pagamento dei canoni. Ne derivava che l'importo dovuto dal era di soli 39.688,00 €, comprensivi di Iva, oltre interessi al tasso legale dalle Pt_1
singole fatture, ciascuna dell'importo di 2.200,00 €, dovuti da ottobre 2010 a dicembre
2011.
Con atto di citazione notificato l'11 dicembre 2019 il Parte_1
ha proposto appello avverso la citata sentenza per chiedere che, in riforma di tale sentenza, fosse riconosciuto che nulla era dovuto alla in esecuzione della CP_1
transazione stipulata, anche per l'inadempimento della società ex art. 1460 c.c. ritenuto insussistente dal primo Giudice.
Nessuno si è costituita per la , che è stata dichiarata contumace CP_3
all'udienza del 6 ottobre 2020.
All'udienza del 29 aprile 2025 nessuno è comparso per le parti, e la Corte ha rinviato - con rituale avviso alle parti - alla successiva udienza del 6 maggio 2025 in cui pure nessuno è comparso per le parti ed il processo è stato introitato in decisione senza termini. Tanto premesso, giusto quanto disposto dal comb. disp. dell'art. 309 c.p.c. nel testo attualmente vigente, il processo va cancellato dal ruolo e dichiarato estinto senza che occorra regolarne le spese, che, ai sensi dell'art. 310, co. 4, c.p.c., rimarranno a carico delle parti che le hanno anticipate.
5638/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 2 di 3 Parte_1 CP_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta sezione civile (già Prima sezione civile bis)
P. Q. M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , con Parte_1
citazione notificata alla l'11 dicembre 2019, avverso la sentenza CP_1
pronunziata dal Tribunale di Napoli, pubblicata il 7 novembre 2019 e contraddistinta dal n. 9938/2019, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
Così deciso in Napoli, il 6 maggio 2025.
Il Consigliere estensore
Il Presidente
(dr.ssa Giuseppa D'Inverno)
(dr.ssa Caterina Molfino)
5638/2019 r.g.a.c.c. c. Pag. 3 di 3 Parte_1 CP_1