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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/02/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
All'esito dell'udienza il giudice ha dato lettura della sentenza in assenza delle parti.
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 n data 04 aprile 2014 al numero 3182 avente per oggetto l'annullamento del contratto
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem stesa a Parte_1
margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Grazia Di Gaeta, presso lo studio del quale, sito in Cava de' Tirreni (Salerno) alla via F. Alfieri n. 16, è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Controparte_1
Iovane e Alessandro Maisto presso lo studio dei quali, sito Pontecagnano
Faiano (Salerno) alla via A. Moro, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
1 Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate integralmente richiamate in questa sede
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2014 ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno per ottenere Controparte_1
l'annullamento e, in via subordinata, la revocazione della donazione del 3
dicembre 2012, stesa dal notaio , contrassegnata dal numero Persona_1
di repertorio 3128 e dal numero di raccolta 2212. In particolare, l'attrice ha esposto: a) di essere affetta da diversi anni da gravi disturbi psichici e alterazioni che l'avevano costretta, più volte, nella fase acuta della malattia, a trovare ricovero presso la casa di cura “La Quiete”, sita in Capezzano alla via
Amendola n. 1; b) di avere conosciuto , con la quale aveva Controparte_1
instaurato un rapporto di amicizia;
c) che la convenuta l'aveva ospitata, “per
preteso spirito di liberalità”, presso la propria abitazione e l'aveva convinta a vendere l'immobile di pregio, sito in Salerno alla via San Felice n. 6; d) che,
una volta venduto l'immobile suindicato per il prezzo di euro 490.000,00,
aveva acquistato una serie di unità immobiliari al prezzo complessivo di euro
204.500,00, siti in Salerno alla via Panoramica;
e) che, in data 3 dicembre
2012, aveva fatto venire presso la propria abitazione il Controparte_1
notaio , sollecitandola al perfezionamento della donazione, Persona_1
in proprio favore, degli immobili da ultimo acquistati;
f) che la donazione era stata perfezionata e a essa erano stati attribuiti il numero di repertorio 3128 e il numero di raccolta 2212; g) che la convenuta non le aveva dato alcuna spiegazione sul valore e sul significato dell'atto stipulando e che, a fronte della successive richieste di poter disporre dei beni acquistati, aveva fornito
2 spiegazioni elusive e pretestuose, promettendole la consegna delle chiavi,
senza alcun riferimento alla donazione;
h) scoperto il perfezionamento della liberalità donativa, era suo interesse ottenerne l'annullamento, in ragione dello stato d'incapacità naturale di cui era affetta al momento della manifestazione della volontà negoziale, ovvero, in subordine, la revocazione dell'atto per ingratitudine;
i) a seguito di recenti verifiche aveva appurato che CP_1
unitamente al padre, , aveva effettuato, attraverso
[...] Persona_2
l'emissione di assegni bancari e l'utilizzo delle carte di credito, una serie di prelievi dai propri conti correnti.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 luglio 2014 si è costituita in giudizio, fornendo nuovi Controparte_1
elementi di fatto per la ricostruzione della vita personale dell'attrice e della relazione intessuta con la convenuta, pretendendo il rigetto delle domande attoree.
Svolta l'istruttoria orale, è stato disposto lo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica, caratterizzato, invero, da un andamento anomalo a causa del decesso del nominato ausiliare.
Assegnata allo scrivente in data 12 luglio 2023, è stato dato impulso alle operazioni di accertamento tecnico, conclusesi solo in data 12 agosto 2024.
Verificata la restituzione dei fascicoli di parte, il Tribunale ha fissato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., discussione all'esito della quale, in assenza delle parti, ha dato lettura della sentenza.
Tanto puntualizzato, la pretesa veicolata in via principale dall'attrice è quella rivolta a ottenere l'annullamento del contratto di donazione (denominato
“Donazione di porzioni di fabbricato”) steso il 3 dicembre 2012 dal notaio
- contrassegnato da numero di repertorio 3128 e da numero Persona_1
3 di raccolta 2212 -, mercé il quale ha donato a Parte_1 Controparte_1
le unità immobiliari identificate al foglio 17 del catasto del Comune di Salerno
e contrassegnate dalle particelle 1151, sub. 42, 1151, sub. 17 e 1151, sub. 13.
In particolare, l'attrice ha rappresentato lo stato patologico di annullabilità del contratto di donazione, evocando la propria incapacità naturale al momento del perfezionamento dell'atto negoziale.
Orbene, l'art. 428 c.c. stabilisce che gli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere possono essere annullati e l'art. 775 c.c. ribadisce il concetto nell'ambito della donazione, prevedendo che “La donazione fatta da
persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la
donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi
eredi o aventi causa”.
La norma da ultimo citata sancisce, dunque, l'annullabilità su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa, della donazione posta in essere da soggetto in stato di incapacità naturale al momento dell'atto dispositivo.
