Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00001/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01463/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2024, proposto da
GI GA, IA US, IC PA, RE RO, NN TT, IO PA, LI UC, RI TO Jr., EL AT, HE AT, AL AT, IA UI ON, PA IA CA, NT IG, NA GL, TA IG, NN HO, SS RI, NNlisa DI, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Bologna, via Altabella n. 3;
contro
Comune di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Trentini, NT Carastro, con domicilio eletto presso lo studio Antonella Trentini in Bologna, piazza Maggiore 6;
Tper S.p.a., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Ercolani, Giovanni Baccolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Citta' Metropolitana di Bologna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Barone, Francesca Scarpiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
SRM - Societa' Reti e Mobilita' S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Silvia Andrisani, con domicilio eletto presso il suo studio in Bologna, piazza San Martino 1;
per accertare e dichiarare
l'illegittimità del comportamento tenuto dalle Amministrazioni e dalle società resistenti, anche a seguito della diffida ex art. 3, d.lgs. n. 198/2009 inviata via pec il 22.04.2024, rispetto all'obbligo di dare corretta esecuzione al servizio di trasporto pubblico locale e per l'effetto condannarle ad adottare tutti i necessari e conseguenti provvedimenti con riguardo al servizio di trasporto pubblico locale a Bologna in via Monte Donato e in via di Jola.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bologna, di Tper S.p.a., di Citta' Metropolitana di Bologna e di SRM - Societa' Reti e Mobilita' S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il dott. OL VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.-Espongono gli odierni ricorrenti, tutti residenti nella zona collinare bolognese di Monte Donato alta, di risultare privi della copertura del servizio di trasporto pubblico locale, risultando la fermata della più vicina linea n.51 a ben 2 km. di distanza, in tratto stradale caratterizzato da salite e discese, dunque con gravi disagi.
Per tale ragione hanno richiesto l’intervento del Difensore civico al fine di colmare tale inefficienza mediante prolungamento della linea urbana n. 51 già esistente, il quale invitava l’Amministrazione comunale ad assumere le azioni più opportune.
Con nota del 12 dicembre 2023 il Direttore del Settore Mobilità Sostenibile ed Infrastrutture del Comune di Bologna rilevava l’impossibilità di garantire la copertura del servizio di trasporto pubblico locale su tutto il territorio comunale.
In data 22 aprile 2024 gli odierni ricorrenti hanno dunque presentato formale diffida ai sensi dell’art.3 d.lgs. 198/2009 al Comune di Bologna, alla Città Metropolitana di Bologna, a SRM Reti e Mobilità s.r.l. e a Tper s.p.a. al fine di adottare entro e non oltre 90 giorni gli atti necessari per potenziare la linea degli autobus n.51.
Con nota del 23 luglio 2024 il Comune ribadiva l’impossibilità di potenziare il servizio di trasporto pubblico trattandosi di strade collinari con notevole distanza tra una abitazione e l’altra in cui “non è possibile garantire la sussistenza delle condizioni di sicurezza (così come definite nel nuovo Codice della Strada) per il passaggio di mezzi di trasporto pubblico”.
Con il ricorso in esame proposto ai sensi dell’art.1 D.lgs. n.198/2009 (class action per l’efficienza della p.a.) gli odierni ricorrenti agiscono al fine della corretta esecuzione del servizio di trasporto pubblico locale in Bologna in via Monte Donato ed in via di Jola nei confronti del Comune di Bologna, di Tper S.p.a., di Citta' Metropolitana di Bologna e di SRM - Societa' Reti e Mobilita' S.r.l.
