Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2012, n. 10424
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Sentenza 22 giugno 2012

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In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la comunicazione di avvio della procedura di mobilità, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991, deve specificare i "profili professionali del personale eccedente" e non può limitarsi all'indicazione generica delle categorie di personale in esubero (operai, intermedi, impiegati, quadri e dirigenti), non essendo tale generica indicazione sufficiente a concretizzare il piano di ristrutturazione aziendale, mentre la successiva conclusione di un accordo sindacale, nell'ambito della procedura di consultazione non sana il menzionato difetto della comunicazione iniziale se anche l'accordo non contiene la specificazione dei profili professionali dei lavoratori destinatari del licenziamento.

In tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale e di individuazione dei lavoratori in esubero, l'adozione, nell'accordo sindacale raggiunto in procedura di consultazione, dell'unico criterio di scelta relativo alla prossimità del lavoratore al pensionamento non è legittima, qualora tale criterio non permetta l'esauriente e univoca selezione dei lavoratori destinatari del licenziamento e, quindi, non risulti applicabile senza margini di discrezionalità da parte del datore di lavoro.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/06/2012, n. 10424
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10424
    Data del deposito : 22 giugno 2012

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