Trattasi di disciplina che si differenzia da quella dettata, in linea generale,
dall'art. 428 c.c., che ai fini dell'annullabilità dei contratti stipulati da persona incapace di intendere o di volere richiede la malafede dell'altro contraente.
Sul punto, è noto che l'incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. Essa non indica uno stato legale d'incapacità, né si traduce di per sé
nella perdita o nella riduzione della capacità d'agire del soggetto: acquista giuridica rilevanza come difetto della volontà negoziale che rende annullabile l'atto.
4 Quanto alle cause dell'incapacità, le ipotesi tradizionali codificate in letteratura sono quelle dell'infermità mentale, del delirio, dell'ubriachezza, ma altresì di qualsiasi evento, anche di natura non patologica, che produca incapacità a consentire o a giudicare.
Riguardo all'infermità mentale – rilevante nel caso di specie in ragione delle specifiche allegazioni della parte attrice -, si è ritenuto non necessario il riscontro di una patologia che annulli in modo totale e assoluto le facoltà
psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento (anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica) tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive,
impedendo od ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà [Cass. n. 19874 del 2024 in materia di donazioni
(“Così decidendo, non ha falsamente applicato l'art. 775 cod. civ., perché, per
principio consolidato, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di
volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non
occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo
sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione
di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la
dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno
stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà
psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto
da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e,
quindi, il formarsi di una volontà cosciente”); Cass. n. 11272 del 2020; Cass.
n. 13659 del 2017; Cass. n. 1770 del 2012; Cass, sez. lav., 17977 del 2011;
Cass. n. 515 del 2004; Cass. n. 7344 del 1997; Cass. n. 7784 del 1991; Cass.
5 n. 3321 del 1987; nella giurisprudenza di merito Trib. Firenze, 14 luglio 2020;
Trib. Roma 18 febbraio 2013].
In buona sostanza, ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità
naturale (anche della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c.), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà
cosciente (da ultimo si veda, ancora una volta, Cass. n. 19874 cit.). A ciò si aggiunga che, dal riscontro dello stato di malattia, non può ricavarsi, sulla scorta di un automatismo, l'accertamento della menomazione rilevante ai fini dell'affermazione dello stato patologico di annullabilità del contratto,
occorrendo, pur sempre, la prova, diretta o indiretta, che la malattia abbia effettivamente causato una perturbazione cognitiva e volitiva (Cass. n. 1484
del 1995; Cass. n. 6999 del 2000). È appena il caso di osservare, poi, che le alterazioni che non attengono direttamente alle facoltà intellettive e volitive del soggetto, ma soltanto alla sfera del carattere, non assumono rilievo al fine del giudizio sull'incapacità naturale, tutte le volte che esse non incidono sull'attitudine del soggetto a determinarsi in base ad atti di volontà cosciente
(Cass. n. 418 del 1977).
Ancora non può sottacersi che "l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso
soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal
medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai
giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello
relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di
volere. In conseguenza, qualora il contratto sia stato stipulato dinnanzi ad un
notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno
6 dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento
costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di
legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da
errori di diritto” (ex plurimis Cass. 27489 del 2019).
È noto, poi, che l'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento dell'atto [la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, e il giudice
è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (Cass. n. 13659 del 2017;
Cass. n. 12532 del 2011; Cass. n. 4539 del 2002)].
Si è altresì osservato che, ove venga accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché in concreto si verifica un'inversione dell'onere della prova, e deve essere dimostrato da chi vi abbia interesse che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo (Cass. n. 4316 del 2016; Cass. n. 17130 del 2011; Cass. n. 4539 del
2002; T. Roma 18 febbraio 2013).
Tanto puntualizzato in linea generale, occorre evidenziare che tutta la documentazione prodotta dalla parte attrice per dimostrare la propria incapacità naturale (indicata e sintetizzata dalla sesta alla dodicesima pagina dell'elaborato depositato il 12 agosto 2024) è stata sottoposta al vaglio critico del nominato ausiliare, che, sulla scorta dello specifico quesito posto dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, con motivazione convincente sul piano logico, pur avendo evidenziato il riscontro della patologia psichiatrica dell'odierna attrice [“Dall'esame del dato
7 documentale, per la IG , emerge una eterogeneità di diagnosi Parte_1
di natura psichiatrica (Depressione Maggiore;
Disturbo schizoaffettivo;
Depressione Nevrotica;
Stato ansioso;
Sindrome affettiva bipolare;
Disturbo
Bipolare; Schizofrenia residuale;
Deterioramento cognitivo in psicotica)”], ha escluso - sulla scorta della valutazione del quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria formata in epoca prossima al giorno di perfezionamento della liberalità donativa, id est la cartella clinica contrassegnata dal numero 370 del 2012 - che detta patologia abbia generato,
al momento dell'espressione della volontà dinanzi al notaio rogante, un turbamento psichico e volitivo tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, impedendo così la formazione di una cosciente intento negoziale (più analiticamente, l'ausiliare ha escluso che il quadro neuropsichico affettante l'attrice sia stato “tale da provocare una
incisiva menomazione delle facoltà di discernimento e/o di determinazione
volitiva”).