A sostegno del ricorso deducono unico articolato motivo di gravame così riassumibile
VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 COST. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITA’. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 285/1992. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA L.R. 30/1998. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, CO. 5 DELLO STATUTO DEL COMUNE DI BOLOGNA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DELIBERA G.C. N. 136 DEL 13/06/2023, RECANTE IL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL TRAFFICO URBANO (PPTU) “BOLOGNA CITTÀ 30”. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO STRATEGICO METROPOLITANO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE APPROVATO DALLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA IL 27.11.2019 (PUMS). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA CARTA DEI SERVIZI DI TPER SPA: sarebbe del tutto irragionevole, discriminatorio ed in contrasto con la normativa e la pianificazione di riferimento il rifiuto dell’Amministrazione di effettuare il mero prolungamento della linea urbana (n.51) già esistente; sarebbe leso anche il diritto fondamentale di libera circolazione non comprimibile per ragioni finanziarie; il tratto già attualmente servito dalla linea n.51 presenterebbe una carreggiata più stretta, si che le ragioni ostative rappresentate dal Comune sarebbero del tutto errate; vi sarebbe contrasto con i Piani adottati dalle amministrazioni convenute tra cui il PTU (Piano Particolareggiato del Traffico Urbano) Bologna Città 30 approvato con del. G.C. n. 136/2023, il Piano Strategico Metropolitano il cui obiettivo è quello di migliorare ed aumentare il servizio in modo che lo stesso possa coprire capillarmente il territorio dell’area metropolitana e quello dei principali comuni, il Piano Urbano della Mobilità sostenibile (PUMS) approvato dalla Città metropolitana di Bologna nel 2019 ed infine con la Carta dei Servizi adottata da TPER quale gestore del trasporto pubblico locale.
Si è costituita in giudizio Tper s.p.a. eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo titolare di competenze nella individuazione dei percorsi urbani nonché l’inammissibilità dell’azione in quanto la class action pubblica di cui all’art.1 del d.lgs. 198/2009 non potrebbe riguardare come nella fattispecie la richiesta di attivazione di un nuovo servizio.
Si è costituita anche la Città metropolitana di Bologna eccependo anch’essa il difetto di legittimazione passiva e l’insussistenza dei presupposti tipici di ammissibilità della class action pubblica, non potendosi sindacare le discrezionali scelte pianificatorie effettuate dalle amministrazioni legittimate.
Si è costituita anche SMR Societa' Reti e Mobilita' S.r.l. quale società “in house” partecipata dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana, eccependo il difetto di legittimazione passiva non rivestendo la posizione né di ente pubblico né di concessionario di servizio pubblico ovvero degli unici soggetti legittimati passivi al cospetto della class action di cui all’art.1 d.lgs. 198/2009. Ad avviso della difesa della SMR poi l’azione sarebbe inammissibile anche perché diretta all’istituzione di un nuovo servizio pubblico peraltro con nuovi costi a carico del pubblico erario mentre l’art.1 citato imporrebbe a suo dire una funzione soltanto ripristinatoria. Parte ricorrente non avrebbe dato dimostrazione della compatibilità del richiesto prolungamento della linea urbana n. 51 con le norme del Codice della Strada. Infine l’art.1 del d.lgs. 198/2009 presupporrebbe la predeterminazione normativa degli standard da parte delle autorità di regolazione quale condizione per l’esperimento dell’azione.
Si è infine costituito in giudizio anche il Comune di Bologna sollevando eccezioni di inammissibilità del ricorso analoghe a quelle sopra descritte ed evidenziando, in sintesi, la presenza di molte zone nel territorio comunale analoghe a quella di cui si discute non servite, per varie ragioni, dal servizio di trasporto pubblico locale, non essendo tutelata la pretesa dei residenti di avare un servizio “porta a porta”. Non vi sarebbe inoltre lo spazio fisico per la creazione come vorrebbero i ricorrenti di un nuovo capolinea.
Con memoria ex art.73 c.p.a. depositata il 20 ottobre 2025, parte ricorrente ha allegato relazione tecnica dell’Ing, Rangone atta a dimostrare la fattibilità tecnica del richiesto prolungamento della linea urbana n.51 con individuazione di un nuovo capolinea.
La difesa di Tper, con memoria di replica, ha eccepito l’inammissibilità della suindicata memoria dei ricorrenti in quanto priva del contenuto di una vera e propria memoria conclusionale.
La difesa di SRM, con memoria di replica, ha rappresentato come la relazione tecnica dei ricorrenti dimostri l’esistenza di nuovi oneri finanziari.
