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27 settembre 1958
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21 dicembre 1967
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20 gennaio 1981
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22 novembre 1985
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30 marzo 2002
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31 luglio 2003
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21 giugno 2022
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Art. 4. (Composizione della sezione disciplinare).
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di ((cinque)) supplenti.
(( I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) )) ((I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).
Resta ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio))
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44 .
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (18)
((Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 30/07/2003 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall' art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare."
La cognizione dei procedimenti disciplinari a carico dei magistrati e' attribuita ad una sezione disciplinare, composta di sei componenti effettivi e di ((cinque)) supplenti.
(( I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura; un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) )) ((I componenti supplenti sono: un componente eletto dal Parlamento; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimita'; due magistrati che esercitano le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera c); un magistrato che esercita le funzioni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b).
Resta ferma la possibilita' di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilita' di formare il collegio))
Il vicepresidente del Consiglio superiore e' componente di diritto; gli altri componenti, effettivi e supplenti, sono eletti dal Consiglio superiore tra i propri membri. L'elezione ha luogo per scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio. In caso di parita' di voti tra gli appartenenti alla stessa categoria, e' eletto il piu' anziano per eta'.
COMMA ABROGATO DALLA L. 28 MARZO 2002, N. 44 .
Nell'ipotesi in cui il Presidente del Consiglio superiore si avvalga della facolta' di presiedere la sezione disciplinare, resta escluso il vicepresidente.
Le funzioni di pubblico ministero presso la sezione disciplinare sono esercitate dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. (18)
((Il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che puo' essere disposta solo in caso di incompatibilita', di astensione o di altro motivato impedimento. Il presidente della sezione disciplinare predetermina i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione e li comunica al Consiglio.)) --------------- AGGIORNAMENTO (18)
La Corte Costituzionale, con sentenza 3 - 22 luglio 2003, n. 262 (in G.U. 1a s.s. 30/07/2003 n. 30) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo modificato dall' art. 2 della legge 28 marzo 2002, n. 44 (Modifica alla legge 24 marzo 1958, n. 195 , recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nella parte in cui non prevede l'elezione da parte del Consiglio superiore della magistratura di ulteriori membri supplenti della Sezione disciplinare."
Commentari • 25
- 1. Riforma della giustizia, ok del Governo alla separazione delle carriere dei magistrati: cosa cambieràChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 30 maggio 2024 · 6.025502
[…] La composizione della sezione disciplinare del CSM attualmente è disciplinata dall'art. 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 23
- 1. Corte Cost., sentenza 22/07/2003, n. 262Provvedimento: […] del codice di procedura penale del 1930, nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della contraddittorietà ed insufficienza circa i punti decisivi della controversia - ed ha impugnato l'ordinanza con la quale fu dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 6 della legge n.195 del 1958 e successive modificazioni. […] e non consentendo le speciali norme dettate per il procedimento dinanzi alla Sezione, in particolare i citati artt. 4 e 6 della legge n. 195 del 1958, la sostituzione di componenti in posizione d'incompatibilità, […] superiore a sei. Il primo comma dell'art. 4 della legge n. 195 del 1958, nella sua formulazione originaria, […]Leggi di più...
- sezione disciplinare·
- mancata previsione·
- contrasto con il principio della imparzialità della giurisdizione·
- numero dei componenti supplenti inferiore a quello dei componenti titolari·
- composizione·
- illegittimità costituzionale 'in parte qua'.·
- consiglio superiore della magistratura