Detto altrimenti, il consulente di questo ufficio, muovendo rettamente dal convincimento per il quale l'incapacità rilevante ai fini dell'applicazione dell'428 c.c. è anche quella che si sostanza nella “mera” menomazione della capacità di discernimento e volizione, ha valutato che l'affezione neuropsichica non può avere inciso sulla capacità di di operare Parte_2
una consapevole valutazione dei propri interessi e, conseguentemente, di compiere una libera e cosciente scelta negoziale. In particolare, la lettura e la valutazione della cartella clinica hanno orientato il c.t.u. ad affermare che
“nel corso del ricovero innanzi citato (iniziato prima circa due mesi Pt_1
prima dell'atto e terminato, su disposizione del personale sanitario, il 28
gennaio 2013 – n.d.r.) al di là di particolari ed isolati episodi, si presentava
8 generalmente lucida e presente a sé stessa, con una funzione mentale adeguata
all'età, come emerge dall'esame del dato documentale di tipo sanitario”.
Se, dunque, da settembre dell'anno 2012 a gennaio dell'anno 2013 il quadro clinico dell'attrice non era incompatibile con la conservazione delle capacità
cognitive e volitive, deve ritenersi, allora, ragionevolmente, che al momento dell'atto, perfezionato nel periodo indicato, scilicet il 3 dicembre 2012, Pt_1
fosse presidiata da uno stato di capacità tale da sostenere la scelta
[...]
negoziale compiuta.
Del resto, a una diversa conclusione non può orientare la lettura dei contributi dichiarativi dei testimoni escussi.
In particolare, ascoltata il 22 giugno 2016 - accantonate le Testimone_1
valutazioni espresse -, pur avendo riferito della diagnosi di “psicosi maniaco
depressiva” di , ha anche detto di non ricordare di aver effettuato Parte_1
visite ovvero di aver colloquiato con l'attrice nel corso dell'anno 2012.
Dal canto suo, – anch'ella ascoltata nel corso dell'udienza del 22 Tes_2
giugno 2016 – ha riferito che l'attrice le aveva rappresentato della maturata consapevolezza dell'appartenenza a dell'abitazione Controparte_1
acquistata [tale ricostruzione della testimonianza è valorizzata anche dalla difesa dell'attrice nel corpo dello scritto difensivo depositato il 2 dicembre
2024, nel quale, a ben vedere, la ridetta difesa evidenzia l'inattendibilità della testimone (“La teste di parte convenuta, IG.ra , riferisce della Tes_2
frequentazione della IG.ra da parte della convenuta, nonché della Pt_1
riconoscenza da questa manifestata verso la Riferisce che CP_1
allorquando la acquistò nel 2011 la casa per cui si controverte, questa Pt_1
affermava che “la casa è di ”, e da tale affermazione la teste deduce la CP_1
volontà della di voler donare la casa alla )]. Pt_1 CP_1
9 Il contributo dichiarativo di – sulla cui attendibilità il Tribunale Tes_2
non ha motivo di dubitare - suggerisce che la volontà di donare l'immobile all'odierna convenuta sia stata elaborata da sulla scorta di un Parte_1
processo mentale iniziato già al momento dell'acquisto dell'immobile. Ciò,
chiaramente, lascia presumere che, nei mesi successivi, al momento della donazione, l'attrice abbia consolidato il proprio intendimento, assumendo maggiore consapevolezza della scelta negoziale, che, pertanto, ha rappresentato il naturale esito di quel processo cognitivo e volitivo tempo addietro avviato.
Ciò chiarito, è bene rammentare che l'eventuale riconsiderazione dell'assetto dato ai propri interessi da parte della donante non può stimolare il convincimento circa la sussistenza di una grave menomazione delle facoltà
intellettive e volitive al momento del perfezionamento dell'atto di donazione,
potendo assumere rilievo, piuttosto, almeno astrattamente, al solo fine di ottenere l'annullamento per errore e la revocazione per ingratitudine della liberalità donativa.
Ora, chiarita l'infondatezza della domanda di annullamento della donazione,
va rilevato che proprio la revocazione è oggetto della pretesa veicolata, in via subordinata, nell'interesse di . Parte_1
L'istituto citato è disciplinato dall'art. 801 c.c., secondo cui “La domanda di
revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il
donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo
463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha
dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato
indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436”.