La difesa comunale, sempre con memoria di replica, ha in sintesi evidenziato evidenti problematiche tecniche e finanziarie nel seguire i suggerimenti proposti nella relazione tecnica quali l’allargamento della banchina in area collinare soggetta a vincolo paesaggistico. Ha inoltre rilevato l’inammissibilità nell’ambito dell’azione di cui all’art.1 D.lgs. 198/2009 di una richiesta di condanna dell’Amministrazione ad un “facere” specifico.
Con memoria di replica la difesa dei ricorrenti ha ampiamente controdedotto a tutte le eccezioni in rito sollevate dalle controparti ed insistito per l’accoglimento del ricorso.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2025, uditi i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.-Viene in decisione la class action di cui all’art.1 D.lgs..198/2009 per l’efficienza della p.a. promossa da alcuni cittadini (n.19) residenti della zona collinare bolognese di Monte Donato alta, volta a garantire il servizio di trasporto pubblico in tale zona, risultando la fermata più vicina (linea urbana n.51) distante ben 2 km.
Lamentano i ricorrenti, in buona sostanza, l’irragionevolezza ed il carattere discriminatorio di tale carenza di copertura del servizio pubblico, in contrasto con gli atti di pianificazione in materia di trasporto pubblico locale adottati dalle autorità amministrative competenti. Vi sarebbe dunque una ingiustificata inefficienza di tale servizio pubblico locale, lesiva degli interessi diffusi dei ricorrenti.
2.- Preliminarmente vanno esaminate le articolate eccezioni in rito sollevate dalle amministrazioni ed enti convenuti.
3.- In “limine litis” va respinta l’eccezione di inammissibilità della memoria ex art.73 c.p.a. depositata da parte ricorrente il 20 ottobre 2025, sollevata da Tper.
Con tale memoria, ritualmente depositata nel termine perentorio di trenta giorni liberi prima dell’udienza, la difesa dei ricorrenti ha esposto in sintesi le argomentazioni difensive già delineate nel ricorso introduttivo, riservandosi di proporre, come poi ha fatto il 30 ottobre 2025, una memoria di replica alle memorie depositate dalle amministrazioni costituite, in linea dunque le esigenze di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio delineate nel citato art. 73 del vigente Codice del processo amministrativo.
4.- Ai sensi dell’art.1 del D.lgs. 198/2009, testualmente:
“1. Al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio, i titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per una pluralita' di utenti e consumatori possono agire in giudizio, con le modalita' stabilite nel presente decreto, nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei concessionari di servizi pubblici, se derivi una lesione diretta, concreta ed attuale dei propri interessi, dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori e non aventi contenuto normativo da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un termine fissato da una legge o da un regolamento, dalla violazione degli obblighi contenuti nelle carte di servizi ovvero dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti, per i concessionari di servizi pubblici, dalle autorita' preposte alla regolazione ed al controllo del settore e, per le pubbliche amministrazioni, definiti dalle stesse in conformita' alle disposizioni in materia di performance contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, coerentemente con le linee guida definite dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrita' delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del medesimo decreto e secondo le scadenze temporali definite dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché dalla mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità delle persone con disabilità contenuti nelle carte dei servizi oppure degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia
1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice tiene conto delle risorse strumentali, finanziarie, e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.
1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le autorita' amministrative indipendenti, gli organi giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali nonche' la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. Del ricorso e' data immediatamente notizia sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati; il ricorso e' altresi' comunicato al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.
3. I soggetti che si trovano nella medesima situazione giuridica del ricorrente possono intervenire nel termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di discussione del ricorso che viene fissata d'ufficio, in una data compresa tra il novantesimo ed il centoventesimo giorno dal deposito del ricorso.
4. Ricorrendo i presupposti di cui al comma 1, il ricorso puo' essere proposto anche da associazioni o comitati a tutela degli interessi dei propri associati, appartenenti alla pluralita' di utenti e consumatori di cui al comma 1.
5. Il ricorso e' proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti a esercitare le funzioni o a gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1. Gli enti intimati informano immediatamente della proposizione del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto, il quale puo' intervenire nel giudizio. Il giudice, nella prima udienza, se ritiene che le violazioni o le omissioni sono ascrivibili ad enti ulteriori o diversi da quelli intimati, ordina l'integrazione del contraddittorio.
