Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 16/04/2025, n. 317 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 317 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4223/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Natale
ATTORE
E
(C.F. e P. IVA ), in persona del sindaco pro CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Andrea Romoli Venturi, Marilisa Ogliaroso, Chiara Piatti e
Antonio Tafuri
CONVENUTO
Oggetto: Altri istituti e leggi speciali
CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI
Per parte attrice: <nel merito: a accertare e dichiarare la falsit della sottoscrizione apposta in calce al verbale di sommarie informazioni dichiarazioni datato allegato alla comparsa costituzione risposta del comune como polizia locale depositata nel procedimento n. r.g. avanti il giudice pace dott.ssa reitano b ordinare cp_1 cancellazione tale dall documento impugnato c escludere contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla>nella causa rubricata la n. 3295/23 R.G., avanti il Giudice di Pace di dott.ssa Reitano. IN CP_1 pagina 1 di 5 OGNI CASO: Condannare parte convenuta in solido al pagamento delle spese legali di causa, oltre rimborso forfettario e oneri come per legge. IN VIA ISTRUTTORIA: a) Si chiede di ammettersi prova testimoniale, diretta, indiretta e a prova contraria sui seguenti capitoli: 1) Vero che il sig.
[...]
, in data 20.08.2023, alle ore 23:25 rilasciava la dichiarazione contenuta nel verbale di Parte_1
sommarie informazioni/spontanee dichiarazioni, come da doc. 5 che mi si rammostra? 2) Vero che il sig. , controfirmava in Sua presenza il verbale di sommarie informazioni/spontanee Parte_1
dichiarazioni, come da doc. 5 che mi si rammostra? 3) Vero che il sig. , in data Parte_1
20.08.2023, alle ore 23:30 controfirmava “l'informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 c.p.p. nonché informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p.”, come da doc. 7 che mi si rammostra? 4) Vero che, in data 20.08.23, verso le ore 19, Lei si trovava nell'auto Seat Arosa tg.
CN034ZD, condotta nell'occasione dal sig. ? 5) Vero che, in tale circostanza, il sig. Parte_1
stava entrando nel parcheggio all'altezza del civico 143, provenendo da direzione Parte_1 CP_1
Chiasso? 6) Vero che il motociclo tg. DJ52405, proveniente da direzione Chiasso, attingeva CP_1
l'auto del sig. danneggiando la fiancata sinistra lato guidatore? Si indicano a testi: - Parte_1 [...]
, residente in [...], (limitatamente ai capitoli 4-5-6); - Testimone_1 Tes_2
assistente scelto di P.L., presso il Comando della Polizia AL del
[...] CP_1
(limitatamente al capitolo 1-2); - , vicecommissario presso il Comando della Polizia Tes_3
AL del Comune di (limitatamente al capitolo 3); b) Disporre C.T.U. al fine di accertare la CP_1
veridicità della firma apposta sul verbale di sommarie informazioni/dichiarazioni spontanee>>.
Per parte convenuta: <nel merito: a accertare e dichiarare la falsit della sottoscrizione apposta in calce al verbale di sommarie informazioni dichiarazioni datato allegato alla comparsa costituzione risposta del comune como polizia locale depositata nel procedimento n. r.g. avanti il giudice pace dott.ssa reitano b ordinare cp_1 cancellazione tale dall documento impugnato c escludere contraffatto dalle fonti probatorie introdotte dalla>- Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa, oltre al rimborso forfettario delle spese generali ed oltre agli accessori di legge per avvocati dipendenti P.A. In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di disporre l'acquisizione della prova testimoniale, il CP_1 chiede ammettersi prova per testi sui capitoli di seguito dedotti ed articolati: 1) “Vero che, nelle
[...]