10 In tema, è noto che la revocazione per ingratitudine è una causa di scioglimento del contratto di donazione che mira a sanzionare taluni comportamenti del donatario considerati dal legislatore indicativi di irriconoscenza nei confronti del donante.
Deve trattarsi, tuttavia, di comportamenti successivi alla donazione, altrimenti,
ove i medesimi comportamenti menzionati dall'art. 801 c.c. siano noti al donante al momento dell'atto dispositivo, gli stessi devono considerarsi giuridicamente irrilevanti (dovendosi presumere che il donante ne abbia già
tenuto conto nel determinarsi all'atto dispositivo). Ove, invece, i fatti suscettibili di condurre alla revocazione della donazione per ingratitudine siano antecedenti alla donazione ma scoperti dal donante solo successivamente, essi possono condurre all'annullamento del contratto per errore sulle qualità del donatario.
Ai fini dell'individuazione delle cause di donazione per ingratitudine, il legislatore rinvia, innanzitutto, alla disciplina della indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c., richiamando i fatti ivi contemplati ai numeri 1, 2 e 3. Sono,
quindi, cause di revocazione della donazione per ingratitudine l'omicidio volontario, consumato o tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
la commissione nei confronti dei medesimi soggetti di un fatto a cui la legge dichiara applicabili le norme sull'omicidio; la calunnia (rispetto a reato punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a tre anni) o la falsa testimonianza in un giudizio penale nei confronti delle medesime persone.
Sono, poi, cause specifiche di revocazione per ingratitudine della donazione l'ingiuria grave nei confronti del donante;
la causazione di un grave pregiudizio
11 al suo patrimonio;
l'indebito rifiuto degli alimenti qualora il donatario vi sia tenuto ai sensi degli artt. 433 e 436 c.c.
Ciò posto, l'attrice non ha espressamente indicato la causa d'ingratitudine che dovrebbe condurre alla declaratoria d'inefficacia della donazione.
Tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione pare emergere, però, il riferimento al patimento di un pregiudizio patrimoniale. Ci si riferisce, in particolare, alla deduzione del prelievo di euro 200.000,00 dal proprio conto bancario, prelievo scoperto successivamente alla donazione [“che, vieppiù, a
seguito di recenti verifiche fatte effettuare presso l'Istituto Bancario (…)”].
Del prelievo asseritamente realizzato dalla convenuta la parte attrice non ha fornito la prova univoca e pregnante, avendo depositato (invero senza neppure accompagnare il deposito dal riferimento all'esperita domanda di revocazione)
solo gli estratti dei propri conti bancari (si vedano sul punto i capitoli di prova testimoniale, privi di rilevanza rispetto a questo specifico tema d'indagine).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, dunque, neppure la domanda di revocazione può trovare accoglimento.
In definitiva, entrambe le pretese esperite nell'interesse di devono Parte_1
essere respinte.
Quanto alle spese, se ne stima equa l'integrale compensazione tra le parti in ragione dei complessi accertamenti svolti nel corso del processo che hanno impedito alla parte attrice di conoscere a priori la fondatezza delle proprie ragioni.
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 21 agosto 2024, sono poste a definitivo carico di
. Parte_1
12 Da ultimo, si osserva che non risulta la prova della trascrizione della domanda giudiziale (invero neppure indicata nel corpo degli atti difensivi delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
- rigetta le domande proposte nell'interesse di;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di Pt_1
.
[...]