6. Il ricorso non consente di ottenere il risarcimento del danno cagionato dagli atti e dai comportamenti di cui al comma 1; a tal fine, restano fermi i rimedi ordinari.
7. Il ricorso e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e le questioni di competenza sono rilevabili anche d'ufficio.”
La suindicata norma ha introdotto nell’ordinamento la c.d. class action pubblica volta a valorizzare l’efficienza dell’azione amministrativa, nell’intento di eliminare qualsivoglia situazione di non funzionalità dei servizi pubblici (T.A.R. Toscana sez. I, 22 maggio 2018, n. 712).
La class action non è preordinata alla tutela dell’interesse del singolo promotore del procedimento alla definizione tempestiva dello stesso, ma dell’interesse, comune a tutti i soggetti coinvolti in analoghe procedure amministrative e, per questo, diffuso nel relativo ambito comunitario o categoriale, alla correzione di una distorsione propria della “funzione” che si estrinseca nel singolo procedimento ma che in esso non si esaurisce ( ex multis Consiglio di Stato sez. III, 20/09/2024, n.7704).
L’azione può essere esercitata solamente nei casi espressamente contemplati dal d.lgs. n. 198/2009 ( ex multis T.A.R. Lazio Roma sez. III, 1/06/2016, n. 6433) ed i relativi presupposti sono rappresentati: a) dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi; b) dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori; c) dalla violazione di standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione ( ex plurimis T.A.R. Toscana sez. I, 22/05/2018, n.712).
E’ rilevante evidenziare che l’azione in esame è stata espressamente ricondotta alla giurisdizione esclusiva del g.a. ma non invece alla giurisdizione di merito, non potendo dunque il g.a. effettuare una penetrante ingerenza nell’organizzazione dell’Amministrazione e nei modelli comportamentali, atteso che entrambi sono il frutto di decisioni normative sia di rango primario che regolamentare rispetto alle quali il giudice amministrativo, nel rispetto della tripartizione dei poteri, non può e non deve intervenire (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 05/05/2016,, n.5190).
5.- Tanto doverosamente premesso, è infondata l’eccezione di inammissibilità sollevata dagli enti convenuti in relazione al carattere non ripristinatorio dell’azione promossa dagli odierni ricorrenti.
Per quanto parte della giurisprudenza ritenga, sulla base del dettato letterale, che l’azione di cui al ricorso debba presentare carattere ripristinatorio, deve condividersi quanto argomentato dalla difesa dei ricorrenti secondo cui la finalità ripristinatoria vada intesa in senso ampio ovvero inclusiva del recupero della qualità di un servizio mai garantito poiché, diversamente opinando, sarebbe tutelato chi gode di un servizio pubblico ancorché non efficace e non invece coloro di fatto esclusi dalla fruizione del medesimo servizio.
Per quanto come detto la class action pubblica sia ammissibile solo nello stretto perimetro delineato dal citato art.1 D.lgs. 198/2009, si tratta pur sempre di uno strumento processuale che deve essere coordinato con i principi della pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale desumibili dall’art.1 del vigente Codice del processo amministrativo oltre che dalla stessa Convenzione EDU e dalla giurisprudenza comunitaria.
6.- Inoltre giova rilevare che l’azione proposta dai ricorrenti più che rivolta alla (inammissibile) condanna ad un “facere” specifico è rivolta a porre rimedio ad una situazione di inefficienza in riferimento alla linea urbana n. 51 già esistente anche eventualmente con misure diverse da quelle prospettate nel ricorso (vedi pag. 4 memoria di replica parte ricorrente) ovvero con erogazione del servizio a giorni alterni ed orari limitati.
7.- Quanto alle numerose eccezioni di difetto di legittimazione passiva, ritiene il Collegio fondate esclusivamente quelle relative alla Città metropolitana di Bologna e a Tper s.p.a.
Ai sensi del citato quinto comma “il ricorso è proposto nei confronti degli enti i cui organi sono competenti ad esercitare le funzioni o gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e le omissioni di cui al comma 1” dunque nei confronti di pubbliche amministrazioni e/o concessionari di pubblico servizio aventi nel caso di specie poteri decisionali sul servizio di trasporto pubblico urbano del Comune di Bologna.
