TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1
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Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e principi generali

    Il Tribunale ritiene che l'azione proposta non rientri nei presupposti della class action pubblica di cui al d.lgs. 198/2009, poiché la lamentata carenza di copertura del servizio non deriva dalla violazione di termini o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali obbligatori, né dalla violazione di obblighi contenuti nelle carte dei servizi o di standard qualitativi stabiliti dalle autorità di regolazione. Le norme invocate e i piani citati sono considerati disposizioni programmatiche e non fissano standard cogenti o precisi obblighi nel senso richiesto dalla normativa sulla class action. Inoltre, la scelta di ampliare il percorso di una linea urbana rientra nella discrezionalità dell'amministrazione.

  • Inammissibile
    Richiesta di adozione di provvedimenti per il servizio di trasporto pubblico locale

    Il Tribunale ritiene che la richiesta di condanna ad un "facere" specifico, quale l'ampliamento di una linea di trasporto pubblico, esuli dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di class action pubblica, rientrando nella discrezionalità amministrativa e richiedendo valutazioni di opportunità, sicurezza stradale ed equilibrio finanziario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Bologna, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 1
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
    Numero : 1
    Data del deposito : 2 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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