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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 08/04/2025, n. 705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 705 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo VA , all'udienza del 08/04/2025 , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1466 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in VIA FERRARA C.F._1
99 BROLO presso lo studio dell'Avv. RIFICI STEFANIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA CAPRA 301 BIS - UFFICIO LEGALE SEDE
PROVINVIALE 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. MARRAS CP_2
MARIA CHIARA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha instaurato il presente giudizio mediante Parte_1
ricorso ex artt. 414 e 442 c.p.c., proponendo opposizione al provvedimento emesso dall' Previdenza Sociale ( ), con il quale è Controparte_1 CP_2
stato negato il riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato in ambito agricolo per l'anno 2008. In conseguenza di tale disconoscimento, l' ha CP_2
proceduto alla cancellazione del nominativo della ricorrente dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli a tempo determinato per l'annualità in questione.
La parte ricorrente ha dedotto di avere prestato la propria attività lavorativa per complessive 102 giornate nell'anno 2008, alle dipendenze della ditta BR RO VA, attività per la quale avrebbe percepito la retribuzione dovuta e che sarebbe stata regolarmente registrata nelle banche dati previdenziali, invocando la reiscrizione negli elenchi e la condanna dell'Istituto alla corresponsione dei correlati benefici economico-previdenziali, nonché la refusione delle spese processuali.
L' , costituendosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'intervenuta CP_2 decadenza dall'azione giudiziaria, ai sensi dell'art. 22 del D.L. 3 febbraio 1970,
n. 7, convertito nella Legge 11 marzo 1970, n. 83, sostenendo che la ricorrente non abbia rispettato il termine perentorio previsto dalla normativa per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria. In via subordinata, ha poi contestato nel merito la sussistenza del rapporto di lavoro e la fondatezza della pretesa azionata.
Dall'attenta analisi della documentazione prodotta in atti, si evince che il provvedimento impugnato di cancellazione è stato formalmente notificato mediante pubblicazione del terzo elenco di variazione riferito all'anno 2008, CP_2
pubblicazione avvenuta nel periodo compreso tra il 10 settembre e il 7 ottobre
2013, sul sito istituzionale dell'Istituto. A tal riguardo, è necessario richiamare l'art. 38, comma 7, della Legge 6 luglio 2011, n. 111, secondo cui la pubblicazione telematica degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli costituisce modalità legale di comunicazione. Tale previsione normativa è stata ritenuta conforme ai precetti costituzionali dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 45/2021, che ha evidenziato l'idoneità della pubblicazione online a garantire la conoscibilità generalizzata del provvedimento a fronte della complessità organizzativa del settore agricolo e della difficoltà di comunicazione individuale a un elevato numero di lavoratori dislocati su un ampio territorio.
Il quadro normativo di riferimento, integrato dall'art. 11 del D.Lgs. 11 agosto
1993, n. 375, prevede che l'interessato possa proporre, entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di cancellazione, un ricorso amministrativo dinanzi alla competente Commissione provinciale per la manodopera agricola.
Qualora detta Commissione non si pronunci entro il termine perentorio di 90 giorni, il ricorso si intende rigettato per silentium. Ai sensi dell'art. 22 del D.L.
7/1970, convertito con modificazioni dalla L. 83/1970, il termine per proporre l'azione giudiziaria decorre dalla scadenza del termine per la decisione amministrativa, ovvero, in assenza di essa, dal momento in cui l'interessato abbia avuto conoscenza del provvedimento lesivo.
Nel caso di specie, la parte ricorrente ha presentato il ricorso amministrativo solo in data 27 novembre 2017, ossia a distanza di oltre quattro anni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito dell' , rendendo evidente CP_2
l'intervenuta decadenza dal diritto all'azione giudiziaria. La proposizione del ricorso in sede amministrativa oltre i termini di legge, peraltro senza alcun seguito utile, non è idonea ad interrompere o sospendere il termine decadenziale, né può fungere da causa di rimessione in termini.
Sul punto, la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione (cfr. Cass. civ.,
Sez. Lav., nn. 8650/2008; 15813/2009; 25892/2009) ha reiteratamente affermato che il termine decadenziale in esame ha natura sostanziale. Pertanto, esso non può essere interrotto, sospeso o rimesso in termini per cause soggettive, né per la presentazione di ricorsi amministrativi tardivi o comunque improduttivi di effetti giuridici. La perentorietà del termine sancito dall'art. 22 D.L. 7/1970 garantisce la stabilità degli elenchi anagrafici, la certezza del diritto e la regolarità delle prestazioni previdenziali che da essi derivano.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la questione relativa all'intervenuta decadenza appare logicamente e giuridicamente assorbente rispetto ad ogni altra questione di merito. Ne discende l'inutilità di qualsivoglia attività istruttoria diretta ad accertare l'effettivo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, in quanto, anche laddove provata l'attività lavorativa, il mancato rispetto del termine decadenziale impedisce l'accesso alla tutela giurisdizionale.
Spese processuali
Considerata la particolare complessità della vicenda esaminata, tanto sotto il profilo normativo quanto sul piano interpretativo, e avuto riguardo alla stratificazione delle fonti e alla mutevole giurisprudenza formatasi sul punto, si ritiene opportuno disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, ai sensi dell'art. 92, secondo comma, c.p.c. La decisione si fonda altresì sull'applicazione di criteri equitativi, essendo plausibile ritenere che la parte ricorrente abbia agito in buona fede e possa essere stata indotta in errore dalla complessità della normativa applicabile e dalla non univocità della prassi amministrativa in uso presso l'ente previdenziale. Tali circostanze giustificano l'esonero della parte soccombente dalla condanna al pagamento delle spese, coerentemente con un orientamento giurisprudenziale ispirato a principi di ragionevolezza e proporzionalità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G.
1466/2018:
Dichiara l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria promossa da
[...]
ai sensi dell'art. 22 del D.L. 7/1970; Parte_1
Dichiara assorbito ogni ulteriore profilo di merito;
Compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Patti 08/04/2025.
Il Giudice
Dott. VA Piccolo