La L.R. Emilia Romagna n. 30/1998 “Disciplina generale del Trasporto pubblico regionale e locale” afferma che la Regione assume come principio la separazione tra le funzioni di amministrazione, programmazione, progettazione e la gestione del trasporto pubblico regionale” (art. 13 co. 1) e che il trasporto pubblico regionale e locale è organizzato secondo il principio della separazione societaria tra i soggetti titolari della proprietà della rete […] e quelli titolari della gestione dei servizi” (art. 13 co. 2 ter).
L’art. 19 della predetta legge, sempre in ragione del summenzionato principio di separazione, consente a Provincia (oggi Città Metropolitana) e Comune di costituire enti societari (cd. Agenzie per la Mobilità) - nella forma del in house providing - rispettando l’art. 25, l.r. Emilia-Romagna n. 10 del 2008, proprio al fine di eliminare ogni commistione (anche in termini di assetti proprietari) tra soggetti titolari della rete e gestori del servizio all’utenza.
Tutti gli Enti locali sopra menzionati, nonché le loro articolazioni societarie create sulla base del combinato disposto degli art. 19, l.r. 30/1998 e 25 l.r. 10 del 2008, cui nella specie è stata data attuazione con la costituzione di SRM Società Reti e Mobilità S.r.l., possono certamente farsi rientrare nella nozione di autorità competenti a livello locale individuate dal Reg. CE 1370/2007 come quelle amministrazioni pubbliche o aggregazioni di amministrazioni pubbliche cui competono interventi, “nel rispetto del diritto comunitario, nel settore dei trasporti pubblici di passeggeri, per garantire la fornitura di servizi di interesse generale che siano, tra l’altro, più numerosi, più sicuri, di migliore qualità”.
7.1.- La società SMR è pertanto soggetto legittimato passivo dell’azione proposta, a nulla rilevando la formale natura privata dell’ente, rilevando unicamente la funzione pubblicistica esercitata.
7.2.- Tper s.p.a. pur essendo il soggetto erogatore del servizio di trasporto pubblico non ha invece poteri in termini di progettazione del servizio ed individuazione dei percorsi delle linee urbane, si che è fondata l’eccezione di difetto di legittimazione.
7.3.- Sempre ai sensi della citata L.R. 30/1998 sono assegnate ai Comuni le funzioni in materia di trasporti che si svolgono interamente nel loro territorio (art.28 co 4) si che anche la Città Metroplitana di Bologna, non avendo competenze sulle linee interamente urbane seppur transitante anche su strade extraurbane ovvero esterne al centro abitato, appare carente di legittimazione passiva e va estromessa dal giudizio.
8.- Il ricorso è invece inammissibile, come eccepito nelle memorie delle controparti, per carenza dei presupposti tipici di cui all’art.1 D.lgs 198/2009 e difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti.
L’individuazione da parte dell’Amministrazione comunale dei percorsi delle linee del trasporto pubblico locale è indubbiamente connotata da ampia discrezionalità non potendosi riconoscere tutela ad interessi di mero fatto consistenti nel potenziamento del servizio considerata anche l’interferenza con rilevanti interessi pubblici, tra cui nel caso di specie quello della sicurezza stradale e dell’equilibrio finanziario, pur tenendo presente quanto a quest’ultimo la sua irrilevanza in caso di inerzia od omissione di atti generali obbligatori da adottarsi entro un termine legislativamente previsto (T.A.R. Lazio Roma sez. I, 1/10/2012, n. 8231).
Non può dunque in linea di principio invocarsi la tutela di un interesse dei residenti ad ottenere dall’Amministrazione comunale l’integrale copertura del servizio di trasporto pubblico locale in tutte le zone del territorio comunale, non essendo questo possibile nemmeno in riferimento al servizio di trasporto scolastico ordinario pur rivestendo esso la natura di servizio essenziale (T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, 31/08/2005, n. 1844) ed essendo anche i diritti fondamentali finanziariamente condizionati per la limitatezza delle risorse disponibili ( ex multis Corte Costituzionale 27/07/2011, n. 248 quanto al diritto alla salute).