Così deciso in Salerno il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
13
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda sezione civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giulio Fortunato,
ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2014 n data 04 aprile 2014 al numero 3182 avente per oggetto l'annullamento del contratto
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù di procura ad litem stesa a Parte_1
margine dell'atto di citazione, dall'avv. Maria Grazia Di Gaeta, presso lo studio del quale, sito in Cava de' Tirreni (Salerno) alla via F. Alfieri n. 16, è
elettivamente domiciliata;
ATTRICE
E
, rappresentata e difesa dagli avv. ti Giuseppe Controparte_1
Iovane e Alessandro Maisto presso lo studio dei quali, sito Pontecagnano
Faiano (Salerno) alla via A. Moro, è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
1 Decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'esito della discussione orale delle parti, sulla scorta delle conclusioni rassegnate integralmente richiamate in questa sede
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 31 marzo 2014 ha convenuto in Parte_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno per ottenere Controparte_1
l'annullamento e, in via subordinata, la revocazione della donazione del 3
dicembre 2012, stesa dal notaio , contrassegnata dal numero Persona_1
di repertorio 3128 e dal numero di raccolta 2212. In particolare, l'attrice ha esposto: a) di essere affetta da diversi anni da gravi disturbi psichici e alterazioni che l'avevano costretta, più volte, nella fase acuta della malattia, a trovare ricovero presso la casa di cura “La Quiete”, sita in Capezzano alla via
Amendola n. 1; b) di avere conosciuto , con la quale aveva Controparte_1
instaurato un rapporto di amicizia;
c) che la convenuta l'aveva ospitata, “per
preteso spirito di liberalità”, presso la propria abitazione e l'aveva convinta a vendere l'immobile di pregio, sito in Salerno alla via San Felice n. 6; d) che,
una volta venduto l'immobile suindicato per il prezzo di euro 490.000,00,
aveva acquistato una serie di unità immobiliari al prezzo complessivo di euro
204.500,00, siti in Salerno alla via Panoramica;
e) che, in data 3 dicembre
2012, aveva fatto venire presso la propria abitazione il Controparte_1
notaio , sollecitandola al perfezionamento della donazione, Persona_1
in proprio favore, degli immobili da ultimo acquistati;
f) che la donazione era stata perfezionata e a essa erano stati attribuiti il numero di repertorio 3128 e il numero di raccolta 2212; g) che la convenuta non le aveva dato alcuna spiegazione sul valore e sul significato dell'atto stipulando e che, a fronte della successive richieste di poter disporre dei beni acquistati, aveva fornito
2 spiegazioni elusive e pretestuose, promettendole la consegna delle chiavi,
senza alcun riferimento alla donazione;
h) scoperto il perfezionamento della liberalità donativa, era suo interesse ottenerne l'annullamento, in ragione dello stato d'incapacità naturale di cui era affetta al momento della manifestazione della volontà negoziale, ovvero, in subordine, la revocazione dell'atto per ingratitudine;
i) a seguito di recenti verifiche aveva appurato che CP_1
unitamente al padre, , aveva effettuato, attraverso
[...] Persona_2
l'emissione di assegni bancari e l'utilizzo delle carte di credito, una serie di prelievi dai propri conti correnti.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di costituzione e risposta depositata il 14 luglio 2014 si è costituita in giudizio, fornendo nuovi Controparte_1
elementi di fatto per la ricostruzione della vita personale dell'attrice e della relazione intessuta con la convenuta, pretendendo il rigetto delle domande attoree.
Svolta l'istruttoria orale, è stato disposto lo svolgimento del procedimento di consulenza tecnica, caratterizzato, invero, da un andamento anomalo a causa del decesso del nominato ausiliare.
Assegnata allo scrivente in data 12 luglio 2023, è stato dato impulso alle operazioni di accertamento tecnico, conclusesi solo in data 12 agosto 2024.
Verificata la restituzione dei fascicoli di parte, il Tribunale ha fissato la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., discussione all'esito della quale, in assenza delle parti, ha dato lettura della sentenza.
Tanto puntualizzato, la pretesa veicolata in via principale dall'attrice è quella rivolta a ottenere l'annullamento del contratto di donazione (denominato
“Donazione di porzioni di fabbricato”) steso il 3 dicembre 2012 dal notaio
- contrassegnato da numero di repertorio 3128 e da numero Persona_1
3 di raccolta 2212 -, mercé il quale ha donato a Parte_1 Controparte_1
le unità immobiliari identificate al foglio 17 del catasto del Comune di Salerno
e contrassegnate dalle particelle 1151, sub. 42, 1151, sub. 17 e 1151, sub. 13.
In particolare, l'attrice ha rappresentato lo stato patologico di annullabilità del contratto di donazione, evocando la propria incapacità naturale al momento del perfezionamento dell'atto negoziale.
Orbene, l'art. 428 c.c. stabilisce che gli atti compiuti da persona incapace di intendere e di volere possono essere annullati e l'art. 775 c.c. ribadisce il concetto nell'ambito della donazione, prevedendo che “La donazione fatta da
persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa,
anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui la
donazione è stata fatta, può essere annullata su istanza del donante, dei suoi
eredi o aventi causa”.
La norma da ultimo citata sancisce, dunque, l'annullabilità su istanza del donante, dei suoi eredi o aventi causa, della donazione posta in essere da soggetto in stato di incapacità naturale al momento dell'atto dispositivo.
Trattasi di disciplina che si differenzia da quella dettata, in linea generale,
dall'art. 428 c.c., che ai fini dell'annullabilità dei contratti stipulati da persona incapace di intendere o di volere richiede la malafede dell'altro contraente.
Sul punto, è noto che l'incapacità naturale è lo stato di fatto della persona che non è in grado d'intendere o di volere per una qualsiasi causa permanente o transitoria. Essa non indica uno stato legale d'incapacità, né si traduce di per sé
nella perdita o nella riduzione della capacità d'agire del soggetto: acquista giuridica rilevanza come difetto della volontà negoziale che rende annullabile l'atto.
4 Quanto alle cause dell'incapacità, le ipotesi tradizionali codificate in letteratura sono quelle dell'infermità mentale, del delirio, dell'ubriachezza, ma altresì di qualsiasi evento, anche di natura non patologica, che produca incapacità a consentire o a giudicare.