pagina 2 di 5 circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore 23,00, percorrevo via Bellinzona, a provenendo da Ponte Chiasso e diretto verso centro”?; 2) CP_1 CP_1
“Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore 23,00, mentre percorrevo via Bellinzona in direzione di centro, giunto all'altezza delle CP_1
di Monte Olimpino improvvisamente un'autovettura sul lato destro della carreggiata CP_2
svoltava da destra verso sinistra in direzione della Svizzera”?; 3) “Vero che l'autovettura condotta dal signor di trovava sul lato destro della carreggiata in via Bellinzona all'altezza Parte_1 dell'Ufficio postale”?; 4) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore 23,25, il signor rilasciava la dichiarazione scritta in Parte_1 merito al sinistro occorso pochi minuti prima, come da verbale che mi si rammostra”? 5) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore
23,25, il signor apponeva la propria firma sul verbale contenente la dichiarazione Parte_1 scritta resa all'Agente di P.L. come da verbale che mi si rammostra”? 6) “Vero che, Testimone_2 nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore
23,00, circa, il signor mostrava sintomi di recente assunzione di bevande alcoliche, Parte_1
quali occhi lucidi e alito vinoso”?; 7) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore 23:30, circa, giungeva sul luogo dell'incidente, una pattuglia composta dal Vice Commissario di Polizia AL Sandro Causo, dall'assistente di Polizia
AL e dall'Agente di Polizia AL per l'esecuzione degli Persona_1 Testimone_4 accertamenti urgenti sulla persona del signor , ai sensi e per gli effetti di cui all'art. Parte_1
354 c.p.p.”?; 8) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data
20 agosto 2023, alle ore 23:30, circa, il signor si sottoponeva ai test alcolemici a Parte_1 mezzo etilometro”?; 9) “Vero che, nelle circostanze di tempo e di luogo dell'avvenuto sinistro, ossia in data 20 agosto 2023, alle ore 23:30, circa, il signor sottoscriveva i verbali dai quali Parte_1 risultavano gli esiti dei test alcolemici”?. Si indicano a testi: • Signor nato ad [...]_5
Lombardo il 27 ottobre 1984 e residente a [...], sui capitoli
1), 2) e 3); • Assistente Scelto di Polizia AL (matr. 71), presso il Corpo della Testimone_2
Polizia AL di viale Innocenzo XI, n. 18, sui capitoli dal n. 4) al n. 9); • Vice CP_1 CP_1
Commissario di Polizia AL Sandro Causo (matr. 14), presso il Corpo della Polizia AL di viale Innocenzo XI, n. 18, sui capitoli dal n. 6) al n. 9); • Sovrintendente Esperto di CP_1 CP_1
Polizia AL (matr. 27), presso il Corpo della Polizia AL di viale Testimone_6 CP_1
pagina 3 di 5 Innocenzo XI, n. 18, sui capitoli dal n. 4) al n. 9)>>. CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nell'ambito della causa di opposizione a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 154, comma
1, d.lgs. 285/1992 radicata dinanzi al Giudice di Pace di al R.G. N. 3295/2023, il ricorrente CP_1
ha proposto querela di falso asserendo la falsità della sottoscrizione apposta in calce al Parte_1
verbale di sommarie informazioni/spontanee dichiarazioni datato 20.08.2023 (doc. 5 attore) e il giudice ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 223 c.p.c. (doc. 9 attore).
Il citato dal dinanzi a questo tribunale, si è costituito chiedendo il rigetto CP_1 Parte_1 dell'avversa domanda.
La causa è stata istruita con prove orali.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Va premesso che, secondo il novellato art. 225 c.p.c., il tribunale pronuncia sulla querela di falso in composizione monocratica.
La querela di falso è sia ammissibile – posto che verte su una circostanza certificata dal pubblico ufficiale in relazione all'attività direttamente svolta – sia rilevante rispetto al giudizio di opposizione alla sanzione amministrativa per violazione del diritto di concedere la precedenza – stante il contenuto delle dichiarazioni rese, a prescindere dalla loro utilizzabilità anche ove non sottoscritte affermata dalla
Cassazione penale citata dal convenuto.
È, però, infondata, dal momento che l'unico testimone che ha assistito in prima persona alle dichiarazioni rese dall'attore1 – della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare, anche considerata la funzione svolta – ha confermato che questi le ha sottoscritte (cfr. deposizione del teste :
Quanto alla CTU richiesta dall'attore, il G.I. l'ha già ritenuta superflua
potrebbe aver apposto sul verbale una firma diversa da quella abituale, ma che, solo per questo, non può ritenersi falsa>> (cfr. verbale d'udienza del 4.12.2024). In effetti, nella relazione di incidente stradale (doc. 1 attore) si legge che l'attore <mostrava evidenti sintomi di assunzione recente>1 Come riconosciuto anche da questi, che, sul proprio unico capitolo di prova orale rilevante (n. 2), ha chiesto l'escussione proprio del solo agente . Tes_2 pagina 4 di 5 bevande alcoliche quali: occhi lucidi e alito vinoso>> ed era risultato positivo all'alcol-test (valori 1,69
g/l, 1,72 g/l e 1,68 g/l), tant'è che era stato sanzionato (anche) ai sensi dell'art. 186, comma 2-bis, lett.
c), d.lgs. 285/1992. L'attore, peraltro, non ha prodotto alcuna scrittura comparativa.
Appare, infine, inverosimile la denunciata falsificazione della sola firma apposta in calce alle spontanee dichiarazioni quando, invece, in calce al verbale degli accertamenti urgenti sulle persone ex art. 354
c.p.p. si legge
L'esito della lite giustifica la condanna alla pena pecuniaria di cui all'art. 226, comma 2, c.p.c. nel suo massimo nonché a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari a circa un terzo delle spese di lite, che seguono la soccombenza e si liquidano in conformità ai parametri medi del D.M. 55/2014 e successive modifiche.
Non va ordinata la restituzione del documento, posto che dal verbale del 12.6.2024 si ricava esser stato solamente esibito in udienza.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le domande attoree;
- condanna l'attore al pagamento delle spese di lite sostenute dal convenuto, liquidate in
€7.616,00 per compenso, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a.;
- condanna l'attore, ai sensi dell'art. 226, comma 2, c.p.c., alla pena pecuniaria di €20,00;
- condanna l'attore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a corrispondere al convenuto l'importo di €2.500,00.
Como, 16/04/2025
Il giudice
Lorenzo Azzi
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