Anche nell’ambito della class action pubblica vengono tutelati interessi diffusi ovvero interessi sostanziali che eccedono la sfera dei singoli per assumere una connotazione condivisa e non esclusiva ( ex multis Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2023, n. 7925) ma pur sempre riconducibili alla posizione sostanziale di interesse legittimo (ancora Consiglio di Stato sez. V, 23/08/2023, n. 7925) e non interessi o aspettative di mero fatto.
8.1.- Oltre al difetto di legittimazione attiva non ravvisa poi il Collegio nell’ambito della propria giurisdizione esclusiva (e non di merito) la sussistenza dei presupposti tipici dell’azione.
Posto che la lamentata carenza di copertura del servizio non deriva dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori, non essendo pacificamente tale violazione allegata nel ricorso, non è ravvisabile secondo il Collegio la violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi né di standard qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla regolazione, quali condizione dell’azione.
Sul punto è rilevante notare come la suindicata violazione debba connotarsi di necessaria specificità non essendo sufficienti i generali obblighi di uguaglianza, parità di trattamento (sia fra aree geografiche che fra diverse categorie di utenti) continuità e regolarità del servizio pur delineati sia dalla Carta dei servizi di Tper s.p.a. depositata in giudizio che dal Piano Strategico Metropolitano il cui obiettivo è quello di “migliorare ed aumentare il servizio……in modo che lo stesso possa coprire capillarmente il territorio dell’area metropolitana e quello dei principali comuni….”
Trattasi infatti a ben vedere di enunciazioni di principio, di obiettivi da raggiungere ma che non si concretano in obblighi cogenti o standard qualitativi rilevanti al fine della proponibilità della speciale tutela collettiva di cui all’art.1 d.lgs. 198/2009.
9.- Considerazioni simili possono effettuarsi anche per le norme contenute nella L.R. 30/98 ed i Piani di valenza ambientale adottati per la mobilità sostenibile citati nel ricorso (pag. 13 e seg.). Si tratta infatti, anche in questo caso, di disposizioni programmatiche atte a promuovere un sistema integrato di mobilità volto a salvaguardare l’ambiente ed a ridurre i consumi energetici, incentivando l’utilizzo dei mezzi pubblici, ma senza alcuna precisa cogenza né fissazione di standard nel senso sopra precisato.
10.- Non emerge tantomeno la violazione di standard qualitativi preventivamente determinati da specifiche disposizioni dell’Autorità preposta alla regolazione ed al controllo nel settore dei trasporti.
La destinazione pubblica del servizio non è, infatti, un elemento sufficiente a definire i livelli qualitativi richiesti, atteso che l'azione collettiva non attribuisce la possibilità di agire in via generale avverso forme di inefficienza, “ma necessita che i criteri di qualità siano chiaramente stabiliti dalle amministrazioni” (Consiglio di Stato sez. V, 26/08/2022, n.7493) come sul punto evidenziato anche dalle difese delle amministrazioni convenute.
11.- L’azione proposta dai ricorrenti, comunque supportata da elementi tecnici e comprovata da un obiettivo disservizio, appare in astratto semmai rilevante sotto il diverso profilo dell’opportunità dell’azione amministrativa - di cui l’adito Tribunale Amministrativo è come detto carente di giurisdizione - comportando la scelta di ampliare il percorso di una linea urbana, inevitabilmente, l’ingerenza nella spendita di un potere ampiamente discrezionale sia sotto il profilo della ponderazione dei vari interessi in gioco non escluso quello economico (rapporto tra la maggior spesa ed i benefici per un numero limitato di utenti) che di quello squisitamente tecnico (tra cui la possibilità di individuare un nuovo capolinea della linea n.51).
12.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è inammissibile.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite attesa la particolarità e la complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia- Romagna Bologna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Estromette dal giudizio Tper s.p.a. e la Città Metropolitana di Bologna.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UG Di EN, Presidente
OL VI, Consigliere, Estensore
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL VI | UG Di EN |
IL SEGRETARIO