Riguardo all'infermità mentale – rilevante nel caso di specie in ragione delle specifiche allegazioni della parte attrice -, si è ritenuto non necessario il riscontro di una patologia che annulli in modo totale e assoluto le facoltà
psichiche del soggetto, essendo sufficiente un perturbamento (anche se transitorio e non dipendente da una precisa forma patologica) tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive,
impedendo od ostacolando una seria valutazione dei propri atti e la formazione di una cosciente volontà [Cass. n. 19874 del 2024 in materia di donazioni
(“Così decidendo, non ha falsamente applicato l'art. 775 cod. civ., perché, per
principio consolidato, ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di
volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 cod. civ., non
occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo
sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione
di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la
dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versasse in uno
stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà
psichiche, essendo sufficiente accertare che queste fossero perturbate al punto
da impedire una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e,
quindi, il formarsi di una volontà cosciente”); Cass. n. 11272 del 2020; Cass.
n. 13659 del 2017; Cass. n. 1770 del 2012; Cass, sez. lav., 17977 del 2011;
Cass. n. 515 del 2004; Cass. n. 7344 del 1997; Cass. n. 7784 del 1991; Cass.
5 n. 3321 del 1987; nella giurisprudenza di merito Trib. Firenze, 14 luglio 2020;
Trib. Roma 18 febbraio 2013].
In buona sostanza, ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità
naturale (anche della donazione ai sensi dell'art. 775 c.c.), non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà
cosciente (da ultimo si veda, ancora una volta, Cass. n. 19874 cit.). A ciò si aggiunga che, dal riscontro dello stato di malattia, non può ricavarsi, sulla scorta di un automatismo, l'accertamento della menomazione rilevante ai fini dell'affermazione dello stato patologico di annullabilità del contratto,
occorrendo, pur sempre, la prova, diretta o indiretta, che la malattia abbia effettivamente causato una perturbazione cognitiva e volitiva (Cass. n. 1484
del 1995; Cass. n. 6999 del 2000). È appena il caso di osservare, poi, che le alterazioni che non attengono direttamente alle facoltà intellettive e volitive del soggetto, ma soltanto alla sfera del carattere, non assumono rilievo al fine del giudizio sull'incapacità naturale, tutte le volte che esse non incidono sull'attitudine del soggetto a determinarsi in base ad atti di volontà cosciente
(Cass. n. 418 del 1977).
Ancora non può sottacersi che "l'atto pubblico fa fede fino a querela di falso
soltanto relativamente alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale
che l'ha formato, alle dichiarazioni al medesimo rese e agli altri fatti dal
medesimo compiuti, non estendendosi tale efficacia probatoria anche ai
giudizi valutativi eventualmente espressi, tra i quali va compreso quello
relativo al possesso, da parte dei contraenti, della capacità di intendere e di
volere. In conseguenza, qualora il contratto sia stato stipulato dinnanzi ad un
notaio con le forme dell'atto pubblico, la prova dell'incapacità naturale di uno
6 dei contraenti può essere data con ogni mezzo e il relativo apprezzamento
costituisce giudizio riservato al giudice di merito, che sfugge al sindacato di
legittimità se sorretto da congrue argomentazioni, esenti da vizi logici e da
errori di diritto” (ex plurimis Cass. 27489 del 2019).
È noto, poi, che l'onere di provare l'incapacità d'intendere o di volere spetta alla parte che chiede l'annullamento dell'atto [la prova dell'incapacità naturale può essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, e il giudice
è libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre (Cass. n. 13659 del 2017;
Cass. n. 12532 del 2011; Cass. n. 4539 del 2002)].
Si è altresì osservato che, ove venga accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché in concreto si verifica un'inversione dell'onere della prova, e deve essere dimostrato da chi vi abbia interesse che il soggetto ha agito in una fase di lucido intervallo (Cass. n. 4316 del 2016; Cass. n. 17130 del 2011; Cass. n. 4539 del
2002; T. Roma 18 febbraio 2013).
Tanto puntualizzato in linea generale, occorre evidenziare che tutta la documentazione prodotta dalla parte attrice per dimostrare la propria incapacità naturale (indicata e sintetizzata dalla sesta alla dodicesima pagina dell'elaborato depositato il 12 agosto 2024) è stata sottoposta al vaglio critico del nominato ausiliare, che, sulla scorta dello specifico quesito posto dal giudice precedentemente deputato alla trattazione del processo, con motivazione convincente sul piano logico, pur avendo evidenziato il riscontro della patologia psichiatrica dell'odierna attrice [“Dall'esame del dato
7 documentale, per la IG , emerge una eterogeneità di diagnosi Parte_1
di natura psichiatrica (Depressione Maggiore;
Disturbo schizoaffettivo;
Depressione Nevrotica;
Stato ansioso;
Sindrome affettiva bipolare;
Disturbo
Bipolare; Schizofrenia residuale;
Deterioramento cognitivo in psicotica)”], ha escluso - sulla scorta della valutazione del quadro clinico emergente dalla documentazione sanitaria formata in epoca prossima al giorno di perfezionamento della liberalità donativa, id est la cartella clinica contrassegnata dal numero 370 del 2012 - che detta patologia abbia generato,
al momento dell'espressione della volontà dinanzi al notaio rogante, un turbamento psichico e volitivo tale da menomare gravemente, pur senza escluderle, le capacità intellettive e volitive, impedendo così la formazione di una cosciente intento negoziale (più analiticamente, l'ausiliare ha escluso che il quadro neuropsichico affettante l'attrice sia stato “tale da provocare una
incisiva menomazione delle facoltà di discernimento e/o di determinazione
volitiva”).
Detto altrimenti, il consulente di questo ufficio, muovendo rettamente dal convincimento per il quale l'incapacità rilevante ai fini dell'applicazione dell'428 c.c. è anche quella che si sostanza nella “mera” menomazione della capacità di discernimento e volizione, ha valutato che l'affezione neuropsichica non può avere inciso sulla capacità di di operare Parte_2
una consapevole valutazione dei propri interessi e, conseguentemente, di compiere una libera e cosciente scelta negoziale. In particolare, la lettura e la valutazione della cartella clinica hanno orientato il c.t.u. ad affermare che
“nel corso del ricovero innanzi citato (iniziato prima circa due mesi Pt_1
prima dell'atto e terminato, su disposizione del personale sanitario, il 28
gennaio 2013 – n.d.r.) al di là di particolari ed isolati episodi, si presentava
8 generalmente lucida e presente a sé stessa, con una funzione mentale adeguata
all'età, come emerge dall'esame del dato documentale di tipo sanitario”.
Se, dunque, da settembre dell'anno 2012 a gennaio dell'anno 2013 il quadro clinico dell'attrice non era incompatibile con la conservazione delle capacità
cognitive e volitive, deve ritenersi, allora, ragionevolmente, che al momento dell'atto, perfezionato nel periodo indicato, scilicet il 3 dicembre 2012, Pt_1
fosse presidiata da uno stato di capacità tale da sostenere la scelta
[...]
negoziale compiuta.
Del resto, a una diversa conclusione non può orientare la lettura dei contributi dichiarativi dei testimoni escussi.
In particolare, ascoltata il 22 giugno 2016 - accantonate le Testimone_1
valutazioni espresse -, pur avendo riferito della diagnosi di “psicosi maniaco
depressiva” di , ha anche detto di non ricordare di aver effettuato Parte_1
visite ovvero di aver colloquiato con l'attrice nel corso dell'anno 2012.
Dal canto suo, – anch'ella ascoltata nel corso dell'udienza del 22 Tes_2
giugno 2016 – ha riferito che l'attrice le aveva rappresentato della maturata consapevolezza dell'appartenenza a dell'abitazione Controparte_1
acquistata [tale ricostruzione della testimonianza è valorizzata anche dalla difesa dell'attrice nel corpo dello scritto difensivo depositato il 2 dicembre
2024, nel quale, a ben vedere, la ridetta difesa evidenzia l'inattendibilità della testimone (“La teste di parte convenuta, IG.ra , riferisce della Tes_2
frequentazione della IG.ra da parte della convenuta, nonché della Pt_1
riconoscenza da questa manifestata verso la Riferisce che CP_1
allorquando la acquistò nel 2011 la casa per cui si controverte, questa Pt_1
affermava che “la casa è di ”, e da tale affermazione la teste deduce la CP_1
volontà della di voler donare la casa alla )]. Pt_1 CP_1
9 Il contributo dichiarativo di – sulla cui attendibilità il Tribunale Tes_2
non ha motivo di dubitare - suggerisce che la volontà di donare l'immobile all'odierna convenuta sia stata elaborata da sulla scorta di un Parte_1
processo mentale iniziato già al momento dell'acquisto dell'immobile. Ciò,
chiaramente, lascia presumere che, nei mesi successivi, al momento della donazione, l'attrice abbia consolidato il proprio intendimento, assumendo maggiore consapevolezza della scelta negoziale, che, pertanto, ha rappresentato il naturale esito di quel processo cognitivo e volitivo tempo addietro avviato.
Ciò chiarito, è bene rammentare che l'eventuale riconsiderazione dell'assetto dato ai propri interessi da parte della donante non può stimolare il convincimento circa la sussistenza di una grave menomazione delle facoltà
intellettive e volitive al momento del perfezionamento dell'atto di donazione,
potendo assumere rilievo, piuttosto, almeno astrattamente, al solo fine di ottenere l'annullamento per errore e la revocazione per ingratitudine della liberalità donativa.
Ora, chiarita l'infondatezza della domanda di annullamento della donazione,
va rilevato che proprio la revocazione è oggetto della pretesa veicolata, in via subordinata, nell'interesse di . Parte_1
L'istituto citato è disciplinato dall'art. 801 c.c., secondo cui “La domanda di
revocazione per ingratitudine non può essere proposta che quando il
donatario ha commesso uno dei fatti previsti dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo
463, ovvero si è reso colpevole d'ingiuria grave verso il donante o ha
dolosamente arrecato grave pregiudizio al patrimonio di lui o gli ha rifiutato
indebitamente gli alimenti dovuti ai sensi degli articoli 433 e 436”.
10 In tema, è noto che la revocazione per ingratitudine è una causa di scioglimento del contratto di donazione che mira a sanzionare taluni comportamenti del donatario considerati dal legislatore indicativi di irriconoscenza nei confronti del donante.
Deve trattarsi, tuttavia, di comportamenti successivi alla donazione, altrimenti,
ove i medesimi comportamenti menzionati dall'art. 801 c.c. siano noti al donante al momento dell'atto dispositivo, gli stessi devono considerarsi giuridicamente irrilevanti (dovendosi presumere che il donante ne abbia già
tenuto conto nel determinarsi all'atto dispositivo). Ove, invece, i fatti suscettibili di condurre alla revocazione della donazione per ingratitudine siano antecedenti alla donazione ma scoperti dal donante solo successivamente, essi possono condurre all'annullamento del contratto per errore sulle qualità del donatario.
Ai fini dell'individuazione delle cause di donazione per ingratitudine, il legislatore rinvia, innanzitutto, alla disciplina della indegnità a succedere di cui all'art. 463 c.c., richiamando i fatti ivi contemplati ai numeri 1, 2 e 3. Sono,
quindi, cause di revocazione della donazione per ingratitudine l'omicidio volontario, consumato o tentato, del donante o del coniuge o di un ascendente o discendente;
la commissione nei confronti dei medesimi soggetti di un fatto a cui la legge dichiara applicabili le norme sull'omicidio; la calunnia (rispetto a reato punito con la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a tre anni) o la falsa testimonianza in un giudizio penale nei confronti delle medesime persone.
Sono, poi, cause specifiche di revocazione per ingratitudine della donazione l'ingiuria grave nei confronti del donante;
la causazione di un grave pregiudizio
11 al suo patrimonio;
l'indebito rifiuto degli alimenti qualora il donatario vi sia tenuto ai sensi degli artt. 433 e 436 c.c.
Ciò posto, l'attrice non ha espressamente indicato la causa d'ingratitudine che dovrebbe condurre alla declaratoria d'inefficacia della donazione.
Tra le pieghe argomentative dell'atto di citazione pare emergere, però, il riferimento al patimento di un pregiudizio patrimoniale. Ci si riferisce, in particolare, alla deduzione del prelievo di euro 200.000,00 dal proprio conto bancario, prelievo scoperto successivamente alla donazione [“che, vieppiù, a
seguito di recenti verifiche fatte effettuare presso l'Istituto Bancario (…)”].
Del prelievo asseritamente realizzato dalla convenuta la parte attrice non ha fornito la prova univoca e pregnante, avendo depositato (invero senza neppure accompagnare il deposito dal riferimento all'esperita domanda di revocazione)
solo gli estratti dei propri conti bancari (si vedano sul punto i capitoli di prova testimoniale, privi di rilevanza rispetto a questo specifico tema d'indagine).
Alla stregua delle osservazioni che precedono, dunque, neppure la domanda di revocazione può trovare accoglimento.
In definitiva, entrambe le pretese esperite nell'interesse di devono Parte_1
essere respinte.
Quanto alle spese, se ne stima equa l'integrale compensazione tra le parti in ragione dei complessi accertamenti svolti nel corso del processo che hanno impedito alla parte attrice di conoscere a priori la fondatezza delle proprie ragioni.
Le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica, come liquidate in virtù di separato decreto del 21 agosto 2024, sono poste a definitivo carico di
. Parte_1
12 Da ultimo, si osserva che non risulta la prova della trascrizione della domanda giudiziale (invero neppure indicata nel corpo degli atti difensivi delle parti).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
Giulio Fortunato, definitivamente pronunziando sulle domande proposte, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa,
così provvede:
- rigetta le domande proposte nell'interesse di;
Parte_1
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone le spese occorse alla redazione della consulenza tecnica d'ufficio,
come liquidate in virtù di separato decreto, a definitivo carico di Pt_1
.
[...]
Così deciso in Salerno il 19 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Giulio Fortunato
13